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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/07/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4030 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TR
, nata a [...] - Brasile, il 10/08/2002, CF: Parte_1 C.F._1
[..
, residente in [...], Jardim San Paolo — Americana/SP — CAP -060, Num_1 NumeroDiC_ Brasile, identificata con documento n. 14.01.2022; Parte_2
, nata a [...]/SP - Brasile, il 29/10/1985, CF: Controparte_1
, residente a [...], app. 71 A, Parque das Paineiras C.F._2 NumeroDiC_
— Birigui/SP - CAP 16201-063, Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 24.07.2017; , nato a [...]/SP - Brasile, il Parte_3 30/09/1968, CF: , residente a [...], Jardim San Paolo C.F._3 NumeroDiC_ P Americana/SP - 13468- 060, Brasile, identificato con documento n. rilasciato 06.09.2018, per sé e, unitamente a , nata a [...]/SP - Parte_4 Brasile, il 06/07/1971, CF: 148.490.148-79, residente in [...], Jardim San Paolo
— Americana/SP — CAP 13468-060, Brasile, identificata con documento n. rilasciato NumeroDi_5 il 20.06.2018, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata a [...]/SP - Brasile, il 29/09/2006, CF: 549.097.608- Persona_1 06, residente a [...], Jardim San Paolo — Americana/SP — CAP 13468-060, NumeroDiC_ Brasile, identificata con documento n. rilasciato 21.10.2020; nata a [...]/SP - Brasile, il 22/03/1982, CF: Parte_5
, residente a [...] app. 74, Jardim Botânico — Ribeirão Preto/SP C.F._4 NumeroD_
— CAP 14021 -658, Brasile, identificata con documento n. - X rilasciato il 10.05.2022, per sé e, unitamente a nato a [...]/SP - Brasile, i l 11/05/1978, CF: Parte_6
, residente in [...] app. 74, Jardim Botânico — Ribeirão Preto/SP C.F._5 NumeroD_
— CAP 14021 -658, Brasile, identificato con documento n. - 3 rilasciato il 19.11.2019, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...] nato a [...]/SP - Brasile, il 16/07/2014, CF: 487.071.308 -05, Persona_2 residente in [...] app. 74, Jardim Botânico — Ribeirão Preto/SP — CAP 14021 NumeroD_
-658, Brasile, identificato con documento n. - 2 rilasciato il 12.07.2019, e
[...] nato a [...]/SP - Brasile, il 16/07/2014, CF: 487.071.288 -19, Controparte_2 residente in [...] app. 74, Jardim Botânico — Ribeirão Preto/SP — CAP 14021
-658, Brasile, identificato con documento n. - 9 rilasciato il 12.07.2019; Numero_10 tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi C.F. , del foro di Catanzaro, che li rappresenta e CodiceFiscale_6 difende giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
1 - RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 23 luglio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_3 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
(o o o Parte_7 Parte_7 Persona_3 Per_3
, cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Catanzaro, il
[...] 15.03.1876 (Doc.2 ), figlio di e il quale in data 30.01.1890, Persona_4 Persona_5 si univa in matrimonio con (Doc.3). Controparte_4 Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 20.06.1902, (Doc. 04 ) . Persona_6
, in data 19.05.1925, si univa in matrimonio con (Doc.5). Persona_6 Parte_3 Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli:
- in data 08.03.1928, (Doc.6); Persona_7
- in data 02.09.1938 (Doc.7). Persona_8 A) , in data 11.07.1953, si univa in matrimonio con Persona_7 [...]
che prendeva il nome di (Doc.8). Dalla loro Parte_8 Parte_9 unione nasceva in Brasile, in data 10.06.1954, (Doc.9 ). Persona_9
, in data 04.07.1980, si univa in matrimonio con Persona_9 Parte_10 e prendeva il nome di (Doc. 10). Dalla loro unione nascevano in Per_9 Parte_11
Brasile due figli: in data 22.03.1982, (Doc. 11) ed in data 29.10.1985 Persona_10
“ricorrente” (Doc. 12). Controparte_1
, in data 06.05.2011, si univa in matrimonio con e Persona_10 Parte_6 prendeva il nome di “ricorrente” (Doc. 13). Dalla loro unione Persona_11 nascevano in Brasile, in data 16.07.2014, i gemelli “ricorrente” (Doc. 14) e Controparte_2
“ricorrente” (Doc. 15). Persona_2
B) , in data 08.07.1967, si univa in matrimonio con Persona_8 Persona_12 e prendeva il nome di (Doc. 16).
[...] Persona_13 Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 30.09.1968, Parte_3
“ricorrente” (Doc. 17).
, in data 13.04.2000, si univa in matrimonio con Parte_3 [...]
che prendeva il nome di (Doc. 18). Dalla loro unione Parte_4 Parte_4 nascevano in Brasile due figli: in data 10.08.2002 “ricorrente” (Doc. 19) Parte_1 ed in data 29.09.2006 “ricorrente” (Doc. 20). Persona_1 Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. 2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Torre di Ruggiero, provincia di Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2 Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui
“in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). 3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Parte_7 discendenti sino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 30 del 28.01.1983, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1.1.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975
- riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il
3 diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sentenza n. 4466 del 25.02.2009). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 20.08.2025 Il Giudice dott. Pietro Care'
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