Parere definitivo 25 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/04/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03194/2025REG.PROV.COLL.
N. 00556/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2023, proposto da
GI ZI, DE ZI, AT ZI, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Rocco Fusco, Matteo Merolla, Pasquale Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di UR, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di RN (Sezione Terza) n. 1550/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante espone quanto segue.
Con ordinanza del Comune di UR (Sa) n° 16 del 21 novembre 2014 veniva ingiunta a tutti ricorrenti odierni appellanti la demolizione delle seguenti opere:
A) il porticato presenta un incremento della profondità di m 1,20, passando da m 1,50 a m 2,70, inalterata la larghezza di m 7,00;
B) al primo piano, a protezione del balcone sottostante, è stata realizzata una tettoia avente lunghezza di m 8,00 circa, pari a quella del fabbricato, e sporto di circa m 1,00;
C) in copertura è stata realizzato un locale in muratura con copertura a doppia falda in legno e tegole destinato a cucina/soggiorno aventi dimensioni pari a m 7,10 x m 4,00 con altezza variabile alle gronde, rispettivamente, pari a m 2,45 e m 2,25 ed al colmo m 2,95.
All’interno il locale è completamente arredato e presenta anche un forno per panificazione in muratura. La cucina è funzionante e presenta tutti gli impianti (elettrico, idrico di carico e scarico) per la completa fruizione del locale.
Sulla copertura del fabbricato condonato è presente anche un pergolato realizzato in pertiche di castagno di dimensioni pari a m 6,45 x m 5,45 per un’altezza di circa m 2,20.
Immediatamente alle spalle della cucina descritta si rinvengono:
D) una vecchia costruzione in muratura addossata al terreno utilizzata come abitazione che presenta i seguenti vani:
- ingresso di dimensioni pari a m 4,80 x m 2,40
- camera da letto di dimensioni pari a m 2,25 x m 2,65
- cucina di dimensioni pari a m 2,40 x m 3,00
- WC di dimensioni pari a m 1,90 x 3.30
- Altro locale di dimensioni pari a m 2,90 x 3,30
L’altezza max pari a m 2,30 L’altezza minore pari a m 2,00. La copertura e stata realizzata con solaio in putrelle e laterizi.
E) Proseguendo verso sinistra, a diretto contatto con l’abitazione descritta al punto D), si rinvengono le seguenti costruzioni addossate alle macere preesistenti:
- la presenza di un deposito attrezzi, prodotti agricoli realizzato in parte in muratura in parte in legno con copertura in legno e tegole avente dimensioni pari a m 9,30 x m 3,80 circa per un’altezza massima pari a m 4,00 ed un’altezza minima pari a m 2,50.
All’interno di questo deposito è presente, a diretto contatto con l’abitazione al punto D), anche un porcile in muratura;
- una stalla in muratura delle dimensioni di circa m 2,50 x 3,40 con altezza di m 2,20 con solaio di copertura in putrelle con sporto medio di circa cm 80.
F) Sul terrazzamento superiore raggiungibile tramite scale in c.a. si rinviene un pollaio per gran parte realizzato in muratura e in piccola parte in legno avente dimensioni pari a m 6,50 x m 3,40 ed altezza media pari a m 3,40.
I ricorrenti, odierni appellanti, per le irregolarità edilizie loro contestate provvedevano a presentare due distinti accertamenti di conformità urbanistica/edilizia e compatibilità paesaggistica, invero:
- la richiesta di accertamento di conformità urbanistica (ex artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) e compatibilità paesaggistica (ex art. 167, comma 5°, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) per le opere edilizie riportate alla lettera A) e B) nell’ordinanza di ripristino n° 16/2014, acquisita in data 20 gennaio 2015 al n° 221 di protocollo del Comune di UR (Sa);
- la richiesta di accertamento di conformità urbanistica (ex artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) e compatibilità paesaggistica (ex art. 167, comma 5°, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) per le opere edilizie riportate alla lettera C) - D) - E) - F) nell’ordinanza di ripristino n° 16/2014, acquisita in data 20 gennaio 2015 al n° 222 di protocollo del Comune di UR (Sa).
Il ricorso proposto in primo grado aveva ad oggetto sia il diniego di accertamento di conformità di cui alla sopra richiamata istanza prot. 221 del 20 gennaio 2015 sia il diniego di accertamento di conformità di cui alla sopra richiamata istanza prot. 222 del 20 gennaio 2015
2. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso.
Con memoria depositata in data 24 febbraio 2025 parte appellante espone quanto segue.
