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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
AR IO, TO
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1038/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180003342928000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180003342928000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180003342928000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190006454060000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000207 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000207 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000207 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000453 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000453 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000453 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1012/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.9.2024 Ricorrente_1 agiva per ottenere la condanna dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione alla cancellazione dal ruolo delle cartelle di pagamento meglio indicate nell'allegata istanza di sgravio.
A tal fine evidenziava che con istanza inviata, in data 28.11.2023, la ricorrente aveva richiesto all'Agenzia della Riscossione, ai sensi della L. n. 228 del 24.8.2012 art. 1, commi 537 e segg. l'immediata sospensione di tutti i titoli analiticamente indicati nell'estratto di ruolo, senza ricevere alcun riscontro.
L'Agente della Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui chiedeva l'inammissibilità del ricorso per mancanza di un atto impositivo da impugnare,
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 4.12.2025, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è inammissibile.
Invero (Cassazione civile sez. trib., 20/02/2013, n.4145) il giudizio davanti alle commissioni tributarie riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 (e, prima, nell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi.
Proprio il carattere impugnatorio proprio del processo tributario (Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011,
n.24937), in relazione agli atti previsti dal d.lg. n. 546 del 1992, art. 19, (ivi compreso il diniego tacito di rimborso), segna la distinzione tra lo stesso ed il processo civile, impedendo di ricondurre l'oggetto del primo all'accertamento di un'obbligazione. Orbene, nella fattispecie, mancando un atto concretamente lesivo della sfera giuridica del contribuente, tempestivamente impugnato e suscettibile di annullamento da parte di
Questa Corte, non può accogliersi la domanda proposta da parte ricorrente le cui ragioni potranno essere fatte valere nel successivo giudizio avverso un eventuale atto con cui l'Amministrazione Finanziaria dovesse reiterare la pretesa in contestazione. Va poi richiamato il disposto dell'articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l'estratto del ruolo, subordinando la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Nulla avendo dedotto o provato il ricorrente riguardo ai pregiudizi scaturenti dall'iscrizione a ruolo, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con riguardo alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che si liquidano in € 1.489,00 oltre spese generali IVA e cassa come per legge con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
AR IO, TO
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1038/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180003342928000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180003342928000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180003342928000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190006454060000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000207 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000207 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000207 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000453 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000453 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000453 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1012/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.9.2024 Ricorrente_1 agiva per ottenere la condanna dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione alla cancellazione dal ruolo delle cartelle di pagamento meglio indicate nell'allegata istanza di sgravio.
A tal fine evidenziava che con istanza inviata, in data 28.11.2023, la ricorrente aveva richiesto all'Agenzia della Riscossione, ai sensi della L. n. 228 del 24.8.2012 art. 1, commi 537 e segg. l'immediata sospensione di tutti i titoli analiticamente indicati nell'estratto di ruolo, senza ricevere alcun riscontro.
L'Agente della Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui chiedeva l'inammissibilità del ricorso per mancanza di un atto impositivo da impugnare,
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 4.12.2025, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è inammissibile.
Invero (Cassazione civile sez. trib., 20/02/2013, n.4145) il giudizio davanti alle commissioni tributarie riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 (e, prima, nell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi.
Proprio il carattere impugnatorio proprio del processo tributario (Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011,
n.24937), in relazione agli atti previsti dal d.lg. n. 546 del 1992, art. 19, (ivi compreso il diniego tacito di rimborso), segna la distinzione tra lo stesso ed il processo civile, impedendo di ricondurre l'oggetto del primo all'accertamento di un'obbligazione. Orbene, nella fattispecie, mancando un atto concretamente lesivo della sfera giuridica del contribuente, tempestivamente impugnato e suscettibile di annullamento da parte di
Questa Corte, non può accogliersi la domanda proposta da parte ricorrente le cui ragioni potranno essere fatte valere nel successivo giudizio avverso un eventuale atto con cui l'Amministrazione Finanziaria dovesse reiterare la pretesa in contestazione. Va poi richiamato il disposto dell'articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l'estratto del ruolo, subordinando la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Nulla avendo dedotto o provato il ricorrente riguardo ai pregiudizi scaturenti dall'iscrizione a ruolo, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con riguardo alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che si liquidano in € 1.489,00 oltre spese generali IVA e cassa come per legge con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.