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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. 889/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
3) dott.ssa EL Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 889/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Salvatore Colletti, dom.to come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Salvatore Colletti, dom.ta come in atti;
Controparte_1 ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.09.2025; in data 13.06.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 25.08.2005 in IN (Av) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con decreto di omologa pubblicato in data 06.06.2022 (R.g. 1019/2022) il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata ad [...] in data [...] e nata ad Per_1 Per_2
Atripalda il 21.05.2008.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n. 1598/2022 del 06.06.2022 del
Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (09.05.2022) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione sino al deposito del ricorso per il divorzio.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IN (AV) in data 25.08.2005, anno 2005, numero 3, parte I, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 06.05.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di IN (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa EL Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
3) dott.ssa EL Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 889/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Salvatore Colletti, dom.to come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Salvatore Colletti, dom.ta come in atti;
Controparte_1 ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.09.2025; in data 13.06.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 25.08.2005 in IN (Av) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con decreto di omologa pubblicato in data 06.06.2022 (R.g. 1019/2022) il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata ad [...] in data [...] e nata ad Per_1 Per_2
Atripalda il 21.05.2008.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n. 1598/2022 del 06.06.2022 del
Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (09.05.2022) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione sino al deposito del ricorso per il divorzio.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IN (AV) in data 25.08.2005, anno 2005, numero 3, parte I, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 06.05.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di IN (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa EL Palladino dr. Raffaele Califano