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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/02/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 9295/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 8.30 è presente l'avv. MANNINO LORENZO per parte ricorrente il quale conclude come in atti ed in particolare precisa che dalla documentazione depositata dall' non vi è traccia dell'avvio di sospensione e revoca previsto nello stesso CP_2
invito a visita in conformità alle disposizioni dell'Istituto. Peraltro, il provvedimento di revoca avrebbe dato la possibilità per il pensionato di giustificare l'assenza.
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' che contesta CP_2
quanto sopra dedotto e si riporta alle difese e domande di cui in atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.15
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 9295/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mannino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, P.F. DE
CALBOLI n.22, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato CP_2
in Roma ed elettivamente in Palermo presso la sede dell'avvocatura dell'ente sita, in
Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e AD NN Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
❖ Rigetta il ricorso
❖ Dichiara non dovute le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.7.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso d'aver ricevuto, quale erede di , comunicazione Persona_1 con cui l'ente previdenziale gli contestava il pagamento indebito, sulla pensione intestata alla madre - Cat. INVCIV n. 07163962 - per il periodo da marzo 2019 a giugno
2022, del complessivo importo di euro 20.871,32, conveniva in giudizio l'ente previdenziale chiedendo dichiararsi l'illegittimità del suddetto provvedimento invocando, a sostegno del ricorso, i principi in materia di irripetibilità dell'indebito assistenziale in presenza della buona fede e del legittimo affidamento del percipiente.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_2
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e sottolineando, in particolare, in punto di fatto, che “[..] Il debito oggetto di causa è maturato nel periodo compreso tra marzo 2019 e giugno 2022 – ed è scaturito da assenza a visita di revisione della Sig.ra dante causa dell'odierno ricorrente e titolare della Persona_1
prestazione assistenziale su cui è sorto l'indebito. Segnatamente, l'invito a visita - disposta per il 18 febbraio 2019 - è stato regolarmente notificato all'utente, a mezzo raccomandata A/R n. 68954222814-6 del 14/01/2019. Nonostante la raccomandata sia stata regolarmente ricevuta, la dante causa non si è presentata alla revisione sanitaria;
peraltro, nessuna istanza volta ad ottenere giustificazione dell'assenza risulta pervenuta all'Istituto. Di talché, la prestazione di invalidità risulta indebita a decorrere dal mese successivo alla rilevata assenza (03/2019), per assenza del requisito sanitario, venuto meno in conseguenza dell'assenza a revisione sanitaria. Conseguentemente, con ricostituzione n. domus 2120926700158 del 16/05/2022, l ha azzerato la CP_2
prestazione a decorre da 03/2019. L'indebito è stato ritualmente notificato all'indirizzo della dante causa, via Via Sant'Anna 80 A, 90044 Carini, PA a mezzo raccomandata
A/R n. 68982032271-9 del 16/05/2022. La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Successivamente al decesso della dante causa, la nota di debito viene notificata all'erede, odierno ricorrente, a mezzo raccomandata A/R n. 66481211372-1 del 19 gennaio 2023. [..]).”.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti di cui in atti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente è appena il caso di puntualizzare che ove l'ente previdenziale richieda la restituzione di prestazioni già corrisposte in quanto considerate indebite, è il beneficiario che deve provare l'illegittimità delle richieste dell' e non viceversa. CP_2
Secondo l'ormai granitico orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. n. 18406 del 20-09-2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 17418 del
30-08-2016; Cass. civ. Sez. Unite Sent. n. 18046 del 4/08/2010; Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. n. 6375 del 14-03-2018,), infatti, trova applicazione il principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. «che non subisce deroga neanche quando
3 abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Tale prova non potrà essere invece fornita mediante mera dichiarazione dell'interessato [..])».
Ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
Orbene, è pacifico che nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro
Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020,
n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Pertanto, l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. civ sez. VI Sent. del 16/04/2019,
n.10642).
In particolare, nella fattispecie in esame la ripetizione dell'indebito assistenziale è conseguenza della mancata presentazione a visita medica di revisione della madre del ricorrente, . Persona_1
4 Si rammenta, a livello di inquadramento normativo, che l'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che «Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. [..]»
Ed ancora, l'art. 3 co. 10 D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 dispone che
«Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto
2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti CP_2 qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo».
Dalle succitate disposizioni normative, dunque, si ricava che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Orbene nel caso in esame emerge per tabulas che la convocazione a visita di revisione per giorno 18.2.2019 è stata ritualmente inoltrata per posta con raccomanda n.
68954222814-6 ricevuta in data 11.2.2019 ricevuta da e che in tale Controparte_3
comunicazione espressamente l'ente previdenziale avvisava la che avrebbe Per_1
dovuto, entro la data fissata, o giustificare la propria eventuale assenza o comunicare la necessità di fissare la visita in altra data (“In caso di assenza senza giustificato motivo, verrà avviata la procedura di revoca del beneficio. La documentazione idonea a giustificare l'assenza dovrà pervenire all'Unità Operativa medico-legale indicata entro
5 la data fissata per la visita utilizzando tutti i canali sopra indicati. Se si trovasse nell'impossibilità di recarsi alla visita per impedimento fisico dovuto a condizioni di intrasportabilità, dovrà far pervenire, entro tale data, una richiesta di visita domiciliare, adeguatamente motivata da certificazione medica. Se si trovasse nell'impossibilità di recarsi alla visita perché è ricoverata, dovrà far pervenire, entro tale data, una richiesta di visita presso la struttura di degenza, insieme alla certificazione rilasciata dalla Direzione sanitaria della struttura stessa. In tali situazioni, l'accertamento verrà svolto direttamente presso il suo domicilio o presso la struttura di ricovero, nel giorno che le sarà tempestivamente comunicato”) .
Conseguentemente, in assenza di cause giustificative (il cui onere probatorio gravava su parte ricorrente e non sull' ) legittimi si appalesano i provvedimenti di CP_2
revoca della prestazione e di contestazione dell'indebito, dapprima alla (missiva Per_1
del 16 maggio 2022 la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 4/7/2022)
e, alla di lei morte (13.9.2022), al figlio odierno ricorrente n.q. di erede.
Invero, il presupposto per l'irripetibilità dell'indebito assistenziale è che il beneficiario sia in buona fede o che, comunque, il suo affidamento sia incolpevole.
E, al di là delle buona fede, il colpevole affidamento (non sempre e non necessariamente coincidente con la prima) consiste anche nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, trattandosi di coefficiente soggettivo di per sé idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito assistenziale, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che il beneficiario abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente che non ne ha disposto l'immediata sospensione.
E, nel caso che ci occupa, non può ritenersi incolpevole l'affidamento della Per_1
che, avendo ritualmente ricevuto la convocazione, si è sottratta alla visita di revisione senza addurre alcuna giustificazione.
Ne consegue che atteso che la somma richiesta dall' come indebitamente CP_2
erogata, dapprima contestata alla con raccomandata n. 68982032271-9 del Per_1 e successivamente (a seguito del decesso del 13.9.2022) a è Parte_1 ripetibile dall'Istituto ai sensi dell'art 2033 c.c., non potendosi applicare la disciplina derogatoria per le ragioni sopra esposte.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto ma parte ricorrente seppur soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese di lite attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12 febbraio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 maggio 2022 (notificata per compiuta giacenza e tornata al mittente il 4 luglio 2022)
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