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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/12/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4622/2024 (al quale è stato riunito il proc. 4652/24)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4622/2024 (al quale è stato riunito il proc. 4652/24) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREA Parte_1 P.IVA_1 ANTONINO e dell'avv. COVA PAOLA MARIA FRANCESCA ( ) Indirizzo C.F._1 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CREA ANTONINO
OPPONENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, , Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 con il patrocinio dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA N. 16 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA
OPPOSTO
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare: Non concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1599/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 28/10/2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3872/2024.
- In via principale, nel merito: Accertare la fondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1599/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 28/10/2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3872/2024. Rigettare l'eccezione ex art. 96 c.p.c. per mancanza dei presupposti di dolo o colpa grave. pagina 1 di 6 - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della presente opposizione ridurre il quantum del Decreto Ingiuntivo n. 1599/2024 del 28/10/2024 emesso nell'ambito del procedimento RG n. 3872/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio di cui l'opponente potrà essere riconosciuto debitore, per tutti i motivi esposti.
- In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, articolare dedurre, indicare testi ed articolare capitoli di prova ai sensi dell'art. 171ter c.p.c.
Per l'opposto:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO In via principale:
- rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte
alla luce dell'intervenuto pagamento da parte di dell'importo di Euro 22.036,39 relativamente al contatto di finanziamento chirografario n. 1355907, accertare e dichiarare che il sig.
, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, è Parte_1 debitore nei confronti della della somma di Euro 270.096,76, di cui Controparte_1 Euro 151.337,58=, quale saldo debitore del conto corrente n. 6460/70 oltre interessi al tasso del 13,00% dal 18.06.2024, Euro 17.480,79= quale saldo debitore del conto corrente “anticipo effetti” n. 50010/67, oltre interessi al tasso del 13,00% dal 30.07.2024 ed Euro 101.278,39= quale residuo del contratto di finanziamento chirografario n.1458885, oltre interessi al tasso del 11,814% dal 18.06.2024, oltre agli interessi e alle competenze legali indicati nel procedimento monitorio o della diversa somma accertata come dovuta nel corso del giudizio;
- per l'effetto ed in ogni caso condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta della somma accertata come dovuta nel corso del giudizio somma di Euro 270.096,76, oltre agli interessi dal dovuto al saldo come indicati nel procedimento monitorio, nonché le competenze legali indicate nel medesimo procedimento monitorio;
- condannare il sig. al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria dei compensi di causa ed oltre rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. faceva opposizione al DI n. Parte_1
1599/2024 del 28.10.2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nei propri confronti ed a favore della per l'importo di euro 292.133,15 oltre interessi e spese formulando Controparte_1 le conclusioni sopra esposte.
A fondamento delle stesse deduceva di essere impossibilitato a pagare tale somma, nonostante la propria buona fede e gli sforzi profusi, essendo in una situazione di eccezionale difficoltà economica, gravato da numerosi altri debiti e passività, alcuni dei quali già oggetto di azioni esecutive.
Aggiungeva che l'esecuzione del decreto ingiuntivo avrebbe aggravato ulteriormente il proprio indebitamento compromettendo il principio di proporzionalità sancito dall'art. 3 della Costituzione
Italiana, in quanto sarebbe impossibile adempiere senza intaccare la sussistenza minima necessaria per il proprio mantenimento, invocando altresì i principi di solidarietà sociale sanciti dagli artt. 2 e 41 della
Costituzione, che impongono un bilanciamento tra l'interesse del creditore a ottenere la soddisfazione del proprio credito e il diritto del debitore a non subire misure eccessivamente gravose in situazioni di comprovata difficoltà economica.
Contestava altresì la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto chiedendo la verifica della correttezza degli importi richiesti, incluse eventuali spese e interessi, eventuali errori o inesattezze nella richiesta e la possibilità di rinegoziare il debito per venire incontro alle difficoltà del debitore.
Formatosi il contraddittorio si costituiva la , ut sopra, la quale chiedeva in via preliminare la CP_1 riunione al presente procedimento del procedimento 4652/2024, pendente avanti al medesimo Giudice, avente ad oggetto le medesime parti e le medesime domande.
