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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/03/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere– Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo ha pronunciato
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7648/2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione, vertente
T R A
nato il [...] a [...] e res.te in Maddaloni alla Parte_1 via Mastrantuono 44 (CF ) rapp.to e difeso, giusta mandato a C.F._1 margine dell'atto di opposizione, dall'avv. Giuseppe Tescione (CF: C.F._2
) congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gianluca Corriere (CF
[...]
) coi quali domiciliato presso il loro studio in Caserta alla Roma C.F._3
8 ;
-opponente -
E
società con unico socio soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. CP_1
125, capitale sociale € 302.039,00 cod. fisc. e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma n. , REA n. 1150724, in persona suo legale rapp.te pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Sigismondi, C.F.: , nonchè C.F._4 dall'Avv. Salvatore Di Foggia, C.F.: ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in GRICIGNANO DI AVERSA (CE) ,
c.a.p. 81030, VIA GALILEO GALILEI 5, giusta delega depositata nel fascicolo della fase monitoria;
-opposta– Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.1.2025, riportandosi ai propri atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa sistematica
2.- Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 10/10/2020, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1493/2020 emesso dal
[...]
Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 06/07/2020 notificato in data 05/08/2020, con il quale era ingiunto il pagamento dell'importo di euro 8.517,77 per fatture insolute relative alla fornitura di gas naturale erogata ad utenza, contraddistinta con POD (1) n.
00353201999913 sita in MADDALONI (CE) alla VIA FEUDO 74, 81024, oltre gli interessi come richiesti e spese legali.
L'opponente a sostegno della opposizione ha eccepito in primo luogo la propria carenza di legittimazione in relazione alla pretesa azionata per il periodo indicato nelle fatture in contestazione in virtù dell'intervenuto trasferimento nell'ottobre 2015 dalla abitazione di VIA FEUDO 74, 81024, MADDALONI (CE) per trasferirsi in Via
Viviani e di aver comunicato la circostanza al suo allora fornitore Eni Gas e Luce S.p.A. ai fini della cessazione del rapporto di somministrazione;
ha chiesto dunque, per tutti tali motivi, la revoca del decreto ingiuntivo.
La si costituiva in giudizio in data 21.1.2021 Controparte_2 precisando, in merito al quantum debeatur, che a seguito del ricalcolo dei consumi effettivi e la successiva emissione di una fattura contenente la rettifica delle precedenti fatture (con risultato a credito o a debito per il cliente) e dei dati precedentemente utilizzati per la fatturazione dei consumi all'esito della ricezione dei dati forniti dal
Distributore ovvero della lettura effettiva dei consumi imputabili al cliente, il credito doveva essere ridotto al minore importo di. €. 3.757,12 oltre interessi. In ordine alle ragioni di opposizione, contestava la fondatezza della contestazione e ne chiedeva il rigetto , con condanna della opponente al pagamento delle spese di lite.
A conclusione della attività istruttoria consistita nella acquisizione della documentazione fornita e nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al terzo Distributore il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai Controparte_3 sensi dell'art. 190 c.p.c.
Il merito
3.- Va esaminata l'eccezione dell'opponente il quale lamentava la propria carenza di legittimazione passiva, contestando l'esistenza tra le parti di un contratto di fornitura di energia elettrica. Tale eccezione deve essere rigettata, essendo emersi, dall'istruttoria compiuta nel corso del procedimento, plurimi elementi tali da far ritenere che il contratto tra le parti fosse effettivamente in essere.
In via preliminare si osserva che il contratto di utenza di energia elettrica è un contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole.
Appare opportuno chiarire che il contratto di somministrazione di energia elettrica rientra pacificamente tra quelli per i quali non è richiesta la forma scritta, né ad subtantiam, né ad probationem, per cui gli stessi possono essere conclusi anche oralmente, senza che ciò pregiudichi la validità del contratto medesimo.
Appare, ciò posto, evidente come da tutta la documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria, sia innegabile che tra e la fosse in Parte_1 Controparte_1 essere un contratto di fornitura di gas naturale presso l'immobile sito in via Feudo 74,
81024, MADDALONI, CE, identificato con il DR 00353201999913.
In primo luogo, ciò emerge dal cospicuo numero di fatture allegate dalla opposta.
Tali fatture lasciano presumere, senza sorta di dubbi, che fosse in effetti in essere un rapporto contrattuale tra le parti.
