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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 40698/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 18/11/2024 da nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 00000 MILANO ITALIA con l'Avv. CIRILLO ADRIANO CARMELO
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 182 00000 MILANO ITALIA
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21.12.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
Disporre ex art 337 quater c.c. che tutte le decisioni di maggior interesse relative ai figli saranno adottate congiuntamente dai genitori, i quali si impegnano a collaborare tra loro, anteponendo alle proprie personali pretese il diritto dei figli a vivere e crescere in un'atmosfera di serenità ed affetto;
2) COLLOCARE presso la madre, i figli della coppia e Persona_1 Per_2 3) Disponga l'assegnazione dell'assegno unico Inps al 100% in capo alla Sig.ra Pt_1
4) Sul diritto di visita materno:
i. I bambini trascorreranno il sabato e la domenica con il papà senza pernotto.
ii. I minori trascorreranno le festività natalizie con la madre.
iii. Ponti e festività scolastiche in via alternata e secondo gli impegni lavorativi dei genitori.
5) In punto mantenimento economico: CP_ i. Disponga il concorso al mantenimento dei due figli a carico del Sig. in € 300,00 mensili ciascuno e il 50% delle spese extra dei figli.
6) In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari oltre rimborso spese generali 15%, CPA
4%, IVA di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal Parte_1 CP_1 novembre 2013 al 1.7.2024 .
Dalla loro unione sono nati il 29.6.2015 e il 29.11.2017 riconosciuti da Per_2 Persona_1 entrambi.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/11/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1 di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente ai figli minori prevedendo che gli sessi venissero affidati congiuntamente ai genitori e collocati presso la madre con previsione del diritto di visita in favore del padre e con onere per il medesimo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo di € 600,00 mensili ( 300 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli medesimi
Parte convenuta, a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace si è costituita in giudizio e
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 6.5.2025 nella quale è comparsa la sola ricorrente, la stessa è stata sentita dal Giudice delegato e ha dichiarato: “faccio presente di aver sentito via whatsapp il sig. e di avergli fatto presente che oggi c'era l'udienza. Lui mi ha detto che non CP_1 sarebbe venuto e che “ non gli interessava”. Da quando ha lasciato la casa famigliare è andato a vivere da sua mamma. Quando tiene con sé i bambini a volte li porta lì. Vede i bambini di solito il sabato e la domenica : a volte rimangono con lui anche la notte, ma ciò non avviene spesso. Si informa del loro andamento scolastico, della loro salute e anche della attività sportive. Li sente anche per telefono. I bambini sono contenti di andare con il papà. Io quando sono con lui , mi sento tranquilla. Faccio presente però che quando c'è necessità della sua presenza o della sua firma lui non vuole venire e questo per me è un problema. Ad esempio la prossima settimana avremo la visita Per_ dal neuropsichiatra per : lui mi ha detto che non vuole venire e tanto meno mi ha firmato una delega. La stessa cosa è capitata anche per il dentista di che doveva mettere l'apparecchio e Per_2 lui non ha voluto firmare. Io lavoro come addetta alle pulizie: lavoro 2 giorni la settimana e attualmente percepisco 230 euro al mese. Prendo l'assegno unico per € 400 circa. Percepisco
l'assegno di inclusione pari a € 450 circa. Pago 200 euro di affitto. Mi sta pagando solo il 50% delle CP_ spese extrascolastiche dei bambini. Non ha neanche pagato il 50% delle gite. Il sig. fa il cuoco in un bar/ tavola calda in via Bligny 24 o 25. E' assunto con contratto a tempo indeterminato: lavora
6 giorni su 7 non so dire con quale orario. Prima faceva un altro lavoro ossia aveva una sua ditta che è durata pochi mesi. Insisto nella richiesta di affidamento super esclusivo dei bambini non tanto CP_ perché il sig sia un cattivo papà ma per il suo assoluto disinteresse nella gestione degli aspetti anche burocratici che riguardano i bambini e la sua mancanza di collaborazione. Anche oggi avrebbe potuto essere presente. insisto anche nella determinazione di un contributo al loro mantenimento anche perché io da sola non sono in grado di provvedere a tutte le loro esigenze.
