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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6566 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IO UI LO consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4570 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 7/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con l'avvocato Nicola Parte_2 C.F._2 Scalera nel cui studio in Roma via Decio Filipponi, 6 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli Controparte_1 C.F._3 avvocati RC Antonetti e Fabio David nel cui studio in Roma, Via Ulpiano n. 29 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 17 , Controparte_2
, Controparte_3 [...] e Controparte_4 [...] ; Controparte_5
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 374 pubblicata l'8/4/2022 del Tribunale di Viterbo.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “ Controparte_1 conveniva in giudizio e chiedendo che fosse Parte_1 Parte_2 dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale da loro posto in essere con atto ricevuto dal Notaio del Persona_1 07.03.2017 (rep. 953/627). A sostegno della domanda l'attore deduceva che fino al 15.12.2011 era stato socio accomandante, per la quota del 15% del capitale sociale, della
“ , Controparte_5 Controparte_5 unitamente agli accomandatari , socio al 40%, Parte_1 CP_6
, socio al 38%, e socia al 7%. In data 15.12.2011
[...] Controparte_5 stipulava con , con il consenso dei soci, un contratto di cessione Parte_1 a rogito Notaio , con il quale gli trasferiva a titolo oneroso la sua Persona_2 quota di partecipazione del 15% al prezzo di Euro 522.675,00 da corrispondere entro il 15.12.2013. Tuttavia, il non pagava la somma pattuita nonostante Pt_1 i solleciti e le intimazioni inoltrate. In data 16.01.2014, pertanto, il citava CP_1 in giudizio il dinanzi al Tribunale di Tivoli (RG 311/2014), chiedendone la Pt_1 condanna all'adempimento dell'obbligazione di pagamento nonché al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardo nell'adempimento. Tale giudizio veniva definito con sentenza 668/2017 del 19.04.2017 (pubblicata il 20.04.2017) dal Tribunale adito, che accoglieva la domanda del e condannava il CP_1 Pt_1 al pagamento dell'importo di Euro 522.675,00, oltre interessi legali e spese previste dalla legge. Successivamente, il veniva a conoscenza che in data CP_1 07.03.2017 il e la moglie avevano frattanto costituito fra Pt_1 Parte_2 loro un fondo patrimoniale comprendente tutti gli immobili di loro proprietà siti in Faleria (VT) nonché quote di partecipazione in alcune società.
Tanto dedotto in fatto, l'attore riteneva configurabili i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per agire in revocatoria. Quanto alla sussistenza del diritto di credito e all'atto di disposizione del patrimonio del debitore, il osservava CP_1 che il fondo patrimoniale costituito dai coniugi e rientra tra gli atti Pt_1 Pt_2 di disposizione del patrimonio che possono pregiudicare il credito da lui vantato nei confronti dell'odierno convenuto, in quanto i beni ivi compresi verrebbero assoggettati al vincolo del soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Quanto al diritto di credito di cui sarebbe titolare, il rilevava di essere creditore del CP_1
sia ex contractu dal 15.12.2011, in forza del contratto di cessione Pt_1
pag. 2 di 17 concluso, fra l'altro, con il in pari data, sia in virtù della sentenza Pt_1 668/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 20.04.2017. In riferimento all'eventus damni, il rilevava che a seguito della CP_1 costituzione del fondo il patrimonio del era divenuto totalmente Pt_1 incapiente, tanto da pregiudicare interamente la garanzia del soddisfacimento del proprio credito nei confronti del convenuto, essendo comunque sufficiente che l'atto di disposizione abbia determinato o aggravato il pericolo dell'impossibilità di soddisfacimento del credito. In proposito l'attore osservava che l'eventuale esistenza di beni ulteriori rispetto a quelli confluiti nel fondo patrimoniale e da poter aggredire per soddisfare interamente la pretesa creditoria doveva essere provata dal stesso, con la conseguenza che, in mancanza di siffatta Pt_1 individuazione, il fondo de quo dovrà essere dichiarato inefficace nei propri confronti. Con riferimento al consilium fraudis, l'attore osservava che il Pt_1 costituiva con il fondo patrimoniale de quo in un momento Parte_2 immediatamente antecedente alla definizione del giudizio RG 311/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli. In particolare, il rilevava che solamente 47 CP_1 giorni dopo l'atto di disposizione del patrimonio posto in essere dagli odierni convenuti il Tribunale di Tivoli pronunciava la sentenza 668/2017 con cui il veniva condannato al pagamento in proprio favore dell'importo di Euro
Pt_1 522.675,60. L'attore rilevava, inoltre, che tra lui e il pendeva un ulteriore
Pt_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, instaurato con l'azione ex art. 2932 c.c. ed avente ad oggetto un preliminare di vendita con cui il si impegnava
Pt_1 all'acquisto della quota di proprietà pari ad un terzo di un locale commerciale per un prezzo pari ad Euro 75.000,00. Peraltro, continuava l'attore, il breve periodo di tempo intercorso tra l'atto pregiudizievole e il sorgere del credito/debito, nonché la gratuità del fondo patrimoniale, sono circostanze che evidenzierebbero l'animus nocendi del .
Pt_1 Il riteneva quindi sussistente non solo il consilium fraudis del CP_1
, ma altresì l'animus nocendi dello stesso, giacché questi avrebbe compiuto Pt_1 l'atto di disposizione con la specifica intenzione di (o quantomeno essendo consapevole di) pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Il osservava, infine, che già dal 15.12.2011 sorgeva per il CP_1 Pt_1 l'obbligazione di pagamento dell'importo di Euro 522.675,60, essendo il contratto stipulato tra loro in pari data ad effetti reali, per cui la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta in un momento successivo al sorgere del credito dal medesimo vantato;
tuttavia, anche qualora dovesse ritenersi che un tale atto di disposizione era stato posto in essere anteriormente alla nascita del credito, perché sorto in occasione della sentenza 668/2017 con cui il Tribunale di Tivoli ha condannato il al pagamento del predetto importo, si potrebbe comunque Pt_1 addivenire alla pronuncia di inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, essendo l'azione ammissibile anche a fronte di un credito litigioso. Si costituivano in giudizio e , contestando Parte_1 Parte_2 la fondatezza delle affermazioni dell'attore. I convenuti eccepivano preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo. In proposito osservavano che il aveva già CP_1 convenuto il , residente in [...], dinanzi al Tribunale di Tivoli (RG. Pt_1 n. 311/2014) che si pronunciava nel merito, ritenendosi implicitamente pag. 3 di 17 competente, con sentenza poi impugnata seppur non nella statuizione (implicita) di competenza, da ritenersi quindi radicata in via definitiva dinanzi al Tribunale di Tivoli stesso. I convenuti rilevavano, inoltre, che il avrebbe scelto il foro CP_1 per lui più favorevole, instaurando l'odierno giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo. Quanto al merito, affermavano anzitutto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale non poteva essere impugnato con l'azione revocatoria, trattandosi di atto a titolo gratuito e non a titolo oneroso, con la conseguenza che non sarebbe individuabile un terzo beneficiario della liberalità nel cui patrimonio l'atto di disposizione posto in essere dal debitore possa produrre i propri effetti, rimanendo piuttosto il diritto di proprietà dei beni confluiti nel fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi nel patrimonio degli stessi, senza che si verifichi alcun trasferimento. Ciò a differenza della donazione, in cui sono individuati tanto il soggetto dal cui patrimonio fuoriesce il diritto (donante) quanto il soggetto nel cui patrimonio viene trasferito il diritto (donatario), il quale ultimo vede accrescere il proprio patrimonio senza essere tenuto ad alcuna controprestazione. Pertanto, secondo i convenuti, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale non sarebbe annoverabile tra “gli atti di disposizione del patrimonio” richiesti quale presupposto per agire in revocatoria ex art. 2901 c.c.. Infatti, il creditore in questi casi potrebbe al più agire in giudizio chiedendo l'accertamento della natura simulata del negozio costitutivo del fondo patrimoniale per far emergere la reale volontà delle parti di sottrarre i beni confluiti nel fondo patrimoniale alla garanzia patrimoniale generica. In secondo luogo, i convenuti rilevavano la mancanza dei presupposti della scientia damni e dell'eventus damni. In proposito osservavano che quando veniva costituito il fondo patrimoniale in data 07.03.2017 il non era CP_1 creditore del , né tantomeno della in quanto l'attore sarebbe Pt_1 Pt_2 divenuto titolare del diritto di credito solo in data 20.04.2017, data di deposito della sentenza 668/2017 pronunciata dal Tribunale di Tivoli esclusivamente tra il stesso e il , sentenza attualmente oggetto di gravame nel CP_1 Pt_1 procedimento RG 8053/18 dinanzi alla Corte di Appello di Roma. I convenuti affermavano, inoltre, che l'azione revocatoria proposta nei confronti anche della Sig.ra sarebbe inammissibile, essendo quest'ultima estranea al rapporto Pt_2 credito-debito sussistente tra il e il il quale non potrebbe Pt_1 CP_1 comunque aggredire in via esecutiva i beni della medesima, dovendo il CP_1 piuttosto, agire in revocatoria esclusivamente contro il per poi poter Pt_1 aggredire i beni che sono rimasti nella proprietà del medesimo seppur confluiti nel fondo patrimoniale. In terzo luogo, i convenuti ritenevano, da un lato, che il sarebbe Pt_1 creditore del per la somma di Euro 1.041.124,62, in ragione del contratto CP_1 di costituzione della “Farmacia Castelnuovo di Porto s.a.s.” concluso tra loro a rogito Notaio (Rep. 105.010; Racc. 6.746), nonché in forza della scrittura Per_2 privata redatta in Roma il 16.12.2010, essendo peraltro tali atti idonei a costituire tra loro piena prova in quanto imprenditori commerciali;
dall'altro, che il avrebbe errato nell'indicare le quote di partecipazione del 70% della CP_1 del dr. , del 60% della del Controparte_2 Parte_1 CP_3 90% della nonché del 60% della Farmacia Altobelli Controparte_4 s.a.s dei dott.ri Debora Altobelli e ON Firriolo & C, come beni compresi nel fondo patrimoniale oggetto del presente giudizio, non essendovi gli stessi in realtà
pag. 4 di 17 inclusi. In relazione a tale secondo profilo, i convenuti osservavano che il Pt_1 sarebbe gravemente pregiudicato dalla eventuale revoca del fondo in quanto socio di maggioranza che non riuscirebbe a programmare investimenti e le stesse società avrebbero il fondato timore di vedere mutata la propria compagine societaria. Da ultimo, i convenuti instavano per la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'appello RG 8053/18 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma, proposto dal avverso la sentenza Pt_1 668/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 19.04.2017. Tanto premesso, e chiedevano: in via Parte_1 Parte_2 preliminare: sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione di quello attualmente pendente tra le stesse parti avanti la Corte di Appello di Roma al n.8053/18 R.G. che deve decidere sulla qualità di creditore o meno del dr. nei confronti del dr. con evidenti e CP_1 Pt_1 tranciati conseguenze sull'esito del presente procedimento;
nel merito: 1) Dichiarare la non assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria della costituzione del fondo patrimoniale con il rigetto della domanda e condanna alle spese di lite;
2) rigettare la domanda attorea in quanto infondata per mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria come dedotto in parte motiva con condanna alle spese;
in via riconvenzionale: sub profilo n.1: accogliere la domanda riconvenzionale del dr. e per l'effetto condannare il Parte_1 al risarcimento danni, meglio esposto in sede motiva per la Controparte_1 somma di euro 1.041.124,62 euro oltre interessi e con vittoria di spese;
sub profilo n. 2: a) accogliere la domanda riconvenzionale del dr. per la erronea Pt_1 inclusione tra gli oggetti della revocatoria delle partecipazioni societarie in quanto estranee alla costituzione del fondo con condanna al risarcimento danni da liquidarsi in separata sede, con vittoria di spese. Spiegavano intervento ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c. la
[...]
