Sentenza breve 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 07/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7272 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NC IO Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in relazione alla richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato proposto da un cittadino pakistano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. OB AR OR ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame ex art. 117 cpa , il ricorrente – che, come potenziale datore di lavoro ha ottenuto il precedente Nulla Osta nominativo al lavoro a favore di un cittadino pakistano dal competente SUI – censura il silenzio serbato dalla competente Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla successiva richiesta di visto da parte del lavoratore beneficiario del N.O .
Si è costituito in resistenza, il MAECI - a mezzo della difesa erariale – eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente nonché – nel merito – il rigetto del gravame.
All’udienza camerale del 15/12/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, in base al principio processuale della “ ragione più liquida ” - che trova il suo fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. - è possibile decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza la necessità di esaminare precisamente le altre, “imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cfr .ex multis, Consiglio di Stato - Sez. V, n. 1332/2024).
Conformemente al relativo principio, deve essere prioritariamente esaminata l’eccezione preliminare formulata dalla difesa erariale.
In proposito, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale - correttamente indicato da parte resistente – circa il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Né potrebbe considerarsi determinante la circostanza che si tratta del potenziale datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta al lavoro subordinato a favore del cittadino pakistano, trattandosi di procedimento anteriore e distinto rispetto a quello successivamente avviato con l’istanza di visto da parte del lavoratore beneficiario del provvedimento nominativo del competente SUI..
Nè è ipotizzabile la legittimazione processuale dell’attuale ricorrente al presente giudizio in quanto ciò comporterebbe un’ inammissibile sostituzione processuale del potenziale datore al lavoratore,
nonostante la preclusione ex art. 81 cpc a far valere, in sede processuale, in nome proprio, un diritto altrui, salvi i “ casi espressamente previsti dalla legge” , che – nel caso di specie - non ricorrono.
Il gravame, pertanto, è manifestamente inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Liquida le spese processuali - oltre agli accessori di legge – in € 1.000 (Mille), a carico del ricorrente e a favore del MAECI.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC IL, Presidente
OB AR OR, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AR OR | NC IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.