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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/11/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II Sezione Civile riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Vincenza Randazzo Presidente
Antonino Zappalà Consigliere
Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 694/2019 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 1431/2019 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 2.7.2019, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
vertente tra
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_1 [...]
), tutti in proprio e quali eredi ed aventi causa del sig. C.F._3
(nato a [...] S. Giorgio il 24.8.1928, deceduto), Persona_1 rappresentali e difesi dagli avv.ti Pietro Carrozza, Francesco Carrozza e Carlo
Carrozza ed elettivamente domiciliati presso lo in Messina, via Controparte_2
C. Battisti n. 167, per mandato in atti;
appellanti contro
) e ( Controparte_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4 [...]
), rappresentati e difesi, dagli Avv. ti Arturo Merlo e Patrizia C.F._5
Di RE elettivamente, domiciliati presso l'indirizzo pec del primo, per mandato in atti;
appellati
(Cod. Fisc.: ), nato a Controparte_5 CodiceFiscale_6
Messina il 28.09.1957, elettivamente domiciliato in Messina, Via Dei Mille n. 243, presso e nello studio dell' Avv. Filippo Marcello Siracusano, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato
(P.I. ) con sede in Trieste in persona del legale CP_6 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina via Dei Mille
181, rappresentato e difeso dall'Avv. Letterio D'Andrea, per procura in atti;
appellata
(cod. fisc Controparte_7
), in persona del Curatore;
P.IVA_2
appellata contumace
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 20.2.2025: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.08.2010, i coniugi e Persona_1 CP_1
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina,
[...] CP_3
, , e la soc.
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 per ivi sentirli condannare solidamente al risarcimento dei danni in forma specifica e generica per le difformità delle opere di adeguamento statico del fabbricato degli attori, oltre che per eseguire i lavori per ottenere la certificazione di abitabilità del fabbricato (revocata nelle more delle vicende giudiziarie) e per il completamento delle opere di risanamento secondo la tecnica di edilizia.
Esponevano preliminarmente: - che dopo aver lavorato per molti anni in
Svizzera, verso la fine degli anni ottanta, gli attori affidarono in appalto a
(titolare dell'omonima impresa artigianale edilizia) i lavori di Controparte_3 costruzione di un fabbricato, sito in Torregrotta, Viale Europa n.120, su progettazione e con la direzione dei lavori del geom. ; Controparte_4
-che per tale fabbricato vennero regolarmente emesse tutte le autorizzazioni di legge e rilasciato il certificato di abitabilità in data 22.9.1988 dal Sindaco di
Torregrotta; pag. 2/13 - che subito dopo l'ultimazione della costruzione, si manifestarono numerose lesioni ai muri ed ai pavimenti del predetto fabbricato, ed in particolar modo in prossimità delle strutture portanti (travi e pilastri), e ciò in tutti i piani degli edifici costruiti;
- che i committenti, dunque, denunciarono i vizi riscontrati negli immobili di loro proprietà.
Con scrittura privata 16.11.1989, gli attori ed i sig.ri e CP_3 CP_4 convennero espressamente quanto segue: “1.- di approfondire le cause e le responsabilità del dissesto statico nel futuro periodo di cinque anni dalla scrittura;
2.- se ed in quanto, entro il detto periodo di cinque anni, non si fossero manifestate ulteriori lesioni, i coniugi e avrebbero accettato Per_1 CP_1
l'opera come strutturalmente eseguita a regola d'arte (dal momento che, nella premessa della scrittura, si affermava che il processo di assestamento differenziato delle strutture di fondazione sembrava risultare completamente definito nel suo effetto); 3.- i sig.ri e si obbligavano in solido CP_3 CP_4 ad eseguire, entro e non oltre sei mesi, i lavori di “rifacimento del cordolo sulla parete lato nord della terrazza;
siliconatura dello zoccoletto della terrazza lato nord ed ovest;
rifacimento del parapetto della terrazza in dipendenza della fessura esterna lato nord ed ovest”; 4.- i sig.ri e avrebbero Per_1 CP_1 eseguito i lavori di sutura delle lesioni alle pareti interne per controllare a vista le eventuali variazioni e l'andamento delle lesioni medesime;
5.- tutte le spese andavano poste a carico solidale dei sig.ri e 6.- i sig.ri CP_4 CP_3
davano atto che fino a quel momento non esistevano Parte_3 tracce di umidità nel fabbricato costruito”.
Tuttavia, dopo la stipula della detta scrittura, le precedenti lesioni preesistenti aumentarono oltre a manifestarsi notevoli infiltrazioni d'acqua. Con lettera raccomandata A.R. del 12.9.1992, gli istanti denunciarono la sussistenza delle nuove lesioni, richiedendo l'adozione di provvedimenti urgenti per ovviare ai gravi inconvenienti.
L'esame condotto dal professionista incaricato dai committenti stabiliva che le cause dei problemi del fabbricato dovevano imputarsi a due fattori: uno pag. 3/13 principale, di natura strutturale, ed uno secondario, ma strettamente collegato al primo, dovuto alla cattiva esecuzione delle opere murarie.
Ritenuta la responsabilità dei sig.ri e per il grave dissesto CP_4 CP_3 statico subito dall'edificio degli attori (e ciò, non solo in forza delle norme vigenti sugli obblighi derivati all'appaltatore, al progettista ed al direttore dei lavori per l'esecuzione di un fabbricato, ma, altresì, anche in forza del contenuto della scrittura privata del 16.11.1989), i coniugi con citazione Parte_3 del 3- 9.08.1993 convenivano in giudizio i sig.ri e al fine di CP_3 CP_4 sentirli condannare al risarcimento – in loro favore -di tutti i danni subiti, in forma specifica e generica, sia per le gravi inadempienze commesse dai convenuti in relazione al rapporto di appalto ed a quello di prestazione professionale, sia per il deprezzamento dell'edificio, sia per il mancato e/o diminuito godimento di esso, sia, infine, per la spesa occorrente allo scopo di renderlo idoneo all'uso di civile abitazione ed esente da vizi e difetti;
- che il suddetto giudizio, iscritto al ruolo, assumeva il n. 1800/1993 R.G.; - che, instaurato il contraddittorio, ed istruita parzialmente la causa a mezzo di CTU redatta dall'ing. CP_5
(10.6.1996), su richiesta di parte attrice, il G.I., con provvedimento
[...] del 3.12.1996, emesso ai sensi dell'art.700 c.p.c., ordinava ai convenuti di eseguire, a loro cura e spese e sotto la direzione del CTU, le opere ritenute necessarie per impedire il peggioramento delle lesioni riscontrate e meglio descritte alle pagg.12-13 della relazione di consulenza;
conferiva, altresì, all'ing.
l'ulteriore incarico di redigere il progetto esecutivo per CP_5
l'adeguamento strutturale delle fondazioni del fabbricato degli attori e di quantificarne il costo;
- che i sig.ri e non provvidero ad CP_3 CP_4 eseguire i lavori per cui, con istanza del 3.9.97, gli attori chiedevano la determinazione delle modalità di attuazione del suddetto provvedimento d'urgenza.
