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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
AU AR Presidente rel.
LI NO giudice
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2722/2024 R.G.V.G., vertente tra , nato a Parte_1
MA (Gran Bretagna) il 16/3/1967, c.f. , difeso dall' avv. Caterina CodiceFiscale_1
SI, e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Andrea Coletta, con l'intervento del Pubblico Ministero.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/12/2024 i signori e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 4/7/1998 a CE (FR) secondo il rito concordatario e di non aver avuto figli, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi alle condizioni individuate nell'atto
***
Nel corso della trattazione i consorti hanno ribadito le richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Con sentenza n. 64/2025, pubblicata il 13/2/2025, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
Nelle successive fasi le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni elencate nelle note trasmesse in vista della celebrazione dell'udienza dell'1/10/2025.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1
meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio CP_1 per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di CE
(FR) dell'anno 1998 al numero 16, parte II, serie A, e che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza n. 64/2025, pubblicata il 13/2/2025. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in via definitiva. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, Pt_1 CP_1
c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese raggiunte dai signori e in corso di causa a proposito delle questioni Pt_1 CP_1 connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati. ***
La natura consensuale della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2722/2024 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CE (FR) il 4/7/1998 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di CE (FR) dell'anno 1998 al numero 16, parte II, Serie A;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 Controparte_1 con riferimento al divorzio;
➢ compensa le spese di lite
Cassino, 19/11/2025
il giudice est.
LI NO
Il Presidente
AU AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
AU AR Presidente rel.
LI NO giudice
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2722/2024 R.G.V.G., vertente tra , nato a Parte_1
MA (Gran Bretagna) il 16/3/1967, c.f. , difeso dall' avv. Caterina CodiceFiscale_1
SI, e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Andrea Coletta, con l'intervento del Pubblico Ministero.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/12/2024 i signori e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 4/7/1998 a CE (FR) secondo il rito concordatario e di non aver avuto figli, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi alle condizioni individuate nell'atto
***
Nel corso della trattazione i consorti hanno ribadito le richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Con sentenza n. 64/2025, pubblicata il 13/2/2025, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
Nelle successive fasi le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni elencate nelle note trasmesse in vista della celebrazione dell'udienza dell'1/10/2025.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1
meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio CP_1 per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di CE
(FR) dell'anno 1998 al numero 16, parte II, serie A, e che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza n. 64/2025, pubblicata il 13/2/2025. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in via definitiva. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, Pt_1 CP_1
c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese raggiunte dai signori e in corso di causa a proposito delle questioni Pt_1 CP_1 connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati. ***
La natura consensuale della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2722/2024 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CE (FR) il 4/7/1998 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di CE (FR) dell'anno 1998 al numero 16, parte II, Serie A;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 Controparte_1 con riferimento al divorzio;
➢ compensa le spese di lite
Cassino, 19/11/2025
il giudice est.
LI NO
Il Presidente
AU AR