TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14269 R.G.2022, avente ad oggetto: noleggio e vertente
TRA
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci
ATTRICE
E
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Majocchi
CONVENUTA
NONCHE'
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa;
la causa veniva assegnata a sentenza con concessine di termini di gg.
60 + 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ai sensi del vecchio testo dell'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea è in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Sulla base della documentazione esibita emerge l'inadempimento da parte della convenuta
(rimasta contumace) agli obblighi assunti nei confronti della istante in CP_2 Parte_1
relazione a n. 3 contratti di noleggio (cfr. in atti) aventi ad oggetto materiale per arredamenti da ufficio e stampanti nonché l'adesione alla “fidelity Client” al fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti dalla con la mandante (locatrice) In CP_2 Controparte_1
sintesi si era obbligata a retrocedere parte del canone mensile che doveva CP_2 Parte_1
corrispondere a (pure convenuta nel presente giudizio), Controparte_1 CP_3 Parte_1 [... aveva concluso con 3 contratti di locazione operativa di beni mobili Controparte_1
relativamente a beni mobili che aveva acquistato da In particolare (cfr. CP_1 CP_2
documentazione in atti) la istante non ha ricevuto da il pagamento di Parte_1 CP_2
alcune fatture (tutte specificamente elencate nella premessa della citazione introduttiva del presente giudizio) per complessive Euro 22.704,84.
Deve innanzitutto rilevarsi che tra i tre contratti di locazione operativa conclusi da Parte_1
[... con ed i tre contratti di noleggio conclusi da con Controparte_1 Parte_1 CP_2
[... non vi è alcun collegamento negoziale. Invero i contratti sono certamente legati da un nesso obiettivo economico ma non già da un collegamento negoziale in senso tecnico con la conseguenza che gli eventuali inadempimenti della nei confronti di non CP_2 Parte_1
possono riverberarsi sulla efficacia dei contratti di locazione operativa stipulati da Parte_1
[... con Controparte_1
A riprova di ciò deve sottolinearsi come nessuna domanda è stata esplicitamente formulata dalla istante nei confronti della né nell'atto introduttivo del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio né in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. anche memoria conclusionale di parte attrice). Per altro, nel costituirsi in giudizio, la convenuta
[...]
ha dato atto (cfr. comparsa di costituzione) che i tre contratti di locazione CP_1
operativa stipulati tra e erano pienamente efficaci atteso che i beni CP_1 Parte_1
mobili oggetto dei contratti erano stati regolarmente consegnati ed “in quanto i pagamenti risultano in regola” (al momento della instaurazione del presente giudizio).
Solo in corso di causa ha dedotto il successivo (successivo alla instaurazione del CP_1
presente giudizio) inadempimento da parte di agli obblighi di pagamento dei Parte_1
canoni assunti nei suoi confronti. Trattasi di questione irrilevante nel presente giudizio atteso che nessuna domanda (riconvenzionale) è stata formulata da nei confronti di CP_1
(domanda che, in ogni caso, sarebbe stata inammissibile in quanto tardiva). Parte_1
Venendo alla disamina della situazione relativa ai contratti intercorsi tra e Parte_1 CP_4
[... (gli unici effettivamente oggetto del presente giudizio) va rilevato, come da richiesta attorea, il grave inadempimento da parte di che giustifica la risoluzione dei predetti CP_4 contratti ai sensi dell'art. 1453 cc.
In relazione alla richiesta risarcitoria – commisurata essenzialmente dalla parte istante agli importi delle fatture non pagate e quantificata in citazione in complessive Euro 25.000,oo – essa è stata in corso di causa ridotta ad Euro 16.000,oo e cioè in conformità della transazione che in corso di causa è intervenuta (cfr. in atti) tra e e che deve Parte_1 CP_2
considerarsi risolta in quanto la dopo aver pagato le prime rate per complessive CP_2
Euro 4.000,oo è rimasta inadempiente in relazione ai pagamenti successivi.
In definitiva va condannata a pagare in favore di a titolo di risarcimento CP_2 Parte_1
danni la somma di Euro 16.000,oo oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
In ragione della sua soccombenza va condannata al pagamento delle spese CP_2
processuali in favore dell'istante Tali spese si liquidano in dispositivo, con Parte_1
attribuzione, in riduzione della nota specifica presentata, nella misura più prossima la minimo che al valore medio, tenuto conto del valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda accolta e della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata ed in assenza sostanziale di una fase istruttoria.
La natura della controversia e le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare le spese processuali tra istante e convenuta Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda così provvede: in parziale accoglimento della domanda: a) dichiara risolti i tre contratti di noleggio oggetto di causa intercorsi tra e b) condanna al pagamento in favore Parte_1 CP_2 CP_2
di a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 16.000,oo oltre interessi Parte_1
legali dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio al soddisfo;
rigetta per il resto la domanda attorea;
condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, spese che CP_2 Parte_1
liquida in complessive Euro 3.400,oo (di cui Euro 3.000,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 400,oo per spese vive) otre iva e cpa con attribuzione all'avv. Vincenzo Malesci;
compensa le spese processuali tra istante e convenuta Controparte_5
Così deciso in Napoli in data 27 maggio 2025
IL GIUDICE UNICO