Decreto cautelare 3 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 30 giugno 2025
Decreto decisorio 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 5629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5629 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05629/2025REG.PROV.COLL.
N. 09288/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9288 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Diego Iula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione prima, n. 913 del 24 luglio 2024, resa tra le parti, concernente un’interdittiva antimafia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Sciolla e Franco Viola, per delega dell’avvocato Sergio Viale, e l'avvocato dello Stato Veronica Chiappiniello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La -OMISSIS-, società che svolge l’attività di “trasporto di merci su strada”, ha impugnato l’interdittiva della Prefettura di Torino dell’11 settembre 2023 e il rigetto della domanda di ammissione alle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall''art. 94 bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia).
1.1. In particolare, la società ricorrente è di proprietà per una quota pari al 22% del capitale sociale del signor -OMISSIS-, mentre le quote restanti risultano essere detenute, per il 33,3%, dalla madre di quest’ultimo, signora -OMISSIS-, per il 22,7%, dal padre signor -OMISSIS-, e, per il 22%, dal fratello signor -OMISSIS-. Il signor -OMISSIS-, già amministratore unico, attualmente ricopre (al pari del padre e del fratello) la carica di consigliere in seno ad un consiglio di amministrazione presieduto dal signor -OMISSIS-.
1.2. La -OMISSIS-, struttura societaria di tipo familiare, condivide poi la sede legale in -OMISSIS-con l’impresa individuale esercente l’attività di “raccolta e depurazione delle acque di scarico” -OMISSIS- di -OMISSIS- (madre del signor -OMISSIS-). Quest’ultima ditta è stata destinataria, prima di cessare la sua attività ed essere conferita come ramo d’azienda nella società ricorrente, di provvedimenti interdittivi nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 (misure confermate in sede giurisdizionale).
1.3. Quanto alla -OMISSIS-, la stessa ha invece presentato un’istanza di iscrizione alla white list che ha dato luogo ad un primo provvedimento negativo (18 febbraio 2019) impugnato dinanzi al Tar di Torino con un ricorso respinto con la sentenza n. 1083 del 2019 (il relativo appello è stato dichiarato improcedibile con sentenza del Consiglio di Stato n. 5083 del 2024).
1.4. La società ricorrente ha poi presentato istanza di aggiornamento nell’iscrizione cui ha fatto seguito un nuovo provvedimento negativo il 20 settembre 2021 impugnato con un ricorso tuttora pendente al Tar in conseguenza di una richiesta di rinvio dell’interessata.
1.5. Infine, la -OMISSIS- il 18 marzo 2022 ha nuovamente chiesto l’iscrizione e l’ammissione alle misure amministrative di prevenzione collaborativa, istanza respinta con l’impugnato provvedimento della Prefettura di Torino dell’11 settembre 2023.
2. Il Tar di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 913 del 2024) ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha infatti ritenuto sussistente non solo la continuità tra l’impresa individuale già colpita da interdittiva e la società ricorrente, ma anche i pregiudizievoli contatti della famiglia -OMISSIS-con quella degli -OMISSIS-di acclarata appartenenza ‘ndranghetistica.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la -OMISSIS- sulla base dei motivi di gravame di seguito sinteticamente indicati:
i) erroneità della decisione nella parte in cui, ricostruiti i rapporti tra la ditta individuale -OMISSIS- di -OMISSIS- e la -OMISSIS-, il Tar ha ritenuto sussistente la continuità tra le due compagini imprenditoriali e l’asserito condizionamento della criminalità organizzata sulla prima;
ii) irrilevanza dei rapporti tra le famiglie -OMISSIS-e -OMISSIS-, ai fini del rischio infiltrativo, tenuto conto della non attualità degli stessi e dell’errore nella qualificazione del signor -OMISSIS--OMISSIS-come dipendente della ditta individuale -OMISSIS- di -OMISSIS- e comunque del ruolo in quest’ultima ditta del signor -OMISSIS-e del signor -OMISSIS-;
iii) errore istruttorio ed interpretativo in cui è incorsa la sentenza appellata, che ha attribuito rilevanza attuale a rapporti risalenti nel tempo e comunque non connotati da coinvolgimento della società appellante nelle vicende penali che hanno interessato la famiglia -OMISSIS-.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio il 16 dicembre 2024.
4.1. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
5. Il 1° aprile 2025 la società appellante ha depositata un’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata poi rinunciata nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
6. La causa è stata invece trattenuta per la decisione nel merito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2025.
7. L’appello non è fondato.
8. Preliminarmente, va rilevato che la società appellante è stata destinataria di precedenti provvedimenti interdittivi (il 18 febbraio 2019 e successive conferme dell’11 luglio 2019 e del 20 settembre 2021) e che il provvedimento oggetto del presente contezioso consegue ad una richiesta di rivalutazione della sua posizione.
8.1. In questo contesto, ferme le risultanze delle precedenti informative ormai consolidate, la documentazione prodotta in giudizio attesta come l’istruttoria svolta dall’Amministrazione in sede di riesame sia stata adeguata soprattutto in ordine a tutte le considerazioni formulate dalla ricorrente in sede di istanza di aggiornamento, sia sotto il profilo del contraddittorio procedimentale, sia per quel che riguarda le circostanze che hanno indotto a ritenere persistente il rischio infiltrativo.
9. In particolare, la società ricorrente non solo vede la partecipazione di un soggetto già titolare di una ditta individuale (-OMISSIS-) destinataria di interdittiva antimafia, ma si pone in continuità con la stessa avendo acquisito il relativo ramo d’azienda (la ditta individuale -OMISSIS- di -OMISSIS- è stata attinta, in data 11 settembre 2023, da provvedimento interdittivo di conferma di precedenti analoghi provvedimenti adottati, rispettivamente, in data 25 giugno 2021, 11 luglio 2019 e 18 febbraio 2019).
9.1. Non può dunque ritenersi fondata la tesi di parte appellante secondo cui tali circostanze non sarebbero sufficienti per concludere in ordine al permanere di un rischio di infiltrazione. Seppure i rapporti tra le famiglie -OMISSIS-– -OMISSIS-sono risalenti nel tempo (con rispettivi contatti con la criminalità organizzata) nell’attualità una parte delle quote sociali sono in capo alla signora -OMISSIS- e la stessa società ricorrente ha acquisito il ramo di azienda della sua ditta, già oggetto di interdittive, collocandosi nella medesima sede in -OMISSIS-.
10. Quanto ai rapporti del signor -OMISSIS- (precedente amministratore della società appellante – dimessosi il 17 luglio 2023 in funzione dell’ammissione alle misure alternative di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159 del 2011 – e attuale componente del consiglio di amministrazione) con il signor -OMISSIS--OMISSIS-, va rilevato che tali contatti sono stati acclarati, anche in sede giudiziaria, in occasione delle precedenti informative antimafia. In ogni caso, i contatti sono stati costanti con la famiglia -OMISSIS-, di accertata appartenenza ‘ndranghetista, il cui esponente -OMISSIS--OMISSIS-è stato condannato ad otto anni di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso nel 2017 in quanto riconosciuto quale figura trasversale in Piemonte tra le cosche -OMISSIS-. Tali contatti hanno riguardato soprattutto il signor -OMISSIS- che, come detto, figura tuttora nella società ricorrente e stante la struttura interamente familiare della società, ha un peso non secondario sia come socio che come componente del consiglio di amministrazione.
10.1. Le suddette criticità, d’altra parte, hanno trovato ulteriori plurimi punti di connessione tra la figura del signor -OMISSIS- e quella di -OMISSIS--OMISSIS-(cfr. decreto n. 3/2018 del Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, dove si riconosce “ la sussistenza di un rapporto personale di frequentazione e di disponibilità reciproca tra -OMISSIS--OMISSIS-[…] ed il proposto [-OMISSIS--OMISSIS-]”, il quale è stato socio di maggioranza nella -OMISSIS-e, ad oggi, è ancora socio – in passato, è stato Presidente del Consiglio di amministrazione – dell’operatore economico in esame -OMISSIS- ”). La citata-OMISSIS-, riconducibile alla famiglia -OMISSIS-, è stata infatti amministrata tra il 2014 e il 2016 dal signor -OMISSIS-.
11. La società appellante evidenzia comunque si essersi poi affidata ad un nuovo amministratore il signor -OMISSIS-, soggetto che prospetta estraneo al tema dei rapporti con gli -OMISSIS-. Inoltre sottolinea che nel provvedimento impugnato vi sia stata una confusione, o meglio una non attenzione, tra le figure dei due -OMISSIS-, il primo commercialista classe -OMISSIS-il secondo, l’attuale amministratore della società del -OMISSIS-.
11.1. In proposito, relativamente all’omonimia in capo ai due -OMISSIS-, citati nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha tuttavia precisato che risultano essere cugini in quanto figli di due fratelli e soprattutto che, come si può evincere dalle intercettazioni trascritte nella operazione denominata “Alto Piemonte” (operazione che ha disvelato la sussistenza di due distinte cosche di ‘ndrangheta : la prima localizzata nei territori settentrionali della Regione e facente capo alla famiglia -OMISSIS- - la seconda riferibile alla famiglia -OMISSIS-ed attiva prevalentemente a Torino e dintorni, con propri referenti di collegamento con le strutture di vertice insediate in Calabria), il signor -OMISSIS- (classe -OMISSIS-) – attuale Presidente del Consiglio di amministrazione della società appellante, è stato comunque referente del signor -OMISSIS--OMISSIS-.
11.2. Più nel dettaglio, dal tenore delle intercettazioni dell’operazione “Alto Piemonte”, riportate nel provvedimento impugnato, correttamente valorizzate dalla motivazione della sentenza, è emerso che -OMISSIS- si è rivolto a -OMISSIS--OMISSIS-con espressioni confidenziali sintomatiche di un legame di natura quasi familiare ( “compare -OMISSIS-, ditemi” ). Si è poi messo a disposizione per cercare il modo di far pervenire dei soldi a -OMISSIS-quando costui si era venuto a trovare a corto di denaro per aver dovuto trasferire il bancomat al figlio in vista della sua detenzione in carcere. Infine si è trovato a discutere con -OMISSIS-in merito a un’operazione bancaria di leasing.
11.3. Inoltre, il signor -OMISSIS- (classe -OMISSIS-) risulta essere stato dipendente, dal 2015 al 2022, dell’impresa individuale -OMISSIS- di -OMISSIS-, mentre il signor -OMISSIS- (classe 1973), il commercialista anche della ricorrente, è stato depositario delle scritture contabili della -OMISSIS- impresa il cui il dominus accertato è stato proprio il signor -OMISSIS--OMISSIS-.
12. In sostanza, alla luce di quanto sopra riportato, la prognosi di rischio infiltrativo non occasionale e attuale della società appellante si sostiene in relazione:
- alla compagine dei soci che è interamente costituita dai membri della famiglia -OMISSIS---OMISSIS-le cui criticità sotto il profilo antimafia sono ampiamente evidenziate nel provvedimento impugnato;
- alla circostanza che nel 2021 la promozione nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione del signor -OMISSIS-, già dipendente della -OMISSIS- di -OMISSIS- fino al 2022, lungi dall’essere una misura di self cleaning , appare anzi l’esatto opposto, ossia l’ascesa a un ruolo di amministrazione/gestione di un soggetto già gravemente compromesso con un noto esponente della ‘ndrangheta piemontese quale -OMISSIS--OMISSIS-;
- al mantenimento della presa sull’operatore economico in argomento da parte di soggetti altamente critici a fini antimafia confermato dal ruolo di tenutario delle scritture contabili ricoperto dal signor -OMISSIS- (classe 1973), già commercialista della -OMISSIS- di -OMISSIS-e -OMISSIS-.
13. Infine, va richiamato, in ordine allo scrutinio delle censure mosse sulla inattualità delle contestazioni dell’Amministrazione, che la giurisprudenza di questa Sezione dalla sentenza n. 11600 del 2022 ha affermato che “ la giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, sentenza n. 2 del 2020) ha chiarito che i fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata ”.
13.1. Inoltre, gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale che è alla base della teoria della prova indiziaria al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa dell’appellante a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, n. 759 del 2019. Ed in tale contesto, fra le situazioni sintomatiche quelle maggiormente rilevanti possono essere proprio le cointeressenze o le contiguità imprenditoriali.
14. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
15. Tenuto conto della complessità della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.