Con determina n° 78 dell’11 maggio 2023 il Comune di UR ha revocato l’ordinanza impugnato con riferimento ai manufatti sotto descritti sub A) e B) e ha rilasciato l’accertamento di conformità urbanistica (ex artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) e compatibilità paesaggistica (ex art. 167, comma 5°, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) per le opere edilizie riportate alla lettera A) e B) nell’ordinanza di ripristino n° 16/2014, a seguito di richiesta acquisita in data 20 gennaio 2015 al n° 221 di protocollo del Comune di UR.
Trattasi delle seguenti difformità:
A) il porticato presenta un incremento della profondità di m 1,20, passando da m 1,50 a m 2,70, inalterata la larghezza di m 7,00;
B) al primo piano, a protezione del balcone sottostante, è stata realizzata una tettoia avente lunghezza di m 8,00 circa, pari a quella del fabbricato, e sporto di circa m 1,00.
Ne consegue che, come osservato da parte appellante, a seguito dell’emanazione e del rilascio in modo conforme all’istanza dei ricorrenti del menzionato sopravvenuto provvedimento, nella parte in cui la sentenza appellata ha ad oggetto il silenzio diniego-rigetto formatosi per l’inutile decorso del termine per il solo accertamento di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica per le opere A) e B), risulta prodottasi la cessata materia del contendere con riferimento all’istanza di sanatoria prot. 221 del 20 gennaio 2015.
3. Secondo parte appellante il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi con riferimento al ricorso proposto con riferimento al diniego di accertamento di conformità di cui all’istanza di sanatoria n° 222/2015 presentata per le diverse opere edilizie di cui alle lettere C), D), E) ed F) dell’ordinanza n° 16/2014.
Il mancato esame di un motivo di ricorso sarebbe assimilabile alla declinazione di giurisdizione nella forma del mancato esame della totalità dei motivi di ricorso ed anche considerando che il principio del giusto processo implica il rispetto del principio del doppio grado di giudizio che non sarebbe assicurato ove il Consiglio di Stato si pronunciasse su motivi d’appello ritualmente proposti in primo grado e non esaminati dal Tar.
Parte appellante deriva il proprio convincimento dalla circostanza che la sentenza appellata cita solamente l’istanza di sanatoria n° 221/2015, presentata per le opere di cui alle lettere A) e B) dell’ordinanza n° 16/2014. Non viene invece citata la distinta istanza di sanatoria n° 222/2015 opere edilizie di cui alle lettere C), D), E) ed F) dell’ordinanza n° 16/2014.
Ne consegue che, secondo parte appellante, per tale capo della sentenza appellata l’appello dovrebbe trovare accoglimento con annullamento della sentenza appellata e rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 del cod. del proc. amm..
4. Il collegio non condivide la lettura data da parte appellante della sentenza appellata con riferimento alla mancata pronuncia sull’istanza di sanatoria n° 222/2015.
Infatti l’epigrafe della sentenza appellata cita il ricorso r. g. n° 1232 del 2015 che contiene sia le censure proposte avverso il diniego tacito riferito all’istanza di accertamento di conformità n° 221/2015 sia le censure proposte avverso il diniego tacito riferito all’istanza di accertamento di conformità n° 222/2015.
Inoltre la motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle opere indicate nell’ordinanza di demolizione n° 16/2014 tra cui figurano anche le opere edilizie di cui alle lettere C), D), E) ed F) della medesima ordinanza n° 16/2014 e oggetto dell’istanza di accertamento di conformità n° 222/2015.
Inoltre la motivazione del rigetto del ricorso, contenuta nella sentenza appellata, risulta pertinente anche alle opere di cui alle lettere C), D), E) ed F) della medesima ordinanza n° 16/2014 e oggetto dell’istanza di accertamento di conformità n° 222/2015.
Ne consegue allora che il collegio deve decidere l’appello anche con riferimento alle sopra richiamate opere di cui alle lettere C), D), E) ed F).
Parte appellante erra nel ritenere che, avendo la sentenza impugnata omesso ogni statuizione al riguardo dell’accertamento di conformità n° 222/2015, ovvero quello inerente alle opere edilizie di cui alle lettere C), D), E) ed F) dell’ordinanza n° 16/2014, gli ulteriori motivi di impugnativa farebbero riferimento solo alle sopra descritte opere edilizie di cui alle lettere A) e B).
Ne consegue che per le opere di cui alle lettere C), D), E) ed F). della medesima ordinanza n° 16/2014 e oggetto dell’istanza di accertamento di conformità n° 222/2015 non sono stati proposti specifici motivi d’appello.
Il collegio prescinde comunque dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello perché, per tale parte, l’appello è comunque infondato.
Infatti, il primo motivo di ricorso, concernente l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, è infondato alla stregua del principio in forza del quale ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, ove il Comune non si pronunci espressamente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sulla stessa si forma una fattispecie tipica di silenzio significativo in senso sfavorevole al richiedente, il c.d. silenzio - diniego che va impugnato, alla stregua di un provvedimento esplicito di rigetto.
La natura di provvedimento formatosi per silenzio implica che non possono essere censurate le violazioni attinenti alla partecipazione procedimentale o alla motivazione.
Le altre censure, tese a dimostrare che le opere realizzate non necessitano di titoli abitativi non colgono nel segno. Infatti, la presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia presuppone il carattere abusivo degli interventi realizzati. Le contestazioni riguardanti tale profilo non possono che essere fatte valere in sede di impugnazione dell’ordinanza di demolizione, avendo il presente giudizio esclusivamente ad oggetto la prova della c.d. doppia conformità, vale a dire la prova che l'intervento edilizio risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Il ricorso proposto in primo grado non ha fornito la necessaria prova dell’epoca di realizzazione delle opere, richiesta dall’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia.
Il collegio osserva altresì che con sentenza del Tar RN n° 1551 del 6 giugno 2022, passata in giudicato, è stato respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione.
Ne consegue che non può essere contestata la circostanza attinente alla realizzazione di opere che necessitavano del previo rilascio del titolo edilizio.
Trattasi delle opere così descritte dalla stessa parte appellante:
C) in copertura è stata realizzato un locale in muratura con copertura a doppia falda in legno e tegole destinato a cucina/soggiorno aventi dimensioni pari a m 7,10 x m 4,00 con altezza variabile alle gronde, rispettivamente, pari a m 2,45 e m 2,25 ed al colmo m 2,95.
All’interno il locale è completamente arredato e presenta anche un forno per panificazione in muratura. La cucina è funzionante e presenta tutti gli impianti (elettrico, idrico di carico e scarico) per la completa fruizione del locale.
Sulla copertura del fabbricato condonato è presente anche un pergolato realizzato in pertiche di castagno di dimensioni pari a m 6,45 x m 5,45 per un’altezza di circa m 2,20 …
… Immediatamente alle spalle della cucina descritta si rinvengono:
D) una vecchia costruzione in muratura addossata al terreno utilizzata come abitazione che presenta i seguenti vani:
- ingresso di dimensioni pari a m 4,80 x m 2,40
- camera da letto di dimensioni pari a m 2,25 x m 2,65
- cucina di dimensioni pari a m 2,40 x m 3,00
- WC di dimensioni pari a m 1,90 x 3.30
- Altro locale di dimensioni pari a m 2,90 x 3,30
L’altezza max pari a m 2,30 L’altezza minore pari a m 2,00. La copertura e stata realizzata con solaio in putrelle e laterizi.
E) Proseguendo verso sinistra, a diretto contatto con l’abitazione descritta al punto D), si rinvengono le seguenti costruzioni addossate alle macere preesistenti:
- la presenza di un deposito attrezzi, prodotti agricoli realizzato in parte in muratura in parte in legno con copertura in legno e tegole avente dimensioni pari a m 9,30 x m 3,80 circa per un’altezza max pari a m 4,00 ed un’altezza minima pari a m 2,50.
All’interno di questo deposito è presente, a diretto contatto con l’abitazione al punto D), anche un porcile in muratura;
- una stalla in muratura delle dimensioni di circa m 2,50 x 3,40 con altezza di m 2,20 con solaio di copertura in putrelle con sporto medio di circa cm 80.
F) Sul terrazzamento superiore raggiungibile tramite scale in c.a. si rinviene un pollaio per gran parte realizzato in muratura e in piccola parte in legno avente dimensioni pari a m 6,50 x m 3,40 ed altezza media pari a m 3,40.
Trattasi di opere che, anche valutate nel loro insieme, modificano l’assetto dei luoghi e richiedono necessariamente il previo rilascio del permesso di costruire.
In conclusione, deve essere in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere e per la restante parte l’appello deve essere respinto come sopra motivato.
Nulla per le spese, non essendosi il Comune di UR costituito in appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere e per la restante parte lo respinge.
Nulla per le spese dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO