Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2025, proposto da
Carrano Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Cantore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Poligrafica F.lli Ariello Editori S.a.s. di Ariello EN & C, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione:
a) della nota prot. n. U.INAIL.33530.19/12/2024.0055235 del 19.12.2024, con la quale la sede di Battipaglia dell’INAIL ha comunicato di non aver accolto le osservazioni presentate dalla società in data 18.10.2024 e che “pertanto codesta impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall’articolo 19 dell’Avviso Pubblico”;
b) del riesame operato sulla memoria presentata ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 in data 18.10.2024, atto non conosciuto e solo richiamato nella nota di cui sopra;
c) ove dovesse occorrere:
- dell’articolo 3 dell’Allegato 1.1 all’Avviso Pubblico ISI 2022, nella parte in cui l’analogia dovesse essere intesa in maniera esclusivamente formale;
- della scheda di dettaglio relativa all’intervento contrassegnato con la lettera g dei progetti di investimento contenuta dell’Allegato 1.1 all’Avviso Pubblico ISI 2022, nella parte in cui l’analogia dovesse essere intesa in maniera esclusivamente formale;
- della nota prot. U.INAIL.33530.09/10/2024.0044364, del 9.10.2024, con la quale sono stati preannunciati i motivi per i quali l’impresa non avrebbe superato la fase di verifica prevista dall’articolo 19 dell’Avviso pubblico, ed ha invitato a presentare osservazioni;
- della nota del 20.6.2024 della sede di Battipaglia dell’INAIL, con la quale sono stati richiesti chiarimenti;
- della p.e.c. datata 8.3.2024 con la quale sono stati richiesti chiarimenti;
d) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. MA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’INAIL ha emesso l’avviso pubblico ISI 2022 relativo alla concessione di finanziamenti con l’obiettivo (enunciato all’art. 1 dell’avviso) di:
“ - di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali;
- di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ”.
I finanziamenti oggetto di tale avviso sono concessi ai sensi dell’art. 2 dello stesso:
“ - in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.2082 e successive modifiche e integrazioni ”.
La relativa procedura è una procedura valutativa a sportello ai sensi degli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 123/1998.
All’art. 19 dell’avviso pubblico dedicato alla “ Verifica tecnico amministrativa ” è stato previsto che per le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento (che risultano confermate in seguito all’invio della documentazione prescritta entro i termini previsti dal bando suddetto) l’INAIL avrebbe provveduto alla verifica di quanto inviato dal soggetto richiedente e che una volta completata l’istruttoria la sede INAIL competente avrebbe dovuto comunicare (previo contraddittorio endoprocedimentale per le imprese che abbiano avuto un preavviso di rigetto) un “ provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, parziale ammissione o non ammissione ”.
La società ricorrente svolge attività nel settore della decespugliazione di strade ed autostrade e nei lavori e nella manutenzione di verde pubblico e privato.
Essa ha presentato domanda in data 18.12.2023 nell’ambito di tale procedura per un intervento volto alla riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine.
Nel modulo B.1. contenente la perizia asseverata il tecnico della ricorrente ha descritto come segue il macchinario obsoleto da sostituire:
- quanto al trattore da sostituire: “ Trattore di marca NEW LL FORD tipo FIAT M 160 targato BB515X allestito a macchina operatrice con decespugliatore ventrale ”;
- quanto alla macchina da sostituire: “ DECESPUGLIATORE VENTRALE marca HYMACH tipo TDH G1300 TC – matricola 03771 allestito su trattore NEW LL FORD con targa BB515X usato per attività di decespugliazione di alberature stradali ed autostradali.
…
Principali caratteristiche e indicatori di prestazione: (es. potenza, dimensioni) cilindrata 7480 cc. - potenza max 119,3 KW - lunghezza 5,415 m - larghezza 2,5 m – tara 6080 Kg - portata rimorchiabile 6000 kg ”.
In tale modulo sono stati poi descritti come segue i beni da acquistare:
- quanto al trattore da acquistare: “ Trattore RE IL ALPHA EASY RIDE F 12 allestito a macchina operatrice con decespugliatore.
