Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza 19/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 346 dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Parte_2
CATALUCCI SILVIA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CINQUE FEDERICO, giusta Controparte_1
procura in atti;
APPELLAT
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 99/2022 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
13/05/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila che ha disposto “ il reintegro della Parte ricorrente nelle funzioni di ferrista all'interno della sala operatoria” ed ha condannato la
“ a pagare in favore della ricorrente a titolo di risarcimento danni patrimoniale e morale la somma complessiva mensile di € 400,00 dal novembre 2017 sino al reintegro, con interessi e rivalutazione” oltre che al pagamento delle spese legali.
Avverso il medesimo provvedimento la sig.ra ha proposto appello incidentale, CP
chiedendo la liquidazione del danno non patrimoniale, oltre a quello patrimoniale riconosciuto dal giudice.
La sentenza del Tribunale è stata pronunciata su domanda della sig.ra infermiera CP
ferrista, che lamentava di essere stata vittima di una condotta discriminatoria per essere stata trasferita al reparto U.O.S.D. di Day Surgery a seguito di “Richiesta di chiarimenti turni lavorativi, utilizzo dei monouso, fumo e uscite di emergenza ingombrate” da lei inviata in data 08.05.2017 alla Caposala, al Responsabile del blocco operatorio ed al Direttore Sanitario, da cui sarebbe scaturita una conflittualità all'interno del blocco operatorio. La sig.ra aveva in precedenza proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui richiedeva, in via CP
d'urgenza, la medesima tutela, respinto dal Tribunale per carenza del periculum in mora.
Nel ricorso dinanzi al Tribunale di l'Aquila la sig.ra aveva inoltre dedotto che: CP
- Nella Richiesta di chiarimenti turni lavorativi, utilizzo dei monouso, fumo e uscite di emergenza ingombrate inviata in data 8.5.2017 si era lamentata della gestione del personale e chiedeva di porre rimedio ad alcune situazioni irregolari (abitudine di alcuni di fumare in locali prossimi alla sala operatoria, ingombro delle vie di fuga e pratica della risterilizzazione del materiale monouso). Contestava, inoltre, il fatto che la caposala percepisse l'indennità di rischio radiologico, pur non essendovi esposta, al contrario di altri che ne avrebbero avuto diritto.
- In data 5.6.2017 inviava inoltre relazione e documentazione fotografica relativa alla pratica della risterilizzazione.
- In data 20.6.2017 reiterava le segnalazioni aggiungendone una riferita ad annotazioni inserite dalla caposala nel registro degli stupefacenti, a suo dire meritevoli di spiegazioni
- In conseguenza di ciò il Direttore Sanitario, sostenendo di non avere ricevuto l'intera relazione, invitava la caposala e il personale del blocco operatorio a ribadire le procedure di risterilizzazione evidenziando la responsabilità di ciascun sanitario a tal riguardo - In data 8.8.2017 la caposala inviava la sua risposta e le sue difese alle censure a lei mosse sull'organizzazione del lavoro ed altre criticità
- A settembre la rivista online Abruzzoweb pubblicava la denuncia, facendo così nascere
Parte un'accesa polemica tra la e la stampa, con ripercussioni sulla ricorrente che veniva additata come delatrice
- Il 31.10.2017 undici chirurghi del blocco operatorio firmavano una nota chiedendo l'allontanamento della sig.ra dal reparto, ritenendo il suo comportamento CP diffamatorio e intimidatorio, lettera che veniva anch'eSA pubblicata dal sito Abruzzoweb
- Con disposizione di servizio del 7.11.2017 veniva disposto che la sig.ra CP prestasse “in via temporanea e provvisoria la propria attività lavorativa presso la U.O.S.D. di
Day Surgery”.
- La sig.ra che aveva presentato esposto in procura a seguito della lettera CP
dei chirurghi, apprendeva successivamente di essere indagata per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il procedimento nei suoi confronti veniva poi archiviato.
