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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/04/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 3058/2017
VERBALE D'UDIENZA del 12/04/2024 nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 12/04/2024, alle ore 10.37, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte opponente, l'avv.
Letizia Scardina in sostituzione di Vincenza Scardina, per l'interveniente l'avv. CP_2
Antonio Liberto in sostituzione dell'avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi.
È altresì presente il ctp di parte opponente, dott. . Persona_1
L'avv. Scardina chiede che possa prendere la parola il ctp.
L'avv. Liberto si oppone avendo già la controparte formulato le proprie osservazioni avverso la ctu;
il Giudice ritenuto che, esaurita l'attività istruttoria, la discussione orale compete al difensore invita l'avv. Scardina a concludere;
quest'ultima chiede di potersi allontanare al fine di conferire col ctp;
il Giudice alle ore 10.39 autorizza il difensore di parte opponente ad allontanarsi dall'aula di udienza per qualche minuto al fine di conferire col ctp;
alle ore 10.44 l'avv. Scardina e il ctp fanno nuovamente ingresso nell'aula di udienza;
l'avv. Scardina discute brevemente la causa riportandosi all'atto di citazione e alle note conclusive da ultimo depositate, chiede di dichiarare il difetto di legittimità passiva di non avendo la predetta dimostrato la titolarità del credito;
contesta l'eccezione CP_2 di prescrizione e si riporta a tale proposito a quando già rilevato negli atti difensivi depositati, ribadisce in ogni caso che l'assunzione del saldo iniziale con quello coincidente col primo saldo trimestrale infradecennale si tradurrebbe nell'assegnare alle rimesse solutorie la capacità di rendere irripetibile, oltre alle competenze, anche il capitale ricostruito fino alla data di individuazione della prima rimessa solutoria a ritroso. L'avv. Liberto insiste nelle domande e conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e si riporta, in particolare, alle note conclusive depositate.
Entrambi i difensori chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 15.25, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 12/04/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3058/2017 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(cf: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenza Scardina in forza di procure alle liti allegate all'atto introduttivo, presso il cui studio, sito a Bagheria via Paolo Borsellino n. 24, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
(cf: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Morello, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a
Palermo via Leonardo Da Vinci n. 225, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
(p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, a mezzo della mandataria (già Controparte_5 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, presso il cui CP_6 studio, sito a Messina via Dei Verdi n. 13, è elettivamente domiciliata
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 760/2017; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 47.166,39, oltre interessi legali dalla data Parte_1 della domanda sino al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere agli opponenti, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 3.900,00; pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese per le ctu espletate;
lascia a carico dell'interveniente le spese dalla medesima anticipate;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 760/2017 con il quale il Tribunale di
Termini Imerese li ha condannati, in solido tra loro, al pagamento di € 54.136,15 (oltre interessi e spese) in favore di a titolo di saldo debitore del Controparte_1
c/c ordinario n. 2384/264320 – già n. 10804/0 –, aperto dall'opponente il 30.5.1996 presso la filiale di Bagheria del Credito Siciliano, poi incorporato in , nel Controparte_7
nel e infine nell'istituto di credito Controparte_8 Organizzazione_1 opposto, rapporto rispetto al quale la moglie aveva assunto la Parte_2 posizione di garante.
Deduceva innanzitutto la mancanza, nel contratto originario di apertura del c/c n. 10804/0, di qualsivoglia riferimento a “tassi, condizioni, spese, commissioni, valute e modalità di capitalizzazione degli interessi debitori”, nonché, in quello di apertura di credito del
15.09.2009, delle spese applicabili, oltre all'assenza degli estratti conto scalari per il periodo ricompreso tra l'1.5.2006 e il 30.9.2007, invocando la cd regola del “saldo zero” fino a tale momento.
Lamentava, poi, l'applicazione della capitalizzazione illegittima e di interessi anatocistici, in spregio alla delibera Cicr del 9.2.2000, risalendo l'adeguamento mediante patto sottoscritto dal cliente con espressa previsione della condizione di reciprocità al 30.9.2009, nonché il superamento del tasso soglia usura con riferimento agli interessi in 19 trimestri e di quello relativo alla cd cms soglia in tre trimestri, oltre all'applicazione del cd “gioco delle valute” e all'addebito di spese non pattuite, senza considerare la violazione dell'art. 118 tub in materia di modifiche contrattuali e la indeterminatezza della cms.
Domandava, dunque, la rideterminazione del saldo (positivo) invocando la consulenza tecnica di parte posta a fondamento dell'opposizione, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione dell'importo di € 58.090,12 o di quello accertato in corso di causa, determinato sulla base di clausole contrattuali nulle e illegittime, e alla rettifica della segnalazione presso la Centrale rischi e/o altre banche dati CED. Chiedeva, inoltre, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della banca nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a causa delle violazioni di norme contrattuali ed exracontrattuali poste in essere dalla controparte, oltre alla condanna ex art. 614 bis per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione delle statuizioni contenenti obblighi di facere.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.1.2018 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccepiva, da un lato, la decadenza
[...] del diritto del correntista di opporsi alle risultanze contabili essendo decorso il termine di cui all'art. 119 tub e, per altro verso, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie effettuate anteriormente al termine di dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione (21.9.2017).
Contestava in ogni caso le deduzioni avversarie, invocando la legittimità dei documenti contrattuali che regolavano il rapporto di conto corrente, contenenti le condizioni economiche applicate;
rilevava a tale riguardo di aver depositato in questa sede la copia del contratto di c/c n. 108040 del 19.6.1996 recante “i tassi creditori, i tassi debitori per le aperture di credito, per lo scoperto di conto corrente, le cms fuori fido ed intrafido nonché le spese di conto ed i giorni di valuta dei versamenti”, avendo per mero refuso allegato al ricorso monitorio un documento privo di tali elementi.
Negava, poi, la indeterminatezza della cms, validamente pattuita e l'applicazione delle cd valute fittizie, essendo la differente annotazione degli addebiti e degli accrediti espressamente pattuita.
Quanto agli interessi anatocistici, invocava l'estratto conto al 30.06.2000 contenente la comunicazione al cliente in ordine all'adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000, contestando per altro verso l'usurarietà degli interessi, derivante da un errato calcolo del taeg.
