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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/05/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 510 / 2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. LANZINI FEDERICA, Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. LANZINI FEDERICA, presso Parte_2 C.F._2 il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19/04/2024 e ritualmente notificato, Parte_1
e - sposati con rito concordatario a Prato (PO) in data 10/09/2016, Parte_2
atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 2016, Parte II, Serie A, atto n. 141 - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver optato per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
(2) che dal matrimonio non sono nati figli;
(3) che hanno stabilito la propria
1 residenza coniugale presso un immobile, acquistato congiuntamente per la quota di ½ ciascuno, sito in Montemurlo (PO) – via Fratelli Cervi n. 42; (4) che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi è venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali che ne hanno reso impossibile la convivenza;
(5) che, di fatto, i due vivono separati dal 2018 e da allora hanno dato autonoma attuazione ad accordi concordemente raggiunti;
(6) che il svolge attività lavorativa quale dipendente e, nel 2022, ha percepito un reddito Pt_2
netto annuo di € 19.341,00, mentre la svolge attività lavorativa (presso Pt_1
un'impresa familiare fino al 31/12/2023) e, nel 2022, ha percepito un reddito netto annuo di € 12.383,00.
L'udienza fissata per la comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in cui i coniugi hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni pattuite, confermando le conclusioni formulate in calce al ricorso introduttivo e di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra essi i coniugi ed allo scopo di definire la crisi, relativamente alla casa coniugale il SI. si impegna a vendere e Parte_2
trasferire alla SI.ra , la quale si impegna di acquistare, la quota di ½ della piena Parte_1
proprietà dell'unità immobiliare, costituente porzione di più ampio fabbricato, ubicata in Comune di Montemurlo (Po), Via Fratelli Cervi n. 42, acquistata con atto ai rogiti Notaio Persona_1
del 13/09/2016 Rep. 64.473 Racc. 24.652 e precisamente: -appartamento per civile abitazione posto al piano secondo, composto da quattro vani, oltre servizi ed accessori;
locale ad uso cantina ubicato al piano seminterrato ed esattamente il secondo a sinistra entrando nel disimpegno comune;
locale ad uso autorimessa ubicato al piano interrato ed esattamente il terzo da sinistra verso destra guardando il prospetto dei locali autorimessa;
al catasto fabbricati del Comune di
Montemurlo, quanto descritto è rappresentato al foglio 15, mappali 771 sub 6 (appartamento), 771 sub. 9 (cantina) e 1415 sub. 3 (autorimessa). 3) Il trasferimento della proprietà sarà effettuato mediante atto redatto da un notaio a scelta della SI.ra entro il termine di 90 giorni Pt_1
dall'omologazione della separazione personale;
i costi dell'atto notarile e le relative spese tecniche saranno integralmente a carico della SI.ra , che se le assume. Parte_1
4) A fronte del trasferimento della proprietà di cui sopra la SI.ra si impegna ad Parte_1
accollarsi, contestualmente al rogito notarile, il capitale residuo, alla data dell'atto, del mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi con giusto atto Notaio Controparte_1 Per_1
2 del 13/09/2016, Rep. 64.474, Racc. 24.653, che alla data del 17/04/2024 ammonta ad Per_1
Euro 123.404,72.
5) , quale parte promissaria venditrice dichiara che il diritto è nella sua legittima Parte_2
titolarità e verrà trasferito libero da vincoli, ipoteche o altre iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione, privilegi o pendenze fiscali e condominiali, ovvero diritti reali
o personali di terzi che possano diminuirne il pieno godimento e la libera disponibilità, fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a garanzia di mutuo fondiario in data 23/09/2016 a favore di
R.G 10537, R.p. 1895. Controparte_1
6) L'immobile viene promesso in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come conosciuto ai coniugi con ogni diritto inerente ed accessorio, con tutte le accessioni e le pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti e con le parti condominiali pro quota ai sensi dell'art. 1117 c.c.
7) Per quanto concerne gli arredi i coniugi hanno già provveduto in autonomia a dividerli.
8) I coniugi dichiarano che, avendo ciascuno propri adeguati redditi, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
9) I coniugi dichiarano altresì che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica fra di loro e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto ed all'espatrio”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti – in particolare in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le
3 medesime con specifico riguardo alla destinazione della casa coniugale ed in ordine al reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto - specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale tra e - Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio celebrato con rito concordatario a Prato (PO) in data 10/09/2016, atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 2016, Parte II, Serie A, atto n. 141;
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Prende atto che:
2) che i coniugi concordano che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra essi i coniugi ed allo scopo di definire la crisi, relativamente alla casa coniugale il SI. si impegna a vendere e trasferire alla SI.ra Parte_2 Pt_1
, la quale si impegna di acquistare, la quota di ½ della piena proprietà dell'unità
[...]
immobiliare, costituente porzione di più ampio fabbricato, ubicata in Comune di
Montemurlo (Po), Via Fratelli Cervi n. 42, acquistata con atto ai rogiti Notaio Per_1
del 13/09/2016 Rep. 64.473 Racc. 24.652 e precisamente: -appartamento per civile
[...]
abitazione posto al piano secondo, composto da quattro vani, oltre servizi ed accessori;
locale ad uso cantina ubicato al piano seminterrato ed esattamente il secondo a sinistra entrando nel disimpegno comune;
locale ad uso autorimessa ubicato al piano interrato ed esattamente il terzo da sinistra verso destra guardando il prospetto dei locali autorimessa;
al catasto fabbricati del Comune di Montemurlo, quanto descritto è rappresentato al foglio
15, mappali 771 sub 6 (appartamento), 771 sub. 9 (cantina) e 1415 sub. 3 (autorimessa). 3) Il trasferimento della proprietà sarà effettuato mediante atto redatto da un notaio a scelta della SI.ra entro il termine di 90 giorni dall'omologazione della separazione Pt_1
personale; i costi dell'atto notarile e le relative spese tecniche saranno integralmente a carico della SI.ra che se le assume. Parte_1
4 3) a fronte del trasferimento della proprietà di cui sopra la SI.ra si Parte_1
impegna ad accollarsi, contestualmente al rogito notarile, il capitale residuo, alla data dell'atto, del mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi con giusto Controparte_1 atto Notaio del 13/09/2016, Rep. 64.474, Racc. 24.653, che alla data del Persona_1
17/04/2024 ammonta ad Euro 123.404,72. , quale parte promissaria Parte_2
venditrice dichiara che il diritto è nella sua legittima titolarità e verrà trasferito libero da vincoli, ipoteche o altre iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione, privilegi o pendenze fiscali e condominiali, ovvero diritti reali o personali di terzi che possano diminuirne il pieno godimento e la libera disponibilità, fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a garanzia di mutuo fondiario in data 23/09/2016 a favore di CP_1
R.G 10537, R.p. 1895. L'immobile viene promesso in vendita nello stato di fatto e di
[...] diritto in cui attualmente si trova, così come conosciuto ai coniugi con ogni diritto inerente ed accessorio, con tutte le accessioni e le pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti e con le parti condominiali pro quota ai sensi dell'art. 1117 c.c.
4) per quanto concerne gli arredi i coniugi hanno già provveduto in autonomia a dividerli.
5) i coniugi dichiarano che, avendo ciascuno propri adeguati redditi, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
6) i coniugi dichiarano altresì che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica fra di loro e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto ed all'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio 29/5/2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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