- In data 10.7.2019 la lavoratrice chiedeva di essere riassegnata all'UOSD 118 ma riceveva risposta negativa dal responsabile del 118 perché il suo arrivo avrebbe determinato
“per questioni strettamente personali l'immediato trasferimento di due unità di personale, presenti in questo reparto da molti anni, fra le più efficienti e preparate”, si trattava dell'ex coniuge della ricorrente e della sua attuale consorte, i quali avevano Persona_1
sostenuto per iscritto che il era stato costretto ad allontanarsi dal blocco operatorio Per_1
in cui operava la nel 2002 per incompatibilità ambientale, e che permanendo la CP
situazione di incompatibilità ove fosse giunta in reparto i due avrebbero chiesto il trasferimento immediato.
- Successivamente il direttore sanitario affermava di non aver bisogno di ulteriori infermieri nell'UOSD 118, circostanza smentita dal fatto che successivamente sono arrivate nel reparto altre due unità.
Sulla base dei fatti così dedotti la sig.ra lamentava la violazione da parte della CP
Parte dell'art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001, evidenziando di avere segnalato ai superiori fatti veritieri di cui era venuta a conoscenza nel suo servizio, su alcuni dei quali non era pervenuta mai alcuna smentita, in particolare con riferimento all'abitudine del fumo vicino alle sale operatorie nella stanza della caposala e al fatto che i presidi medici monouso venissero risterilizzati e riusati. Il testo della sentenza impugnata, per la sua brevità, può essere integralmente riportato.
“Il cambio di mansioni della ricorrente del novembre 2017 è motivato da una incompatibilità ambientale (v. doc. 17 fascicolo parte ricorrente).
Ora, a parte la comprensibile difficoltà nella gestione del personale da parte della Azienda resistente nel caso in esame, la soluzione più semplice si è anche risolta in una decisione ingiusta, nulla per discriminazione ai sensi dell'art. 54-bis, dlgs. 165/01.
La ricorrente ha denunciato dei fatti che sono stati meritevoli di attenzione da parte del datore di lavoro;
quest'ultimo ha richiesto ai suoi dipendenti intereSAti un maggiore rispetto delle regole e poi alcuni di questi dipendenti sono rimasti contrariati nei confronti della ricorrente.
Certamente tali dipendenti errano ma erra ancor di più il datore che per accontentarli
(altrimenti l'attività di sala operatoria potrebbe non assicurare i parametri minimi) sposta la ricorrente.
Denuncia della ricorrente – richiesta di chiarimenti del datore ai vertici della struttura intereSAta – malcontento dei colleghi della ricorrente – amplificazione della problematica ad opera della stampa – allontanamento dalla sala operatoria della ricorrente: questo il percorso lineare di discriminazione della dipendente che denuncia (v. docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 e 16 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, la ricorrente deve essere reintegrata nelle mansioni di ferrista all'interno della sala operatoria.
Quanto al risarcimento del danno occorre ribadire che il cambio di mansioni all'interno del medesimo livello non costituisce demansionamento.
Il cambio di mansioni (illecito per quanto detto) ha avuto una ripercussione economica immediata ossia la perdita di circa € 400,00 a titolo di indennità di turno e di reperibilità da novembre 2017 a marzo 2020 e poi di € 200,00 a titolo di indennità di reperibilità; l'ingiustizia del provvedimento ha avuto un costo anche in termini di dignità personale e professionale.
In via equitativa alla luce di quanto detto può ritenersi che il danno patrimoniale e morale può essere liquidato in una somma complessiva pari a € 400,00 mensili oltre interessi e rivalutazione dal novembre 2017 sino alla reintegra nelle mansioni.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte convenuta, secondo la normale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).” Parte L'appello della si fonda sui seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.. Le motivazioni della sentenza sarebbero puramente assertive, non sarebbero intellegibili e non rispecchierebbero i criteri di sufficienza e chiarezza previsti dalla norma: la sentenza non conterrebbe le ragioni obiettivamente idonee a giustificare la decisione, non sarebbero esposte neppure succintamente le questioni discusse ed oggetto di controversia tra le parti, né sarebbero indicati le norme e i principi di diritto applicati. Il Tribunale non avrebbe dato conto delle evidenze processuali, omettendo completamente di valutare le produzioni documentali
Parte della né dando atto del processo logico seguito per la loro mancata considerazione.