Domandava, dunque, il rigetto di tutte le domande avversarie, sfornite di supporto probatorio, allegando la correttezza del proprio operato.
Alla prima udienza, tenuta l'11.4.2018, disconosceva la sottoscrizione Parte_1 apposta al documento contrattuale del 19.6.1996 depositato dalla banca in questa sede, distinto da quello prodotto nell'ambito del procedimento monitorio, in relazione al quale l'opposta formulava contestualmente istanza di verificazione.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Con ordinanza del 23.12.2019 è stata disposta consulenza tecnica grafologica al fine di accertare la riconducibilità del documento contrattuale del 19.6.1996 all'opponente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.2.2020 si è costituita nel presente giudizio n.q. di mandataria di quale Controparte_6 Controparte_4 cessionaria del credito sub iudice, facendo proprie le domande e le conclusioni rassegnate da . CP_1 Con successiva ordinanza del 17.12.2020 – come integrata con provvedimento del
15.11.2021 – è stata disposta consulenza tecnico-contabile d'ufficio sul rapporto di conto corrente in contestazione.
All'udienza del 12 aprile 2024 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
**********
Così ricostruiti i fatti di causa, deve preliminarmente darsi atto della procedibilità delle domande spiegate dall'opponente, essendo stata esperita la mediazione obbligatoria in ossequio al d.lgs. n. 28/2010 (cfr. verbale negativo in atti).
Deve, poi, ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 54.136,15 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di c/c ordinario acceso da il 30.5.1996 presso la filiale di Parte_1
Bagheria del e contraddistinto inizialmente dal n. 108040, poi Controparte_9 oggetto di svariate cessioni, rispetto al quale ha assunto la posizione Parte_2 di garante in forza dei contratti sottoscritti in data 19.3.1997, 14.8.2002 e 15.9.2009.
Ora, la banca ha suffragato la pretesa creditoria attraverso il documento contrattuale sopra indicato, sottoscritto dal cliente (sul quale si tornerà infra), quello di affidamento del
15.9.2009 e il contratto del 29.10.2013, con il quale sono state modificate le condizioni negoziali già pattuite, producendo altresì il documento ex art. 50 tub e gli estratti conto a partire dal 31.5.2006 e per tutta la durata del rapporto, contenenti la “analitica registrazione delle varie partite in dare e avere” (Cass., n. 29577/2020) dai quali si evince chiaramente l'andamento del rapporto.
La condotta della banca si pone dunque in aderenza all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23974/2010: “in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il principio secondo cui l'onere probatorio incombe sulla banca la quale, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.: «La banca ricorrente confonde l'onere di conservazione della documentazione contabile con l'onere della prova del credito. Il fatto di non essere tenuta a conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dalla loro ultima registrazione non esonera la parte che vi è tenuta dall'onere di provare il proprio credito”).
Invero, come si avrà modo di vedere infra, la mancanza della serie integrale degli estratti conto non è ostativa all'accertamento della pretesa (Cass., n. 10140/2022; vedi anche Cass.,
n. 330/2020; Cass., n. 11543/2019).
È opportuno, poi, ricordare che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832, co.1, c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass., nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass., n. 10376/2006). Né – come la
Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass., n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
Ciò chiarito, è opportuno innanzitutto soffermarsi sulla riconducibilità della sottoscrizione documento contrattuale del 19.6.1996, prodotto dalla banca opposta nell'ambito del presente giudizio, a . Parte_1
Va richiamata a tale riguardo la consulenza tecnico-grafica a firma del dott. , Persona_2 frutto di un percorso argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorretta da adeguati rilievi di competenza specifica.
Il ctu, in seguito all'esame della firma in verifica e delle scritture comparative – acquisite anche mediante saggio grafico dell'opponente –, svolto facendo ricorso al cd “metodo morettiano” – nel quale l'esame e il confronto vertono sulla “costruzione del tracciato e del gesto grafico che lo genera. A tale scopo, si prendono in considerazione le principali categorie grafologiche di riferimento (organizzazione, curvilinea, dimensioni, ampiezze, inclinazione, modulazione del calibro e degli assi, direzione e allineamento del rigo, ritmo, gesto fuggitivo” – ha affermato la riconducibilità della firma in questione all'opponente, avendo accertato “un ampio quadro di somiglianze fra il tracciato in verifica e le firme autografe in comparazione. Le somiglianze riscontrate sono significative in quanto riguardano particolarità del movimento grafico non soggette ad imitazione, in particolare non soggette ad imitazione in quanto gruppo di caratteristiche grafiche concomitanti. Infatti, il loro verificarsi in modo contestuale sia nella firma in verifica che nelle firme di comparazione, rende i connotati grafici analizzati, particolarmente rilavanti per l'identificazione”.
Ad avviso di chi giudica, vanno disattesi i rilievi mossi dagli opponenti alle risultanze peritali sul presupposto della mancata produzione dell'originale del documento contrattuale.
Invero, come già ampiamente spiegato dal ctu nella relazione (cui si rinvia), l'indagine è stata effettuata sull'unico esemplare prodotto da e, precisamente, una “copia CP_1 ottenuta tramite un procedimento di autocopiatura del documento originale realizzato tramite un mezzo scrittorio tipo penna” mediante carta chimica, “ossia un tipo di carta che trasmette la traccia sul foglio sottostante tramite la rottura di microcapsule che si rompono al passaggio di un mezzo che esercita una pressione (come la penna) e che reagendo con la composizione chimica del foglio copia producono la traccia. Sul verso del primo foglio (CB, coated back) sono applicate microcapsule contenenti colorante, che sono assorbite dal secondo foglio (CFB, coated front and back), rilasciando quindi una traccia sul terzo, la cui patina è solo sul recto (CF, coated front)”.
La circostanza che tale metodologia di copiatura consenta la realizzazione della copia contestualmente alla scrittura dell'originale – senza soluzione di continuità –, come peraltro chiarito dal ctu, non è idonea ad inficiare le operazioni di consulenza, né la relazione dell'ausiliario, non avendo peraltro inciso sullo svolgimento dell'analisi.
