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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 1065/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. SA MA Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. MA LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1065/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 10.12.2025.
OGGETTO: d a
(deposito Pt_1 (C.F. ), con sede in Roma in Controparte_1 P.IVA_1
bancario, cassetta di Viale Europa n. 190 ed elettivamente domiciliata a Milano, alla via sicurezza, apertura di Cordusio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Maria Ingegneri del credito bancario) foro di Milano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o quale incorporante Controparte_2 [...]
, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, iscritta Controparte_3 presso il Registro delle Imprese di Bologna C.F. - P.IVA P.IVA_2
- R.E.A. , in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall' Avv. Maurizio Silimbani
del Foro di Torino, e presso il medesimo elettivamente domiciliata in
Torino, Corso Re Umberto n. 57, giusta procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio da Cassazione, ordinanza n.19342/24
pubblicata in data 15.7.2024
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, così giudicare:
in via principale: in applicazione del principio enunciato dalla Ord Cass
Sez. 1 Civile n. 19342 Anno 2024, pubblicata il 15.07.2024, confermare,
anche con eventuale diversa motivazione, la sentenza n. 3266/2016 del
Tribunale di SC, accertare e dichiarare che nessun inadempimento è
ascrivibile a nella negoziazione dell'assegno oggetto di CP_1
causa e pertanto rigettare ogni domanda formulata da controparte nei confronti di CP_1
- condannarsi la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della Controparte_1
di quanto ad essa corrisposto in forza della provvisoria esecutività
[...]
dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di SC n. 393/2020 (RG 1070/2017), emessa il 24.04.2020, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Condannare controparte alla refusione delle spese di lite, sia dei gradi di merito che del giudizio di legittimità;
Per la convenuta in riassunzione
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis;
previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria, anche in ordine alla responsabilità di , ed in riforma – ove occorra – della Controparte_1
sentenza emessa dal Tribunale di SC in data 8.11.2016 al n.
3266/2016
Previa ogni opportuna declaratoria di rito e del caso, e l'assunzione di ogni necessario provvedimento
Nel merito:
condannare in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2
della somma di Euro 5.825,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal diritto al saldo effettivo, ovvero dal 14/3/2006 sino alla sentenza, e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate su base annuale nonchè gli interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo.
Con vittoria di ogni spesa e compenso per l'esplicata attività di difesa, oltre oneri fiscali, anche stragiudiziali, di ogni fase processuale.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio a carico di controparte, se e per quanto di necessità all'accoglimento del gravame:
ove tutto quanto ad oggi dedotto e prodotto ai fini dell'accoglimento della domanda attorea non dovesse essere giudicato sufficiente,
[...]
insta per l'ammissione delle seguenti prove: CP_4
1) Prova per interrogatorio formale della Banca convenuta (in persona del legale rappresentante pro tempore) e per testi, sui seguenti capi, all'uopo da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che":
a) "l'assegno n. 9100914280-03 del 16.09.05 (tratto su conto corrente intestato alla ed acceso presso Banca Sai Controparte_5
S.p.A.) dell'importo di Euro 5.825,00 che si è prodotto in copia a doc. n.
2), è stato posto all'incasso da soggetto diverso dall'effettivo beneficiario,
ovvero dal sedicente , nato a [...] il Persona_1
26.08.1954, tramite sportello della convenuta . Controparte_1
b) "Tale circostanza è emersa a seguito di contestazione svolta dall'
effettivo beneficiario del titolo in questione, il Sig. , nato Persona_1
a NO (SA) il 18.06.1972 ed ivi residente in [...], il CP_6
quale ha dichiarato (come da doc. 3 prodotto e da rammostrarsi al rispondente) che l'assegno n. 9100914280-03 del 16.09.05 non era mai stato ricevuto dal medesimo e di disconoscere la firma ivi apposta".
c) "Al Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
residente in [...], fu pagata - da parte della
[...]
- la somma di Euro 5.825,00 a titolo di risarcimento Controparte_5
danni allo stesso dovuti, con pagamento successivo all'incasso del titolo per cui è causa da parte di terzo soggetto non legittimato". d) "Alla spedizione del titolo provvide Banca Sai S.p.A., sulla scorta dei dati comunicati dalla . Controparte_5
Indica a testi sui capi indicati:
- sui capi b), c): il Sig. , nato a [...] il Persona_1
18.06.1972 ed ivi residente in [...], effettivo beneficiario dell'assegno in questione. Chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo delega al Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al
Tribunale di Salerno (o altro Tribunale che risulterà competente sulla scorta dei diversi dati anagrafici che dovessero emergere in corso di causa);
- sui capi a), b), c), d): il Dott. domiciliato presso Testimone_1
in S. Donato M.se. Chiede disporsi l'assunzione della predetta CP_3
prova a mezzo testimonianza scritta ex art. 257 bis cpc, ovvero a mezzo delega al Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al Tribunale di
Milano.
- sul capo d): Banca Sai S.p.A., (oggi in persona del suo l.r. CP_7
pro tempore, o altro soggetto all'uopo delegato, con sede in Bologna.
Chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo testimonianza scritta ex art. 257 bis cpc, ovvero a mezzo delega al Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al Tribunale di Bologna.
Per tali ultimi due testi si chiede altresì di essere autorizzati - per motivi di economia processuale - ad indicare nell'atto di intimazione testimoniale il numero dell'assegno per cui è causa.
2) Insta affinchè siano acquisite informative ex art. 213 cpc dal Comune di ON circa il nominativo , nato a Persona_1
ON il 26.08.1954, secondo i dati acquisiti dalla convenuta
[...]
dal presentatore allo sportello dell'assegno indicato in Controparte_1
citazione. Soltanto se ritenuto d'uopo, posta l'avvenuta produzione da parte di questa difesa dell' attestazione rilasciata dal Comune di ON
(doc. 11).
Richiama ogni altro precedente documento comunque prodotto, da intendersi riproposto e le conclusioni in atti per quanto d'occorrenza,
declinato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2012,
[...]
(poi e, infine, incorporata Controparte_5 Controparte_3
in ) conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_1
esponendo di avere aperto un conto corrente bancario presso l'agenzia di
Torino della Banca Sai e che nell'ambito di tale rapporto aveva la facoltà
di emettere assegni circolari a favore di un beneficiario, tratti dal medesimo previa costituzione di valuta a favore del beneficiario-traente.
Faceva presente che nell'ambito di tale rapporto aveva emesso l'assegno n 91009114280-03 del 16 settembre 2005 di importo di € 5.825,00 con clausola di intrasferibilità ex art 43 co II LA, ma che tale assegno intestato a , nato a [...] il [...], ivi residente Persona_1
in via Ten. Nastri n 127, era stato posto all'incasso presso l'
[...]
di Desenzano del Garda da un soggetto diverso dal Controparte_8
beneficiario. Lamentava di avere dovuto effettuare un nuovo pagamento a favore del beneficiario e quindi chiedeva che, accertata la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale di , questa fosse Controparte_1
condannata al pagamento della somma di € 5.825,00 oltre accessori di legge.
