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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1782/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1782/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura allegata all'atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente, dall'Avv.
AN AE LL ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Controparte_1
e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Controparte_2 [...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 Controparte_4
rappresentata e difesa, in virtù della procura depositata telematicamente con la comparsa di costituzione di nuovi difensori, dagli Avv.ti UC NO e LU OL ed elettivamente domiciliata come in atti
1 OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che , sulla base delle argomentazioni in Parte_1
atti, ha proposto tempestivamente opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
2883/2018 del 24.12.2018, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, che ha provveduto come specificato in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio in Controparte_1
persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico e, Controparte_2
per essa, quale mandataria per la gestione del credito, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, che, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo, nonché, sempre nel merito, subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di accertare e dichiarare la diversa esposizione debitoria di e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma Parte_1
accertata, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e di compensi di cui al presente giudizio.
Concessa, condivisibilmente, da questo Tribunale in diversa composizione, con l'ordinanza depositata il 21.10.2019, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n.
28/2010 e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'istanza istruttoria con cui
2 l'opponente ha richiesto la C.T.U. contabile è stata rigettata dallo scrivente Magistrato
(divenuto nel frattempo titolare del presente giudizio) che, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, all'udienza del 09.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione, ex art. 190 co. 2 c.p.c., del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata Parte_1
integralmente perché è del tutto infondata per le motivazioni che seguono.
Quanto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva e di difetto di rappresentanza proposta dall'opponente, deve ribadirsi che essa non risulta fondata, come già osservato da questo Tribunale in diversa composizione nella suindicata ordinanza del 21.10.2019.
Ed invero, come rilevato nella succitata ordinanza, il riferimento alla CP_1
quale “ricorrente” nel decreto ingiuntivo (piuttosto che alla nella qualità Controparte_4
di mandataria della ) è evidente frutto di un mero errore materiale dovuto CP_1
al completamento automatico del campo relativo al nome della parte ricorrente, che, all'evidenza, è stato erroneamente così registrato dalla Cancelleria nel sistema;
errore materiale, che – giova precisarlo in questa sede – in quanto, tale, non muta la realtà dei fatti con riferimento alla costituzione in giudizio dell'opposta come di seguito ricostruita in perfetta adesione a quanto già fatto dall'ordinanza del 21.10.2019 e non può comportare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente.
In particolare (si veda sempre la succitata ordinanza del 21.10.2019), dalla lettura delle procure prodotte dall'opposta fin dalla fase monitoria emerge che con procura notarile del 13.06.2018 – in qualità di Amministratore della “Blade Parte_2
3 Management S.r.l.”, a sua volta legale rappresentante ed Amministratore Unico di
– ha conferito procura a nella persona del suo legale Controparte_1 Controparte_4
rappresentante pro tempore , al fine di compiere ogni attività utile alla CP_5
riscossione dei crediti nell'interesse dell'odierna opposta e che , nella CP_5
succitata qualità, con atto notarile del 09.07.2018 ha conferito procura generale alle liti all'Avv. Giuseppe Sollitto.
È parimenti valida la costituzione in giudizio dei nuovi difensori dell'opposta, gli Avv.ti
UC NO e LU OL, nominati dal legale rappresentante della società
(già , relativamente alla quale, d'altronde, non è Controparte_3 Controparte_4
stata sollevata dall'opponente nessuna eccezione.
Tanto chiarito sul punto, il Tribunale rileva preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
Inoltre, secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del
4 termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Ebbene, applicando tali principi alla presente controversia, deve concludersi per la genericità ed infondatezza dell'opposizione, a fronte della sussistenza di un'adeguata prova del credito.
Infatti, come evidenziato dalla più volte menzionata ordinanza del 21.10.2019, quanto al motivo di opposizione relativo all'inesistenza e difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla società opposta, quest'ultima ha fornito un'adeguata prova scritta del suo credito producendo la certificazione del credito ex art. 50 TUB ed il contratto di finanziamento indicato, oltre che versato, in atti. L'opponente, peraltro, non ha contestato di aver ricevuto il suindicato finanziamento e non ha dato prova di aver effettuato pagamenti ad estinzione del credito vantato dall'opposta.
Il Tribunale in questa sede rileva che l'opponente non ha neanche contestato gli estratti della carta di credito prodotti sub allegato 6 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. – non depositata dall'opponente
– e nei verbali e nelle note di trattazione delle udienze precedenti quali sue prime difese utili successive rispetto all'avversa comparsa di costituzione e risposta (cfr. Cass. Civ.,
Sez. L., Sentenza n. 12636 del 13.06.2005, che, a parere del Tribunale, afferma un principio a maggior ragione valido attualmente, dopo che la legge n. 69/2009 ha espressamente sancito il principio di non contestazione, riformulando a tale scopo il testo dell'art. 115 c.p.c.).