Il dott. ha, infatti, chiarito che si tratta di una “fattispecie particolare di copia in quanto, Per_2 trattandosi di un foglio autocopiante, la sua produzione avviene contestualmente alla produzione del tracciato originale, pertanto i segni grafici sono da considerarsi come delle impronte del tracciato originale. Pertanto, rispetto a produzioni fotostatiche o ottenute a mezzo stampa, la cui produzione
è comunque differita rispetto alla produzione del tracciato originale, la copia in verifica offre un grado di periziabilità maggiore”.
Per il resto, può farsi rinvio alle risposte fornite dal ctu alle osservazioni di parte opponente, da intendersi qui richiamate sia in relazione alle caratteristiche del tracciato esaminato che al metodo di autocopiatura, atteso che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis, Cass. n. 282/2009; Cass. nn. 8355/2007 e 12080/2000).
Peraltro, “Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (in questi termini, Cass., 35167/2021; vedi anche Cass., n. 8161/2023).
La circostanza che l'esame grafico vada condotto (preferibilmente) sull'originale non è suscettibile di invalidare le risultanze peritali né di affievolirne l'affidabilità, essendo le stesse state acquisite mediante un'indagine connotata da adeguata professionalità, sorretta dalle leges artes e svolta nel rispetto del contraddittorio tra le parti processuali.
Ciò chiarito e venendo adesso ai rilievi contenuti nell'atto introduttivo, va richiamata la disciplina dettata dalla l. n. 108/96, che attribuisce centralità al momento della pattuizione, collegando tanto la sanzione penale, quanto quella civile della gratuità, alla pattuizione di un tasso di interesse effettivo che superi quello soglia di riferimento;
quest'ultimo viene individuato attraverso un meccanismo complesso delineato dall'art. 2 della l. n. 198/1996, che demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la e l' Org_2 [...]
il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, Org_3 comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura
(secondo la classificazione in categorie omogenee effettuata annualmente con decreto ministeriale, sentiti i medesimi organismi di vigilanza, tenendo conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie); i valori così ottenuti, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 cp e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815, co. 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; la valutazione di usurarietà ha, dunque, rilevanza temporale circoscritta al momento genetico del contratto “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in l. n. 24/2001, legge di interpretazione autentica).
Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, poi, va richiamato l'orientamento tradizionale della giurisprudenza, che la definisce come la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass., n. 870/06). Nella maggior parte dei casi essa, tuttavia, veniva di fatto applicata sulla punta di massima scopertura effettiva registrata nel periodo di riferimento, così tradendo ancor più chiaramente la sua natura di corrispettivo per l'erogazione del credito. La clausola dunque non può ritenersi nulla per difetto di causa, salvo verificarne la determinatezza, e dunque la validità, alla luce degli artt. 1418 e 1346
c.c..
Il legislatore ha disciplinato la cms per la prima volta nel 2009 (art. 2 bis l. n. 2/2009 di conversione del d.l. n.185/2008), delineando la struttura e i requisiti di validità della clausola che la prevede e così sancendone la natura di corrispettivo per l'erogazione del credito, dunque in ultima istanza di componente del TAEG (co. 2). Ha stabilito infatti che la cms deve, a pena di nullità della clausola che la contiene, essere connessa all'utilizzo effettivo delle somme, in presenza di fido e di scopertura continuativa non inferiore a trenta giorni;
è stata altresì comminata la nullità delle “clausole, comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente, in ogni momento” (co. 1).
Il legislatore ha, infine, fissato il termine entro il quale gli istituti di credito avrebbero dovuto adeguare alle nuove previsioni le clausole contenute nei contratti in corso, ossia
150 giorni dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 29.1.2009).
Va poi richiamato l'art. 117 bis, d.lgs. 395/1993, introdotto dall'art. 6 bis d.l. n. 201/2011
(conv. con modificazioni in l. n. 214/2011) ai sensi del quale “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo
0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ciò posto, al fine di accertare la fondatezza delle allegazioni attoree va necessariamente richiamata la consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. – anche'essa Persona_3 frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretta dai necessari rilievi di competenza specifica –, che, in considerazione della presenza di una serie continua di estratti conto unicamente per il periodo ricompreso tra l'1.5.2006 e il 10.2.2017, ha, azzerato il saldo positivo risultante al 31.5.2006.
Non possono condividersi sul punto i rilievi svolti dalla nelle osservazioni CP_7 trasmesse all'ausiliario, il quale si è attenuto al quesito giudiziale.
Deve a tale riguardo osservarsi che “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista, come nel caso di specie in cui all'azione di ripetizione del correntista si contrappone quella riconvenzionale della banca, implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa: ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi”
(Cass., n. 10140/2022; vedi anche Cass., n. 330/2020; Cass., n. 11543/2019).
In ordine alla capitalizzazione degli interessi, poi, l'ausiliario ha ricalcolato il saldo applicando la capitalizzazione semplice fino al 15.9.2009, non avendo rinvenuto in atti alcun documento avente ad oggetto l'adeguamento delle condizioni negoziali alla delibera Cicr del 2000 prima di tale data (vedi Cass., n. 17634/2021).
A sostegno di quanto sin qui argomentato va osservato che, La Delibera Cicr del 9.2.2000
“è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dal D.Lgs. n. 342 del 1998, art. 25, comma 3, primo periodo) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone.
[…]
La conclusione è logica conseguenza del fatto che la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente.
La condizione di inapplicabilità delle previsioni della Delib. che sono basate sul raffronto tra le condizioni di capitalizzazione è, d'altro canto, insuperabile. Non si rinviene, infatti, alcuna soddisfacente regola che sia idonea ad assegnare una qualche consistenza di significato, ai fini della comparazione che l'art. 7 cit. esige, alla clausola anatocistica nulla.
[…] In conclusione, una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib”(Cass., n. 9149/2020).
Dall'1.1.2014 il saldo del conto corrente è stato ricalcolato escludendo ogni forma di capitalizzazione composta, secondo quanto previsto dall'art. 120 tub, nel testo modificato dall'art. 1, co. 629, l. n. 147/2013.
Tale modifica normativa, ad avviso di chi giudica, è immediatamente applicabile in quanto dotata di chiara portata precettiva, non essendo dunque condivisibili i rilievi mossi dalla banca sul punto;
con la conseguenza che la mancanza della delibera CICR comporta unicamente che gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie (così Tribunale di Milano, 9.7.2015; Tribunale di Milano, 3.4.2015;
Tribunale di Roma, 20.10.2015).