Si costituiva esponendo che in data 29 settembre 2003 Controparte_1
una persona si era presentata presso gli sportelli dell'Ufficio postale di
Desenzano del Garda ed aveva chiesto di aprire un libretto di risparmio;
che la sportellista l'aveva identificata come nato a Persona_1
ON (AV) il 26.8.1954 e residente a [...]sul Garda, via
Vighenzi n 47; che l'identificazione era avvenuta a mezzo della Carta di identità n rilasciata il 13 settembre 2004 dal Comune di NumeroD_1
Padenghe sul Garda e della tessera del codice fiscale;
che l'Ufficio aveva acceso un rapporto a nome di e sul libretto era stato Persona_1
versato l'assegno circolare che non portava segni di alterazione o contraffazione. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda assumendo di avere operato con la necessaria diligenza professionale.
Con sentenza n. 3266/2016 dell'8 novembre 2016 il Tribunale di SC
respingeva la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese del grado.
Qualificata come contrattuale la responsabilità di , il Controparte_1
primo giudice accertava che la convenuta aveva provato di avere agito senza colpa e quindi ponendo in essere una condotta idonea ad evitare comportamenti fraudolenti, dal momento che aveva preliminarmente identificato il cliente sia a mezzo di carta di identità sia a mezzo della tessera del codice fiscale ponendo in essere tutti i controlli a cui è tenuto un operatore bancario in presenza di richiesta di apertura di conto corrente e di versamento di assegno circolare.
Rilevava inoltre che la firma posta sull'assegno Persona_1
circolare e quindi sicuramente appartenente al vero titolare della somma appariva del tutto simile alla firma per girata ed a quella apposta sulla documentazione necessaria per l'apertura del libretto postale. Concludeva
che l'impiegato postale non aveva alcuna possibilità di verificare la differenza fra firme atteso che essa non era percepibile ad un controllo di persona che non fosse esperto calligrafo. Infine, rilevava che l'assegno circolare prodotto in copia dalla parte convenuta non presentava alcun segno di alterazione o di contraffazione ed era integro in ogni parte.
Affermava quindi che fosse impossibile per il dipendente di , CP_1
anche tenendo un comportamento più attento e prudente di quello medio,
rendersi conto che il soggetto che si era presentato allo sportello non fosse il reale titolare della somma portata dall'assegno e quindi concludeva accertando che aveva agito con la massima diligenza Controparte_1
possibile.
Proponeva appello , subentrata nei rapporti di Controparte_3
a seguito della fusione per incorporazione, Controparte_5
chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, si condannasse
[...]
a pagare la somma di € 5.825,00, oltre rivalutazione monetaria CP_1
ed interessi e vittoria di spese.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 393/2020 pubblicata il 24/04/2020 la Corte d'Appello di
SC condannava a pagare a Controparte_1 CP_3 CP_5
la somma di € 5.825,00, oltre rivalutazione monetaria dal 14 marzo
[...]
2006, sino alla sentenza e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate su base annuale nonchè gli interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo, nonché alle spese di primo e secondo grado.
Dopo aver escluso l'ammissibilità della nuova allegazione relativa alla violazione da parte di delle indicazioni contenute nella CP_1
circolare ABI 7.5.2001, riteneva che nella specie la dedotta osservanza, da parte dell'appellata, della normativa in materia di identificazione, non poteva considerarsi sufficiente al fine di ritenere assolto l'onere incombente su circa la prova liberatoria della responsabilità CP_1
contrattuale addebitata, e ciò in quanto il soggetto che aveva proceduto alla negoziazione ed incasso del titolo non era cliente né era conosciuto presso l'ufficio postale di Desenzano, ove il medesimo aveva aperto un libretto a risparmio contestualmente alla presentazione dell'assegno. Dette
anomale circostanze dell'incasso, unite alla particolare natura dell'assegno negoziato, avrebbero dovuto indurre a verifiche più
approfondite, quali l'accertamento della regolarità della carta d'identità
mediante consultazione del Comune o anche, più semplicemente, la verifica presso Agenzia delle Entrate della regolarità del codice fiscale, che pure la negoziatrice aveva richiesto in sede di identificazione.
Avverso detta sentenza, presentava ricorso in Cassazione, CP_1
affidandolo a cinque motivi. Resisteva, con controricorso, l'allora
CP_3
Con ordinanza n. 19342/24 pubblicata in data 15.7.2024, il Supremo
Collegio, cassando con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di SC,
accoglieva il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui CP_1
rispettivamente censurava la «violazione dell'art. 13 co.4 D.L. n. 625/1979
(«Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica», ndr), dell' art. 6 co. 1 e 3 D.M. n. 142/2006 («Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite») e
dell'art. 19 co.1 lett.a) D.Lgs n. 231/2007 («Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»,(terzo mezzo) e la «violazione ancora dell'art.
13 co.4 D.L. n. 625/1979, dell' art. 6 co.1e 3 D.M. n. 142/2006 oltre alle
falsa applicazione dell'art. 38 co.6 D.L. n. 78/2010 («Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che,
tra l'altro, all'art. 19 ha reso accessibili il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati)» (quarto mezzo). Rinviava, pertanto, alla presente Corte perché, in diversa composizione, provvedesse sul punto, uniformandosi, e regolasse le spese,
anche del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte:
- riteneva infondato il primo motivo, con cui denunciava la CP_1
violazione dell'art.12 delle preleggi per averle la Corte distrettuale attribuito un obbligo di protezione professionale praeter legem ex art 43
RD n. 1736/33, in quanto il giudice di merito aveva solo richiamato un precedente consolidato sulla natura giuridica della responsabilità della
Banca nella negoziazione d'assegni;
- dichiarava inammissibile la censura in punto di violazione degli articoli
1173,1174, 1324 e 1346 cc per non essersi la ricorrente confrontata con la motivazione della sentenza gravata, riguardante la diligenza dovuta,
connessa alla qualità di operatore professionale tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve ai sensi dell'art. 1176 comma 2 cc,
che nulla ha a che vedere con la interpretazione del contratto ed il suo oggetto;
-accoglieva il terzo ed il quarto motivo, con cui la ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le peculiarità del contesto dell'operazione di negoziazione dovessero indurre l'operatore ad una verifica più approfondita (che poteva andare dall'accertamento della regolarità della carta d'identità alla verifica presso l'agenzia delle entrate della regolarità del codice fiscale) poiché l'articolo 43 L.A. «rimanda ad atti e fatti amministrativi tutti tassativamente normati in sede strettamente
legislativa»; per cui una volta che la banca negoziatrice aveva provato di aver correttamente identificato il cliente nei modi e nei tempi previsti anche dalle legge speciali citate, vale a dire con un documento idoneo e non scaduto «constatandone l'assenza di visibili falsificazioni e la
rispondenza del nome riportatovi con quello del creditore risultante dal
titolo, altro non può esserle chiesto»; ed in particolare «non le si può
rimproverare ex articolo 1176 comma 2 c.c. il fatto che la persona che ha
così correttamente identificato non sia anche il titolare del diritto in base
al rapporto sostanziale sottostante il titolo».
Il Supremo Collegio riteneva fondati i suddetti motivi affermando, in primo luogo, che la Corte di appello si era attenuta ai principi dettati dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 12477 del 2018 in ordine alla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di un assegno, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario, che al fine di sottrarsi alla responsabilità è tenuta a provare di avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c., rispondendo quindi anche per colpa lieve.
Statuiva che “in ragione dei principi dell'ordinamento qui invocati (che
richiamano l'art. 35 del D.P.R. 445/2000 per cui ogni documento «di
riconoscimento, purché munito di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato» è
idoneo all'identificazione ed equipollente alla carta d'identità), nonché degli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale all'epoca dei fatti
(2005), e del fatto che, secondo la stessa ricostruzione del fatto che emerge
dalla sentenza gravata, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di
alterazione o contraffazione – va ribadito (cfr. Cass. 15616/2022 e
15934/2022, n. 12861/2023) che le particolari circostanze valorizzate dal
giudice di merito e che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre
[...]
ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario CP_1
dell'assegno (portatore del titolo non noto all'ufficio, concomitanza
dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno) non
sono idonee ad imporre prudenzialmente ulteriori accertamenti in sede di
identificazione del prenditore/presentatore dell'assegno di traenza:
l'accertamento presso l'anagrafe del comune dichiarato di residenza, o
della regolarità del codice fiscale ritenuti necessari dalla Corte
territoriale nella specie, costituendo oggetto di un controllo la cui
doverosità non è rintracciabile ne' nell'ordinamento positivo né negli
standards valutativi di matrice sociale (quantomeno nel contesto
temporale specifico connotato dall'assenza di un sistema informatizzato
che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del
documento di identità esibito dall'interessato)”;
Dichiarava inammissibile per carenza d'interesse il quinto mezzo di gravame, inerente l'erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda relativa al mancato rispetto della circolare ABI del 2001, ed il sesto mezzo, in punto di asserita avvenuta contestazione del fatto che il prenditore non fosse il legittimo beneficiario e il documento d'identità non presentasse tracce di falsificazione, per carenza di confronto con la decisione impugnata.
In data 20.11.2024 ha depositato citazione in riassunzione CP_1
domandando, richiamate le domande e le deduzioni proposte in secondo grado, di confermare, anche con eventuale diversa motivazione, la sentenza n. 3266/2016 del Tribunale di SC, con vittoria di spese e rigetto delle domande avversarie.
si è costituita in data 2.4.2025 domandando in Controparte_2
riforma della sentenza del Tribunale di condannare al CP_1
pagamento in suo favore della somma di Euro 5.825,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal diritto al saldo effettivo, ovvero dal
14/3/2006 sino alla sentenza, e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate su base annuale, nonché gli interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo, con vittoria di spese.
In data 16.4.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28/1/2026, poi anticipata con termine per note all'udienza di discussione del 10.12.25 ai sensi dell'art 275 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Va quindi dato atto del fatto che si è formato il giudicato: - sulla natura contrattuale della responsabilità di , oggetto del CP_1
primo motivo di ricorso per Cassazione, che è stato reietto, avendo
Co affermato la che la Banca, al fine di sottrarsi alla responsabilità “è
tenuta a provare di avere assolto alla propria obbligazione con la
diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
cod.civ., dalla qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere
anche in ipotesi di colpa lieve”;
- sulla quantificazione del danno, che risulta invero pacifica;
- sulla questione relative alla mancata osservanza delle indicazioni contenute nella circolare ABI del 2001, oggetto di un mezzo di gravame in Cassazione dichiarato inammissibile.
Il principio di diritto che questa Corte è chiamata ad applicare è il seguente: “[…] in ragione dei principi dell'ordinamento qui invocati (che
richiamano l'art. 35 del D.P.R. 445/2000 per cui ogni documento «di
riconoscimento, purché munito di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato» è
idoneo all'identificazione ed equipollente alla carta d'identità), nonché
degli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale all'epoca dei fatti
(2005), e del fatto che, secondo la stessa ricostruzione del fatto che emerge
dalla sentenza gravata, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di
alterazione o contraffazione – va ribadito (cfr. Cass. 15616/2022 e
15934/2022, n. 12861/2023) che le particolari circostanze valorizzate dal
giudice di merito e che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre
[...]
ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario CP_1 dell'assegno (portatore del titolo non noto all'ufficio, concomitanza
dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno) non
sono idonee ad imporre prudenzialmente ulteriori accertamenti in sede di
identificazione del prenditore/presentatore dell'assegno di traenza:
l'accertamento presso l'anagrafe del comune dichiarato di residenza, o
della regolarità del codice fiscale ritenuti necessari dalla Corte
territoriale nella specie, costituendo (rectius: costituiscono) oggetto di un
controllo la cui doverosità non è rintracciabile ne' nell'ordinamento
positivo né negli standards valutativi di matrice sociale (quantomeno nel
contesto temporale specifico connotato dall'assenza di un sistema
informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale
dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato)”.
Secondo la SC, quindi, il semplice fatto che il portatore del titolo non fosse noto all'ufficio e che l'apertura del libretto postale sia stata contestuale alla negoziazione dell'assegno, privo di segni di alterazione o contraffazione, non sono circostanze idonee a destare sospetto e ad imporre a accertamenti ulteriori in sede di identificazione rispetto a CP_1
quelli nella specie eseguiti (identificazione con CI e con tesserino fiscale).
Rileva il Collegio che dagli elementi acquisiti in atti null'altro al riguardo
è emerso che potesse fare sorgere in capo a il sospetto della non CP_1
corrispondenza del soggetto presentatosi per l'incasso con l'effettivo beneficiario dell'assegno.
Per la prima volta nel presente grado ha allegato che la carta di CP_3
identità presentava elementi di evidente contraffazione, quali la data di scadenza riportata nella prima pagina del documento e la incompatibilità
tra la data di emissione (13.9.2004) e quella di scadenza (13.9.2004),
nonché la circostanza che il vecchio tesserino del codice fiscale era stato ormai sostituito dalle nuove tessere sanitarie.
Come si evince, tuttavia, dalla fotocopia in atti (cfr. doc. 2) sulla prima pagina della CI non è riportata alcuna data di scadenza del documento ma solo il nome del comune che ha rilasciato il documento, mentre la dedotta incongruenza di un giorno tra data di emissione e quella di scadenza non può essere considerata ictu oculi evidente. Quanto al fatto che nel 2005
venissero rilasciate le nuove tessere sanitarie, non ha comportato la restituzione dei vecchi tesserini del codice fiscale che sono rimasti nella disponibilità dei loro titolari, nulla impedendo, seppure non più in corso di validità, la loro esibizione a dimostrazione della corrispondenza del nome, cognome, luogo e data di nascita in esso indicati con i dati anagrafici risultanti dalla Carta di identità.
Giova, inoltre, sottolineare che l'operazione è avvenuta presso l'ufficio postale di Desenzano, comune prossimo a quello di Padenghe sul Garda
indicato sui documenti quale luogo di residenza del richiedente: anche sotto questo profilo, quindi, nessuna anomalia poteva configurarsi.
Parimenti non può ritenersi sospetta la finalizzazione dell'apertura del libretto di deposito al successivo versamento di un importo portato da assegno di traenza, che è nella mente del richiedente, che non è tenuto ad estrinsecarla, e non è perciò necessariamente nota all'impiegato cui lo stesso si rivolge per l'apertura del libretto;
non è pertanto in ogni caso possibile affermare come anomala l'apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito perché effettuata su richiesta di persona che non fosse già in precedenza cliente della banca.
Il fatto che l'ufficio postale abbia identificato il cliente tramite l'esibizione di un solo documento di identificazione con fotografia, oltre il documento relativo al codice fiscale, non è, pertanto, di per sé solo, indicativo di scarsa diligenza, dato che quest'ultimo documento, pur essendo privo di fotografia, è tuttavia idoneo a confermare l'esattezza delle generalità
dichiarate dalla persona che lo presenta, dato che tali generalità sono comunque riportate sul documento e corrispondono a quelle riportate nella carta di identità.
In ogni caso, non si può pretendere che la persona che richiede l'apertura di un libretto postale di risparmio esibisca due documenti di identificazione muniti di fotografia, in quanto, mentre la carta di identità
è documento che chiunque può ottenere e di cui è tenuto a munirsi, tutti gli altri documenti sono rilasciati solo in relazione ad attività o a status
(guida di autoveicolo o di natante, viaggio all'estero, fruizione di una pensione, porto di arma) del tutto facoltativi e del tutto estranei all'operazione di apertura di conto o libretto e quindi non si può pretendere che il richiedente ne sia munito. Rileva poi il Collegio che l'esibizione di due documenti dotati di fotografia, anziché di uno solo, diminuisce il rischio di erronea identificazione in misura insignificante, atteso che chi è
in grado di procurarsi un documento falso non ha in genere alcuna difficoltà a procurarsene due. Non può poi sottacersi che anche il D.Lvo 231/07 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione), non applicabile al caso di specie, prevede che l'identificazione del cliente debba essere svolta alla presenza del cliente, mediante l'esibizione da parte di questi di un solo documento di identità in corso di validità.
Pertanto, essendo pacifico che l'ufficio ha controllato l'identità del richiedente, mediante confronto tra le relative sembianze e quelle della fotografia annessa al documento di identità, che non presentava elementi evidenti di contraffazione, deve ritenersi adeguata la diligenza prestata ai fini dell'apertura del libretto di deposito. A questo punto non vi era alcun ostacolo al successivo accredito su quest'ultimo della somma portata dall'assegno di traenza, la cui sottoscrizione ad opera del richiedente veniva a corrispondere a quella risultante dal documento di identità.
In senso contrario non appaiono decisive le contestazioni sollevate da
Secondo quest'ultima “i principi dell'ordinamento” che il CP_3
Supremo Collegio ha richiamato a fondamento della decisione secondo cui basterebbe per l'identificazione un solo documento munito di fotografia e timbro sarebbero stati introdotti successivamente al momento dell'incasso fraudolento, pacificamente avvenuto nel 2005, e non potrebbero pertanto applicarsi al caso di specie.
Si osserva, in primo luogo, che il Collegio in sede di giudizio di rinvio non può discostarsi dal principio di diritto espresso né riesaminare tale affermazione.
Giova, in ogni caso, osservare che, pur essendo vero che la SC non ha indicato esplicitamente che le norme ritenute violate dalla ricorrente CP_1
non potevano essere invocate in quanto entrate in vigore successivamente al fraudolento incasso dell'assegno, è evidente dal tenore letterale del principio riportato che il Supremo Collegio intendesse negare la sussistenza, all'epoca dei fatti, di un obbligo di identificazione con documenti ulteriori rispetto a quello d'identità o equipollenti muniti di timbro e foto semplicemente sulla base del disposto dell'art. 35 del DPR
445/2000, certamente all'epoca in vigore.
Non risponde poi al vero che la Corte di legittimità non si sarebbe pronunciata sulla doverosità del controllo presso l'Anagrafe del Comune
asserito di residenza e sulla regolarità del CF, che costituirebbero quindi secondo parametro di valutazione della diligenza CP_3
dell'adempimento, oggetto del giudizio di rinvio. Al contrario la SC ha espressamente escluso che la situazione di fatto oggetto di causa,
caratterizzata da un portatore di titolo non noto all'ufficio postale e la concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno, imponesse lo svolgimento di accertamenti ulteriori, quali appunto l'accertamento presso l'anagrafe del comune dichiarato di residenza o della regolarità del codice fiscale, oltre alla identificazione con carta di identità o documento equipollente.
Quanto poi all'obiezione secondo cui l'onere probatorio di CP_1 non avrebbe per oggetto solo il momento dell'incasso, ma anche quello dell'apertura del libretto su cui l'assegno è stato versato, che richiederebbe adempimenti identificatori di rilevanza pubblicistica più ampia rispetto a quelli relativi alla sola identificazione del prenditore di un assegno, appare sufficiente osservare che nessuna norma – che infatti non ha CP_3
indicato – impone tali maggiori adempimenti, ulteriori rispetto alla identificazione con carta di identità o documento equipollente, e che tale adempimento ha assolto con la richiesta di esibizione del documento CP_1
di riconoscimento munito di foto e timbro dell'autorità che lo ha emesso e del tesserino del codice fiscale, essendo le due operazioni – apertura del libretto e versamento dell'assegno - avvenute contestualmente.
Anche la censura di nullità del rapporto di apertura del libretto postale per violazione della normativa antiriciclaggio, sollevata per la prima volta con gli scritti conclusivi nel presente grado, è infondata, in quanto la norma imperativa che si assume violata non era ancora in vigore all'epoca dell'apertura del libretto. In ogni caso, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza recente ma consolidata di legittimità
che afferma: “Deve osservarsi, altresì, che proprio nei rapporti tra
intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri
proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l'abusivo
prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un
libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19
del d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le
modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett. a), che l'identificazione e la verifica
della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il
semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della
instaurazione del rapporto continuativo. È imposto, invece, alla lett. b),
che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante
l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso
il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita
da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i
soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge
antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di
credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella
identificazione dei correntisti.” (Sez. 1, Ordinanza n. 19417 del 2024,
Sez. 1, Ordinanza n. 19639 del 2024, Sez. 1, Ordinanza n. 19657 del
2024).
Quindi, anche la normativa specifica introdotta post 2005 non impone altra verifica se non quella con la carta d'identità, nel caso di persone fisiche.
Non ravvisandosi nella condotta di alcun profilo di anomalia, CP_1
risultano superflue le istanze istruttorie chieste dalla convenuta in riassunzione e deve trovare conferma il giudizio espresso dal Tribunale
nel senso dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità al riguardo di
[...]
. CP_1
Le spese di lite, tanto dei giudizi di merito quanto di quello di legittimità,
seguono la soccombenza di;
spese liquidate nella CP_2 Controparte_5
misura che si indica in dispositivo, in base ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. 147/2022, scaglione da € 5.200,00 a 26.000,00,
parametri medi ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applicano i parametri minimi in considerazione dell'effettiva attività svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
. Controparte_2
P . Q . M .
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di rinvio, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2
; Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_2
tutti i gradi di giudizio in favore di che si liquidano: Controparte_1
quanto al giudizio di primo grado nella misura liquidata dal Tribunale
nella sentenza n. 3266 del 8.11.2016;
quanto al giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di SC in €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00
per la fase istruttoria e di trattazione e € 1.911,00 per la fase decisoria;
quanto al giudizio di legittimità, in € 1.276,00 per la fase di studio, €
1.134,00 per la fase introduttiva ed € 672,00 per la fase decisionale;
quanto al giudizio di rinvio, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00
per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria e di trattazione e €
1.911,00 per la fase decisoria;
il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
. Controparte_2
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 10.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
MA LA SA MA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. SA MA Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. MA LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1065/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 10.12.2025.
OGGETTO: d a
(deposito Pt_1 (C.F. ), con sede in Roma in Controparte_1 P.IVA_1
bancario, cassetta di Viale Europa n. 190 ed elettivamente domiciliata a Milano, alla via sicurezza, apertura di Cordusio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Maria Ingegneri del credito bancario) foro di Milano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o quale incorporante Controparte_2 [...]
, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, iscritta Controparte_3 presso il Registro delle Imprese di Bologna C.F. - P.IVA P.IVA_2
- R.E.A. , in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall' Avv. Maurizio Silimbani
del Foro di Torino, e presso il medesimo elettivamente domiciliata in
Torino, Corso Re Umberto n. 57, giusta procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio da Cassazione, ordinanza n.19342/24
pubblicata in data 15.7.2024
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, così giudicare:
in via principale: in applicazione del principio enunciato dalla Ord Cass
Sez. 1 Civile n. 19342 Anno 2024, pubblicata il 15.07.2024, confermare,
anche con eventuale diversa motivazione, la sentenza n. 3266/2016 del
Tribunale di SC, accertare e dichiarare che nessun inadempimento è
ascrivibile a nella negoziazione dell'assegno oggetto di CP_1
causa e pertanto rigettare ogni domanda formulata da controparte nei confronti di CP_1
- condannarsi la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della Controparte_1
di quanto ad essa corrisposto in forza della provvisoria esecutività
[...]
dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di SC n. 393/2020 (RG 1070/2017), emessa il 24.04.2020, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Condannare controparte alla refusione delle spese di lite, sia dei gradi di merito che del giudizio di legittimità;
Per la convenuta in riassunzione
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis;
previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria, anche in ordine alla responsabilità di , ed in riforma – ove occorra – della Controparte_1
sentenza emessa dal Tribunale di SC in data 8.11.2016 al n.
3266/2016
Previa ogni opportuna declaratoria di rito e del caso, e l'assunzione di ogni necessario provvedimento
Nel merito:
condannare in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2
della somma di Euro 5.825,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal diritto al saldo effettivo, ovvero dal 14/3/2006 sino alla sentenza, e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate su base annuale nonchè gli interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo.
Con vittoria di ogni spesa e compenso per l'esplicata attività di difesa, oltre oneri fiscali, anche stragiudiziali, di ogni fase processuale.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio a carico di controparte, se e per quanto di necessità all'accoglimento del gravame:
ove tutto quanto ad oggi dedotto e prodotto ai fini dell'accoglimento della domanda attorea non dovesse essere giudicato sufficiente,
[...]
insta per l'ammissione delle seguenti prove: CP_4
1) Prova per interrogatorio formale della Banca convenuta (in persona del legale rappresentante pro tempore) e per testi, sui seguenti capi, all'uopo da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che":
a) "l'assegno n. 9100914280-03 del 16.09.05 (tratto su conto corrente intestato alla ed acceso presso Banca Sai Controparte_5
S.p.A.) dell'importo di Euro 5.825,00 che si è prodotto in copia a doc. n.
2), è stato posto all'incasso da soggetto diverso dall'effettivo beneficiario,
ovvero dal sedicente , nato a [...] il Persona_1
26.08.1954, tramite sportello della convenuta . Controparte_1
b) "Tale circostanza è emersa a seguito di contestazione svolta dall'
effettivo beneficiario del titolo in questione, il Sig. , nato Persona_1
a NO (SA) il 18.06.1972 ed ivi residente in [...], il CP_6
quale ha dichiarato (come da doc. 3 prodotto e da rammostrarsi al rispondente) che l'assegno n. 9100914280-03 del 16.09.05 non era mai stato ricevuto dal medesimo e di disconoscere la firma ivi apposta".
c) "Al Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
residente in [...], fu pagata - da parte della
[...]
- la somma di Euro 5.825,00 a titolo di risarcimento Controparte_5
danni allo stesso dovuti, con pagamento successivo all'incasso del titolo per cui è causa da parte di terzo soggetto non legittimato". d) "Alla spedizione del titolo provvide Banca Sai S.p.A., sulla scorta dei dati comunicati dalla . Controparte_5
Indica a testi sui capi indicati:
- sui capi b), c): il Sig. , nato a [...] il Persona_1
18.06.1972 ed ivi residente in [...], effettivo beneficiario dell'assegno in questione. Chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo delega al Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al
Tribunale di Salerno (o altro Tribunale che risulterà competente sulla scorta dei diversi dati anagrafici che dovessero emergere in corso di causa);
- sui capi a), b), c), d): il Dott. domiciliato presso Testimone_1
in S. Donato M.se. Chiede disporsi l'assunzione della predetta CP_3
prova a mezzo testimonianza scritta ex art. 257 bis cpc, ovvero a mezzo delega al Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al Tribunale di
Milano.
- sul capo d): Banca Sai S.p.A., (oggi in persona del suo l.r. CP_7
pro tempore, o altro soggetto all'uopo delegato, con sede in Bologna.
Chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo testimonianza scritta ex art. 257 bis cpc, ovvero a mezzo delega al Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al Tribunale di Bologna.
Per tali ultimi due testi si chiede altresì di essere autorizzati - per motivi di economia processuale - ad indicare nell'atto di intimazione testimoniale il numero dell'assegno per cui è causa.
2) Insta affinchè siano acquisite informative ex art. 213 cpc dal Comune di ON circa il nominativo , nato a Persona_1
ON il 26.08.1954, secondo i dati acquisiti dalla convenuta
[...]
dal presentatore allo sportello dell'assegno indicato in Controparte_1
citazione. Soltanto se ritenuto d'uopo, posta l'avvenuta produzione da parte di questa difesa dell' attestazione rilasciata dal Comune di ON
(doc. 11).
Richiama ogni altro precedente documento comunque prodotto, da intendersi riproposto e le conclusioni in atti per quanto d'occorrenza,
declinato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2012,
[...]
(poi e, infine, incorporata Controparte_5 Controparte_3
in ) conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_1
esponendo di avere aperto un conto corrente bancario presso l'agenzia di
Torino della Banca Sai e che nell'ambito di tale rapporto aveva la facoltà
di emettere assegni circolari a favore di un beneficiario, tratti dal medesimo previa costituzione di valuta a favore del beneficiario-traente.
Faceva presente che nell'ambito di tale rapporto aveva emesso l'assegno n 91009114280-03 del 16 settembre 2005 di importo di € 5.825,00 con clausola di intrasferibilità ex art 43 co II LA, ma che tale assegno intestato a , nato a [...] il [...], ivi residente Persona_1
in via Ten. Nastri n 127, era stato posto all'incasso presso l'
[...]
di Desenzano del Garda da un soggetto diverso dal Controparte_8
beneficiario. Lamentava di avere dovuto effettuare un nuovo pagamento a favore del beneficiario e quindi chiedeva che, accertata la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale di , questa fosse Controparte_1
condannata al pagamento della somma di € 5.825,00 oltre accessori di legge.
Si costituiva esponendo che in data 29 settembre 2003 Controparte_1
una persona si era presentata presso gli sportelli dell'Ufficio postale di
Desenzano del Garda ed aveva chiesto di aprire un libretto di risparmio;
che la sportellista l'aveva identificata come nato a Persona_1
ON (AV) il 26.8.1954 e residente a [...]sul Garda, via
Vighenzi n 47; che l'identificazione era avvenuta a mezzo della Carta di identità n rilasciata il 13 settembre 2004 dal Comune di NumeroD_1
Padenghe sul Garda e della tessera del codice fiscale;
che l'Ufficio aveva acceso un rapporto a nome di e sul libretto era stato Persona_1
versato l'assegno circolare che non portava segni di alterazione o contraffazione. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda assumendo di avere operato con la necessaria diligenza professionale.
Con sentenza n. 3266/2016 dell'8 novembre 2016 il Tribunale di SC
respingeva la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese del grado.
Qualificata come contrattuale la responsabilità di , il Controparte_1
primo giudice accertava che la convenuta aveva provato di avere agito senza colpa e quindi ponendo in essere una condotta idonea ad evitare comportamenti fraudolenti, dal momento che aveva preliminarmente identificato il cliente sia a mezzo di carta di identità sia a mezzo della tessera del codice fiscale ponendo in essere tutti i controlli a cui è tenuto un operatore bancario in presenza di richiesta di apertura di conto corrente e di versamento di assegno circolare.
Rilevava inoltre che la firma posta sull'assegno Persona_1
circolare e quindi sicuramente appartenente al vero titolare della somma appariva del tutto simile alla firma per girata ed a quella apposta sulla documentazione necessaria per l'apertura del libretto postale. Concludeva
che l'impiegato postale non aveva alcuna possibilità di verificare la differenza fra firme atteso che essa non era percepibile ad un controllo di persona che non fosse esperto calligrafo. Infine, rilevava che l'assegno circolare prodotto in copia dalla parte convenuta non presentava alcun segno di alterazione o di contraffazione ed era integro in ogni parte.
Affermava quindi che fosse impossibile per il dipendente di , CP_1
anche tenendo un comportamento più attento e prudente di quello medio,
rendersi conto che il soggetto che si era presentato allo sportello non fosse il reale titolare della somma portata dall'assegno e quindi concludeva accertando che aveva agito con la massima diligenza Controparte_1
possibile.
Proponeva appello , subentrata nei rapporti di Controparte_3
a seguito della fusione per incorporazione, Controparte_5
chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, si condannasse
[...]
a pagare la somma di € 5.825,00, oltre rivalutazione monetaria CP_1
ed interessi e vittoria di spese.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 393/2020 pubblicata il 24/04/2020 la Corte d'Appello di
SC condannava a pagare a Controparte_1 CP_3 CP_5
la somma di € 5.825,00, oltre rivalutazione monetaria dal 14 marzo
[...]
2006, sino alla sentenza e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate su base annuale nonchè gli interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo, nonché alle spese di primo e secondo grado.
Dopo aver escluso l'ammissibilità della nuova allegazione relativa alla violazione da parte di delle indicazioni contenute nella CP_1
circolare ABI 7.5.2001, riteneva che nella specie la dedotta osservanza, da parte dell'appellata, della normativa in materia di identificazione, non poteva considerarsi sufficiente al fine di ritenere assolto l'onere incombente su circa la prova liberatoria della responsabilità CP_1
contrattuale addebitata, e ciò in quanto il soggetto che aveva proceduto alla negoziazione ed incasso del titolo non era cliente né era conosciuto presso l'ufficio postale di Desenzano, ove il medesimo aveva aperto un libretto a risparmio contestualmente alla presentazione dell'assegno. Dette
anomale circostanze dell'incasso, unite alla particolare natura dell'assegno negoziato, avrebbero dovuto indurre a verifiche più
approfondite, quali l'accertamento della regolarità della carta d'identità
mediante consultazione del Comune o anche, più semplicemente, la verifica presso Agenzia delle Entrate della regolarità del codice fiscale, che pure la negoziatrice aveva richiesto in sede di identificazione.
Avverso detta sentenza, presentava ricorso in Cassazione, CP_1
affidandolo a cinque motivi. Resisteva, con controricorso, l'allora
CP_3
Con ordinanza n. 19342/24 pubblicata in data 15.7.2024, il Supremo
Collegio, cassando con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di SC,
accoglieva il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui CP_1
rispettivamente censurava la «violazione dell'art. 13 co.4 D.L. n. 625/1979
(«Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica», ndr), dell' art. 6 co. 1 e 3 D.M. n. 142/2006 («Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite») e
dell'art. 19 co.1 lett.a) D.Lgs n. 231/2007 («Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»,(terzo mezzo) e la «violazione ancora dell'art.
13 co.4 D.L. n. 625/1979, dell' art. 6 co.1e 3 D.M. n. 142/2006 oltre alle
falsa applicazione dell'art. 38 co.6 D.L. n. 78/2010 («Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che,
tra l'altro, all'art. 19 ha reso accessibili il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati)» (quarto mezzo). Rinviava, pertanto, alla presente Corte perché, in diversa composizione, provvedesse sul punto, uniformandosi, e regolasse le spese,
anche del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte:
- riteneva infondato il primo motivo, con cui denunciava la CP_1
violazione dell'art.12 delle preleggi per averle la Corte distrettuale attribuito un obbligo di protezione professionale praeter legem ex art 43
RD n. 1736/33, in quanto il giudice di merito aveva solo richiamato un precedente consolidato sulla natura giuridica della responsabilità della
Banca nella negoziazione d'assegni;
- dichiarava inammissibile la censura in punto di violazione degli articoli
1173,1174, 1324 e 1346 cc per non essersi la ricorrente confrontata con la motivazione della sentenza gravata, riguardante la diligenza dovuta,
connessa alla qualità di operatore professionale tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve ai sensi dell'art. 1176 comma 2 cc,
che nulla ha a che vedere con la interpretazione del contratto ed il suo oggetto;
-accoglieva il terzo ed il quarto motivo, con cui la ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le peculiarità del contesto dell'operazione di negoziazione dovessero indurre l'operatore ad una verifica più approfondita (che poteva andare dall'accertamento della regolarità della carta d'identità alla verifica presso l'agenzia delle entrate della regolarità del codice fiscale) poiché l'articolo 43 L.A. «rimanda ad atti e fatti amministrativi tutti tassativamente normati in sede strettamente
legislativa»; per cui una volta che la banca negoziatrice aveva provato di aver correttamente identificato il cliente nei modi e nei tempi previsti anche dalle legge speciali citate, vale a dire con un documento idoneo e non scaduto «constatandone l'assenza di visibili falsificazioni e la
rispondenza del nome riportatovi con quello del creditore risultante dal
titolo, altro non può esserle chiesto»; ed in particolare «non le si può
rimproverare ex articolo 1176 comma 2 c.c. il fatto che la persona che ha
così correttamente identificato non sia anche il titolare del diritto in base
al rapporto sostanziale sottostante il titolo».
Il Supremo Collegio riteneva fondati i suddetti motivi affermando, in primo luogo, che la Corte di appello si era attenuta ai principi dettati dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 12477 del 2018 in ordine alla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di un assegno, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario, che al fine di sottrarsi alla responsabilità è tenuta a provare di avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c., rispondendo quindi anche per colpa lieve.
Statuiva che “in ragione dei principi dell'ordinamento qui invocati (che
richiamano l'art. 35 del D.P.R. 445/2000 per cui ogni documento «di
riconoscimento, purché munito di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato» è
idoneo all'identificazione ed equipollente alla carta d'identità), nonché degli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale all'epoca dei fatti
(2005), e del fatto che, secondo la stessa ricostruzione del fatto che emerge
dalla sentenza gravata, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di
alterazione o contraffazione – va ribadito (cfr. Cass. 15616/2022 e
15934/2022, n. 12861/2023) che le particolari circostanze valorizzate dal
giudice di merito e che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre
[...]
ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario CP_1
dell'assegno (portatore del titolo non noto all'ufficio, concomitanza
dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno) non
sono idonee ad imporre prudenzialmente ulteriori accertamenti in sede di
identificazione del prenditore/presentatore dell'assegno di traenza:
l'accertamento presso l'anagrafe del comune dichiarato di residenza, o
della regolarità del codice fiscale ritenuti necessari dalla Corte
territoriale nella specie, costituendo oggetto di un controllo la cui
doverosità non è rintracciabile ne' nell'ordinamento positivo né negli
standards valutativi di matrice sociale (quantomeno nel contesto
temporale specifico connotato dall'assenza di un sistema informatizzato
che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del
documento di identità esibito dall'interessato)”;
Dichiarava inammissibile per carenza d'interesse il quinto mezzo di gravame, inerente l'erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda relativa al mancato rispetto della circolare ABI del 2001, ed il sesto mezzo, in punto di asserita avvenuta contestazione del fatto che il prenditore non fosse il legittimo beneficiario e il documento d'identità non presentasse tracce di falsificazione, per carenza di confronto con la decisione impugnata.
In data 20.11.2024 ha depositato citazione in riassunzione CP_1
domandando, richiamate le domande e le deduzioni proposte in secondo grado, di confermare, anche con eventuale diversa motivazione, la sentenza n. 3266/2016 del Tribunale di SC, con vittoria di spese e rigetto delle domande avversarie.
si è costituita in data 2.4.2025 domandando in Controparte_2
riforma della sentenza del Tribunale di condannare al CP_1
pagamento in suo favore della somma di Euro 5.825,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal diritto al saldo effettivo, ovvero dal
14/3/2006 sino alla sentenza, e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate su base annuale, nonché gli interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo, con vittoria di spese.
In data 16.4.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28/1/2026, poi anticipata con termine per note all'udienza di discussione del 10.12.25 ai sensi dell'art 275 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Va quindi dato atto del fatto che si è formato il giudicato: - sulla natura contrattuale della responsabilità di , oggetto del CP_1
primo motivo di ricorso per Cassazione, che è stato reietto, avendo
Co affermato la che la Banca, al fine di sottrarsi alla responsabilità “è
tenuta a provare di avere assolto alla propria obbligazione con la
diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
cod.civ., dalla qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere
anche in ipotesi di colpa lieve”;
- sulla quantificazione del danno, che risulta invero pacifica;
- sulla questione relative alla mancata osservanza delle indicazioni contenute nella circolare ABI del 2001, oggetto di un mezzo di gravame in Cassazione dichiarato inammissibile.
Il principio di diritto che questa Corte è chiamata ad applicare è il seguente: “[…] in ragione dei principi dell'ordinamento qui invocati (che
richiamano l'art. 35 del D.P.R. 445/2000 per cui ogni documento «di
riconoscimento, purché munito di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato» è
idoneo all'identificazione ed equipollente alla carta d'identità), nonché
degli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale all'epoca dei fatti
(2005), e del fatto che, secondo la stessa ricostruzione del fatto che emerge
dalla sentenza gravata, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di
alterazione o contraffazione – va ribadito (cfr. Cass. 15616/2022 e
15934/2022, n. 12861/2023) che le particolari circostanze valorizzate dal
giudice di merito e che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre
[...]
ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario CP_1 dell'assegno (portatore del titolo non noto all'ufficio, concomitanza
dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno) non
sono idonee ad imporre prudenzialmente ulteriori accertamenti in sede di
identificazione del prenditore/presentatore dell'assegno di traenza:
l'accertamento presso l'anagrafe del comune dichiarato di residenza, o
della regolarità del codice fiscale ritenuti necessari dalla Corte
territoriale nella specie, costituendo (rectius: costituiscono) oggetto di un
controllo la cui doverosità non è rintracciabile ne' nell'ordinamento
positivo né negli standards valutativi di matrice sociale (quantomeno nel
contesto temporale specifico connotato dall'assenza di un sistema
informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale
dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato)”.
Secondo la SC, quindi, il semplice fatto che il portatore del titolo non fosse noto all'ufficio e che l'apertura del libretto postale sia stata contestuale alla negoziazione dell'assegno, privo di segni di alterazione o contraffazione, non sono circostanze idonee a destare sospetto e ad imporre a accertamenti ulteriori in sede di identificazione rispetto a CP_1
quelli nella specie eseguiti (identificazione con CI e con tesserino fiscale).
Rileva il Collegio che dagli elementi acquisiti in atti null'altro al riguardo
è emerso che potesse fare sorgere in capo a il sospetto della non CP_1
corrispondenza del soggetto presentatosi per l'incasso con l'effettivo beneficiario dell'assegno.
Per la prima volta nel presente grado ha allegato che la carta di CP_3
identità presentava elementi di evidente contraffazione, quali la data di scadenza riportata nella prima pagina del documento e la incompatibilità
tra la data di emissione (13.9.2004) e quella di scadenza (13.9.2004),
nonché la circostanza che il vecchio tesserino del codice fiscale era stato ormai sostituito dalle nuove tessere sanitarie.
Come si evince, tuttavia, dalla fotocopia in atti (cfr. doc. 2) sulla prima pagina della CI non è riportata alcuna data di scadenza del documento ma solo il nome del comune che ha rilasciato il documento, mentre la dedotta incongruenza di un giorno tra data di emissione e quella di scadenza non può essere considerata ictu oculi evidente. Quanto al fatto che nel 2005
venissero rilasciate le nuove tessere sanitarie, non ha comportato la restituzione dei vecchi tesserini del codice fiscale che sono rimasti nella disponibilità dei loro titolari, nulla impedendo, seppure non più in corso di validità, la loro esibizione a dimostrazione della corrispondenza del nome, cognome, luogo e data di nascita in esso indicati con i dati anagrafici risultanti dalla Carta di identità.
Giova, inoltre, sottolineare che l'operazione è avvenuta presso l'ufficio postale di Desenzano, comune prossimo a quello di Padenghe sul Garda
indicato sui documenti quale luogo di residenza del richiedente: anche sotto questo profilo, quindi, nessuna anomalia poteva configurarsi.
Parimenti non può ritenersi sospetta la finalizzazione dell'apertura del libretto di deposito al successivo versamento di un importo portato da assegno di traenza, che è nella mente del richiedente, che non è tenuto ad estrinsecarla, e non è perciò necessariamente nota all'impiegato cui lo stesso si rivolge per l'apertura del libretto;
non è pertanto in ogni caso possibile affermare come anomala l'apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito perché effettuata su richiesta di persona che non fosse già in precedenza cliente della banca.
Il fatto che l'ufficio postale abbia identificato il cliente tramite l'esibizione di un solo documento di identificazione con fotografia, oltre il documento relativo al codice fiscale, non è, pertanto, di per sé solo, indicativo di scarsa diligenza, dato che quest'ultimo documento, pur essendo privo di fotografia, è tuttavia idoneo a confermare l'esattezza delle generalità
dichiarate dalla persona che lo presenta, dato che tali generalità sono comunque riportate sul documento e corrispondono a quelle riportate nella carta di identità.
In ogni caso, non si può pretendere che la persona che richiede l'apertura di un libretto postale di risparmio esibisca due documenti di identificazione muniti di fotografia, in quanto, mentre la carta di identità
è documento che chiunque può ottenere e di cui è tenuto a munirsi, tutti gli altri documenti sono rilasciati solo in relazione ad attività o a status
(guida di autoveicolo o di natante, viaggio all'estero, fruizione di una pensione, porto di arma) del tutto facoltativi e del tutto estranei all'operazione di apertura di conto o libretto e quindi non si può pretendere che il richiedente ne sia munito. Rileva poi il Collegio che l'esibizione di due documenti dotati di fotografia, anziché di uno solo, diminuisce il rischio di erronea identificazione in misura insignificante, atteso che chi è
in grado di procurarsi un documento falso non ha in genere alcuna difficoltà a procurarsene due. Non può poi sottacersi che anche il D.Lvo 231/07 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione), non applicabile al caso di specie, prevede che l'identificazione del cliente debba essere svolta alla presenza del cliente, mediante l'esibizione da parte di questi di un solo documento di identità in corso di validità.
Pertanto, essendo pacifico che l'ufficio ha controllato l'identità del richiedente, mediante confronto tra le relative sembianze e quelle della fotografia annessa al documento di identità, che non presentava elementi evidenti di contraffazione, deve ritenersi adeguata la diligenza prestata ai fini dell'apertura del libretto di deposito. A questo punto non vi era alcun ostacolo al successivo accredito su quest'ultimo della somma portata dall'assegno di traenza, la cui sottoscrizione ad opera del richiedente veniva a corrispondere a quella risultante dal documento di identità.
In senso contrario non appaiono decisive le contestazioni sollevate da
Secondo quest'ultima “i principi dell'ordinamento” che il CP_3
Supremo Collegio ha richiamato a fondamento della decisione secondo cui basterebbe per l'identificazione un solo documento munito di fotografia e timbro sarebbero stati introdotti successivamente al momento dell'incasso fraudolento, pacificamente avvenuto nel 2005, e non potrebbero pertanto applicarsi al caso di specie.
Si osserva, in primo luogo, che il Collegio in sede di giudizio di rinvio non può discostarsi dal principio di diritto espresso né riesaminare tale affermazione.
Giova, in ogni caso, osservare che, pur essendo vero che la SC non ha indicato esplicitamente che le norme ritenute violate dalla ricorrente CP_1
non potevano essere invocate in quanto entrate in vigore successivamente al fraudolento incasso dell'assegno, è evidente dal tenore letterale del principio riportato che il Supremo Collegio intendesse negare la sussistenza, all'epoca dei fatti, di un obbligo di identificazione con documenti ulteriori rispetto a quello d'identità o equipollenti muniti di timbro e foto semplicemente sulla base del disposto dell'art. 35 del DPR
445/2000, certamente all'epoca in vigore.
Non risponde poi al vero che la Corte di legittimità non si sarebbe pronunciata sulla doverosità del controllo presso l'Anagrafe del Comune
asserito di residenza e sulla regolarità del CF, che costituirebbero quindi secondo parametro di valutazione della diligenza CP_3
dell'adempimento, oggetto del giudizio di rinvio. Al contrario la SC ha espressamente escluso che la situazione di fatto oggetto di causa,
caratterizzata da un portatore di titolo non noto all'ufficio postale e la concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno, imponesse lo svolgimento di accertamenti ulteriori, quali appunto l'accertamento presso l'anagrafe del comune dichiarato di residenza o della regolarità del codice fiscale, oltre alla identificazione con carta di identità o documento equipollente.
Quanto poi all'obiezione secondo cui l'onere probatorio di CP_1 non avrebbe per oggetto solo il momento dell'incasso, ma anche quello dell'apertura del libretto su cui l'assegno è stato versato, che richiederebbe adempimenti identificatori di rilevanza pubblicistica più ampia rispetto a quelli relativi alla sola identificazione del prenditore di un assegno, appare sufficiente osservare che nessuna norma – che infatti non ha CP_3
indicato – impone tali maggiori adempimenti, ulteriori rispetto alla identificazione con carta di identità o documento equipollente, e che tale adempimento ha assolto con la richiesta di esibizione del documento CP_1
di riconoscimento munito di foto e timbro dell'autorità che lo ha emesso e del tesserino del codice fiscale, essendo le due operazioni – apertura del libretto e versamento dell'assegno - avvenute contestualmente.
Anche la censura di nullità del rapporto di apertura del libretto postale per violazione della normativa antiriciclaggio, sollevata per la prima volta con gli scritti conclusivi nel presente grado, è infondata, in quanto la norma imperativa che si assume violata non era ancora in vigore all'epoca dell'apertura del libretto. In ogni caso, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza recente ma consolidata di legittimità
che afferma: “Deve osservarsi, altresì, che proprio nei rapporti tra
intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri
proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l'abusivo
prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un
libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19
del d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le
modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett. a), che l'identificazione e la verifica
della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il
semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della
instaurazione del rapporto continuativo. È imposto, invece, alla lett. b),
che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante
l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso
il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita
da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i
soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge
antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di
credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella
identificazione dei correntisti.” (Sez. 1, Ordinanza n. 19417 del 2024,
Sez. 1, Ordinanza n. 19639 del 2024, Sez. 1, Ordinanza n. 19657 del
2024).
Quindi, anche la normativa specifica introdotta post 2005 non impone altra verifica se non quella con la carta d'identità, nel caso di persone fisiche.
Non ravvisandosi nella condotta di alcun profilo di anomalia, CP_1
risultano superflue le istanze istruttorie chieste dalla convenuta in riassunzione e deve trovare conferma il giudizio espresso dal Tribunale
nel senso dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità al riguardo di
[...]
. CP_1
Le spese di lite, tanto dei giudizi di merito quanto di quello di legittimità,
seguono la soccombenza di;
spese liquidate nella CP_2 Controparte_5
misura che si indica in dispositivo, in base ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. 147/2022, scaglione da € 5.200,00 a 26.000,00,
parametri medi ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applicano i parametri minimi in considerazione dell'effettiva attività svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
. Controparte_2
P . Q . M .
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di rinvio, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2
; Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_2
tutti i gradi di giudizio in favore di che si liquidano: Controparte_1
quanto al giudizio di primo grado nella misura liquidata dal Tribunale
nella sentenza n. 3266 del 8.11.2016;
quanto al giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di SC in €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00
per la fase istruttoria e di trattazione e € 1.911,00 per la fase decisoria;
quanto al giudizio di legittimità, in € 1.276,00 per la fase di studio, €
1.134,00 per la fase introduttiva ed € 672,00 per la fase decisionale;
quanto al giudizio di rinvio, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00
per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria e di trattazione e €
1.911,00 per la fase decisoria;
il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
. Controparte_2
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 10.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
MA LA SA MA