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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/09/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LL, Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in
Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Paone Giudice relatore
Dott.ssa Giuliana Gaudiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 25-1/2025 R.G.P.U., promosso dalla nei confronti Parte_1
della Parte_2
- lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15.09.2025;
- letto il ricorso con cui la ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_2
- letta la memoria difensiva depositata dalla Parte_2
- letto l'atto di intervento depositato dalla Parte_3
- esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
- sentito in camera di consiglio il giudice delegato alla trattazione;
- rilevato che la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo pec della società debitrice, peraltro regolarmente costituita,
è andata a buon fine;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha sede in
Terranova da BA (Comune che è ricompreso nel circondario del Tribunale in intestazione) e che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che il centro degli interessi principali della predetta impresa sia altrove;
- ritenuta la legittimazione attiva della creditrice istante, il cui credito, pari a €
295.898,32, oltre interessi, deriva dal contratto di factoring del 25.01.2024;
- rilevato, a tal proposito, che la Suprema Corte, pronunciatasi in tema di legittimazione del creditore a presentare istanza di fallimento, ha affermato il principio secondo cui
“la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare
l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. Civ.,
Sez. VI-I, ordinanza n. 23494 del 27.10.2020);
- ritenuto che, nel caso di specie, la creditrice istante abbia fornito prova adeguata del credito vantato nei confronti della resistente, producendo il contratto di factoring del
25.01.2024 con i relativi allegati (all. nn. 1, 4 e 5 del ricorso), gli estratti conto dei rapporti di finanziamento nn. 2516640 e 2516643 relativi al periodo 29.01.2024 –
31.08.2024 (all. nn. 2 e 3 del ricorso) e la comunicazione di recesso con allegato rendiconto trasmessi a mezzo pec in data 06.08.2024 (all. n. 6 del ricorso);
- rilevato, inoltre, che la debitrice, costituendosi nel presente procedimento, non ha contestato l'esistenza del credito in linea capitale vantato dalla ricorrente;
- rilevato, da ultimo, che, come si evince dalla documentazione allegata dalla ricorrente alle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12.09.2025, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13.08.2025, ha, nel frattempo, dichiarato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1896/2024, con cui la società debitrice era stata condannata al pagamento, in favore della ricorrente medesima, della somma di € 295.898,32, oltre interessi e spese;
- ritenuta altresì la legittimazione attiva della creditrice intervenuta, il cui credito, pari a € 40.439,53, oltre interessi e spese, deriva dal decreto ingiuntivo non opposto n.
249/2023, emesso dal Tribunale di Sondrio in data 12.10.2023; - considerato che l'impresa debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
- rilevato, infatti, che, come si evince dalla visura camerale in atti, la società convenuta
è qualificabile come impresa commerciale, svolgendo, tra l'altro, attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
- rilevato, ancora, che l'impresa debitrice non è certamente qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d) CCII;
- rilevato, a tal proposito, che dai bilanci 2022 e 2023 emergono un attivo patrimoniale e ricavi ampiamente superiori, per ciascuna annualità, ai limiti di € 300.000,00 (per l'attivo patrimoniale) e di € 200.000,00 (per i ricavi);
- rilevato che, anche solo prendendo in considerazione il credito in linea capitale vantato dalla ricorrente, pari a € 283.818,98, e quello vantato dalla intervenuta, pari a
€ 40.439,53, oltre interessi e spese, l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di
€ 30.000,00, prevista dall'art. 49, co.5, CCII;
- ritenuto che l'impresa debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza, come desumibile: a) dalla notevole esposizione debitoria complessiva, considerato che nel bilancio 2023 (all. n. 10 del ricorso) risultano debiti per € 2.533.559,00; b) dalla presenza di debiti nei confronti dell'Erario e dell'INPS (v. informative trasmesse da
Agenzia delle Entrate – Riscossione e dall'INPS); c) dalla segnalazione a sofferenza in
Centrale Rischi da parte di quattro degli otto istituti di crediti affidanti (all. n. 11 del ricorso); d) dall'assenza di beni immobili (all. n. 12 del ricorso); e) dall'emissione, nei confronti della predetta impresa, di 14 decreti ingiuntivi nel periodo 2023 – 2024 (v. informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate); f) dalla presentazione, nel 2024, di altra domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. visura camerale storica di cui all'all. n. 13 del ricorso); g) dall'infruttuosità delle esecuzioni mobiliari presso terzi esperite dalla creditrice intervenuta (all. nn. 10, 11, 12, 13, 14, Parte_3
15 e 18 dell'atto di intervento); h) dalla pendenza di cinque procedure esecutive, per un ammontare complessivo di € 163.031,48, sui rapporti accesi presso la BC RI
OR (all. n. 10 dell'atto di intervento); i) dalla pendenza di quattro procedure esecutive, per un ammontare complessivo di € 224.863,19, sui rapporti accesi presso la (all. n. 11 dell'atto di intervento); l) dalla pendenza di quattro Controparte_1
procedure esecutive sui rapporti accesi presso la BA DE (all. n. 12 dell'atto di intervento); m) dalla pendenza di tre procedure esecutive, per un ammontare complessivo di € 45.482,62, sui rapporti accesi presso la (all. n. 13 dell'atto Parte_1
di intervento); n) dalla pendenza di una procedura esecutiva sui rapporti accesi presso la (all. n. 15 dell'atto di intervento); n) dalla pendenza di una procedura Controparte_2
esecutiva, per un ammontare complessivo di € 48.117,28, nei confronti del terzo LI
(all. n. 18 dell'atto di intervento);
- ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- ritenuto che a ciò non osti la circostanza che, in data 11.09.2025, la Parte_2
abbia chiesto, ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, la concessione di un termine per il
[...]
deposito della proposta di concordato preventivo, con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2;
- rilevato, infatti, che, ai sensi dell'art. 40, co. 10 CCII, “nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi
e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”;
- rilevato che, nel caso di specie, la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII è quella già tenuta in data 26.05.2025, all'esito della quale, stante la pendenza di trattative di bonario componimento, è stato disposto rinvio alla successiva udienza del
15.09.2025, disponendo contestualmente che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. entro il termine perentorio coincidente con il giorno dell'udienza medesima;
- ritenuto, pertanto, che, come già evidenziato dal Tribunale nel decreto dell'11.09.2025, alla luce di quanto previsto dall'art. 40, co. 10 CCII, la domanda di concordato preventivo con riserva presentata dalla società debitrice sia chiaramente improponibile, poiché depositata in epoca successiva rispetto alla celebrazione, in data
26.05.2025, della prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della C.F. Parte_2
e P.I. , con sede in Terranova da BA (CS), Contrada Galatrella snc, in P.IVA_1
persona dell'amministratrice unica , nato a [...] il Controparte_3
14.08.1989, domiciliato in Terranova da BA (CS), via Prato n. 47;
NOMINA quale Giudice Delegato per la procedura il dott. Alessandro Paone;
NOMINA quale Curatore la dott.ssa , che, alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 12.01.2026, ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al pubblico ministero ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in LL nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Paone dott.ssa Beatrice Magarò