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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/11/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa CE AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1613/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROTONDI Parte_1 C.F._1
NI e dall'Avv. RUBATTO ALBERTO, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Alessandria, C.so Crimea 11, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE e attrice in riassunzione-
contro
:
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Sozzi Stefania e dall'Avv. Scrocchi Paolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piacenza (PC), Strada Farnesiana, 47 in forza di procura speciale in calce della comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA e convenuta in riassunzione-
e
contro
:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCHI Controparte_2 C.F._2
MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tortona, piazzetta De Amicis n. 12, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZO CHIAMATO e convenuto in riassunzione-
e
contro
: in persona del suo procuratore Dott. Controparte_3 [...]
, nato a Napoli il [...], a [...] abilitato in virtù procura conferita dall'amministratore CP_4
pagina 1 di 21 delegato della società con atto autenticato per notar in data 02/02/2024 n. rep. Persona_1
61.830/29.428, registrato a Milano 1 il giorno 05/02/2024 al n. 8304 Serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. RADICE MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via San
Simpliciano, n.5, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di intervento;
- PARTE INTERVENUTA e convenuta in riassunzione-
e contro
(C.F. ) CP_5 C.F._3
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE e convenuto in riassunzione -
) Controparte_6 P.IVA_1
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE e convenuto in riassunzione-
avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: revocare l'impugnato decreto ingiuntivo poiché infondato in fatto e in diritto alla luce delle argomentazioni, eccezioni e difese di rito e di merito svolte in narrativa e, in ogni caso, respingere ogni domanda avversaria nei confronti di . Parte_1
In subordine:
Accertato e dichiarato l'obbligo di e a tenere indenne e NL CP_5 Controparte_2
da ogni obbligazione sorgente dalla fideiussione prestata in favore di Parte_1 [...]
per cui è causa, condannarli in solido tra loro, ovvero proquota, in ragione del 50% per CP_1
ciascuno, a pagare ad ogni somma che fosse posta a suo carico a seguito Parte_1 dell'eventuale accoglimento, integrale e/o parziale, delle richieste avanzate dalla Controparte_1
e/o dalla intervenuta CP_3
Inoltre - sempre per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande ed in via di ulteriore subordine - accertare, il diritto ex art. 1954 cod. civ. di agire in regresso nei confronti di e per la rispettiva porzione di un terzo ciascuno (e salva la CP_5 Controparte_2 previsione di cui all'art. 1954, ultimo periodo), a fronte del pagamento che dovesse essere da lui eseguito a favore della e/o dalla intervenuta Controparte_1 CP_3
pagina 2 di 21 Accertare il diritto dell'odierno conchiudente, sempre per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie ed a fronte del pagamento che dovesse essere conseguentemente eseguito: (i) ad essere surrogato ex art. 1949 cod. civ. nei diritti che la creditrice aveva nei confronti del debitore principale, nonché (ii) al regresso ex art. 1950 cod. civ. sempre nei confronti del debitore principale per capitale, interessi e spese.
In ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1953 cod. civ. - al rilievo del fideiussore qui conchiudente, procurandone la liberazione mediante pagamento diretto nei confronti del creditore, ovvero procurando la rinuncia alla garanzia da parte di quest'ultimo; in mancanza, condannare la stessa a prestare le garanzie necessarie per assicurare al qui conchiudente il Controparte_6
soddisfacimento delle ragioni di regresso.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio nei confronti della convenuta opposta
, del terzo chiamato e Controparte_7 Controparte_2
della intervenuta CP_3
Spese diritti e onorari di giudizio compensate nei confronti del terzo chiamato , stante CP_5
l'adesione dello stesso alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti.”
Per la parte convenuta opposta (come da memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c.): CP_8
“Insta affinché venga pronunciata l'estromissione di Controparte_9
dal presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.”
[...]
Per la parte intervenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni): CP_3
“In via principale, nel merito: respingere l'opposizione, nonché le domande tutte formulate dall'opponente signor Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo
n. 359/2022 (R.G. n. 794/2022) emesso dal Tribunale di Alessandria in data 31/03/2022, depositato in pari data
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo de quo per qualsiasi motivo non dovesse essere confermato, accertata la validità ed efficacia della fideiussione specifica sottoscritta in data
14/08/2013 dal signor a favore della mutuataria ed a Parte_1 Controparte_6
beneficio di ed accertato così che la Controparte_1 [...]
cessionaria dei crediti della è creditrice CP_3 Controparte_1 nei confronti dell'opponente delle somme erogate in esecuzione del contratto di mutuo fondiario n.
590051 del 01/10/2013 e successivo atto di erogazione e definizione e riduzione di ipoteca del
pagina 3 di 21 18/01/2018, condannare, per l'effetto, il fideiussore signor a pagare a favore di Parte_1
cessionaria dei crediti della CP_3 Controparte_1
l'importo di € 389.401,18, oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale di mora sino al saldo effettivo, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Per il terzo chiamato (come da foglio di precisazione delle conclusioni ante Controparte_2
riassunzione):
“Fermo il disconoscimento della firma apposta in calce alla scrittura privata “dichiarazione di conferma di manleva e garanzia” (doc.11 di parte non contesta la Pt_1 Controparte_2 domanda di manleva e garanzia formulata nei suoi confronti da – riconoscendo la Parte_1 sussistenza di detto obbligo, in forza delle previsioni contenute nell'atto Notaio Parte_2
17.03.2021 Rep. 19021 (doc. 6 di parte , avente ad oggetto la cessione delle quote della Pt_1
società - per quanto lo stesso dovesse essere condannato a pagare alla Controparte_6 convenuta opposta e/o all'intervenuta in forza delle domande e Controparte_1 CP_3 dei titoli dedotti in causa.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Su ricorso depositato da (d'ora in Controparte_10 avanti anche ” o ), il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 359/2022 CP_8 Controparte_1
del 31 marzo 2022, ingiungeva ad e di pagare, in Parte_1 CP_5 Controparte_2
solido tra loro, in favore della parte ricorrente, la somma capitale di Euro 389.401,18, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
La ricorrente richiedeva e otteneva il suddetto decreto ingiuntivo in forza di saldo debitore del contratto di mutuo fondiario dell'importo di complessivi Euro 800.000,00, stipulato in data 01.10.2013 con la e di cui i signori e si Controparte_6 Parte_1 CP_5 Controparte_2
erano costituiti garanti fideiussori con lettera di fideiussione sottoscritta in data 14.08.2023, sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 1.120.000,00.
Deduceva la ricorrente che con ulteriore atto denominato “atto di erogazione di mutuo e definizione di debito e riduzione di ipoteca”, e avevano stabilito in Euro 446.000,00 CP_8 Controparte_6
l'ammontare complessivo del mutuo, prevedendone l'estinzione in 118 rate mensili al tasso attuale pari al 3,75% con scadenza della prima rata al 31 dicembre 2018 e dell'ultima al 31 ottobre 2027; che successivamente si era resa morosa al pagamento delle rate del mutuo e, a Controparte_6
pagina 4 di 21 fronte dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, in data 21.10.2021, aveva CP_8 comunicato all'obbligata principale la risoluzione per inadempimento del contratto, intimando la decadenza dal beneficio del termine e l'immediato pagamento delle esposizioni debitorie.
Con atto di citazione notificato in data 30.05.2022, proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale sulla scorta dei seguenti motivi:
- vessatorietà e dunque nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. prevista nella lettera di fideiussione rilasciata, con conseguente decadenza del creditore dalla garanzia, per omesso rispetto del termine semestrale previsto dalla suddetta norma;
- nullità delle clausole del contratto di fideiussione conformi allo schema ABI 2003, tra cui quella derogatoria dell'art. 1957 c.c., per contrarietà alla normativa antitrust, e dunque di nuovo decadenza, anche sotto tale profilo, del creditore dalla garanzia, per omesso rispetto del termine semestrale previsto dalla suddetta norma;
- novazione del contratto di mutuo avvenuta con l'atto di erogazione di mutuo e di definizione di debito stipulato tra e la debitrice principale in data 18.01.2018, in quanto non più contemplante la CP_8
finalizzazione del credito alla costruzione del fabbricato residenziale e comunque stipulato senza più
l'intervento dei fideiussori;
- assenza di prova del credito, per inidoneità della sola documentazione ex art. 50 TUB a provare l'esistenza e l'entità e dello stesso.
L'opponente chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa i co-fideiussori, e CP_5
nonché la debitrice principale affinché venisse accertato: Controparte_2 Controparte_6
(i) per quanto ai primi, il loro obbligo di tenere integralmente manlevato e garantito dalla Pt_1 richieste avverse, in ragione degli accordi in tal senso intercorsi tra le parti all'atto dell'uscita dalla
Società di quest'ultimo, nonché dei successivi impegni confermativi risultanti dalle dichiarazioni unilaterali prodotte in atti, ovvero, in subordine, il suo diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti dei medesimi co-fideiussori;
(ii) per quanto alla debitrice principale la sussistenza del diritto del Controparte_6 fideiussore ad essere surrogato nella posizione della banca creditrice ai sensi dell'art.1949 c.c., nonché il diritto dello stesso fideiussore ad ottenere il rilievo dalla fideiussione ex art. 1953 c.c.
si costituiva in giudizio con comparsa Controparte_10 di risposta in data 14.11.2022, contestando l'avversa opposizione ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero e comunque per la condanna dello al pagamento Pt_1 dell'importo ingiunto, previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
pagina 5 di 21 Con provvedimento reso all'udienza del 29.11.2022, il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi e si riservava di provvedere nel prosieguo sulla concessione della provvisoria esecutorietà.
Con comparsa 17.04.2023 si costituiva , disconoscendo il documento “dichiarazione Controparte_2 di conferma di manleva e garanzia” prodotto dall'attore in opposizione e contestando conseguentemente il suo obbligo di manleva nei confronti dello per la quota del 50%; non Pt_1
contestava, per converso, il diritto di regresso del sig. per quanto fosse condannato a pagare Pt_1
alla , limitatamente alla quota di 1/3. CP_8
e invece non si costituivano in giudizio e venivano pertanto CP_5 Controparte_6
dichiarati contumaci.
In data 24.05.2023, interveniva in giudizio la nella sua Controparte_3 dedotta qualità di cessionaria dei crediti della richiamandosi alle difese da quest'ultima già CP_8
svolte ed assumendo analoghe conclusioni.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice, su richiesta delle parti, fissava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, formalizzava la propria istanza di verificazione della Pt_1
scrittura disconosciuta dal terzo chiamato dando atto del deposito in cancelleria Controparte_2 dell'originale del documento disconosciuto e depositando una scrittura di comparazione.