, la , la Controparte_2 Controparte_3 e la Controparte_4 Controparte_5
chiedendo di respingere la domanda proposta
[...] Controparte_5 dal e la condanna generica dello stesso al risarcimento dei danni da CP_1 liquidarsi in separata sede, relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo, con vittoria di spese da liquidarsi in separato giudizio. Con ordinanza del 17.05.2018 veniva rigettata l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza 668/2017 pronunciata dal Tribunale di Tivoli. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti sotto due distinti profili, nella memoria ex art. 183 cpc, il ne rilevava CP_1 l'inammissibilità in relazione alla compensazione, in quanto non vi sarebbe alcuna connessione tra la domanda riconvenzionale così proposta e la domanda principale (revoca del fondo patrimoniale). In relazione al secondo profilo, l'attore affermava che le quote di partecipazione al capitale sociale della
[...]
” pari al 60% e al 20% sono confluite nel Controparte_7 revocando fondo patrimoniale, per cui precisava le conclusioni formulate nell'atto di citazione di conseguenza. Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. i convenuti, dopo aver rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nella comparsa di costituzione, ritenevano che poichè il presente giudizio verte sulla revocatoria di un fondo pag. 5 di 17 patrimoniale dovrebbero prendervi parte, in quanto litisconsorti necessari, sia il Pubblico Ministero che i figli dei convenuti, questi ultimi in quanto componenti della famiglia. In relazione alla posizione del Pubblico Ministero, i convenuti osservavano, da un lato, che l'art. 32 disp. Att. C.c. stabilisce che “il Pubblico Ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale”; dall'altro, che l'art. 70 c.p.c. disciplina l'intervento in causa del PM stesso, individuando le ipotesi in cui il medesimo deve o può prendere parte al giudizio in corso. Quanto alla posizione dei figli della famiglia, i convenuti osservavano che la famiglia è tutelata dalla costituzione del fondo e pertanto non potrebbe che essere considerata litisconsorte necessario nel presente giudizio, in cui l'attore ha agito in revocatoria per far dichiarare inefficace il fondo patrimoniale da loro stessi costituito. Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. il e la anzitutto Pt_1 Pt_2 disconoscevano la conformità alle cose e ai fatti (ex art. 2712 c.c., 215 e 216 c.p.c.) degli atti depositati dall'attore con l'atto di citazione, in quanto copie non autenticate, e affermavano di aver offerto la prova che non pendeva alcuna procedura esecutiva nei propri confronti.
In secondo luogo, eccepivano la carenza di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 c.p.c. In proposito rilevavano che l'art. 2929 bis c.c. di recente introduzione consente al creditore, anteriore rispetto al compimento di un atto a titolo gratuito posto in essere dal debitore per costituire un vincolo di indisponibilità, di procedere ad esecuzione forzata munito di titolo esecutivo, sebbene non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa inefficacia, al ricorrere degli altri presupposti richiesti. Ne discenderebbe che il CP_1 avrebbe potuto giovarsi di tale meccanismo, cosicché il presente giudizio si appaleserebbe inidoneo a fornire un'utilità non ottenibile senza l'intervento del giudice, in ipotesi presupposto per la sussistenza dell'interesse ad agire. Espletato l'interrogatorio formale, dichiarata l'interruzione del giudizio per fallimento della , successivamente riassunto dal Controparte_3 e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la CP_1 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale il rappresentava che era stata CP_1 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma la sentenza 6893/2021, confermativa della sentenza 668/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli, e che diveniva titolare del diritto di credito nei confronti del a far data dal 15.12.2011, momento Pt_1 della conclusione del contratto di cessione della quota del 15% al convenuto. Nelle proprie memorie di replica, i convenuti e le intervenute rilevavano che, con atto per Notaio di Roma (Rep.559; Racc. 323), in data 25.5.2018 Per_3 scioglievano consensualmente il fondo patrimoniale dai medesimi in precedenza costituito, annotando tale circostanza il 30 maggio 2018 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 (n. 14948 serie 1T), nonché sui certificati matrimoniali a loro riferiti, dichiarando cessati gli effetti di destinazione del fondo sui beni compresi del fondo per cui detti beni sarebbero rientrati nella piena disponibilità del e della a partire da quel momento. Ne Pt_1 Pt_2 discenderebbe, secondo i convenuti e le intervenute, la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ” CP_1
pag. 6 di 17 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'intervento della
[...]
Controparte_8 ha dichiarato inefficace l'atto
[...] di costituzione di fondo patrimoniale ricevuto dal Notaio Persona_1
di Roma il 07.03.17 (Rep. n. 953; Racc. 627), trascritto nei
[...] registri immobiliari di Roma il 21.03.2017 ed avente ad oggetto gli immobili e le quote di partecipazione societaria indicati nell'atto nei confronti di ha rigettato le domande riconvenzionali Controparte_1 formulate dai convenuti e dalle intervenute;
ha condannato i convenuti e le intervenute, in solido, a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 21.778,96 di cui € 1.778,96 per spese, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge..
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda è fondata e deve essere accolta. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti, in quanto formulata in maniera irrituale e comunque infondata. In punto di ammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile giova ricordare che vige il principio alla luce del quale sul convenuto incombe l'onere di formulare la detta eccezione non solo indicando il giudice che ritiene competente e contestando l'applicazione del criterio scelto dall'attore, ma altresì individuando i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 (per le persone giuridiche) e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente (Cass. n. 17020 del 2011; Cass. Civ., Civile Ord. Sez. VI, 2548/2022). Ne discende che in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza, non rilevando che l'attore abbia errato nella scelta (cfr. Cass. n. 17374 del 2020).
Orbene, nel caso che ci occupa i convenuti hanno indicato come giudice competente per territorio il Tribunale di Tivoli, senza tuttavia indicare i fori concorrenti che pure vengono in considerazione. In particolare, i convenuti non hanno indicato i criteri di collegamento astrattamente applicabili, ossia quello di cui all'art. 18 c.p.c. e quello, duplice, previsto dall'art. 20 c.p.c. del forum contractus e del forum destinatae solutionis. In applicazione del solo primo criterio sarebbe risultato competente il Tribunale di Roma, in quanto il contratto di cessione delle quote intercorso tra il e il è stato concluso in CP_1 Pt_1 Roma e pertanto è quello il luogo in cui è sorta l'obbligazione del secondo nei confronti del primo. Applicando, invece, e in via alternativa, il criterio del forum destinatae solutionis, la competenza spetta al Tribunale di Viterbo, quale forum destinatae solutionis , avendo il al momento della scadenza domicilio in CP_1 Faleria, Provincia di Viterbo. Peraltro, l'unico altro criterio che viene in rilievo nel caso che ci occupa è il foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c., in applicazione del quale, ancora una volta, risulta competente il Tribunale
pag. 7 di 17 di Viterbo in considerazione della residenza/domicilio degli odierni convenuti in Faleria, Provincia di Viterbo. Infine, non è condivisibile quanto affermato dai convenuti in ordine alla competenza del Tribunale di Tivoli, poiché non si sarebbero comunque ravvisate delle ipotesi di deroga della competenza territoriale in ragione di connessione fra la causa (allora) pendente dinanzi a quel Tribunale e quella incardinata presso questo Tribunale. Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che il giudice competente per territorio in ordine all'azione revocatoria va individuato alla luce dei consueti criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e ss c.p.c. (Cass. Civ., 3641/2018; 2904/2021) Priva di pregio è anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore sotto entrambi i profili invocati dai convenuti. Quanto alla possibilità per il di avvalersi del meccanismo di cui CP_1 all'art. 2929 bis c.c., v'è da osservare che se è vero che tale disposizione prevede una procedura “semplificata” per la soddisfazione del credito, non corrisponde al vero, invece, la conseguenza che ne traggono i convenuti. Infatti, non potrebbe ritenersi preclusa al creditore la possibilità di scegliere tra i rimedi che l'ordinamento predispone per garantire il soddisfacimento delle proprie pretese. V'è da osservare, invero, che potrebbe aversi l'eventualità in cui il creditore non trascriva il pignoramento entro l'anno dal compimento dell'atto costitutivo del vincolo sul patrimonio del debitore, come invece richiesto dall'art. 2929 bis c.c. stesso, oppure potrebbe accadere che il credito da soddisfare sia successivo rispetto al vincolo di indisponibilità; di talché l'accesso a tale procedura semplificata sarebbe in tale evenienza precluso. Né potrebbe obiettarsi, come fanno i convenuti, che con l'introduzione nel 2015 di tale strumento per agevolare il creditore nella soddisfazione del proprio diritto il legislatore abbia escluso una volta per tutte l'utilità della sentenza costitutiva del giudice emessa in seguito all'esperimento dell'azione revocatoria, non avendo comunque tale norma abrogato, neppure implicitamente, l'azione revocatoria. Invero la prima agisce sul piano esecutivo, mentre l'azione di cui all'art. 2901 c.c. ha una funzione conservativa della garanzia. Nel caso che ci occupa, è innegabile che per il l'emananda CP_1 sentenza conservi la propria utilità, in quanto pronuncia idonea a privare di efficacia nei propri confronti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dal e dalla Tale pronuncia è inoltre prodromica all'eventuale Pt_1 Pt_2 futura esecuzione sui beni dei convenuti per vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie. I convenuti hanno dichiarato di aver provveduto allo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, indicando gli estremi dell'atto da cui lo stesso risulterebbe, senza però premurarsi di produrre tale atto nell'odierno giudizio, con la conseguenza che l'allegazione è rimasta sfornita di prova, ed è, pertanto, irrilevante. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di carenza di interesse ad agire del CP_1 Non coglie nel segno neppure l'affermazione dei convenuti in ordine all'estraneità della al rapporto debito-credito instaurato tra il e il Pt_2 Pt_1
dalla quale deriverebbe l'estraneità della rispetto all'odierno CP_1 Pt_2 giudizio.
