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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8531 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5676/2025:
TRA con il patrocinio dell'avv. Caterina Mele, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, viale Emilio Caldara n. 9
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accettazione tacita di eredità
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., celebratasi in data 5 novembre 2025. Si dà conto delle richieste, qui di seguito riportate.
Conclusioni parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale: accertare e dichiarare che il signor ha accettato tacitamente l'eredità della signora Controparte_1 [...] costituita dall'unità immobiliare adibita ad abitazione sita nel Comune di Milano e censita al Catasto Controparte_2
Fabbricati di Milano, al foglio 119, particella 226, subalterno 20, via Muttoni n. 3, zona cens. 3, categoria A/3, classe 3, vani
pagina 1 di 4 6, piano 4-S1, int. 32 e, conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari del Comune di Milano di trascrivere l'emananda sentenza.
In subordine, fissare un termine ai sensi dell'art. 481 c. c. entro il quale il chiamato dichiari se accetta o Controparte_1 rinunzia all'eredità della defunta madre Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, così come stabilite dal D.M. n. 147/2022.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il ha adito il Tribunale di Milano Parte_1 per far accertare l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità di (C.F. Controparte_2
, deceduta in data 03.09.2021, da parte del figlio (C.F. C.F._1 Controparte_1
). C.F._2
In particolare, il Condominio ha esposto che il resistente è l'unico chiamato all'eredità della de cuius, già vedova dopo il decesso del marito, avvenuto in data 17.08.2019. Persona_1
Ad avviso del ricorrente, benché non abbia presentato alcuna dichiarazione di Controparte_1 successione né un atto formale di accettazione dell'eredità, risiede e vive stabilmente nell'immobile di proprietà della de cuius, sito all'interno del complesso condominiale approvvigionato dalla Parte_1 in Milano via Muttoni n. 3 e catastalmente identificato al Foglio 119, particella 226, subalterno 20, zona cens.
3, categoria A/3, classe 3, vani 6, piano 4-S1, int. 32.
Ciononostante, il resistente non ha provveduto al pagamento delle spese condominiali maturate sull'immobile predetto;
pertanto, il ha agito in giudizio in via monitoria, Parte_1 ottenendo il decreto ingiuntivo n. 10524/2023 emesso dal Tribunale di Milano per l'importo di € 15.096,59
(cfr. doc. n. 3 fasc. ric.).
A sostegno della domanda esperita, il ha allegato che il suddetto titolo, unitamente all'atto di Parte_1 precetto, è stato notificato a mani del resistente presso la medesima abitazione sita in via Muttoni n. 3 a
Milano; tale circostanza viene, infatti, evidenziata dal ricorrente al fine di dimostrare la permanenza di
[...] nell'immobile suddetto (comprovata anche dal certificato di residenza del resistente, cfr. Controparte_1 doc. n. 4 fasc. ric.) ed il suo concreto atteggiarsi quale proprietario dello stesso.
L'importo ingiunto è rimasto insoluto.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che il resistente si trovava già nel possesso dell'immobile al momento del decesso della madre (circostanza confermata dal certificato anagrafico storico della de cuius, cfr. doc. n. 1 fasc. ric.), sicché, non avendo questi provveduto nel termine di tre mesi ad effettuare l'inventario, deve considerarsi erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c.
pagina 2 di 4 In conclusione, secondo la difesa del Condominio ricorrente, i comportamenti adottati da CP_1 risultano incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, con la conseguenza che deve ritenersi
[...] provata l'accettazione tacita dell'eredità della madre.
Il resistente, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in Controparte_1 giudizio;
ciononostante è comparso personalmente alla prima udienza del 05.06.2025, alla quale, dopo essere stato identificato dal Giudice a mezzo di documento di identità, ha dichiarato “Intendo accettare puramente e semplicemente l'eredità dei miei genitori che si chiamano e . Controparte_2 Persona_1
Dichiaro altresì che sono l'unico erede perché non ho fratelli né sorelle.
Vivo nell'appartamento lasciatomi dai miei genitori e non ho rinvenuto alcun testamento in esso”.
Il Giudice ha, quindi, fissato udienza per la discussione orale della causa al 05.11.2025, alla quale il difensore del ricorrente ha precisato la domanda originariamente proposta chiedendo che sia acquisita la dichiarazione resa dal resistente e che sia dichiarata accettata l'eredità, con ordine di trascrizione al
Conservatore dell'accettazione.
Il Giudice ha poi trattenuto la causa in decisione, riservandosi in trenta giorni il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
La domanda proposta dal ricorrente, come precisata all'udienza di discussione orale, è fondata.
A mente dell'art. 475, comma 1, c.c. “L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”.
