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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/11/2024, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 13.11.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 885 / 2021
promossa da
Parte 1 C.F. C.F. 1 Parte 2 C.F. '
C.F. 2 Parte 3 . C.F. C.F. 3 Parte 4
[...] C.F. C.F. 4 C.F. Parte 5 C.F. ' C.F. 5 Parte_6 C.F. C.F. 6 rappresentati e difesi dall'avv. D'ASARO ANTONIO, giusta procura in atti,
-ricorrenti-
contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO,
-resistente-
Oggetto: stabilizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato il 7 aprile 2021, i ricorrenti indicati in epigrafe, assunti a tempo indeterminato dalla Regione Siciliana a seguito di procedura di stabilizzazione indetta in ossequio alle previsioni di cui all'art.20, comma 1, del D.Lgs.n.75-2017, convennero in giudizio l'amministrazione regionale e, lamentando la nullità dell'art.22, comma 10, del
CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico 2016-2018
del 10-05-2019, chiesero : "Previa l'eventuale declaratoria di illegittimità/invalidità e/o la disapplicazione per contrarietà alla clausola 4 dell'Accordo di cui alla Direttiva 1999/70/CE delle previsioni dei contratti a tempo determinato e/o indeterminato firmati dai ricorrenti, delle previsioni dei CCRL di comparto non dirigenziale del 16/5/2005, del 22/5/2008, del 9/5/2019 e del contratto integrativo del 27/12/2019 sulla PEO, e o degli atti amministrativi a portata generale o individuale
(applicabili in generale ai dipendenti della Regione siciliana ed in particolare a ciascun ricorrente)
che limitano l'applicazione dei benefici ai soli lavoratori a tempo indeterminato o che li attribuiscono in misura minore a quelli a tempo determinato, o che limitano la partecipazione dei lavoratori precari stabilizzati ex D. Lgs. 175/20147, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti 1). Al beneficio del
AM (Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni) istituito dall'art.89 del
CCRL del 2005 ed esteso anche al personale precario dall'art.7 del predettoCCRL del 2008 nella stessa identica misura prevista per il personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2014 - 2018 ed al versamento delle relative differenze. 2). Alla progressione economica orizzontale ex art. 84 e 85 CCRL del 2005 ed al conseguente reinquadramento nella posizione economica superiore. 3). Alla quota del
OR (Fondo Risorse decentrate) per il 2019 (non ancora erogato) ex art.90 del CCRL 9/5/2019
nella stessa misura prevista per i lavoratori a tempo indeterminato. 4). Alla ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico e/o economico con il computo anche degli anni di anzianità maturati dall'1/1/2007 fino all'effettiva assunzione a tempo indeterminato (Novembre 2019) e con l'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici entrati in vigore durante tale lasso di tempo.
5). Al conseguente riconoscimento del diritto a partecipare alle procedure la progressione economica orizzontale (nella posizione economica successiva) previste dall'articolo 22 del CCRL 9/5/2019 per il
biennio 2016-2018. 6). Solo in subordine e sempre in relazione alla PEO prevista dal CCRL 9/5/2019 al risarcimento danni da perdita di chance di promozione, da liquidare in via equitativa. 7) Al versamento di tutte le differenze retributive e contributive derivanti dal riconoscimento di quanto elencato ai numeri precedenti e dalla ricostruzione ai fini giuridici ed economici di carriera, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo. Vinte le spese da distrarre in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario".
Si costituiva l' Controparte 1 , eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale di tutte le somme richieste da parte ricorrente, a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127-
ter c.p.c., è decisa all'odierna udienza.
*****
Si reputa opportuno richiamare un recente precedente ex art. 118 disp. att. c.p.c. il cui contenuto, in fattispecie del tutto analoga, si ritiene di condividere (cfr. Trib. Palermo sent.
n. 3976/2023).
"Lamentano le parti ricorrenti che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 ("Principio di non discriminazione")
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive", e al comma 4:
"I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi". La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Persona 1 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché propri l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans,
cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). In altri termini,
la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale assunto a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di "ragioni oggettive", che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento".