pag. 8 di 17 Infatti, se è vero che la è estranea al rapporto inter partes tra Pt_2
e essendo quest'ultimo creditore esclusivamente del primo, Pt_1 CP_1 secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie oggetto del presente giudizio, essendo la domanda volta a rendere inefficace verso l'attore un atto compiuto da entrambi i coniugi. Si è precisato, invero, che “sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria” (Cass., 19330/2017; Corte di Cassazione, Sez. I, 8978/2019; Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 11124/2021; Cassazione civile sez. VI, 1141/2020). Deve essere respinta anche la richiesta di integrazione del contradditorio nei confronti dei figli minori del e della di cui peraltro i convenuti Pt_1 Pt_2 non dimostrano l'esistenza. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la costituzione del fondo patrimoniale non implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10641/14; Cass. n. 18065/04; 19376/2017; 18453/2017). Neppure si ritiene di dare seguito alla richiesta di integrazione del contradditorio nei confronti del Pubblico Ministero avanzata dai convenuti. Invero, nel processo civile, a differenza che nel processo penale, il Pubblico Ministero non è, in linea generale, una parte necessaria e quindi il contradditorio non deve sempre essere integrato nei confronti dello stesso. Tale conclusione si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 69 e 70 c.p.c. e dell'art. 2907 c.c.. Partendo da quest'ultima disposizione, questa è generalmente interpretata (letta in combinato con l'art. 99 c.p.c.) come fondamento del principio dispositivo sostanziale, alla luce del quale è la parte che ne ha interesse che può agire in giudizio per ricevere la tutela di un proprio diritto. Solo in casi eccezionali, individuati dalla legge, il pubblico ministero può agire in giudizio a tutela dei diritti di altri soggetti. L'art. 69 c.p.c., poi, stabilisce che il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge, mentre l'art. 70 c.p.c. individua delle ipotesi specifiche in cui l'intervento del Pubblico Ministero è necessario a pena di nullità del procedimento. Dalla lettura di tali norme è comunemente enucleato il principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di intervento del Pubblico Ministero in giudizio, per cui i casi nei quali tale intervento può e deve avvenire sono quelli e solo quelli indicati dal legislatore, in ossequio al noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore individuare i casi in cui il Pubblico Ministero deve intervenire a pena di nullità nei procedimenti civili. Orbene,poichè tra i casi previsti dalla legge a tal fine non rientra il giudizio instaurato per la revocatoria di un fondo patrimoniale, tale partecipazione non non deve ritenersi necessaria.
pag. 9 di 17 Né potrebbe affermarsi il contrario solo perché l'art. 32 disp. att. cc. prescrive che il Pubblico Ministero debba essere sentito nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto il fondo patrimoniale. Anzitutto, la chiara lettera della disposizione impone di ritenere un siffatto adempimento necessario esclusivamente in detti procedimenti, senza possibilità di estenderne l'ambito di applicazione. In secondo luogo, la disposizione stabilisce che il PM debba essere sentito, con esclusione di una sua partecipazione necessaria in quei procedimenti. In terzo luogo, non sembra sussistere una eadem ratio che giustificherebbe l'applicazione analogica tale disposizione al caso che ci occupa (non essendo peraltro presente una lacuna legislativa, per quanto detto in relazione al principio di tipicità, tantomeno volontaria). Infatti, nei procedimenti di volontaria giurisdizione, anche se riguardanti il fondo patrimoniale, viene in genere direttamente in gioco un interesse superindividuale (ad esempio della famiglia), mentre con l'azione revocatoria entra in gioco l'interesse (individuale) del creditore ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione, anche se trattasi di un fondo patrimoniale. Pertanto, non si ritiene di accogliere la richiesta dei convenuti di sollevare questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza dell'art. 32 disp. Att. c.c. nella parte in cui non prevede che il Pubblico Ministero debba essere sentito nei procedimenti aventi ad oggetto la revocatoria di un fondo patrimoniale, trattandosi di questione infondata. Venendo al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto si precisa che l'azione revocatoria è volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del negozio impugnato, che è esistente e realmente voluto dalle parti, sebbene allo scopo di sottrarre il bene alla garanzia del creditore ed ha il fine unico e specifico di ricostruire tale garanzia generica. Ai sensi dell'art. 2901 c.c., presupposti dell'azione sono, dal punto di vista oggettivo, la sussistenza del credito, la sussistenza di un atto di disposizione e il verificarsi di un pregiudizio alle ragioni del creditore;
dal punto di vista soggettivo, per gli atti a titolo gratuito, la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecabile al creditore, se il credito è anteriore al compimento dell'atto di disposizione, o la dolosa preordinazione dell'atto stesso a pregiudicare le ragioni del creditore, se trattasi di credito sorto successivamente all'atto. Anzitutto, non è condivisibile quanto affermato dai convenuti in ordine alla mancanza nel caso di specie di un atto di disposizione patrimoniale. Invero, posto che anche la concessione di ipoteca da parte del debitore sui propri beni integra un atto di disposizione idoneo a pregiudicare le ragioni di altri suoi creditori, è pacifico che il fondo patrimoniale sia un atto a tiolo gratuito annoverabile tra gli
“atti di disposizione patrimoniale” ai sensi dell'art. 2901 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. Sent. 25916/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29298 del 06/12/2017). In particolare, perché si verifichi la “disposizione” di un diritto, non occorre necessariamente, come invece ritenuto dai convenuti, un “trasferimento di diritti” da un soggetto ad un altro (terzo), né occorre che si tratti di un negozio a titolo oneroso perché il pregiudizio alle ragioni creditorie possa dirsi sussistente. Infatti, in disparte la considerazione che l'art. 2901 c.c. chiaramente si riferisce tanto ai negozi a titolo gratuito, quanto ai negozi a titolo oneroso, il pregiudizio può verificarsi con il semplice trasferimento di un diritto ma senza alcuna contropartita in capo al soggetto beneficiario. Peraltro, se il fondo patrimoniale pag. 10 di 17 non produce necessariamente l'effetto di trasferire il diritto di proprietà ad un soggetto terzo, esso è comunque idoneo a dare vita ad un patrimonio separato aggredibile dai creditori del costituente il fondo stesso solo qualora le obbligazioni da questo contratte siano state assunte per scopi non estranei ai bisogni della famiglia, con limitazione della garanzia patrimoniale generica del debitore (art. 2740 c.c.). Conseguentemente, è destituita di fondamento anche l'asserzione dei convenuti secondo cui il potrebbe soddisfarsi senza alcuna difficoltà sui CP_1 beni confluiti nel fondo, giacché l'art. 170 c.c. limita tale possibilità. Quanto alla sussistenza di credito, v'è da osservare che l'art. 2901 c.c. distingue le ipotesi di credito sorto anteriormente o posteriormente al compimento dell'atto di disposizione ai soli fini dei presupposti richiesti per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria. In particolare, trattandosi nel caso di specie di atto a titolo gratuito come sopra anticipato, qualora il credito sia sorto in un momento antecedente l'atto di disposizione è richiesta la consapevolezza del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (scientia damni), mentre qualora il creditore sia divenuto tale dopo il compimento del detto atto quest'ultimo deve essere stato compiuto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (animus nocendi). Nel caso di specie, è da ritenere che il credito del sia sorto in CP_1 data 15.12.2011, al momento cioè della stipula del contratto di cessione della propria partecipazione societaria al , il quale si obbligava a corrispondere Pt_1 il prezzo di importo pari ad Euro 522.675,60 entro il 15.12.2013. Non è condivisibile, dunque, quanto sostenuto in proposito dai convenuti secondo i quali invece il credito del sarebbe sorto solo in occasione della pronuncia della CP_1 sentenza 668/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli, che condannava il al Pt_1 pagamento in favore del stesso della somma pattuita. Invero la condanna CP_1 pronunciata nei confronti del era preceduta dall'accertamento della Pt_1 sussistenza del diritto di credito del nei suoi confronti;
credito che, CP_1 pertanto, preesisteva alla sentenza di condanna medesima. Al riguardo, è intervenuta la Suprema Corte con un recente arresto che si ritiene di condividere, precisando che “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass. Sez. 3 , sent. n.11121 del 10/06/2020). Ne consegue che il credito del deve ritenersi sorto in epoca CP_1 antecedente la costituzione del fondo patrimoniale ad opera del e della Pt_1
Venendo ora al pregiudizio arrecato al e alla consapevolezza del Pt_2 CP_1
di pregiudicare le ragioni del primo, è d'uopo osservare che affinché Pt_1 risulti integrato l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale (anche solo) di un bene immobile mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Del resto, coerentemente con la ratio della cd. "actio pauliana", non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore,
pag. 11 di 17 ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. Sez. II, sent. 3 febbraio 2015, n. 1902). Peraltro, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, quanto alla cd. scientia damni, è sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevante l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. 30/06/2015, n. 13343; Cass. 7/07/2007, n. 15310; Cass. 8/08/2007, n. 17418; Cass.17/01/2007, n. 966; Cass., ord., 18/06/2019, n. 16221; Cass., 13/07/2006, n. 15917; Cass. Civ. n. 11124 del 28/04/2021). Tale circostanza può essere dimostrata anche facendo ricorso a presunzioni aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (in questo senso, tra le tante, si vedano Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1997, n. 6272; Cass. civ., sez. III, 28 settembre 1996, n. 8581; Cass. civ., sez. III, 3 maggio 1996, n. 4077; Trib. Cagliari, 9 aprile 1991; Cass. civ., 1 dicembre 1987, n. 8930; Cass. civ., 6 dicembre 1986, n. 7250). Nel caso di specie, il pregiudizio del diritto di credito del risulta CP_1 per tabulas dall'atto pubblico a rogito notaio con cui i coniugi Persona_1
e costituivano il revocando fondo patrimoniale. Dalla lettura dello Pt_1 Pt_2 stesso, infatti, emerge che i convenuti vi facevano confluire 23 immobili, alcuni di proprietà esclusiva del e alcuni in comproprietà con la nonché Pt_1 Pt_2 alcune delle partecipazioni societarie nelle farmacie intervenute nel presente giudizio. Quanto alla consapevolezza del di pregiudicare il credito del Pt_1
giova evidenziare che il convenuto ben sapeva di essere debitore CP_1 dell'odierno attore sin dal 15.12.2011, ma nonostante questo costituiva il fondo patrimoniale in data 07.03.2017, ossia poco prima che il giudizio avviato contro di lui dinanzi al Tribunale di Tivoli si concludesse con sentenza emessa in data 19.04.2017 (pubblicata in data 20.04.2017). Sulla base di tutti i suesposti elementi, sussistendo i presupposti di legge e in mancanza di prova di particolari circostanze tali da configurare un dovere morale in capo ai coniugi, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per cui è causa deve essere dichiarato inefficace nei confronti di . Controparte_1 Quanto alle domande riconvenzionali formulate dai convenuti, esse si rivelano una inammissibile e una infondata. E' inammissibile la domanda con la quale il e la chiedevano Pt_1 Pt_2 la condanna del al pagamento dell'importo di Euro 1.041.124,62 per CP_1 compensazione del proprio debito con l'attore con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo. Invero, il simultaneus processus, ossia la concentrazione in un medesimo giudizio di più domande, è giustificato dalla connessione delle domande stesse tale da derogare alla competenza territoriale di cui agli art. 18 e ss c.p.c.. In particolare, in caso di proposizione di una domanda principale da parte dell'attore il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale nel medesimo giudizio purché tale domanda sia connessa alla prima in quanto dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (art. 36 c.p.c.) (Trib. Roma, sentenza 22794/2016; Corte di Appello Napoli, sentenza 4347/2019).