Come affermato dal Supremo Collegio ( cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4426 del 24/02/2009) “a norma dell'art. 475 cod. civ., l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte”.
Nella specie ha dichiarato in udienza, davanti al Giudice, di accettare puramente e Controparte_1 semplicemente l'eredità dei genitori, rectius per quanto rileva in questa sede, della madre defunta CP_2
e tale dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, opportunamente identificato a mezzo documento di
[...] identità, è consacrata nel verbale dell'udienza del 05.06.2025, avente efficacia probatoria di atto pubblico.
Ai sensi dell'art. 2700 c.c., infatti, il verbale di udienza fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma, in qualità di pubblico ufficiale, e delle dichiarazioni che quest'ultimo attesta essere state rese in sua presenza.
Per effetto della dichiarazione resa a verbale nell'udienza del 05.06.2025, ha quindi Controparte_1 acquistato l'eredità materna per accettazione espressa.
Di tale dichiarazione deve quindi prendersi atto ai fini dell'accertamento giudiziale.
pagina 3 di 4 Del resto la difesa di parte attrice, nel corso della discussione orale della causa a mente dell'art. 281 sexies cpc ha espressamente richiesto che l'accertamento giudiziale dia conto della dichiarazione di accettazione espressa del convenuto, chiamato alla eredità, con ciò precisando la originaria domanda alla luce del fatto sopravvenuto in corso di causa.
La presente sentenza, atteso che l'accettazione dell'eredità ha ad oggetto (almeno) un bene immobile, è soggetta a trascrizione ex art. 2648 c.c..
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo, considerati i parametri previsti dal D.M. n. 147/22 per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità sul valore minimo ed esclusa la fase istruttoria. L'efficacia risolutiva della dichiarazione resa dal resistente nel corso della prima udienza, con conseguente neutralizzazione dell'onere probatorio altrimenti gravante sul ricorrente, giustifica la compensazione delle spese per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'accettazione espressa da parte di (C.F. Controparte_1
) dell'eredità della madre (C.F. C.F._2 Controparte_2 C.F._1 deceduta in data 03.09.2021;
2) sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2648 cc;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in € 1.450,00 (già effettuata la compensazione per la restante metà) oltre il 15%
[...] per spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
Provvedimento redatto con la collaborazione della ott.ssa Costanza Spagnesi, nominata con D.M. 22.10.2024, sotto la CP_3 supervisione ed il controllo della magistrata affidataria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5676/2025:
TRA con il patrocinio dell'avv. Caterina Mele, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, viale Emilio Caldara n. 9
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accettazione tacita di eredità
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., celebratasi in data 5 novembre 2025. Si dà conto delle richieste, qui di seguito riportate.
Conclusioni parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale: accertare e dichiarare che il signor ha accettato tacitamente l'eredità della signora Controparte_1 [...] costituita dall'unità immobiliare adibita ad abitazione sita nel Comune di Milano e censita al Catasto Controparte_2
Fabbricati di Milano, al foglio 119, particella 226, subalterno 20, via Muttoni n. 3, zona cens. 3, categoria A/3, classe 3, vani
pagina 1 di 4 6, piano 4-S1, int. 32 e, conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari del Comune di Milano di trascrivere l'emananda sentenza.
In subordine, fissare un termine ai sensi dell'art. 481 c. c. entro il quale il chiamato dichiari se accetta o Controparte_1 rinunzia all'eredità della defunta madre Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, così come stabilite dal D.M. n. 147/2022.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il ha adito il Tribunale di Milano Parte_1 per far accertare l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità di (C.F. Controparte_2
, deceduta in data 03.09.2021, da parte del figlio (C.F. C.F._1 Controparte_1
). C.F._2
In particolare, il Condominio ha esposto che il resistente è l'unico chiamato all'eredità della de cuius, già vedova dopo il decesso del marito, avvenuto in data 17.08.2019. Persona_1
Ad avviso del ricorrente, benché non abbia presentato alcuna dichiarazione di Controparte_1 successione né un atto formale di accettazione dell'eredità, risiede e vive stabilmente nell'immobile di proprietà della de cuius, sito all'interno del complesso condominiale approvvigionato dalla Parte_1 in Milano via Muttoni n. 3 e catastalmente identificato al Foglio 119, particella 226, subalterno 20, zona cens.
3, categoria A/3, classe 3, vani 6, piano 4-S1, int. 32.
Ciononostante, il resistente non ha provveduto al pagamento delle spese condominiali maturate sull'immobile predetto;
pertanto, il ha agito in giudizio in via monitoria, Parte_1 ottenendo il decreto ingiuntivo n. 10524/2023 emesso dal Tribunale di Milano per l'importo di € 15.096,59
(cfr. doc. n. 3 fasc. ric.).