…
Principali caratteristiche e indicatori di prestazione: (es. potenza, dimensioni) Motore John Deere 4045CI da 4,5 litri di cilindrata -Potenza erogata 173 CV – 129 kW (a 2200 giri/min) Emissioni di scarico conformi a normative EU 2016/1628 Stage V • Modulo EGR (Exhaust Gas Recirculation) con valvola a farfalla e scambiatore di calore gestiti da ECU (Engine Control Unit) • Sistema di scarico composto da EGR (Exhaust Gas Recirculation) + DPF (Diesel Particulate Filter) + DOC (Diesel Oxidation Catalyst) + SCR (Selective Catalytic Reduction) con rigenerazione senza bruciatore ”;
- quanto alla macchina da acquistare: “ ALLESTIMENTO MACCHINA OPERATRICE composto da DECESPUGLIATRICE con testata trinciante NEW SPEED, pompa LS con sistema automatico di lubrificazione con 15 punti di ingrassaggio e soffiatore completo di innesti rapidi e impianto idraulico. Impianto per apertura elettro-idraulica rotore a coltelli ”.
Comunicato preavviso di rigetto da parte dell’INAIL e presentate osservazioni da parte della ricorrente, con l’impugnato provvedimento l’INAIL ha comunicato il mancato superamento da parte della ricorrente della fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’avviso pubblico per i seguenti motivi:
“ Le osservazioni al preavviso di rigetto non modificano, nella sostanza, quanto già affermato sulla non ammissibilità a finanziamento del decespugliatore professionale RE IL ALPHA EASY RIDE F 12”.
Nello specifico si ribadisce che nel momento in cui si accoppia un trattore obsoleto con un braccio decespugliatore ventrale non obsoleto (immesso sul mercato nel 2011) l’insieme costituito dal trattore più il braccio non costituisce una macchina operatrice obsoleta. Infatti, come richiamato nelle stesse osservazioni al preavviso di diniego, la macchina operatrice è attualmente conforme alla direttiva macchina 2006/42/CE. Resta inoltre la motivazione, non secondaria, che siamo in presenza di un trattore agricolo e che l’uso come macchina operatrice è solo saltuario. Tale precisazione è riportata sia sul libretto di circolazione che sullo stesso allegato tecnico al libretto di circolazione (che riporta testualmente “allestimento saltuario ad uso macchina operatrice”). Non è corretto affermare che “Allorquando si rimuove il decespugliatore, il veicolo ridiventa macchina agricola a tutti gli effetti”, poiché in tale condizione siamo in presenza di trattrice agricola come riportato nel libretto di circolazione del mezzo tg BB515X (categoria trattrice agricola a 4 RM).
Quindi si ribadisce che la sostituzione doveva avvenire “con mezzo analogo”, e pertanto sarebbe stato possibile sostituire solo il trattore (essendo tale bene obsoleto), con un nuovo trattore, nel rispetto dei parametri previsti dall’Allegato 1.1. ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 17.2.2025 e depositato in data 21.2.2025) la ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento per i motivi come di seguito rubricati:
“ I - Violazione e falsa applicazione di legge (Artt.2, 3, 7, 10 e 10 bis L.241/90 e s.m.i.; Avviso Pubblico ISI 2022 Regione Campania, art. 1, 3, 18, 19 – FAQ Avviso pubblico ISI 2022, Allegato1.1) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -ECCESSO di POTERE (difetto del presupposto e di istruttoria – erroneità – arbitrarietà – illogicità – contraddittorietà – travisamento - sviamento) ”;
“ II - Violazione e falsa applicazione di legge (Artt.2, 3, 7, 10 e 10 bis L.241/90 e s.m.i.; Avviso Pubblico ISI 2022 Regione Campania, art. 1, 3, 18, 19 – FAQ Avviso pubblico ISI 2022, Allegato1.1) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -ECCESSO di POTERE (difetto del presupposto e di istruttoria – erroneità – arbitrarietà – illogicità – contraddittorietà – travisamento - sviamento) ”;
“ III - Violazione e falsa applicazione di legge (Artt.2, 3, 7, 10 e 10 bis L.241/90 e s.m.i.; Avviso Pubblico ISI 2022 Regione Campania, art. 1, 3, 18, 19 – FAQ Avviso pubblico ISI 2022, Allegato1.1) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -ECCESSO di POTERE (difetto del presupposto e di istruttoria – erroneità – arbitrarietà – illogicità – contraddittorietà – travisamento - sviamento) ”.