Le parti depositavano ulteriori memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'udienza del giorno
13.03.2024 il terzo chiamato pur confermando il disconoscimento del documento Controparte_2
11) prodotto dall'attore in opposizione, riconosceva il proprio obbligo di manleva nei confronti dello
L'opponente, per parte propria, rinunciava all'istanza di verificazione del documento Pt_1
disconosciuto dal terzo chiamato.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., non avendo le parti istanze istruttorie, il Giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 settembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, la causa veniva trattenuta a decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In pendenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, stante l'intervenuto decesso dell'Avv. Massimiliano Scrocchi, difensore di il processo veniva dichiarato interrotto. CP_8
Con ricorso ex art. 303 c.p.c., provvedeva alla riassunzione del giudizio nei confronti Parte_1
di tutte le parti in causa e il Giudice fissava udienza funzionale alla prosecuzione del giudizio per il giorno 3.06.2025.
pagina 6 di 21 Alla predetta udienza comparivano , e che si richiamavano alle difese e Parte_1 CP_8 CP_3
alle conclusioni già svolte in atti.
Nessuno compariva invece per e dei quali CP_5 Controparte_2 Controparte_6
veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione, con la concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sul merito dell'opposizione svolta.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, la sussistenza ed entità del credito vantato da risulta provata: CP_8
- dal contratto condizionato di mutuo fondiario n. 590051 corredato dal documento di sintesi, sottoscritto in data 01.10.2013 dalla mutuataria e dalla mutuante Controparte_6 [...]
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio); Controparte_10
- dall'atto notarile di erogazione di mutuo, definizione di debito e riduzione di ipoteca, sottoscritto in data 18.01.2018 dalla mutuataria e dalla mutuante e Controparte_6 [...]
(cfr. doc. 13 fascicolo monitorio); Controparte_10
pagina 7 di 21 - dalle contabili di erogazione rispettivamente del 01.10.2013, 13.01.2014, 26.02.2014, 07.05.2014,
06.06.2014, 30.07.2014, 24.04.2015, 04.08.2015 e 21.10.2015 attestanti l'avvenuta erogazione della somma mutuata (cfr. docc. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 fascicolo monitorio);
- dal contratto di fideiussione specifica rilasciata in 14.08.2013 dai garanti , CP_5 [...]
e (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); CP_2 Parte_1
- dal certificato ex art 50 T.U.B. attestante un debito residuo in riferimento al predetto rapporto di €
389.401,18, alla data del 12.01.2022 (doc. 9 ricorso monitorio).
Costituendosi nel presente giudizio l'opponente ha mosso contestazioni totalmente generiche circa l'entità ed ammontare del credito complessivamente vantato dalla AN mutuante, sicché lo stesso deve certamente ritenersi provato.
La parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si vedrà ora, tutte le eccezioni sollevate dall'opponente circa l'azionato diritto di credito sono risultate infondate.
§ Vessatorietà delle clausole della fideiussione - decadenza del creditore dalla garanzia per omesso rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Con il primo motivo di opposizione, lo ha dedotto la vessatorietà e nullità della clausola di Pt_1 deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nell'atto di fideiussione rilasciato il 14 agosto
2013, per contrarietà alla disciplina consumeristica e, conseguentemente, ha invocato la decadenza della AN opposta dal diritto di far valere il proprio diritto di credito, per decorrenza del termine semestrale previsto dalla suddetta norma.
Nello specifico, pur dando atto di aver detenuto, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, una piccola partecipazione societaria nella lo ha dedotto di aver Controparte_6 Pt_1
rilasciato tale fideiussione nella sua veste di consumatore, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia per il soddisfacimento di esigenze di vita estranee all'esercizio dell'attività professionale.
A sostegno di tale prospettazione, l'opponente ha evidenziato come lo stesso modulo di fideiussione predisposto unilateralmente dalla AN, nella parte in cui riporta la dicitura “Qualifica cliente:
Consumatore”, espressamente lo qualificherebbe come tale, e come la stessa AN opponente, nel richiedere il decreto ingiuntivo dinanzi al Foro del consumatore, e non dinanzi al Tribunale di Lodi, ove si trova la propria sede legale, avrebbe dimostrato di considerarlo consumatore.
La deduzione è tuttavia infondata, senza che peraltro possa ravvisarsi alcuna incompetenza del
Tribunale adito.
pagina 8 di 21 Come noto, la Corte di Giustizia UE, con sentenza 19.11.2015 in causa C-74/15, ha superato la tradizionale qualificazione del garante di una società come “professionista di rimbalzo” ai fini della
(non) applicazione del codice del consumo, affermando che la nozione di “consumatore” ha carattere oggettivo e “deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione” (punto
27) e che, conseguentemente, la direttiva n. 93/13 “può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”, dove
“collegamenti funzionali” tra fideiussore e società sono “l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale” (punto 29).
Conforme in seguito, con riguardo a un contratto di garanzia immobiliare, Corte di Giustizia UE
14.9.2016 n. 534 (in causa c-534/15).
In linea con la richiamata giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha statuito che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società (ed è il caso di specie, n.d.r.) devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”
(Cass. Civ. n. 32225/2018; cfr. anche Cass. Civ. Ordinanza n. 1666/2020).
In sintesi, quindi, i collegamenti funzionali tra fideiussore e società, che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore rivesta incarichi amministrativi all'interno della società o detenga una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale.
Nel caso di specie, dai documenti prodotti agli atti di causa emerge come alla data di stipulazione sia della fideiussione (14/08/2013, cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) sia del contratto di mutuo fondiario a garanzia del quale la fideiussione è stata rilasciata (01/10/2013, cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), fosse socio della società debitrice principale, con una Parte_1 Controparte_6
partecipazione al capitale sociale pari al 34%.
Più specificatamente:
pagina 9 di 21 - dal 18/01/2013 e sino al 13/01/2015 l'intestazione formale della suddetta partecipazione societaria era in capo a Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. in forza di mandato di amministrazione fiduciaria conferito a detta Società dal signor Pt_1
- in data 13/01/2015 con atto di “Reintestazione della legittimazione all'esercizio dei diritti societari
(correlati a quota di Società a responsabilità limitata sulla base di preesistente contratto fiduciario)” a ministero Notaio dott. Rep. n. 8517 – Racc. n. 5452, il mandato fiduciario tra Persona_2
Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. e il signor veniva consensualmente risolto, ed il Parte_1
signor procedeva ex art. 2470 c.c. al deposito ed alla conseguente iscrizione presso il Pt_1
competente Registro delle Imprese del suddetto atto;
- a seguito della re-intestazione, ed espletati gli incombenti di cui all'art. 2470 c.c., dal 13/01/2015 e sino alla cessione delle proprie quote al signor (cfr. doc. 6 fascicolo parte opponente), il CP_5 signor risultava “in chiaro” quale socio della Parte_1 Controparte_6
Tanto emerge anche dalla visura camerale storica della (cfr doc. 1 ; Controparte_6 CP_8
dalla visura camerale storica delle partecipazioni societarie possedute dal signor (cfr Parte_1 doc. 2 ); dalla copia atto di “Reintestazione della legittimazione all'esercizio dei diritti societari CP_8
(correlati a quota di Società a responsabilità limitata sulla base di preesistente contratto fiduciario”) in data 13/01/2015 a ministero Notaio dott. Rep. n. 8517 – Racc. n. 5452 (cfr doc. 3 Persona_2
). CP_8
Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, si tratta di una partecipazione tutt'altro che trascurabile al capitale sociale della e che in difetto di qualsivoglia Controparte_6 allegazione e prova (che spettava unicamente all'attore fornire) circa l'eventuale altra e diversa attività professionale svolta dallo estranea alla impedisce di poterlo Pt_1 Controparte_6
qualificare come consumatore ai sensi della disciplina di cui al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, dovendosi al contrario presumere l'esistenza di un collegamento funzionale tra lo e la società Pt_1 medesima, tale da indurre a ritenere fondatamente che quest'ultimo, nel prestare la fideiussione a garanzia della società, non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale.
Peraltro, la stretta correlazione temporale sussistente tra l'ingresso del signor nella compagine Pt_1
societaria di (gennaio 2013), il rilascio della fideiussione (agosto 2013) e la Controparte_6 stipulazione del mutuo fondiario (ottobre 2013), lascia invero pochi dubbi sul fatto che l'opponente abbia nel complesso agito perseguendo un interesse strettamente collegato e direttamente attinente all'operazione immobiliare che la società garantita si apprestava a porre in essere e per la cui Contr Cont realizzazione era stata richiesta a l'erogazione del finanziamento a pagina 10 di 21 Il fatto che il modulo di fideiussione sottoscritto dallo riportasse, sotto la dicitura Qualifica Pt_1 cliente” la specifica di “consumatore” appare semplicemente frutto di un errore delle procedure di qualificazione della AN, posto che lo stesso modulo è stato sottoscritto dai co-garanti
[...]
e , che pacificamente erano soci amministratori della CP_2 CP_5 Controparte_6
e dunque tali da non poter essere chiaramente considerati consumatori.
[...]
Non può infine valere a dimostrare che la in qualche modo considerasse lo consumatore CP_1 Pt_1
il fatto che la stessa abbia agito monitoriamente dinanzi al Tribunale di Alessandria, e non dinanzi al
Tribunale di Lodi, previsto nel contratto di fideiussione come foro convenzionale.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di fideiussione non contiene alcuna pattuizione tale da individuare come foro esclusivo il foro di Lodi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (cfr. Cass. n. 21010 del 2.10.2020).
Nel caso di specie, l'art. 10 del contratto di fideiussione prevede testualmente che “per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto, il foro competente è quello in cui si trova la sede legale della banca”; detta clausola, non contenendo alcun richiamo al carattere esclusivo del foro indicato, non può pertanto valere ad escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Ne consegue che aveva la facoltà di adire, oltre al Tribunale di Lodi, anche i fori alternativi di CP_8
cui gli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., e così ha fatto nello scegliere di agire dinanzi al Tribunale di Alessandria, competente sia in considerazione del luogo di residenza di ciascuno tre debitori ingiunti ( CP_5
in Carbonara Scrivia – e in Tortona), sia in considerazione del luogo Controparte_2 Parte_1 in cui è sorta l'obbligazione contrattuale (la fideiussione è stata infatti sottoscritta in Tortona).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve pertanto concludersi che, non rivestendo lo la Pt_1
qualità di consumatore, e non trovando dunque applicazione la disciplina consumeristica, la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. prevista all'art. 5, ultimo comma, del contratto di fideiussione
(clausola specificamente approvata per iscritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1341 c.c.) deve ritenersi perfettamente valida ed efficace.