A sostegno della domanda esperita, il ha allegato che il suddetto titolo, unitamente all'atto di Parte_1 precetto, è stato notificato a mani del resistente presso la medesima abitazione sita in via Muttoni n. 3 a
Milano; tale circostanza viene, infatti, evidenziata dal ricorrente al fine di dimostrare la permanenza di
[...] nell'immobile suddetto (comprovata anche dal certificato di residenza del resistente, cfr. Controparte_1 doc. n. 4 fasc. ric.) ed il suo concreto atteggiarsi quale proprietario dello stesso.
L'importo ingiunto è rimasto insoluto.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che il resistente si trovava già nel possesso dell'immobile al momento del decesso della madre (circostanza confermata dal certificato anagrafico storico della de cuius, cfr. doc. n. 1 fasc. ric.), sicché, non avendo questi provveduto nel termine di tre mesi ad effettuare l'inventario, deve considerarsi erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c.
pagina 2 di 4 In conclusione, secondo la difesa del Condominio ricorrente, i comportamenti adottati da CP_1 risultano incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, con la conseguenza che deve ritenersi
[...] provata l'accettazione tacita dell'eredità della madre.
Il resistente, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in Controparte_1 giudizio;
ciononostante è comparso personalmente alla prima udienza del 05.06.2025, alla quale, dopo essere stato identificato dal Giudice a mezzo di documento di identità, ha dichiarato “Intendo accettare puramente e semplicemente l'eredità dei miei genitori che si chiamano e . Controparte_2 Persona_1
Dichiaro altresì che sono l'unico erede perché non ho fratelli né sorelle.
Vivo nell'appartamento lasciatomi dai miei genitori e non ho rinvenuto alcun testamento in esso”.
Il Giudice ha, quindi, fissato udienza per la discussione orale della causa al 05.11.2025, alla quale il difensore del ricorrente ha precisato la domanda originariamente proposta chiedendo che sia acquisita la dichiarazione resa dal resistente e che sia dichiarata accettata l'eredità, con ordine di trascrizione al
Conservatore dell'accettazione.
Il Giudice ha poi trattenuto la causa in decisione, riservandosi in trenta giorni il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
La domanda proposta dal ricorrente, come precisata all'udienza di discussione orale, è fondata.
A mente dell'art. 475, comma 1, c.c. “L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”.
Come affermato dal Supremo Collegio ( cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4426 del 24/02/2009) “a norma dell'art. 475 cod. civ., l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte”.
Nella specie ha dichiarato in udienza, davanti al Giudice, di accettare puramente e Controparte_1 semplicemente l'eredità dei genitori, rectius per quanto rileva in questa sede, della madre defunta CP_2
e tale dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, opportunamente identificato a mezzo documento di
[...] identità, è consacrata nel verbale dell'udienza del 05.06.2025, avente efficacia probatoria di atto pubblico.
Ai sensi dell'art. 2700 c.c., infatti, il verbale di udienza fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma, in qualità di pubblico ufficiale, e delle dichiarazioni che quest'ultimo attesta essere state rese in sua presenza.
Per effetto della dichiarazione resa a verbale nell'udienza del 05.06.2025, ha quindi Controparte_1 acquistato l'eredità materna per accettazione espressa.
Di tale dichiarazione deve quindi prendersi atto ai fini dell'accertamento giudiziale.
pagina 3 di 4 Del resto la difesa di parte attrice, nel corso della discussione orale della causa a mente dell'art. 281 sexies cpc ha espressamente richiesto che l'accertamento giudiziale dia conto della dichiarazione di accettazione espressa del convenuto, chiamato alla eredità, con ciò precisando la originaria domanda alla luce del fatto sopravvenuto in corso di causa.
La presente sentenza, atteso che l'accettazione dell'eredità ha ad oggetto (almeno) un bene immobile, è soggetta a trascrizione ex art. 2648 c.c..
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo, considerati i parametri previsti dal D.M. n. 147/22 per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità sul valore minimo ed esclusa la fase istruttoria. L'efficacia risolutiva della dichiarazione resa dal resistente nel corso della prima udienza, con conseguente neutralizzazione dell'onere probatorio altrimenti gravante sul ricorrente, giustifica la compensazione delle spese per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'accettazione espressa da parte di (C.F. Controparte_1
) dell'eredità della madre (C.F. C.F._2 Controparte_2 C.F._1 deceduta in data 03.09.2021;
2) sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2648 cc;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in € 1.450,00 (già effettuata la compensazione per la restante metà) oltre il 15%
[...] per spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
Provvedimento redatto con la collaborazione della ott.ssa Costanza Spagnesi, nominata con D.M. 22.10.2024, sotto la CP_3 supervisione ed il controllo della magistrata affidataria.
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