Orbene, calando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che l'Amministrazione convenuta non ha dedotto o provato nulla sul punto;
in particolare, essa ha provato a enucleare la diversità di fattispecie da elementi quali la natura del rapporto di co.co.co. e non subordinato, senza tuttavia menzionare specifiche diversità delle mansioni ricoperte. Pertanto, deve ritenersi che anche nel caso di specie non vi sia conformità al diritto euro-
unitario delle norme di legge in forza delle quali per il personale stabilizzato non vi è il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo;
nonché delle clausole dei contratti collettivi nazionali che allocano le risorse da distribuire a titolo di accantonamento quote
AM secondo un criterio che tiene conto esclusivamente della tipologia contrattuale. Le suddette disposizioni di fonte legale e negoziale vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Per_2 e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è
incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Continua il precedente richiamato “Le superiori conclusioni sono state, peraltro, recentemente ribadite dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui: "Nel pubblico impiego privatizzato, al lavoratore stabilizzato va riconosciuta la progressione economica raggiunta all'esito del superamento di una procedura selettiva espletata durante il servizio pre-ruolo, sia in quanto la deroga che la stabilizzazione determina rispetto alla regola del pubblico concorso è giustificata proprio dalla sua funzione di valorizzazione delle esperienze professionali pregresse, sia perché la clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE impone di non operare discriminazioni tra i dipendenti stabilizzati e quelli assunti "ab origine" a tempo indeterminato” (cfr. Cass. n.
24201/2020); “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina" (cfr. Cass. n. 15231/2020); "In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine,
precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto" (cfr. Cass. n. 4195/2020)".
Va pertanto dichiarato, anche nel caso di specie, il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dalla data della stipula del primo contratto a termine – meglio indicata in ricorso
-
per ciascun ricorrente fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannata
-
l'Amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici,
in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Quanto al diritto alla percezione delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera, nonché quelle a titolo di quote capitarie AM, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, parte resistente ha eccepito la prescrizione delle pretese.
Parte ricorrente ha prodotto in giudizio pec interruttiva del termine quinquennale di prescrizione in data 4 agosto 2020 (cfr. all. al ricorso); sono da ritenersi prescritte tutte le pretese retributive anche accessorie precedenti alla data del 4.8.2015. La prescrizione,
tuttavia, riguarda esclusivamente i crediti, ma non anche l'anzianità che, essendo un fatto,
è insuscettibile di prescrizione (istituto riguardante esclusivamente i diritti), con la conseguenza che nel quantificare i crediti maturati nell'ultimo quinquennio dovrà considerarsi l'anzianità precedentemente maturata.
Deve quindi dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita ai dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica e livello, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per il servizio prestato con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione anzidetta.
Anche sotto il profilo di danno risarcibile, è stato osservato che "nella sentenza n. 5072/2016
citata, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che il "danno risarcibile" contemplato dall'art. 36 del D.lg.vo n. 165/2001 non è la mancata conversione del rapporto che è esclusa per legge ed è legittima "in base ai parametri costituzionali ed europei". I Giudici di legittimità, infatti, hanno rilevato che "non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è mai stata: in nessun caso il rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l'accesso al pubblico impiego non può avvenire- invece che tramite di concorso pubblico- quale effetto, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità.". Ad ogni evidenza, dunque, il danno risarcibile "è altro" ed è quello che va al di là della mera perdita di chance di una migliore occupazione che il lavoratore può sempre allegare e provare in base ai principi dell'inadempimento contrattuale e agli oneri processuali conseguenti. La
Corte di Cassazione, in proposito, ha evidenziato che "Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale" (Cass. n. 15353/2020). La stabilizzazione si configura, in tal guisa, quale risarcimento in forma specifica". Si ritiene che, anche nel caso di specie, l'immissione in ruolo delle parti ricorrenti è misura di per sé idonea e sufficiente a garantire l'integrale riparazione del danno subito e, pertanto,
la domanda risarcitoria va rigettata.
