Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10815/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10815/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione stradale” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Castrese Pennacchio, presso il cui studio, sito in Qualiano (NA) alla Via Prima
Traversa Campana, n. 9, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Mariagrazia Mele, presso il cui studio in Napoli alla via G. Recco n. 23, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 16.12.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il esponeva: che in Parte_1
data 22.7.2019, alle ore 10:30/10:45 circa si trovava alla guida del motociclo di sua proprietà modello IO PA Primavera 125 TG. FI250052 (assicurato con
[...]
polizza n. 40074333027153000002) e che era regolarmente in transito in CP_3
Marano di Napoli alla Via “Marano – Quarto” allorquando, procedendo in direzione “San
Rocco”, era stato urtato e danneggiato dall'auto modello AN SA TG. DP361AS assicurata per la con la (polizza n. 30/157976633) CP_4 Controparte_1
risultato essere di proprietà del sig. e dal medesimo condotta;
che, Controparte_2
nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, l'evento si verificava allorché, il conducente del veicolo AN SA, nel precedere nel suo stesso senso di marcia, improvvisamente, giunto all'altezza della traversa privata proprietà “ , nel tentativo di immettersi Per_1
sulla predetta strada privata posta alla sua sinistra, senza alcuna segnalazione svoltava a sinistra tagliandogli la strada;
che, per effetto di tale incauta manovra, l'autovettura aveva urtato e danneggiato, col suo laterale sinistro, la fiancata destra del suo motociclo IO
PA che, avendo pressoché ultimato la manovra di sorpasso della detta AN SA, nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto; che, pertanto, era rovinato al suolo unitamente al suo motociclo;
che il sinistro si era verificato per unica ed esclusiva responsabilità del conducente dell'auto AN SA il quale, tenendo una condotta di guida non conforme alla regole del C.d.S. oltre che contraria ad ogni norma del buon senso comune, improvvisamente, senza alcuna segnalazione, aveva svoltato a sinistra, incurante del fatto che il veicolo che lo stava seguendo stesse attuando una manovra di sorpasso;
di non aver potuto fare nulla per evitare l'impatto; che sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Marano di Napoli che avevano redatto rapporto d'incidente stradale (Prot. n. 57/2019); che a causa del violento urto e a seguito della successiva caduta al suolo, il suo veicolo PA IO aveva riportato diversi danni vari alla parte laterale destra ed al lato anteriore mentre lui aveva riportato una frattura scomposta pluriframmentaria della testa e del collo chirurgico dell'omero destro e divaricazione dei capi articolari acromion-claveari omolaterali, oltre ad un trauma facciale con ferito lacero-contusa in regione sopracciliare destra ed a livello del naso con perdita di sostanza, frattura delle ossa nasali, contusione escoriata della regione
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zigomatica destra, con prognosi di giorni 30 e prescrizioni di Rx e Tac, come da Referto
n. 150058/19026803 e RX del Pronto Soccorso del “San Giuliano” di Giugliano in
Campania; che era stato dapprima soccorso dei sanitari del 118 giunti sul posto con l'autoambulanza, per poi essere trasportato per ulteriori accertamenti presso la clinica
“Pineta Grande” di Castel Volturno (CE) e presso la “Casa di Cura Malzoni” di Avellino
(AV); che, dopo un lungo periodo di convalescenza, cure e fisioterapia, era risultato dunque clinicamente guarito in data 20.07.2020 con postumi permanenti valutati nella misura del 19% di invalidità permanente;
che a seguito di richiesta di risarcimento e dopo essersi sottoposto a visita medico-legale da parte del medico fiduciario nominato dalla
- quale impresa assicuratrice del veicolo AN – aveva ricevuto, Controparte_1
a pretesa tacitazione dei danni fisici patiti, un assegno bancario del 15/04/2021 (Banca
BPER n.0250472487-05), del valore di € 20.000,00, da lui trattenuto come acconto sul maggior avere.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la e il sig. Controparte_1 [...]
, concludeva affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei CP_2
danni patrimoniali e non patrimoniali da lui riportati a seguito del sinistro nella misura di
€ 77.588,50 quale differenza residua al netto dell'importo già liquidato dall'
[...]
