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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tradate
elettivamente domiciliato presso Email_2
San Marco Spa - 04142440728
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 217 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
In via preliminare: dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto;
previa ogni più opportuna pronuncia preliminare, pregiudiziale, istruttoria.
In via principale: dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
annullare l'atto opposto.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del Comune sia da parte della Provincia rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l.
160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
Per l'effetto; dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
annullare l'atto opposto.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda della ricorrente, rideterminare l'avviso di accertamento tenendo conto dell'impianto pubblicitario che è stato rimosso, come esposto in narrativa.
In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f..
Resistente:
respingere il ricorso, perché infondato, con ogni miglior formula, confermando la pretesa nella misura come rideterminata nel provvedimento di annullamento parziale in autotutela in data 8.11.2024, oltre sanzioni ed interessi, per effetto della rinuncia della San Marco S.p.A. alla parte di essa riferita all'impianto pubblicitario di cui al numero 528497 dell'avviso di accertamento.
Con vittoria delle spese di giudizio, anche della fase cautelare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice di Pace di Varese, la ricorrente conveniva in giudizio le controparti, esponendo che: il 14 giugno 2024 aveva ricevuto da parte della San Marco s.p.a., per conto del Comune di Tradate, la notifica di un avviso d'accertamento per il pagamento del canone unico 2023; il provvedimento aveva ad oggetto un "impianto sito su strada provinciale
SP 233, fuori dal centro abitato" in relazione al quale la competenza per il rilascio dell'autorizzazione e la riscossione del canone apparteneva alla Provincia di Varese;
sempre col medesimo avviso il Comune aveva poi richiesto la corresponsione del canone unico per un impianto già rimosso, come si evinceva dalla denuncia di cessazione di esposizione pubblicitaria del 15.12.2022. Osservava che, in seguito all'introduzione del canone unico patrimoniale, lo stesso spettava al soggetto al quale era riferita la competenza sulla strada, per cui, per le strade provinciali extraurbane, la competenza apparteneva non al Comune, bensì alla Provincia, vale a dire all'EN competente al rilascio dell'autorizzazione.
Si costituiva la SAN MARCO S.p.A., nella sua qualità di concessionaria per il Comune di Tradate dei servizi di gestione ordinaria, recupero evasione e riscossione coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, contestando quanto dedotto dalla controparte.
Premetteva che, quanto al mezzo pubblicitario recante la scritta “Società_1 SRL- FORD GIPI CARS”, per un mero disguido, la dichiarazione di cessazione dell'esposizione pubblicitaria del 15.12.2022, pur regolarmente presentata, non era stata acquisita nel sistema informatico gestionale del canone;
pertanto, con riferimento a tale mezzo pubblicitario, aveva rinunciato alla corrispondente pretesa tributaria con apposito provvedimento d'annullamento parziale in autotutela.
Esponeva poi che, ai sensi del comma 819 dell'art. 1 della L. 160/2019, vi erano due autonomi e distinti presupposti del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
1. l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (art. 1, comma 819, lett. a), della L. 160/2019);
2. la diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (art. 1, comma 819, lett. b), della L. 160/2019).
Ragion per cui la fattispecie impositiva di cui alla lettera b), relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari, era del tutto autonoma da quella di cui alla lettera a) e prescindeva dall'esistenza di un'occupazione di suolo pubblico e, dunque, di un provvedimento autorizzativo.
Rilevava quindi che, con l'introduzione del canone, nulla era cambiato quanto all'individuazione del soggetto attivo, posto che, anche con riferimento al nuovo prelievo, la provincia poteva pretendere, per le occupazioni su strade provinciali, soltanto la componente del canone collegata all'occupazione del suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari, la quale era restata di esclusiva competenza comunale.
Tale conclusione era stata avvalorata da diversi Enti, tra cui l'Unione Province d'Italia (UPI), dall'IFEL, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e la stessa Provincia di Varese.
Premesso quindi che la tesi avversaria - secondo cui il canone sarebbe dovuto solo in favore del soggetto che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione della strada - si poneva in frontale contrasto con l'attuale quadro normativo di riferimento, concludeva nel senso che "nulla è cambiato in ordine all'attribuzione dell'entrata con riferimento alla fattispecie della diffusione dei mezzi pubblicitari, la quale spetta sempre e soltanto ai comuni, a prescindere se l'occupazione insiste su suolo comunale (nel qual caso è preclusa la congiunta applicazione della componente del canone relativa all'occupazione) ovvero su suolo provinciale
(potendo, in tal caso, la provincia continuare comunque a pretendere il canone relativo all'occupazione)".
