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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2110/2023
Composto dai Seguenti Magistrati:
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2110 dell'anno 2023, vertente
tra
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...]nella C.da Santa Maria del Focallo
[...]
elettivamente domiciliato in Pozzallo nella via Ariosto n.16, presso e nello studio dell'Avv. Raffaele PEDILIGGIERI (CF. , C.F._2
PEC: , che lo rappresenta Email_1
e difende per mandato rilasciato su foglio separato e allegato al ricorso parte ricorrente
contro C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
il 06.12.1964 e residente a [...], rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti
Paolo Mazzoni, C.F. , e Danilo Pezzi, C.F. C.F._4
, del Foro di Trento, e presso il loro studio in 38017 C.F._5
Mezzolombardo (TN), Piazza San Giovanni n. 14, elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta parte resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili del matrimonio – sentenza parziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09 gennaio 2025 le parti chiedevano, ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c., l'emissione della pronuncia parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04-08-2023, il ricorrente Parte_1
ha domandato l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in data Controparte_1
15-09-1989 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pozzallo, al n 64, parte II, serie A, anno 1983.
Il predetto ha, inoltre, chiesto la conferma delle condizioni di separazione come da sentenza del Tribunale di Trento n.153/2016 emessa nel procedimento RG n. 5081/2014.
Pag. 2 di 5 Si è costituita la resistente, con comparsa di costituzione e di risposta di data 09-01-2024, come integrata con la memoria difensiva di data 09-03-
2023, la quale ha chiesto che venisse accertata la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini ex art. 473bis.14 c.p.c., con conseguente fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini e delle forme prescritte dalla legge, nonché il rigetto delle domande di parte ricorrente.
All'udienza del 10-01-2024, il Giudice delegato ha rilevato la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio non essendo stato rispettato il termine libero previsto dall'art. 473 bis.14 c.p.c., disponendone la rinnovazione.
Parte resistente si è costituita con la memoria difensiva di data 08.03.2024 nella quale ha avanzato le seguenti richieste: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il
15.09.1983 a Pozzallo;
- disporre a carico del Sig. in Parte_1
favore della sig.ra un contributo nel mantenimento Controparte_1
pari ad € 300,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabile annualmente Istat, da versarsi entro e non oltre il 05 di ogni mese”.
L'udienza è stata, poi, rinviata, stante la pendenza di trattative tra le parti all'udienza del 10-04-2024, del 19-06-2024, del 11-09-2024 e del 09-01-
2025.
All'udienza del 09-01-2025, le parti hanno chiesto l'emissione della pronuncia parziale di divorzio ed hanno insistito nel contenuto dei propri atti.
Pag. 3 di 5 Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
………………………
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con sentenza di separazione n.
153/2016, resa nell'ambito del procedimento n. 5081/2014, pubblicata il
18.02.2016, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria.
Va, dunque, emessa sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo
473 bis.22 c.p.c..
Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base di tali provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis.
22 c.p.c..
Pag. 4 di 5 Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
15.09.1983 a Pozzallo da nato in data [...] a Parte_1
Modica, e da nata a [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pozzallo al n. 64, Parte
II, serie A, dell'anno 1983;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
• dispone rimettersi la causa al Giudice delegato per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473bis. 22 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2110/2023
Composto dai Seguenti Magistrati:
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2110 dell'anno 2023, vertente
tra
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...]nella C.da Santa Maria del Focallo
[...]
elettivamente domiciliato in Pozzallo nella via Ariosto n.16, presso e nello studio dell'Avv. Raffaele PEDILIGGIERI (CF. , C.F._2
PEC: , che lo rappresenta Email_1
e difende per mandato rilasciato su foglio separato e allegato al ricorso parte ricorrente
contro C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
il 06.12.1964 e residente a [...], rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti
Paolo Mazzoni, C.F. , e Danilo Pezzi, C.F. C.F._4
, del Foro di Trento, e presso il loro studio in 38017 C.F._5
Mezzolombardo (TN), Piazza San Giovanni n. 14, elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta parte resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili del matrimonio – sentenza parziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09 gennaio 2025 le parti chiedevano, ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c., l'emissione della pronuncia parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04-08-2023, il ricorrente Parte_1
ha domandato l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in data Controparte_1
15-09-1989 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pozzallo, al n 64, parte II, serie A, anno 1983.
Il predetto ha, inoltre, chiesto la conferma delle condizioni di separazione come da sentenza del Tribunale di Trento n.153/2016 emessa nel procedimento RG n. 5081/2014.
Pag. 2 di 5 Si è costituita la resistente, con comparsa di costituzione e di risposta di data 09-01-2024, come integrata con la memoria difensiva di data 09-03-
2023, la quale ha chiesto che venisse accertata la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini ex art. 473bis.14 c.p.c., con conseguente fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini e delle forme prescritte dalla legge, nonché il rigetto delle domande di parte ricorrente.
All'udienza del 10-01-2024, il Giudice delegato ha rilevato la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio non essendo stato rispettato il termine libero previsto dall'art. 473 bis.14 c.p.c., disponendone la rinnovazione.
Parte resistente si è costituita con la memoria difensiva di data 08.03.2024 nella quale ha avanzato le seguenti richieste: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il
15.09.1983 a Pozzallo;
- disporre a carico del Sig. in Parte_1
favore della sig.ra un contributo nel mantenimento Controparte_1
pari ad € 300,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabile annualmente Istat, da versarsi entro e non oltre il 05 di ogni mese”.
L'udienza è stata, poi, rinviata, stante la pendenza di trattative tra le parti all'udienza del 10-04-2024, del 19-06-2024, del 11-09-2024 e del 09-01-
2025.
All'udienza del 09-01-2025, le parti hanno chiesto l'emissione della pronuncia parziale di divorzio ed hanno insistito nel contenuto dei propri atti.
Pag. 3 di 5 Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
………………………
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con sentenza di separazione n.
153/2016, resa nell'ambito del procedimento n. 5081/2014, pubblicata il
18.02.2016, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria.
Va, dunque, emessa sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo
473 bis.22 c.p.c..
Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base di tali provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis.
22 c.p.c..
Pag. 4 di 5 Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
15.09.1983 a Pozzallo da nato in data [...] a Parte_1
Modica, e da nata a [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pozzallo al n. 64, Parte
II, serie A, dell'anno 1983;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
• dispone rimettersi la causa al Giudice delegato per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473bis. 22 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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