TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dott.ssa Valentina Gigante, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4131/2018 r.g.a.c. e vertente
TRA
C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CESARE MASSIMILIANO, ed elettivamente domiciliata in Liberi, alla Via Sant'Angelo n. 13, presso lo studio dell'Avv. Marco Tamborrelli;
RICORRENTE
E
P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
C
O
N
V
E
N
U
T
O
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Parte_2
onde sentir convalidato, nei riguardi di quest'ultimo, lo sfratto per finita
[...]
locazione, in subordine lo sfratto per morosità, dal locale della stazione di Falciano Mondragone.
L'istante ha all'uopo esposto che:
a) con contratto del 2.1.1989, l'allora concedeva al sig. Controparte_2 Pt_3
nato a [...] il [...], la gestione del servizio di ristoro da svolgersi
[...]
nel locale della stazione di Falciano Mondragone, per la durata di un anno prorogabile, salvo disdetta, per i successivi otto anni;
b) che, in forza del d.l. n. 333 dell'11.7.1992 convertito in l. n. 359/199 nonché della deliberazione del CIPE del 12.8.1992, è stata disposta la trasformazione dell' CP_2
in Società sotto la denominazione
[...] CP_3 Controparte_4
[...]
c) che, con verbale del 21.6.01 a rogito per notar di Roma -Rep 14002/4104- Per_1 [...]
ha mutato la propria denominazione in Controparte_4
che è dunque attuale proprietaria dell'immobile concesso in Parte_1
locazione al sig. Parte_3
d) che, deceduto quest'ultimo, gestore originario, sono subentrati alla ditta individuale i figli e , costituitisi in società a loro volta con i propri figli Parte_4 Controparte_5
( ed ), sotto la denominazione poi Pt_3 CP_1 Parte_5 modificata, nel 2009, in “ ; Parte_2
e) che, con nota del 12.11.2014, il contratto, con scadenza fissata per il 31.12.2015, è stato definitivamente disdettato;
f) che, inoltre, la società conduttrice si è resa morosa dei canoni a far data dal giugno 2009 sino al mese di settembre 2017, maturando un debito complessivo pari ad euro 37.363,74;
g) che, con atto del 31.10.2016, la stessa società riconosceva espressamente la scadenza del rapporto al 31.12.2015 ed il proprio debito al tempo quantificato in euro 33.399,21.
Con provvedimento del 7.5.18, reso a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo, constatato il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha disposto il mutamento del rito, fissando per la discussione l'udienza del 27.09.18, assegnando altresì termine di quindici giorni per l'instaurazione della mediazione. Con memoria integrativa tempestivamente depositata, l'intimante ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, aggiornando la mora, maturata sino al mese di agosto 2018, ad euro 41.649,80 chiedendo altresì condannarsi controparte al pagamento dei canoni a scadere.
All'udienza del 27.9.18, il Giudice, rilevato che non risultava comunicata l'ordinanza di mutamento a parte intimata, ha onerato l'intimante, resosi disponibile, di provvedere alla relativa notifica.
Alla successiva udienza del 6.2.19, verificata la regolarità della notifica, il Giudice ha fissato la discussione per l'udienza del 30.10.19, al cui esito si riservava. Con ordinanza del 12.11.19, il
Giudice, rilevato che, prima facie, il contratto posto a fondamento delle richieste non fosse qualificabile come contratto di locazione, rilevato altresì che, secondo giurisprudenza pacifica, in caso di contratto di cessione di azienda non è applicabile il procedimento speciale per convalida di sfratto, ha invitato la parte a dedurre in merito.
A seguito di una serie di differimenti e rinvii dovuti ad esigenze del ruolo, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 16.1.25, in trattazione scritta dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
*******
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società intimata, la quale, pur regolarmente convenuta, non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, la domanda va dichiarata inammissibile stante il difetto di legittimazione passiva della società convenuta.
Come noto, presupposto necessario perché il Giudice possa esprimersi sul merito della vicenda è la sussistenza della legittimazione ad agire e contraddire delle parti, il cui accertamento impone di verificare se, alla luce della prospettazione attorea, attore e convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla
(ex plurimis, Cass. 13756/2006)
Nel caso che occupa, l'intimante domanda la risoluzione del contratto di locazione inizialmente stipulato dal sig. , asserendo che alla ditta di quest'ultimo, medio tempore deceduto, Parte_2
sono subentrati i figli e poi costituitisi nella società Parte_4 Controparte_5
convenuta.
Ebbene, già alla luce della prospettazione fornita nell'atto introduttivo, l'odierna società intimata non appare legittimata passiva, essendo subentrati nel rapporto locatizio, quali successori, gli eredi dell'originario conduttore, a nulla rilevando che questi ultimi, onde proseguire l'attività intrapresa dal padre, abbiano poi costituito una società.
D'altro canto, con riguardo alle locazioni di immobili diverse da quello ad uso abitativo, l'art. 37 l.
392/1978, per quel che interessa, dispone che, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che per successione hanno diritto a continuarne l'attività; e ciò a prescindere dal diretto e concreto esercizio dell'attività (cfr. Cass. n. 24278/2017).
Né tale questione andava preliminarmente sottoposta al previo contraddittorio, trattandosi di questione in rito relativa ad un requisito di ammissibilità della domanda, rilevabile in ogni stato e grado del processo, che la parte dotata di una minima diligenza processuale avrebbe dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. civ. n. 15019/2016).
Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la contumacia dell'intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia della società in persona del Parte_2
l.r.p.t.;
2) dichiara inammissibili le domande proposte;
3) nulla dispone nulla spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 17 gennaio 2025 il Giudice dr.ssa Valentina Gigante