Con ordinanza del 15.10.1997, il Giudice Istruttore conferiva mandato all'ing.
di: - redigere una perizia geologica, nonché il progetto delle opere di CP_5 adeguamento sismico, autorizzando il CTU a nominare un geologo di sua fiducia per la redazione della perizia relativa al materiale di sedime;
- redigere il pag. 4/13 progetto delle opere di adeguamento sismico e curare tutti gli adempimenti necessari al conseguimento delle autorizzazioni amministrative e nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile, nonché di accedere temporaneamente nel terreno limitrofo;
- autorizzava, infine, il CTU ing. ad appaltare i lavori ad CP_5 altra ditta di sua fiducia, scelta tra quelle che offrivano adeguate garanzie quanto a capacità ed a parità di costi, e ciò nel caso in cui i convenuti si fossero rifiutati di dare corso alla suddetta ordinanza del 3.12.1996 ;- che rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie, i lavori indicati, tuttavia, non venivano iniziati, nonostante le numerose sollecitazioni indirizzate al CTU incaricato ing.
; - che con istanza del 15.9.2000 (a distanza di quasi tre anni dal CP_5 suddetto provvedimento), gli attori chiedevano di verificare i motivi che ostacolavano l'inizio dei lavori, di provvedere all'eliminazione degli stessi e di sollecitare l'esecuzione di tutte le opere necessarie con la massima urgenza, atteso che le lesioni già lamentate si erano aggravate ed il fabbricato minacciava di crollare;
- che con contratto di appalto del 31.10.2000 i sig.ri e , in ottemperanza ai provvedimenti del Giudice, affidavano Per_1 CP_1 in appalto all'impresa di costruzione i lavori di adeguamento Controparte_7 sismico e consolidamento del fabbricato a tre elevazioni f.t. sito in Torregrotta, pedissequamente descritti nella variante di progetto del 19.6.1999 redatta dall'ing. nonché nel capitolato dei lavori allegato, conferendo la CP_5 direzione dei lavori dello stesso ing. ; - che il costo dei suddetti lavori CP_5 veniva pattuito a forfait, a corpo ed insuscettibile di qualsiasi revisione, in
£.52.000.000, oltre IVA;
- che tale somma era stata posta a carico dei sig.ri e i quali, tuttavia, dopo il pagamento dell'acconto iniziale di CP_3 CP_4
£.5.000.000, non avevano provveduto ad eseguire alcun altro pagamento, per cui veniva emesso provvedimento di condanna ex art. 186 ter e 614 c.p.c.; - che i suddetti lavori di adeguamento sismico del fabbricato di proprietà dei sig.ri e si concludevano in data 22.6.2001; - che tutti i lavori, Per_1 CP_1 progressivamente reputati necessari e, di conseguenza, realizzati, venivano seguiti e visionati dal CTU ing. , cui veniva, di volta in volta, affidato CP_5
l'incarico di redigere apposite relazioni tecniche attestanti lo stato di pag. 5/13 avanzamento dei lavori;
-che con relazione tecnica del 28.1.2002, il ctu ing.
reputava necessari ulteriori lavori di adeguamento per ciò che CP_5 riguarda i bow-window, al fine di garantire le strutture da fenomeni di fessurazione;
- che con provvedimento del 3.4.2003, il Giudice ordinava ai convenuti, l'esecuzione in via d'urgenza dei suddetti interventi, a loro cure e spese, sotto la direzione del CTU ing. , affidandone i lavori alla CP_5 [...]
- che veniva disposta ulteriore CTU, sempre a mezzo dell'ing. Parte_4
, al fine di “accertare, previo rigoroso accertamento del nesso CP_5 eziologico tra danni e dissesto, e stimare i danni subiti dal fabbricato degli attori in dipendenza del dissesto strutturale di cui trattasi;
accertare e stimare
l'eventuale deprezzamento del fabbricato medesimo;
accertare se l'immobile, verificatosi il dissesto, fosse utilizzabile, ed in caso di esito negativo, indicare gli eventuali periodi in cui non è stato possibile utilizzare in tutto o in parte
l'immobile, con il valore locativo delle singole unità immobiliari non utilizzate”; - che i suddetti lavori di completamento dell'adeguamento sismico iniziavano in data 13.02.2003 e venivano ultimati in data 28.2.2003; - che la consulenza tecnica d'ufficio eseguita dall'ing. veniva depositata in data CP_5
18.3.2004; - che con sentenza n. 971/05 del 10-17.05.2005, il Tribunale dichiarava la totale ed esclusiva responsabilità solidale dei convenuti CP_8
in ordine ai fatti per cui è causa;
.- confermava tutti i provvedimenti
[...] mediante cui i vari istruttori avevano posto a carico dei convenuti le opere e lavori urgenti, già eseguiti in corso di causa, sotto la direzione del CTU;
.- condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori, delle seguenti somme: a) euro 21.053,08 a titolo di risarcimento danni;
b) euro
12.826,91 a titolo di spese giudiziali, oltre IVA e CPA di competenza;
- che avverso la suddetta decisione con atto 13.7.2005 proponevano appello i coniugi per diversi motivi;
gli appellati chiedevano il rigetto Parte_5 dell'appello; -che essendosi verificati - nel corso del giudizio di gravame - ulteriori cedimenti e la rovina di alcune parti del fabbricato, in data 22.5.2009 veniva richiesto dal l'intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di CP_9
pag. 6/13 Messina che, a seguito di sopralluogo, avendo constatavano la presenza di lesioni alle pareti e la chiusura in muratura del balcone del secondo piano lato giardino pericolante, invitavano il proprietario a lasciare l'immobile sino al completamento dei lavori prescritti dal Tribunale ed all'ottenimento del certificato di agibilità ed abitabilità.
Con ordinanza 04/11/2009 n. 706, il Comune di Torregrotta revocava l'autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Sindaco in data 22/09/2008, in quanto non più validi i presupposti e le certificazioni riportate nel provvedimento originario;
- che per questi fatti veniva proposto ricorso d'urgenza innanzi alla
Corte di Appello di Messina, che veniva rigettato, in quanto il CTU ing.
aveva collaudato i lavori;
- che rivalutata la questione in sede di CP_5 decisione, con sentenza del 16.12.2009 n.717/2009 la Corte rigettava l'appello ed affermava che “eventuali necessità di ulteriori interventi sul fabbricato per voci di danni che non potrebbero essere più ricollegate eziologicamente alla responsabilità del costruttore e del progettista non può più trovare ingresso in questa sede e dovrà eventualmente essere oggetto di nuove domande da proporre in via autonoma verso gli stessi o verso altri destinatari.”
Tutto quanto sopra premesso, con la citazione 12.08.2010, introduttiva del presente giudizio, gli attori, ritenuta la responsabilità per i difetti statici lamentati oltre che del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, anche del CTU ing. e dell'impresa che aveva eseguito i Controparte_5 CP_7 lavori in appalto nel corso del giudizio, su ordine del Giudice, a seguito del progetto redatto dall'ing. , chiedevano al Tribunale di voler CP_5 condannare in solido i suddetti convenuti al risarcimento dei danni subiti in forma specifica e generica, nonché all'esecuzione dei lavori necessari per ottenere la certificazione di abitabilità.
Con comparsa di risposta del 29.12.2010 si costituivano i sig.ri Controparte_3
e , i quali contestavano le domande attoree chiedendone il Controparte_4 rigetto.
Con comparsa 29.12.2010 si costituiva, altresì, l'ing. il quale, oltre CP_5 ad eccepire preliminarmente la prescrizione del diritto vantato dagli attori per pag. 7/13 decorrenza dei termini, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia la
Ras Riunione Adriatica Spa, nel merito contestava la fondatezza delle domande attrici e ne chiedeva il rigetto.
Integratosi il contraddittorio, in seguito alla chiamata in causa del terzo RAS
Spa, da parte del convenuto, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il
30.06.2011, i coniugi sig.ri e , Persona_1 Controparte_1 chiedevano disporsi provvedimento in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per accertare quali adempimenti dovessero essere espletati per ottenere il rilascio di altro certificato di abitabilità e per disporre che ai convenuti fosse ordinato di eseguire gli adempimenti stabiliti dal nominando CTU, oltre al risarcimento dei danni in forma specifica e generica e all'esecuzione dei lavori necessari per ottenere la certificazione di abitabilità.
Rigettato il suddetto ricorso anche in sede di reclamo, integrato il contraddittorio nei confronti del fallimento della (fallita prima della Controparte_10 instaurazione del giudizio), con sentenza n. 1431 del 2 luglio 2019, il Tribunale, dichiarava la carenza di legittimazione attiva di e Persona_1 CP_1
, l'inammissibilità dell'intervento di n.q. di
[...] Persona_1 procuratore speciale dei figli, e , compensando Parte_1 Parte_2 le spese di lite e ponendo a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Avverso la superiore statuizione, con atto ritualmente notificato il 24.10.2019 proponevano gravame , e Parte_1 Parte_2 CP_11
, in proprio e quali eredi ed aventi causa di ,
[...] Persona_1 affidando l'impugnativa ai seguenti motivi:
1) legittimazione attiva: i committenti-eredi possono agire, anche senza essere più proprietari;
2) responsabilità e dell'ing. , quale Controparte_12 CP_5
CTU/DL tenuti al risarcimento in forma generica e specifica per casa inagibile dal 2009, perdita d'uso, necessario risarcimento e nuovi lavori;
3) CTU insufficiente, chiede ulteriore consulenza;
4) intervento figli è legittimo, sono eredi e proprietari;
5) spese: devono essere integralmente poste a carico dei convenuti.
pag. 8/13 Si costituivano in giudizio , , e Controparte_3 CP_6 Controparte_13
, contestando e contrastando il gravame, chiedendo la Controparte_5 conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese. L'ing. CP_5 reiterava l'eccezione di prescrizione.
La curatela del sebbene regolarmente citata, non si Controparte_7 costituiva, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 28.9.2023 la Corte disponeva il richiamo del ctu ing.
, già nominato in primo grado, al fine di: “accertare e quantificare i Per_2 danni diversi da quelli di già riconosciuti con la sentenza n. 971/2005 del 10 -
17.5.2005 del Tribunale di Messina, a definizione del giudizio n. 1800/1993
R.G.; accertare se tali danni siano riconducibili all'operato dell' Ing. CP_5
, quale CTU nella causa n. 1800/1993 R.G. e alla impresa
[...] CP_7
il CTU dovrà tenere conto dei rilievi delle parti e, in particolare, di quanto
[...] dedotto dall'appellante alle pag. 27 e 28 dell'atto di appello”
Espletata CTU , precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 20.2.2025, la
Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il Collegio ritiene di dovere affrontare preliminarmente l'esame del merito della domanda risarcitoria (secondo motivo di gravame) e della censura relativa all'accertamento tecnico (terzo motivo di gravame), in applicazione del principio della ragione più liquida. Tale principio, di elaborazione giurisprudenziale, consente al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole e immediata soluzione, anche se logicamente successiva, quando questa sia comunque in grado di definire il giudizio, rendendo superfluo l'esame delle restanti questioni.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti chiedono la riforma della sentenza n. 1431/2019 in relazione alla domanda risarcitoria, richiedendo la condanna solidale dei convenuti ( , Controparte_3 Controparte_4
) per danni ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti con la Controparte_5 sentenza n. 971/2005 pag. 9/13 Il motivo di gravame è infondato
La Corte ha acquisito la relazione tecnica d'ufficio definitiva dell' ing. , Per_2 dalla quale emergono i seguenti passaggi chiave:
«Le lesioni oggi visibili non sono nuove rispetto a quelle già accertate nel 1996-
2004. Il quadro fessurativo interno è sostanzialmente invariato. I danni esteri sono riconducibili a mancata manutenzione ordinaria» (p. 28)
«Le opere progettate e dirette dall'ing. non hanno prodotto ulteriori CP_5 danni strutturali. Le difformità riscontrate (posizione dei montanti, ancoraggi) non hanno inciso sulla statica generale» (p. 32)
«L'immobile non ha ottenuto l'agibilità per mancanza di completamento delle pratiche (relazione a struttura ultimata, collaudo, certificazioni), non per apertura di nuovi vuoti strutturali» (p. 44)
Dalle risultanze peritali emerge chiaramente:
1. L'assenza di un nuovo fatto dannoso: le lesioni oggi visibili non sono nuove rispetto a quelle già accertate nel 1996-2004, e il quadro fessurativo interno è rimasto sostanzialmente invariato. Il risarcimento richiede un nuovo evento dannoso o un aumento del danno non prevedibile al momento della prima decisione, evenienze non riscontrate nel caso di specie.
2. La riconducibilità dei danni esterni a mancata manutenzione: i danni esterni sono da ricondursi a mancata manutenzione ordinaria.
3. L'esclusione di nesso causale tra l'operato dell' ing. e un nuovo CP_5 danno risarcibile: le opere progettate e dirette dall' ing. non hanno CP_5 prodotto ulteriori danni strutturali. Le difformità riscontrate (posizione dei montanti, ancoraggi) non hanno inciso sulla statica generale dell'edificio. L' ing.
non ha causato un nuovo danno. CP_5
4. La causa della mancata agibilità: l'immobile non ha ottenuto l'agibilità per mancanza di completamento delle pratiche amministrative (relazione a struttura ultimata, collaudo, certificazioni), e non per l'apertura di nuovi vuoti strutturali o per errori progettuali gravi.
Tali omissioni amministrative non producono un danno patrimoniale autonomo risarcibile né sono ascrivibili a colpa grave esclusiva degli appellati. pag. 10/13 Pertanto, non essendo emerso un nuovo fatto dannoso, né un aumento imprevedibile del danno risarcibile rispetto al giudicato del 2005, la domanda di condanna al risarcimento in forma specifica e generica (secondo motivo di appello) è respinta.
II Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa nomina di una nuova CTU e l'incompletezza dell'accertamento tecnico.
Con ordinanza del 28.9.2023 la Corte ha disposto il richiamo del ctu per rispondere a tutte le doglianze formulate degli appellanti. L' ing. ha Per_2 esaminato tutti gli atti ritualmente depositati dalle parti nel corso del giudizio di appello e la richiesta degli appellati, reiterata in seno alla comparsa conclusionale, di acquisire atti esterni al fascicolo, viene respinta dalla Corte, richiamando il principio della disponibilità della prova (art. 91 c.p.c.) e il dovere di leale collaborazione (art. 88 c.p.c.):
L'onere di allegare e produrre i documenti tecnici esecutivi grava sulla parte che ne abbia interesse;
il consulente non può supplire a carenze istruttorie non colmate in primo grado.
Gli appellanti insistono per acquisire atti esterni al fascicolo ritenendo che il
CTU non ha risposto ai quesiti su conformità e danno.
La parte che chiede l'accertamento di difformità strutturali deve produrre il progetto autorizzato e quello esecutivo, ossia i documenti diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda in difetto, il giudice non può ordinare acquisizioni d'ufficio.
( in senso sostanzialmente conforme Cass. Sez Unite n. 3086 del 2022).
Nel fascicolo risultano: stralcio parziale della carpenteria (scala 1:50) privo di planimetria completa;
dichiarazione di fine lavori dell' ing. (18.3.2004) che non allega i CP_5 disegni vidimati;
nessuna produzione, neppure in appello, del progetto integrale autorizzato dal
Genio Civile.
pag. 11/13 Il Collegio osserva: a) il CTU ha espressamente dichiarato (p. 36 rel. def.) di non potere accertare la conformità «per assenza degli elaborati esecutivi nel fascicolo»;
b) la mancanza di prova è imputabile alle parti, non al consulente;
c) la Corte non può supplire alla carenza istruttoria , pena violazione del principio di disponibilità della prova e contraddittorio sulle fonti;
Il motivo di gravame , nel merito, non supera il vaglio del giudicato 971/2005, che ha già liquidato il danno da vizi strutturali accertati, l'accertamento tecnico è completo nei limiti consentiti dagli atti prodotti;
la parte che lamenta difformità non ha adempiuto all'onere di allegare il progetto autorizzato.
Pertanto il terzo motivo di appello è rigettato.
Stante l'infondatezza e il rigetto dei motivi di merito (II e III) e il conseguente rigetto della domanda risarcitoria, i motivi di gravame primo e quarto, relativi alla carenza di legittimazione attiva degli attori e all'inammissibilità dell'intervento dei figli ( e ), devono ritenersi assorbiti, Parte_1 Parte_2 secondo il principio della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 147/2022
(fascia riferimento valore indeterminabile complessità bassa) come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 694/2019 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 1431/2019 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 2.7.2019, avente ad oggetto: responsabilità professionale, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
-. rigetta l'appello e respinge la domanda di condanna al risarcimento in forma specifica e generica;
-. condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 CP_1
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...] CP_3
pag. 12/13 e liquidate nella somma complessiva di euro CP_3 Controparte_4
9.900,00 per competenze oltre rimborso forfettario 15% CPA e IVA;
-. condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 CP_1
al pagamento delle spese del presente grado in favore di
[...] CP_5
, liquidate nella somma complessiva di euro 9.900,00 per
[...] competenze, oltre rimborso forfettario 15% CPA e IVA, che distrae in favore dell'avv. Filippo Marcello Siracusano, dichiaratosi antistatario;
-. condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 CP_1
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...] CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate nella somma
[...] complessiva di euro 9.900,00 per competenze, oltre rimborso forfettario 15%
CPA e IVA;
pone le spese di CTU, come da decreto di liquidazione in atti, definitivamente a carico degli appellanti;
-. nulla per le spese nei confronti della CP_7 Controparte_7
, chiamata in giudizio solo per integrità del contraddittorio;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Vincenza Randazzo)
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II Sezione Civile riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Vincenza Randazzo Presidente
Antonino Zappalà Consigliere
Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 694/2019 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 1431/2019 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 2.7.2019, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
vertente tra
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_1 [...]
), tutti in proprio e quali eredi ed aventi causa del sig. C.F._3
(nato a [...] S. Giorgio il 24.8.1928, deceduto), Persona_1 rappresentali e difesi dagli avv.ti Pietro Carrozza, Francesco Carrozza e Carlo
Carrozza ed elettivamente domiciliati presso lo in Messina, via Controparte_2
C. Battisti n. 167, per mandato in atti;
appellanti contro
) e ( Controparte_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4 [...]
), rappresentati e difesi, dagli Avv. ti Arturo Merlo e Patrizia C.F._5
Di RE elettivamente, domiciliati presso l'indirizzo pec del primo, per mandato in atti;
appellati
(Cod. Fisc.: ), nato a Controparte_5 CodiceFiscale_6
Messina il 28.09.1957, elettivamente domiciliato in Messina, Via Dei Mille n. 243, presso e nello studio dell' Avv. Filippo Marcello Siracusano, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato
(P.I. ) con sede in Trieste in persona del legale CP_6 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina via Dei Mille
181, rappresentato e difeso dall'Avv. Letterio D'Andrea, per procura in atti;
appellata
(cod. fisc Controparte_7
), in persona del Curatore;
P.IVA_2
appellata contumace
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 20.2.2025: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.08.2010, i coniugi e Persona_1 CP_1
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina,
[...] CP_3
, , e la soc.
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 per ivi sentirli condannare solidamente al risarcimento dei danni in forma specifica e generica per le difformità delle opere di adeguamento statico del fabbricato degli attori, oltre che per eseguire i lavori per ottenere la certificazione di abitabilità del fabbricato (revocata nelle more delle vicende giudiziarie) e per il completamento delle opere di risanamento secondo la tecnica di edilizia.
Esponevano preliminarmente: - che dopo aver lavorato per molti anni in
Svizzera, verso la fine degli anni ottanta, gli attori affidarono in appalto a
(titolare dell'omonima impresa artigianale edilizia) i lavori di Controparte_3 costruzione di un fabbricato, sito in Torregrotta, Viale Europa n.120, su progettazione e con la direzione dei lavori del geom. ; Controparte_4
-che per tale fabbricato vennero regolarmente emesse tutte le autorizzazioni di legge e rilasciato il certificato di abitabilità in data 22.9.1988 dal Sindaco di
Torregrotta; pag. 2/13 - che subito dopo l'ultimazione della costruzione, si manifestarono numerose lesioni ai muri ed ai pavimenti del predetto fabbricato, ed in particolar modo in prossimità delle strutture portanti (travi e pilastri), e ciò in tutti i piani degli edifici costruiti;
- che i committenti, dunque, denunciarono i vizi riscontrati negli immobili di loro proprietà.
Con scrittura privata 16.11.1989, gli attori ed i sig.ri e CP_3 CP_4 convennero espressamente quanto segue: “1.- di approfondire le cause e le responsabilità del dissesto statico nel futuro periodo di cinque anni dalla scrittura;
2.- se ed in quanto, entro il detto periodo di cinque anni, non si fossero manifestate ulteriori lesioni, i coniugi e avrebbero accettato Per_1 CP_1
l'opera come strutturalmente eseguita a regola d'arte (dal momento che, nella premessa della scrittura, si affermava che il processo di assestamento differenziato delle strutture di fondazione sembrava risultare completamente definito nel suo effetto); 3.- i sig.ri e si obbligavano in solido CP_3 CP_4 ad eseguire, entro e non oltre sei mesi, i lavori di “rifacimento del cordolo sulla parete lato nord della terrazza;
siliconatura dello zoccoletto della terrazza lato nord ed ovest;
rifacimento del parapetto della terrazza in dipendenza della fessura esterna lato nord ed ovest”; 4.- i sig.ri e avrebbero Per_1 CP_1 eseguito i lavori di sutura delle lesioni alle pareti interne per controllare a vista le eventuali variazioni e l'andamento delle lesioni medesime;
5.- tutte le spese andavano poste a carico solidale dei sig.ri e 6.- i sig.ri CP_4 CP_3
davano atto che fino a quel momento non esistevano Parte_3 tracce di umidità nel fabbricato costruito”.
Tuttavia, dopo la stipula della detta scrittura, le precedenti lesioni preesistenti aumentarono oltre a manifestarsi notevoli infiltrazioni d'acqua. Con lettera raccomandata A.R. del 12.9.1992, gli istanti denunciarono la sussistenza delle nuove lesioni, richiedendo l'adozione di provvedimenti urgenti per ovviare ai gravi inconvenienti.
L'esame condotto dal professionista incaricato dai committenti stabiliva che le cause dei problemi del fabbricato dovevano imputarsi a due fattori: uno pag. 3/13 principale, di natura strutturale, ed uno secondario, ma strettamente collegato al primo, dovuto alla cattiva esecuzione delle opere murarie.
Ritenuta la responsabilità dei sig.ri e per il grave dissesto CP_4 CP_3 statico subito dall'edificio degli attori (e ciò, non solo in forza delle norme vigenti sugli obblighi derivati all'appaltatore, al progettista ed al direttore dei lavori per l'esecuzione di un fabbricato, ma, altresì, anche in forza del contenuto della scrittura privata del 16.11.1989), i coniugi con citazione Parte_3 del 3- 9.08.1993 convenivano in giudizio i sig.ri e al fine di CP_3 CP_4 sentirli condannare al risarcimento – in loro favore -di tutti i danni subiti, in forma specifica e generica, sia per le gravi inadempienze commesse dai convenuti in relazione al rapporto di appalto ed a quello di prestazione professionale, sia per il deprezzamento dell'edificio, sia per il mancato e/o diminuito godimento di esso, sia, infine, per la spesa occorrente allo scopo di renderlo idoneo all'uso di civile abitazione ed esente da vizi e difetti;
- che il suddetto giudizio, iscritto al ruolo, assumeva il n. 1800/1993 R.G.; - che, instaurato il contraddittorio, ed istruita parzialmente la causa a mezzo di CTU redatta dall'ing. CP_5
(10.6.1996), su richiesta di parte attrice, il G.I., con provvedimento
[...] del 3.12.1996, emesso ai sensi dell'art.700 c.p.c., ordinava ai convenuti di eseguire, a loro cura e spese e sotto la direzione del CTU, le opere ritenute necessarie per impedire il peggioramento delle lesioni riscontrate e meglio descritte alle pagg.12-13 della relazione di consulenza;
conferiva, altresì, all'ing.
l'ulteriore incarico di redigere il progetto esecutivo per CP_5
l'adeguamento strutturale delle fondazioni del fabbricato degli attori e di quantificarne il costo;
- che i sig.ri e non provvidero ad CP_3 CP_4 eseguire i lavori per cui, con istanza del 3.9.97, gli attori chiedevano la determinazione delle modalità di attuazione del suddetto provvedimento d'urgenza.
Con ordinanza del 15.10.1997, il Giudice Istruttore conferiva mandato all'ing.
di: - redigere una perizia geologica, nonché il progetto delle opere di CP_5 adeguamento sismico, autorizzando il CTU a nominare un geologo di sua fiducia per la redazione della perizia relativa al materiale di sedime;
- redigere il pag. 4/13 progetto delle opere di adeguamento sismico e curare tutti gli adempimenti necessari al conseguimento delle autorizzazioni amministrative e nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile, nonché di accedere temporaneamente nel terreno limitrofo;
- autorizzava, infine, il CTU ing. ad appaltare i lavori ad CP_5 altra ditta di sua fiducia, scelta tra quelle che offrivano adeguate garanzie quanto a capacità ed a parità di costi, e ciò nel caso in cui i convenuti si fossero rifiutati di dare corso alla suddetta ordinanza del 3.12.1996 ;- che rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie, i lavori indicati, tuttavia, non venivano iniziati, nonostante le numerose sollecitazioni indirizzate al CTU incaricato ing.
; - che con istanza del 15.9.2000 (a distanza di quasi tre anni dal CP_5 suddetto provvedimento), gli attori chiedevano di verificare i motivi che ostacolavano l'inizio dei lavori, di provvedere all'eliminazione degli stessi e di sollecitare l'esecuzione di tutte le opere necessarie con la massima urgenza, atteso che le lesioni già lamentate si erano aggravate ed il fabbricato minacciava di crollare;
- che con contratto di appalto del 31.10.2000 i sig.ri e , in ottemperanza ai provvedimenti del Giudice, affidavano Per_1 CP_1 in appalto all'impresa di costruzione i lavori di adeguamento Controparte_7 sismico e consolidamento del fabbricato a tre elevazioni f.t. sito in Torregrotta, pedissequamente descritti nella variante di progetto del 19.6.1999 redatta dall'ing. nonché nel capitolato dei lavori allegato, conferendo la CP_5 direzione dei lavori dello stesso ing. ; - che il costo dei suddetti lavori CP_5 veniva pattuito a forfait, a corpo ed insuscettibile di qualsiasi revisione, in
£.52.000.000, oltre IVA;
- che tale somma era stata posta a carico dei sig.ri e i quali, tuttavia, dopo il pagamento dell'acconto iniziale di CP_3 CP_4
£.5.000.000, non avevano provveduto ad eseguire alcun altro pagamento, per cui veniva emesso provvedimento di condanna ex art. 186 ter e 614 c.p.c.; - che i suddetti lavori di adeguamento sismico del fabbricato di proprietà dei sig.ri e si concludevano in data 22.6.2001; - che tutti i lavori, Per_1 CP_1 progressivamente reputati necessari e, di conseguenza, realizzati, venivano seguiti e visionati dal CTU ing. , cui veniva, di volta in volta, affidato CP_5
l'incarico di redigere apposite relazioni tecniche attestanti lo stato di pag. 5/13 avanzamento dei lavori;
-che con relazione tecnica del 28.1.2002, il ctu ing.
reputava necessari ulteriori lavori di adeguamento per ciò che CP_5 riguarda i bow-window, al fine di garantire le strutture da fenomeni di fessurazione;
- che con provvedimento del 3.4.2003, il Giudice ordinava ai convenuti, l'esecuzione in via d'urgenza dei suddetti interventi, a loro cure e spese, sotto la direzione del CTU ing. , affidandone i lavori alla CP_5 [...]
- che veniva disposta ulteriore CTU, sempre a mezzo dell'ing. Parte_4
, al fine di “accertare, previo rigoroso accertamento del nesso CP_5 eziologico tra danni e dissesto, e stimare i danni subiti dal fabbricato degli attori in dipendenza del dissesto strutturale di cui trattasi;
accertare e stimare
l'eventuale deprezzamento del fabbricato medesimo;
accertare se l'immobile, verificatosi il dissesto, fosse utilizzabile, ed in caso di esito negativo, indicare gli eventuali periodi in cui non è stato possibile utilizzare in tutto o in parte
l'immobile, con il valore locativo delle singole unità immobiliari non utilizzate”; - che i suddetti lavori di completamento dell'adeguamento sismico iniziavano in data 13.02.2003 e venivano ultimati in data 28.2.2003; - che la consulenza tecnica d'ufficio eseguita dall'ing. veniva depositata in data CP_5
18.3.2004; - che con sentenza n. 971/05 del 10-17.05.2005, il Tribunale dichiarava la totale ed esclusiva responsabilità solidale dei convenuti CP_8
in ordine ai fatti per cui è causa;
.- confermava tutti i provvedimenti
[...] mediante cui i vari istruttori avevano posto a carico dei convenuti le opere e lavori urgenti, già eseguiti in corso di causa, sotto la direzione del CTU;
.- condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori, delle seguenti somme: a) euro 21.053,08 a titolo di risarcimento danni;
b) euro
12.826,91 a titolo di spese giudiziali, oltre IVA e CPA di competenza;
- che avverso la suddetta decisione con atto 13.7.2005 proponevano appello i coniugi per diversi motivi;
gli appellati chiedevano il rigetto Parte_5 dell'appello; -che essendosi verificati - nel corso del giudizio di gravame - ulteriori cedimenti e la rovina di alcune parti del fabbricato, in data 22.5.2009 veniva richiesto dal l'intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di CP_9
pag. 6/13 Messina che, a seguito di sopralluogo, avendo constatavano la presenza di lesioni alle pareti e la chiusura in muratura del balcone del secondo piano lato giardino pericolante, invitavano il proprietario a lasciare l'immobile sino al completamento dei lavori prescritti dal Tribunale ed all'ottenimento del certificato di agibilità ed abitabilità.
Con ordinanza 04/11/2009 n. 706, il Comune di Torregrotta revocava l'autorizzazione di abitabilità rilasciata dal Sindaco in data 22/09/2008, in quanto non più validi i presupposti e le certificazioni riportate nel provvedimento originario;
- che per questi fatti veniva proposto ricorso d'urgenza innanzi alla
Corte di Appello di Messina, che veniva rigettato, in quanto il CTU ing.
aveva collaudato i lavori;
- che rivalutata la questione in sede di CP_5 decisione, con sentenza del 16.12.2009 n.717/2009 la Corte rigettava l'appello ed affermava che “eventuali necessità di ulteriori interventi sul fabbricato per voci di danni che non potrebbero essere più ricollegate eziologicamente alla responsabilità del costruttore e del progettista non può più trovare ingresso in questa sede e dovrà eventualmente essere oggetto di nuove domande da proporre in via autonoma verso gli stessi o verso altri destinatari.”
Tutto quanto sopra premesso, con la citazione 12.08.2010, introduttiva del presente giudizio, gli attori, ritenuta la responsabilità per i difetti statici lamentati oltre che del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, anche del CTU ing. e dell'impresa che aveva eseguito i Controparte_5 CP_7 lavori in appalto nel corso del giudizio, su ordine del Giudice, a seguito del progetto redatto dall'ing. , chiedevano al Tribunale di voler CP_5 condannare in solido i suddetti convenuti al risarcimento dei danni subiti in forma specifica e generica, nonché all'esecuzione dei lavori necessari per ottenere la certificazione di abitabilità.
Con comparsa di risposta del 29.12.2010 si costituivano i sig.ri Controparte_3
e , i quali contestavano le domande attoree chiedendone il Controparte_4 rigetto.
Con comparsa 29.12.2010 si costituiva, altresì, l'ing. il quale, oltre CP_5 ad eccepire preliminarmente la prescrizione del diritto vantato dagli attori per pag. 7/13 decorrenza dei termini, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia la
Ras Riunione Adriatica Spa, nel merito contestava la fondatezza delle domande attrici e ne chiedeva il rigetto.
Integratosi il contraddittorio, in seguito alla chiamata in causa del terzo RAS
Spa, da parte del convenuto, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il
30.06.2011, i coniugi sig.ri e , Persona_1 Controparte_1 chiedevano disporsi provvedimento in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per accertare quali adempimenti dovessero essere espletati per ottenere il rilascio di altro certificato di abitabilità e per disporre che ai convenuti fosse ordinato di eseguire gli adempimenti stabiliti dal nominando CTU, oltre al risarcimento dei danni in forma specifica e generica e all'esecuzione dei lavori necessari per ottenere la certificazione di abitabilità.
Rigettato il suddetto ricorso anche in sede di reclamo, integrato il contraddittorio nei confronti del fallimento della (fallita prima della Controparte_10 instaurazione del giudizio), con sentenza n. 1431 del 2 luglio 2019, il Tribunale, dichiarava la carenza di legittimazione attiva di e Persona_1 CP_1
, l'inammissibilità dell'intervento di n.q. di
[...] Persona_1 procuratore speciale dei figli, e , compensando Parte_1 Parte_2 le spese di lite e ponendo a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Avverso la superiore statuizione, con atto ritualmente notificato il 24.10.2019 proponevano gravame , e Parte_1 Parte_2 CP_11
, in proprio e quali eredi ed aventi causa di ,
[...] Persona_1 affidando l'impugnativa ai seguenti motivi:
1) legittimazione attiva: i committenti-eredi possono agire, anche senza essere più proprietari;
2) responsabilità e dell'ing. , quale Controparte_12 CP_5
CTU/DL tenuti al risarcimento in forma generica e specifica per casa inagibile dal 2009, perdita d'uso, necessario risarcimento e nuovi lavori;
3) CTU insufficiente, chiede ulteriore consulenza;
4) intervento figli è legittimo, sono eredi e proprietari;
5) spese: devono essere integralmente poste a carico dei convenuti.
pag. 8/13 Si costituivano in giudizio , , e Controparte_3 CP_6 Controparte_13
, contestando e contrastando il gravame, chiedendo la Controparte_5 conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese. L'ing. CP_5 reiterava l'eccezione di prescrizione.
La curatela del sebbene regolarmente citata, non si Controparte_7 costituiva, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 28.9.2023 la Corte disponeva il richiamo del ctu ing.
, già nominato in primo grado, al fine di: “accertare e quantificare i Per_2 danni diversi da quelli di già riconosciuti con la sentenza n. 971/2005 del 10 -
17.5.2005 del Tribunale di Messina, a definizione del giudizio n. 1800/1993
R.G.; accertare se tali danni siano riconducibili all'operato dell' Ing. CP_5
, quale CTU nella causa n. 1800/1993 R.G. e alla impresa
[...] CP_7
il CTU dovrà tenere conto dei rilievi delle parti e, in particolare, di quanto
[...] dedotto dall'appellante alle pag. 27 e 28 dell'atto di appello”
Espletata CTU , precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 20.2.2025, la
Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il Collegio ritiene di dovere affrontare preliminarmente l'esame del merito della domanda risarcitoria (secondo motivo di gravame) e della censura relativa all'accertamento tecnico (terzo motivo di gravame), in applicazione del principio della ragione più liquida. Tale principio, di elaborazione giurisprudenziale, consente al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole e immediata soluzione, anche se logicamente successiva, quando questa sia comunque in grado di definire il giudizio, rendendo superfluo l'esame delle restanti questioni.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti chiedono la riforma della sentenza n. 1431/2019 in relazione alla domanda risarcitoria, richiedendo la condanna solidale dei convenuti ( , Controparte_3 Controparte_4
) per danni ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti con la Controparte_5 sentenza n. 971/2005 pag. 9/13 Il motivo di gravame è infondato
La Corte ha acquisito la relazione tecnica d'ufficio definitiva dell' ing. , Per_2 dalla quale emergono i seguenti passaggi chiave:
«Le lesioni oggi visibili non sono nuove rispetto a quelle già accertate nel 1996-
2004. Il quadro fessurativo interno è sostanzialmente invariato. I danni esteri sono riconducibili a mancata manutenzione ordinaria» (p. 28)
«Le opere progettate e dirette dall'ing. non hanno prodotto ulteriori CP_5 danni strutturali. Le difformità riscontrate (posizione dei montanti, ancoraggi) non hanno inciso sulla statica generale» (p. 32)
«L'immobile non ha ottenuto l'agibilità per mancanza di completamento delle pratiche (relazione a struttura ultimata, collaudo, certificazioni), non per apertura di nuovi vuoti strutturali» (p. 44)
Dalle risultanze peritali emerge chiaramente:
1. L'assenza di un nuovo fatto dannoso: le lesioni oggi visibili non sono nuove rispetto a quelle già accertate nel 1996-2004, e il quadro fessurativo interno è rimasto sostanzialmente invariato. Il risarcimento richiede un nuovo evento dannoso o un aumento del danno non prevedibile al momento della prima decisione, evenienze non riscontrate nel caso di specie.