In ragione delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, quindi, trovare parziale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità
maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL di settore al personale con contratto a tempo indeterminato e per l'effetto condanna l'Amministrazione a collocare i ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità
di servizio maturata;
condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere altresì le relative differenze retributive, nonché quelle dovute a titolo di quote AM, maturate a partire dal 04.8.2015,
oltre interessi come per legge;
condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
11.000, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 13/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 13.11.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 885 / 2021
promossa da
Parte 1 C.F. C.F. 1 Parte 2 C.F. '
C.F. 2 Parte 3 . C.F. C.F. 3 Parte 4
[...] C.F. C.F. 4 C.F. Parte 5 C.F. ' C.F. 5 Parte_6 C.F. C.F. 6 rappresentati e difesi dall'avv. D'ASARO ANTONIO, giusta procura in atti,
-ricorrenti-
contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO,
-resistente-
Oggetto: stabilizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato il 7 aprile 2021, i ricorrenti indicati in epigrafe, assunti a tempo indeterminato dalla Regione Siciliana a seguito di procedura di stabilizzazione indetta in ossequio alle previsioni di cui all'art.20, comma 1, del D.Lgs.n.75-2017, convennero in giudizio l'amministrazione regionale e, lamentando la nullità dell'art.22, comma 10, del
CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico 2016-2018
del 10-05-2019, chiesero : "Previa l'eventuale declaratoria di illegittimità/invalidità e/o la disapplicazione per contrarietà alla clausola 4 dell'Accordo di cui alla Direttiva 1999/70/CE delle previsioni dei contratti a tempo determinato e/o indeterminato firmati dai ricorrenti, delle previsioni dei CCRL di comparto non dirigenziale del 16/5/2005, del 22/5/2008, del 9/5/2019 e del contratto integrativo del 27/12/2019 sulla PEO, e o degli atti amministrativi a portata generale o individuale
(applicabili in generale ai dipendenti della Regione siciliana ed in particolare a ciascun ricorrente)
che limitano l'applicazione dei benefici ai soli lavoratori a tempo indeterminato o che li attribuiscono in misura minore a quelli a tempo determinato, o che limitano la partecipazione dei lavoratori precari stabilizzati ex D. Lgs. 175/20147, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti 1). Al beneficio del
AM (Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni) istituito dall'art.89 del
CCRL del 2005 ed esteso anche al personale precario dall'art.7 del predettoCCRL del 2008 nella stessa identica misura prevista per il personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2014 - 2018 ed al versamento delle relative differenze. 2). Alla progressione economica orizzontale ex art. 84 e 85 CCRL del 2005 ed al conseguente reinquadramento nella posizione economica superiore. 3). Alla quota del
OR (Fondo Risorse decentrate) per il 2019 (non ancora erogato) ex art.90 del CCRL 9/5/2019
nella stessa misura prevista per i lavoratori a tempo indeterminato. 4). Alla ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico e/o economico con il computo anche degli anni di anzianità maturati dall'1/1/2007 fino all'effettiva assunzione a tempo indeterminato (Novembre 2019) e con l'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici entrati in vigore durante tale lasso di tempo.
5). Al conseguente riconoscimento del diritto a partecipare alle procedure la progressione economica orizzontale (nella posizione economica successiva) previste dall'articolo 22 del CCRL 9/5/2019 per il
biennio 2016-2018. 6). Solo in subordine e sempre in relazione alla PEO prevista dal CCRL 9/5/2019 al risarcimento danni da perdita di chance di promozione, da liquidare in via equitativa. 7) Al versamento di tutte le differenze retributive e contributive derivanti dal riconoscimento di quanto elencato ai numeri precedenti e dalla ricostruzione ai fini giuridici ed economici di carriera, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo. Vinte le spese da distrarre in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario".
Si costituiva l' Controparte 1 , eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale di tutte le somme richieste da parte ricorrente, a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127-
ter c.p.c., è decisa all'odierna udienza.
*****
Si reputa opportuno richiamare un recente precedente ex art. 118 disp. att. c.p.c. il cui contenuto, in fattispecie del tutto analoga, si ritiene di condividere (cfr. Trib. Palermo sent.
n. 3976/2023).
"Lamentano le parti ricorrenti che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 ("Principio di non discriminazione")
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive", e al comma 4:
"I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi". La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Persona 1 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché propri l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans,
cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). In altri termini,
la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale assunto a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di "ragioni oggettive", che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento".