§ Nullità parziale della fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust - decadenza del creditore dalla garanzia per omesso rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
pagina 11 di 21 Onde nuovamente tentare di far valere la decadenza della AN ad agire nei confronti del fideiussore,
l'opponente ha dedotto che la fideiussione sottoscritta riprodurrebbe alcune clausole conformi allo schema ABI 2003 sanzionato nel 2005 dalla AN d'TA per contrarietà alla disciplina antitrust e, per l'effetto, ha invocato la nullità parziale del contratto di fideiussione, e nella specie proprio della clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c. prevista dal contratto di fideiussione.
A sostegno della asserita natura anticoncorrenziale del contratto di fideiussione, l'opponente ha prodotto il citato schema ABI 2003, il provvedimento dell'AGCM e il provvedimento n. 55/2005 della
AN d'TA. (cfr. docc. 7, 8 e 9 fascicolo parte opponente).
L'eccezione di nullità è tuttavia infondata, per difetto di prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte della stipulazione del contratto di fideiussione in oggetto.
Come evidenziato dalla convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la fideiussione rilasciata dal signor in data 14.08.2013 (cfr. doc. 3 attore opponente) è una fideiussione Pt_1
specifica, ovvero prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti da uno specifico contratto stipulato dalla debitrice principale con la , ossia il mutuo fondiario rogato per atto pubblico a cura del CP_8
Notaio di Tortona del 1.10.2013. Parte_2
Ora, come noto, il Provvedimento della AN d'TA n. 55 del 2 maggio 2005, che ha dichiarato la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003 per contrasto con la normativa Antitrust, ha riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche, e più precisamente le fideiussioni omnibus rilasciate nel periodo compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (periodo oggetto dell'istruttoria svolta dalla AN d'TA).
Sebbene in giurisprudenza si stia consolidando l'orientamento che ritiene doveroso pervenire alla declaratoria di nullità (parziale) del contratto, per violazione della normativa Antitrust, anche in relazione alle fideiussioni specifiche (cfr. Cass. civ. n. 27243 del 21 ottobre 2024; Trib. Alessandria 20 gennaio 2025 n. 37; Trib. Milano Sez. Spec. Imprese n. 4511 del 24 giugno 2024; Trib. Ancona, Sez.
II, 13 giugno 2024, n. 1202; Trib. Lecce, Sez. III, 14 novembre 2024, n. 3544; Trib. Milano Sez. Spec.
Imprese n. 7526 del 3.10.2023; Trib. Alessandria 9.09.2023; Trib. Alessandria 10.08.2023; Roma. Sez.
Spec. Imprese n. 10206 del 24 giugno 2022)., l'estraneità delle fideiussioni specifiche dal perimetro dell'accertamento condotto dalla AN d'TA comporta ripercussioni sul piano dell'onere della prova.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SU 30 dicembre 2021, n. 41994 ciò che comporta la nullità del contratto a valle non è tanto l'ascrivibilità del contratto alla fattispecie esaminata dall'autorità di vigilanza, quanto piuttosto la riproduzione in maniera standardizzata delle tre clausole di deroga all'archetipo codicistico ritenute violative della concorrenza, e la ravvisabilità,
pagina 12 di 21 quindi, di un collegamento funzionale tra l'intesa e l'atto negoziale a valle, che diviene esso stesso mezzo per violare la concorrenza.
E detto collegamento funzionale ben può essere ravvisato anche in relazione a contratti conclusi da banche rimaste del tutto estranee all'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza, e che tuttavia il contenuto dell'intesa vietata ripropongano, in tutto in parte, nei contratti stipulati a valle con i propri clienti.
Ciò perché la nullità dell'intesa a monte è una nullità “speciale” in grado di colpire tutti gli atti, anche non negoziali, avvinti da un collegamento funzionale con l'intesa vietata.
Se così stanno le cose, questa nullità “speciale”, espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza, deve evidentemente operare a prescindere dalla natura del contratto di garanzia che riporti le clausole dell'intesa anticoncorrenziale a monte.
Non vi è infatti alcuna ragione per effettuare dei distinguo tra contratti di fideiussione – omnibus o specifica - del tutto identici dal punto di vista sostanziale, e differenti soltanto per l'ampiezza dell'obbligazione garantita, in quanto tutti astrattamente idonei - laddove reiteratamente proposti dalle banche attraverso la riproduzione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 - a falsare il gioco della libera concorrenza del mercato creditizio.
L'unica differenza opera tuttavia sul piano probatorio, proprio perché, ponendosi la fideiussione specifica al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla AN d'TA, l'azione volta ad accertarne la nullità parziale si configura come azione “stand alone”, sicché il Provvedimento n.
55/2005 non vale a costituire prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza a monte, ma grava sulla parte che ha eccepito la nullità del contratto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anche nell'utilizzo delle fideiussioni specifiche ed all'epoca della stipulazione del contratto di fideiussione in contestazione.
La prova può ritenersi raggiunta allorquando chi eccepisce la nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust fornisca documentazione – anche attraverso istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. – atta a dimostrare che nel periodo di sottoscrizione del contratto, un numero significativo di istituti di credito sottopose alla clientela modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche contenenti le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003, realizzando in tal modo una forma di intesa vietata (Cass. n. 28910/2017).
Nel caso in esame, l'attore opponente nulla ha anche solo allegato al riguardo, limitandosi a produrre il
Provvedimento della AN d'TA n. 55/2005 che, tuttavia, come si è visto, per le fideiussioni specifiche non vale a fondare alcuna presunzione di esistenza (o di persistenza), all'epoca della pagina 13 di 21 sottoscrizione del contratto impugnato di nullità, dell'intesa illecita anticoncorrenziale sanzionata dalla
AN d'TA.
La censura di nullità della fideiussione specifica rilasciata dallo che in effetti riproduce Pt_1 pressoché fedelmente le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI sanzionato dalla AN d'TA (doc. 3 opponente, art. 1, commi 2 e 3 e art. 5, ultimo comma), deve purtuttavia essere rigettata, per difetto di prova dell'esistenza, nel 2013, di un'intesa anticoncorrenziale della HE IT nell'utilizzo di modelli contrattuali di tal fatta.
Di conseguenza, anche sotto tale profilo, la clausola derogatoria della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione rilasciata dall'opponente a favore di non può ritenersi nulla, e CP_8 dunque non v'è ragione di esaminare le contestazioni attoree in punto decadenza della AN dalla garanzia, posto che non doveva necessariamente rispettare il termine semestrale previsto dalla CP_8
suddetta norma per agire (anche solo stragiudizialmente, con richiesta di scritta, come previsto dal primo comma dell'art. 5 della lettera di fideiussione: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole…”,) nei confronti del debitore principale.
Termine che peraltro nella specie ha rispettato, avendo inviato tanto al debitore principale, quanto ai tre fideiussori, in data 21.10.2021 (cfr. doc. 14 fascicolo monitorio), una missiva recante la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e conseguente risoluzione contrattuale, nonché l'intimazione all'immediato pagamento del debito residuo, corrispondente, a quella data e quanto al mutuo, ad €
368.998,08 in linea capitale e ad € 17.396,66 per interessi e spese maturati dall'ultima rata pagata alla data di detta comunicazione.
Comunicazione da ritenersi del tutto sufficiente al fine di scongiurare la decadenza della AN ad escutere la garanzia fideiussoria.
§ Novazione del contratto di mutuo - estinzione dell'obbligazione garantita.
Con un ulteriore motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto che l'originario contratto di mutuo fondiario stipulato tra e cui accedeva la fideiussione da egli rilasciata, CP_8 Controparte_6 sarebbe stato novato da un ulteriore accordo contrattuale intervenuto tra l'obbligata principale e la
AN mutuante in data 18 gennaio 2018, al quale i garanti sarebbero rimasti estranei, con conseguente liberazione degli stessi.
Anche tale motivo di opposizione è infondato e deve essere superato.
L'atto a rogito Notaio di Tortona datato 1° ottobre 2013 integra un contratto di mutuo Parte_2 fondiario ipotecario cd. “a SAL” (Stato Avanzamento Lavori), disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).
pagina 14 di 21 L'erogazione della somma mutuata non avviene in unica soluzione, bensì in più somministrazioni parziali (tranches) sulla base del progetto e dello stato avanzamento dei lavori, fino al raggiungimento del totale richiesto, erogato dalla AN con un atto di “erogazione finale e quietanza”.
Diversamente da quanto accade con i mutui destinati all'acquisto di immobile già ultimato, infatti, nel mutuo SAL, il ricevimento delle somme è dilazionato e collegato al completamento della parte dei lavori previsti dal contratto: ad ogni richiesta di una nuova erogazione da parte del cliente la AN effettua una perizia per calcolare a quale percentuale sono giunti i lavori, rendendo disponibile una somma proporzionale all'evoluzione del cantiere.
Nel periodo in cui vengono erogate le somministrazioni parziali, c.d. periodo di preammortamento, il cliente rimborserà rate di soli interessi;
con la stipula dell'atto di “erogazione finale” inizierà invece a decorrere il periodo di ammortamento, durante il quale il cliente rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale e di interessi.
Tale forma di erogazione è disciplinata dalla prassi bancaria e dalle Istruzioni di Vigilanza della AN
d'TA (Circ. n. 229/1999), che consentono l'erogazione progressiva mantenendo un'unica iscrizione ipotecaria a garanzia dell'intero credito concesso.
Sotto il profilo giuridico, il contratto mantiene unitarietà causale e strutturale: l'erogazione frazionata non determina una pluralità di rapporti, ma costituisce una modalità esecutiva del medesimo contratto di mutuo. La resta obbligata a mettere a disposizione dell'obbligato l'intero importo nei tempi e CP_1
modi concordati, subordinatamente al verificarsi delle condizioni pattuite.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità afferma che il mutuo a erogazione differita o frazionata è pienamente valido e produce effetti obbligatori completi fin dalla stipula, essendo sufficiente la promessa di mettere a disposizione le somme future (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 6 dicembre 2023 n. 34116: “Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario” ).
Cont Nello specifico si ritiene che il contratto di mutuo fondiario c.d. a configuri una sorta di “contratto quadro”, che trova poi il proprio completamento in un successivo atto di quietanza, con il quale le parti determinano la somma effettivamente erogata, e che rappresenta il momento di perfezionamento del contratto reale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 26 giugno 2020 n. 12922).
pagina 15 di 21 Nel caso che ci occupa, nell'atto notarile del 1° ottobre 2013 si legge che la CP_1 [...]
si “impegnava” a concedere a mutuo alla società la somma di Controparte_1 Controparte_6
€ 800.000,00, che la parte mutuataria dichiarava di utilizzare per la costruzione di un fabbricato sito in
Tortona (AL), Via Ugone Visconti n. 5 (cfr. doc. 2 attore opponente).