CP_1
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto Controparte_1
della domanda, deduceva: in via pregiudiziale, che la domanda era inammissibile ed improcedibile ed infondata nel merito dal momento che il sinistro era riconducibile alla responsabilità esclusiva del veicolo attoreo.
Il responsabile civile restava contumace. Controparte_2
Con ordinanza del 6.2.2023 il Tribunale, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponeva alle parti che la compagnia convenuta corrispondesse all'attore la somma complessiva di €
16.000,00, oltre spese legali debitamente quantificate.
All'udienza del 27.4.2023 la difesa attorea rappresentava la volontà del proprio assistito di non aderire alla proposta formulata dal Tribunale, proposta che invece incontrava l'adesione della CP_1
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice ed un teste indicato dalla parte convenuta e mediante espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, era riservata in
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decisione con ordinanza del 19.12.2024.
La pretesa azionata è parzialmente fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni
Private”), nonché per inosservanza dell'art. 144 del medesimo codice, quest'ultima peraltro genericamente formulata. Invero, la richiesta formulata da parte attrice, ed allegata in atti, contiene gli elementi necessari e sufficienti per consentire all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta sicché l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 codice delle assicurazioni, quando la difformità non sia stata tale da impedire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta (Cass. n.
19534/2016).
A ben vedere, la predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'art. 142,
c.2 cod. ass. (dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie).
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287 cod. ass. comma 1°, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 60 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti (cfr. richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
Altresì risulta in atti provata la legittimazione passiva del convenuto Controparte_2
attraverso allegazione del certificato estratto cronologico del veicolo del responsabile civile.
Orbene, nel caso di specie, le emergenze istruttorie consentono di ritenere dimostrato che le lesioni riportate dall'attore siano derivate dal sinistro verificatosi Parte_1
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in Marano di Napoli il giorno 22.7.2019 e che vedeva il coinvolgimento del motoveicolo
PA IO Primavera 125 TG. FI 250052 di proprietà del sig. . Parte_1
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche, quale danno-evento posto a fondamento della domanda risarcitoria, trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
150058/19026803 del 22.07.2019 che dà conto che l'attore, trasportato in ospedale con ambulanza, riferiva “incidente auto-moto in via Marano Quartc”. In sede di ricovero gli veniva diagnosticata “contusione di sedi multiple non classificate altrove;
altro e non specificato traumatismo superficiale di altre multiple e non specificate sedi senza menzione di infezione”
Con riferimento alla dinamica del sinistro, all'udienza del 18 dicembre 2023 venivano escussi due testi di parte attrice ed un teste di parte convenuta.
Passando ad esaminare le dichiarazioni rese, il primo teste di parte attrice, sig. TE
, lo stesso riferiva: “sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente
[...]
assistito al sinistro…i fatti risalgono il 22.7.2019, ero assieme in Parte_2
auto, mi trovavo a Marano alla via Marano Quarto;
stavamo rientrando dopo aver accompagnato il figlio del sig al campo scuola. Viaggiavamo in direzione San Parte_2
Marco. Erano circa le 10:40 è il cognato d . Parte_2 Parte_1
Anch tornava dal campo scuola dove aveva accompagnato il figlio, quindi Parte_1 ci eravamo visti poco prima. Il campo scuola distava 700/800 metri dal luogo del sinistro…Davanti a noi, ad una distanza di circa 15/20 metri, c'era una PA di colore beige, con a bordo un uomo con regolare casco. Abbiamo visto che la PA ha effettuato un sorpasso a sinistra di un'auto che la precedeva, una AN SA di colore nero. La strada in questione è a doppio senso di marcia;
non ricordo la presenza di linea di mezzeria. Ricordo che la PA aveva quasi completato il sorpasso, quando la AN
SA ha svoltato a sinistra allo scopo di entrare in un viale privato che noi della zona chiamiamo viale del Parco Simeoli. Preciso che, al momento dell'impatto, la PA era praticamente affiancata all'auto, la sua ruota anteriore si trovava in corrispondenza della portiera lato conducente…ricordo che la svolta a sinistra è stata effettuata senza che fosse attivato l'indicatore di direzione, senza prima fermarsi o rallentare. Credo che l'auto procedesse alla velocità di 40/45 km/h, la stessa a cui procedevamo noi. Non mi sembra che, nell'effettuare il sorpasso, la PA abbia invaso l'opposta corsia…la PA è stata colpita nella sua fiancata centrale destra;
l'auto ha tamponato il motociclo colpendolo con
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la portiera sinistra anteriore. La svolta a sinistra dell'auto è stata così veloce che la PA non ha nemmeno tentato di evitare l'impatto…dopo l'impatto la PA è caduta sul lato sinistro. Altre persone sul posto hanno chiamato i soccorsi. E' arrivata l'ambulanza dopo circa un quarto d'ora e dopo una mezz'oretta dall'arrivo dell'ambulanza è arrivata la
Polizia Municipale. Ho riferito agli agenti di aver assistito al sinistro ma la mia presenza non è stata verbalizzata…il motociclista lamentava dolori alla spalla destra e perdeva sangue dal viso;
ha perso anche più volte conoscenza. Ero ancora presente quando l'ambulanza l'ha portato via…quasi subito i due veicoli sono stati spostati e collocati nel viale privato. Sono stato io a spostare la PA”.
Veniva poi escusso il secondo teste attoreo, sig. il quale dichiarava: Parte_2
“sono il marito della sorella d;
sono a conoscenza dei fatti di causa Parte_1
per aver personalmente assistito al sinistro…i fatti risalgono a luglio 2019, era mattina, verso le 10:35/40. Ero assieme , un mio amico, io ero alla guida;
avevo Testimone_1
appena lasciato mio figlio al campo estivo, che distava circa 1,5/2 km…davanti a noi c'era mio cognato a bordo della sua PA di colore beige, il quale pure aveva accompagnato suo figlio al campo estivo. Ricordo che la PA era preceduta da una
AN SA di colore nero. Ad un certo punto quest'auto ha effettuato una manovra di svolta a sinistra allo scopo di immettersi in un viale privato, il Viale Simeoli. Ricordo che l'auto, nell'effettuare la svolta a sinistra, non ha azionato l'indicatore di direzione, non ha rallentato, né si è fermata. Mi sembra che, nel momento in cui l'auto abbia iniziato la manovra, la PA si trovasse ancora dietro, alle spalle dell'auto. C'è stato quindi l'impatto tra i due veicoli: tra la fiancata sinistra dell'auto, in corrispondenza della portiera lato conducente, ed il lato destro della PA. Non ricordo poi la PA da quale parte cadde. Mio cognato aveva dolore alla spalla destra, dove ha riportato una frattura;
aveva perdite di sangue al viso, aveva un taglio al sopracciglio. Indossava il casco. L'auto si è fermata, era condotta da un uomo di circa 72/73 anni…E' poi arrivata l'ambulanza e poi è arrivata la Polizia Municipale. Non ho parlato con gli agenti perché sono stato tutto il tempo vicino a mio cognato. Quando l'ambulanza è andata via, dopo un po' ho raggiunto con la mia auto l'ospedale di Giugliano…ricordo che è passato un po' di tempo prima che mio cognato riprendesse a lavorare come parrucchiere, ma non ricordo esattamente quanto”.
Infine, veniva escusso anche il teste di parte convenuta, sig. il quale Testimone_2
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riferiva: “sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro…i fatti risalgono a tre-quattro anni fa, era estate, era mattina. Ero in auto da solo in via Marano Quarto, stavo tornando a casa mia. Davanti a me, ad una distanza di circa
40 metri, c'era una PA di cui non ricordo il colore. Tra la mia auto e l non Pt_3
c'erano altri veicoli. Avanti alla PA c'era un'autovettura di cui al momento non sono in grado di ricordare né modello, né colore, mi pare che non fosse né nera, né bianca…quest'auto ad un certo punto ha azionato la freccia a sinistra per immettersi in un viale privato, ricordo che procedeva a velocità moderata. La PA invece andava molto veloce ed appena l'auto ha iniziato la manovra a sinistra, il motociclo è andato contro la portiera sinistra della macchina…il conducente dell'auto si è fermato, aveva circa 70 anni l'uomo a bordo della PA si era fatto male, ma non ricordo che tipo dolori lamentasse. Non ha voluto essere accompagnato in ospedale. E' arrivata l'ambulanza ma lui non ha voluto essere trasportato, è andato via coi suoi genitori. Mi sono trattenuto circa una mezz'ora e finchè sono stato sul posto non ho visto i vigili. I miei dati li ho dati al conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro…non ricordo la presenza sul luogo del sinistro dei signori che hanno testimoniato prima di me”.
Dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Marano di Napoli si ricava che gli agenti giungevano successivamente sul luogo del sinistro constatando che i due veicoli erano ormai già stati spostati, ragione per cui non era possibile effettuare rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'evento, limitandosi a raccogliere le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro.
Il verificarsi del sinistro ed il coinvolgimento dei due veicoli - il ciclomotore IO
PA condotto dall'attore e la AN SA condotta dal sig. - trova Controparte_2
pieno riscontro sia nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale, sia dalle dichiarazioni rese dai due conducenti, nonché dalla documentazione depositata dalla compagnia assicurativa.
Ciò che resta controverso tra le parti attiene ai profili di responsabilità nella cauzione del sinistro: da un lato, l'attore ha sostenuto che il sinistro sarebbe stato provocato da un'incauta manovra della AN SA che, noncurante della presenza del motoveicolo – in fase di sorpasso – avrebbe, improvvisamente e senza utilizzare gli indicatori di direzione, svoltato a sinistra finendo con il colpire la PA IO;
di contro, la
Compagnia Assicurativa convenuta, sulla base della dinamica descritta dal responsabile
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civile, ha sostenuto che sarebbe stato il conducente della PA IO, a causa della forte velocità, a non essere stato in grado di rallentare la marcia allorquando la AN
SA stava per effettuare una svolta a destra tempestivamente segnalata con l'indicatore di direzione.
Ebbene, opina il Tribunale che le risultanze istruttorie complessivamente analizzate non consentano di superare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, co. 2
c.c..
Invero, dall'istruttoria istruttoria è emersa una dinamica del sinistro contraddittoria con riferimento all'esatta posizione dei veicoli al momento dell'impatto e del conseguente profilo di responsabilità.
Da un lato, il teste ha riferito che al momento dell'impatto la PA si trovava TE
affiancata alla (“Ricordo che la PA aveva quasi completato il sorpasso, Parte_4
quando la AN SA ha svoltato a sinistra allo scopo di entrare in un viale privato che noi della zona chiamiamo viale del Parco Simeoli. Preciso che, al momento dell'impatto, la PA era praticamente affiancata all'auto, la sua ruota anteriore si trovava in corrispondenza della portiera lato conducente”), mentre dalla testimonianza resa sia dal secondo teste indicato dall'attore, (“Mi sembra che, nel momento in Parte_2
cui l'auto abbia iniziato la manovra, la PA si trovasse ancora dietro, alle spalle dell'auto”), che dal sembrerebbe all'opposto emergere che la si trovasse Tes_2 Pt_3
dietro la AN SA, ricostruzione quest'ultima che andrebbe a configurare profili di responsabilità in capo all'attore, il quale era verosimilmente ancora nella condizione di avvedersi della svolta a sinistra dell'autovettura e, quindi, di rallentare in modo tale da evitare l'impatto con il veicolo che lo precedeva.
In assenza di utili e convincenti elementi da cui poter risalire all'esatta dinamica del sinistro, con specifico riferimento alla preventiva segnalazione della svolta a sinistra da parte dell'autoveicolo, alla velocità cui procedeva la PA IO, alla sua posizione nel momento in cui aveva inizio la svolta a sinistra della AN SA, non può che ritenersi che il sinistro si sia verificato nel concorso di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti.
Alla luce del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il criterio presuntivo di cui all'art. 2054 c.c. 2° comma, può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo
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dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche “indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. 19115/2020; Cass. civ. n. 13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013).
In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale;
una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Nella vicenda in esame non sono emersi sufficienti elementi probatori che consentano di superare il meccanismo presuntivo posto dall'art. 2054 c.c..
Con riferimento alla prova dei danni riportati dall'attore, occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si
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presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Si rileva in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra il descritto sinistro stradale e lesioni riportate dall'attore.
Il consulente dott. ha accertato che la natura e la tipologia di causa lesiva Persona_2
dedotta in citazione risulta pienamente compatibile con le lesioni traumatiche obiettivamente riscontrate, cioè “FRATTURA SCOMPOSTA 1/3 PROSSIMALE
OMERO DX, FRATTURA OSSA NASALI, POLICONTUSO, POLIESCORIATO,
FLC NASO E SOPRACCIGLIO DX”.
Le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto in citazione.
Pertanto, la consulenza tecnica medico-legale espletata, unitamente alle risultanze istruttorie precedentemente analizzate, consente di ritenere provato che i postumi invalidanti permanenti derivanti dalla compromissione anatomica e funzionale accertata sono in pieno rapporto causale con la natura e la tipologia di evento lesivo dedotto in giudizio.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che
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qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata Parte_1
dal consulente tecnico dott. . Per_2
Il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
A tal riguardo, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali,
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economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro stradale di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “in cicatrice ipercromica ed iperestesica lunga 3 cm in regione sopracciliare dx, discromia cutanea in regione zigomatica dx e sul dorso del naso, lieve ipo-mio-tonotrofia del cingolo scapolare e del bicipite brachiale con deficit funzionale doloroso dei movimenti globali della spalla dx di circa ¼ con ipodinamia dell'arto” (cfr. pag. 5 della C.T.U.).
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in Persona_2
una percentuale del 14% di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 10 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 50 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 50 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, ed in 100 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di
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cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale
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biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.2022)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso
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ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, le sofferenze allegate in termini di pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali non possono essere valorizzate quale autonoma voce di danno morale, trattandosi, infatti, di un danno dinamico-relazionale indefettibilmente connesso alla perdita anatomica e funzionale di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente.
Sulla base dell'istruttoria, la sussistenza del danno da sofferenza soggettiva di natura puramente interiore non è stata provata, neanche in via presuntiva, sicché tale autonoma posta risarcitoria ulteriore non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 39 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 10 di ITT al 100% → € 1.150,00
- gg. 500 di ITP al 75% → € 4.312,50
- gg. 50 di ITP al 50% → € 2.875,00
- gg. 100 di ITP al 25% → € 2.875,00
- danno biologico permanente al 14% → € 35.056,00
Tenuto conto di quanto accertato dal C.T.U. in ordine dell'incidenza dell'invalidità permanente sulla capacità del di svolgere l'attività lavorativa di parrucchiere, Parte_1
il ristoro va personalizzato effettuando un aumento che si reputa congruo quantificare in misura del 15% del risarcimento relativo al danno biologico e cioè in € 7.011.20 (cfr. sul punto Cass. n. 28988/2019).
Pertanto, va stimato in € 11.212,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in
€ 42.067,20 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 53.279,70.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in
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connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 700,00 come richieste da parte attrice.
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
700,00.
Il totale di € 53.979,70 va dimezzato tenuto conto del concorso di colpa in misura del
50%, per un risarcimento finale di € 26.989,85.
Tenuto conto dell'acconto già versato dalla compagnia del valore di € 20.000,00,
e vanno in questa sede in solido condannati Controparte_1 Controparte_2
a corrispondere a il risarcimento residuo di € 6.989,85. Parte_1
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (22.7.2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni
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pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Tenuto conto che la parte attrice ha ingiustificatamente rifiutato nel corso del processo una proposta conciliativa che prevedeva la corresponsione in suo favore della somma di
€ 16.000,00, significativamente superiore al risarcimento liquidato all'esito del giudizio, in applicazione della regola posta dall'art. 91, co. 1, c.p.c. (“Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”), le spese relative alla fase istruttoria e decisoria dovrebbero essere poste a carico dell'attore mentre, per il principio della soccombenza, quelle relative alle precedenti fasi processuali andrebbero poste a carico delle parti convenute. Ritenuta sostanzialmente equivalente la portata delle attività difensive svolte anteriormente e successivamente alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., sussistono ragioni giustificative di una integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese relative alla C.T.U., espletata dopo la proposta conciliativa e già liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna in solido CP_2
e in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] Controparte_5
pagamento del risarcimento, in favore di , di € 6.989,85, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• compensa le spese processuali;
• pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U.. Parte_1
Così deciso in Aversa in data 4.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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