2. La riconducibilità dei danni esterni a mancata manutenzione: i danni esterni sono da ricondursi a mancata manutenzione ordinaria.
3. L'esclusione di nesso causale tra l'operato dell' ing. e un nuovo CP_5 danno risarcibile: le opere progettate e dirette dall' ing. non hanno CP_5 prodotto ulteriori danni strutturali. Le difformità riscontrate (posizione dei montanti, ancoraggi) non hanno inciso sulla statica generale dell'edificio. L' ing.
non ha causato un nuovo danno. CP_5
4. La causa della mancata agibilità: l'immobile non ha ottenuto l'agibilità per mancanza di completamento delle pratiche amministrative (relazione a struttura ultimata, collaudo, certificazioni), e non per l'apertura di nuovi vuoti strutturali o per errori progettuali gravi.
Tali omissioni amministrative non producono un danno patrimoniale autonomo risarcibile né sono ascrivibili a colpa grave esclusiva degli appellati. pag. 10/13 Pertanto, non essendo emerso un nuovo fatto dannoso, né un aumento imprevedibile del danno risarcibile rispetto al giudicato del 2005, la domanda di condanna al risarcimento in forma specifica e generica (secondo motivo di appello) è respinta.
II Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa nomina di una nuova CTU e l'incompletezza dell'accertamento tecnico.
Con ordinanza del 28.9.2023 la Corte ha disposto il richiamo del ctu per rispondere a tutte le doglianze formulate degli appellanti. L' ing. ha Per_2 esaminato tutti gli atti ritualmente depositati dalle parti nel corso del giudizio di appello e la richiesta degli appellati, reiterata in seno alla comparsa conclusionale, di acquisire atti esterni al fascicolo, viene respinta dalla Corte, richiamando il principio della disponibilità della prova (art. 91 c.p.c.) e il dovere di leale collaborazione (art. 88 c.p.c.):
L'onere di allegare e produrre i documenti tecnici esecutivi grava sulla parte che ne abbia interesse;
il consulente non può supplire a carenze istruttorie non colmate in primo grado.
Gli appellanti insistono per acquisire atti esterni al fascicolo ritenendo che il
CTU non ha risposto ai quesiti su conformità e danno.
La parte che chiede l'accertamento di difformità strutturali deve produrre il progetto autorizzato e quello esecutivo, ossia i documenti diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda in difetto, il giudice non può ordinare acquisizioni d'ufficio.
( in senso sostanzialmente conforme Cass. Sez Unite n. 3086 del 2022).
Nel fascicolo risultano: stralcio parziale della carpenteria (scala 1:50) privo di planimetria completa;
dichiarazione di fine lavori dell' ing. (18.3.2004) che non allega i CP_5 disegni vidimati;
nessuna produzione, neppure in appello, del progetto integrale autorizzato dal
Genio Civile.
pag. 11/13 Il Collegio osserva: a) il CTU ha espressamente dichiarato (p. 36 rel. def.) di non potere accertare la conformità «per assenza degli elaborati esecutivi nel fascicolo»;
b) la mancanza di prova è imputabile alle parti, non al consulente;
c) la Corte non può supplire alla carenza istruttoria , pena violazione del principio di disponibilità della prova e contraddittorio sulle fonti;
Il motivo di gravame , nel merito, non supera il vaglio del giudicato 971/2005, che ha già liquidato il danno da vizi strutturali accertati, l'accertamento tecnico è completo nei limiti consentiti dagli atti prodotti;
la parte che lamenta difformità non ha adempiuto all'onere di allegare il progetto autorizzato.
Pertanto il terzo motivo di appello è rigettato.
Stante l'infondatezza e il rigetto dei motivi di merito (II e III) e il conseguente rigetto della domanda risarcitoria, i motivi di gravame primo e quarto, relativi alla carenza di legittimazione attiva degli attori e all'inammissibilità dell'intervento dei figli ( e ), devono ritenersi assorbiti, Parte_1 Parte_2 secondo il principio della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 147/2022
(fascia riferimento valore indeterminabile complessità bassa) come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 694/2019 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 1431/2019 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 2.7.2019, avente ad oggetto: responsabilità professionale, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
-. rigetta l'appello e respinge la domanda di condanna al risarcimento in forma specifica e generica;
-. condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 CP_1
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...] CP_3
pag. 12/13 e liquidate nella somma complessiva di euro CP_3 Controparte_4
9.900,00 per competenze oltre rimborso forfettario 15% CPA e IVA;
-. condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 CP_1
al pagamento delle spese del presente grado in favore di
[...] CP_5
, liquidate nella somma complessiva di euro 9.900,00 per
[...] competenze, oltre rimborso forfettario 15% CPA e IVA, che distrae in favore dell'avv. Filippo Marcello Siracusano, dichiaratosi antistatario;
-. condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 CP_1
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...] CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate nella somma
[...] complessiva di euro 9.900,00 per competenze, oltre rimborso forfettario 15%
CPA e IVA;
pone le spese di CTU, come da decreto di liquidazione in atti, definitivamente a carico degli appellanti;
-. nulla per le spese nei confronti della CP_7 Controparte_7
, chiamata in giudizio solo per integrità del contraddittorio;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Vincenza Randazzo)
pag. 13/13