All'atto della sottoscrizione del contratto, il 1° ottobre 2013, veniva erogata alla Controparte_6 una somma pari ad € 100.000,00, mediante versamento su conto corrente n° 215245 (cfr. doc. 3
[...]
fascicolo monitorio), e per il resto le parti concordavano che la restante somma di Euro 700.000,00 sarebbe stata erogata “in una o più soluzioni (ed a giudizio insindacabile dell'istituto mutuante) in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato”, fabbricato sul quale veniva iscritta ipoteca per € 1.600.000,00. Le parti stabilivano che su detti versamenti la parte mutuataria avrebbe corrisposto in via trimestrale gli interessi posticipati di preammortamento commisurati al tasso variabile indicizzato all'Euribor 6 mesi più spread definito in contratto, che “la durata, il tasso e le modalità di ammortamento” sarebbero state “comunque ridefinite nel contratto definitivo”, e che “in occasione dell'ultima somministrazione a saldo” avrebbero provveduto “alla ricognizione del debito globale per le somministrazione fatte e quindi alla determinazione della effettiva somma mutuata, alla chiusura del periodo di preammortamento e all'inizio dell'ammortamento” (cfr. artt. 1 e 3 doc. 2 attore opponente).
Con il successivo atto sempre a rogito Notaio di Tortona, datato 18 gennaio 2018, Parte_2 recante “atto di erogazione di mutuo e definizione debito e riduzione di ipoteca”, le parti di comune accordo riducevano l'ammontare complessivo del mutuo nella somma pari ad € 446.000,00, che la società mutuataria dichiarava di aver già ricevuto, riducevano proporzionalmente l'importo della garanzia ipotecaria ad € 892.000,00, e definivano che il rimborso sarebbe dovuto avvenire entro il termine massimo del 31.10.2027, mediante n. 118 rate mensili, con prima scadenza al 31.12.2018, al tasso nominale variabile pari al 3,75% annuo (cfr. doc. 4 attore opponente). Confermavano, per il resto,
“ogni altro patto, clausola e condizione” dell'atto di mutuo 1° ottobre 2013 (cfr., in particolare, art. 5 doc. 4 attore opponente).
Ebbene, appare evidente come quest'ultimo atto, lungi dall'integrare un nuovo accordo novativo del contratto di mutuo sottoscritto il 1° ottobre 2013, ne costituisca, in realtà, l'atto perfezionativo.
In esso si accerta che la società mutuataria ha ricevuto complessivamente € 446.000,00, cioè una somma inferiore al mutuo originariamente deliberato, si deliberano le modalità definitive di rimborso di tale somma e si riduce proporzionalmente la garanzia ipotecaria a favore della AN mutuante.
pagina 16 di 21 Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tale atto non sostituisce in alcun modo l'accordo originario, ma ne precisa gli effetti esecutivi e patrimoniali, con espresso richiamo, peraltro, a tutti i patti, le clausole e le condizioni ivi contenuti.
Non ravvisandosi alcun novum contrattuale, né conseguentemente alcuna estinzione dell'obbligazione principale garantita, non vi è luogo per la liberazione del fideiussore.
Anche tale motivo di opposizione deve pertanto essere disatteso.
§ Mancanza di prova del credito azionato in via monitoria.
L'opponente ha infine contestato l'ammontare della pretesa creditoria azionata da , deducendo CP_8
che la quantificazione della somma portata dal decreto ingiuntivo, sia per quanto al capitale, che per quanto al conteggio degli accessori, non sarebbe provata.
La contestazione, per quanto si è già detto sopra, si appalesa del tutto generica, con la conseguenza che la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede monitoria consente di ritenere pienamente CP_1
provato, anche nella presente sede di cognizione piena, il credito azionato dalla opposta. CP_1
In conclusione, la parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
L'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono pertanto essere rigettate, e il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Essendo già stata concessa la provvisoria esecutività del decreto, non occorre pronunciare al riguardo.
3. Sui rapporti tra l'opponente e i terzi chiamati e . Controparte_2 CP_5
Per il denegato caso di accoglimento delle richieste formulate dalla nei propri confronti, lo CP_8 in corso di causa ha ottenuto l'autorizzazione ad estendere il contraddittorio nei confronti dei Pt_1
sig.ri e già soci della e co-fideiussori Controparte_2 CP_5 Controparte_6
insieme a lui nei riguardi della AN mutuante.
Nei loro confronti ha proposto in via principale domanda di manleva derivante da accordi contrattuali intercorsi tra loro, o in subordine domanda regresso discente dalla posizione di co-fideiussori.
La domanda di manleva è fondata e merita accoglimento.
V'è da premettere che lo è stato socio della società unitamente ai Pt_1 Controparte_6
Sig.ri e sino al mese di marzo 2021, quando la quota sociale da lui detenuta è CP_5 Controparte_2
stata ceduta al sig. con atto a rogito Notaio in data 17 marzo 2021, CP_5 Parte_2
repertorio 19021, raccolta 12438.
pagina 17 di 21 In tale sede, con l'intervento e l'adesione anche dell'altro socio sig. venne pattuito Controparte_2 espressamente che “A seguito della cessione, tutti i diritti, doveri e obbligazioni personali prestati nei confronti della società e/o di soggetti terzi che dovessero coinvolgere il Cedente per inadempienze della Società, saranno assolti dalla Società medesima e/o dai soci rimanenti pro quota …” (doc. 6 opponente).
Per quanto riguardo rimasto contumace per tutto il giudizio, gli obblighi assunti nel CP_5
citato rogito Notaio risultano confermati e ribaditi nella successiva dichiarazione prodotta (a Pt_2 corredo dell'atto di citazione in opposizione) quale doc. 11, pag. 2, con la quale egli ha prestato “.. garanzia di manleva in favore dell'ing. nato a Villafranca in [...] il 19 aprile Parte_1
1948, residente in [...] (Cod. Fisc. per tutte le C.F._1
obbligazioni assunte e/o da assumere e per tutte le somme da versare in favore della
[...]
per le ragioni di cui al Decreto Ingiuntivo n. 359/2022 – n. Controparte_1
794/2022 RG emesso in data 31 marzo 2022 dal Tribunale di Alessandria e/o comunque ad esso connesse e/o derivati.
Per l'effetto mi impegno a tenere indenne l'ing. da qualsivoglia pagamento a cui in Parte_1 ipotesi l'ing. fosse tenuto per le causali di cui sopra”. Parte_1
Per quanto riguarda lo stesso ha precisato le proprie conclusioni (ante riassunzione) Controparte_2 in senso sostanzialmente adesivo, non opponendosi all'accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata nei propri confronti dall'odierno opponente.
In tale complessivo quadro, pertanto, lo ha diritto di essere manlevato e tenuto indenne dai due Pt_1
ex soci della di tutto quanto egli è tenuto a versare in favore della Controparte_6 [...]
per le ragioni di cui al decreto ingiuntivo qui opposto e/o comunque Controparte_1
ad esso connesse e/o derivate.
e devono quindi essere condannati, in solido tra loro, a tenerlo CP_5 Controparte_2
integralmente indenne e manlevato di quanto lo stesso è tenuto a versare in favore della
[...]
– o della dichiaratasi cessionaria del credito - per le ragioni Controparte_1 CP_3
di cui al decreto ingiuntivo qui opposto e/o comunque ad esso connesse e/o derivate.
4. Sui rapporti tra l'opponente e la terza chiamata Controparte_6
Con il medesimo atto di citazione per chiamata di terzi, il contraddittorio è stato altresì esteso nei confronti della debitrice principale al fine di: Controparte_6
pagina 18 di 21 (i) far accertare nel contraddittorio con il debitore principale l'eventuale sussistenza delle pretese creditorie azionate da ed il suo conseguente diritto ad essere surrogato nei diritti della creditrice CP_8
ex art. 1949 c.c. a fronte del pagamento che dovesse essere eseguito;
(ii) ottenere il rilievo dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1953 c.c.
Non essendosi costituita in giudizio la è evidente che solo la prima delle due Controparte_6
domande può trovare accoglimento.
Ne deriva che lo una volta soddisfatto il debito garantito, avrà diritto a essere surrogato nei Pt_1
diritti che la (oggi vanta nei confronti della CP_8 CP_3 Controparte_6
5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Nei rapporti tra attore opponente e convenuta opposta seguono la soccombenza dello Pt_1
Tuttavia, dinanzi all'avvenuto intervento volontario, subito dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., della cessionaria del Controparte_3
credito di che ha di fatto Controparte_1
assunto su di sé tutta la difesa per il prosieguo del giudizio, le spese della fase istruttoria e decisionale devono essere liquidate in suo favore.
Nei rapporti tra attore opponente e terzi chiamati, seguono la soccombenza dei terzi chiamati per quanto riguarda e che possono essere condannati in solido CP_5 Controparte_6
alla refusione delle spese di lite nei confronti dello avendo un interesse comune nella causa ex Pt_1
art. 97 c.p.c.
Le spese di lite devono invece essere compensate, in ragione dell'esplicita richiesta in tal senso dell'opponente, tra lo e il terzo chiamato nonostante la soccombenza di Pt_1 Controparte_2 quest'ultimo.
Tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori medi previsti nello scaglione “da Euro 260.000,01 ad Euro
520.000,00” ridotti della metà per la fase istruttoria e la fase decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta, così per i seguenti importi:
pagina 19 di 21 Euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 5.206,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 3.082,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 14.170,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1613/2022 R.G. promossa da (parte attrice Parte_1
opponente) contro la (parte Controparte_1
convenuta opposta), (terzo chiamato), (terzo chiamato Controparte_2 CP_5
contumace) (terza chiamata contumace) e Controparte_6 [...]
(intervenuta ex art. 111 c.p.c.): Controparte_3
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 359/2022, emesso in data 31/03/2022, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuti e condanna e a tenere indenne e CP_5 Controparte_2 NL , in solido tra loro, di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare in forza Parte_1
del predetto decreto ingiuntivo, e di ogni spesa comunque ad esso connessa e/o derivata.
3) Accerta e dichiara il diritto di , una volta soddisfatto il debito garantito, ad Parte_1
essere surrogato nei diritti che la Controparte_1
(oggi vanta nei confronti della debitrice
[...] Controparte_3
principale Controparte_6
4) Dichiara tenuto e condanna , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla Parte_1
parte convenuta opposta le Controparte_1
spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 5.882,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) Dichiara tenuto e condanna , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare parte Parte_1
intervenuta le spese del presente giudizio di opposizione, Controparte_3
liquidate in complessivi Euro 8.288,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. pagina 20 di 21 6) Dichiara tenuti e condanna e in solido tra CP_5 Controparte_6 loto, avendo un interesse in comune nella causa ai sensi dell'art. 97 c.p.c., a rimborsare a Pt_1
le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 14.170,00, oltre
[...]
al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
7) Compensa integralmente le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_2
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, in data 3.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa CE AMBROSIO
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa CE AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1613/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROTONDI Parte_1 C.F._1
NI e dall'Avv. RUBATTO ALBERTO, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Alessandria, C.so Crimea 11, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE e attrice in riassunzione-
contro
:
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Sozzi Stefania e dall'Avv. Scrocchi Paolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piacenza (PC), Strada Farnesiana, 47 in forza di procura speciale in calce della comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA e convenuta in riassunzione-
e
contro
:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCHI Controparte_2 C.F._2
MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tortona, piazzetta De Amicis n. 12, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZO CHIAMATO e convenuto in riassunzione-
e
contro
: in persona del suo procuratore Dott. Controparte_3 [...]