Venendo adesso alla commissione di massimo scoperto, l'ausiliario ha espunto gli addebiti effettuati a tale titolo sino al contratto del 2009, non risultando tale voce compiutamente disciplinata nelle condizioni contrattuali del 1996, che non contemplano né la base di calcolo né la periodicità (pag. 9 e ss).
Il dott. ha dato conto che a partire dal terzo trimestre del 2009 la cms non è più Per_3 stata addebitata, risultando invece prelievi a titolo di CDC (corrispettivo di disponibilità creditizia) e IS (indennità di sconfinamento, poi sostituita dalla CIV a partire dalla comunicazione di variazione contrattuale del 30.6.2012), tutte analiticamente determinate nel documento contrattuale e nella modifica predetta, oltre che correttamente applicate.
Ha, infine, provveduto al ricalcolo applicando spese, commissioni e valute secondo le previsioni negoziali ed espungendo le voci non oggetto di espressa pattuizione, oltre che le variazioni peggiorative delle condizioni non osservanti della disciplina di cui all'art. 118 tub.
Il ctu ha, per altro verso, escluso il superamento del tasso soglia;
infatti “il TEG calcolato secondo le formule diffuse da nelle "Istruzioni" è sempre risultato inferiore ai Org_2 rispettivi Tassi Soglia di periodo, ai sensi della L. 108/1996”.
Il saldo ricalcolato in base ai passaggi passati in rassegna è pari ad € 54.694,02 che va, tuttavia, rivisto alla luce della eccezione di prescrizione formulata da . CP_1
A tale proposito va detto che l'ausiliario ha correttamente calcolato il dies a quo dalla data di pendenza della lite, coincidente con la notifica del decreto ingiuntivo (29.6.2017), espungendo dunque le rimesse solutorie individuate nel decennio precedente e pervenendo al saldo (positivo) di € 47.166,39.
L'operato del ctu è aderente all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023).
Vanno dunque disattesi i rilievi mossi a tale proposito da parte opponente nelle note scritte depositate in data 2.2.2023 e ribaditi all'udienza odierna secondo cui la richiesta di
“assumere quale saldo iniziale quello coincidente con il primo saldo trimestrale infradecennale” si tradurrebbe nell'assegnare alle rimesse solutorie la capacità di rendere irripetibile, oltre alle competenze, anche il capitale ricostruito fino alla data d'individuazione della prima rimessa solutoria a ritroso (cfr. inoltre, Cass. n. 3858/2021: “Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando
l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista”).
Né può condividersi la prospettazione degli opponenti, secondo cui gli stessi non avrebbero proposto domanda riconvenzionale, non potendosi la chiesta restituzione delle somme versate in forza di addebiti illegittimi – oltre alla domanda di risoluzione del contratto e a quelle risarcitorie formulate – considerare quale motivo di opposizione volto unicamente a paralizzare la pretesta fatta valere dall'istituto di credito.
In forza delle argomentazioni che precedono, essendo il rapporto in contestazione stato chiuso in data 10.2.2017 – come affermato dal ctu – il decreto ingiuntivo va revocato con condanna di alla corresponsione della somma di € 47.166,39 in favore di CP_1
; a tale somma devono aggiungersi poi gli interessi nella misura legale Parte_1 con decorrenza dalla data della presente decisione, atteso che “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. […] il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum” (così da ultimo Cass. n. 6012/2020).
Da disattendere è, per altro verso, la domanda di accertamento della ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi “e/o ad altra banca dati Ced utilizzata dal sistema per siffatte segnalazioni” Or ( , ) e di condanna della banca “a rettificare le precedenti comunicazioni in modo Org_5 conforme alla durata delle esposizioni della società debitrice […]”.
Nessun elemento hanno fornito, invero, gli opponenti a supporto della segnalazione illegittima, che non può essere accertata in base al principio di non contestazione né in forza della raccomandata del 2.2.2017 (allegata alla comparsa di costituzione di CP_1
), che assurge tuttalpiù a comunicazione preventiva, dalla quale non si evince la
[...] categoria di appostazione a sofferenza, né l'importo, né i relativi nominativi (cfr. Cass., n.
14382/2021; Cass., n. 31921/2019).
Non ricorrono, di conseguenza, i presupposti applicativi dell'art. 614 bis cpc.
Va, d'altra parte, dichiarata assorbita la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, insuscettibile in ogni caso di essere accolta trattandosi di rapporto estinto, dovendosi per altro verso rigettare le richieste risarcitorie formulate nell'atto introduttivo in assenza di qualsivoglia prova, anche presuntiva, del pregiudizio patito a causa della condotta della banca e della segnalazione alla Centrale rischi – senza considerare la genericità della stessa già sul piano assertivo –.
È opportuno, infine, soffermarsi sull'intervento spiegato da quale Controparte_4 cessionaria del credito oggetto del procedimento monitorio, a mezzo della mandataria
, già , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6 rappresentante pro tempore, che non muta i rapporti tra le originarie parti processuali alla luce del disposto dell'art. 111 cpc.
Perciò la sentenza sarà pronunciata nei confronti della parte originaria, che assurge a sostituto processuale, pur facendo stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, lasciando a carico dell'interveniente le spese anticipate (cfr. Cass., n.
8884/2000).
Non può, del resto, tenersi conto delle generiche contestazioni mosse da parte opponente a tale riguardo, per la prima volta all'udienza odierna, atteso che gli elementi contenuti nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – parte seconda - del 5.1.2019 (dove si fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di contocorrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, societa' dipersone e societa' di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della n. 272/2008 Org_2
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Org_2 n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista” – consente di ritenere provata la riconducibilità del rapporto oggetto del contendere a quelli ceduti in blocco “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione” (cfr. Cass., n. 5617/2020; vedi anche, più di recente,
Cass. n. 21821/2023; Cass., n. 17944/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, lasciando a carico dell'interveniente le spese dal medesimo anticipate.
Del pari, le spese per le ctu espletate, liquidate in separati decreti, vanno poste a carico di
. CP_1
Termini Imerese, 12 aprile 2024
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 3058/2017
VERBALE D'UDIENZA del 12/04/2024 nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 12/04/2024, alle ore 10.37, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte opponente, l'avv.
Letizia Scardina in sostituzione di Vincenza Scardina, per l'interveniente l'avv. CP_2
Antonio Liberto in sostituzione dell'avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi.
È altresì presente il ctp di parte opponente, dott. . Persona_1
L'avv. Scardina chiede che possa prendere la parola il ctp.
L'avv. Liberto si oppone avendo già la controparte formulato le proprie osservazioni avverso la ctu;
il Giudice ritenuto che, esaurita l'attività istruttoria, la discussione orale compete al difensore invita l'avv. Scardina a concludere;
quest'ultima chiede di potersi allontanare al fine di conferire col ctp;
il Giudice alle ore 10.39 autorizza il difensore di parte opponente ad allontanarsi dall'aula di udienza per qualche minuto al fine di conferire col ctp;
alle ore 10.44 l'avv. Scardina e il ctp fanno nuovamente ingresso nell'aula di udienza;
l'avv. Scardina discute brevemente la causa riportandosi all'atto di citazione e alle note conclusive da ultimo depositate, chiede di dichiarare il difetto di legittimità passiva di non avendo la predetta dimostrato la titolarità del credito;
contesta l'eccezione CP_2 di prescrizione e si riporta a tale proposito a quando già rilevato negli atti difensivi depositati, ribadisce in ogni caso che l'assunzione del saldo iniziale con quello coincidente col primo saldo trimestrale infradecennale si tradurrebbe nell'assegnare alle rimesse solutorie la capacità di rendere irripetibile, oltre alle competenze, anche il capitale ricostruito fino alla data di individuazione della prima rimessa solutoria a ritroso. L'avv. Liberto insiste nelle domande e conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e si riporta, in particolare, alle note conclusive depositate.
Entrambi i difensori chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 15.25, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 12/04/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3058/2017 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(cf: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenza Scardina in forza di procure alle liti allegate all'atto introduttivo, presso il cui studio, sito a Bagheria via Paolo Borsellino n. 24, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
(cf: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Morello, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a
Palermo via Leonardo Da Vinci n. 225, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
(p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, a mezzo della mandataria (già Controparte_5 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, presso il cui CP_6 studio, sito a Messina via Dei Verdi n. 13, è elettivamente domiciliata
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 760/2017; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 47.166,39, oltre interessi legali dalla data Parte_1 della domanda sino al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere agli opponenti, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 3.900,00; pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese per le ctu espletate;
lascia a carico dell'interveniente le spese dalla medesima anticipate;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 760/2017 con il quale il Tribunale di
Termini Imerese li ha condannati, in solido tra loro, al pagamento di € 54.136,15 (oltre interessi e spese) in favore di a titolo di saldo debitore del Controparte_1
c/c ordinario n. 2384/264320 – già n. 10804/0 –, aperto dall'opponente il 30.5.1996 presso la filiale di Bagheria del Credito Siciliano, poi incorporato in , nel Controparte_7
nel e infine nell'istituto di credito Controparte_8 Organizzazione_1 opposto, rapporto rispetto al quale la moglie aveva assunto la Parte_2 posizione di garante.
Deduceva innanzitutto la mancanza, nel contratto originario di apertura del c/c n. 10804/0, di qualsivoglia riferimento a “tassi, condizioni, spese, commissioni, valute e modalità di capitalizzazione degli interessi debitori”, nonché, in quello di apertura di credito del
15.09.2009, delle spese applicabili, oltre all'assenza degli estratti conto scalari per il periodo ricompreso tra l'1.5.2006 e il 30.9.2007, invocando la cd regola del “saldo zero” fino a tale momento.
Lamentava, poi, l'applicazione della capitalizzazione illegittima e di interessi anatocistici, in spregio alla delibera Cicr del 9.2.2000, risalendo l'adeguamento mediante patto sottoscritto dal cliente con espressa previsione della condizione di reciprocità al 30.9.2009, nonché il superamento del tasso soglia usura con riferimento agli interessi in 19 trimestri e di quello relativo alla cd cms soglia in tre trimestri, oltre all'applicazione del cd “gioco delle valute” e all'addebito di spese non pattuite, senza considerare la violazione dell'art. 118 tub in materia di modifiche contrattuali e la indeterminatezza della cms.
Domandava, dunque, la rideterminazione del saldo (positivo) invocando la consulenza tecnica di parte posta a fondamento dell'opposizione, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione dell'importo di € 58.090,12 o di quello accertato in corso di causa, determinato sulla base di clausole contrattuali nulle e illegittime, e alla rettifica della segnalazione presso la Centrale rischi e/o altre banche dati CED. Chiedeva, inoltre, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della banca nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a causa delle violazioni di norme contrattuali ed exracontrattuali poste in essere dalla controparte, oltre alla condanna ex art. 614 bis per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione delle statuizioni contenenti obblighi di facere.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.1.2018 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccepiva, da un lato, la decadenza
[...] del diritto del correntista di opporsi alle risultanze contabili essendo decorso il termine di cui all'art. 119 tub e, per altro verso, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie effettuate anteriormente al termine di dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione (21.9.2017).
Contestava in ogni caso le deduzioni avversarie, invocando la legittimità dei documenti contrattuali che regolavano il rapporto di conto corrente, contenenti le condizioni economiche applicate;
rilevava a tale riguardo di aver depositato in questa sede la copia del contratto di c/c n. 108040 del 19.6.1996 recante “i tassi creditori, i tassi debitori per le aperture di credito, per lo scoperto di conto corrente, le cms fuori fido ed intrafido nonché le spese di conto ed i giorni di valuta dei versamenti”, avendo per mero refuso allegato al ricorso monitorio un documento privo di tali elementi.
Negava, poi, la indeterminatezza della cms, validamente pattuita e l'applicazione delle cd valute fittizie, essendo la differente annotazione degli addebiti e degli accrediti espressamente pattuita.
Quanto agli interessi anatocistici, invocava l'estratto conto al 30.06.2000 contenente la comunicazione al cliente in ordine all'adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000, contestando per altro verso l'usurarietà degli interessi, derivante da un errato calcolo del taeg.
Domandava, dunque, il rigetto di tutte le domande avversarie, sfornite di supporto probatorio, allegando la correttezza del proprio operato.
Alla prima udienza, tenuta l'11.4.2018, disconosceva la sottoscrizione Parte_1 apposta al documento contrattuale del 19.6.1996 depositato dalla banca in questa sede, distinto da quello prodotto nell'ambito del procedimento monitorio, in relazione al quale l'opposta formulava contestualmente istanza di verificazione.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Con ordinanza del 23.12.2019 è stata disposta consulenza tecnica grafologica al fine di accertare la riconducibilità del documento contrattuale del 19.6.1996 all'opponente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.2.2020 si è costituita nel presente giudizio n.q. di mandataria di quale Controparte_6 Controparte_4 cessionaria del credito sub iudice, facendo proprie le domande e le conclusioni rassegnate da . CP_1 Con successiva ordinanza del 17.12.2020 – come integrata con provvedimento del
15.11.2021 – è stata disposta consulenza tecnico-contabile d'ufficio sul rapporto di conto corrente in contestazione.
All'udienza del 12 aprile 2024 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
**********
Così ricostruiti i fatti di causa, deve preliminarmente darsi atto della procedibilità delle domande spiegate dall'opponente, essendo stata esperita la mediazione obbligatoria in ossequio al d.lgs. n. 28/2010 (cfr. verbale negativo in atti).
Deve, poi, ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 54.136,15 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di c/c ordinario acceso da il 30.5.1996 presso la filiale di Parte_1
Bagheria del e contraddistinto inizialmente dal n. 108040, poi Controparte_9 oggetto di svariate cessioni, rispetto al quale ha assunto la posizione Parte_2 di garante in forza dei contratti sottoscritti in data 19.3.1997, 14.8.2002 e 15.9.2009.
Ora, la banca ha suffragato la pretesa creditoria attraverso il documento contrattuale sopra indicato, sottoscritto dal cliente (sul quale si tornerà infra), quello di affidamento del
15.9.2009 e il contratto del 29.10.2013, con il quale sono state modificate le condizioni negoziali già pattuite, producendo altresì il documento ex art. 50 tub e gli estratti conto a partire dal 31.5.2006 e per tutta la durata del rapporto, contenenti la “analitica registrazione delle varie partite in dare e avere” (Cass., n. 29577/2020) dai quali si evince chiaramente l'andamento del rapporto.
La condotta della banca si pone dunque in aderenza all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23974/2010: “in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il principio secondo cui l'onere probatorio incombe sulla banca la quale, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.: «La banca ricorrente confonde l'onere di conservazione della documentazione contabile con l'onere della prova del credito. Il fatto di non essere tenuta a conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dalla loro ultima registrazione non esonera la parte che vi è tenuta dall'onere di provare il proprio credito”).
Invero, come si avrà modo di vedere infra, la mancanza della serie integrale degli estratti conto non è ostativa all'accertamento della pretesa (Cass., n. 10140/2022; vedi anche Cass.,
n. 330/2020; Cass., n. 11543/2019).
È opportuno, poi, ricordare che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832, co.1, c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass., nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass., n. 10376/2006). Né – come la
Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass., n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
Ciò chiarito, è opportuno innanzitutto soffermarsi sulla riconducibilità della sottoscrizione documento contrattuale del 19.6.1996, prodotto dalla banca opposta nell'ambito del presente giudizio, a . Parte_1
Va richiamata a tale riguardo la consulenza tecnico-grafica a firma del dott. , Persona_2 frutto di un percorso argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorretta da adeguati rilievi di competenza specifica.
Il ctu, in seguito all'esame della firma in verifica e delle scritture comparative – acquisite anche mediante saggio grafico dell'opponente –, svolto facendo ricorso al cd “metodo morettiano” – nel quale l'esame e il confronto vertono sulla “costruzione del tracciato e del gesto grafico che lo genera. A tale scopo, si prendono in considerazione le principali categorie grafologiche di riferimento (organizzazione, curvilinea, dimensioni, ampiezze, inclinazione, modulazione del calibro e degli assi, direzione e allineamento del rigo, ritmo, gesto fuggitivo” – ha affermato la riconducibilità della firma in questione all'opponente, avendo accertato “un ampio quadro di somiglianze fra il tracciato in verifica e le firme autografe in comparazione. Le somiglianze riscontrate sono significative in quanto riguardano particolarità del movimento grafico non soggette ad imitazione, in particolare non soggette ad imitazione in quanto gruppo di caratteristiche grafiche concomitanti. Infatti, il loro verificarsi in modo contestuale sia nella firma in verifica che nelle firme di comparazione, rende i connotati grafici analizzati, particolarmente rilavanti per l'identificazione”.
Ad avviso di chi giudica, vanno disattesi i rilievi mossi dagli opponenti alle risultanze peritali sul presupposto della mancata produzione dell'originale del documento contrattuale.
Invero, come già ampiamente spiegato dal ctu nella relazione (cui si rinvia), l'indagine è stata effettuata sull'unico esemplare prodotto da e, precisamente, una “copia CP_1 ottenuta tramite un procedimento di autocopiatura del documento originale realizzato tramite un mezzo scrittorio tipo penna” mediante carta chimica, “ossia un tipo di carta che trasmette la traccia sul foglio sottostante tramite la rottura di microcapsule che si rompono al passaggio di un mezzo che esercita una pressione (come la penna) e che reagendo con la composizione chimica del foglio copia producono la traccia. Sul verso del primo foglio (CB, coated back) sono applicate microcapsule contenenti colorante, che sono assorbite dal secondo foglio (CFB, coated front and back), rilasciando quindi una traccia sul terzo, la cui patina è solo sul recto (CF, coated front)”.
La circostanza che tale metodologia di copiatura consenta la realizzazione della copia contestualmente alla scrittura dell'originale – senza soluzione di continuità –, come peraltro chiarito dal ctu, non è idonea ad inficiare le operazioni di consulenza, né la relazione dell'ausiliario, non avendo peraltro inciso sullo svolgimento dell'analisi.
Il dott. ha, infatti, chiarito che si tratta di una “fattispecie particolare di copia in quanto, Per_2 trattandosi di un foglio autocopiante, la sua produzione avviene contestualmente alla produzione del tracciato originale, pertanto i segni grafici sono da considerarsi come delle impronte del tracciato originale. Pertanto, rispetto a produzioni fotostatiche o ottenute a mezzo stampa, la cui produzione
è comunque differita rispetto alla produzione del tracciato originale, la copia in verifica offre un grado di periziabilità maggiore”.
Per il resto, può farsi rinvio alle risposte fornite dal ctu alle osservazioni di parte opponente, da intendersi qui richiamate sia in relazione alle caratteristiche del tracciato esaminato che al metodo di autocopiatura, atteso che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis, Cass. n. 282/2009; Cass. nn. 8355/2007 e 12080/2000).
Peraltro, “Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (in questi termini, Cass., 35167/2021; vedi anche Cass., n. 8161/2023).
La circostanza che l'esame grafico vada condotto (preferibilmente) sull'originale non è suscettibile di invalidare le risultanze peritali né di affievolirne l'affidabilità, essendo le stesse state acquisite mediante un'indagine connotata da adeguata professionalità, sorretta dalle leges artes e svolta nel rispetto del contraddittorio tra le parti processuali.
Ciò chiarito e venendo adesso ai rilievi contenuti nell'atto introduttivo, va richiamata la disciplina dettata dalla l. n. 108/96, che attribuisce centralità al momento della pattuizione, collegando tanto la sanzione penale, quanto quella civile della gratuità, alla pattuizione di un tasso di interesse effettivo che superi quello soglia di riferimento;
quest'ultimo viene individuato attraverso un meccanismo complesso delineato dall'art. 2 della l. n. 198/1996, che demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la e l' Org_2 [...]
il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, Org_3 comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura
(secondo la classificazione in categorie omogenee effettuata annualmente con decreto ministeriale, sentiti i medesimi organismi di vigilanza, tenendo conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie); i valori così ottenuti, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 cp e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815, co. 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; la valutazione di usurarietà ha, dunque, rilevanza temporale circoscritta al momento genetico del contratto “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in l. n. 24/2001, legge di interpretazione autentica).
Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, poi, va richiamato l'orientamento tradizionale della giurisprudenza, che la definisce come la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass., n. 870/06). Nella maggior parte dei casi essa, tuttavia, veniva di fatto applicata sulla punta di massima scopertura effettiva registrata nel periodo di riferimento, così tradendo ancor più chiaramente la sua natura di corrispettivo per l'erogazione del credito. La clausola dunque non può ritenersi nulla per difetto di causa, salvo verificarne la determinatezza, e dunque la validità, alla luce degli artt. 1418 e 1346
c.c..
Il legislatore ha disciplinato la cms per la prima volta nel 2009 (art. 2 bis l. n. 2/2009 di conversione del d.l. n.185/2008), delineando la struttura e i requisiti di validità della clausola che la prevede e così sancendone la natura di corrispettivo per l'erogazione del credito, dunque in ultima istanza di componente del TAEG (co. 2). Ha stabilito infatti che la cms deve, a pena di nullità della clausola che la contiene, essere connessa all'utilizzo effettivo delle somme, in presenza di fido e di scopertura continuativa non inferiore a trenta giorni;
è stata altresì comminata la nullità delle “clausole, comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente, in ogni momento” (co. 1).
Il legislatore ha, infine, fissato il termine entro il quale gli istituti di credito avrebbero dovuto adeguare alle nuove previsioni le clausole contenute nei contratti in corso, ossia
150 giorni dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 29.1.2009).
Va poi richiamato l'art. 117 bis, d.lgs. 395/1993, introdotto dall'art. 6 bis d.l. n. 201/2011
(conv. con modificazioni in l. n. 214/2011) ai sensi del quale “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo
0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ciò posto, al fine di accertare la fondatezza delle allegazioni attoree va necessariamente richiamata la consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. – anche'essa Persona_3 frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretta dai necessari rilievi di competenza specifica –, che, in considerazione della presenza di una serie continua di estratti conto unicamente per il periodo ricompreso tra l'1.5.2006 e il 10.2.2017, ha, azzerato il saldo positivo risultante al 31.5.2006.
Non possono condividersi sul punto i rilievi svolti dalla nelle osservazioni CP_7 trasmesse all'ausiliario, il quale si è attenuto al quesito giudiziale.
Deve a tale riguardo osservarsi che “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista, come nel caso di specie in cui all'azione di ripetizione del correntista si contrappone quella riconvenzionale della banca, implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa: ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi”
(Cass., n. 10140/2022; vedi anche Cass., n. 330/2020; Cass., n. 11543/2019).
In ordine alla capitalizzazione degli interessi, poi, l'ausiliario ha ricalcolato il saldo applicando la capitalizzazione semplice fino al 15.9.2009, non avendo rinvenuto in atti alcun documento avente ad oggetto l'adeguamento delle condizioni negoziali alla delibera Cicr del 2000 prima di tale data (vedi Cass., n. 17634/2021).
A sostegno di quanto sin qui argomentato va osservato che, La Delibera Cicr del 9.2.2000
“è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dal D.Lgs. n. 342 del 1998, art. 25, comma 3, primo periodo) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone.
[…]
La conclusione è logica conseguenza del fatto che la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente.
La condizione di inapplicabilità delle previsioni della Delib. che sono basate sul raffronto tra le condizioni di capitalizzazione è, d'altro canto, insuperabile. Non si rinviene, infatti, alcuna soddisfacente regola che sia idonea ad assegnare una qualche consistenza di significato, ai fini della comparazione che l'art. 7 cit. esige, alla clausola anatocistica nulla.
[…] In conclusione, una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delib”(Cass., n. 9149/2020).
Dall'1.1.2014 il saldo del conto corrente è stato ricalcolato escludendo ogni forma di capitalizzazione composta, secondo quanto previsto dall'art. 120 tub, nel testo modificato dall'art. 1, co. 629, l. n. 147/2013.
Tale modifica normativa, ad avviso di chi giudica, è immediatamente applicabile in quanto dotata di chiara portata precettiva, non essendo dunque condivisibili i rilievi mossi dalla banca sul punto;
con la conseguenza che la mancanza della delibera CICR comporta unicamente che gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie (così Tribunale di Milano, 9.7.2015; Tribunale di Milano, 3.4.2015;
Tribunale di Roma, 20.10.2015).