2. Violazione di legge - Erroneità della decisione per travisamento dei presupposti di fatto
- OmeSA e/o comunque carente motivazione in ordine all'accertamento dei fatti posti a sostegno della domanda di reintegro - Insussistenza dei presupposti per la disciplina di cui all'art. 54 bis D. Lgs. 165/01.
La decisione di ritenere nullo perché discriminatorio il trasferimento della al Day CP
Surgery sarebbe disancorato dal contesto e contrastante con la documentazione versata in atti. gli assunti secondo cui (i) il datore di lavoro avrebbe richiesto ai dipendenti intereSAti un maggiore rispetto delle regole e (ii) alcuni di questi dipendenti sarebbero rimasti contrariati nei confronti della ricorrente non avrebbero trovato riscontro neppure nella ricostruzione
(contestata) della mentre sarebbe stato dimostrato per tabulas come tutte le CP
segnalazioni fossero infondate, ragion per cui il datore di lavoro non avrebbe avuto alcun motivo per richiamare i propri dipendenti. L'ordine di servizio sarebbe stato impartito a seguito di richiesta proveniente da 11 chirurghi del blocco operatorio, per preservare il clima di serenità e cooperazione nel blocco, e permettere alla di espletare la propria CP
professionalità in altra unità operativa mantenendo lo stesso inquadramento. Il mancato ritrasferimento della dipendente presso il blocco operatorio non avrebbe avuto né carattere disciplinare, avendo trovando la sua ragione esclusivamente nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., né carattere ritorsivo, poiché l Pt_4 avrebbe operato nel primario rispetto dell'interesse pubblico e del buon funzionamento del blocco operatorio, preservando e tutelando la preminente tranquillità, serenità ed efficienza del personale medico e paramedico che ivi operava ed opera.
Il giudice non avrebbe considerato che le mansioni assegnate alla Sig.ra sulla CP
scorta del trasferimento presso la U.O.S.D. di Day Surgery, relative all'assistenza del paziente nella fase di pre-ospedalizzazione in vista dell'intervento chirurgico, erano in ogni caso equivalenti a quelle di strumentista di sala operatoria e riconducibili alla categoria D,
Infermiera Professionale, e che l'assegnazione di mansioni nuove e diverse a parità di inquadramento rientra nell'esercizio legittimo del potere datoriale, nel rispetto della professionalità della lavoratrice.
3. Erroneità e contraddittorietà della decisione in punto di riconoscimento in favore della
Sig.ra del diritto al risarcimento del danno - Insussistenza dei presupposti Controparte_1 per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1226 c.c. - Erroneità della relativa quantificazione
Non essendovi stato demansionamento non potrebbe esservi stato alcun danno patrimoniale, avendo la lavoratrice continuato a svolgere mansioni rientranti nel proprio livello. Il mancato percepimento dell'indennità non potrebbe considerarsi danno patrimoniale, essendo l'indennità ancorata alle mansioni concretamente svolte. Il giudice avrebbe errato nel riconoscere il risarcimento del danno morale, nonostante l'eccezione di nullità sollevata dalla Parte in ragione dell'indeterminatezza della domanda. Non sarebbe stata infatti fornita la benchè minima prova del pregiudizio subito dalla lavoratrice, e la liquidazione in via equitativa sarebbe erronea per difetto di riscontro probatorio sull'esistenza del danno. La condanna alla liquidazione del danno a partire dal novembre 2017 non considererebbe inoltre la pacifica circostanza relativa alla richiesta di aspettativa volontaria avanzata dalla dipendente dal 06.02.2021 all'11.01.2022 per prestare servizio sulle navi dei migranti.
L'appello incidentale proposto dalla sig.ra si basa invece sul seguente motivo: CP
• Contraddittorietà della motivazione – errata determinazione del risarcimento del danno.
Il primo giudice sarebbe caduto in contraddizione nel riconoscere la sussistenza di un danno non patrimoniale, liquidando tuttavia la somma equivalente alla perdita di indennità di turno e reperibilità pari a 400 euro (riconosciuta come danno patrimoniale). La sig.ra CP
avrebbe subito un danno all'immagine, anche in relazione alla pubblicazione delle vicende che l'avevano riguardata sui media, e avrebbe subito un danno alla professionalità per non aver potuto partecipare alle selezioni per entrare nel servizio di elisoccorso, in quanto era richiesto lo svolgimento del servizio presso sale operatorie d'urgenza da almeno due anni.
Inoltre la sig.ra in conseguenza dello spostamento ritenuto ingiusto, avrebbe CP
sofferto da stress lavoro-correlato, che l'avrebbe portata ad assentarsi per malattia per cinque Parte mesi consecutivi. Infine la sentenza di primo grado sarebbe stata eseguita dalla solo fittiziamente, perché invece di riassegnare la lavoratrice alle mansioni originariamente svolte presso il blocco operatorio l'avrebbe assegnata alla sala operatoria del reparto di oculistica, in cui si svolgono interventi solo programmati e i compiti della ferrista sono ridotti, non si lavora su turni né sui festivi e dunque persisterebbe la differenza retributiva.
IN DIRITTO
La sostanziale carenza motivazionale della sentenza ne determina la nullità, con la conseguente conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, imponendo al
Collegio un riesame complessivo del merito. Difatti il giudice d'appello che rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione taSAtivamente previste dall'art. 354 c.p.c., si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del Giudice (si veda ad es. Cass. sez. civ. n. 13776/2013).
Le Sezioni Unite della Corte di CaSAzione (Cass., sez. un., 7/04/014, nn. 8053 e 8054) hanno affermato che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, di
“motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di
“motivazione perpleSA ed obiettivamente incomprensibile”. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perpleSA e incomprensibile” può parlarsi laddove eSA non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché eSA non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., Sez.
Un., 3/11/2016; v. pure Cass. Sez. Un., 5/4/2016, n. 16599). Inoltre è stato affermato che ricorre il vizio di omeSA o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Ord. 7/4/2017, n.
9105) ovvero che è nulla per mancanza – sotto il profilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad eSA allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espreSA (Cass.
23/03/2017 n. 7402). È stato, altresì, specificato che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. Ord. 30/05/2019 n. 14762).
La sentenza impugnata nel caso in esame omette ogni ricostruzione delle questioni controverse nel giudizio, in fatto ed in diritto, traendo la conclusione favorevole alla lavoratrice unicamente dalla prospettazione dei fatti da eSA rappresentata, senza alcuna indicazione dei motivi per i quali il giudice ha deciso di disattendere le argomentazioni della controparte, che tali fatti miravano a contestare, imponendosi quindi un riesame complessivo della controversia.
Preliminarmente occorre rilevare che il mancato trasferimento all'UOSD 118 si fonda, nella steSA prospettazione della su motivi completamente diversi da quelli che CP
avrebbero portato allo spostamento della lavoratrice dal blocco operatorio al reparto day surgery, di carattere principalmente familiare. La circostanza che nello stesso reparto si sarebbero trovati a lavorare insieme la il suo ex marito e la nuova moglie di lui CP
(già addetti da molti anni a tale reparto), può ben rappresentare una situazione potenzialmente idonea a turbare il sereno clima lavorativo, specie in considerazione della evidente situazione di incompatibilità emergente dalle dichiarazioni dell'ex marito (si veda audizione dell'8/1/2020) circa il fatto che i rapporti con la ex moglie fossero “logori al punto da poter essere definiti inesistenti”, e che egli temeva che il trasferimento avrebbe potuto essere causa di destabilizzazione, come da lui riferito alla steSA prima della domanda di CP
Parte trasferimento. La ha quindi legittimamente evitato il crearsi di situazioni di incompatibilità ambientale che avrebbero potuto creare tensioni o contrasti generando una disfunzione dell'ambiente lavorativo. Nella mancata assegnazione all'UOSD 118 non si rinviene quindi alcun trattamento discriminatorio o ritorsivo, e soprattutto manca qualsiasi collegamento tra tale condotta datoriale e le denunce fatte dalla lavoratrice, non ponendosi quindi un problema di legittimità della misura alla luce dell'invocato art. 54 bis d.lgs. n.
165/2001. Occorre invece verificare alla luce di tale norma (nella versione applicabile ratione temporis, essendo poi la norma stata abrogata dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e sostituita dalla disciplina ivi prevista, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937), la legittimità dell'allontanamento della dal blocco operatorio. CP
L'art. 54 bis D.Lgs n. 165/2001, nel testo introdotto dalla L. n. 190/2012, stabilisce che “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all'Autorità nazionale anticorruzione, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.
L'art. 1 L. n. 179/2017, nel modificare l'art. 54 bis cit., dopo avere ribadito che il segnalante
“non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione”, aggiunge che “è a carico dell'amministrazione (…) dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive – cioè le misure che tali il segnalante considera – adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione steSA”.
L'ampiezza delle disposizioni porta a ritenere che non solo un demansionamento (che nel caso pacificamente non è avvenuto) ma anche un cambio di mansioni, se con effetti peggiorativi delle condizioni di lavoro -che nel caso di specie in effetti può riscontrarsi, considerato quantomeno lo svantaggio economico) rientra nello spettro di applicazione della norma.
La lettera dei chirurghi, a seguito della quale la è stata rimoSA dal blocco CP
operatorio, difatti fa riferimento all'impossibilità di “tollerare il comportamento diffamatorio ed intimidatorio, perpetrato dalla , non coerente con il concetto di Controparte_2
gruppo, di team e di équipe assolutamente indispensabile per il buon funzionamento di una struttura così compleSA. Non è possibile accettare comportamenti che in questo senso hanno un effetto pericolosamente destabilizzante all'interno della Struttura e lesivo dell'immagine dell'Azienda nonché della dignità e della professionalità degli operatori. Tali accadimenti hanno contribuito a creare un clima di tensione e di sospetto che rischia di ostacolare il sereno svolgimento delle attività”.
La sottoscrizione da parte dei chirurghi della lettera di richiesta di spostamento della vale sicuramente a configurare una ipotesi di “incompatibilità ambientale”, ma CP
occorre verificare se tale incompatibilità fosse collegata alle segnalazioni effettuate dalla o dipendesse da altri suoi comportamenti. Solo nel secondo caso, infatti, CP
l'incompatibilità renderebbe legittimo lo spostamento: diversamente l'art. 54 bis diventerebbe una norma facilmente eludibile, se non del tutto inapplicabile, poiché è evidente che qualsiasi segnalazione di comportamenti ritenuti scorretti sia idonea a generare un' alterazione degli equilibri presenti all'interno di un contesto lavorativo, potenzialmente foriera di tensioni.
Occorre inoltre verificare, per comprendere l'applicabilità o meno dell'art. 54 bis al caso di specie, se le segnalazioni rappresentino condotte diffamatorie, poiché tale ipotesi è espreSAmente esclusa dalla tutela apprestata al segnalatore dalla norma in questione.
La segnalazione dei chirurghi fa riferimento ad un “atteggiamento intimidatorio e diffamatorio” che avrebbe tenuto la non meglio individuato nella lettera sopra CP
Parte menzionata. La ha genericamente dedotto l'assunzione di comportamenti inadeguati da parte della producendo a supporto di tale assunto un esposto dell'infermiera CP
del 12.10.2017, di alcuni mesi successivo alle prime segnalazioni della CP_3 CP
con cui ella lamentava che la completa sfiducia della nell'operato degli altri CP
colleghi (ad esempio pensando che avessero dimenticato garze nel paziente, circostanza poi smentita dagli accertamenti) alterasse il clima lavorativo.
Parte La ha inoltre allegato che: “la Responsabile della Centrale di Sterilizzazione, Sig.ra unitamente al Sig. , impiegato nella medesima Centrale gestita in Persona_2 Pt_5
outsourcing, avevano riferito all'Azienda di vere e proprie incursioni della presso CP
la Centrale, con scopi oscuri ed indefiniti;
ciò aveva indotto la Responsabile a chiedere Per_2
al Direttore Sanitario, DO.SA di ribadire ai dipendenti che i contatti Persona_3
con la Centrale, se non motivati da ragioni di urgenza, dovevano essere filtrati dal coordinatore infermieristico del Blocco Operatorio.”
Nell'ambito di approfondimento istruttorio in appello sono stati ascoltati alcuni dei chirurghi che hanno firmato la lettera, evidenziando quindi l'incompatibilità ambientale, i quali hanno riferito quanto segue: • (neochirurgia pancreatica d'urgenza): “(..) C'era un ambiente teso Persona_4
in sala operatoria. L'ambiente teso era determinato dal fatto che la DO.SA aveva CP
effettuato una segnalazione relativa alla sterilizzazione di strumenti operatori che si è rivelata infondata. Ricordo inoltre l'episodio in cui non si era fidata dell'operato di una sua collega,
DO.sa , e aveva chiesto di ripetere il conteggio garze. Questo episodio non Persona_5
è successo da me ma in un'altra sala operatoria, però ne parlavamo. Lavoravo spesso con lei nella steSA sala operatoria. Quando ho firmato la lettera personalmente mi riferivo a questi due episodi anche se è successo in un periodo antecedente che la dott.SA non CP
eseguisse alcune mie disposizioni perché non le riteneva neceSArie come, ad esempio, la richiesta di bagnare i guanti;
non saprei collocare temporalmente questo episodio, ma comunque prima delle segnalazioni che aveva fatto la DO.SA . CP
ADR: “Nell'episodio riferito alle garze la non si fidava del conteggio fatto dalla CP
sua collega;
ha sollevato il problema alla equipe medica ed il medico ha disposto la diretta addome”.
ADR: “Dopo l'episodio delle garze c'era un clima di sfiducia per cui io non mi fidavo dell'operato della era emerso un contrasto tra le due ferriste nel senso che CP
effettuavano valutazioni diverse. Si era comunque creato un clima di sfiducia reciproco. Non ricordo altri episodi specifici”
• (senologia chirurgica): “(…) Il motivo della richiesta di allontanamento Testimone_1
era il clima di sfiducia che si era determinato tra la dott.SA e le sue colleghe: CP
venivano costantemente fatte puntualizzazioni e questo influiva negativamente sulla serenità dell'ambiente lavorativo. Tengo a precisare che la dott.SA era una bravissima CP
ferrista e tuttavia non si poteva lavorare in quelle condizioni ambientali. Ricordo che la dott.SA aveva mosso l'accusa, non nella mia unità operativa ma in altra unità CP
operativa, della risterilizzazione di strumenti operatori monouso. L'episodio mi è stato riferito. Un altro episodio riguardava un cambio di turno tra lei e una sua collega, nel senso che la dott.SA era subentrata alla ferrista precedente durante un intervento e non CP
fidandosi della conta delle garze già fatta dalla collega, chiese di ripeterla. Ricordo solo questo episodio, ma non ero presente in quanto accaduto in altra unità chirurgica. La lettera non fu una mia iniziativa, ma di altri colleghi che adesso non ricordo;
a me fu chiesto di sottoscriverla” • (responsabile del blocco operatorio): “ Ho sottoscritto la lettera del Testimone_2
31.10.2017 con cui si chiedeva l'allontanamento della sig.ra Con riferimento alla CP
lettera in questione nel firmarla io facevo riferimento al fatto che la sig.ra CP
criticasse eccessivamente alcuni colleghi puntualizzando nell'operato in maniera eccessiva.
Ciò accadeva da tempo. L'episodio che creò maggiore rabbia fu l'episodio in cui la ha criticato l'operato della strumentista nella conta delle garze. CP CP_4
L'operatore dietro insistenza della è stato costretto a fare una lastra per verificare CP la garza, l'operatore era un chirurgo ma non ricordo chi fosse. Si diceva inoltre in giro che la sig.ra avesse puntualizzato circa l'ammanco di stupefacenti, circostanza che poi CP si è rivelata non vera. L'altro episodio riguardava il materiale che secondo la non CP
doveva essere riutilizzato ed invece poteva essere risterilizzato. Con la non ho CP
mai parlato di queste cose nonostante alcune volte sia capitato di lavorare insieme.
Di questi episodi sono venuto a conoscenza parlandone con i colleghi e anche parlando con la Capo che era anche la diretta intereSAta;
preciso che da novembre 2017 io sono stato Pt_6
nominato Responsabile del blocco operatorio quindi mi sono sentito coinvolto rispetto a queste segnalazioni. L'idea di scrivere la lettera è stata presa insieme da tutti i sottoscrittori.