pag. 12 di 17 Nel caso di specie, tuttavia, non è ravvisabile una connessione tra la domanda di revocatoria del fondo patrimoniale e la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di euro 1.041.124,62, posto che nel presente giudizio non è in contestazione l'esistenza del credito del quanto piuttosto i CP_1 presupposti perché il medesimo possa ottenere l'inefficacia nei propri confronti del fondo patrimoniale costituito dai convenuti al fine ridurre la garanza patrimoniale generica. E' infondata, invece, la domanda riconvenzionale con cui i convenuti chiedevano la condanna del al risarcimento danni da liquidarsi in CP_1 separata sede perché l'attore avrebbe incluso tra i beni oggetto di revocatoria delle partecipazioni societarie che non confluivano nel fondo patrimoniale revocando. Innanzitutto occorre al riguardo precisare che nel fondo patrimoniale veniva conferita anche la quota di partecipazione pari al 90% della CP_4 con sede in Anguillara Sabazia e al 60% della “ con
[...] CP_3 sede legale in Faleria. In disparte l'omessa allegazione o anche solo deduzione di fatti a sostegno della domanda, i convenuti chiedono genericamente il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che chi agisce per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniale e non, asseritamente patiti ha l'onere di allegare e provare i fatti da cui tali danni sono derivati, l'an e il quantum dei danno stessi, nonché il nesso di causalità (Cass. Civ., sez. III, 13328/2015). Peraltro, nella memoria ex art. 183 c. 6 n1 c.p.c. il CP_1 precisava la domanda ricomprendendovi solamente le quote di partecipazione alla e alla , confluite nel fondo patrimoniale oggetto CP_9 Controparte_4 dell'odierno giudizio. Quanto alle altre partecipazioni , seppure erroneamente indicate nella narrativa della citazione, non viene formulata alcuna domanda nelle conclusioni in cui il petitum è limitato alla revocatoria dell'atto di costituzione del fondo. Non essendo tale partecipazioni ulteriori indicate nell'atto revocando né nel petitum della domanda, alcuna statuizione potrà essere emessa, né alcun pregiudizio potranno subire le relative società, con conseguente carenza di interesse ad intervenire delle stesse nel presente giudizio. L'intervento dovrà quindi essere dichiarato inammissibile. La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e dalle farmacie intervenute, le cui partecipazioni erano incluse nel fondo patrimoniale, volta ad ottenere il risarcimento dei danni, dovrà invece essere rigettata, in quanto generica e infondata. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, tenendo conto del valore, della natura e della complessità della controversia.”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia All'Ill.ma Parte_2 Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa in via principale: in accoglimento dell'appello voglia riformare totalmente, per le motivazioni rappresentate in narrativa, la sentenza n.374/22 pronunciata dal Tribunale di Viterbo in data 08.04,22, resa nella causa iscritta al N. 137/2018 di R.G. a causa dell' assoluta mancanza di interesse ad agire del Dott. ad CP_1
pag. 13 di 17 ottenere una sentenza che determini l'inefficacia nei suoi confronti del fondo patrimoniale costituito dagli appellanti nel 2017 e sciolto volontariamente il 25 maggio del 2018; in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riformare la sentenza di primo grado n.374/22 in merito alla condanna alle spese di giudizio degli attuali appellanti rimodulando l'importo secondo equità. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e rimborso del contributo unificato versato.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal dott. e dalla dott.ssa Parte_3 Pt_2 poiché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa,
[...] confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 347/2022. Condannare gli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96, 3° comma, cpc ed al pagamento di spese e compensi professionali nella misura massima, oltre rimborso spese forfettario e oneri di legge.”
Dichiarata la contumacia della Controparte_2
, del “
[...] Controparte_3
, della e della
[...] Controparte_4
Controparte_5
, dopo il mutamento del rito che ha disposto la
[...] discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene un unico motivo.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Erronea interpretazione dell'art. 100 c.p.c. sull'interesse ad agire”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale limitatamente al giudizio di irrilevanza attribuito all'eccezione di difetto di interesse ad agire di formulato sul presupposto che non Controparte_1 fosse stato provato lo scioglimento del fondo patrimoniale del quale era richiesta la revocazione, trascurando che sarebbe stato lo stesso CP_1 a dover fornire la prova della persistenza del proprio interesse,
[...] tanto più che lo scioglimento sarebbe stato conoscibile per essere stato formalizzato con atto trascritto. Sotto altro profilo l'appellante chiede che la Corte d'Appello riformi la condanna alle spese liquidate in € 21.778,96, rimodulandola secondo equità.
Il motivo è infondato.
pag. 14 di 17 e assumono di aver sciolto Parte_1 Parte_2 consensualmente, con atto del 25 maggio 2018, il fondo patrimoniale costituito il 7 marzo 2017, e di aver proceduto il 30 maggio 2018 all'annotazione della cancellazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e sui certificati matrimoniali a loro riferiti. La circostanza della cancellazione è stata allegata nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 29 marzo 2022, benchè asseritamente risalente al 25 maggio 2018, e cioè contestualmente alla loro costituzione in giudizio del 23 aprile 2018, nella quale pure si erano limitati a sollevare numerose questioni di rito e di merito, senza tuttavia eccepire il difetto di interesse ad agire che sarebbe derivato dallo scioglimento del fondo patrimoniale e dalla cessazione del vincolo di destinazione di tutti i loro immobili, la cui inopponibilità era stata domandata da Controparte_1 Soltanto con la memoria di replica gli appellanti hanno eccepito il difetto di interesse ad agire, pure rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo costituendo un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. n. 19268 del 29/09/2016), obliterato però dal Tribunale sul presupposto che della circostanza non avessero dato prova. La decisione è corretta perché e si Parte_1 Parte_2 sono limitati ad allegare ma non provare, con adeguata documentazione, né l'intervenuto scioglimento fra di loro del fondo patrimoniale, né la trascrizione di esso in Conservatoria e sui certificati matrimoniali, che avrebbe reso detto scioglimento opponibile verso i terzi. Ciò è tanto più vero in quanto essi avevano allegato che entrambe le sopravvenienze fossero intervenute rispettivamente il 25 maggio 2018 e il 30 maggio 2018, e cioè ben prima che maturassero in quel giudizio le preclusioni assertive ed istruttorie, rispettivamente del 21 giugno 2018 e del 20 luglio 2018. Pur potendo sollevare per tempo l'eccezione di difetto di interesse ad agire e corredarla di supporto documentale, hanno preferito riservarla all'ultimo atto processuale utile dello scambio delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.. Sebbene tali preclusioni non impediscano di sollevare un'eccezione in senso lato e di corredarla di riscontro documentale (Cass. Sez. U. n. 10531 del 7/5/2013), questa stessa giurisprudenza pretende però che essa sia suffragabile ex actis. Ebbene, in primo grado e hanno del Parte_1 Parte_2 tutto omesso di dare riscontro e dello scioglimento e della sua trascrizione. Analogamente, in questo secondo grado, sempre sul presupposto che l'eccezione sia riproponibile in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e si sono limitati a produrre l'atto Parte_1 Parte_2 per Notaio di Roma (Rep. 559; Racc. 323), in data 25.5.2018, Per_3 registrato il 30.5.2018, ma nessuna documentazione che dia riscontro all'allegazione per cui lo scioglimento del fondo patrimoniale sarebbe stato pag. 15 di 17 registrato in Conservatoria e annotato sui certificati matrimoniali (a margine dell'atto di matrimonio). Vero è allora che, seppure lo scioglimento del fondo patrimoniale è intervenuto inter partes, in mancanza di trascrizione e annotazione, esso non sarebbe opponibile a terzi, i quali non perdono e anzi conservano l'interesse alla pronuncia revocatoria. Nell'accertamento dell'opponibilità dello scioglimento a CP_1
non può prescindersi dalle risultanze ex actis, ossia dal materiale
[...] probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo dell'eccezione in senso lato, e non intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa. Né vale obiettare che l'interesse ad agire riguarderebbe CP_1
con la conseguenza che egli sarebbe stato onerato di controllare
[...] nel corso del giudizio, durato quattro anni, il perdurare del proprio interesse, perché è, in ogni caso, la parte che ne eccepisce il difetto onerata della prova dei relativi presupposti. Da ultimo, la condanna alle spese processuali del primo grado liquidate dal Tribunale in € 21.778,96 fa corretta applicazione del principio per cui il valore del giudizio di revocazione debba essere ragguagliato al credito per cui è promossa la cautela (vedi da ultimo Cass. n. 3697/2020), sicchè bene ha fatto il primo giudice a liquidare sulla base dello scaglione di riferimento da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00, avuto riguardo al credito di
€ 522.675,60 di Controparte_1
§ 5. – Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, sulla base del valore della causa ragguagliato al credito di € 522.675,60 a cautela del quale è promossa revocatoria, e quindi con riguardo allo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00, secondo parametri minimi, avuto riguardo alla marginalità della questione prospettata. A tanto, e non alla condanna alle spese del primo grado è commisurato il valore dell'appello, perché l'eccepito difetto di interesse ad agire è espressamente prospettato in ragione dell'impossibilità di confermare il merito della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo pronunciata in primo grado.
§ 6. – Non sussistono i presupposti per la condanna ai danni da temerarietà della lite.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 16 di 17 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 nella contumacia della Controparte_2
, del
[...] Controparte_3
, della e della
[...] Controparte_4
Controparte_5
, contro la sentenza n. . 374 pubblicata Controparte_5 l'8/4/2022 tra le parti dal Tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € 10.060,00, di Controparte_1 cui € 2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 7/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC IO UI LO LA IZ
pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IO UI LO consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4570 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 7/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con l'avvocato Nicola Parte_2 C.F._2 Scalera nel cui studio in Roma via Decio Filipponi, 6 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli Controparte_1 C.F._3 avvocati RC Antonetti e Fabio David nel cui studio in Roma, Via Ulpiano n. 29 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 17 , Controparte_2
, Controparte_3 [...] e Controparte_4 [...] ; Controparte_5
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 374 pubblicata l'8/4/2022 del Tribunale di Viterbo.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “ Controparte_1 conveniva in giudizio e chiedendo che fosse Parte_1 Parte_2 dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale da loro posto in essere con atto ricevuto dal Notaio del Persona_1 07.03.2017 (rep. 953/627). A sostegno della domanda l'attore deduceva che fino al 15.12.2011 era stato socio accomandante, per la quota del 15% del capitale sociale, della
“ , Controparte_5 Controparte_5 unitamente agli accomandatari , socio al 40%, Parte_1 CP_6
, socio al 38%, e socia al 7%. In data 15.12.2011
[...] Controparte_5 stipulava con , con il consenso dei soci, un contratto di cessione Parte_1 a rogito Notaio , con il quale gli trasferiva a titolo oneroso la sua Persona_2 quota di partecipazione del 15% al prezzo di Euro 522.675,00 da corrispondere entro il 15.12.2013. Tuttavia, il non pagava la somma pattuita nonostante Pt_1 i solleciti e le intimazioni inoltrate. In data 16.01.2014, pertanto, il citava CP_1 in giudizio il dinanzi al Tribunale di Tivoli (RG 311/2014), chiedendone la Pt_1 condanna all'adempimento dell'obbligazione di pagamento nonché al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardo nell'adempimento. Tale giudizio veniva definito con sentenza 668/2017 del 19.04.2017 (pubblicata il 20.04.2017) dal Tribunale adito, che accoglieva la domanda del e condannava il CP_1 Pt_1 al pagamento dell'importo di Euro 522.675,00, oltre interessi legali e spese previste dalla legge. Successivamente, il veniva a conoscenza che in data CP_1 07.03.2017 il e la moglie avevano frattanto costituito fra Pt_1 Parte_2 loro un fondo patrimoniale comprendente tutti gli immobili di loro proprietà siti in Faleria (VT) nonché quote di partecipazione in alcune società.
Tanto dedotto in fatto, l'attore riteneva configurabili i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per agire in revocatoria. Quanto alla sussistenza del diritto di credito e all'atto di disposizione del patrimonio del debitore, il osservava CP_1 che il fondo patrimoniale costituito dai coniugi e rientra tra gli atti Pt_1 Pt_2 di disposizione del patrimonio che possono pregiudicare il credito da lui vantato nei confronti dell'odierno convenuto, in quanto i beni ivi compresi verrebbero assoggettati al vincolo del soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Quanto al diritto di credito di cui sarebbe titolare, il rilevava di essere creditore del CP_1
sia ex contractu dal 15.12.2011, in forza del contratto di cessione Pt_1
pag. 2 di 17 concluso, fra l'altro, con il in pari data, sia in virtù della sentenza Pt_1 668/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 20.04.2017. In riferimento all'eventus damni, il rilevava che a seguito della CP_1 costituzione del fondo il patrimonio del era divenuto totalmente Pt_1 incapiente, tanto da pregiudicare interamente la garanzia del soddisfacimento del proprio credito nei confronti del convenuto, essendo comunque sufficiente che l'atto di disposizione abbia determinato o aggravato il pericolo dell'impossibilità di soddisfacimento del credito. In proposito l'attore osservava che l'eventuale esistenza di beni ulteriori rispetto a quelli confluiti nel fondo patrimoniale e da poter aggredire per soddisfare interamente la pretesa creditoria doveva essere provata dal stesso, con la conseguenza che, in mancanza di siffatta Pt_1 individuazione, il fondo de quo dovrà essere dichiarato inefficace nei propri confronti. Con riferimento al consilium fraudis, l'attore osservava che il Pt_1 costituiva con il fondo patrimoniale de quo in un momento Parte_2 immediatamente antecedente alla definizione del giudizio RG 311/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli. In particolare, il rilevava che solamente 47 CP_1 giorni dopo l'atto di disposizione del patrimonio posto in essere dagli odierni convenuti il Tribunale di Tivoli pronunciava la sentenza 668/2017 con cui il veniva condannato al pagamento in proprio favore dell'importo di Euro
Pt_1 522.675,60. L'attore rilevava, inoltre, che tra lui e il pendeva un ulteriore
Pt_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, instaurato con l'azione ex art. 2932 c.c. ed avente ad oggetto un preliminare di vendita con cui il si impegnava
Pt_1 all'acquisto della quota di proprietà pari ad un terzo di un locale commerciale per un prezzo pari ad Euro 75.000,00. Peraltro, continuava l'attore, il breve periodo di tempo intercorso tra l'atto pregiudizievole e il sorgere del credito/debito, nonché la gratuità del fondo patrimoniale, sono circostanze che evidenzierebbero l'animus nocendi del .
Pt_1 Il riteneva quindi sussistente non solo il consilium fraudis del CP_1
, ma altresì l'animus nocendi dello stesso, giacché questi avrebbe compiuto Pt_1 l'atto di disposizione con la specifica intenzione di (o quantomeno essendo consapevole di) pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Il osservava, infine, che già dal 15.12.2011 sorgeva per il CP_1 Pt_1 l'obbligazione di pagamento dell'importo di Euro 522.675,60, essendo il contratto stipulato tra loro in pari data ad effetti reali, per cui la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta in un momento successivo al sorgere del credito dal medesimo vantato;
tuttavia, anche qualora dovesse ritenersi che un tale atto di disposizione era stato posto in essere anteriormente alla nascita del credito, perché sorto in occasione della sentenza 668/2017 con cui il Tribunale di Tivoli ha condannato il al pagamento del predetto importo, si potrebbe comunque Pt_1 addivenire alla pronuncia di inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, essendo l'azione ammissibile anche a fronte di un credito litigioso. Si costituivano in giudizio e , contestando Parte_1 Parte_2 la fondatezza delle affermazioni dell'attore. I convenuti eccepivano preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo. In proposito osservavano che il aveva già CP_1 convenuto il , residente in [...], dinanzi al Tribunale di Tivoli (RG. Pt_1 n. 311/2014) che si pronunciava nel merito, ritenendosi implicitamente pag. 3 di 17 competente, con sentenza poi impugnata seppur non nella statuizione (implicita) di competenza, da ritenersi quindi radicata in via definitiva dinanzi al Tribunale di Tivoli stesso. I convenuti rilevavano, inoltre, che il avrebbe scelto il foro CP_1 per lui più favorevole, instaurando l'odierno giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo. Quanto al merito, affermavano anzitutto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale non poteva essere impugnato con l'azione revocatoria, trattandosi di atto a titolo gratuito e non a titolo oneroso, con la conseguenza che non sarebbe individuabile un terzo beneficiario della liberalità nel cui patrimonio l'atto di disposizione posto in essere dal debitore possa produrre i propri effetti, rimanendo piuttosto il diritto di proprietà dei beni confluiti nel fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi nel patrimonio degli stessi, senza che si verifichi alcun trasferimento. Ciò a differenza della donazione, in cui sono individuati tanto il soggetto dal cui patrimonio fuoriesce il diritto (donante) quanto il soggetto nel cui patrimonio viene trasferito il diritto (donatario), il quale ultimo vede accrescere il proprio patrimonio senza essere tenuto ad alcuna controprestazione. Pertanto, secondo i convenuti, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale non sarebbe annoverabile tra “gli atti di disposizione del patrimonio” richiesti quale presupposto per agire in revocatoria ex art. 2901 c.c.. Infatti, il creditore in questi casi potrebbe al più agire in giudizio chiedendo l'accertamento della natura simulata del negozio costitutivo del fondo patrimoniale per far emergere la reale volontà delle parti di sottrarre i beni confluiti nel fondo patrimoniale alla garanzia patrimoniale generica. In secondo luogo, i convenuti rilevavano la mancanza dei presupposti della scientia damni e dell'eventus damni. In proposito osservavano che quando veniva costituito il fondo patrimoniale in data 07.03.2017 il non era CP_1 creditore del , né tantomeno della in quanto l'attore sarebbe Pt_1 Pt_2 divenuto titolare del diritto di credito solo in data 20.04.2017, data di deposito della sentenza 668/2017 pronunciata dal Tribunale di Tivoli esclusivamente tra il stesso e il , sentenza attualmente oggetto di gravame nel CP_1 Pt_1 procedimento RG 8053/18 dinanzi alla Corte di Appello di Roma. I convenuti affermavano, inoltre, che l'azione revocatoria proposta nei confronti anche della Sig.ra sarebbe inammissibile, essendo quest'ultima estranea al rapporto Pt_2 credito-debito sussistente tra il e il il quale non potrebbe Pt_1 CP_1 comunque aggredire in via esecutiva i beni della medesima, dovendo il CP_1 piuttosto, agire in revocatoria esclusivamente contro il per poi poter Pt_1 aggredire i beni che sono rimasti nella proprietà del medesimo seppur confluiti nel fondo patrimoniale. In terzo luogo, i convenuti ritenevano, da un lato, che il sarebbe Pt_1 creditore del per la somma di Euro 1.041.124,62, in ragione del contratto CP_1 di costituzione della “Farmacia Castelnuovo di Porto s.a.s.” concluso tra loro a rogito Notaio (Rep. 105.010; Racc. 6.746), nonché in forza della scrittura Per_2 privata redatta in Roma il 16.12.2010, essendo peraltro tali atti idonei a costituire tra loro piena prova in quanto imprenditori commerciali;
dall'altro, che il avrebbe errato nell'indicare le quote di partecipazione del 70% della CP_1 del dr. , del 60% della del Controparte_2 Parte_1 CP_3 90% della nonché del 60% della Farmacia Altobelli Controparte_4 s.a.s dei dott.ri Debora Altobelli e ON Firriolo & C, come beni compresi nel fondo patrimoniale oggetto del presente giudizio, non essendovi gli stessi in realtà
pag. 4 di 17 inclusi. In relazione a tale secondo profilo, i convenuti osservavano che il Pt_1 sarebbe gravemente pregiudicato dalla eventuale revoca del fondo in quanto socio di maggioranza che non riuscirebbe a programmare investimenti e le stesse società avrebbero il fondato timore di vedere mutata la propria compagine societaria. Da ultimo, i convenuti instavano per la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'appello RG 8053/18 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma, proposto dal avverso la sentenza Pt_1 668/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 19.04.2017. Tanto premesso, e chiedevano: in via Parte_1 Parte_2 preliminare: sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione di quello attualmente pendente tra le stesse parti avanti la Corte di Appello di Roma al n.8053/18 R.G. che deve decidere sulla qualità di creditore o meno del dr. nei confronti del dr. con evidenti e CP_1 Pt_1 tranciati conseguenze sull'esito del presente procedimento;
nel merito: 1) Dichiarare la non assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria della costituzione del fondo patrimoniale con il rigetto della domanda e condanna alle spese di lite;
2) rigettare la domanda attorea in quanto infondata per mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria come dedotto in parte motiva con condanna alle spese;
in via riconvenzionale: sub profilo n.1: accogliere la domanda riconvenzionale del dr. e per l'effetto condannare il Parte_1 al risarcimento danni, meglio esposto in sede motiva per la Controparte_1 somma di euro 1.041.124,62 euro oltre interessi e con vittoria di spese;
sub profilo n. 2: a) accogliere la domanda riconvenzionale del dr. per la erronea Pt_1 inclusione tra gli oggetti della revocatoria delle partecipazioni societarie in quanto estranee alla costituzione del fondo con condanna al risarcimento danni da liquidarsi in separata sede, con vittoria di spese. Spiegavano intervento ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c. la
[...]
, la , la Controparte_2 Controparte_3 e la Controparte_4 Controparte_5
chiedendo di respingere la domanda proposta
[...] Controparte_5 dal e la condanna generica dello stesso al risarcimento dei danni da CP_1 liquidarsi in separata sede, relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo, con vittoria di spese da liquidarsi in separato giudizio. Con ordinanza del 17.05.2018 veniva rigettata l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza 668/2017 pronunciata dal Tribunale di Tivoli. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti sotto due distinti profili, nella memoria ex art. 183 cpc, il ne rilevava CP_1 l'inammissibilità in relazione alla compensazione, in quanto non vi sarebbe alcuna connessione tra la domanda riconvenzionale così proposta e la domanda principale (revoca del fondo patrimoniale). In relazione al secondo profilo, l'attore affermava che le quote di partecipazione al capitale sociale della
[...]
” pari al 60% e al 20% sono confluite nel Controparte_7 revocando fondo patrimoniale, per cui precisava le conclusioni formulate nell'atto di citazione di conseguenza. Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. i convenuti, dopo aver rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nella comparsa di costituzione, ritenevano che poichè il presente giudizio verte sulla revocatoria di un fondo pag. 5 di 17 patrimoniale dovrebbero prendervi parte, in quanto litisconsorti necessari, sia il Pubblico Ministero che i figli dei convenuti, questi ultimi in quanto componenti della famiglia. In relazione alla posizione del Pubblico Ministero, i convenuti osservavano, da un lato, che l'art. 32 disp. Att. C.c. stabilisce che “il Pubblico Ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale”; dall'altro, che l'art. 70 c.p.c. disciplina l'intervento in causa del PM stesso, individuando le ipotesi in cui il medesimo deve o può prendere parte al giudizio in corso. Quanto alla posizione dei figli della famiglia, i convenuti osservavano che la famiglia è tutelata dalla costituzione del fondo e pertanto non potrebbe che essere considerata litisconsorte necessario nel presente giudizio, in cui l'attore ha agito in revocatoria per far dichiarare inefficace il fondo patrimoniale da loro stessi costituito. Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. il e la anzitutto Pt_1 Pt_2 disconoscevano la conformità alle cose e ai fatti (ex art. 2712 c.c., 215 e 216 c.p.c.) degli atti depositati dall'attore con l'atto di citazione, in quanto copie non autenticate, e affermavano di aver offerto la prova che non pendeva alcuna procedura esecutiva nei propri confronti.
In secondo luogo, eccepivano la carenza di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 c.p.c. In proposito rilevavano che l'art. 2929 bis c.c. di recente introduzione consente al creditore, anteriore rispetto al compimento di un atto a titolo gratuito posto in essere dal debitore per costituire un vincolo di indisponibilità, di procedere ad esecuzione forzata munito di titolo esecutivo, sebbene non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa inefficacia, al ricorrere degli altri presupposti richiesti. Ne discenderebbe che il CP_1 avrebbe potuto giovarsi di tale meccanismo, cosicché il presente giudizio si appaleserebbe inidoneo a fornire un'utilità non ottenibile senza l'intervento del giudice, in ipotesi presupposto per la sussistenza dell'interesse ad agire. Espletato l'interrogatorio formale, dichiarata l'interruzione del giudizio per fallimento della , successivamente riassunto dal Controparte_3 e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la CP_1 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale il rappresentava che era stata CP_1 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma la sentenza 6893/2021, confermativa della sentenza 668/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli, e che diveniva titolare del diritto di credito nei confronti del a far data dal 15.12.2011, momento Pt_1 della conclusione del contratto di cessione della quota del 15% al convenuto. Nelle proprie memorie di replica, i convenuti e le intervenute rilevavano che, con atto per Notaio di Roma (Rep.559; Racc. 323), in data 25.5.2018 Per_3 scioglievano consensualmente il fondo patrimoniale dai medesimi in precedenza costituito, annotando tale circostanza il 30 maggio 2018 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 (n. 14948 serie 1T), nonché sui certificati matrimoniali a loro riferiti, dichiarando cessati gli effetti di destinazione del fondo sui beni compresi del fondo per cui detti beni sarebbero rientrati nella piena disponibilità del e della a partire da quel momento. Ne Pt_1 Pt_2 discenderebbe, secondo i convenuti e le intervenute, la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ” CP_1
pag. 6 di 17 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'intervento della
[...]
Controparte_8 ha dichiarato inefficace l'atto
[...] di costituzione di fondo patrimoniale ricevuto dal Notaio Persona_1
di Roma il 07.03.17 (Rep. n. 953; Racc. 627), trascritto nei
[...] registri immobiliari di Roma il 21.03.2017 ed avente ad oggetto gli immobili e le quote di partecipazione societaria indicati nell'atto nei confronti di ha rigettato le domande riconvenzionali Controparte_1 formulate dai convenuti e dalle intervenute;
ha condannato i convenuti e le intervenute, in solido, a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 21.778,96 di cui € 1.778,96 per spese, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge..
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda è fondata e deve essere accolta. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti, in quanto formulata in maniera irrituale e comunque infondata. In punto di ammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile giova ricordare che vige il principio alla luce del quale sul convenuto incombe l'onere di formulare la detta eccezione non solo indicando il giudice che ritiene competente e contestando l'applicazione del criterio scelto dall'attore, ma altresì individuando i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 (per le persone giuridiche) e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente (Cass. n. 17020 del 2011; Cass. Civ., Civile Ord. Sez. VI, 2548/2022). Ne discende che in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza, non rilevando che l'attore abbia errato nella scelta (cfr. Cass. n. 17374 del 2020).
Orbene, nel caso che ci occupa i convenuti hanno indicato come giudice competente per territorio il Tribunale di Tivoli, senza tuttavia indicare i fori concorrenti che pure vengono in considerazione. In particolare, i convenuti non hanno indicato i criteri di collegamento astrattamente applicabili, ossia quello di cui all'art. 18 c.p.c. e quello, duplice, previsto dall'art. 20 c.p.c. del forum contractus e del forum destinatae solutionis. In applicazione del solo primo criterio sarebbe risultato competente il Tribunale di Roma, in quanto il contratto di cessione delle quote intercorso tra il e il è stato concluso in CP_1 Pt_1 Roma e pertanto è quello il luogo in cui è sorta l'obbligazione del secondo nei confronti del primo. Applicando, invece, e in via alternativa, il criterio del forum destinatae solutionis, la competenza spetta al Tribunale di Viterbo, quale forum destinatae solutionis , avendo il al momento della scadenza domicilio in CP_1 Faleria, Provincia di Viterbo. Peraltro, l'unico altro criterio che viene in rilievo nel caso che ci occupa è il foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c., in applicazione del quale, ancora una volta, risulta competente il Tribunale
pag. 7 di 17 di Viterbo in considerazione della residenza/domicilio degli odierni convenuti in Faleria, Provincia di Viterbo. Infine, non è condivisibile quanto affermato dai convenuti in ordine alla competenza del Tribunale di Tivoli, poiché non si sarebbero comunque ravvisate delle ipotesi di deroga della competenza territoriale in ragione di connessione fra la causa (allora) pendente dinanzi a quel Tribunale e quella incardinata presso questo Tribunale. Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che il giudice competente per territorio in ordine all'azione revocatoria va individuato alla luce dei consueti criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e ss c.p.c. (Cass. Civ., 3641/2018; 2904/2021) Priva di pregio è anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore sotto entrambi i profili invocati dai convenuti. Quanto alla possibilità per il di avvalersi del meccanismo di cui CP_1 all'art. 2929 bis c.c., v'è da osservare che se è vero che tale disposizione prevede una procedura “semplificata” per la soddisfazione del credito, non corrisponde al vero, invece, la conseguenza che ne traggono i convenuti. Infatti, non potrebbe ritenersi preclusa al creditore la possibilità di scegliere tra i rimedi che l'ordinamento predispone per garantire il soddisfacimento delle proprie pretese. V'è da osservare, invero, che potrebbe aversi l'eventualità in cui il creditore non trascriva il pignoramento entro l'anno dal compimento dell'atto costitutivo del vincolo sul patrimonio del debitore, come invece richiesto dall'art. 2929 bis c.c. stesso, oppure potrebbe accadere che il credito da soddisfare sia successivo rispetto al vincolo di indisponibilità; di talché l'accesso a tale procedura semplificata sarebbe in tale evenienza precluso. Né potrebbe obiettarsi, come fanno i convenuti, che con l'introduzione nel 2015 di tale strumento per agevolare il creditore nella soddisfazione del proprio diritto il legislatore abbia escluso una volta per tutte l'utilità della sentenza costitutiva del giudice emessa in seguito all'esperimento dell'azione revocatoria, non avendo comunque tale norma abrogato, neppure implicitamente, l'azione revocatoria. Invero la prima agisce sul piano esecutivo, mentre l'azione di cui all'art. 2901 c.c. ha una funzione conservativa della garanzia. Nel caso che ci occupa, è innegabile che per il l'emananda CP_1 sentenza conservi la propria utilità, in quanto pronuncia idonea a privare di efficacia nei propri confronti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dal e dalla Tale pronuncia è inoltre prodromica all'eventuale Pt_1 Pt_2 futura esecuzione sui beni dei convenuti per vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie. I convenuti hanno dichiarato di aver provveduto allo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, indicando gli estremi dell'atto da cui lo stesso risulterebbe, senza però premurarsi di produrre tale atto nell'odierno giudizio, con la conseguenza che l'allegazione è rimasta sfornita di prova, ed è, pertanto, irrilevante. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di carenza di interesse ad agire del CP_1 Non coglie nel segno neppure l'affermazione dei convenuti in ordine all'estraneità della al rapporto debito-credito instaurato tra il e il Pt_2 Pt_1
dalla quale deriverebbe l'estraneità della rispetto all'odierno CP_1 Pt_2 giudizio.
pag. 8 di 17 Infatti, se è vero che la è estranea al rapporto inter partes tra Pt_2
e essendo quest'ultimo creditore esclusivamente del primo, Pt_1 CP_1 secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie oggetto del presente giudizio, essendo la domanda volta a rendere inefficace verso l'attore un atto compiuto da entrambi i coniugi. Si è precisato, invero, che “sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria” (Cass., 19330/2017; Corte di Cassazione, Sez. I, 8978/2019; Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 11124/2021; Cassazione civile sez. VI, 1141/2020). Deve essere respinta anche la richiesta di integrazione del contradditorio nei confronti dei figli minori del e della di cui peraltro i convenuti Pt_1 Pt_2 non dimostrano l'esistenza. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la costituzione del fondo patrimoniale non implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10641/14; Cass. n. 18065/04; 19376/2017; 18453/2017). Neppure si ritiene di dare seguito alla richiesta di integrazione del contradditorio nei confronti del Pubblico Ministero avanzata dai convenuti. Invero, nel processo civile, a differenza che nel processo penale, il Pubblico Ministero non è, in linea generale, una parte necessaria e quindi il contradditorio non deve sempre essere integrato nei confronti dello stesso. Tale conclusione si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 69 e 70 c.p.c. e dell'art. 2907 c.c.. Partendo da quest'ultima disposizione, questa è generalmente interpretata (letta in combinato con l'art. 99 c.p.c.) come fondamento del principio dispositivo sostanziale, alla luce del quale è la parte che ne ha interesse che può agire in giudizio per ricevere la tutela di un proprio diritto. Solo in casi eccezionali, individuati dalla legge, il pubblico ministero può agire in giudizio a tutela dei diritti di altri soggetti. L'art. 69 c.p.c., poi, stabilisce che il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge, mentre l'art. 70 c.p.c. individua delle ipotesi specifiche in cui l'intervento del Pubblico Ministero è necessario a pena di nullità del procedimento. Dalla lettura di tali norme è comunemente enucleato il principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di intervento del Pubblico Ministero in giudizio, per cui i casi nei quali tale intervento può e deve avvenire sono quelli e solo quelli indicati dal legislatore, in ossequio al noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore individuare i casi in cui il Pubblico Ministero deve intervenire a pena di nullità nei procedimenti civili. Orbene,poichè tra i casi previsti dalla legge a tal fine non rientra il giudizio instaurato per la revocatoria di un fondo patrimoniale, tale partecipazione non non deve ritenersi necessaria.
pag. 9 di 17 Né potrebbe affermarsi il contrario solo perché l'art. 32 disp. att. cc. prescrive che il Pubblico Ministero debba essere sentito nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto il fondo patrimoniale. Anzitutto, la chiara lettera della disposizione impone di ritenere un siffatto adempimento necessario esclusivamente in detti procedimenti, senza possibilità di estenderne l'ambito di applicazione. In secondo luogo, la disposizione stabilisce che il PM debba essere sentito, con esclusione di una sua partecipazione necessaria in quei procedimenti. In terzo luogo, non sembra sussistere una eadem ratio che giustificherebbe l'applicazione analogica tale disposizione al caso che ci occupa (non essendo peraltro presente una lacuna legislativa, per quanto detto in relazione al principio di tipicità, tantomeno volontaria). Infatti, nei procedimenti di volontaria giurisdizione, anche se riguardanti il fondo patrimoniale, viene in genere direttamente in gioco un interesse superindividuale (ad esempio della famiglia), mentre con l'azione revocatoria entra in gioco l'interesse (individuale) del creditore ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione, anche se trattasi di un fondo patrimoniale. Pertanto, non si ritiene di accogliere la richiesta dei convenuti di sollevare questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza dell'art. 32 disp. Att. c.c. nella parte in cui non prevede che il Pubblico Ministero debba essere sentito nei procedimenti aventi ad oggetto la revocatoria di un fondo patrimoniale, trattandosi di questione infondata. Venendo al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto si precisa che l'azione revocatoria è volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del negozio impugnato, che è esistente e realmente voluto dalle parti, sebbene allo scopo di sottrarre il bene alla garanzia del creditore ed ha il fine unico e specifico di ricostruire tale garanzia generica. Ai sensi dell'art. 2901 c.c., presupposti dell'azione sono, dal punto di vista oggettivo, la sussistenza del credito, la sussistenza di un atto di disposizione e il verificarsi di un pregiudizio alle ragioni del creditore;
dal punto di vista soggettivo, per gli atti a titolo gratuito, la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecabile al creditore, se il credito è anteriore al compimento dell'atto di disposizione, o la dolosa preordinazione dell'atto stesso a pregiudicare le ragioni del creditore, se trattasi di credito sorto successivamente all'atto. Anzitutto, non è condivisibile quanto affermato dai convenuti in ordine alla mancanza nel caso di specie di un atto di disposizione patrimoniale. Invero, posto che anche la concessione di ipoteca da parte del debitore sui propri beni integra un atto di disposizione idoneo a pregiudicare le ragioni di altri suoi creditori, è pacifico che il fondo patrimoniale sia un atto a tiolo gratuito annoverabile tra gli
“atti di disposizione patrimoniale” ai sensi dell'art. 2901 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. Sent. 25916/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29298 del 06/12/2017). In particolare, perché si verifichi la “disposizione” di un diritto, non occorre necessariamente, come invece ritenuto dai convenuti, un “trasferimento di diritti” da un soggetto ad un altro (terzo), né occorre che si tratti di un negozio a titolo oneroso perché il pregiudizio alle ragioni creditorie possa dirsi sussistente. Infatti, in disparte la considerazione che l'art. 2901 c.c. chiaramente si riferisce tanto ai negozi a titolo gratuito, quanto ai negozi a titolo oneroso, il pregiudizio può verificarsi con il semplice trasferimento di un diritto ma senza alcuna contropartita in capo al soggetto beneficiario. Peraltro, se il fondo patrimoniale pag. 10 di 17 non produce necessariamente l'effetto di trasferire il diritto di proprietà ad un soggetto terzo, esso è comunque idoneo a dare vita ad un patrimonio separato aggredibile dai creditori del costituente il fondo stesso solo qualora le obbligazioni da questo contratte siano state assunte per scopi non estranei ai bisogni della famiglia, con limitazione della garanzia patrimoniale generica del debitore (art. 2740 c.c.). Conseguentemente, è destituita di fondamento anche l'asserzione dei convenuti secondo cui il potrebbe soddisfarsi senza alcuna difficoltà sui CP_1 beni confluiti nel fondo, giacché l'art. 170 c.c. limita tale possibilità. Quanto alla sussistenza di credito, v'è da osservare che l'art. 2901 c.c. distingue le ipotesi di credito sorto anteriormente o posteriormente al compimento dell'atto di disposizione ai soli fini dei presupposti richiesti per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria. In particolare, trattandosi nel caso di specie di atto a titolo gratuito come sopra anticipato, qualora il credito sia sorto in un momento antecedente l'atto di disposizione è richiesta la consapevolezza del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (scientia damni), mentre qualora il creditore sia divenuto tale dopo il compimento del detto atto quest'ultimo deve essere stato compiuto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (animus nocendi). Nel caso di specie, è da ritenere che il credito del sia sorto in CP_1 data 15.12.2011, al momento cioè della stipula del contratto di cessione della propria partecipazione societaria al , il quale si obbligava a corrispondere Pt_1 il prezzo di importo pari ad Euro 522.675,60 entro il 15.12.2013. Non è condivisibile, dunque, quanto sostenuto in proposito dai convenuti secondo i quali invece il credito del sarebbe sorto solo in occasione della pronuncia della CP_1 sentenza 668/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli, che condannava il al Pt_1 pagamento in favore del stesso della somma pattuita. Invero la condanna CP_1 pronunciata nei confronti del era preceduta dall'accertamento della Pt_1 sussistenza del diritto di credito del nei suoi confronti;
credito che, CP_1 pertanto, preesisteva alla sentenza di condanna medesima. Al riguardo, è intervenuta la Suprema Corte con un recente arresto che si ritiene di condividere, precisando che “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass. Sez. 3 , sent. n.11121 del 10/06/2020). Ne consegue che il credito del deve ritenersi sorto in epoca CP_1 antecedente la costituzione del fondo patrimoniale ad opera del e della Pt_1
Venendo ora al pregiudizio arrecato al e alla consapevolezza del Pt_2 CP_1
di pregiudicare le ragioni del primo, è d'uopo osservare che affinché Pt_1 risulti integrato l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale (anche solo) di un bene immobile mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Del resto, coerentemente con la ratio della cd. "actio pauliana", non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore,
pag. 11 di 17 ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. Sez. II, sent. 3 febbraio 2015, n. 1902). Peraltro, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, quanto alla cd. scientia damni, è sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevante l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. 30/06/2015, n. 13343; Cass. 7/07/2007, n. 15310; Cass. 8/08/2007, n. 17418; Cass.17/01/2007, n. 966; Cass., ord., 18/06/2019, n. 16221; Cass., 13/07/2006, n. 15917; Cass. Civ. n. 11124 del 28/04/2021). Tale circostanza può essere dimostrata anche facendo ricorso a presunzioni aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (in questo senso, tra le tante, si vedano Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1997, n. 6272; Cass. civ., sez. III, 28 settembre 1996, n. 8581; Cass. civ., sez. III, 3 maggio 1996, n. 4077; Trib. Cagliari, 9 aprile 1991; Cass. civ., 1 dicembre 1987, n. 8930; Cass. civ., 6 dicembre 1986, n. 7250). Nel caso di specie, il pregiudizio del diritto di credito del risulta CP_1 per tabulas dall'atto pubblico a rogito notaio con cui i coniugi Persona_1
e costituivano il revocando fondo patrimoniale. Dalla lettura dello Pt_1 Pt_2 stesso, infatti, emerge che i convenuti vi facevano confluire 23 immobili, alcuni di proprietà esclusiva del e alcuni in comproprietà con la nonché Pt_1 Pt_2 alcune delle partecipazioni societarie nelle farmacie intervenute nel presente giudizio. Quanto alla consapevolezza del di pregiudicare il credito del Pt_1
giova evidenziare che il convenuto ben sapeva di essere debitore CP_1 dell'odierno attore sin dal 15.12.2011, ma nonostante questo costituiva il fondo patrimoniale in data 07.03.2017, ossia poco prima che il giudizio avviato contro di lui dinanzi al Tribunale di Tivoli si concludesse con sentenza emessa in data 19.04.2017 (pubblicata in data 20.04.2017). Sulla base di tutti i suesposti elementi, sussistendo i presupposti di legge e in mancanza di prova di particolari circostanze tali da configurare un dovere morale in capo ai coniugi, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per cui è causa deve essere dichiarato inefficace nei confronti di . Controparte_1 Quanto alle domande riconvenzionali formulate dai convenuti, esse si rivelano una inammissibile e una infondata. E' inammissibile la domanda con la quale il e la chiedevano Pt_1 Pt_2 la condanna del al pagamento dell'importo di Euro 1.041.124,62 per CP_1 compensazione del proprio debito con l'attore con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo. Invero, il simultaneus processus, ossia la concentrazione in un medesimo giudizio di più domande, è giustificato dalla connessione delle domande stesse tale da derogare alla competenza territoriale di cui agli art. 18 e ss c.p.c.. In particolare, in caso di proposizione di una domanda principale da parte dell'attore il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale nel medesimo giudizio purché tale domanda sia connessa alla prima in quanto dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (art. 36 c.p.c.) (Trib. Roma, sentenza 22794/2016; Corte di Appello Napoli, sentenza 4347/2019).
pag. 12 di 17 Nel caso di specie, tuttavia, non è ravvisabile una connessione tra la domanda di revocatoria del fondo patrimoniale e la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di euro 1.041.124,62, posto che nel presente giudizio non è in contestazione l'esistenza del credito del quanto piuttosto i CP_1 presupposti perché il medesimo possa ottenere l'inefficacia nei propri confronti del fondo patrimoniale costituito dai convenuti al fine ridurre la garanza patrimoniale generica. E' infondata, invece, la domanda riconvenzionale con cui i convenuti chiedevano la condanna del al risarcimento danni da liquidarsi in CP_1 separata sede perché l'attore avrebbe incluso tra i beni oggetto di revocatoria delle partecipazioni societarie che non confluivano nel fondo patrimoniale revocando. Innanzitutto occorre al riguardo precisare che nel fondo patrimoniale veniva conferita anche la quota di partecipazione pari al 90% della CP_4 con sede in Anguillara Sabazia e al 60% della “ con
[...] CP_3 sede legale in Faleria. In disparte l'omessa allegazione o anche solo deduzione di fatti a sostegno della domanda, i convenuti chiedono genericamente il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che chi agisce per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniale e non, asseritamente patiti ha l'onere di allegare e provare i fatti da cui tali danni sono derivati, l'an e il quantum dei danno stessi, nonché il nesso di causalità (Cass. Civ., sez. III, 13328/2015). Peraltro, nella memoria ex art. 183 c. 6 n1 c.p.c. il CP_1 precisava la domanda ricomprendendovi solamente le quote di partecipazione alla e alla , confluite nel fondo patrimoniale oggetto CP_9 Controparte_4 dell'odierno giudizio. Quanto alle altre partecipazioni , seppure erroneamente indicate nella narrativa della citazione, non viene formulata alcuna domanda nelle conclusioni in cui il petitum è limitato alla revocatoria dell'atto di costituzione del fondo. Non essendo tale partecipazioni ulteriori indicate nell'atto revocando né nel petitum della domanda, alcuna statuizione potrà essere emessa, né alcun pregiudizio potranno subire le relative società, con conseguente carenza di interesse ad intervenire delle stesse nel presente giudizio. L'intervento dovrà quindi essere dichiarato inammissibile. La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e dalle farmacie intervenute, le cui partecipazioni erano incluse nel fondo patrimoniale, volta ad ottenere il risarcimento dei danni, dovrà invece essere rigettata, in quanto generica e infondata. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, tenendo conto del valore, della natura e della complessità della controversia.”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia All'Ill.ma Parte_2 Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa in via principale: in accoglimento dell'appello voglia riformare totalmente, per le motivazioni rappresentate in narrativa, la sentenza n.374/22 pronunciata dal Tribunale di Viterbo in data 08.04,22, resa nella causa iscritta al N. 137/2018 di R.G. a causa dell' assoluta mancanza di interesse ad agire del Dott. ad CP_1
pag. 13 di 17 ottenere una sentenza che determini l'inefficacia nei suoi confronti del fondo patrimoniale costituito dagli appellanti nel 2017 e sciolto volontariamente il 25 maggio del 2018; in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riformare la sentenza di primo grado n.374/22 in merito alla condanna alle spese di giudizio degli attuali appellanti rimodulando l'importo secondo equità. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e rimborso del contributo unificato versato.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal dott. e dalla dott.ssa Parte_3 Pt_2 poiché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa,
[...] confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 347/2022. Condannare gli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96, 3° comma, cpc ed al pagamento di spese e compensi professionali nella misura massima, oltre rimborso spese forfettario e oneri di legge.”
Dichiarata la contumacia della Controparte_2
, del “
[...] Controparte_3
, della e della
[...] Controparte_4
Controparte_5
, dopo il mutamento del rito che ha disposto la
[...] discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene un unico motivo.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Erronea interpretazione dell'art. 100 c.p.c. sull'interesse ad agire”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale limitatamente al giudizio di irrilevanza attribuito all'eccezione di difetto di interesse ad agire di formulato sul presupposto che non Controparte_1 fosse stato provato lo scioglimento del fondo patrimoniale del quale era richiesta la revocazione, trascurando che sarebbe stato lo stesso CP_1 a dover fornire la prova della persistenza del proprio interesse,
[...] tanto più che lo scioglimento sarebbe stato conoscibile per essere stato formalizzato con atto trascritto. Sotto altro profilo l'appellante chiede che la Corte d'Appello riformi la condanna alle spese liquidate in € 21.778,96, rimodulandola secondo equità.
Il motivo è infondato.
pag. 14 di 17 e assumono di aver sciolto Parte_1 Parte_2 consensualmente, con atto del 25 maggio 2018, il fondo patrimoniale costituito il 7 marzo 2017, e di aver proceduto il 30 maggio 2018 all'annotazione della cancellazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e sui certificati matrimoniali a loro riferiti. La circostanza della cancellazione è stata allegata nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 29 marzo 2022, benchè asseritamente risalente al 25 maggio 2018, e cioè contestualmente alla loro costituzione in giudizio del 23 aprile 2018, nella quale pure si erano limitati a sollevare numerose questioni di rito e di merito, senza tuttavia eccepire il difetto di interesse ad agire che sarebbe derivato dallo scioglimento del fondo patrimoniale e dalla cessazione del vincolo di destinazione di tutti i loro immobili, la cui inopponibilità era stata domandata da Controparte_1 Soltanto con la memoria di replica gli appellanti hanno eccepito il difetto di interesse ad agire, pure rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo costituendo un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. n. 19268 del 29/09/2016), obliterato però dal Tribunale sul presupposto che della circostanza non avessero dato prova. La decisione è corretta perché e si Parte_1 Parte_2 sono limitati ad allegare ma non provare, con adeguata documentazione, né l'intervenuto scioglimento fra di loro del fondo patrimoniale, né la trascrizione di esso in Conservatoria e sui certificati matrimoniali, che avrebbe reso detto scioglimento opponibile verso i terzi. Ciò è tanto più vero in quanto essi avevano allegato che entrambe le sopravvenienze fossero intervenute rispettivamente il 25 maggio 2018 e il 30 maggio 2018, e cioè ben prima che maturassero in quel giudizio le preclusioni assertive ed istruttorie, rispettivamente del 21 giugno 2018 e del 20 luglio 2018. Pur potendo sollevare per tempo l'eccezione di difetto di interesse ad agire e corredarla di supporto documentale, hanno preferito riservarla all'ultimo atto processuale utile dello scambio delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.. Sebbene tali preclusioni non impediscano di sollevare un'eccezione in senso lato e di corredarla di riscontro documentale (Cass. Sez. U. n. 10531 del 7/5/2013), questa stessa giurisprudenza pretende però che essa sia suffragabile ex actis. Ebbene, in primo grado e hanno del Parte_1 Parte_2 tutto omesso di dare riscontro e dello scioglimento e della sua trascrizione. Analogamente, in questo secondo grado, sempre sul presupposto che l'eccezione sia riproponibile in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e si sono limitati a produrre l'atto Parte_1 Parte_2 per Notaio di Roma (Rep. 559; Racc. 323), in data 25.5.2018, Per_3 registrato il 30.5.2018, ma nessuna documentazione che dia riscontro all'allegazione per cui lo scioglimento del fondo patrimoniale sarebbe stato pag. 15 di 17 registrato in Conservatoria e annotato sui certificati matrimoniali (a margine dell'atto di matrimonio). Vero è allora che, seppure lo scioglimento del fondo patrimoniale è intervenuto inter partes, in mancanza di trascrizione e annotazione, esso non sarebbe opponibile a terzi, i quali non perdono e anzi conservano l'interesse alla pronuncia revocatoria. Nell'accertamento dell'opponibilità dello scioglimento a CP_1
non può prescindersi dalle risultanze ex actis, ossia dal materiale
[...] probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo dell'eccezione in senso lato, e non intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa. Né vale obiettare che l'interesse ad agire riguarderebbe CP_1
con la conseguenza che egli sarebbe stato onerato di controllare
[...] nel corso del giudizio, durato quattro anni, il perdurare del proprio interesse, perché è, in ogni caso, la parte che ne eccepisce il difetto onerata della prova dei relativi presupposti. Da ultimo, la condanna alle spese processuali del primo grado liquidate dal Tribunale in € 21.778,96 fa corretta applicazione del principio per cui il valore del giudizio di revocazione debba essere ragguagliato al credito per cui è promossa la cautela (vedi da ultimo Cass. n. 3697/2020), sicchè bene ha fatto il primo giudice a liquidare sulla base dello scaglione di riferimento da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00, avuto riguardo al credito di
€ 522.675,60 di Controparte_1
§ 5. – Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, sulla base del valore della causa ragguagliato al credito di € 522.675,60 a cautela del quale è promossa revocatoria, e quindi con riguardo allo scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00, secondo parametri minimi, avuto riguardo alla marginalità della questione prospettata. A tanto, e non alla condanna alle spese del primo grado è commisurato il valore dell'appello, perché l'eccepito difetto di interesse ad agire è espressamente prospettato in ragione dell'impossibilità di confermare il merito della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo pronunciata in primo grado.
§ 6. – Non sussistono i presupposti per la condanna ai danni da temerarietà della lite.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 16 di 17 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 nella contumacia della Controparte_2
, del
[...] Controparte_3
, della e della
[...] Controparte_4
Controparte_5
, contro la sentenza n. . 374 pubblicata Controparte_5 l'8/4/2022 tra le parti dal Tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € 10.060,00, di Controparte_1 cui € 2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 7/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC IO UI LO LA IZ
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