Venendo adesso alla commissione di massimo scoperto, l'ausiliario ha espunto gli addebiti effettuati a tale titolo sino al contratto del 2009, non risultando tale voce compiutamente disciplinata nelle condizioni contrattuali del 1996, che non contemplano né la base di calcolo né la periodicità (pag. 9 e ss).
Il dott. ha dato conto che a partire dal terzo trimestre del 2009 la cms non è più Per_3 stata addebitata, risultando invece prelievi a titolo di CDC (corrispettivo di disponibilità creditizia) e IS (indennità di sconfinamento, poi sostituita dalla CIV a partire dalla comunicazione di variazione contrattuale del 30.6.2012), tutte analiticamente determinate nel documento contrattuale e nella modifica predetta, oltre che correttamente applicate.
Ha, infine, provveduto al ricalcolo applicando spese, commissioni e valute secondo le previsioni negoziali ed espungendo le voci non oggetto di espressa pattuizione, oltre che le variazioni peggiorative delle condizioni non osservanti della disciplina di cui all'art. 118 tub.
Il ctu ha, per altro verso, escluso il superamento del tasso soglia;
infatti “il TEG calcolato secondo le formule diffuse da nelle "Istruzioni" è sempre risultato inferiore ai Org_2 rispettivi Tassi Soglia di periodo, ai sensi della L. 108/1996”.
Il saldo ricalcolato in base ai passaggi passati in rassegna è pari ad € 54.694,02 che va, tuttavia, rivisto alla luce della eccezione di prescrizione formulata da . CP_1
A tale proposito va detto che l'ausiliario ha correttamente calcolato il dies a quo dalla data di pendenza della lite, coincidente con la notifica del decreto ingiuntivo (29.6.2017), espungendo dunque le rimesse solutorie individuate nel decennio precedente e pervenendo al saldo (positivo) di € 47.166,39.
L'operato del ctu è aderente all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023).
Vanno dunque disattesi i rilievi mossi a tale proposito da parte opponente nelle note scritte depositate in data 2.2.2023 e ribaditi all'udienza odierna secondo cui la richiesta di
“assumere quale saldo iniziale quello coincidente con il primo saldo trimestrale infradecennale” si tradurrebbe nell'assegnare alle rimesse solutorie la capacità di rendere irripetibile, oltre alle competenze, anche il capitale ricostruito fino alla data d'individuazione della prima rimessa solutoria a ritroso (cfr. inoltre, Cass. n. 3858/2021: “Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando
l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista”).
Né può condividersi la prospettazione degli opponenti, secondo cui gli stessi non avrebbero proposto domanda riconvenzionale, non potendosi la chiesta restituzione delle somme versate in forza di addebiti illegittimi – oltre alla domanda di risoluzione del contratto e a quelle risarcitorie formulate – considerare quale motivo di opposizione volto unicamente a paralizzare la pretesta fatta valere dall'istituto di credito.
In forza delle argomentazioni che precedono, essendo il rapporto in contestazione stato chiuso in data 10.2.2017 – come affermato dal ctu – il decreto ingiuntivo va revocato con condanna di alla corresponsione della somma di € 47.166,39 in favore di CP_1
; a tale somma devono aggiungersi poi gli interessi nella misura legale Parte_1 con decorrenza dalla data della presente decisione, atteso che “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. […] il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum” (così da ultimo Cass. n. 6012/2020).
Da disattendere è, per altro verso, la domanda di accertamento della ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi “e/o ad altra banca dati Ced utilizzata dal sistema per siffatte segnalazioni” Or ( , ) e di condanna della banca “a rettificare le precedenti comunicazioni in modo Org_5 conforme alla durata delle esposizioni della società debitrice […]”.
Nessun elemento hanno fornito, invero, gli opponenti a supporto della segnalazione illegittima, che non può essere accertata in base al principio di non contestazione né in forza della raccomandata del 2.2.2017 (allegata alla comparsa di costituzione di CP_1
), che assurge tuttalpiù a comunicazione preventiva, dalla quale non si evince la
[...] categoria di appostazione a sofferenza, né l'importo, né i relativi nominativi (cfr. Cass., n.
14382/2021; Cass., n. 31921/2019).
Non ricorrono, di conseguenza, i presupposti applicativi dell'art. 614 bis cpc.
Va, d'altra parte, dichiarata assorbita la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, insuscettibile in ogni caso di essere accolta trattandosi di rapporto estinto, dovendosi per altro verso rigettare le richieste risarcitorie formulate nell'atto introduttivo in assenza di qualsivoglia prova, anche presuntiva, del pregiudizio patito a causa della condotta della banca e della segnalazione alla Centrale rischi – senza considerare la genericità della stessa già sul piano assertivo –.
È opportuno, infine, soffermarsi sull'intervento spiegato da quale Controparte_4 cessionaria del credito oggetto del procedimento monitorio, a mezzo della mandataria
, già , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6 rappresentante pro tempore, che non muta i rapporti tra le originarie parti processuali alla luce del disposto dell'art. 111 cpc.
Perciò la sentenza sarà pronunciata nei confronti della parte originaria, che assurge a sostituto processuale, pur facendo stato anche nei confronti del successore a titolo particolare, lasciando a carico dell'interveniente le spese anticipate (cfr. Cass., n.
8884/2000).
Non può, del resto, tenersi conto delle generiche contestazioni mosse da parte opponente a tale riguardo, per la prima volta all'udienza odierna, atteso che gli elementi contenuti nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – parte seconda - del 5.1.2019 (dove si fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di contocorrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, societa' dipersone e societa' di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della n. 272/2008 Org_2
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Org_2 n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista” – consente di ritenere provata la riconducibilità del rapporto oggetto del contendere a quelli ceduti in blocco “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione” (cfr. Cass., n. 5617/2020; vedi anche, più di recente,
Cass. n. 21821/2023; Cass., n. 17944/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, lasciando a carico dell'interveniente le spese dal medesimo anticipate.
Del pari, le spese per le ctu espletate, liquidate in separati decreti, vanno poste a carico di
. CP_1
Termini Imerese, 12 aprile 2024
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.