Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3613 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacoma Maimone, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Podgora, n. 11;
contro
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta avente riferimento -OMISSIS- nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa -OMISSIS- e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 18 marzo 2024 il legale rappresentante della società -OMISSIS-Salon S.N.C. Di -OMISSIS--OMISSIS-& C. presentava istanza volta al rilascio del nulla osta per motivi di lavoro subordinato in favore del ricorrente, cittadino tunisino, nell’ambito delle quote previste dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 (c.d. Decreto Flussi 2024)
Il nulla osta veniva rilasciato in data 22 maggio 2024 e notificato al datore di lavoro, tramite l'applicativo SPI 2.0.
Nel frattempo, il 7 aprile 2025, il datore di lavoro comunicava a mezzo PEC all’Amministrazione l’intenzione di rinunciare alla quota attribuita alla propria istanza a causa della cessazione dell’attività.
La Prefettura procedeva dunque a comunicare alle parti interessate l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta tramite l'applicativo informatico SPI 2.0, nonché a mezzo pec agli indirizzi indicati in istanza, eletti quale domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 c.c.
In data 23 maggio, 31 maggio 2025 e 10 luglio 2025 il cittadino straniero, tramite lo studio di consulenza Extranjero, avanzava richiesta di convocazione presso lo Sportello Unico al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il 18 luglio 2025 la Prefettura notificava nuovamente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca al nuovo delegato del lavoratore, precisando che i termini per intervenire nel suddetto procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 sarebbero decorsi dalla data di tale seconda notifica. Nessuna nuova comunicazione veniva trasmessa alla Prefettura da parte dello studio di consulenza Extranjero in nome e per conto dell’interessato.
In data 30 luglio 2025 il legale dello straniero, rilevata l’indisponibilità all’assunzione da parte del datore di lavoro richiedente, trasmetteva a mezzo PEC una richiesta di convocazione del lavoratore presso lo Sportello Unico al fine della sottoscrizione del Modello 209 relativo alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998.
In data 5 agosto 2025 la Prefettura procedeva alla revoca definitiva del nulla osta precedentemente rilasciato, notificando tale provvedimento alle parti interessate sia tramite SPI sia a mezzo PEC.
Avverso il predetto provvedimento il cittadino straniero ha presentato il ricorso in epigrafe, chiedendo l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Milano, resistendo al ricorso di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare tenuto conto del pregiudizio per il ricorrente derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, “ impregiudicata ogni valutazione sul fumus ”.
In vista della trattazione nel merito le parti non hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 febbraio 2025.
Il ricorso proposto è affidato ai motivi di censura di seguito sintetizzati:
I) Violazione dell’artt.7, 8, 10 L.241/1990 di omessa notifica di avvio del procedimento amministrativo al lavoratore: la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta sarebbe stata notificata al solo datore di lavoro e non al lavoratore, nonostante la presenza in atti di valido indirizzo a cui poter notificare avviso di avvio e consentire la produzione di documenti;
II) Violazione di legge artt.5.comma V ed art 22 D.lgs. n. 286/1998 e carenza di motivazione: a fronte dell’impossibilità sopravvenuta ad assumere il lavoratore, dichiarata dal datore di lavoro alla Prefettura, l’Amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione della Circolare del 20 agosto 2007, rilasciando un “permesso di soggiorno per attesa occupazione”, atteso che “la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero”. Tale richiesta è stata espressamente avanzata in data 30 luglio 2025, ma la Prefettura senza condurre alcuna istruttoria in ordine al rilascio del permesso per attesa occupazione ha revocato il nulla osta.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, con cui si deduce una violazione di carattere procedimentale, il Collegio rileva che la relativa censura è infondata in fatto.
Risulta infatti dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione che in data 18 luglio 2025 la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta è stata notificata anche al lavoratore all’indirizzo pec -OMISSIS- , comunicato proprio dal ricorrente con nota del 23 maggio 2025.
Nessuna violazione del diritto partecipativo è stata quindi commessa dall’Amministrazione.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
Va premesso che il provvedimento di revoca del nulla osta è assistito da un’ampia e articolata motivazione, con cui la Prefettura prende posizione anche in relazione alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione avanzata dal ricorrente.
L’Amministrazione, infatti, ha precisato che “ il titolare della quota in ingresso impegnata sul sistema SPI rimane il datore di lavoro promittente,…senza che a livello ordinamentale sia consentito, in simili evenienze, rilasciare un permesso per attesa occupazione ”, in quanto l’istituto previsto dall’art. 22 comma 11 del D.lgs. n. 286/1998 “ prevede, quale conditio per il rilascio del titolo di cui trattasi, la preesistente titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ”, circostanza che non ricorreva in quel caso in quanto il cittadino straniero non ha mai ottenuto un titolo per soggiornare, ma è stato destinatario di una mera promessa occupazionale.
Ciò premesso, va rammentato che ai sensi dell’art. 22 comma 6 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis.
La norma indica come parti del contratto di soggiorno quelle cui si riferisce il nulla osta, facendo così riferimento al datore di lavoro che ha chiesto l’ingresso del lavoratore e che “ è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore ”, ai sensi del comma 5 quinquies del richiamato art. 22.
La necessità di stipulare il contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta mira ad evitare elusioni alla disciplina che sovrintende all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe il rilascio di nulla osta sulla base di dichiarazioni rese da datori di lavoro non realmente intenzionati all’assunzione, con il risultato di consentire l’ingresso in Italia di stranieri solo formalmente muniti di una proposta di lavoro.
In ogni caso, sul piano fattuale va osservato che il ricorrente, con l’istanza del 30 luglio 2025 presentata per il tramite del suo legale, non ha dedotto di disporre ab origine di una diversa possibilità occupazionale, in grado di condurre alla stipulazione del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6 dell’art. 22 citato.
Va poi osservato che l’instaurazione di un rapporto di lavoro al di fuori della procedura governata dai flussi, determinati numericamente di anno in anno in relazione alle esigenze occupazionali dei diversi settori del mercato, rischia di alterare la stessa logica programmatoria delle politiche migratorie di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 286/1998.
Sotto altro profilo va rilevato che, a fronte della indisponibilità del datore di lavoro, non è ipotizzabile la convocazione del ricorrente ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione.
L’art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998, prevede infatti che “ La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […], e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […]” .
Come correttamente evidenziato dalla Prefettura nel provvedimento impugnato, la norma è chiara nel prevedere che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione.
Sul punto il Tribunale condivide il più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5 ter, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
L’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
Pertanto dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta.
Non appare utile il richiamo, da parte del ricorrente, alla circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, non potendo la stessa incidere in termini derogatori sulle disposizioni legislative, anche tenuto conto della vetustà della stessa e delle profonde modifiche normative intervenute nella materia dell’immigrazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La natura delle questioni fattuali e giuridiche sottese all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
VA NT ME, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NT ME | IC GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.