Preciso che la lettera è nata insieme agli altri colleghi dopo aver parlato del clima che si era creato soprattutto a seguito delle lamentele degli altri infermieri rispetto a un clima di sfiducia derivante dalle segnalazioni che aveva fatto la sig.ra se ci fosse anche altro io CP
non lo so, ma la sfiducia era legata alle segnalazioni”
E' bene a questo punto richiamare l'oggetto delle segnalazioni effettuate dalla sig.ra tra l'8 maggio e il 20 giugno 2017, e l'esito degli accertamenti compiuti a seguito CP
delle stesse. Nella prima missiva indirizzata alla Caposala, al Responsabile del blocco operatorio ed al Direttore Sanitario:
- Si lamentava della gestione dei turni da parte della caposala, ed in particolare dell'utilizzo di una infermiera (senza apparente autorizzazione da parte del responsabile del blocco operatorio) come “jolly”, che a differenza degli altri infermieri avrebbe compiti più leggeri e vivrebbe una situazione di inferiore stress-psicofisico, con conseguente demotivazione delle altre risorse;
- Chiedeva alla caposala una maggiore equità nella distribuzione dei turni e una
“maggiore trasparenza nel sistema organizzativo interno” - Chiedeva alla caposala di evitare che fumo e rifiuti da fumo fossero presenti nella sala operatoria e in particolare nella sua stanza
- Chiedeva di evitare l'ingombro delle vie e dell'uscita di emergenza, segnalando che in data 6.4.09 (data del terremoto) per questo motivo non si riuscì ad usare tale via di fuga ostruita da armadi ed altri materiali
- Chiedeva di non permettere la risterilizzazione del materiale monouso “come di solito accade e come già verbalmente comunicatole”.
Le criticità relative al fumo e all'ingombro veniva ribadite con relazione più accurata del
20.6.2017, mentre quelle relative alla risterilizzazione erano oggetto di una relazione del
5.6.2017.
Le criticità relative alla gestione dei turni non possono considerarsi propriamente rientranti nella “segnalazione di illeciti”, rappresentando piuttosto espressione del diritto di critica di scelte della superiore gerarchica, invitando la caposala ad una gestione dei turni più attenta e
– secondo la equa. Parte_7
Parte Quanto al materiale monouso, dagli approfondimenti svolti dalla emergeva che 1) in parte il materiale oggetto della relazione non era monouso, ma poteva essere sterilizzato fino a tre volte, 2) il materiale monouso oggetto di risterilizzazione non era stato usato su pazienti
(all. 6, 7, 8).
Quanto all'ingombro si verificava che le vie d'uscita non erano ostruite, sebbene necessitassero di una migliore segnalazione.
Nell'integrazione del 20.6.2017 la sig.ra dava anche conto di presunte irregolarità CP
nella gestione del registro stupefacenti, evidenziando che, nonostante la corrispondenza tra giacenza contabile e reale sia responsabilità del dirigente medico, “non si evince la motivazione per la quale il controllo e conteggio venga effettuato dal turno infermieristico notturno su disposizione della caposala”, e riporta due diciture presenti nel registro, una relativa alla consegna del febbraio 2015, sotto la quale vi è scritto che “continuano a mancare buone quantità di stupefacenti si prega di controllare l'uso e si ricorda che si è corresponsabili”, e l'altra relativa ad aprile 2016 in cui sul registro è annotato che “al controllo degli stupefacenti alcuni anestesisti non hanno scaricato in modo esatto gli stupefacenti sul registro…è stata omeSA la quantità utilizzata”. Parte La ha rappresentato che a seguito di controllo dei registri non è risultato nessun ammanco di stupefacenti, risultando tutte le cancellature leggibili, vidimate e controfirmate. Parte Quanto alla segnalazione del fumo nella stanza della caposala, la ha effettuato un ispezione che ha evidenziato che al momento del sopralluogo del Direttore del Dipartimento
Prevenzione nessuno fumava. Non risultano effettuati specifici accertamenti relativi a condotte di fumo pregresse nella stanza della caposala.
Complessivamente dunque, e tenuto conto in particolare delle dichiarazioni rese dai firmatari della lettera che ha dato poi origine al trasferimento, emerge che i motivi di “tensione” che avrebbero determinato l'incompatibilità ambientale sono direttamente collegate ad un episodio in cui ella aveva chiesto il riconteggio delle garze estratte dal paziente in sala operatoria, e soprattutto alle segnalazioni effettuate dalla sig.ra sopra richiamate. CP
Il primo episodio non può certamente considerarsi “intimidatorio e diffamatorio” (secondo le espressioni riportate nella lettera), poiché è unicamente espressione di uno scrupolo, considerato che la sig.ra - subentrata alla precedente ferrista - assumeva nel CP
cambio di turno la corresponsabilità nell'operato dell'equipe, e la doppia verifica non può dirsi abbia cagionato alcun danno al paziente, anzi può ritenersi abbia offerto una garanzia in più, senza che ciò valga in alcun modo ad offendere la professionalità degli altri operatori.
Neppure può dirsi che le segnalazioni effettuate abbiano avuto carattere intimidatorio e diffamatorio, e deve invece ritenersi pienamente operante in questo caso la tutela del lavoratore segnalante allora prevista dall'art. 54 bis TUPI. Difatti non solo la natura diffamatoria di tali segnalazioni è stata espreSAmente esclusa in sede penale (si veda richiesta e decreto di archiviazione, all. 27), ma i fatti oggetto delle segnalazioni sono stati riferiti in maniera oggettiva e con riferimento ad elementi specifici e circostanziati, che hanno permesso gli opportuni accertamenti, all'esito dei quali – pur non essendo emerse gravi criticità – sono stati in alcuni casi suggeriti miglioramenti. Non può quindi ritenersi la segnalazione diffamatoria, con la conseguenza che lo spostamento della come conseguenza CP
diretta di tali segnalazioni – come emerso con grande evidenza in istruttoria – deve ritenersi illegittimo perchè in violazione dell'art. 54-bis, e dunque la sig.ra ha diritto ad CP
essere ritrasferita presso il blocco operatorio.
A seguito dell'illegittimità di tale provvedimento può essere riconosciuto alla sig.ra il risarcimento per il danno patrimoniale subito, posto che non vi è contestazione CP
circa il fatto che la lavoratrice, finchè era addetta al blocco operatorio e tolti i periodi di assenza per malattia, percepiva in media una maggiorazione di 400 euro mensili, dovuta ai turni notturni, straordinari e festivi. Il danno patrimoniale può quindi essere quantificato in tale somma mensile, dalla data del trasferimento fino all'effettiva reintegra nella posizione.
Nulla tuttavia può essere riconosciuto alla lavoratrice a titolo di danno alla reputazione, posto che – sebbene per la sua quantificazione poSA farsi riferimento alla valutazione equitativa – tale danno deve essere comunque provato, e prima ancora specificamente allegato, mentre nel caso di specie l'allegazione sul punto appare del tutto generica e lacunosa, e fa riferimento ad Parte articoli di giornale la cui responsabilità non può essere immediatamente ricondotta alla
Nemmeno può essere riconosciuto alla lavoratrice un risarcimento per l'asserito danno alla salute, che non è stato specificamente individuato, né tantomeno quantificato (avendo la lavoratrice unicamente dedotto di essere stata colpita da stress da lavoro correlato e per ciò essersi assentata per cinque mesi) ed essendo comunque in parte riferito alla mancata assegnazione al reparto 118, in relazione a cui non sono emersi profili di illegittimità. Parte Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono da porsi a carico della soccombente, pur tenuto conto del valore della domanda accolta.
PQM
- Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
Parte
- Condanna la a reintegrare la sig.ra in servizio presso la sala CP
operatoria,
Parte
- Condanna la al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla sig.ra CP
in conseguenza dello spostamento al reparto day -surgery, nella misura di euro 400 mensili dalla data dello spostamento (7.11.2017) fino alla reintegra presso la sala operatoria, oltre interessi.
Parte
- Condanna la al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 4.629,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per il secondo grado, in entrambi i casi oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 19/12/2024
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga