Cass. civ., sez. I, sentenza 16/12/2024, n. 32763
CASS
Sentenza 16 dicembre 2024

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Massime2

L'art. 6, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e, segnatamente, con l'art. 8 della direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. d), della suddetta direttiva, finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo, al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio.

L'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il Questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge.

Commentario1

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 27 marzo 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/12/2024, n. 32763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32763
Data del deposito : 16 dicembre 2024

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