3. Si è costituito l’INAIL ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
4. Proposta domanda cautelare, all’udienza camerale dell’11.3.2025 la causa è stata cancellata dal ruolo su richiesta della ricorrente.
In vista dell’udienza per la trattazione del merito la sola ricorrente ha depositato memoria per insistere nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, va prima di tutto esclusa la necessità di procedere ad integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti che hanno partecipato alla procedura di cui si discute.
In effetti, dalla lettura dell’ultimo comma dell’art. 4 dell’avviso pubblico ISI 2022 risulta che dopo “ la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non verranno effettuate ulteriori operazioni di scorrimento degli elenchi cronologici o di redistribuzione delle risorse economiche ”;
Nel caso di specie la società ricorrente è stata indicata negli elenchi cronologici definitivi, ragion per cui sulla scorta di tale previsione non vi potrà essere scorrimento o redistribuzione delle risorse alla quale la stessa aspira, né tantomeno l’eventuale attribuzione alla stessa delle risorse a cui questa aspira all’esito del presente giudizio potrebbe pregiudicare la posizione di altri soggetti collocati negli elenchi cronologici definitivi.
Ciò posto, vanno scrutinati i motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/1990 per non aver motivato in modo sufficiente rispetto alle osservazioni della ricorrente e per asserita novazione dell’impianto motivazionale rispetto a quello recato dal preavviso di rigetto.
Tali doglianze non colgono nel segno.
Orbene, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa “ l’Amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso (Cons. Stato, sez. II, 03/07/2023, n. 6420) ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 17 novembre 2023, n. 9875).
Nel caso di specie, salvo quanto si dirà nel prosieguo sulla correttezza della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, non si può dire in alcun modo che sia mancata una motivazione sulle ragioni per le quali l’amministrazione non ha ritenuto di accogliere le osservazioni della ricorrente.
Sul punto è sufficiente considerare che l’amministrazione ha replicato alle osservazioni presentate dalla ricorrente (continuando a sostenere l’interpretazione già portata avanti nel preavviso di rigetto) e l’eventuale censurabilità dell’interpretazione operata dall’INAIL dell’avviso ISI 2022 non si traduce automaticamente in un vizio di violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/1990.
Dal raffronto tra la motivazione del preavviso di rigetto e quella del provvedimento impugnato non emerge poi che sia stata introdotta una motivazione autenticamente nuova rispetto a quella contenuta nel preavviso di rigetto.
In effetti, così come sostenuto dall’INAIL, nel provvedimento finale è prima di tutto ribadita la non obsolescenza del braccio decespugliatore ventrale ed il conseguente carattere non obsoleto della macchina da sostituire considerata nel suo complesso (vale a dire trattore + decespugliatore). Si tratta di considerazioni già esposte nel preavviso di rigetto.
Nel provvedimento impugnato si è soltanto ulteriormente sviluppato per finalità di chiarezza tale argomento, evidenziando che, ad avviso dell’Istituto, sarebbe stato possibile ottenere il finanziamento laddove la sostituzione fosse avvenuta tra il trattore obsoleto ed il nuovo trattore; tale sviluppo argomentativo si è reso necessario, in conformità alla ratio dell’art. 10-bis della L. 241/1990, proprio per replicare alle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede di contraddittorio endoprocedimentale.
5.2. Si può passare quindi all’esame degli altri motivi di ricorso.
Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato il carattere non obsoleto del mezzo da sostituire, in quanto la relativa valutazione sarebbe viziata per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto del presupposto.
Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato che: il trattore agricolo da sostituire è utilizzato saltuariamente anche in maniera integrata quale macchina operatrice con il suddetto decespugliatore ventrale; la data di immatricolazione del trattore risale al 1996; si tratta quindi di macchinario obsoleto, essendo ante 2010; la circostanza che il predetto decespugliatore risalga al 2011 non fa venir meno il carattere obsoleto del trattore agricolo; sul punto basterebbe considerare che il trattore essendo stato immatricolato per la prima volta nel 1996 sarebbe di vecchia concezione e “ non conforme ai cogenti standard tecnico-normativi ed ambientali, quali la Mother Regulation e le normative antinquinamento ” (v. pag. 10 del ricorso); l’installazione del decespugliatore non avrebbe in alcun modo adeguato il trattore agli standard predetti, essendo rimasti il propulsore e gli allestimenti gli stessi; dalla perizia asseverata allegata alla domanda di finanziamento emergerebbero una serie di criticità strutturali relative ai sistemi di salita, alla protezione dell’albero cardanico, all’assenza di idonei sistemi antiribaltamento e di protezione della cabina di guida per caduta di materiali dall’alto, all’assenza di ripari dagli agenti atmosferici avversi ed all’assenza di adeguato sistema di visione dell’area di manovra.
In definitiva, il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui ritiene il veicolo non obsoleto tanto da ritenerne non soddisfatto il requisito temporale e da non prendere in considerazione il soddisfacimento degli obiettivi che il finanziamento intende raggiungere.
5.3. Tale motivo coglie nel segno ed è idoneo a caducare il primo pilastro motivazionale posto a fondamento del provvedimento impugnato.
L’assunto dell’INAIL è che “ nel momento in cui si accoppia un trattore obsoleto con un braccio decespugliatore ventrale non obsoleto (immesso sul mercato nel 2011) l’insieme costituito dal trattore più il braccio non costituisce una macchina operatrice obsoleta ” e che, per l’effetto, “ la macchina operatrice è attualmente conforme alla direttiva macchina 2006/42/CE ” .
Tale tesi non risulta persuasiva, non è supportata dalla lex specialis e tradisce, come lamentato dal ricorrente, una violazione della ratio propria dell’avviso pubblico ISI 2022.
Come si è detto sopra uno degli obiettivi perseguiti per mezzo di tali finanziamenti (enunciato all’art. 1 dell’avviso) è quello “ di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali ”.
L’allegato 1.1. all’avviso pubblico ISI 2022 al par. 5 dell’art. 3 (rubricato “ Tipologie di intervento ammissibili ”) stabilisce: “ Inoltre, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:
a) analogo tipo;
b) allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;
c) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.);
d) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).
Le condizioni di cui ai punti da a) a d) devono essere rispettate a meno di situazioni particolari debitamente motivate, derivanti dall’impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l’assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti) ” (v. pag. 5 dell’allegato).
Inoltre, per la categoria nella quale rientra il progetto di investimento di cui si discute tale allegato prevede quanto segue: “ ai fini della presente Tipologia di intervento sono ammissibili a finanziamento i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:
- le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.)
- i trattori agricoli o forestali di cui è prevista la sostituzione devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 1998
… ” (v. pag. 24 dell’allegato).
Ciò posto, le prescrizioni contenute nell’allegato 1.1. all’avviso pubblico ISI 2022 non supportano l’assunto dell’INAIL, non avendo le stesse in alcun modo contemplato il caso specifico oggetto del presente giudizio e soprattutto non avendo queste espressamente previsto che in caso di applicazione di una macchina (come la decespugliatrice della ricorrente) ad un trattore agricolo pacificamente obsoleto automaticamente il trattore agricolo perderebbe il carattere pacificamente obsoleto.
Ed invero, prima di tutto è stato lo stesso Istituto ad ammettere che il trattore agricolo da sostituire è obsoleto, come risultante dalla lettura del provvedimento finale.
In secondo luogo, l’assunto per cui l’applicazione di un’attrezzatura accessoria non obsoleta ad un trattore agricolo obsoleto determina automaticamente la non obsolescenza dell’intero veicolo finisce per provare troppo e per porsi in contrasto con la ratio dell’avviso pubblico suddetto.
In effetti, utilizzando un’ottica funzionale dei beni il trattore presenta un’indubbia preponderanza rispetto alla decespugliatrice.
Così, il trattore ben può essere utilizzato senza la decespugliatrice per una pluralità di attività ed anche mediante l’abbinamento allo stesso di ulteriori accessori.
Inoltre, se l’argomento dell’INAIL fosse portato alle estreme conseguenze basterebbe un qualsiasi accessorio più recente rispetto alla data individuata dall’avviso pubblico al fine di trasformare il veicolo in non obsoleto anche laddove l’accessorio non abbia incrementato in alcun modo i profili di sicurezza del veicolo ed anzi abbia finito per certi versi per acuire le relative problematiche ampliandone i casi d’uso.
Nel caso di specie risultano chiaramente enunciati nella perizia allegata alla domanda di finanziamento (ed in alcun modo contestati da parte dell’INAIL) i plurimi rischi legati al trattore agricolo obsoleto e neppure l’INAIL ha seriamente sostenuto in alcun modo che tali rischi siano stati attenuati per mezzo dell’applicazione della decespugliatrice.
Si tratta di rischi elencati come segue nella perizia suddetta:
“ RISCHI PER LA SALUTE causati da esposizione a microclima caldo e freddo severi, rumore, lavoro in posture scorrette, radiazioni solari, polveri, movimentazione manuale carichi (spinta e traino), stress lavoro-correlato, vibrazioni, agenti biologici, agenti cancerogeni e mutageni (carburanti), agenti chimici, fumi, nebbie, gas, vapori lavoro in posture scorrette movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) punture, morsi di insetti, rettili o altri animali; - RISCHI PER LA SICUREZZA causati da cadute di alberi e rami, frustate di rami, urti contro arbusti e rovi, caduta materiale dall'alto, cadute in dirupi, ribaltamento, impennamento, perdita di controllo di veicoli, incidenti stradali, tagli, urti, colpi, impatti e compressioni, cadute dall'alto per uso di scale semplici portatili, ustioni da fiamme libere/elementi di attrezzature surriscaldati ”.
Ancora, nella perizia si è evidenziato che per mezzo dell’acquisto del nuovo trattore i relativi rischi vengono ridotti, in quanto il veicolo è dotato “ dei suddetti sistemi antiribaltamento (ROPS), antischiacciamento della cabina di guida per caduta di materiali dall'alto (FOPS). Omologazione cabina FOPS (ISO 3449) - ROPS (ISO 3471). La cabina girevole fino a 90° con telecamera posteriore consente all'operatore di avere una valida e totale visuale dell'ambiente circostante senza trascurare il proprio comfort e benessere fisico nonché mantenere una postura del corpo sempre corretta, evitando stress e problemi all'apparato muscolo-scheletrico ”.
In definitiva, il pilastro motivazionale impiegato dall’INAIL tradisce la ratio dell’avviso pubblico suddetto nel momento in cui nega che un trattore obsoleto solo perché gli è stata accoppiata una decespugliatrice più recente possa mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori.
Quanto poi all’argomento utilizzato nel provvedimento impugnato legato alla conformità alla direttiva macchina 2006/42/CE ciò che rileva è che nel suddetto allegato 1.1. l’INAIL ha previsto quale requisito per i trattori agricoli che questi siano stati immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente all’1.1.1998 e nel caso di specie si discute di trattore immesso in circolazione nel 1996.
5.4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui ha ritenuto che il progetto prevede la sostituzione del mezzo suddetto con un mezzo non analogo.
Il provvedimento avrebbe travisato e svuotato di senso la normativa sulle macchine agricole e le finalità del finanziamento rivolto alla tutela e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
L’avvenuta applicazione di un decespugliatore ventrale al trattore avrebbe comportato l’inquadramento dello stesso tra le macchine agricole, anche se operante ad uso saltuario come macchina operatrice. In effetti, con la rimozione del decespugliatore il veicolo ritornerebbe ad essere macchina agricola. Vale a dire che il trattore anche senza il decespugliatore potrebbe essere impiegato nelle lavorazioni agricole ed anche in quelle per la manutenzione e tutela del territorio.
In effetti, sulle trattrici agricole ben potrebbe essere installato, in ragione della loro categoria di appartenenza, qualsiasi tipo di attrezzo agricolo presente sul mercato, per le lavorazioni sia agricole che di manutenzione e tutela del territorio. Inoltre, tale veicolo potrebbe essere utilizzato anche in maniera isolata (privo di attrezzi) semplicemente per il traino di rimorchi.
Alla stregua delle precedenti considerazioni vi sarebbe piena analogia tra la macchina obsoleta di proprietà della ricorrente e quella nuova di cui alla domanda di finanziamento, poiché la ricorrente avrebbe inteso sostituire un trattore agricolo obsoleto con altro trattore agricolo, essendo la nuova macchina composta da trattore agricolo ed allestimento con braccio decespugliatore.