Orbene, calando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che l'Amministrazione convenuta non ha dedotto o provato nulla sul punto;
in particolare, essa ha provato a enucleare la diversità di fattispecie da elementi quali la natura del rapporto di co.co.co. e non subordinato, senza tuttavia menzionare specifiche diversità delle mansioni ricoperte. Pertanto, deve ritenersi che anche nel caso di specie non vi sia conformità al diritto euro-
unitario delle norme di legge in forza delle quali per il personale stabilizzato non vi è il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo;
nonché delle clausole dei contratti collettivi nazionali che allocano le risorse da distribuire a titolo di accantonamento quote
AM secondo un criterio che tiene conto esclusivamente della tipologia contrattuale. Le suddette disposizioni di fonte legale e negoziale vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Per_2 e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è
incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Continua il precedente richiamato “Le superiori conclusioni sono state, peraltro, recentemente ribadite dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui: "Nel pubblico impiego privatizzato, al lavoratore stabilizzato va riconosciuta la progressione economica raggiunta all'esito del superamento di una procedura selettiva espletata durante il servizio pre-ruolo, sia in quanto la deroga che la stabilizzazione determina rispetto alla regola del pubblico concorso è giustificata proprio dalla sua funzione di valorizzazione delle esperienze professionali pregresse, sia perché la clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE impone di non operare discriminazioni tra i dipendenti stabilizzati e quelli assunti "ab origine" a tempo indeterminato” (cfr. Cass. n.
24201/2020); “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina" (cfr. Cass. n. 15231/2020); "In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine,
precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto" (cfr. Cass. n. 4195/2020)".
Va pertanto dichiarato, anche nel caso di specie, il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dalla data della stipula del primo contratto a termine – meglio indicata in ricorso
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per ciascun ricorrente fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannata
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l'Amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici,
in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Quanto al diritto alla percezione delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera, nonché quelle a titolo di quote capitarie AM, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, parte resistente ha eccepito la prescrizione delle pretese.
Parte ricorrente ha prodotto in giudizio pec interruttiva del termine quinquennale di prescrizione in data 4 agosto 2020 (cfr. all. al ricorso); sono da ritenersi prescritte tutte le pretese retributive anche accessorie precedenti alla data del 4.8.2015. La prescrizione,
tuttavia, riguarda esclusivamente i crediti, ma non anche l'anzianità che, essendo un fatto,
è insuscettibile di prescrizione (istituto riguardante esclusivamente i diritti), con la conseguenza che nel quantificare i crediti maturati nell'ultimo quinquennio dovrà considerarsi l'anzianità precedentemente maturata.
Deve quindi dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita ai dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica e livello, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per il servizio prestato con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione anzidetta.
Anche sotto il profilo di danno risarcibile, è stato osservato che "nella sentenza n. 5072/2016
citata, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che il "danno risarcibile" contemplato dall'art. 36 del D.lg.vo n. 165/2001 non è la mancata conversione del rapporto che è esclusa per legge ed è legittima "in base ai parametri costituzionali ed europei". I Giudici di legittimità, infatti, hanno rilevato che "non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è mai stata: in nessun caso il rapporto di lavoro a termine si potrebbe convertire in rapporto a tempo indeterminato perché l'accesso al pubblico impiego non può avvenire- invece che tramite di concorso pubblico- quale effetto, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità.". Ad ogni evidenza, dunque, il danno risarcibile "è altro" ed è quello che va al di là della mera perdita di chance di una migliore occupazione che il lavoratore può sempre allegare e provare in base ai principi dell'inadempimento contrattuale e agli oneri processuali conseguenti. La
Corte di Cassazione, in proposito, ha evidenziato che "Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale" (Cass. n. 15353/2020). La stabilizzazione si configura, in tal guisa, quale risarcimento in forma specifica". Si ritiene che, anche nel caso di specie, l'immissione in ruolo delle parti ricorrenti è misura di per sé idonea e sufficiente a garantire l'integrale riparazione del danno subito e, pertanto,
la domanda risarcitoria va rigettata.
In ragione delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, quindi, trovare parziale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità
maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL di settore al personale con contratto a tempo indeterminato e per l'effetto condanna l'Amministrazione a collocare i ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità
di servizio maturata;
condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere altresì le relative differenze retributive, nonché quelle dovute a titolo di quote AM, maturate a partire dal 04.8.2015,
oltre interessi come per legge;
condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
11.000, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 13/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo