Decreto cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2024
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/04/2025, n. 8345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8345 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08345/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10266 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Pandolfini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Determina n. -OMISSIS-, emanata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Ufficio Concorsi e Contenzioso, con il quale il ricorrente è stato dichiarato escluso dal concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 7° corso di formazione professionale di 1330 allievi Vice Brigadieri del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, notificato il 28.05.24;
- del Decreto prot. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-, del 19-02-2024, avente ad oggetto l’indizione del concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 7° corso di formazione professionale di complessivi 1.330 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti qualifica speciale e Appuntati Scelti in servizio permanente del ruolo Appuntati e Carabinieri e dei ruoli Forestali degli Appuntati e Carabinieri e degli Operatori e Collaboratori dell’Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio con il grado di Appuntato Scelto Qualifica Speciale, ha adìto il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui è stato escluso dal concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 7° corso di formazione professionale di 1330 Allievi Vice Brigadieri del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri; è stato impugnato altresì il bando di concorso.
Dopo che il Presidente della III Sezione del TAR Sicilia con decreto monocratico n. -OMISSIS-del 07/08/2024 ha ammesso con riserva il ricorrente al proseguimento dell’iter concorsuale e dopo che con ordinanza n. -OMISSIS-del 16/09/2024 la suddetta Sezione ha declinato la propria competenza territoriale indicando come Tribunale competente il TAR Lazio, il ricorrente ha provveduto alla riassunzione del ricorso ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
Presupposto del gravato atto di esclusione è la mancanza in capo al candidato del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) del bando di concorso ai sensi del quale possono partecipare al concorso solamente i militari che “non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione” ; nei confronti del militare ricorrente invero risulta emessa dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 444, comma 1, c.p.p. la sentenza di applicazione della pena su richiesta -OMISSIS- del 08/03/2010 (divenuta irrevocabile in data 20/05/2010) per i reati di percosse e lesioni aggravate in concorso alla pena di mesi sei di reclusione.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi di diritto.
Con la prima censura, viene contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 635 e 1051 cod. ord. mil. Da un lato, infatti, la norma del bando di concorso sulla cui base è avvenuta l’esclusione prevede una causa di esclusione più grave di quella prevista dall’art. 1051 ai sensi del quale l’esclusione dalle procedure di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo ad un altro è prevista solamente in presenza di una sentenza di condanna definitiva “a una pena non inferiore ai due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare”, mentre nel caso di specie si è in presenza di una pena inflitta di soli sei mesi; dall’altro lato, nemmeno è applicabile alla presente controversia il disposto di cui all’art. 635 – erroneamente richiamato nel provvedimento impugnato – poiché tale norma si applica unicamente alle ipotesi di reclutamento di nuovo personale e non anche quando si discorre di procedure concorsuali rivolte a soggetti che sono già militari.
Con la seconda censura è stata contesta la violazione dell’art. 178 c.p.; invero, in base all’intervenuta riabilitazione – ottenuta con l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo -OMISSIS- del 05/07/2019 – l’Amministrazione non avrebbe dovuto tenere in considerazione la sentenza del Tribunale di Torino dal momento che l’istituto della riabilitazione ha la precipua funzione di far cessare qualsiasi conseguenza giuridica di una condanna penale.
Infine, con la terza censura, è stato contestato l’eccesso di potere sub specie di difetto di motivazione e contraddittorietà degli atti dal momento che l’Amministrazione, da un lato, ha affermato di esercitare un potere discrezionale nel momento in cui ha voluto tenere conto della sentenza di patteggiamento nonostante l’intervenuta riabilitazione, ma, dall’altro lato, non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover escludere il ricorrente.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha presentato memorie con cui, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare irricevibile il gravame in quanto tardivo laddove è stata censurata una clausola del bando immediatamente escludente; invero, già al momento di pubblicazione del bando il ricorrente sapeva di non possedere il requisito richiesto, essendo a conoscenza della sentenza penale di condanna.
Nel merito, deduce la correttezza del proprio operato; l’esclusione dalla procedura concorsuale sarebbe, invero, avvenuta sulla base della lex specialis di gara, la quale, a sua volta, sarebbe meramente riproduttiva del disposto di cui all’art. 635 cod. ord. mil. L’esclusione era pertanto un atto dovuto e questo anche perché l’estinzione del reato, così come la riabilitazione, non fanno venir meno il fatto storico dell’esistenza della condanna, ma consentono unicamente alla persona condannata di ottenere l’estinzione degli effetti penali della condanna e delle pene accessorie.
4. A seguito della camera di consiglio del 30/10/2024 è stata adottata l’ordinanza n. -OMISSIS-del 31/10/2024 con cui è stata accolta la domanda cautelare e il ricorrente è stato ammesso con riserva al proseguimento dell’iter concorsuale, nonché, in caso di positivo esito, ad essere ammesso sempre con riserva al corso di formazione controverso.
5. In data 25/11/2024 l’Amministrazione ha depositato in giudizio una relazione con cui ha rappresentato che la Commissione Esaminatrice, già in virtù di quanto disposto con il decreto monocratico del Presidente della III Sezione del TAR Sicilia, aveva proceduto alla valutazione dei titoli del ricorrente; all’esito di tale valutazione, il ricorrente aveva ottenuto il punteggio di -OMISSIS- e pertanto veniva inserito in graduatoria alla posizione n. -OMISSIS-, posizione non utile a risultare vittorioso dal momento che l’ultimo soggetto dichiarato vincitore aveva ottenuto il punteggio di 10.241,7250 corrispondente alla posizione n. 1265 della graduatoria e che l’ultima posizione ripianata in seguito alla rinunce è stata la n. 1932 con il punteggio di 9.978,9600.
È stata pertanto eccepita l’improcedibilità del gravame per carenza d’interesse atteso che anche in caso di accoglimento del ricorso il ricorrente non risulterebbe in ogni caso vincitore del concorso; viene inoltre fatto presente che il ricorrente, non essendo risultato vincitore, non ha partecipato al corso e che lo stesso ha comunque già avuto termine il 25/10/2024 e che tutti i frequentatori, conseguito il grado previsto, hanno raggiunto i reparti di destinazione.
6. All’udienza pubblica del 09/04/2025, dopo discussione tra le parti presenti così come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
8. In via preliminare, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto eccepito dall’Amministrazione, il gravame deve considerarsi procedibile, persistendo l’interesse a ricorrere di parte attorea.
Da un lato, infatti, deve essere evidenziato che il ricorrente, sebbene con riserva, è stato inserito nella graduatoria definitiva di merito; tale provvedimento dunque non andava impugnato perché non lesivo degli interessi attorei. Dall’altro lato, il Collegio rileva che, anche se il militare ricorrente non si è posizionato in posizione utile per la partecipazione al corso di formazione professionale per Allievi Vice Brigadieri e detto corso nelle more è terminato, dall’eventuale accoglimento del ricorso il ricorrente potrebbe tuttavia trarre alcune utilità; da una parte, infatti, deve essere rilevato che astrattamente è ipotizzabile un ulteriore scorrimento della graduatoria al fine della indizione di un nuovo corso di formazione professionale per Allievi Vice Brigadieri e, dall’altra parte, deve essere rimarcato che dalla caducazione degli atti impugnati il ricorrente otterrebbe l’accertamento giudiziale della illegittimità della sua esclusione dalla procedura concorsuale e la conferma del fatto che, anche in ipotesi di futura partecipazione a concorsi d’avanzamento analoghi, la presenza della sentenza del Tribunale di Torino di applicazione della pena su richiesta -OMISSIS- del 08/03/2010 non potrebbe essere considerata una autonoma causa di esclusione ai sensi dell’art. 635 cod. ord. mil. (cfr. in termini, TAR Lazio, Sez. I bis, 7 aprile 2025, n. 6948).
9. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di tardività del ricorso, dal momento che il ricorrente con la propria domanda non ha tanto censurato in sé la disposizione del bando sulla base della quale è avvenuta l’esclusione, quanto ha contestato l’errata interpretazione datane dall’Amministrazione, deducendo sostanzialmente che fosse possibile e doveroso non procedere alla sua esclusione anche in presenza della sentenza di patteggiamento e ciò sia in virtù del fatto che l’Amministrazione avrebbe erroneamente fatto applicazione – con il provvedimento di esclusione – dell’art. 635 cod. ord. mil. sia della circostanza che in base all’avvenuta riabilitazione in ogni caso non si sarebbe dovuto tener conto della sentenza penale (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, 6 maggio 2024, n. 8899).
10. Ciò posto e passando ora al merito della controversia, deve essere innanzitutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la causa automatica di esclusione prevista dall’art. 635, comma 1, lett. g), cod. ord. mil. laddove è previsto il requisito generale del "non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionatamente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi" ha un ambito oggettivo di applicazione ben delimitato, e cioè il reclutamento nelle Forze armate; al contrario, tale causa di esclusione non può essere applicata automaticamente a coloro che sono già militari e ciò sia quando si controverte di procedure per l’immissione nel ruolo del servizio permanente sia a fortiori quando si tratta di procedure di avanzamento (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, 27 dicembre 2023, n. 19647).
Ebbene, ciò considerato, il Collegio non può che rilevare che il provvedimento di esclusione impugnato trova il suo presupposto unicamente nella esistenza della sentenza di patteggiamento emanata dal Tribunale di Torino e nella considerazione che l’intervenuta riabilitazione non fa venir meno la sussistenza della sentenza penale. Manca, invece, nell’atto gravato una valutazione motivata ed individualizzata sulla gravità dei fatti ascritti al ricorrente né si è tenuto conto dello status ricoperto dal ricorrente, il quale, come esposto, non era un soggetto estraneo con il quale l’Amministrazione entrava per la prima volta in rapporto (elemento che avrebbe potuto legittimare l’automatica applicazione dell’art. 635 in tema di reclutamento) ma un soggetto che faceva parte dell’Amministrazione già a partire dal 19/10/1998, data in cui il militare è stato ammesso alla ferma breve triennale prima di transitare nell’Arma dei Carabinieri.
11. Il provvedimento impugnato, inoltre, così come dedotto da parte ricorrente, risulta essere in contrasto con l'art. 1051, comma 8, cod. ord. mil. in base al quale “Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro”; a fronte della predetta disposizione che limita la possibilità di avanzamento di ruolo solo nel caso di condanna definitiva ad una pena superiore a due anni per delitto non colposo, infatti, l'Amministrazione nel caso di specie ha considerato rilevante una risalente condanna, per la quale peraltro è intervenuta la riabilitazione, a soli sei mesi di reclusione.
12. In conseguenza di quanto detto, il provvedimento di esclusione impugnato deve essere ritenuto illegittimo in quanto l’Amministrazione ha ritenuto di procedere alla esclusione del militare ricorrente per la sola presenza della sentenza di applicazione della pena su richiesta emanata dal Tribunale di Torino, senza una valutazione analitica e dettagliata dei fatti che avevano portato alla sentenza penale; l’atto di esclusione gravato deve pertanto essere annullato, con conferma degli atti successivamente adottati dall’Amministrazione e non impugnati e, pertanto, con conferma dell’inclusione del ricorrente nella graduatoria definitiva di merito alla posizione n. -OMISSIS- con il punteggio di -OMISSIS-.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di € 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.