TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1557
TAR
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7, 8, 10 L.241/1990 di omessa notifica di avvio del procedimento amministrativo al lavoratore

    La Corte ha ritenuto infondata la censura in fatto, poiché la documentazione depositata dall'Amministrazione dimostra che la comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata anche al lavoratore all'indirizzo PEC comunicato dal ricorrente stesso.

  • Rigettato
    Violazione di legge artt. 5, comma V ed art. 22 D.lgs. n. 286/1998 e carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, affermando che il provvedimento di revoca è motivato e che l'istituto del permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998 presuppone la preesistente titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Inoltre, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro i termini previsti dall'art. 22, comma 6, D.lgs. n. 286/1998 comporta la revoca del nulla osta. Richiamato l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che conferma tale interpretazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1557
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1557
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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