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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1903/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 18/12/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 11:09
Compaiono:
Per , l'avv. MASSAINI ANDREA Parte_1
Per e per l'avv. VERGINE LUCIA Controparte_1 Controparte_2
SA , oggi sostituito dall'avv. TOMMASO CONFORTINI
Per , Controparte_3
l'avv. MARUZZI FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. Emiliano Palladino
Il Giudice invita i difensori a precisare le conclusioni e a discutere la causa L'avv. Massaini conclude come da note conclusive autorizzate cui si riporta anche ai fini della discussione.
L'avv. NE Lucia Alessandra e l'avv. AS FO concludono come da note conclusive autorizzate cui si riporta anche ai fini della discussione, aggiungendo che il fatto non risulta provato, e che sul quantum il danno non è provato anche per quanto emerso in CTU, pur contestata negli esiti, e che il danno psichico è contestato e non provato e non spetta la personalizzazione. Evidenzia che vi sono state più proposte di definire la causa.
L'avv. Emiliano Palladino concludono come da note conclusive autorizzate cui si riporta anche ai fini della discussione, e conferma che la compagnia unitamente alla parte si è attivata per offrire un indennizzo.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza. Il Giudice si ritira per la decisione Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. N. R.G. 1903/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato, ex art. 281 sexies, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1903/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
EA Massaini ed elettivamente domiciliata nel suo studio, giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
e
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucia Alessandra C.F._3
NE e AS FO;
Email_1
come da mandato allegato alla comparsa Email_2 di costituzione e risposta
- RESISTENTI
ITALIANA DI (C.F. Controparte_3
) in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
FR ZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RZ CH
Conclusioni delle parti Come da suesteso verbale d'udienza.
Premesso
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
e al fine di ottenere la loro condanna al pagamento Controparte_2 Controparte_1 di tutti i danni non patrimoniali subiti a seguito all'aggressione subita in data
05.05.2022, ad opera del cane di cui i convenuti sono rispettivamente proprietario e custode. A sostegno della domanda, ha allegato:
- che, in data 05.05.2022 alle 14.30 circa, presso l'abitazione di sita in Persona_1
Pisa Via Francesco Pardi n. 9, intenta nel coadiuvare nelle Controparte_1 pulizie domestiche, è stata improvvisamente morsa al volto dal cane di proprietà di
; Controparte_2
- che in quel momento il cane era sotto la custodia temporanea di;
Controparte_1
- che, mentre puliva il pavimento di fronte all'ingresso della camera matrimoniale, il cane di razza “American Bully” improvvisamente le si è scagliato contro mordendogli il volto e asportandole la punta del naso;
- che ha riportato gravi lesioni al volto consistenti in “ferita lacerocontusa apice del naso e sottordine dx da morso di cane”
- che alla lesione fisica si deve aggiungere il forte stress psicologico che tutt'ora sta vivendo, al punto che è dovuta ricorrere a cure antidepressive;
- che il medico legale di parte le ha riconosciuto un'invalidità permanente del 20%;
- che in base alle Tabelle di Milano il danno arrecato ammonta a € 94.076,25, a cui si dovranno aggiungere le spese mediche per € 904,97;
- che spetta il rimborso delle spese relative all'assistenza legale ricevuta nella fase antecedente all'instaurazione del presente giudizio;
- che spetta, altresì, il risarcimento del danno da ritardato adempimento;
- che, il giorno seguente l'aggressione, è venuta a conoscenza da che Controparte_2 il cane aveva già tentato di mordere un'altra persona e che per questi eventi il proprietario dell'animale era assicurato con la compagnia Controparte_3
[...]
- che la suddetta compagnia ha ritenuto non risarcibile il danno perché “l'evento risulta esser innescato dalla Signora che si chinava, per salutarlo, Parte_1 verso il cane di proprietà del nostro assicurato”;
- che tale circostanza è falsa in quanto, al momento dell'evento, era inginocchiata intenta a sciacquare lo straccio per pulire il pavimento.
Si sono costituiti e eccependo, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2 la nullità delle notifiche con conseguente violazione del termine di difesa e, nel merito, contestate le asserzioni avversarie.
All'udienza del 05.10.2023 il Giudice, rilevata la violazione del termine a difesa di parte convenuta, ha rinviato all'udienza del 21.12.2023 assegnando a parte resistente termine per costituirsi integrando le proprie difese.
Con atto di integrazione della comparsa di costituzione e risposta in data 10.11.2023,
e hanno chiesto, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2
l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_3 al fine di esserne manlevati, e nel merito hanno contestato le
[...] pretese avversarie, poiché infondate in fatto e in diritto. Nello specifico, hanno osservato:
- che la ricorrente aveva da tempo familiarizzato con il cane e, nell'atto di chinarsi e accarezzarlo, ha riportato una escoriazione alla punta del naso;
- che dal verbale di pronto soccorso emerge che ha riportato piccole lesioni guarite con semplici medicazioni e alcuni punti di sutura, senza subire alcun intervento chirurgico;
- che non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica per dimostrare la sussistenza del danno estetico lamentato;
- che la quantificazione del danno estetico nella misura del 7% appare abnorme e incongrua rispetto alle conseguenze risultanti dal verbale di pronto soccorso;
- che, nella relazione del medico di parte, tra le cause di sofferenza psichica vi è la circostanza di aver subito un intervento chirurgico che però non c'è mai stato;
- che il danno psichico (attacco di panico, cinofobia) appare poco riconducibile a un soggetto che è proprietario di cani da anni;
- che l'evento è coperto da polizza assicurativa n. 2019/29/6331681 con la compagnia assicurativa Controparte_3
- che le spese di assistenza legale stragiudiziali sono incongrue ed eccessive.
A seguito di autorizzazione alla chiamata del terzo, si è costituita
[...] contestando quanto dedotto da parte ricorrente, Controparte_3 sia nell' an che nel quantum, ed eccependo:
- che non corrisponde al vero la dinamica narrata dalla ricorrente, perché quest'ultima si sarebbe curvata improvvisamente per accarezzare il cane;
- che, forse per l'eccessiva confidenza, ha posto in essere un repentino movimento che ha determinato una reazione improvvisa e imprevedibile del cane;
- che negli spazi privati non vi è l'obbligo di far indossare la museruola;
- che il comportamento della ricorrente ha determinato il fortuito che esime da responsabilità il proprietario e/o il custode temporaneo dell'animale;
- che la valutazione del danno permanente è eccessiva e effettuata da un medico di parte;
- che, altresì, la valutazione del danno da inabilità temporanea è eccessiva;
- che la ricorrente si è recata per la visita specialistica dal Dr. dopo 14 Per_2 giorni, circostanza che contrasta con la dedotta inabilità assoluta di 15 giorni;
- che il danno psichico, comunque contestato, non è coperto dalla polizza;
- che le spese mediche non sono state sostenute dall'infortunata in quanto sono allegati scontrini senza codici fiscali o con codici fiscali diversi da quello della ricorrente;
- che le spese legali stragiudiziali sono sproporzionate;
- che il danno da ritardato adempimento di cui al D.Lgs n. 231/2002 non è pertinente al caso in oggetto poiché la normativa riguarda le transazioni commerciali tra imprese;
- che la polizza non copre le spese di legali e tecnici che non siano indicati dalla compagnia assicuratrice.
La causa è stata istruita mediante prova orale ed è stata disposta CTU medico-legale.
Con ordinanza del 26.02.2025, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 18.12.2025.
*****
La domanda attorea merita l'accoglimento, per quanto di ragione.
1. Com'è noto, la fattispecie di cui all'art 2052 c.c., correttamente evocata, costituisce un'ipotesi di responsabilità fondata non su un comportamento o un'attività commissiva od omissiva, bensì sul rapporto intercorrente con l'animale, per la quale il soggetto proprietario, o colui che se ne serve per il tempo in cui ha in uso un animale è tenuto a rispondere, in via oggettiva secondo la più diffusa e condivisa interpretazione, nei confronti del danneggiato (cfr. Cass. n. 10402/2016).
Il custode, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, quale ad esempio l'impossibilità di porre sotto la propria sfera di controllo il comportamento dell'animale in quanto imprevedibile, eccezionale e comunque non evitabile neanche tramite l'adozione di misure adeguate e diligenti (tra le tante, Cass.
Civ. Sez. III, n. 13848/2020).
2. Pacifica la verificazione dell'evento nelle circostanze di tempo e di luogo allegate, i resistenti, nella rispettiva qualità di proprietario e custode temporaneo dell'animale, prospettano una differente dinamica del fatto, attribuendo una (cor)responsabilità al comportamento della ricorrente, la quale si sarebbe chinata per accarezzare il cane così innescandone la reazione improvvisa e imprevedibile.
Osserva il Tribunale che nonostante non sia stata fatta piena chiarezza, in giudizio – irrilevante sul punto l'esito della prova per interrogatorio formale ammessa ed espletata
– sull'esatto comportamento tenuto dall'attrice (che nega di essersi chinata) in occasione dell'evento, il coacervo degli elementi processualmente acquisiti rende irrilevante la predetta circostanza.
3. È emerso che il cane aveva già manifestato in precedenza comportamenti aggressivi nei confronti di persone estranee (doc. 6 ricorrente, confermato anche dal convenuto in sede di interrogatorio), aspetto che avrebbe dovuto indurre chi aveva in custodia l'animale ad adottare cautele idonee a scongiurare eventi del tipo di quello verificatosi, come ad esempio legare il cane o tenerlo momentaneamente in un ambiente separato da quello dove si trovava l'attrice. In siffatto contesto, anche volendo ammettere per avvenuta la condotta attribuita alla condotta di per sé non abnorme e Pt_1 imprevedibile, ed anzi ragionevolmente adottata con criterio da parte di una persona – elemento enfatizzato dai convenuti – che aveva dimestichezza con i cani, la responsabilità ex art. 2052 c.c. non sarebbe né elisa né mitigata.
4. Acclarata la spettanza del diritto al risarcimento, rispetto al quantum il Tribunale condivide la stima del CTU, tanto con riguardo al periodo inabilità temporanea parziale
(al 75% di 30 giorni, al 50% di 30 giorni e i restanti 40 al 25%), quanto con riguardo ai postumi permanenti, valutati nella misura del 12%.
Avuto riguardo alla liquidazione del danno biologico è noto che, quando manchino criteri stabiliti dalla legge – ratione materiae non invocabili i criteri della T.U.N. –
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome collaudato e diffuso sul territorio nazionale (Cass. Sez. III, sent. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale si perviene al riconoscimento di € 5.462,50 a titolo di invalidità temporanea parziale;
€ 33.730,00 per danno permanente (di cui euro 26.351,00 per danno biologico), attesa l'età del soggetto all'epoca dei fatti (47 anni).
La ricorrente domanda altresì la personalizzazione del danno. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. n. 7513/2018).
Ad avviso del Tribunale, tenuto conto degli esiti – avuto riguardo alla significativa percentuale di invalidità rilevata e avuto riguardo al danno estetico – della CTU, dei tratti particolarmente violenti dell'aggressione subita dall'animale e dalla zona attinta dal morso, sussistono per via di presunzioni semplici, elementi sufficienti a riconoscere un aumento del 20% del danno biologico, così pervenendosi alla complessiva somma di euro 47.031,00.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in via autonoma, di un danno di natura psichica correlato all'evento: i fatti posti alla base della pretesa sono oggetto di mera declamazione (mutamento delle abitudini di vita con riguardo agli animali), non essendo sufficiente di per sé l'unico referto prodotto.
Sulla somma risultante a titolo di danno non patrimoniale spettano gli interessi compensativi di legge, come di seguito indicato (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto illecito;
l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'indennizzo e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'indennizzo deve detrarsi l'importo medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo.
Spetta altresì il risarcimento del danno patrimoniale, relativo alle spese documentate per la perizia di parte (€ 600,00) e alle spese mediche, reputate congrue nella misura indicata dal CTU per un importo di € 901,00. Sulle predette somme sono altresì dovuti gli interessi legali a far data dall'effettivo esborso delle singole componenti al saldo.
Non spetta, invece, il risarcimento del danno per assistenza tecnica stragiudiziale, sull'assorbente argomento che trattasi di posta autonoma di danno (riconoscibile, come noto, solo a determinate condizioni) eccessiva oltre che non adeguatamente documentata.
5. L'accoglimento della domanda di condanna impone la disamina della richiesta di manleva azionata dal resistente nei confronti della compagnia di Controparte_2 assicurazioni citata in giudizio.
A fronte della richiesta del convenuto, la terza chiamata solleva due eccezioni relative alla parziale inoperatività della polizza, con particolare riferimento alla voce di danno psicologico oggetto della controversia, e alle spese di resistenza, in tesi non dovute siccome l'assicurato si sarebbe avvalso di patrocinio legale e di assistenza tecnica non designate dalla compagnia.
La prima eccezione è priva di rilievo pratico, evidenziandosi in ogni caso che la clausola contrattuale richiamata non pare escludere il risarcimento per il danno psichico.
La seconda, invece, comunque contestata dai convenuti, impone di prendere posizione sulla validità della clausola delle condizioni generali di polizza (doc. 2, art. 4.2).
Ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3, le spese c.d. di resistenza, ossia quelle sostenute dall'assicurato per contestare e resistere all'azione del danneggiato sono poste a carico dell'impresa di assicurazione. La norma è inderogabile in peius per l'assicurato, in virtù del richiamo ex art. 1932 c.c.
Orbene, non vi è chi non veda che la clausola contrattuale che subordina la rifusione delle spese di lite di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'impresa di assicurazione è una deroga in pejus all'art. 1917, comma 3, c.c. e, pertanto, è nulla. La soluzione è del resto coerente con la ratio sottesa alla norma imperativa, che presidia esborsi affrontati nell'interesse comune delle parti contrattuali, declinandosi in termini di spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c.,e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art.
1914 c.c., comma 2, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227 c.c., comma 2) (Cass. Sez. III, n. 21220/2022).
Trova, in definitiva, accoglimento la richiesta di manleva, per l'intero importo e per le spese di resistenza.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra attore convenuti e la terza chiamata è tenuta a corrispondere all'assicurato le spese di resistenza. Tutte le spese sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai D.M. vigenti in materia, scaglione di valore di riferimento sul decisum, parametri medi, avuto riguardo alla concreta attività processuale rispettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di di € 47.031,00 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi compensativi come in parte motiva, e di
€ 1.501,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese processuali, liquidate in 7.600,00 per compensi Parte_2 oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
- condanna in Controparte_4 persona del legale rappresentante, a tenere indenne e Controparte_1 [...]
da quanto questi dovranno pagare per effetto della presente sentenza;
CP_2
- condanna al Controparte_4 pagamento, in favore di e , in solido, delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali di resistenza, liquidate in 6.500,00 per compensi oltre spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Pisa, 16 dicembre 2025.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.