, nato a Napoli il [...], a [...] abilitato in virtù procura conferita dall'amministratore CP_4
pagina 1 di 21 delegato della società con atto autenticato per notar in data 02/02/2024 n. rep. Persona_1
61.830/29.428, registrato a Milano 1 il giorno 05/02/2024 al n. 8304 Serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. RADICE MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via San
Simpliciano, n.5, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di intervento;
- PARTE INTERVENUTA e convenuta in riassunzione-
e contro
(C.F. ) CP_5 C.F._3
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE e convenuto in riassunzione -
) Controparte_6 P.IVA_1
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE e convenuto in riassunzione-
avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: revocare l'impugnato decreto ingiuntivo poiché infondato in fatto e in diritto alla luce delle argomentazioni, eccezioni e difese di rito e di merito svolte in narrativa e, in ogni caso, respingere ogni domanda avversaria nei confronti di . Parte_1
In subordine:
Accertato e dichiarato l'obbligo di e a tenere indenne e NL CP_5 Controparte_2
da ogni obbligazione sorgente dalla fideiussione prestata in favore di Parte_1 [...]
per cui è causa, condannarli in solido tra loro, ovvero proquota, in ragione del 50% per CP_1
ciascuno, a pagare ad ogni somma che fosse posta a suo carico a seguito Parte_1 dell'eventuale accoglimento, integrale e/o parziale, delle richieste avanzate dalla Controparte_1
e/o dalla intervenuta CP_3
Inoltre - sempre per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande ed in via di ulteriore subordine - accertare, il diritto ex art. 1954 cod. civ. di agire in regresso nei confronti di e per la rispettiva porzione di un terzo ciascuno (e salva la CP_5 Controparte_2 previsione di cui all'art. 1954, ultimo periodo), a fronte del pagamento che dovesse essere da lui eseguito a favore della e/o dalla intervenuta Controparte_1 CP_3
pagina 2 di 21 Accertare il diritto dell'odierno conchiudente, sempre per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie ed a fronte del pagamento che dovesse essere conseguentemente eseguito: (i) ad essere surrogato ex art. 1949 cod. civ. nei diritti che la creditrice aveva nei confronti del debitore principale, nonché (ii) al regresso ex art. 1950 cod. civ. sempre nei confronti del debitore principale per capitale, interessi e spese.
In ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1953 cod. civ. - al rilievo del fideiussore qui conchiudente, procurandone la liberazione mediante pagamento diretto nei confronti del creditore, ovvero procurando la rinuncia alla garanzia da parte di quest'ultimo; in mancanza, condannare la stessa a prestare le garanzie necessarie per assicurare al qui conchiudente il Controparte_6
soddisfacimento delle ragioni di regresso.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio nei confronti della convenuta opposta
, del terzo chiamato e Controparte_7 Controparte_2
della intervenuta CP_3
Spese diritti e onorari di giudizio compensate nei confronti del terzo chiamato , stante CP_5
l'adesione dello stesso alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti.”
Per la parte convenuta opposta (come da memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c.): CP_8
“Insta affinché venga pronunciata l'estromissione di Controparte_9
dal presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.”
[...]
Per la parte intervenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni): CP_3
“In via principale, nel merito: respingere l'opposizione, nonché le domande tutte formulate dall'opponente signor Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo
n. 359/2022 (R.G. n. 794/2022) emesso dal Tribunale di Alessandria in data 31/03/2022, depositato in pari data
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo de quo per qualsiasi motivo non dovesse essere confermato, accertata la validità ed efficacia della fideiussione specifica sottoscritta in data
14/08/2013 dal signor a favore della mutuataria ed a Parte_1 Controparte_6
beneficio di ed accertato così che la Controparte_1 [...]
cessionaria dei crediti della è creditrice CP_3 Controparte_1 nei confronti dell'opponente delle somme erogate in esecuzione del contratto di mutuo fondiario n.
590051 del 01/10/2013 e successivo atto di erogazione e definizione e riduzione di ipoteca del
pagina 3 di 21 18/01/2018, condannare, per l'effetto, il fideiussore signor a pagare a favore di Parte_1
cessionaria dei crediti della CP_3 Controparte_1
l'importo di € 389.401,18, oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale di mora sino al saldo effettivo, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Per il terzo chiamato (come da foglio di precisazione delle conclusioni ante Controparte_2
riassunzione):
“Fermo il disconoscimento della firma apposta in calce alla scrittura privata “dichiarazione di conferma di manleva e garanzia” (doc.11 di parte non contesta la Pt_1 Controparte_2 domanda di manleva e garanzia formulata nei suoi confronti da – riconoscendo la Parte_1 sussistenza di detto obbligo, in forza delle previsioni contenute nell'atto Notaio Parte_2
17.03.2021 Rep. 19021 (doc. 6 di parte , avente ad oggetto la cessione delle quote della Pt_1
società - per quanto lo stesso dovesse essere condannato a pagare alla Controparte_6 convenuta opposta e/o all'intervenuta in forza delle domande e Controparte_1 CP_3 dei titoli dedotti in causa.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Su ricorso depositato da (d'ora in Controparte_10 avanti anche ” o ), il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 359/2022 CP_8 Controparte_1
del 31 marzo 2022, ingiungeva ad e di pagare, in Parte_1 CP_5 Controparte_2
solido tra loro, in favore della parte ricorrente, la somma capitale di Euro 389.401,18, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
La ricorrente richiedeva e otteneva il suddetto decreto ingiuntivo in forza di saldo debitore del contratto di mutuo fondiario dell'importo di complessivi Euro 800.000,00, stipulato in data 01.10.2013 con la e di cui i signori e si Controparte_6 Parte_1 CP_5 Controparte_2
erano costituiti garanti fideiussori con lettera di fideiussione sottoscritta in data 14.08.2023, sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 1.120.000,00.
Deduceva la ricorrente che con ulteriore atto denominato “atto di erogazione di mutuo e definizione di debito e riduzione di ipoteca”, e avevano stabilito in Euro 446.000,00 CP_8 Controparte_6
l'ammontare complessivo del mutuo, prevedendone l'estinzione in 118 rate mensili al tasso attuale pari al 3,75% con scadenza della prima rata al 31 dicembre 2018 e dell'ultima al 31 ottobre 2027; che successivamente si era resa morosa al pagamento delle rate del mutuo e, a Controparte_6
pagina 4 di 21 fronte dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, in data 21.10.2021, aveva CP_8 comunicato all'obbligata principale la risoluzione per inadempimento del contratto, intimando la decadenza dal beneficio del termine e l'immediato pagamento delle esposizioni debitorie.
Con atto di citazione notificato in data 30.05.2022, proponeva opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale sulla scorta dei seguenti motivi:
- vessatorietà e dunque nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. prevista nella lettera di fideiussione rilasciata, con conseguente decadenza del creditore dalla garanzia, per omesso rispetto del termine semestrale previsto dalla suddetta norma;
- nullità delle clausole del contratto di fideiussione conformi allo schema ABI 2003, tra cui quella derogatoria dell'art. 1957 c.c., per contrarietà alla normativa antitrust, e dunque di nuovo decadenza, anche sotto tale profilo, del creditore dalla garanzia, per omesso rispetto del termine semestrale previsto dalla suddetta norma;
- novazione del contratto di mutuo avvenuta con l'atto di erogazione di mutuo e di definizione di debito stipulato tra e la debitrice principale in data 18.01.2018, in quanto non più contemplante la CP_8
finalizzazione del credito alla costruzione del fabbricato residenziale e comunque stipulato senza più
l'intervento dei fideiussori;
- assenza di prova del credito, per inidoneità della sola documentazione ex art. 50 TUB a provare l'esistenza e l'entità e dello stesso.
L'opponente chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa i co-fideiussori, e CP_5
nonché la debitrice principale affinché venisse accertato: Controparte_2 Controparte_6
(i) per quanto ai primi, il loro obbligo di tenere integralmente manlevato e garantito dalla Pt_1 richieste avverse, in ragione degli accordi in tal senso intercorsi tra le parti all'atto dell'uscita dalla
Società di quest'ultimo, nonché dei successivi impegni confermativi risultanti dalle dichiarazioni unilaterali prodotte in atti, ovvero, in subordine, il suo diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti dei medesimi co-fideiussori;
(ii) per quanto alla debitrice principale la sussistenza del diritto del Controparte_6 fideiussore ad essere surrogato nella posizione della banca creditrice ai sensi dell'art.1949 c.c., nonché il diritto dello stesso fideiussore ad ottenere il rilievo dalla fideiussione ex art. 1953 c.c.
si costituiva in giudizio con comparsa Controparte_10 di risposta in data 14.11.2022, contestando l'avversa opposizione ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero e comunque per la condanna dello al pagamento Pt_1 dell'importo ingiunto, previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
pagina 5 di 21 Con provvedimento reso all'udienza del 29.11.2022, il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi e si riservava di provvedere nel prosieguo sulla concessione della provvisoria esecutorietà.
Con comparsa 17.04.2023 si costituiva , disconoscendo il documento “dichiarazione Controparte_2 di conferma di manleva e garanzia” prodotto dall'attore in opposizione e contestando conseguentemente il suo obbligo di manleva nei confronti dello per la quota del 50%; non Pt_1
contestava, per converso, il diritto di regresso del sig. per quanto fosse condannato a pagare Pt_1
alla , limitatamente alla quota di 1/3. CP_8
e invece non si costituivano in giudizio e venivano pertanto CP_5 Controparte_6
dichiarati contumaci.
In data 24.05.2023, interveniva in giudizio la nella sua Controparte_3 dedotta qualità di cessionaria dei crediti della richiamandosi alle difese da quest'ultima già CP_8
svolte ed assumendo analoghe conclusioni.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice, su richiesta delle parti, fissava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, formalizzava la propria istanza di verificazione della Pt_1
scrittura disconosciuta dal terzo chiamato dando atto del deposito in cancelleria Controparte_2 dell'originale del documento disconosciuto e depositando una scrittura di comparazione.