Più nel dettaglio, vi sarebbe piena analogia strutturale e funzionale tra le due macchine, in quanto sul piano strutturale si tratterebbe di macchine agricole di base e su quello funzionale entrambe sarebbero suscettibili di essere equipaggiate con attrezzatura aggiuntiva per lo sfalcio dell’erba.
Del resto, entrambe le macchine (sia quella da sostituire, sia quella da acquistare) rientrerebbero nella definizione di macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 285/1992.
Nella parte in cui nega l’analogia tra le due macchine il provvedimento sarebbe in contrasto con l’art. 3 dell’allegato 1.1. dell’avviso pubblico ISI 2022, pure tenuto conto della f.a.q. n. 11, in tema di necessità che le due macchine siano di analogo tipo.
Infine, andrebbe tenuto conto che non sarebbe possibile una completa e perfetta sovrapposizione tra le due macchine, poiché nel 1996 non sarebbe stato in produzione un veicolo del tutto e per tutto equiparabile alla RG IL Alpha Easy ID F 12 (il veicolo da acquistare), tale da poterne richiedere la perfetta e completa analogia rispetto a quello da sostituire.
5.5. Anche tale motivo coglie nel segno ed è idoneo a caducare il secondo pilastro motivazionale posto a fondamento del provvedimento impugnato.
Sul punto la tesi espressa dell’INAIL nel provvedimento impugnato è che la sostituzione sarebbe dovuta avvenire tra mezzi analoghi; i due mezzi non sarebbero analoghi e sarebbe stato possibile al più sostituire il trattore obsoleto con un nuovo trattore. Nel senso della non analogia tra i due mezzi deporrebbe la considerazione per cui si sarebbe in presenza di trattore agricolo utilizzato solo in modo saltuario come macchina operatrice.
Tale tesi non è supportata dalla lex specialis tenuto conto degli elementi di fatto rilevanti nella presente vicenda.
Come si è detto sopra, l’allegato 1.1. all’avviso pubblico ISI 2022 al par. 5 dell’art. 3 (rubricato “ Tipologie di intervento ammissibili ”) stabilisce: “ Inoltre, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:
a) analogo tipo;
b) allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;
… ”.
L’allegato 1.1. contiene poi una serie di risposte fornite dall’Istituto a quesiti di carattere generale relativi a progetti di investimento.
In particolare, nel caso di specie rilevano le risposte ai quesiti 10 ed 11:
10) “ Il punto 3 dell’Allegato prevede che “le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere di analogo tipo". Cosa si intende per macchine di analogo tipo? … ”;
“ Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate) … ”;
11) “ Il punto 3 dell’Allegato prevede che “le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili”. Cosa si intende per allestimento equivalente? ”;
“ Ai fini dell’Avviso per “allestimento equivalente” delle macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire si intende che:
- le attrezzature intercambiabili (di cui alla direttiva 2006/42/CE art. 1, comma 1 lettera b e art. 2 lettera b, come ad es. benne a valve, martelli demolitori, trince, ecc.) abbinate alle macchine da acquistare siano analoghe e in numero non superiore a quelle in dotazione alle rispettive macchine, già di proprietà dell’impresa, che si intende alienare;
- gli utensili abbinati alle macchine da acquistare siano analoghi o riconducibili e in numero non superiore a quelli utilizzati per eseguire le applicazioni/lavorazioni cui la macchina da alienare era dedicata;
- l’allestimento della macchina da acquistare può comprendere accessori opzionali forniti dal fabbricante, legati al progresso tecnologico e non presenti nella macchina da alienare, che non aggiungano nuove funzioni a quelle cui la macchina da alienare era dedicata.
Ciò fatte salve situazioni particolari debitamente motivate nella perizia asseverata, derivanti dall’impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ed in linea con le finalità dell’Avviso Pubblico e fermo restando il rispetto del requisito di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro ”.
Ciò posto, come già indicato sopra, nel modulo B.1. contenente la perizia asseverata il tecnico della ricorrente ha descritto come segue i beni da acquistare:
- quanto al trattore: “ Trattore RE IL ALPHA EASY RIDE F 12 allestito a macchina operatrice con decespugliatore.
…
Principali caratteristiche e indicatori di prestazione: (es. potenza, dimensioni) Motore John Deere 4045CI da 4,5 litri di cilindrata -Potenza erogata 173 CV – 129 kW (a 2200 giri/min) Emissioni di scarico conformi a normative EU 2016/1628 Stage V • Modulo EGR (Exhaust Gas Recirculation) con valvola a farfalla e scambiatore di calore gestiti da ECU (Engine Control Unit) • Sistema di scarico composto da EGR (Exhaust Gas Recirculation) + DPF (Diesel Particulate Filter) + DOC (Diesel Oxidation Catalyst) + SCR (Selective Catalytic Reduction) con rigenerazione senza bruciatore ”;
- quanto alla macchina: “ ALLESTIMENTO MACCHINA OPERATRICE composto da DECESPUGLIATRICE con testata trinciante NEW SPEED, pompa LS con sistema automatico di lubrificazione con 15 punti di ingrassaggio e soffiatore completo di innesti rapidi e impianto idraulico. Impianto per apertura elettro-idraulica rotore a coltelli ”.
Orbene, il fatto che l’utilizzo della decespugliatrice quale allestimento ad uso macchina operatrice del trattore obsoleto da sostituire, vale a dire quello New Holland Ford, sia indicato come allestimento soltanto saltuario (così come da allegato tecnico di accompagnamento alla carta di circolazione) non toglie che per mezzo dello stesso la ricorrente ha svolto la medesima funzione che la stessa intende svolgere mediante il nuovo macchinario da acquistare, vale a dire quella di ripulitura di arterie stradali ed autostradali (e relativi accessori) e di manutenzione delle aree verdi pubbliche.
Così come dedotto dalla ricorrente anche dal punto di vista strutturale non si riscontrano differenze significative per quanto di rilievo ai fini della lex specialis .
In effetti, quanto alla macchina da sostituire si tratta di macchina trattrice agricola e quanto a quella da acquistare si è in presenza di macchina trattrice (giusta attestazione della società produttrice depositata dalla ricorrente in data 8.3.2025). Rispetto poi alle conseguenze dell’applicazione della decespugliatrice la macchina della ricorrente da sostituire viene indicata nell’allegato tecnico di accompagnamento alla carta di circolazione quale macchina operatrice in ragione dell’allestimento a decespugliatrice ed analoga denominazione si registra con riferimento a quella da acquistare, così come comprovato dall’attestazione della società produttrice depositata dalla ricorrente in data 8.3.2025.
Ne consegue che sussiste tra le due macchine complessivamente considerate l’analogia di tipo richiesta dal suddetto allegato 1.1.
Per la verità, sul punto viene in rilievo la summenzionata risposta al quesito 10 in base alla quale è necessario guardare anche alle funzioni.
Del resto, la lex specialis non richiede in alcun modo l’identità tra le macchine da sostituire, limitandosi a richiedere l’analogia del tipo ed espressamente indicando che le macchine debbono essere semplicemente “simili” in ragione di “ denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche … ”.
Infine, coglie altresì nel segno il rilievo della società ricorrente per cui non sarebbe stata possibile una completa e perfetta sovrapposizione tra la macchina da sostituire e quella da acquistare, poiché nel 1996 non era in produzione un veicolo del tutto e per tutto equiparabile alla RG IL Alpha Easy ID F 12 (il veicolo da acquistare), così come comprovato dall’attestazione della società produttrice depositata dalla ricorrente in data 8.3.2025.
In definitiva, la domanda di finanziamento si rivela rispettosa dei requisiti in precedenza presi in considerazione e coerente rispetto all’obiettivo della lex specialis di miglioramento della sicurezza sul lavoro.
6. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento prot. n. U.INAIL.33530.19/12/2024.0055235 del 19.12.2024 per le ragioni sopra esposte (non risultando invece di alcuna utilità analoga pronuncia di annullamento nei confronti del preavviso di rigetto, stante la pacifica natura non provvedimentale dello stesso).
7. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dall’amministrazione alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dall’INAIL alla società ricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Antonio Melucci per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI RU, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
MA EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA EN | UI RU |
IL SEGRETARIO