Quindi, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione ex art. 115 c.p.c., da parte dell'opponente, della suindicata documentazione, il Tribunale deve astenersi da
5 qualsivoglia controllo probatorio delle circostanze che la summenzionata documentazione è volta a provare, in quanto fatti non contestati (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 3727 del 09.03.2012).
In relazione, poi, al motivo di opposizione relativo alla “nullità dei contratti di
Par finanziamento per omessa indicazione dell' ” (come evidenziato sempre dalla succitata ordinanza depositata il 21.10.2019) nel contratto risultano regolarmente indicati il TAN, il TAEG e l'importo delle singole rate e delle commissioni d'istruttoria
(cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
Con riferimento alle deduzioni in ordine all'usurarietà dei tassi di interesse, l'opponente non ha specificato quale fosse il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto ed in quale misura lo stesso sarebbe stato superato. Né conclusioni opposte possono essere suffragate dalla circostanza che in allegato alla sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
l'opponente ha depositato i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia nel periodo considerato, originariamente non versati in atti.
Infatti, l'opponente aveva, comunque, l'onere, rimasto inosservato, di formulare una specifica eccezione sul punto, volta ed idonea ad indicare il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto ed in quale misura lo stesso sarebbe stato superato.
Infine, deve ritenersi tardiva la contestazione della cessione del credito in favore dell'odierna opposta, effettuata per la prima volta nella comparsa conclusionale di tale parte, ossia una volta maturate tutte le preclusioni di legge.
Ne consegue che la cessione de qua deve reputarsi incontestata, alla luce della giurisprudenza richiamata sopra.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, perché è del tutto infondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato in toto, così come ne va
6 confermata l'esecutorietà, già concessa in corso di causa.
Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, dunque, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) rigetta in toto l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 2883/2018 del 24.12.2018 del Tribunale di Nola e ne conferma altresì
l'esecutorietà già concessa in corso di causa;
b) condanna al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico
[...] Controparte_2
e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (già
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del Controparte_4
giudizio di opposizione, liquidate nell'importo di euro 3.397,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola il 10.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1782/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura allegata all'atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente, dall'Avv.
AN AE LL ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Controparte_1
e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Controparte_2 [...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 Controparte_4
rappresentata e difesa, in virtù della procura depositata telematicamente con la comparsa di costituzione di nuovi difensori, dagli Avv.ti UC NO e LU OL ed elettivamente domiciliata come in atti
1 OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che , sulla base delle argomentazioni in Parte_1
atti, ha proposto tempestivamente opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
2883/2018 del 24.12.2018, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, che ha provveduto come specificato in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio in Controparte_1
persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico e, Controparte_2
per essa, quale mandataria per la gestione del credito, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, che, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo, nonché, sempre nel merito, subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di accertare e dichiarare la diversa esposizione debitoria di e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma Parte_1
accertata, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e di compensi di cui al presente giudizio.
Concessa, condivisibilmente, da questo Tribunale in diversa composizione, con l'ordinanza depositata il 21.10.2019, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n.
28/2010 e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'istanza istruttoria con cui
2 l'opponente ha richiesto la C.T.U. contabile è stata rigettata dallo scrivente Magistrato
(divenuto nel frattempo titolare del presente giudizio) che, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, all'udienza del 09.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione, ex art. 190 co. 2 c.p.c., del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata Parte_1
integralmente perché è del tutto infondata per le motivazioni che seguono.
Quanto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva e di difetto di rappresentanza proposta dall'opponente, deve ribadirsi che essa non risulta fondata, come già osservato da questo Tribunale in diversa composizione nella suindicata ordinanza del 21.10.2019.
Ed invero, come rilevato nella succitata ordinanza, il riferimento alla CP_1
quale “ricorrente” nel decreto ingiuntivo (piuttosto che alla nella qualità Controparte_4
di mandataria della ) è evidente frutto di un mero errore materiale dovuto CP_1
al completamento automatico del campo relativo al nome della parte ricorrente, che, all'evidenza, è stato erroneamente così registrato dalla Cancelleria nel sistema;
errore materiale, che – giova precisarlo in questa sede – in quanto, tale, non muta la realtà dei fatti con riferimento alla costituzione in giudizio dell'opposta come di seguito ricostruita in perfetta adesione a quanto già fatto dall'ordinanza del 21.10.2019 e non può comportare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente.
In particolare (si veda sempre la succitata ordinanza del 21.10.2019), dalla lettura delle procure prodotte dall'opposta fin dalla fase monitoria emerge che con procura notarile del 13.06.2018 – in qualità di Amministratore della “Blade Parte_2
3 Management S.r.l.”, a sua volta legale rappresentante ed Amministratore Unico di
– ha conferito procura a nella persona del suo legale Controparte_1 Controparte_4
rappresentante pro tempore , al fine di compiere ogni attività utile alla CP_5
riscossione dei crediti nell'interesse dell'odierna opposta e che , nella CP_5
succitata qualità, con atto notarile del 09.07.2018 ha conferito procura generale alle liti all'Avv. Giuseppe Sollitto.
È parimenti valida la costituzione in giudizio dei nuovi difensori dell'opposta, gli Avv.ti
UC NO e LU OL, nominati dal legale rappresentante della società
(già , relativamente alla quale, d'altronde, non è Controparte_3 Controparte_4
stata sollevata dall'opponente nessuna eccezione.
Tanto chiarito sul punto, il Tribunale rileva preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
Inoltre, secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del
4 termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Ebbene, applicando tali principi alla presente controversia, deve concludersi per la genericità ed infondatezza dell'opposizione, a fronte della sussistenza di un'adeguata prova del credito.
Infatti, come evidenziato dalla più volte menzionata ordinanza del 21.10.2019, quanto al motivo di opposizione relativo all'inesistenza e difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla società opposta, quest'ultima ha fornito un'adeguata prova scritta del suo credito producendo la certificazione del credito ex art. 50 TUB ed il contratto di finanziamento indicato, oltre che versato, in atti. L'opponente, peraltro, non ha contestato di aver ricevuto il suindicato finanziamento e non ha dato prova di aver effettuato pagamenti ad estinzione del credito vantato dall'opposta.
Il Tribunale in questa sede rileva che l'opponente non ha neanche contestato gli estratti della carta di credito prodotti sub allegato 6 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. – non depositata dall'opponente
– e nei verbali e nelle note di trattazione delle udienze precedenti quali sue prime difese utili successive rispetto all'avversa comparsa di costituzione e risposta (cfr. Cass. Civ.,
Sez. L., Sentenza n. 12636 del 13.06.2005, che, a parere del Tribunale, afferma un principio a maggior ragione valido attualmente, dopo che la legge n. 69/2009 ha espressamente sancito il principio di non contestazione, riformulando a tale scopo il testo dell'art. 115 c.p.c.).
Quindi, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione ex art. 115 c.p.c., da parte dell'opponente, della suindicata documentazione, il Tribunale deve astenersi da
5 qualsivoglia controllo probatorio delle circostanze che la summenzionata documentazione è volta a provare, in quanto fatti non contestati (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 3727 del 09.03.2012).
In relazione, poi, al motivo di opposizione relativo alla “nullità dei contratti di
Par finanziamento per omessa indicazione dell' ” (come evidenziato sempre dalla succitata ordinanza depositata il 21.10.2019) nel contratto risultano regolarmente indicati il TAN, il TAEG e l'importo delle singole rate e delle commissioni d'istruttoria
(cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
Con riferimento alle deduzioni in ordine all'usurarietà dei tassi di interesse, l'opponente non ha specificato quale fosse il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto ed in quale misura lo stesso sarebbe stato superato. Né conclusioni opposte possono essere suffragate dalla circostanza che in allegato alla sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
l'opponente ha depositato i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia nel periodo considerato, originariamente non versati in atti.
Infatti, l'opponente aveva, comunque, l'onere, rimasto inosservato, di formulare una specifica eccezione sul punto, volta ed idonea ad indicare il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto ed in quale misura lo stesso sarebbe stato superato.
Infine, deve ritenersi tardiva la contestazione della cessione del credito in favore dell'odierna opposta, effettuata per la prima volta nella comparsa conclusionale di tale parte, ossia una volta maturate tutte le preclusioni di legge.
Ne consegue che la cessione de qua deve reputarsi incontestata, alla luce della giurisprudenza richiamata sopra.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, perché è del tutto infondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato in toto, così come ne va
6 confermata l'esecutorietà, già concessa in corso di causa.
Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, dunque, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) rigetta in toto l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 2883/2018 del 24.12.2018 del Tribunale di Nola e ne conferma altresì
l'esecutorietà già concessa in corso di causa;
b) condanna al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico
[...] Controparte_2
e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (già
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del Controparte_4
giudizio di opposizione, liquidate nell'importo di euro 3.397,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola il 10.12.2025.
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