Ciò appare evidente dal fatto che tutte le fatture fanno riferimento al medesimo codice DR, ovvero il codice che identifica il punto di prelievo ovvero il luogo in cui il venditore consegna l'energia e il cliente la preleva. Tale codice è associato ad un contatore, e viene fornito nel momento di installazione del contatore medesimo.
Essendo riportato, nel caso in esame, sulle fatture allegate, il medesimo numero cliente ed il medesimo codice DR , può dirsi che le stesse fanno riferimento alla fornitura inerente un identico punto di prelievo, e quindi associabili al medesimo fornitore e al medesimo utente. Per altro, il credito, e quindi il relativo rapporto sottostante, risulta provato anche dagli estratti delle scritture contabili, autenticate da notaio, e depositate dalla opposta, che indicano il come debitore della società opposta. Pt_1 Peraltro, ciò è a maggior ragione dimostrato in atti è dalla certificazione della titolarità del rapporto e dei consumi rilevati ed imputabili all'opponente per la somministrazione per cui è causa, ovvero per la somministrazione di gas naturale in
VIA FEUDO 74, 81024, MADDALONI, CE identificata con il DR: 00353201999913 assegnato all'opponente, attiva con dal 01.03.2015 al 30.09.2018 e dal Controparte_1
01.10.2019 al 08.06.2020.
Da tutto quanto detto, emerge la prova della effettiva sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
Infatti, va osservato che l'opponente risulti il soggetto intestatario dell'utenza; ed invero, l'intestatario della fornitura per le utenze è l'unica controparte del rapporto di somministrazione e, come tale, è il soggetto chiamato a rispondere in caso di mancato pagamento delle fatture, indipendentemente dal titolo di proprietà dell'immobile fruito o della sua cessione in locazione a terzi.
Inoltre, la verifica di chi materialmente abiti l'immobile non ha rilievo nell'odierno giudizio, in cui si discerne dalla accertata circostanza che l'immobile è stato rifornito di gas naturale, rilevando la persona dell'intestatario , Parte_1 in relazione ad un immobile nella sua disponibilità, il quale ha fruito del gas naturale fornito dall'opposta.
Infine, l'opponente non ha fornito la prova che il rapporto di somministrazione fosse stato formalmente disdettato.
In altri termini, le argomentazioni dell'opponente appaiono assolutamente generiche e inoltre del tutto sprovviste di prova.
Al contrario, circa la ricostruzione delle misure operata dall'ente Distributore, si rileva che le giustificazioni fornite dal venditore nel corso del giudizio, unitamente alla documentazione prodotta, appaiono sufficienti a comprovare l'attendibilità dei dati di prelievo ricostruiti.
Sul punto, si reputa in questa sede di condividere quanto già ribadito dalla giurisprudenza di merito che ritiene, sulla base delle fatture della società di distribuzione, provata l'effettiva fornitura di energia elettrica, in quanto le predette fatture, essendo redatte dalla società che si occupa concretamente di gestire i punti di distribuzione, si basano sull'energia elettrica effettivamente erogata, e non presunta.
Ed infatti, le società di distribuzione possono accertare l'effettiva quantità di energia erogata, anche senza accedere ai singoli misuratori collocati presso il luogo di erogazione, grazie alla strumentazione in proprio possesso ( in merito, cfr.
TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 8110/2022 del 16-09-2022).
4.- Infine, circa il quantum richiesto, va osservato come una eventuale consulenza tecnica di ufficio, peraltro non richiesta, avrebbe assunto carattere esplorativo, stante la conclusioni eminentemente valutative che avrebbe reso il consulente, in considerazione dell'impossibilità obiettiva di rinvenire prova specifica sul punto. Ed invero, la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va quindi negata qualora la parte tenda a supplire con essa alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Pertanto, tenuto conto dei principi in materia di onus probandi, della circostanza che parte opponente non ha dimostrato in modo puntuale e specifico che la ricostruzione dei prelievi effettuata dal gestore a seguito di manomissione fosse errata, sul punto l'opposizione va rigettata.
Nondimeno, alla luce della riquantificazione operata dall'opposta, il decreto ingiuntivo opposto recante n. 1493/2020 va revocato e l'opponente va condannato al pagamento del minor importo di €. 3.757,12, (a fronte del decreto ingiuntivo emanato per un importo di euro 8.517,77).
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. E ciò, in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021). .