Entrambe le parti depositavano memorie di replica e richiamavano una lunga serie di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte,ad esito della pubblica udienza, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, per quanto riguarda l'impianto già rimosso, è intervenuto un provvedimento di annullamento in autotutela, per cui, nella presente sede, non v'è materia del contendere.
Nel resto, il ricorso appare infondato (sul punto non può che condividersi l'abbondante giurisprudenza prodotta dalla parte convenuta).
L'oggetto della causa, com'è noto, riguarda l'individuazione del soggetto competente a riscuotere il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introdotto dalla legge 27 dicembre
2019, n. 160.
Ai sensi dell'art. 1, comma 816, dell'anzidetta legge, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il presupposto del canone, in base al comma 819, è rappresentato da:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si tratta quindi di due fattispecie ben distinte, posto che quella di cui alla lettera b) è autonoma rispetto alla prima, prescindendo addirittura dall'esistenza di un'occupazione di suolo pubblico e, dunque, di un provvedimento autorizzativo;
come giustamente rilevato dalla difesa della resistente, "la diffusione di messaggi pubblicitari è, infatti, assoggettata al pagamento del canone pure se viene effettuata mediante impianti insistenti su beni privati".
La componente pubblicitaria del canone rientra nella competenza del comune, dal momento che, come si desume dall'interpretazione logica e sistematica delle disposizioni della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160, il legislatore ha inteso conservare la struttura impositiva propria del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
Il canone in questione, infatti, sostituisce un'imposta che è sempre stata d'esclusiva competenza comunale, circostanza che induce a concludere per la conservazione della relativa legittimazione attiva in capo al predetto EN (la nuova disposizione, in altri termini, si pone in linea di continuità con la precedente disciplina).
Il comma 817 impone il conseguimento, da parte degli enti, di un gettito pari a quello derivante dai tributi sostituiti dal canone: è chiaro che tale obiettivo sarebbe vanificato qualora si sottraesse all'erario comunale il gettito derivante dai mezzi pubblicitari installati sulle strade statali e provinciali (che anche sotto la precedente disciplina erano assoggettati all'imposta comunale sulla pubblicità). Anche sotto il profilo letterale, il punto b) del comma 819 contiene un espresso riferimento al (solo) territorio comunale. In senso favorevole alla tesi che qui si condivide, d'altro canto, si sono espressi l'Unione Province d'Italia, la Provincia di Varese (cfr. l'art. 21 del relativo Regolamento) ed il Ministero dell'economia e delle Finanze
(si veda la documentazione prodotta dalla resistente).
Le varie eccezioni proposte dalla ricorrente non sono idonee ad inficiare l'anzidetto percorso argomentativo.
Posto che la stessa Provincia ha stabilito che il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del citato comma 819 è "di spettanza del Comune", la tesi dell'istante darebbe luogo alla paradossale conseguenza per cui nessuno dei due Enti avrebbe titolo per riscuotere il relativo canone.
Neppure ha pregio il richiamo all'autorizzazione prevista dall'art. 23 del Codice della Strada, di competenza dell'EN prorietario della strada sulla quale vengono collocati i cartelli pubblicitari, dal momento che, con ogni evidenza, la finalità della norma attiene solamente alla corretta gestione della viabilità.
Quanto poi al richiamo al comma 835, esso non mira a risolvere una questione di legittimazione attiva in ordine all'imposizione e/o alla riscossione del canone, bensì chiarisce soltanto il profilo temporale del suo versamento, che deve essere effettuato, "direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari".
L'eccezione d'incostituzionalità è manifestamente infondata. In primo luogo, è sostanzialmente immotivata.
Manca poi l'oggetto stesso della questione, vale a dire la disposizione di legge che si assumerebbe incostituzionale (si lamenta, genericamente, l'illegittimità costituzionale "dell'articolo 1, commi dal 816 al 828
l. 160/2019". Parimenti generico, infine, è il riferimento al parametro di giudizio.
In ogni caso, è chiaro che i due prelievi hanno ciascuno un proprio e ben distinto presupposto impositivo
(l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari), cosicché è errato affermare che la loro contestuale applicazione, laddove entrambi i presupposti abbiano a realizzarsi, comporti la violazione del divieto della doppia imposizione.
Ricorrono giusti ed evidenti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 65/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tradate
elettivamente domiciliato presso Email_2
San Marco Spa - 04142440728
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 217 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
In via preliminare: dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto;
previa ogni più opportuna pronuncia preliminare, pregiudiziale, istruttoria.
In via principale: dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
annullare l'atto opposto.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del Comune sia da parte della Provincia rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l.
160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
Per l'effetto; dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
annullare l'atto opposto.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda della ricorrente, rideterminare l'avviso di accertamento tenendo conto dell'impianto pubblicitario che è stato rimosso, come esposto in narrativa.
In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f..
Resistente:
respingere il ricorso, perché infondato, con ogni miglior formula, confermando la pretesa nella misura come rideterminata nel provvedimento di annullamento parziale in autotutela in data 8.11.2024, oltre sanzioni ed interessi, per effetto della rinuncia della San Marco S.p.A. alla parte di essa riferita all'impianto pubblicitario di cui al numero 528497 dell'avviso di accertamento.
Con vittoria delle spese di giudizio, anche della fase cautelare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice di Pace di Varese, la ricorrente conveniva in giudizio le controparti, esponendo che: il 14 giugno 2024 aveva ricevuto da parte della San Marco s.p.a., per conto del Comune di Tradate, la notifica di un avviso d'accertamento per il pagamento del canone unico 2023; il provvedimento aveva ad oggetto un "impianto sito su strada provinciale
SP 233, fuori dal centro abitato" in relazione al quale la competenza per il rilascio dell'autorizzazione e la riscossione del canone apparteneva alla Provincia di Varese;
sempre col medesimo avviso il Comune aveva poi richiesto la corresponsione del canone unico per un impianto già rimosso, come si evinceva dalla denuncia di cessazione di esposizione pubblicitaria del 15.12.2022. Osservava che, in seguito all'introduzione del canone unico patrimoniale, lo stesso spettava al soggetto al quale era riferita la competenza sulla strada, per cui, per le strade provinciali extraurbane, la competenza apparteneva non al Comune, bensì alla Provincia, vale a dire all'EN competente al rilascio dell'autorizzazione.
Si costituiva la SAN MARCO S.p.A., nella sua qualità di concessionaria per il Comune di Tradate dei servizi di gestione ordinaria, recupero evasione e riscossione coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, contestando quanto dedotto dalla controparte.
Premetteva che, quanto al mezzo pubblicitario recante la scritta “Società_1 SRL- FORD GIPI CARS”, per un mero disguido, la dichiarazione di cessazione dell'esposizione pubblicitaria del 15.12.2022, pur regolarmente presentata, non era stata acquisita nel sistema informatico gestionale del canone;
pertanto, con riferimento a tale mezzo pubblicitario, aveva rinunciato alla corrispondente pretesa tributaria con apposito provvedimento d'annullamento parziale in autotutela.
Esponeva poi che, ai sensi del comma 819 dell'art. 1 della L. 160/2019, vi erano due autonomi e distinti presupposti del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
1. l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (art. 1, comma 819, lett. a), della L. 160/2019);
2. la diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (art. 1, comma 819, lett. b), della L. 160/2019).
Ragion per cui la fattispecie impositiva di cui alla lettera b), relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari, era del tutto autonoma da quella di cui alla lettera a) e prescindeva dall'esistenza di un'occupazione di suolo pubblico e, dunque, di un provvedimento autorizzativo.
Rilevava quindi che, con l'introduzione del canone, nulla era cambiato quanto all'individuazione del soggetto attivo, posto che, anche con riferimento al nuovo prelievo, la provincia poteva pretendere, per le occupazioni su strade provinciali, soltanto la componente del canone collegata all'occupazione del suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari, la quale era restata di esclusiva competenza comunale.
Tale conclusione era stata avvalorata da diversi Enti, tra cui l'Unione Province d'Italia (UPI), dall'IFEL, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e la stessa Provincia di Varese.
Premesso quindi che la tesi avversaria - secondo cui il canone sarebbe dovuto solo in favore del soggetto che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione della strada - si poneva in frontale contrasto con l'attuale quadro normativo di riferimento, concludeva nel senso che "nulla è cambiato in ordine all'attribuzione dell'entrata con riferimento alla fattispecie della diffusione dei mezzi pubblicitari, la quale spetta sempre e soltanto ai comuni, a prescindere se l'occupazione insiste su suolo comunale (nel qual caso è preclusa la congiunta applicazione della componente del canone relativa all'occupazione) ovvero su suolo provinciale
(potendo, in tal caso, la provincia continuare comunque a pretendere il canone relativo all'occupazione)".
Entrambe le parti depositavano memorie di replica e richiamavano una lunga serie di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte,ad esito della pubblica udienza, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, per quanto riguarda l'impianto già rimosso, è intervenuto un provvedimento di annullamento in autotutela, per cui, nella presente sede, non v'è materia del contendere.
Nel resto, il ricorso appare infondato (sul punto non può che condividersi l'abbondante giurisprudenza prodotta dalla parte convenuta).
L'oggetto della causa, com'è noto, riguarda l'individuazione del soggetto competente a riscuotere il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introdotto dalla legge 27 dicembre
2019, n. 160.
Ai sensi dell'art. 1, comma 816, dell'anzidetta legge, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il presupposto del canone, in base al comma 819, è rappresentato da:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si tratta quindi di due fattispecie ben distinte, posto che quella di cui alla lettera b) è autonoma rispetto alla prima, prescindendo addirittura dall'esistenza di un'occupazione di suolo pubblico e, dunque, di un provvedimento autorizzativo;
come giustamente rilevato dalla difesa della resistente, "la diffusione di messaggi pubblicitari è, infatti, assoggettata al pagamento del canone pure se viene effettuata mediante impianti insistenti su beni privati".
La componente pubblicitaria del canone rientra nella competenza del comune, dal momento che, come si desume dall'interpretazione logica e sistematica delle disposizioni della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160, il legislatore ha inteso conservare la struttura impositiva propria del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
Il canone in questione, infatti, sostituisce un'imposta che è sempre stata d'esclusiva competenza comunale, circostanza che induce a concludere per la conservazione della relativa legittimazione attiva in capo al predetto EN (la nuova disposizione, in altri termini, si pone in linea di continuità con la precedente disciplina).
Il comma 817 impone il conseguimento, da parte degli enti, di un gettito pari a quello derivante dai tributi sostituiti dal canone: è chiaro che tale obiettivo sarebbe vanificato qualora si sottraesse all'erario comunale il gettito derivante dai mezzi pubblicitari installati sulle strade statali e provinciali (che anche sotto la precedente disciplina erano assoggettati all'imposta comunale sulla pubblicità). Anche sotto il profilo letterale, il punto b) del comma 819 contiene un espresso riferimento al (solo) territorio comunale. In senso favorevole alla tesi che qui si condivide, d'altro canto, si sono espressi l'Unione Province d'Italia, la Provincia di Varese (cfr. l'art. 21 del relativo Regolamento) ed il Ministero dell'economia e delle Finanze
(si veda la documentazione prodotta dalla resistente).
Le varie eccezioni proposte dalla ricorrente non sono idonee ad inficiare l'anzidetto percorso argomentativo.
Posto che la stessa Provincia ha stabilito che il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del citato comma 819 è "di spettanza del Comune", la tesi dell'istante darebbe luogo alla paradossale conseguenza per cui nessuno dei due Enti avrebbe titolo per riscuotere il relativo canone.
Neppure ha pregio il richiamo all'autorizzazione prevista dall'art. 23 del Codice della Strada, di competenza dell'EN prorietario della strada sulla quale vengono collocati i cartelli pubblicitari, dal momento che, con ogni evidenza, la finalità della norma attiene solamente alla corretta gestione della viabilità.
Quanto poi al richiamo al comma 835, esso non mira a risolvere una questione di legittimazione attiva in ordine all'imposizione e/o alla riscossione del canone, bensì chiarisce soltanto il profilo temporale del suo versamento, che deve essere effettuato, "direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari".
L'eccezione d'incostituzionalità è manifestamente infondata. In primo luogo, è sostanzialmente immotivata.
Manca poi l'oggetto stesso della questione, vale a dire la disposizione di legge che si assumerebbe incostituzionale (si lamenta, genericamente, l'illegittimità costituzionale "dell'articolo 1, commi dal 816 al 828
l. 160/2019". Parimenti generico, infine, è il riferimento al parametro di giudizio.
In ogni caso, è chiaro che i due prelievi hanno ciascuno un proprio e ben distinto presupposto impositivo
(l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari), cosicché è errato affermare che la loro contestuale applicazione, laddove entrambi i presupposti abbiano a realizzarsi, comporti la violazione del divieto della doppia imposizione.
Ricorrono giusti ed evidenti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.