Nel merito, contestava quanto ex adverso esposto, si opponeva alla sospensione della provvisoria Con esecutività del formulava le conclusioni sopra esposte.
Con decreto del 3/2/2025 veniva disposta la riunione al presente del procedimento n. 4652/24 promosso dal Sig. avvero il medesimo DI trattandosi della duplicazione dello stesso Parte_1 giudizio.
Con ordinanza in data 6/5/2025 veniva concessa la provvisoria esecutività del DI ed assegnato termine per incardinare la procedura di mediazione.
pagina 3 di 6 Esaurita tale fase, con esito negativo, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Credito azionato in via monitoria
L'opponente non ha contestato l'esposizione debitoria nei confronti della , ma i presupposti CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo, come ribadito anche nelle conclusionali: “Si precisa ulteriormente che non si contesta, in questa sede, l'esistenza del rapporto obbligatorio e della relativa esposizione debitoria maturata nei confronti della bensì la sussistenza, nel caso Controparte_1 di specie, dei requisiti giuridici richiesti dall'art. 633 c.p.c. ai fini della legittima emissione del decreto ingiuntivo“.
Orbene la contestazione sollevata dall'opponente è totalmente generica a fronte della produzione esauriente fatta dalla circa i documenti giustificativi del credito (ovvero Contratto di conto CP_1 corrente n. 6460/70; Certificazione ex art. 50 TUB;
Estratto conto – conto corrente n. 6460/70;
Contratto di conto corrente “anticipo effetti” n. 50010/67; Certificazione ex art. 50 TUB;
Estratto conto
– conto corrente n. n. 50010/67; Contratto di finanziamento chirografario n. 1355907; Certificazione ex art. 50 TUB e prospetto conteggi finanziamento n. 1355907; Contratto di finanziamento chirografario n. 1458885; Certificazione ex art. 50 TUB e prospetto conteggi finanziamento n.
1458885; Vaglia cambiario;
Recesso dai rapporti di conto corrente;
Intimazione di pagamento e revoca degli affidamenti).
La medesima genericità contraddistingue anche l'altra richiesta dell'opponente ovvero di valutare “la fondatezza del credito vantato dal creditore, verificando la correttezza degli importi richiesti, incluse eventuali spese e interessi, eventuali errori o inesattezze nella richiesta e la possibilità di rinegoziare il debito per venire incontro alle difficoltà del debitore….”.
E' onere della parte che propone l'opposizione al decreto monitorio, supportato dalla documentazione sopra citata, indicare se e quali voci di credito non sussistano specificandone le ragioni.
Tale onere non è stato assolto.
Nel merito dunque non vi è dubbio in ordine alla fondatezza delle ragioni creditorie della CP_1
Diritto del creditore ad ottenere una pronuncia esecutiva
L'opponente ha contestato il diritto della ad ottenere un provvedimento esecutivo nei propri CP_1 pagina 4 di 6 confronti invocando le norme costituzionali sopra esposte, le quali non sono pertinenti rispetto al giudizio.
Esse infatti non trovano applicazione nella fase accertativa del credito, ma piuttosto in quella esecutiva, nei limiti previsti dalla disciplina processuale a salvaguardia delle esigenze minime di vita e di quella sociale a sostegno delle categorie deboli.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste interamente a carico dell'opponente nella misura che si liquida come da dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 1, cpc stante la temerarietà dell'opposizione, non supportata da argomenti giustificativi e quindi sostanzialmente dilatoria
(opposizione oltretutto duplicata in due procedimenti).
In via equitativa, tenuto conto degli elementi esposti, si quantifica il danno conseguente nella misura di
1/3 di quanto liquidato per le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc l'opponente va condannato altresì al pagamento a favore della
[...] di un importo a titolo sanzionatorio che si determina in euro 500,00. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto promossa dal Sig. Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che diviene pertanto definitivamente esecutivo;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta - ferme le spese già liquidate in sede monitoria - le spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge;
4) condanna l'opponente a corrispondere all'opposta, ai sensi dell'art. 96, co. 1, cpc, la somma di euro 5.000,00;
pagina 5 di 6 5) condanna l'opponente a corrispondere alla l'importo di euro 500,00. Controparte_2
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4622/2024 (al quale è stato riunito il proc. 4652/24) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREA Parte_1 P.IVA_1 ANTONINO e dell'avv. COVA PAOLA MARIA FRANCESCA ( ) Indirizzo C.F._1 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CREA ANTONINO
OPPONENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, , Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 con il patrocinio dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA N. 16 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA
OPPOSTO
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare: Non concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1599/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 28/10/2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3872/2024.
- In via principale, nel merito: Accertare la fondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1599/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 28/10/2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3872/2024. Rigettare l'eccezione ex art. 96 c.p.c. per mancanza dei presupposti di dolo o colpa grave. pagina 1 di 6 - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della presente opposizione ridurre il quantum del Decreto Ingiuntivo n. 1599/2024 del 28/10/2024 emesso nell'ambito del procedimento RG n. 3872/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio di cui l'opponente potrà essere riconosciuto debitore, per tutti i motivi esposti.
- In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, articolare dedurre, indicare testi ed articolare capitoli di prova ai sensi dell'art. 171ter c.p.c.
Per l'opposto:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO In via principale:
- rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte
alla luce dell'intervenuto pagamento da parte di dell'importo di Euro 22.036,39 relativamente al contatto di finanziamento chirografario n. 1355907, accertare e dichiarare che il sig.
, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, è Parte_1 debitore nei confronti della della somma di Euro 270.096,76, di cui Controparte_1 Euro 151.337,58=, quale saldo debitore del conto corrente n. 6460/70 oltre interessi al tasso del 13,00% dal 18.06.2024, Euro 17.480,79= quale saldo debitore del conto corrente “anticipo effetti” n. 50010/67, oltre interessi al tasso del 13,00% dal 30.07.2024 ed Euro 101.278,39= quale residuo del contratto di finanziamento chirografario n.1458885, oltre interessi al tasso del 11,814% dal 18.06.2024, oltre agli interessi e alle competenze legali indicati nel procedimento monitorio o della diversa somma accertata come dovuta nel corso del giudizio;
- per l'effetto ed in ogni caso condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta della somma accertata come dovuta nel corso del giudizio somma di Euro 270.096,76, oltre agli interessi dal dovuto al saldo come indicati nel procedimento monitorio, nonché le competenze legali indicate nel medesimo procedimento monitorio;
- condannare il sig. al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria dei compensi di causa ed oltre rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. faceva opposizione al DI n. Parte_1
1599/2024 del 28.10.2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nei propri confronti ed a favore della per l'importo di euro 292.133,15 oltre interessi e spese formulando Controparte_1 le conclusioni sopra esposte.
A fondamento delle stesse deduceva di essere impossibilitato a pagare tale somma, nonostante la propria buona fede e gli sforzi profusi, essendo in una situazione di eccezionale difficoltà economica, gravato da numerosi altri debiti e passività, alcuni dei quali già oggetto di azioni esecutive.
Aggiungeva che l'esecuzione del decreto ingiuntivo avrebbe aggravato ulteriormente il proprio indebitamento compromettendo il principio di proporzionalità sancito dall'art. 3 della Costituzione
Italiana, in quanto sarebbe impossibile adempiere senza intaccare la sussistenza minima necessaria per il proprio mantenimento, invocando altresì i principi di solidarietà sociale sanciti dagli artt. 2 e 41 della
Costituzione, che impongono un bilanciamento tra l'interesse del creditore a ottenere la soddisfazione del proprio credito e il diritto del debitore a non subire misure eccessivamente gravose in situazioni di comprovata difficoltà economica.
Contestava altresì la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto chiedendo la verifica della correttezza degli importi richiesti, incluse eventuali spese e interessi, eventuali errori o inesattezze nella richiesta e la possibilità di rinegoziare il debito per venire incontro alle difficoltà del debitore.
Formatosi il contraddittorio si costituiva la , ut sopra, la quale chiedeva in via preliminare la CP_1 riunione al presente procedimento del procedimento 4652/2024, pendente avanti al medesimo Giudice, avente ad oggetto le medesime parti e le medesime domande.
Nel merito, contestava quanto ex adverso esposto, si opponeva alla sospensione della provvisoria Con esecutività del formulava le conclusioni sopra esposte.
Con decreto del 3/2/2025 veniva disposta la riunione al presente del procedimento n. 4652/24 promosso dal Sig. avvero il medesimo DI trattandosi della duplicazione dello stesso Parte_1 giudizio.
Con ordinanza in data 6/5/2025 veniva concessa la provvisoria esecutività del DI ed assegnato termine per incardinare la procedura di mediazione.
pagina 3 di 6 Esaurita tale fase, con esito negativo, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Credito azionato in via monitoria
L'opponente non ha contestato l'esposizione debitoria nei confronti della , ma i presupposti CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo, come ribadito anche nelle conclusionali: “Si precisa ulteriormente che non si contesta, in questa sede, l'esistenza del rapporto obbligatorio e della relativa esposizione debitoria maturata nei confronti della bensì la sussistenza, nel caso Controparte_1 di specie, dei requisiti giuridici richiesti dall'art. 633 c.p.c. ai fini della legittima emissione del decreto ingiuntivo“.
Orbene la contestazione sollevata dall'opponente è totalmente generica a fronte della produzione esauriente fatta dalla circa i documenti giustificativi del credito (ovvero Contratto di conto CP_1 corrente n. 6460/70; Certificazione ex art. 50 TUB;
Estratto conto – conto corrente n. 6460/70;
Contratto di conto corrente “anticipo effetti” n. 50010/67; Certificazione ex art. 50 TUB;
Estratto conto
– conto corrente n. n. 50010/67; Contratto di finanziamento chirografario n. 1355907; Certificazione ex art. 50 TUB e prospetto conteggi finanziamento n. 1355907; Contratto di finanziamento chirografario n. 1458885; Certificazione ex art. 50 TUB e prospetto conteggi finanziamento n.
1458885; Vaglia cambiario;
Recesso dai rapporti di conto corrente;
Intimazione di pagamento e revoca degli affidamenti).
La medesima genericità contraddistingue anche l'altra richiesta dell'opponente ovvero di valutare “la fondatezza del credito vantato dal creditore, verificando la correttezza degli importi richiesti, incluse eventuali spese e interessi, eventuali errori o inesattezze nella richiesta e la possibilità di rinegoziare il debito per venire incontro alle difficoltà del debitore….”.
E' onere della parte che propone l'opposizione al decreto monitorio, supportato dalla documentazione sopra citata, indicare se e quali voci di credito non sussistano specificandone le ragioni.
Tale onere non è stato assolto.
Nel merito dunque non vi è dubbio in ordine alla fondatezza delle ragioni creditorie della CP_1
Diritto del creditore ad ottenere una pronuncia esecutiva
L'opponente ha contestato il diritto della ad ottenere un provvedimento esecutivo nei propri CP_1 pagina 4 di 6 confronti invocando le norme costituzionali sopra esposte, le quali non sono pertinenti rispetto al giudizio.
Esse infatti non trovano applicazione nella fase accertativa del credito, ma piuttosto in quella esecutiva, nei limiti previsti dalla disciplina processuale a salvaguardia delle esigenze minime di vita e di quella sociale a sostegno delle categorie deboli.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste interamente a carico dell'opponente nella misura che si liquida come da dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 1, cpc stante la temerarietà dell'opposizione, non supportata da argomenti giustificativi e quindi sostanzialmente dilatoria
(opposizione oltretutto duplicata in due procedimenti).
In via equitativa, tenuto conto degli elementi esposti, si quantifica il danno conseguente nella misura di
1/3 di quanto liquidato per le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc l'opponente va condannato altresì al pagamento a favore della
[...] di un importo a titolo sanzionatorio che si determina in euro 500,00. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto promossa dal Sig. Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che diviene pertanto definitivamente esecutivo;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta - ferme le spese già liquidate in sede monitoria - le spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge;
4) condanna l'opponente a corrispondere all'opposta, ai sensi dell'art. 96, co. 1, cpc, la somma di euro 5.000,00;
pagina 5 di 6 5) condanna l'opponente a corrispondere alla l'importo di euro 500,00. Controparte_2
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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