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della effettiva attività processuale svolta, con riduzione del 50% della voce inerente la fase Istruttoria / Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 1493/2020 reso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 3.757,12, oltre agli interessi legali a far tempo Controparte_1 dalla data della prima messa in mora fino all'effettiva corresponsione;
-Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.120,00 per onorari, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere– Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo ha pronunciato
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7648/2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione, vertente
T R A
nato il [...] a [...] e res.te in Maddaloni alla Parte_1 via Mastrantuono 44 (CF ) rapp.to e difeso, giusta mandato a C.F._1 margine dell'atto di opposizione, dall'avv. Giuseppe Tescione (CF: C.F._2
) congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gianluca Corriere (CF
[...]
) coi quali domiciliato presso il loro studio in Caserta alla Roma C.F._3
8 ;
-opponente -
E
società con unico socio soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. CP_1
125, capitale sociale € 302.039,00 cod. fisc. e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma n. , REA n. 1150724, in persona suo legale rapp.te pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Sigismondi, C.F.: , nonchè C.F._4 dall'Avv. Salvatore Di Foggia, C.F.: ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in GRICIGNANO DI AVERSA (CE) ,
c.a.p. 81030, VIA GALILEO GALILEI 5, giusta delega depositata nel fascicolo della fase monitoria;
-opposta– Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.1.2025, riportandosi ai propri atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa sistematica
2.- Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 10/10/2020, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1493/2020 emesso dal
[...]
Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 06/07/2020 notificato in data 05/08/2020, con il quale era ingiunto il pagamento dell'importo di euro 8.517,77 per fatture insolute relative alla fornitura di gas naturale erogata ad utenza, contraddistinta con POD (1) n.
00353201999913 sita in MADDALONI (CE) alla VIA FEUDO 74, 81024, oltre gli interessi come richiesti e spese legali.
L'opponente a sostegno della opposizione ha eccepito in primo luogo la propria carenza di legittimazione in relazione alla pretesa azionata per il periodo indicato nelle fatture in contestazione in virtù dell'intervenuto trasferimento nell'ottobre 2015 dalla abitazione di VIA FEUDO 74, 81024, MADDALONI (CE) per trasferirsi in Via
Viviani e di aver comunicato la circostanza al suo allora fornitore Eni Gas e Luce S.p.A. ai fini della cessazione del rapporto di somministrazione;
ha chiesto dunque, per tutti tali motivi, la revoca del decreto ingiuntivo.
La si costituiva in giudizio in data 21.1.2021 Controparte_2 precisando, in merito al quantum debeatur, che a seguito del ricalcolo dei consumi effettivi e la successiva emissione di una fattura contenente la rettifica delle precedenti fatture (con risultato a credito o a debito per il cliente) e dei dati precedentemente utilizzati per la fatturazione dei consumi all'esito della ricezione dei dati forniti dal
Distributore ovvero della lettura effettiva dei consumi imputabili al cliente, il credito doveva essere ridotto al minore importo di. €. 3.757,12 oltre interessi. In ordine alle ragioni di opposizione, contestava la fondatezza della contestazione e ne chiedeva il rigetto , con condanna della opponente al pagamento delle spese di lite.
A conclusione della attività istruttoria consistita nella acquisizione della documentazione fornita e nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al terzo Distributore il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai Controparte_3 sensi dell'art. 190 c.p.c.
Il merito
3.- Va esaminata l'eccezione dell'opponente il quale lamentava la propria carenza di legittimazione passiva, contestando l'esistenza tra le parti di un contratto di fornitura di energia elettrica. Tale eccezione deve essere rigettata, essendo emersi, dall'istruttoria compiuta nel corso del procedimento, plurimi elementi tali da far ritenere che il contratto tra le parti fosse effettivamente in essere.
In via preliminare si osserva che il contratto di utenza di energia elettrica è un contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole.
Appare opportuno chiarire che il contratto di somministrazione di energia elettrica rientra pacificamente tra quelli per i quali non è richiesta la forma scritta, né ad subtantiam, né ad probationem, per cui gli stessi possono essere conclusi anche oralmente, senza che ciò pregiudichi la validità del contratto medesimo.
Appare, ciò posto, evidente come da tutta la documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria, sia innegabile che tra e la fosse in Parte_1 Controparte_1 essere un contratto di fornitura di gas naturale presso l'immobile sito in via Feudo 74,
81024, MADDALONI, CE, identificato con il DR 00353201999913.
In primo luogo, ciò emerge dal cospicuo numero di fatture allegate dalla opposta.
Tali fatture lasciano presumere, senza sorta di dubbi, che fosse in effetti in essere un rapporto contrattuale tra le parti.
Ciò appare evidente dal fatto che tutte le fatture fanno riferimento al medesimo codice DR, ovvero il codice che identifica il punto di prelievo ovvero il luogo in cui il venditore consegna l'energia e il cliente la preleva. Tale codice è associato ad un contatore, e viene fornito nel momento di installazione del contatore medesimo.
Essendo riportato, nel caso in esame, sulle fatture allegate, il medesimo numero cliente ed il medesimo codice DR , può dirsi che le stesse fanno riferimento alla fornitura inerente un identico punto di prelievo, e quindi associabili al medesimo fornitore e al medesimo utente. Per altro, il credito, e quindi il relativo rapporto sottostante, risulta provato anche dagli estratti delle scritture contabili, autenticate da notaio, e depositate dalla opposta, che indicano il come debitore della società opposta. Pt_1 Peraltro, ciò è a maggior ragione dimostrato in atti è dalla certificazione della titolarità del rapporto e dei consumi rilevati ed imputabili all'opponente per la somministrazione per cui è causa, ovvero per la somministrazione di gas naturale in
VIA FEUDO 74, 81024, MADDALONI, CE identificata con il DR: 00353201999913 assegnato all'opponente, attiva con dal 01.03.2015 al 30.09.2018 e dal Controparte_1
01.10.2019 al 08.06.2020.
Da tutto quanto detto, emerge la prova della effettiva sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
Infatti, va osservato che l'opponente risulti il soggetto intestatario dell'utenza; ed invero, l'intestatario della fornitura per le utenze è l'unica controparte del rapporto di somministrazione e, come tale, è il soggetto chiamato a rispondere in caso di mancato pagamento delle fatture, indipendentemente dal titolo di proprietà dell'immobile fruito o della sua cessione in locazione a terzi.
Inoltre, la verifica di chi materialmente abiti l'immobile non ha rilievo nell'odierno giudizio, in cui si discerne dalla accertata circostanza che l'immobile è stato rifornito di gas naturale, rilevando la persona dell'intestatario , Parte_1 in relazione ad un immobile nella sua disponibilità, il quale ha fruito del gas naturale fornito dall'opposta.
Infine, l'opponente non ha fornito la prova che il rapporto di somministrazione fosse stato formalmente disdettato.
In altri termini, le argomentazioni dell'opponente appaiono assolutamente generiche e inoltre del tutto sprovviste di prova.
Al contrario, circa la ricostruzione delle misure operata dall'ente Distributore, si rileva che le giustificazioni fornite dal venditore nel corso del giudizio, unitamente alla documentazione prodotta, appaiono sufficienti a comprovare l'attendibilità dei dati di prelievo ricostruiti.
Sul punto, si reputa in questa sede di condividere quanto già ribadito dalla giurisprudenza di merito che ritiene, sulla base delle fatture della società di distribuzione, provata l'effettiva fornitura di energia elettrica, in quanto le predette fatture, essendo redatte dalla società che si occupa concretamente di gestire i punti di distribuzione, si basano sull'energia elettrica effettivamente erogata, e non presunta.
Ed infatti, le società di distribuzione possono accertare l'effettiva quantità di energia erogata, anche senza accedere ai singoli misuratori collocati presso il luogo di erogazione, grazie alla strumentazione in proprio possesso ( in merito, cfr.
TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 8110/2022 del 16-09-2022).
4.- Infine, circa il quantum richiesto, va osservato come una eventuale consulenza tecnica di ufficio, peraltro non richiesta, avrebbe assunto carattere esplorativo, stante la conclusioni eminentemente valutative che avrebbe reso il consulente, in considerazione dell'impossibilità obiettiva di rinvenire prova specifica sul punto. Ed invero, la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va quindi negata qualora la parte tenda a supplire con essa alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Pertanto, tenuto conto dei principi in materia di onus probandi, della circostanza che parte opponente non ha dimostrato in modo puntuale e specifico che la ricostruzione dei prelievi effettuata dal gestore a seguito di manomissione fosse errata, sul punto l'opposizione va rigettata.
Nondimeno, alla luce della riquantificazione operata dall'opposta, il decreto ingiuntivo opposto recante n. 1493/2020 va revocato e l'opponente va condannato al pagamento del minor importo di €. 3.757,12, (a fronte del decreto ingiuntivo emanato per un importo di euro 8.517,77).
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. E ciò, in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021). .
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della effettiva attività processuale svolta, con riduzione del 50% della voce inerente la fase Istruttoria / Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 1493/2020 reso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 3.757,12, oltre agli interessi legali a far tempo Controparte_1 dalla data della prima messa in mora fino all'effettiva corresponsione;
-Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.120,00 per onorari, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo