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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/10/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3105/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3105/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, nato a [...] il [...] - C.F. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Luca Salvati domiciliato, come in atti
- Ricorrente - E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, elettivamente domiciliato come in atti
- Resistente –
OGGETTO: accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.07.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio l'
[...]
impugnando la richiesta di indebito disoccupazione agricola n. 334 2024 Controparte_1
00009460 10 000, datato 24.05.2024 e ricevuto il 26.06.2024, per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009, con il quale l'Istituto ha richiesto la restituzione delle somma di euro 257,38. Nel merito ha eccepito la prescrizione decennale o quinquennale nonché la sussistenza di tutti i requisiti di legge per ottenere detta prestazione previdenziale e, in particolare, l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Cariati per il numero di giornate previsto dalla normativa vigente in riferimento, segnatamente, al biennio costituito dall'anno 2009 e dall'anno precedente, nonché la propria buona fede. Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare che la somma di € 257,38 o altra diversa somma non è dovuta dal ricorrente all' per le causali di cui in premessa CP_1
e, comunque, per intervenuta prescrizione del diritto dell' alla ripetizione del presunto indebito;
CP_1
1 di conseguenza, condannare l' alla restituzione, in favore del ricorrente, di tutte le somme CP_1 ingiustamente trattenute su altre successive prestazioni previdenziali erogate sinora e da erogare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole trattenute;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatario. Con decreto del 29/07/2024 è stata fissata per la discussione della causa la data del 25.09.2025, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte. CP_ Si è costituita tempestivamente, in data 15.09.2025 l' che ha dedotto: che la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura presso l'azienda agricola FE ND conseguente al verbale ispettivo;
di aver provveduto a pagare le somme di cui è chiesta la restituzione in data 08.10.2010; di aver già provveduto, in data 13.02.2020, a notificare l'indebito, ossia entro il termine prescrizionale di 10 anni dalla data del pagamento;
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente introdotta in violazione dell'art. 24 commi 5 e 6 D.lgs. 46/99 nonché in violazione del termine imposto dall'art. 617 c.p.c.. Ha, quindi, concluso chiedendo: di rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo restitutorio per cui è giudizio e al pagamento degli importi per cui è causa;
il tutto con vittoria di spese e competenze. All'udienza cartolare del 25.09.2025 è stato autorizzato deposito di note difensive di discussione, depositate solo dal ricorrente e, quindi, in data odierna la causa viene decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte.
Preliminarmente, nel caso di specie, si rileva che è tempestiva l'opposizione inerente al merito della pretesa contributiva, siccome proposta nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (in data 26.06.2024) dell'avviso di addebito, stante il deposito del ricorso in data 24.07.2024, entro il quarantesimo giorno. Tanto premesso va evidenziato che il ricorrente ammette l'avvenuto pagamento delle somme poi oggetto dell'avviso di addebito avendo allegato solo la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere detta prestazione previdenziale e di essere in buona fede. Parte resistente, d'altra parte, ha dedotto e documentato (vedi documenti allegati alla memoria) che il pagamento è avvenuto in data 08.10.2010, circostanza questa non contestata dal . Pt_1
Per tale ragione deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione di parte ricorrente avendo l' CP_1 prodotto agli atti del giudizio l'avviso con il quale parte ricorrente è stata resa edotta della circostanza del pagamento di somme indebite per l'anno 2009, a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, con comunicazione a mezzo raccomandata notificata in data13.02.2020, pertanto prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione della somma, avvenuta nell'ottobre 2010. Ha fatto seguito a tale missiva l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto. Nessuna prescrizione, pertanto, può essere invocata rispetto alle prestazioni erogate dall' per CP_1
l'anno 2009. Del resto, per completezza motivazionale, si rileva che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi delle prestazioni in esame. Sul punto va evidenziato che sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, anche per l'indebito previdenziale, in cui è controverso il diritto a trattenere le prestazioni già ricevute, deve precisarsi che grava sull'accipiens la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione
2 percepita (cfr. Corte di cassazione sent. n. 2739/2016). Tale principio vale anche in ipotesi di indebito previdenziale in cui è controverso il diritto a trattenere prestazioni già ricevute, gravando sull'accipiens la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione percepita e, dunque, l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' , che ne ha affermato la fittizietà. Tale prova non è stata fornita non avendo inteso il CP_1 ricorrente nemmeno articolare prova per testi. A ciò si aggiunga che la Corte di Appello di Catanzaro con sent. n. 1383/2019 pubbl. il 20/12/2019 ha confermato la cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura presso l'azienda agricola FE ND per l'anno 2009 acclarando che l'occupazione del in agricoltura, quale Parte_1 bracciante subordinato nel periodo di interesse, non è stata provata per cui non ha accolto la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate lavorative espletate. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA il ricorso;
b) COMPENSA interamente le spese tra le parti;
c) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari 07.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3105/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, nato a [...] il [...] - C.F. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Luca Salvati domiciliato, come in atti
- Ricorrente - E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, elettivamente domiciliato come in atti
- Resistente –
OGGETTO: accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.07.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio l'
[...]
impugnando la richiesta di indebito disoccupazione agricola n. 334 2024 Controparte_1
00009460 10 000, datato 24.05.2024 e ricevuto il 26.06.2024, per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009, con il quale l'Istituto ha richiesto la restituzione delle somma di euro 257,38. Nel merito ha eccepito la prescrizione decennale o quinquennale nonché la sussistenza di tutti i requisiti di legge per ottenere detta prestazione previdenziale e, in particolare, l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Cariati per il numero di giornate previsto dalla normativa vigente in riferimento, segnatamente, al biennio costituito dall'anno 2009 e dall'anno precedente, nonché la propria buona fede. Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare che la somma di € 257,38 o altra diversa somma non è dovuta dal ricorrente all' per le causali di cui in premessa CP_1
e, comunque, per intervenuta prescrizione del diritto dell' alla ripetizione del presunto indebito;
CP_1
1 di conseguenza, condannare l' alla restituzione, in favore del ricorrente, di tutte le somme CP_1 ingiustamente trattenute su altre successive prestazioni previdenziali erogate sinora e da erogare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole trattenute;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatario. Con decreto del 29/07/2024 è stata fissata per la discussione della causa la data del 25.09.2025, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte. CP_ Si è costituita tempestivamente, in data 15.09.2025 l' che ha dedotto: che la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura presso l'azienda agricola FE ND conseguente al verbale ispettivo;
di aver provveduto a pagare le somme di cui è chiesta la restituzione in data 08.10.2010; di aver già provveduto, in data 13.02.2020, a notificare l'indebito, ossia entro il termine prescrizionale di 10 anni dalla data del pagamento;
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente introdotta in violazione dell'art. 24 commi 5 e 6 D.lgs. 46/99 nonché in violazione del termine imposto dall'art. 617 c.p.c.. Ha, quindi, concluso chiedendo: di rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo restitutorio per cui è giudizio e al pagamento degli importi per cui è causa;
il tutto con vittoria di spese e competenze. All'udienza cartolare del 25.09.2025 è stato autorizzato deposito di note difensive di discussione, depositate solo dal ricorrente e, quindi, in data odierna la causa viene decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte.
Preliminarmente, nel caso di specie, si rileva che è tempestiva l'opposizione inerente al merito della pretesa contributiva, siccome proposta nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (in data 26.06.2024) dell'avviso di addebito, stante il deposito del ricorso in data 24.07.2024, entro il quarantesimo giorno. Tanto premesso va evidenziato che il ricorrente ammette l'avvenuto pagamento delle somme poi oggetto dell'avviso di addebito avendo allegato solo la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere detta prestazione previdenziale e di essere in buona fede. Parte resistente, d'altra parte, ha dedotto e documentato (vedi documenti allegati alla memoria) che il pagamento è avvenuto in data 08.10.2010, circostanza questa non contestata dal . Pt_1
Per tale ragione deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione di parte ricorrente avendo l' CP_1 prodotto agli atti del giudizio l'avviso con il quale parte ricorrente è stata resa edotta della circostanza del pagamento di somme indebite per l'anno 2009, a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, con comunicazione a mezzo raccomandata notificata in data13.02.2020, pertanto prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione della somma, avvenuta nell'ottobre 2010. Ha fatto seguito a tale missiva l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto. Nessuna prescrizione, pertanto, può essere invocata rispetto alle prestazioni erogate dall' per CP_1
l'anno 2009. Del resto, per completezza motivazionale, si rileva che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi delle prestazioni in esame. Sul punto va evidenziato che sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, anche per l'indebito previdenziale, in cui è controverso il diritto a trattenere le prestazioni già ricevute, deve precisarsi che grava sull'accipiens la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione
2 percepita (cfr. Corte di cassazione sent. n. 2739/2016). Tale principio vale anche in ipotesi di indebito previdenziale in cui è controverso il diritto a trattenere prestazioni già ricevute, gravando sull'accipiens la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione percepita e, dunque, l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' , che ne ha affermato la fittizietà. Tale prova non è stata fornita non avendo inteso il CP_1 ricorrente nemmeno articolare prova per testi. A ciò si aggiunga che la Corte di Appello di Catanzaro con sent. n. 1383/2019 pubbl. il 20/12/2019 ha confermato la cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura presso l'azienda agricola FE ND per l'anno 2009 acclarando che l'occupazione del in agricoltura, quale Parte_1 bracciante subordinato nel periodo di interesse, non è stata provata per cui non ha accolto la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate lavorative espletate. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA il ricorso;
b) COMPENSA interamente le spese tra le parti;
c) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari 07.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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