Le parti depositavano ulteriori memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'udienza del giorno
13.03.2024 il terzo chiamato pur confermando il disconoscimento del documento Controparte_2
11) prodotto dall'attore in opposizione, riconosceva il proprio obbligo di manleva nei confronti dello
L'opponente, per parte propria, rinunciava all'istanza di verificazione del documento Pt_1
disconosciuto dal terzo chiamato.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., non avendo le parti istanze istruttorie, il Giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 settembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, la causa veniva trattenuta a decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In pendenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, stante l'intervenuto decesso dell'Avv. Massimiliano Scrocchi, difensore di il processo veniva dichiarato interrotto. CP_8
Con ricorso ex art. 303 c.p.c., provvedeva alla riassunzione del giudizio nei confronti Parte_1
di tutte le parti in causa e il Giudice fissava udienza funzionale alla prosecuzione del giudizio per il giorno 3.06.2025.
pagina 6 di 21 Alla predetta udienza comparivano , e che si richiamavano alle difese e Parte_1 CP_8 CP_3
alle conclusioni già svolte in atti.
Nessuno compariva invece per e dei quali CP_5 Controparte_2 Controparte_6
veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione, con la concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sul merito dell'opposizione svolta.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, la sussistenza ed entità del credito vantato da risulta provata: CP_8
- dal contratto condizionato di mutuo fondiario n. 590051 corredato dal documento di sintesi, sottoscritto in data 01.10.2013 dalla mutuataria e dalla mutuante Controparte_6 [...]
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio); Controparte_10
- dall'atto notarile di erogazione di mutuo, definizione di debito e riduzione di ipoteca, sottoscritto in data 18.01.2018 dalla mutuataria e dalla mutuante e Controparte_6 [...]
(cfr. doc. 13 fascicolo monitorio); Controparte_10
pagina 7 di 21 - dalle contabili di erogazione rispettivamente del 01.10.2013, 13.01.2014, 26.02.2014, 07.05.2014,
06.06.2014, 30.07.2014, 24.04.2015, 04.08.2015 e 21.10.2015 attestanti l'avvenuta erogazione della somma mutuata (cfr. docc. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 fascicolo monitorio);
- dal contratto di fideiussione specifica rilasciata in 14.08.2013 dai garanti , CP_5 [...]
e (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); CP_2 Parte_1
- dal certificato ex art 50 T.U.B. attestante un debito residuo in riferimento al predetto rapporto di €
389.401,18, alla data del 12.01.2022 (doc. 9 ricorso monitorio).
Costituendosi nel presente giudizio l'opponente ha mosso contestazioni totalmente generiche circa l'entità ed ammontare del credito complessivamente vantato dalla AN mutuante, sicché lo stesso deve certamente ritenersi provato.
La parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si vedrà ora, tutte le eccezioni sollevate dall'opponente circa l'azionato diritto di credito sono risultate infondate.
§ Vessatorietà delle clausole della fideiussione - decadenza del creditore dalla garanzia per omesso rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Con il primo motivo di opposizione, lo ha dedotto la vessatorietà e nullità della clausola di Pt_1 deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nell'atto di fideiussione rilasciato il 14 agosto
2013, per contrarietà alla disciplina consumeristica e, conseguentemente, ha invocato la decadenza della AN opposta dal diritto di far valere il proprio diritto di credito, per decorrenza del termine semestrale previsto dalla suddetta norma.
Nello specifico, pur dando atto di aver detenuto, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, una piccola partecipazione societaria nella lo ha dedotto di aver Controparte_6 Pt_1
rilasciato tale fideiussione nella sua veste di consumatore, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia per il soddisfacimento di esigenze di vita estranee all'esercizio dell'attività professionale.
A sostegno di tale prospettazione, l'opponente ha evidenziato come lo stesso modulo di fideiussione predisposto unilateralmente dalla AN, nella parte in cui riporta la dicitura “Qualifica cliente:
Consumatore”, espressamente lo qualificherebbe come tale, e come la stessa AN opponente, nel richiedere il decreto ingiuntivo dinanzi al Foro del consumatore, e non dinanzi al Tribunale di Lodi, ove si trova la propria sede legale, avrebbe dimostrato di considerarlo consumatore.
La deduzione è tuttavia infondata, senza che peraltro possa ravvisarsi alcuna incompetenza del
Tribunale adito.
pagina 8 di 21 Come noto, la Corte di Giustizia UE, con sentenza 19.11.2015 in causa C-74/15, ha superato la tradizionale qualificazione del garante di una società come “professionista di rimbalzo” ai fini della
(non) applicazione del codice del consumo, affermando che la nozione di “consumatore” ha carattere oggettivo e “deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione” (punto
27) e che, conseguentemente, la direttiva n. 93/13 “può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”, dove
“collegamenti funzionali” tra fideiussore e società sono “l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale” (punto 29).
Conforme in seguito, con riguardo a un contratto di garanzia immobiliare, Corte di Giustizia UE
14.9.2016 n. 534 (in causa c-534/15).
In linea con la richiamata giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha statuito che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società (ed è il caso di specie, n.d.r.) devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”
(Cass. Civ. n. 32225/2018; cfr. anche Cass. Civ. Ordinanza n. 1666/2020).
In sintesi, quindi, i collegamenti funzionali tra fideiussore e società, che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore rivesta incarichi amministrativi all'interno della società o detenga una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale.
Nel caso di specie, dai documenti prodotti agli atti di causa emerge come alla data di stipulazione sia della fideiussione (14/08/2013, cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) sia del contratto di mutuo fondiario a garanzia del quale la fideiussione è stata rilasciata (01/10/2013, cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), fosse socio della società debitrice principale, con una Parte_1 Controparte_6
partecipazione al capitale sociale pari al 34%.
Più specificatamente:
pagina 9 di 21 - dal 18/01/2013 e sino al 13/01/2015 l'intestazione formale della suddetta partecipazione societaria era in capo a Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. in forza di mandato di amministrazione fiduciaria conferito a detta Società dal signor Pt_1
- in data 13/01/2015 con atto di “Reintestazione della legittimazione all'esercizio dei diritti societari
(correlati a quota di Società a responsabilità limitata sulla base di preesistente contratto fiduciario)” a ministero Notaio dott. Rep. n. 8517 – Racc. n. 5452, il mandato fiduciario tra Persona_2
Esperia Servizi Fiduciari S.p.A. e il signor veniva consensualmente risolto, ed il Parte_1
signor procedeva ex art. 2470 c.c. al deposito ed alla conseguente iscrizione presso il Pt_1
competente Registro delle Imprese del suddetto atto;
- a seguito della re-intestazione, ed espletati gli incombenti di cui all'art. 2470 c.c., dal 13/01/2015 e sino alla cessione delle proprie quote al signor (cfr. doc. 6 fascicolo parte opponente), il CP_5 signor risultava “in chiaro” quale socio della Parte_1 Controparte_6
Tanto emerge anche dalla visura camerale storica della (cfr doc. 1 ; Controparte_6 CP_8
dalla visura camerale storica delle partecipazioni societarie possedute dal signor (cfr Parte_1 doc. 2 ); dalla copia atto di “Reintestazione della legittimazione all'esercizio dei diritti societari CP_8
(correlati a quota di Società a responsabilità limitata sulla base di preesistente contratto fiduciario”) in data 13/01/2015 a ministero Notaio dott. Rep. n. 8517 – Racc. n. 5452 (cfr doc. 3 Persona_2
). CP_8
Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, si tratta di una partecipazione tutt'altro che trascurabile al capitale sociale della e che in difetto di qualsivoglia Controparte_6 allegazione e prova (che spettava unicamente all'attore fornire) circa l'eventuale altra e diversa attività professionale svolta dallo estranea alla impedisce di poterlo Pt_1 Controparte_6
qualificare come consumatore ai sensi della disciplina di cui al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, dovendosi al contrario presumere l'esistenza di un collegamento funzionale tra lo e la società Pt_1 medesima, tale da indurre a ritenere fondatamente che quest'ultimo, nel prestare la fideiussione a garanzia della società, non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale.
Peraltro, la stretta correlazione temporale sussistente tra l'ingresso del signor nella compagine Pt_1
societaria di (gennaio 2013), il rilascio della fideiussione (agosto 2013) e la Controparte_6 stipulazione del mutuo fondiario (ottobre 2013), lascia invero pochi dubbi sul fatto che l'opponente abbia nel complesso agito perseguendo un interesse strettamente collegato e direttamente attinente all'operazione immobiliare che la società garantita si apprestava a porre in essere e per la cui Contr Cont realizzazione era stata richiesta a l'erogazione del finanziamento a pagina 10 di 21 Il fatto che il modulo di fideiussione sottoscritto dallo riportasse, sotto la dicitura Qualifica Pt_1 cliente” la specifica di “consumatore” appare semplicemente frutto di un errore delle procedure di qualificazione della AN, posto che lo stesso modulo è stato sottoscritto dai co-garanti
[...]
e , che pacificamente erano soci amministratori della CP_2 CP_5 Controparte_6
e dunque tali da non poter essere chiaramente considerati consumatori.
[...]
Non può infine valere a dimostrare che la in qualche modo considerasse lo consumatore CP_1 Pt_1
il fatto che la stessa abbia agito monitoriamente dinanzi al Tribunale di Alessandria, e non dinanzi al
Tribunale di Lodi, previsto nel contratto di fideiussione come foro convenzionale.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di fideiussione non contiene alcuna pattuizione tale da individuare come foro esclusivo il foro di Lodi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (cfr. Cass. n. 21010 del 2.10.2020).
Nel caso di specie, l'art. 10 del contratto di fideiussione prevede testualmente che “per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto, il foro competente è quello in cui si trova la sede legale della banca”; detta clausola, non contenendo alcun richiamo al carattere esclusivo del foro indicato, non può pertanto valere ad escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Ne consegue che aveva la facoltà di adire, oltre al Tribunale di Lodi, anche i fori alternativi di CP_8
cui gli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., e così ha fatto nello scegliere di agire dinanzi al Tribunale di Alessandria, competente sia in considerazione del luogo di residenza di ciascuno tre debitori ingiunti ( CP_5
in Carbonara Scrivia – e in Tortona), sia in considerazione del luogo Controparte_2 Parte_1 in cui è sorta l'obbligazione contrattuale (la fideiussione è stata infatti sottoscritta in Tortona).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve pertanto concludersi che, non rivestendo lo la Pt_1
qualità di consumatore, e non trovando dunque applicazione la disciplina consumeristica, la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. prevista all'art. 5, ultimo comma, del contratto di fideiussione
(clausola specificamente approvata per iscritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1341 c.c.) deve ritenersi perfettamente valida ed efficace.