Faccio presente che per il 2025 ho presentato un altro ( rispetto a quello 2024 depositato) ISEE in cui deve figurare anche il genitore non convivente e nello stesso viene dichiarati un reddito di €
12.634,60 ((redditi dei componenti del nucleo e del genitore non convivente) . Faccio presente che mia mamma vive a Piacenza ed è invalida e quindi io non ho nessuna figura di supporto su cui contare per l'accudimento dei bambini. A volte mi appoggio alla vicina. Questo condiziona molto le mie prospettive e possibilità di lavoro perché sono strettamente collegate agli orari scolastici dovendomi occupare di portare i bambini a scuola e poi prelevarli”
La difesa della ricorrente, ha quindi insistito nelle conclusioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei , ha invitato alla discussone orale della causa e all'esito ed ha rimesso la causa in decisione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce delle emergenze in atti ritiene il Collegio che la domanda di affidamento super esclusivo dei minori, come svolta dalla madre in udienza è fondata e deve essere accolta. Sebbene, come riconosciuto dalla ricorrente, il sig. “ non sia un cattivo papà” nondimeno il suo CP_1 disinteresse per quanto attiene agli assetti gestionali e burocratici relativi ai figli e la mancata collaborazione con la ricorrente rendono nella fattispecie concreta impraticabile il regime dell'affidamento condiviso. Lo stesso disinteresse manifestato dal ricorrente in ordine anche con riferimento alla presente vicenda processuale nella quale non è intervenuto sebbene sia in decisione il profilo della responsabilità genitoriale, costituisce ulteriore elemento a sostegno della necessità di concentrare in capo alla madre – che di fatto costituisce l'unico e valido punto di riferimento per le decisioni che riguardano i minori- la responsabilità genitoriale. Per_ Conseguentemente i minori e dovranno essere affidata in via esclusiva alla madre che Per_2 eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori e con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre. I minori saranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
Quanto alle frequentazioni tra padre e figli, deve prevedersi che il padre possa tenere con sé i minori il sabato e la domenica anche con pernottamento previo accordo con la madre.
Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli minori, ad anni alternati con la madre, per la giornata di
Natale o di Santo Stefano, e sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo e per i ponti e le altre festività scolastiche in via alternata e secondo gli impegni lavorativi dei genitori.
Sul mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013); Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Alla luce dei principi sopra esposti e valutata la condizione economica delle parti, tenuto conto dei modesti redditi della ricorrente (230 euro al mese oltre all'assegno di inclusione pari a € 450 circa) di fatto impossibilitata ad incrementare la propria attività lavorativa che in ragione della mancata collaborazione dell'ex compagno, della necessità di assicurare ai minori il soddisfacimento delle primarie esigenze basilari di vita ( tra cui certamente anche l'onere per la locazione pari a € 200,00 mensili) e considerato che il Sig. svolge una attività lavorativa a tempo pieno ( 6 giorni su 7) in Pt_2 bar/ tavola calda con contratto a tempo indeterminato, deve essere determinato in € 500,00 mensili l'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a corrispondere in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese a far data della domanda, importo da annualmente secondo indici Istat dal novembre 2025
(base di calcolo novembre 2024 )oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili ai minori come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate.
L'assegno unico universale deve essere integralmente percepito ( 100%) alla ricorrente
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la mancata costituzione del convenuto e l'assenza di istruttoria orale, le spese di lite debbono essere dichiate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
40698 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DISPONE l'affido dei minori nato il [...] e nata il [...] Per_2 Persona_1 alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido superesclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
2) DISPONE che i minori siano collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli il sabato e la domenica anche con pernottamento previo accordo con la madre. Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli minori, ad anni alternati con la madre, per la giornata di Natale o di Santo Stefano, e sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e per i ponti e le altre festività scolastiche in via alternata e secondo gli impegni lavorativi dei genitori.
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con CP_1 decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di novembre 2024, mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 500,00 (importo da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal giugno 2025- base di calcolo giugno 2024-
) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, senza preventivo assenso, secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate
5) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre.
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 7.5.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 18/11/2024 da nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 00000 MILANO ITALIA con l'Avv. CIRILLO ADRIANO CARMELO
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 182 00000 MILANO ITALIA
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21.12.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
Disporre ex art 337 quater c.c. che tutte le decisioni di maggior interesse relative ai figli saranno adottate congiuntamente dai genitori, i quali si impegnano a collaborare tra loro, anteponendo alle proprie personali pretese il diritto dei figli a vivere e crescere in un'atmosfera di serenità ed affetto;
2) COLLOCARE presso la madre, i figli della coppia e Persona_1 Per_2 3) Disponga l'assegnazione dell'assegno unico Inps al 100% in capo alla Sig.ra Pt_1
4) Sul diritto di visita materno:
i. I bambini trascorreranno il sabato e la domenica con il papà senza pernotto.
ii. I minori trascorreranno le festività natalizie con la madre.
iii. Ponti e festività scolastiche in via alternata e secondo gli impegni lavorativi dei genitori.
5) In punto mantenimento economico: CP_ i. Disponga il concorso al mantenimento dei due figli a carico del Sig. in € 300,00 mensili ciascuno e il 50% delle spese extra dei figli.
6) In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari oltre rimborso spese generali 15%, CPA
4%, IVA di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal Parte_1 CP_1 novembre 2013 al 1.7.2024 .
Dalla loro unione sono nati il 29.6.2015 e il 29.11.2017 riconosciuti da Per_2 Persona_1 entrambi.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/11/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1 di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente ai figli minori prevedendo che gli sessi venissero affidati congiuntamente ai genitori e collocati presso la madre con previsione del diritto di visita in favore del padre e con onere per il medesimo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo di € 600,00 mensili ( 300 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli medesimi
Parte convenuta, a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace si è costituita in giudizio e
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 6.5.2025 nella quale è comparsa la sola ricorrente, la stessa è stata sentita dal Giudice delegato e ha dichiarato: “faccio presente di aver sentito via whatsapp il sig. e di avergli fatto presente che oggi c'era l'udienza. Lui mi ha detto che non CP_1 sarebbe venuto e che “ non gli interessava”. Da quando ha lasciato la casa famigliare è andato a vivere da sua mamma. Quando tiene con sé i bambini a volte li porta lì. Vede i bambini di solito il sabato e la domenica : a volte rimangono con lui anche la notte, ma ciò non avviene spesso. Si informa del loro andamento scolastico, della loro salute e anche della attività sportive. Li sente anche per telefono. I bambini sono contenti di andare con il papà. Io quando sono con lui , mi sento tranquilla. Faccio presente però che quando c'è necessità della sua presenza o della sua firma lui non vuole venire e questo per me è un problema. Ad esempio la prossima settimana avremo la visita Per_ dal neuropsichiatra per : lui mi ha detto che non vuole venire e tanto meno mi ha firmato una delega. La stessa cosa è capitata anche per il dentista di che doveva mettere l'apparecchio e Per_2 lui non ha voluto firmare. Io lavoro come addetta alle pulizie: lavoro 2 giorni la settimana e attualmente percepisco 230 euro al mese. Prendo l'assegno unico per € 400 circa. Percepisco
l'assegno di inclusione pari a € 450 circa. Pago 200 euro di affitto. Mi sta pagando solo il 50% delle CP_ spese extrascolastiche dei bambini. Non ha neanche pagato il 50% delle gite. Il sig. fa il cuoco in un bar/ tavola calda in via Bligny 24 o 25. E' assunto con contratto a tempo indeterminato: lavora
6 giorni su 7 non so dire con quale orario. Prima faceva un altro lavoro ossia aveva una sua ditta che è durata pochi mesi. Insisto nella richiesta di affidamento super esclusivo dei bambini non tanto CP_ perché il sig sia un cattivo papà ma per il suo assoluto disinteresse nella gestione degli aspetti anche burocratici che riguardano i bambini e la sua mancanza di collaborazione. Anche oggi avrebbe potuto essere presente. insisto anche nella determinazione di un contributo al loro mantenimento anche perché io da sola non sono in grado di provvedere a tutte le loro esigenze.
Faccio presente che per il 2025 ho presentato un altro ( rispetto a quello 2024 depositato) ISEE in cui deve figurare anche il genitore non convivente e nello stesso viene dichiarati un reddito di €
12.634,60 ((redditi dei componenti del nucleo e del genitore non convivente) . Faccio presente che mia mamma vive a Piacenza ed è invalida e quindi io non ho nessuna figura di supporto su cui contare per l'accudimento dei bambini. A volte mi appoggio alla vicina. Questo condiziona molto le mie prospettive e possibilità di lavoro perché sono strettamente collegate agli orari scolastici dovendomi occupare di portare i bambini a scuola e poi prelevarli”
La difesa della ricorrente, ha quindi insistito nelle conclusioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei , ha invitato alla discussone orale della causa e all'esito ed ha rimesso la causa in decisione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce delle emergenze in atti ritiene il Collegio che la domanda di affidamento super esclusivo dei minori, come svolta dalla madre in udienza è fondata e deve essere accolta. Sebbene, come riconosciuto dalla ricorrente, il sig. “ non sia un cattivo papà” nondimeno il suo CP_1 disinteresse per quanto attiene agli assetti gestionali e burocratici relativi ai figli e la mancata collaborazione con la ricorrente rendono nella fattispecie concreta impraticabile il regime dell'affidamento condiviso. Lo stesso disinteresse manifestato dal ricorrente in ordine anche con riferimento alla presente vicenda processuale nella quale non è intervenuto sebbene sia in decisione il profilo della responsabilità genitoriale, costituisce ulteriore elemento a sostegno della necessità di concentrare in capo alla madre – che di fatto costituisce l'unico e valido punto di riferimento per le decisioni che riguardano i minori- la responsabilità genitoriale. Per_ Conseguentemente i minori e dovranno essere affidata in via esclusiva alla madre che Per_2 eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori e con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre. I minori saranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
Quanto alle frequentazioni tra padre e figli, deve prevedersi che il padre possa tenere con sé i minori il sabato e la domenica anche con pernottamento previo accordo con la madre.
Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli minori, ad anni alternati con la madre, per la giornata di
Natale o di Santo Stefano, e sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo e per i ponti e le altre festività scolastiche in via alternata e secondo gli impegni lavorativi dei genitori.
Sul mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013); Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Alla luce dei principi sopra esposti e valutata la condizione economica delle parti, tenuto conto dei modesti redditi della ricorrente (230 euro al mese oltre all'assegno di inclusione pari a € 450 circa) di fatto impossibilitata ad incrementare la propria attività lavorativa che in ragione della mancata collaborazione dell'ex compagno, della necessità di assicurare ai minori il soddisfacimento delle primarie esigenze basilari di vita ( tra cui certamente anche l'onere per la locazione pari a € 200,00 mensili) e considerato che il Sig. svolge una attività lavorativa a tempo pieno ( 6 giorni su 7) in Pt_2 bar/ tavola calda con contratto a tempo indeterminato, deve essere determinato in € 500,00 mensili l'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a corrispondere in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese a far data della domanda, importo da annualmente secondo indici Istat dal novembre 2025
(base di calcolo novembre 2024 )oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili ai minori come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate.
L'assegno unico universale deve essere integralmente percepito ( 100%) alla ricorrente
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la mancata costituzione del convenuto e l'assenza di istruttoria orale, le spese di lite debbono essere dichiate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
40698 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DISPONE l'affido dei minori nato il [...] e nata il [...] Per_2 Persona_1 alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido superesclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
2) DISPONE che i minori siano collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli il sabato e la domenica anche con pernottamento previo accordo con la madre. Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli minori, ad anni alternati con la madre, per la giornata di Natale o di Santo Stefano, e sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e per i ponti e le altre festività scolastiche in via alternata e secondo gli impegni lavorativi dei genitori.
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con CP_1 decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di novembre 2024, mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 500,00 (importo da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal giugno 2025- base di calcolo giugno 2024-
) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, senza preventivo assenso, secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate
5) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre.
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 7.5.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai