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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4324/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSINI Parte_1 C.F._1
LUCIANA,
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GHELFI LUCA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 22/10/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 13/01/2021, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del 20/01/2021;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ la figlia minor viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre con la quale continuerà
ad abitare in Modena, Via Imperia n 32.
I ricorrenti eserciteranno la responsabilità sulla minore in modo condiviso sulle questioni di 'straordinaria amministrazione' (nel significato di 'importanza rilevante'), in modo che le decisioni di maggiore interesse che riguardano vengano assunte di comune Per_1
accordo; le decisioni di ordinaria amministrazione (nel significato di 'limitata rilevanza')
pagina 2 di 7 verranno invece assunte separatamente e in via esclusiva da ciascun genitore quando avrà
presso di sé la figlia;
2) il padre avrà diritto/dovere di frequentare la figlia secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 20 (salvo diverso orario concordato) al lunedì mattina quando il padre accompagnerà a scuola, con pernottamento Per_1
presso il padre;
- durante la settimana, il mercoledì pomeriggio, quando il padre andrà a prender Per_1
presso la casa della madre, fino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola,
e il giovedì pomeriggio, quando il padre andrà a prendere presso la casa della Per_1
madre, fino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
3) durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé per un periodo di almeno Per_1
giorni 15 (anche consecutivi), da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo sul periodo, la scelta spetterà ad anni alterni (gli anni pari alla madre, gli anni dispari al padre)
4) durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé per sei giorni e durante Per_1
quelle pasquali per quattro giorni, convenendo sin d'ora che passerà la Vigilia di Per_1
Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre e, se un anno avrà trascorso il
Capodanno con il padre, l'anno dopo lo trascorrerà con la madre e viceversa;
se un anno avrà trascorso il giorno di Pasqua con il padre, l'anno dopo lo trascorrerà con la Per_1
madre e viceversa;
il tutto sempre con riguardo alle esigenze primarie e ai desideri della minore che, in ragione dell'età attuale, i genitori si impegnano a rispettare;
5) ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un ulteriore periodo di vacanza durante l'anno, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni, anche scolastici, della minore,
previa comunicazione del periodo e accordo con l'altro genitore;
pagina 3 di 7 6) i ricorrenti dovranno comunicare l'esatto indirizzo e l'eventuale recapito telefonico della località di villeggiatura nella quale trascorreranno le vacanze con la figlia;
7) i ricorrenti si dichiarano disponibili a concordare modifiche di giorni e/o orari in caso di esigenze lavorative o di salute o altri inderogabili impegni che impediscano il rispetto degli accordi raggiunti in merito alla frequentazione della figlia, nel rispetto del bene primario della minore e con tempestivo preavviso all'altro genitore;
8) Il diritto/dovere di ciascun genitore di frequentare la figlia minore dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni scolastici, parascolastici e formativi della minore,
nonché del suo diritto ad un programma di vita ordinato, sereno e confacente all'età di
; Per_1
9) A titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia minore , il Persona_1
padre si obbliga a versare sul conto corrente della madre l'importo mensile rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione a giungo 2025) di € 300,00, entro il giorno 10
di ogni mese, a far data dal mese successivo a quello della firma del presente ricorso.
10) Ad integrazione del contributo nel mantenimento di , l'assegno familiare (sino ad Per_1
oggi percepito ½ ciascuno) sarà riconosciuto interamente con l'intesa che, Parte_1
qualora non fosse possibile ottenere il pagamento integrale a favore della stessa, ovvero in attesa di tale modifica, si obbliga a versare mensilmente a Controparte_1 [...]
quanto avrà ricevuto a tale titolo, a decorrere dal mese successivo alla firma del Parte_1
presente ricorso e sempre entro il giorno 10 di ogni mese;
11) Le spese straordinarie per saranno sostenute dai genitori in pari misura, con Per_1
l'accordo che sono incluse nelle spese straordinarie da sopportare al 50% ciascuno, oltre a quelle previste nel protocollo del Tribunale di Modena attualmente in vigore, anche tutte pagina 4 di 7 le spese per il vestiario di (da intendersi tutto l'abbigliamento, compreso quello Per_1
sportivo, e le scarpe).
Oltre a quanto sopra precisato, si richiama quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di
Modena in materia di spese straordinarie:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 5 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
12) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già regolato definitivamente i reciproci rapporti economici in sede di separazione, di non avere più
nulla da pretendere l'uno d'altro e di aver diviso il patrimonio comune;
13) Il cane BA rimane intestato a con spese documentate a carico dei Parte_1
ricorrenti in eguale misura, senza necessità di preventiva autorizzazione né
documentazione giustificativa;
14) I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione all'espatrio con la minore e l'assenso per ogni documento per paesi UE, mentre dovrà essere concordato per iscritto l'espatrio con in altri paesi;
fermo quanto sopra, i ricorrenti si autorizzano reciprocamente ad Per_1
inserire la minore sul proprio passaporto o documento di uguale funzione;
15) i ricorrenti dichiarano che i presenti patti avranno efficacia a decorrere dal mese successivo alla firma del ricorso;
pagina 6 di 7 16) le spese del presente procedimento saranno assunte in pari misura dai ricorrenti,
mentre restano a carico esclusivo le spese del proprio Legale”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 24/03/2012 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il CP_1
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2012 Atto n. 35 Parte 2 Serie C
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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