§ Nullità parziale della fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust - decadenza del creditore dalla garanzia per omesso rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
pagina 11 di 21 Onde nuovamente tentare di far valere la decadenza della AN ad agire nei confronti del fideiussore,
l'opponente ha dedotto che la fideiussione sottoscritta riprodurrebbe alcune clausole conformi allo schema ABI 2003 sanzionato nel 2005 dalla AN d'TA per contrarietà alla disciplina antitrust e, per l'effetto, ha invocato la nullità parziale del contratto di fideiussione, e nella specie proprio della clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c. prevista dal contratto di fideiussione.
A sostegno della asserita natura anticoncorrenziale del contratto di fideiussione, l'opponente ha prodotto il citato schema ABI 2003, il provvedimento dell'AGCM e il provvedimento n. 55/2005 della
AN d'TA. (cfr. docc. 7, 8 e 9 fascicolo parte opponente).
L'eccezione di nullità è tuttavia infondata, per difetto di prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte della stipulazione del contratto di fideiussione in oggetto.
Come evidenziato dalla convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la fideiussione rilasciata dal signor in data 14.08.2013 (cfr. doc. 3 attore opponente) è una fideiussione Pt_1
specifica, ovvero prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti da uno specifico contratto stipulato dalla debitrice principale con la , ossia il mutuo fondiario rogato per atto pubblico a cura del CP_8
Notaio di Tortona del 1.10.2013. Parte_2
Ora, come noto, il Provvedimento della AN d'TA n. 55 del 2 maggio 2005, che ha dichiarato la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003 per contrasto con la normativa Antitrust, ha riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche, e più precisamente le fideiussioni omnibus rilasciate nel periodo compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (periodo oggetto dell'istruttoria svolta dalla AN d'TA).
Sebbene in giurisprudenza si stia consolidando l'orientamento che ritiene doveroso pervenire alla declaratoria di nullità (parziale) del contratto, per violazione della normativa Antitrust, anche in relazione alle fideiussioni specifiche (cfr. Cass. civ. n. 27243 del 21 ottobre 2024; Trib. Alessandria 20 gennaio 2025 n. 37; Trib. Milano Sez. Spec. Imprese n. 4511 del 24 giugno 2024; Trib. Ancona, Sez.
II, 13 giugno 2024, n. 1202; Trib. Lecce, Sez. III, 14 novembre 2024, n. 3544; Trib. Milano Sez. Spec.
Imprese n. 7526 del 3.10.2023; Trib. Alessandria 9.09.2023; Trib. Alessandria 10.08.2023; Roma. Sez.
Spec. Imprese n. 10206 del 24 giugno 2022)., l'estraneità delle fideiussioni specifiche dal perimetro dell'accertamento condotto dalla AN d'TA comporta ripercussioni sul piano dell'onere della prova.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SU 30 dicembre 2021, n. 41994 ciò che comporta la nullità del contratto a valle non è tanto l'ascrivibilità del contratto alla fattispecie esaminata dall'autorità di vigilanza, quanto piuttosto la riproduzione in maniera standardizzata delle tre clausole di deroga all'archetipo codicistico ritenute violative della concorrenza, e la ravvisabilità,
pagina 12 di 21 quindi, di un collegamento funzionale tra l'intesa e l'atto negoziale a valle, che diviene esso stesso mezzo per violare la concorrenza.
E detto collegamento funzionale ben può essere ravvisato anche in relazione a contratti conclusi da banche rimaste del tutto estranee all'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza, e che tuttavia il contenuto dell'intesa vietata ripropongano, in tutto in parte, nei contratti stipulati a valle con i propri clienti.
Ciò perché la nullità dell'intesa a monte è una nullità “speciale” in grado di colpire tutti gli atti, anche non negoziali, avvinti da un collegamento funzionale con l'intesa vietata.
Se così stanno le cose, questa nullità “speciale”, espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza, deve evidentemente operare a prescindere dalla natura del contratto di garanzia che riporti le clausole dell'intesa anticoncorrenziale a monte.
Non vi è infatti alcuna ragione per effettuare dei distinguo tra contratti di fideiussione – omnibus o specifica - del tutto identici dal punto di vista sostanziale, e differenti soltanto per l'ampiezza dell'obbligazione garantita, in quanto tutti astrattamente idonei - laddove reiteratamente proposti dalle banche attraverso la riproduzione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 - a falsare il gioco della libera concorrenza del mercato creditizio.
L'unica differenza opera tuttavia sul piano probatorio, proprio perché, ponendosi la fideiussione specifica al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla AN d'TA, l'azione volta ad accertarne la nullità parziale si configura come azione “stand alone”, sicché il Provvedimento n.
55/2005 non vale a costituire prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza a monte, ma grava sulla parte che ha eccepito la nullità del contratto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anche nell'utilizzo delle fideiussioni specifiche ed all'epoca della stipulazione del contratto di fideiussione in contestazione.
La prova può ritenersi raggiunta allorquando chi eccepisce la nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust fornisca documentazione – anche attraverso istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. – atta a dimostrare che nel periodo di sottoscrizione del contratto, un numero significativo di istituti di credito sottopose alla clientela modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche contenenti le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003, realizzando in tal modo una forma di intesa vietata (Cass. n. 28910/2017).
Nel caso in esame, l'attore opponente nulla ha anche solo allegato al riguardo, limitandosi a produrre il
Provvedimento della AN d'TA n. 55/2005 che, tuttavia, come si è visto, per le fideiussioni specifiche non vale a fondare alcuna presunzione di esistenza (o di persistenza), all'epoca della pagina 13 di 21 sottoscrizione del contratto impugnato di nullità, dell'intesa illecita anticoncorrenziale sanzionata dalla
AN d'TA.
La censura di nullità della fideiussione specifica rilasciata dallo che in effetti riproduce Pt_1 pressoché fedelmente le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI sanzionato dalla AN d'TA (doc. 3 opponente, art. 1, commi 2 e 3 e art. 5, ultimo comma), deve purtuttavia essere rigettata, per difetto di prova dell'esistenza, nel 2013, di un'intesa anticoncorrenziale della HE IT nell'utilizzo di modelli contrattuali di tal fatta.
Di conseguenza, anche sotto tale profilo, la clausola derogatoria della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione rilasciata dall'opponente a favore di non può ritenersi nulla, e CP_8 dunque non v'è ragione di esaminare le contestazioni attoree in punto decadenza della AN dalla garanzia, posto che non doveva necessariamente rispettare il termine semestrale previsto dalla CP_8
suddetta norma per agire (anche solo stragiudizialmente, con richiesta di scritta, come previsto dal primo comma dell'art. 5 della lettera di fideiussione: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole…”,) nei confronti del debitore principale.
Termine che peraltro nella specie ha rispettato, avendo inviato tanto al debitore principale, quanto ai tre fideiussori, in data 21.10.2021 (cfr. doc. 14 fascicolo monitorio), una missiva recante la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e conseguente risoluzione contrattuale, nonché l'intimazione all'immediato pagamento del debito residuo, corrispondente, a quella data e quanto al mutuo, ad €
368.998,08 in linea capitale e ad € 17.396,66 per interessi e spese maturati dall'ultima rata pagata alla data di detta comunicazione.
Comunicazione da ritenersi del tutto sufficiente al fine di scongiurare la decadenza della AN ad escutere la garanzia fideiussoria.
§ Novazione del contratto di mutuo - estinzione dell'obbligazione garantita.
Con un ulteriore motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto che l'originario contratto di mutuo fondiario stipulato tra e cui accedeva la fideiussione da egli rilasciata, CP_8 Controparte_6 sarebbe stato novato da un ulteriore accordo contrattuale intervenuto tra l'obbligata principale e la
AN mutuante in data 18 gennaio 2018, al quale i garanti sarebbero rimasti estranei, con conseguente liberazione degli stessi.
Anche tale motivo di opposizione è infondato e deve essere superato.
L'atto a rogito Notaio di Tortona datato 1° ottobre 2013 integra un contratto di mutuo Parte_2 fondiario ipotecario cd. “a SAL” (Stato Avanzamento Lavori), disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).
pagina 14 di 21 L'erogazione della somma mutuata non avviene in unica soluzione, bensì in più somministrazioni parziali (tranches) sulla base del progetto e dello stato avanzamento dei lavori, fino al raggiungimento del totale richiesto, erogato dalla AN con un atto di “erogazione finale e quietanza”.
Diversamente da quanto accade con i mutui destinati all'acquisto di immobile già ultimato, infatti, nel mutuo SAL, il ricevimento delle somme è dilazionato e collegato al completamento della parte dei lavori previsti dal contratto: ad ogni richiesta di una nuova erogazione da parte del cliente la AN effettua una perizia per calcolare a quale percentuale sono giunti i lavori, rendendo disponibile una somma proporzionale all'evoluzione del cantiere.
Nel periodo in cui vengono erogate le somministrazioni parziali, c.d. periodo di preammortamento, il cliente rimborserà rate di soli interessi;
con la stipula dell'atto di “erogazione finale” inizierà invece a decorrere il periodo di ammortamento, durante il quale il cliente rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale e di interessi.
Tale forma di erogazione è disciplinata dalla prassi bancaria e dalle Istruzioni di Vigilanza della AN
d'TA (Circ. n. 229/1999), che consentono l'erogazione progressiva mantenendo un'unica iscrizione ipotecaria a garanzia dell'intero credito concesso.
Sotto il profilo giuridico, il contratto mantiene unitarietà causale e strutturale: l'erogazione frazionata non determina una pluralità di rapporti, ma costituisce una modalità esecutiva del medesimo contratto di mutuo. La resta obbligata a mettere a disposizione dell'obbligato l'intero importo nei tempi e CP_1
modi concordati, subordinatamente al verificarsi delle condizioni pattuite.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità afferma che il mutuo a erogazione differita o frazionata è pienamente valido e produce effetti obbligatori completi fin dalla stipula, essendo sufficiente la promessa di mettere a disposizione le somme future (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 6 dicembre 2023 n. 34116: “Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario” ).
Cont Nello specifico si ritiene che il contratto di mutuo fondiario c.d. a configuri una sorta di “contratto quadro”, che trova poi il proprio completamento in un successivo atto di quietanza, con il quale le parti determinano la somma effettivamente erogata, e che rappresenta il momento di perfezionamento del contratto reale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 26 giugno 2020 n. 12922).
pagina 15 di 21 Nel caso che ci occupa, nell'atto notarile del 1° ottobre 2013 si legge che la CP_1 [...]
si “impegnava” a concedere a mutuo alla società la somma di Controparte_1 Controparte_6
€ 800.000,00, che la parte mutuataria dichiarava di utilizzare per la costruzione di un fabbricato sito in
Tortona (AL), Via Ugone Visconti n. 5 (cfr. doc. 2 attore opponente).
All'atto della sottoscrizione del contratto, il 1° ottobre 2013, veniva erogata alla Controparte_6 una somma pari ad € 100.000,00, mediante versamento su conto corrente n° 215245 (cfr. doc. 3
[...]
fascicolo monitorio), e per il resto le parti concordavano che la restante somma di Euro 700.000,00 sarebbe stata erogata “in una o più soluzioni (ed a giudizio insindacabile dell'istituto mutuante) in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato”, fabbricato sul quale veniva iscritta ipoteca per € 1.600.000,00. Le parti stabilivano che su detti versamenti la parte mutuataria avrebbe corrisposto in via trimestrale gli interessi posticipati di preammortamento commisurati al tasso variabile indicizzato all'Euribor 6 mesi più spread definito in contratto, che “la durata, il tasso e le modalità di ammortamento” sarebbero state “comunque ridefinite nel contratto definitivo”, e che “in occasione dell'ultima somministrazione a saldo” avrebbero provveduto “alla ricognizione del debito globale per le somministrazione fatte e quindi alla determinazione della effettiva somma mutuata, alla chiusura del periodo di preammortamento e all'inizio dell'ammortamento” (cfr. artt. 1 e 3 doc. 2 attore opponente).
Con il successivo atto sempre a rogito Notaio di Tortona, datato 18 gennaio 2018, Parte_2 recante “atto di erogazione di mutuo e definizione debito e riduzione di ipoteca”, le parti di comune accordo riducevano l'ammontare complessivo del mutuo nella somma pari ad € 446.000,00, che la società mutuataria dichiarava di aver già ricevuto, riducevano proporzionalmente l'importo della garanzia ipotecaria ad € 892.000,00, e definivano che il rimborso sarebbe dovuto avvenire entro il termine massimo del 31.10.2027, mediante n. 118 rate mensili, con prima scadenza al 31.12.2018, al tasso nominale variabile pari al 3,75% annuo (cfr. doc. 4 attore opponente). Confermavano, per il resto,
“ogni altro patto, clausola e condizione” dell'atto di mutuo 1° ottobre 2013 (cfr., in particolare, art. 5 doc. 4 attore opponente).
Ebbene, appare evidente come quest'ultimo atto, lungi dall'integrare un nuovo accordo novativo del contratto di mutuo sottoscritto il 1° ottobre 2013, ne costituisca, in realtà, l'atto perfezionativo.
In esso si accerta che la società mutuataria ha ricevuto complessivamente € 446.000,00, cioè una somma inferiore al mutuo originariamente deliberato, si deliberano le modalità definitive di rimborso di tale somma e si riduce proporzionalmente la garanzia ipotecaria a favore della AN mutuante.
pagina 16 di 21 Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tale atto non sostituisce in alcun modo l'accordo originario, ma ne precisa gli effetti esecutivi e patrimoniali, con espresso richiamo, peraltro, a tutti i patti, le clausole e le condizioni ivi contenuti.
Non ravvisandosi alcun novum contrattuale, né conseguentemente alcuna estinzione dell'obbligazione principale garantita, non vi è luogo per la liberazione del fideiussore.
Anche tale motivo di opposizione deve pertanto essere disatteso.
§ Mancanza di prova del credito azionato in via monitoria.
L'opponente ha infine contestato l'ammontare della pretesa creditoria azionata da , deducendo CP_8
che la quantificazione della somma portata dal decreto ingiuntivo, sia per quanto al capitale, che per quanto al conteggio degli accessori, non sarebbe provata.
La contestazione, per quanto si è già detto sopra, si appalesa del tutto generica, con la conseguenza che la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede monitoria consente di ritenere pienamente CP_1
provato, anche nella presente sede di cognizione piena, il credito azionato dalla opposta. CP_1
In conclusione, la parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
L'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono pertanto essere rigettate, e il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Essendo già stata concessa la provvisoria esecutività del decreto, non occorre pronunciare al riguardo.
3. Sui rapporti tra l'opponente e i terzi chiamati e . Controparte_2 CP_5
Per il denegato caso di accoglimento delle richieste formulate dalla nei propri confronti, lo CP_8 in corso di causa ha ottenuto l'autorizzazione ad estendere il contraddittorio nei confronti dei Pt_1
sig.ri e già soci della e co-fideiussori Controparte_2 CP_5 Controparte_6
insieme a lui nei riguardi della AN mutuante.
Nei loro confronti ha proposto in via principale domanda di manleva derivante da accordi contrattuali intercorsi tra loro, o in subordine domanda regresso discente dalla posizione di co-fideiussori.
La domanda di manleva è fondata e merita accoglimento.
V'è da premettere che lo è stato socio della società unitamente ai Pt_1 Controparte_6
Sig.ri e sino al mese di marzo 2021, quando la quota sociale da lui detenuta è CP_5 Controparte_2
stata ceduta al sig. con atto a rogito Notaio in data 17 marzo 2021, CP_5 Parte_2
repertorio 19021, raccolta 12438.
pagina 17 di 21 In tale sede, con l'intervento e l'adesione anche dell'altro socio sig. venne pattuito Controparte_2 espressamente che “A seguito della cessione, tutti i diritti, doveri e obbligazioni personali prestati nei confronti della società e/o di soggetti terzi che dovessero coinvolgere il Cedente per inadempienze della Società, saranno assolti dalla Società medesima e/o dai soci rimanenti pro quota …” (doc. 6 opponente).
Per quanto riguardo rimasto contumace per tutto il giudizio, gli obblighi assunti nel CP_5
citato rogito Notaio risultano confermati e ribaditi nella successiva dichiarazione prodotta (a Pt_2 corredo dell'atto di citazione in opposizione) quale doc. 11, pag. 2, con la quale egli ha prestato “.. garanzia di manleva in favore dell'ing. nato a Villafranca in [...] il 19 aprile Parte_1
1948, residente in [...] (Cod. Fisc. per tutte le C.F._1
obbligazioni assunte e/o da assumere e per tutte le somme da versare in favore della
[...]
per le ragioni di cui al Decreto Ingiuntivo n. 359/2022 – n. Controparte_1
794/2022 RG emesso in data 31 marzo 2022 dal Tribunale di Alessandria e/o comunque ad esso connesse e/o derivati.
Per l'effetto mi impegno a tenere indenne l'ing. da qualsivoglia pagamento a cui in Parte_1 ipotesi l'ing. fosse tenuto per le causali di cui sopra”. Parte_1
Per quanto riguarda lo stesso ha precisato le proprie conclusioni (ante riassunzione) Controparte_2 in senso sostanzialmente adesivo, non opponendosi all'accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata nei propri confronti dall'odierno opponente.
In tale complessivo quadro, pertanto, lo ha diritto di essere manlevato e tenuto indenne dai due Pt_1
ex soci della di tutto quanto egli è tenuto a versare in favore della Controparte_6 [...]
per le ragioni di cui al decreto ingiuntivo qui opposto e/o comunque Controparte_1
ad esso connesse e/o derivate.
e devono quindi essere condannati, in solido tra loro, a tenerlo CP_5 Controparte_2
integralmente indenne e manlevato di quanto lo stesso è tenuto a versare in favore della
[...]
– o della dichiaratasi cessionaria del credito - per le ragioni Controparte_1 CP_3
di cui al decreto ingiuntivo qui opposto e/o comunque ad esso connesse e/o derivate.
4. Sui rapporti tra l'opponente e la terza chiamata Controparte_6
Con il medesimo atto di citazione per chiamata di terzi, il contraddittorio è stato altresì esteso nei confronti della debitrice principale al fine di: Controparte_6
pagina 18 di 21 (i) far accertare nel contraddittorio con il debitore principale l'eventuale sussistenza delle pretese creditorie azionate da ed il suo conseguente diritto ad essere surrogato nei diritti della creditrice CP_8
ex art. 1949 c.c. a fronte del pagamento che dovesse essere eseguito;
(ii) ottenere il rilievo dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1953 c.c.
Non essendosi costituita in giudizio la è evidente che solo la prima delle due Controparte_6
domande può trovare accoglimento.
Ne deriva che lo una volta soddisfatto il debito garantito, avrà diritto a essere surrogato nei Pt_1
diritti che la (oggi vanta nei confronti della CP_8 CP_3 Controparte_6
5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Nei rapporti tra attore opponente e convenuta opposta seguono la soccombenza dello Pt_1
Tuttavia, dinanzi all'avvenuto intervento volontario, subito dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., della cessionaria del Controparte_3
credito di che ha di fatto Controparte_1
assunto su di sé tutta la difesa per il prosieguo del giudizio, le spese della fase istruttoria e decisionale devono essere liquidate in suo favore.
Nei rapporti tra attore opponente e terzi chiamati, seguono la soccombenza dei terzi chiamati per quanto riguarda e che possono essere condannati in solido CP_5 Controparte_6
alla refusione delle spese di lite nei confronti dello avendo un interesse comune nella causa ex Pt_1
art. 97 c.p.c.
Le spese di lite devono invece essere compensate, in ragione dell'esplicita richiesta in tal senso dell'opponente, tra lo e il terzo chiamato nonostante la soccombenza di Pt_1 Controparte_2 quest'ultimo.
Tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori medi previsti nello scaglione “da Euro 260.000,01 ad Euro
520.000,00” ridotti della metà per la fase istruttoria e la fase decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta, così per i seguenti importi:
pagina 19 di 21 Euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 5.206,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 3.082,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 14.170,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1613/2022 R.G. promossa da (parte attrice Parte_1
opponente) contro la (parte Controparte_1
convenuta opposta), (terzo chiamato), (terzo chiamato Controparte_2 CP_5
contumace) (terza chiamata contumace) e Controparte_6 [...]
(intervenuta ex art. 111 c.p.c.): Controparte_3
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 359/2022, emesso in data 31/03/2022, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuti e condanna e a tenere indenne e CP_5 Controparte_2 NL , in solido tra loro, di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare in forza Parte_1
del predetto decreto ingiuntivo, e di ogni spesa comunque ad esso connessa e/o derivata.
3) Accerta e dichiara il diritto di , una volta soddisfatto il debito garantito, ad Parte_1
essere surrogato nei diritti che la Controparte_1
(oggi vanta nei confronti della debitrice
[...] Controparte_3
principale Controparte_6
4) Dichiara tenuto e condanna , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla Parte_1
parte convenuta opposta le Controparte_1
spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 5.882,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) Dichiara tenuto e condanna , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare parte Parte_1
intervenuta le spese del presente giudizio di opposizione, Controparte_3
liquidate in complessivi Euro 8.288,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. pagina 20 di 21 6) Dichiara tenuti e condanna e in solido tra CP_5 Controparte_6 loto, avendo un interesse in comune nella causa ai sensi dell'art. 97 c.p.c., a rimborsare a Pt_1
le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 14.170,00, oltre
[...]
al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
7) Compensa integralmente le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_2
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, in data 3.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa CE AMBROSIO
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