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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/08/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Amoruso PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 903/2024, introdotta da:
, nato in [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DEMICHELE DEBORAH e avv. CAVALLO NICOLETTA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori. RICORRENTE CONTRO
, nata in [...] [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'Avv. SONJA CARMINE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
- dichiarare la separazione giudiziale con addebito alla sig.ra per i ripetuti maltrattamenti Controparte_2 perpetrati nei confronti del marito sig. CP_1
- accertare e dichiarare l'insussistenza in capo alla sig.ra del diritto ad un assegno di Controparte_2 mantenimento, essendo la stessa economicamente indipendente;
- pronunciare, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse
Pag. 1 condizioni della separazione, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Trecate di procedere all'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Per la resistente:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi e , autorizzando i coniugi a vivere CP_1 Controparte_2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Addebitare al marito la pronuncia di separazione, per la reiterata violazione da parte di quest'ultimo dei doveri nascenti dal matrimonio con lesione dell'onore e della dignità della resistente;
Con favore di spese e competenze di causa.”
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 16.5.2024, ha rappresentato di aver contratto CP_1 matrimonio concordatario a Romentino in data 2.4.1967 con matrimonio Controparte_2 trascritto presso il Comune di Trecate. In data 26.5.1970, nasceva il figlio oggi economicamente autosufficiente. Persona_1
La casa coniugale veniva fissata presso l'immobile di proprietà esclusiva di sito in CP_1
Trecate via De Amicis, ove attualmente abita la moglie. Entrambi risultano essere pensionati. In particolare, a avuto un reddito imponibile annuo CP_1 pari ad € 72.565,00 nel 2020, pari ad € 74.160,00 nel 2021 e pari ad € 78.370,00 nel 2022, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte. Il è, altresì, proprietario di alcuni beni CP_1 immobili, posti in locazione. Ha evidenziato il ricorrente che nel gennaio 2020 è stato colpito da ictus e sottoposto ad amministrazione di sostegno. Ha rappresentato che l'affectio coniugalis è venuto meno a causa del “comportamento violento e vessatorio” della moglie, che ha costretto l'uomo ad allontanarsi di casa nel dicembre 2022, a seguito dell'ultima aggressione fisica subita. Nello specifico il ricorrente ha evidenziato quanto segue:
- di essere tornato a casa solo il 12 gennaio 2021, a seguito dell'ictus subito nel gennaio 2020 e dei successivi ricoveri riabilitativi;
- che una volta tornato a casa si avvedeva che la moglie aveva ceduto al figlio, all'insaputa del marito, la casa coniugale, trasferendosi in un piccolo appartamento;
- che all'uomo non venivano restituiti i propri beni personali e che era stata ceduta a terzi anche la propria autovettura, senza che ne fosse a conoscenza;
- che la moglie ed il figlio avevano gestito le proprietà dell'uomo, durante la degenza ospedaliera, e la si rifiutava di riconsegnargli la documentazione CP_2 patrimoniale, bancaria e sanitaria, nonché gli limitava l'uso del telefono cellulare;
- che la impediva all'uomo di proseguire la logopedia e la fisioterapia CP_2 funzionali a ridurre le conseguenze dell'ictus;
Pag.
2 - che la moglie ingiuriava quotidianamente l'uomo e lo percuoteva;
- in data 18 dicembre 2021, il ontattava ma la se ne CP_1 CP_3 CP_2 accorgeva e, dunque, lo ingiuriava e lo colpiva alla testa con una borsa, cagionandogli un taglio sulla fronte ed un livido in prossimità dell'occhio destro;
il riusciva ad CP_1 allontanarsi dall'abitazione e si trasferiva presso l'abitazione della CP_3
- da allora la moglie ed il figlio del ricorrente cercavano di obbligarlo a tornare a casa, rifiutandosi di consegnargli i documenti ed i farmaci;
- che in data 20.12.2021, la prelevava dal conto corrente comune l'importo CP_2 di € 14.400,00, lasciando la sola somma di € 120,00;
- che dall'esame degli estratti conto, il ricorrente si accorgeva che il conto, alimentato dalla propria pensione, veniva utilizzato per pagare i lavori di ristrutturazione dell'immobile, mentre la aveva aperto altro conto corrente su cui far accreditare la di lei CP_2 pensione;
- che il figlio e la moglie del ricorrente proponevano, nelle more, ricorso urgente per la nomina ad amministratore di sostegno;
il figlio veniva, effettivamente, nominato in un primo momento amministratore di sostegno del ricorrente, ma poi veniva sostituito dal Giudice Tutelare, a causa sia delle irregolarità constatate sia dell'elevata conflittualità tra il figlio ed il padre;
- che in data 4.8.2022, il ricorrente depositava una integrazione di denuncia-querela, ma il procedimento veniva archiviato in quanto, a causa di un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, ne era impossibile l'audizione.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente che ha lamentato come il negli anni, abbia CP_1 avuto una relazione extraconiugale con CP_3
La resistente ha evidenziato come la ricostruzione offerta dal ricorrente sia denigratoria e scorretta;
in particolare, ha rappresentato:
- che il trasferimento dei coniugi in un appartamento più piccolo e privo di barriere architettoniche era legato alle condizioni di salute precarie del CP_1
- che il figlio ive in altra abitazione, a Biandrate con la sua famiglia;
Per_1
- che la moglie si è sempre occupata del marito, durante la malattia e durante la fase di convalescenza;
- che, invece, era il che, dopo le dimissioni, iniziava “ad essere più violento, nervoso e CP_1 rancoroso”;
- che la moglie scopriva che il aveva intrattenuto, per diversi anni, una relazione CP_1 sentimentale con CP_3
- che il 18.12.2021 non avveniva alcuna aggressione fisica da parte della resistente, ma si trattava di un litigio, dopo che la moglie aveva scoperto della relazione extraconiugale del marito;
- che la a da sempre impedito ai familiari del ricorrente di incontrarlo;
CP_3
- che in data 21.12.2021, la resistente ed il figlio depositavano denuncia-querela per circonvenzione di incapace, ma il relativo procedimento veniva poi archiviato;
- che in data 24.1.2022, veniva nominato A.D.S. del ricorrente il figlio poi sostituito in Per_1 data 16.4.2022;
Pag. 3 La ha, poi, riferito di essersi sempre presa cura “del marito, della gestione della casa, della CP_2 cura di marito, figlio e nipoti, della gestione dei fondi mobili”. Parte resistente ha, infine, prodotto documenti attestante la propria situazione patrimoniale.
* All'udienza del 28.11.2024, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti. nel corso dell'interrogatorio libero, nonostante le evidenti difficoltà CP_1 nell'eloquio, ha dichiarato: “vivo a Trecate;
ho un figlio. Sono sposato con dal 1983. Controparte_2
Con mia moglie va male. Non vivo con mia moglie. Vivo con . Oggi siamo qui per lei (si dà atto che indica CP_3 la moglie) Vuole ancora vivere con sua moglie? No. Va d'accordo con suo figlio? No. Va d'accordo con sua moglie? No (il ricorrente indica la moglie e fa segno di aver ricevuto un colpo sulla teste). Sua moglie l'ha colpita sulla testa? SI. Lei lavora? No, ho lavorato a Novara. Adesso è in pensione: si. Quando è nato: il 4 agosto 1937. Vuole divorziare da sua moglie: Si. È sicuro? Si. (il sig. ima nuovamente il gesto di aver ricevuto un colpo sulla testa)”. CP_1
, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “io voglio sapere perché Controparte_2 lui vuole separarsi. Io non voglio separami da mio marito. Non voglio nemmeno divorziare. Mio marito mi accusa di averlo picchiato, ma gli ho tirato solo una borsa. Io abito a Trecate, via De Amicis n.
7. Vivo da sola. Ho un figlio che non vive con me. Sono in pensione e percepisco 700,00 circa. Mio marito ha una pensione di cui attualmente non so l'ammontare. Precedentemente era di circa 2.000,00. Voglio sapere se la separazione è frutto della capacità intellettiva di mio marito e perché non l'ha fatto trent'anni fa. ADR lui ha vissuto una vita parallela per 36 anni con un'altra donna. Non voglio separarmi nonostante abbia scoperto del suo tradimento”.
*
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 3 gennaio 2025, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha ammesso la prova orale formulata di parte ricorrente e ha dichiarato inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente.
2. La prova orale All'udienza del 13.2.2025, si è proceduto all'esame dei testimoni , Testimone_1 Tes_2
, ,
[...] Testimone_3 CP_3 Testimone_4
e Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Persona_1
ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti parentela. Ha Testimone_1 riferito di aver visto trasandato e con ferita alla testa. CP_1 ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti parentela. Testimone_2
Ha confermato di aver visto la ferita alla testa, un occhio livido nonché sul braccio sinistro tre o quattro lividi da presa sul CP_1
ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti Testimone_3 parentela. Ha confermato l'atteggiamento impositivo della e di non aver mai CP_2
Pag. 4 percepito problemi nella coppia. Ha negato di aver assistito ad aggressioni fisiche da parte della ai danni di CP_2 CP_1 convivente del ha confermato che il aveva uno sfregio sulla CP_3 CP_1 CP_1 fronte ed un livido sulla zona dell'occhio e di aver chiamato i Carabinieri per chiedere la consegna dei medicinali, dopo la chiamata alle FF.OO consegnava alcune medicine; ha confermato di Per_1 avere una relazione con il da circa trentacinque anni. Ha precisato che, soprattutto negli CP_1 ultimi venti anni, non era una relazione clandestina e la era a conoscenza della loro CP_2 relazione.
ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti parentela con le Testimone_4 parti. Ha precisato di essere il conduttore di un appartamento di proprietà del Ha dichiarato CP_1 di non averlo mai visto con ferite alla testa. ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti parentela. Ha Testimone_5 confermato di aver visto spesso il e la nsieme. CP_1 CP_3 ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti parentela. Ha Testimone_6 dichiarato di aver visto in una sola occasione la il insieme. CP_3 CP_1
, moglie del figlio del ha dichiarato di aver visto una colluttazione Testimone_7 CP_1 tra il suocero e il marito, in cui quest'ultimo cercava di prendere dalle mani del padre un'accetta. Ha confermato di aver visto il il 19 dicembre e di non aver notato alcuna ferita alla testa. CP_1
figlio del ricorrente, ha dichiarato di aver portato al padre che si trovava a casa della Persona_1 na dotazione minima di farmaci e anche una scaletta con i dosaggi e gli orari in cui CP_3 assumerli. Ha dichiarato, inoltre, di non aver visto la madre percuotere il padre, precisando che i numerosi alterchi fra i genitori erano dovuti al comportamento oppositivo del padre.
3. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative all'assegno di mantenimento e alle condizioni economiche delle parti il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
4. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti CP_1 di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui Controparte_2 all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
Pag. 5 entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Con separata ordinanza, il Collegio provvederà a rimettere la causa dinnanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., per quanto concerne la domanda di scioglimento del matrimonio.
5. La domanda di addebito Come è noto, l'addebito della separazione può essere richiesto a fronte della intollerabilità della convivenza e può essere pronunciato laddove vi sia un nesso causale tra il venir meno dell'affectio coniugalis e la condotta violativa dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dei coniugi. Nel caso di specie, l'addebito chiesto da parte ricorrente si basa sulla condotta violenta perpetrata dalla moglie nei confronti del marito, violenza psicologica e verbale e violazione degli obblighi di assistenza. L'addebito chiesto da parte resistente si basa sulla violazione dell'obbligo di fedeltà. Sul punto, giova rammentare che la Corte di Cassazione ha evidenziato che “In tema di addebito della separazione, la presenza di comportamenti ambivalenti e non trasparenti da parte di ciascun coniuge verso l'altro non rendono verosimile un'univoca responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, ma consentono di dedurre il sopravvento di una situazione di reciproco venir meno delle aspettative riposte l'uno nell'altro, cosa che ha finito per minare la fiducia di coppia e l'unione matrimoniale” (così Cass. Cass., 14396/23).
Ancora, la Suprema Corte ha ribadito, con orientamento condiviso dal Collegio, che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., 40795/21). Orbene applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che le reciproche domande di addebito debbano essere respinte, non essendo emersa in modo certo la prova che la crisi coniugale sia dovuta alle condotte tenute da ciascun coniuge. Quanto alla violazione dei doveri coniugali da parte della non vi è prova che la crisi coniugale sia sorta a seguito CP_2 dell'episodio 18.12.2021; se, infatti, la stessa resistente ha ammesso di aver colpito l'uomo con una borsa, dopo che l'aveva sorpreso a conversare al telefono con l'amante, non vi è dubbio che la crisi coniugale era pacificamente già sorta da tempo, tenuto conto che la stessa a ammesso CP_3
Pag. 6 di avere una relazione con il da oltre trentacinque anni. Non può, dunque, ritenersi che la CP_1 crisi coniugale sia sorta solo ed esclusivamente a causa della condotta aggressiva della
, esasperata dal comportamento dell'uomo. Non vi è, poi, prova circa le ulteriori CP_2 allegazioni del ricorrente in ordine a condotte pregiudizievoli poste in essere dalla moglie in danno del marito. Il Collegio, inoltre, ribadisce che non vi è alcun nesso eziologico tra tali comportamenti della ed il termine dell'affectio. CP_2
Quanto alla violazione dei doveri di fedeltà coniugale, è emerso pacificamente che il CP_1 intratteneva una relazione sentimentale con la la circostanza, seppur mal celata dal CP_3 ricorrente, è stata ammessa dalla n sede di escussione. La relazione extraconiugale durava CP_3 da circa 35 anni, come ammesso dalla teste. Osserva il Collegio, tuttavia, che anche in questo caso non è emerso, con la necessaria certezza, che la non fosse già consapevole della CP_2 relazione extraconiugale con il marito;
la nfatti, ha dichiarato che la loro era una relazione CP_3 manifesta e non clandestina e tale circostanza sembra essere confermata dagli altri testi escussi. Inoltre, il comportamento tollerante della è compatibile con quanto dichiarato dalla CP_2 stessa in sede di interrogatorio libero;
la resistente ha manifestato la propria contrarietà alla separazione per esclusivi motivi patrimoniali. Ritiene, quindi, il Collegio che la donna, seppur consapevole della relazione extraconiugale del marito, ha accettato per un proprio interesse di natura squisitamente economica di proseguire la convivenza con l'uomo. Ma vi è di più. La circostanza che in sede di interrogatorio libero la resistente abbia dichiarato di non volersi separare dal marito, rende evidente che il tradimento non ha fatto venir meno l'affectio da parte della
. CP_2
6. Le spese di lite Tenuto conto della necessaria domanda in punto status e della reciproca soccombenza sulla domanda di addebito le spese di lite devono essere integralmente compensate.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. rigetta le reciproche domande di addebito;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott.ssa Maria Amoruso)
Pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Amoruso PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 903/2024, introdotta da:
, nato in [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DEMICHELE DEBORAH e avv. CAVALLO NICOLETTA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori. RICORRENTE CONTRO
, nata in [...] [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'Avv. SONJA CARMINE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
- dichiarare la separazione giudiziale con addebito alla sig.ra per i ripetuti maltrattamenti Controparte_2 perpetrati nei confronti del marito sig. CP_1
- accertare e dichiarare l'insussistenza in capo alla sig.ra del diritto ad un assegno di Controparte_2 mantenimento, essendo la stessa economicamente indipendente;
- pronunciare, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse
Pag. 1 condizioni della separazione, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Trecate di procedere all'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Per la resistente:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi e , autorizzando i coniugi a vivere CP_1 Controparte_2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Addebitare al marito la pronuncia di separazione, per la reiterata violazione da parte di quest'ultimo dei doveri nascenti dal matrimonio con lesione dell'onore e della dignità della resistente;
Con favore di spese e competenze di causa.”
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 16.5.2024, ha rappresentato di aver contratto CP_1 matrimonio concordatario a Romentino in data 2.4.1967 con matrimonio Controparte_2 trascritto presso il Comune di Trecate. In data 26.5.1970, nasceva il figlio oggi economicamente autosufficiente. Persona_1
La casa coniugale veniva fissata presso l'immobile di proprietà esclusiva di sito in CP_1
Trecate via De Amicis, ove attualmente abita la moglie. Entrambi risultano essere pensionati. In particolare, a avuto un reddito imponibile annuo CP_1 pari ad € 72.565,00 nel 2020, pari ad € 74.160,00 nel 2021 e pari ad € 78.370,00 nel 2022, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte. Il è, altresì, proprietario di alcuni beni CP_1 immobili, posti in locazione. Ha evidenziato il ricorrente che nel gennaio 2020 è stato colpito da ictus e sottoposto ad amministrazione di sostegno. Ha rappresentato che l'affectio coniugalis è venuto meno a causa del “comportamento violento e vessatorio” della moglie, che ha costretto l'uomo ad allontanarsi di casa nel dicembre 2022, a seguito dell'ultima aggressione fisica subita. Nello specifico il ricorrente ha evidenziato quanto segue:
- di essere tornato a casa solo il 12 gennaio 2021, a seguito dell'ictus subito nel gennaio 2020 e dei successivi ricoveri riabilitativi;
- che una volta tornato a casa si avvedeva che la moglie aveva ceduto al figlio, all'insaputa del marito, la casa coniugale, trasferendosi in un piccolo appartamento;
- che all'uomo non venivano restituiti i propri beni personali e che era stata ceduta a terzi anche la propria autovettura, senza che ne fosse a conoscenza;
- che la moglie ed il figlio avevano gestito le proprietà dell'uomo, durante la degenza ospedaliera, e la si rifiutava di riconsegnargli la documentazione CP_2 patrimoniale, bancaria e sanitaria, nonché gli limitava l'uso del telefono cellulare;
- che la impediva all'uomo di proseguire la logopedia e la fisioterapia CP_2 funzionali a ridurre le conseguenze dell'ictus;
Pag.
2 - che la moglie ingiuriava quotidianamente l'uomo e lo percuoteva;
- in data 18 dicembre 2021, il ontattava ma la se ne CP_1 CP_3 CP_2 accorgeva e, dunque, lo ingiuriava e lo colpiva alla testa con una borsa, cagionandogli un taglio sulla fronte ed un livido in prossimità dell'occhio destro;
il riusciva ad CP_1 allontanarsi dall'abitazione e si trasferiva presso l'abitazione della CP_3
- da allora la moglie ed il figlio del ricorrente cercavano di obbligarlo a tornare a casa, rifiutandosi di consegnargli i documenti ed i farmaci;
- che in data 20.12.2021, la prelevava dal conto corrente comune l'importo CP_2 di € 14.400,00, lasciando la sola somma di € 120,00;
- che dall'esame degli estratti conto, il ricorrente si accorgeva che il conto, alimentato dalla propria pensione, veniva utilizzato per pagare i lavori di ristrutturazione dell'immobile, mentre la aveva aperto altro conto corrente su cui far accreditare la di lei CP_2 pensione;
- che il figlio e la moglie del ricorrente proponevano, nelle more, ricorso urgente per la nomina ad amministratore di sostegno;
il figlio veniva, effettivamente, nominato in un primo momento amministratore di sostegno del ricorrente, ma poi veniva sostituito dal Giudice Tutelare, a causa sia delle irregolarità constatate sia dell'elevata conflittualità tra il figlio ed il padre;
- che in data 4.8.2022, il ricorrente depositava una integrazione di denuncia-querela, ma il procedimento veniva archiviato in quanto, a causa di un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, ne era impossibile l'audizione.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente che ha lamentato come il negli anni, abbia CP_1 avuto una relazione extraconiugale con CP_3
La resistente ha evidenziato come la ricostruzione offerta dal ricorrente sia denigratoria e scorretta;
in particolare, ha rappresentato:
- che il trasferimento dei coniugi in un appartamento più piccolo e privo di barriere architettoniche era legato alle condizioni di salute precarie del CP_1
- che il figlio ive in altra abitazione, a Biandrate con la sua famiglia;
Per_1
- che la moglie si è sempre occupata del marito, durante la malattia e durante la fase di convalescenza;
- che, invece, era il che, dopo le dimissioni, iniziava “ad essere più violento, nervoso e CP_1 rancoroso”;
- che la moglie scopriva che il aveva intrattenuto, per diversi anni, una relazione CP_1 sentimentale con CP_3
- che il 18.12.2021 non avveniva alcuna aggressione fisica da parte della resistente, ma si trattava di un litigio, dopo che la moglie aveva scoperto della relazione extraconiugale del marito;
- che la a da sempre impedito ai familiari del ricorrente di incontrarlo;
CP_3
- che in data 21.12.2021, la resistente ed il figlio depositavano denuncia-querela per circonvenzione di incapace, ma il relativo procedimento veniva poi archiviato;
- che in data 24.1.2022, veniva nominato A.D.S. del ricorrente il figlio poi sostituito in Per_1 data 16.4.2022;
Pag. 3 La ha, poi, riferito di essersi sempre presa cura “del marito, della gestione della casa, della CP_2 cura di marito, figlio e nipoti, della gestione dei fondi mobili”. Parte resistente ha, infine, prodotto documenti attestante la propria situazione patrimoniale.
* All'udienza del 28.11.2024, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti. nel corso dell'interrogatorio libero, nonostante le evidenti difficoltà CP_1 nell'eloquio, ha dichiarato: “vivo a Trecate;
ho un figlio. Sono sposato con dal 1983. Controparte_2
Con mia moglie va male. Non vivo con mia moglie. Vivo con . Oggi siamo qui per lei (si dà atto che indica CP_3 la moglie) Vuole ancora vivere con sua moglie? No. Va d'accordo con suo figlio? No. Va d'accordo con sua moglie? No (il ricorrente indica la moglie e fa segno di aver ricevuto un colpo sulla teste). Sua moglie l'ha colpita sulla testa? SI. Lei lavora? No, ho lavorato a Novara. Adesso è in pensione: si. Quando è nato: il 4 agosto 1937. Vuole divorziare da sua moglie: Si. È sicuro? Si. (il sig. ima nuovamente il gesto di aver ricevuto un colpo sulla testa)”. CP_1
, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “io voglio sapere perché Controparte_2 lui vuole separarsi. Io non voglio separami da mio marito. Non voglio nemmeno divorziare. Mio marito mi accusa di averlo picchiato, ma gli ho tirato solo una borsa. Io abito a Trecate, via De Amicis n.
7. Vivo da sola. Ho un figlio che non vive con me. Sono in pensione e percepisco 700,00 circa. Mio marito ha una pensione di cui attualmente non so l'ammontare. Precedentemente era di circa 2.000,00. Voglio sapere se la separazione è frutto della capacità intellettiva di mio marito e perché non l'ha fatto trent'anni fa. ADR lui ha vissuto una vita parallela per 36 anni con un'altra donna. Non voglio separarmi nonostante abbia scoperto del suo tradimento”.
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Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 3 gennaio 2025, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha ammesso la prova orale formulata di parte ricorrente e ha dichiarato inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente.
2. La prova orale All'udienza del 13.2.2025, si è proceduto all'esame dei testimoni , Testimone_1 Tes_2
, ,
[...] Testimone_3 CP_3 Testimone_4
e Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Persona_1
ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti parentela. Ha Testimone_1 riferito di aver visto trasandato e con ferita alla testa. CP_1 ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti parentela. Testimone_2
Ha confermato di aver visto la ferita alla testa, un occhio livido nonché sul braccio sinistro tre o quattro lividi da presa sul CP_1
ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti Testimone_3 parentela. Ha confermato l'atteggiamento impositivo della e di non aver mai CP_2
Pag. 4 percepito problemi nella coppia. Ha negato di aver assistito ad aggressioni fisiche da parte della ai danni di CP_2 CP_1 convivente del ha confermato che il aveva uno sfregio sulla CP_3 CP_1 CP_1 fronte ed un livido sulla zona dell'occhio e di aver chiamato i Carabinieri per chiedere la consegna dei medicinali, dopo la chiamata alle FF.OO consegnava alcune medicine; ha confermato di Per_1 avere una relazione con il da circa trentacinque anni. Ha precisato che, soprattutto negli CP_1 ultimi venti anni, non era una relazione clandestina e la era a conoscenza della loro CP_2 relazione.
ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti parentela con le Testimone_4 parti. Ha precisato di essere il conduttore di un appartamento di proprietà del Ha dichiarato CP_1 di non averlo mai visto con ferite alla testa. ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti parentela. Ha Testimone_5 confermato di aver visto spesso il e la nsieme. CP_1 CP_3 ha dichiarato di conoscere le parti e di non avere rapporti parentela. Ha Testimone_6 dichiarato di aver visto in una sola occasione la il insieme. CP_3 CP_1
, moglie del figlio del ha dichiarato di aver visto una colluttazione Testimone_7 CP_1 tra il suocero e il marito, in cui quest'ultimo cercava di prendere dalle mani del padre un'accetta. Ha confermato di aver visto il il 19 dicembre e di non aver notato alcuna ferita alla testa. CP_1
figlio del ricorrente, ha dichiarato di aver portato al padre che si trovava a casa della Persona_1 na dotazione minima di farmaci e anche una scaletta con i dosaggi e gli orari in cui CP_3 assumerli. Ha dichiarato, inoltre, di non aver visto la madre percuotere il padre, precisando che i numerosi alterchi fra i genitori erano dovuti al comportamento oppositivo del padre.
3. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative all'assegno di mantenimento e alle condizioni economiche delle parti il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
4. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti CP_1 di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui Controparte_2 all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
Pag. 5 entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Con separata ordinanza, il Collegio provvederà a rimettere la causa dinnanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., per quanto concerne la domanda di scioglimento del matrimonio.
5. La domanda di addebito Come è noto, l'addebito della separazione può essere richiesto a fronte della intollerabilità della convivenza e può essere pronunciato laddove vi sia un nesso causale tra il venir meno dell'affectio coniugalis e la condotta violativa dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dei coniugi. Nel caso di specie, l'addebito chiesto da parte ricorrente si basa sulla condotta violenta perpetrata dalla moglie nei confronti del marito, violenza psicologica e verbale e violazione degli obblighi di assistenza. L'addebito chiesto da parte resistente si basa sulla violazione dell'obbligo di fedeltà. Sul punto, giova rammentare che la Corte di Cassazione ha evidenziato che “In tema di addebito della separazione, la presenza di comportamenti ambivalenti e non trasparenti da parte di ciascun coniuge verso l'altro non rendono verosimile un'univoca responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, ma consentono di dedurre il sopravvento di una situazione di reciproco venir meno delle aspettative riposte l'uno nell'altro, cosa che ha finito per minare la fiducia di coppia e l'unione matrimoniale” (così Cass. Cass., 14396/23).
Ancora, la Suprema Corte ha ribadito, con orientamento condiviso dal Collegio, che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., 40795/21). Orbene applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che le reciproche domande di addebito debbano essere respinte, non essendo emersa in modo certo la prova che la crisi coniugale sia dovuta alle condotte tenute da ciascun coniuge. Quanto alla violazione dei doveri coniugali da parte della non vi è prova che la crisi coniugale sia sorta a seguito CP_2 dell'episodio 18.12.2021; se, infatti, la stessa resistente ha ammesso di aver colpito l'uomo con una borsa, dopo che l'aveva sorpreso a conversare al telefono con l'amante, non vi è dubbio che la crisi coniugale era pacificamente già sorta da tempo, tenuto conto che la stessa a ammesso CP_3
Pag. 6 di avere una relazione con il da oltre trentacinque anni. Non può, dunque, ritenersi che la CP_1 crisi coniugale sia sorta solo ed esclusivamente a causa della condotta aggressiva della
, esasperata dal comportamento dell'uomo. Non vi è, poi, prova circa le ulteriori CP_2 allegazioni del ricorrente in ordine a condotte pregiudizievoli poste in essere dalla moglie in danno del marito. Il Collegio, inoltre, ribadisce che non vi è alcun nesso eziologico tra tali comportamenti della ed il termine dell'affectio. CP_2
Quanto alla violazione dei doveri di fedeltà coniugale, è emerso pacificamente che il CP_1 intratteneva una relazione sentimentale con la la circostanza, seppur mal celata dal CP_3 ricorrente, è stata ammessa dalla n sede di escussione. La relazione extraconiugale durava CP_3 da circa 35 anni, come ammesso dalla teste. Osserva il Collegio, tuttavia, che anche in questo caso non è emerso, con la necessaria certezza, che la non fosse già consapevole della CP_2 relazione extraconiugale con il marito;
la nfatti, ha dichiarato che la loro era una relazione CP_3 manifesta e non clandestina e tale circostanza sembra essere confermata dagli altri testi escussi. Inoltre, il comportamento tollerante della è compatibile con quanto dichiarato dalla CP_2 stessa in sede di interrogatorio libero;
la resistente ha manifestato la propria contrarietà alla separazione per esclusivi motivi patrimoniali. Ritiene, quindi, il Collegio che la donna, seppur consapevole della relazione extraconiugale del marito, ha accettato per un proprio interesse di natura squisitamente economica di proseguire la convivenza con l'uomo. Ma vi è di più. La circostanza che in sede di interrogatorio libero la resistente abbia dichiarato di non volersi separare dal marito, rende evidente che il tradimento non ha fatto venir meno l'affectio da parte della
. CP_2
6. Le spese di lite Tenuto conto della necessaria domanda in punto status e della reciproca soccombenza sulla domanda di addebito le spese di lite devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. rigetta le reciproche domande di addebito;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott.ssa Maria Amoruso)
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