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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2024, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 6795/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6795/2021 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO SALLUSTIO e dall'Avv. ANNAMARIA DE NICOLO, giusta procura in atti;
opponente contro
, in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO NAVARRA, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 24.805,00, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di in forza di CP_2 Controparte_2 Controparte_1 un contratto di rappresentazione artistica stipulato il 18.7.2021, rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1933/2021 del 13.10.2021), ha proposto opposizione ex art. 645 Controparte_1 c.p.c. eccependo: 1) di aver contattato più volte l'opposta, in ragione della esiguità dei biglietti venduti, per concordare una nuova data dell'evento in modo tale che fosse raggiunta la capienza prevista dal contratto stipulato, ovvero mille biglietti, a fronte dei centoquarantatre effettivamente venduti;
2) che deve trovare applicazione l'art. 10 pagina 1 di 4 del contratto, tenuto conto che l'evento non si è tenuto per causa di forza maggiore;
3) di aver diritto alla restituzione della somma di € 13.695,00 versata a titolo di acconto. Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo nonché, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta alla restituzione della somma di € 13.695,00. Vinte le spese, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 28.3.2022), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del 14.10.2024 all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve osservarsi che parte opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito, producendo sin dalla fase monitoria il contratto di rappresentazione artistica stipulato tra le parti in data 18.7.2021 in forza del quale l'opposta si è impegnata a eseguire prestazioni artistico – professionali in data 8.9.2021 a fronte del pagamento da parte dell'opponente della somma di € 35.000,00, oltre IVA, da corrispondere in due tranches di € 19.250,00 l'una, comprensive di IVA, rispettivamente al momento della sottoscrizione del contratto, a titolo di acconto, ed entro la data del 1.9.2021 a titolo di saldo.
A fronte della prova del titolo e dell'incontestato omesso pagamento della somma azionata in via monitoria, spettava dunque a parte opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo: onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto rigettato il motivo di opposizione basato sull'assunto secondo cui l'opponente, stante l'esiguità del numero di biglietti venduti, avrebbe più volte pagina 2 di 4 cercato di contattare l'opposta al fine di rinviare l'evento ad altra data utile e di raggiungere la capienza prevista in contratto. Sul punto, mette conto osservare che alcuna prova è stata fornita dall'opponente. Invero, le uniche due pec prodotte (cfr. doc. 2) rimandano a precedenti pec, non versate in atti, e comunque sono successive alla data del 8.9.2021, giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere lo spettacolo.
Inoltre, deve evidenziarsi che nel contratto lo svolgimento dello spettacolo non è subordinato alla vendita di un numero predeterminato di biglietti, ma è esclusivamente disciplinata la ripartizione degli incassi tra le parti nel caso di vendita di biglietti in misura superiore rispetto a una prevista platea di 1000 posti (cfr. art. 2). Neppure è fondato il motivo di opposizione basato sull'assunto secondo cui, nel caso di specie, deve trovare applicazione la causa di forza maggiore di cui all'art. 10 del contratto.
Sul punto, mette conto evidenziare che la clausola in questione disciplina la risoluzione di diritto del contratto prevedendo, ai fini che qui rilevano, che nell'ipotesi in cui l'organizzatore (odierna opponente) non provveda al pagamento del compenso pattuito nei termini indicati, sarà tenuto a corrispondere all'artista (odierna opposta) a titolo di indennizzo l'intero compenso pattuito. È inoltre previsto che, “in caso di forza maggiore non addebitabile a responsabilità di una delle parti (in special modo riferendosi alla situazione dipendente dalle normative anti COVID) non sarà applicata alcuna penale con conseguente rimborso delle somme versate fatto salvo la possibilità di recupero della data”. Ciò chiarito, deve escludersi che nel caso di specie lo spettacolo non si sia tenuto a causa di forza maggiore non imputabile all'opponente. In punto di diritto, mette conto rammentare che l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere, e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento (cfr. ex multis Cass. n. 1409/1975), ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento. Nella specie, non solo è documentato che lo spettacolo è stato annullato su iniziativa dell'opponente (pec del 6.9.2021, con cui l'opponente comunicava l'annullamento dell'evento: doc. 5 fasc. opposta), ma neppure può ritenersi che la vendita del numero di 143 biglietti sia qualificabile come una causa di forza maggiore tale da determinare l'impossibilità assoluta e oggettiva della prestazione, tanto più laddove si consideri che, come si è innanzi detto, in alcun modo nel contratto lo svolgimento dello spettacolo è subordinato alla vendita di un numero superiore di biglietti.
Ne discende pertanto che, non avendo parte opponente dimostrato il fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. L'infondatezza della tesi della sopravvenienza di una causa di forza maggiore comporta, ex se, il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente di restituzione delle somme corrisposte all'opposta. pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1933/2021 del 13.10.2021;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Foggia, 14.10.2024
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6795/2021 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO SALLUSTIO e dall'Avv. ANNAMARIA DE NICOLO, giusta procura in atti;
opponente contro
, in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO NAVARRA, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 24.805,00, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di in forza di CP_2 Controparte_2 Controparte_1 un contratto di rappresentazione artistica stipulato il 18.7.2021, rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1933/2021 del 13.10.2021), ha proposto opposizione ex art. 645 Controparte_1 c.p.c. eccependo: 1) di aver contattato più volte l'opposta, in ragione della esiguità dei biglietti venduti, per concordare una nuova data dell'evento in modo tale che fosse raggiunta la capienza prevista dal contratto stipulato, ovvero mille biglietti, a fronte dei centoquarantatre effettivamente venduti;
2) che deve trovare applicazione l'art. 10 pagina 1 di 4 del contratto, tenuto conto che l'evento non si è tenuto per causa di forza maggiore;
3) di aver diritto alla restituzione della somma di € 13.695,00 versata a titolo di acconto. Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo nonché, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta alla restituzione della somma di € 13.695,00. Vinte le spese, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 28.3.2022), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del 14.10.2024 all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve osservarsi che parte opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito, producendo sin dalla fase monitoria il contratto di rappresentazione artistica stipulato tra le parti in data 18.7.2021 in forza del quale l'opposta si è impegnata a eseguire prestazioni artistico – professionali in data 8.9.2021 a fronte del pagamento da parte dell'opponente della somma di € 35.000,00, oltre IVA, da corrispondere in due tranches di € 19.250,00 l'una, comprensive di IVA, rispettivamente al momento della sottoscrizione del contratto, a titolo di acconto, ed entro la data del 1.9.2021 a titolo di saldo.
A fronte della prova del titolo e dell'incontestato omesso pagamento della somma azionata in via monitoria, spettava dunque a parte opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo: onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto rigettato il motivo di opposizione basato sull'assunto secondo cui l'opponente, stante l'esiguità del numero di biglietti venduti, avrebbe più volte pagina 2 di 4 cercato di contattare l'opposta al fine di rinviare l'evento ad altra data utile e di raggiungere la capienza prevista in contratto. Sul punto, mette conto osservare che alcuna prova è stata fornita dall'opponente. Invero, le uniche due pec prodotte (cfr. doc. 2) rimandano a precedenti pec, non versate in atti, e comunque sono successive alla data del 8.9.2021, giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere lo spettacolo.
Inoltre, deve evidenziarsi che nel contratto lo svolgimento dello spettacolo non è subordinato alla vendita di un numero predeterminato di biglietti, ma è esclusivamente disciplinata la ripartizione degli incassi tra le parti nel caso di vendita di biglietti in misura superiore rispetto a una prevista platea di 1000 posti (cfr. art. 2). Neppure è fondato il motivo di opposizione basato sull'assunto secondo cui, nel caso di specie, deve trovare applicazione la causa di forza maggiore di cui all'art. 10 del contratto.
Sul punto, mette conto evidenziare che la clausola in questione disciplina la risoluzione di diritto del contratto prevedendo, ai fini che qui rilevano, che nell'ipotesi in cui l'organizzatore (odierna opponente) non provveda al pagamento del compenso pattuito nei termini indicati, sarà tenuto a corrispondere all'artista (odierna opposta) a titolo di indennizzo l'intero compenso pattuito. È inoltre previsto che, “in caso di forza maggiore non addebitabile a responsabilità di una delle parti (in special modo riferendosi alla situazione dipendente dalle normative anti COVID) non sarà applicata alcuna penale con conseguente rimborso delle somme versate fatto salvo la possibilità di recupero della data”. Ciò chiarito, deve escludersi che nel caso di specie lo spettacolo non si sia tenuto a causa di forza maggiore non imputabile all'opponente. In punto di diritto, mette conto rammentare che l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere, e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento (cfr. ex multis Cass. n. 1409/1975), ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento. Nella specie, non solo è documentato che lo spettacolo è stato annullato su iniziativa dell'opponente (pec del 6.9.2021, con cui l'opponente comunicava l'annullamento dell'evento: doc. 5 fasc. opposta), ma neppure può ritenersi che la vendita del numero di 143 biglietti sia qualificabile come una causa di forza maggiore tale da determinare l'impossibilità assoluta e oggettiva della prestazione, tanto più laddove si consideri che, come si è innanzi detto, in alcun modo nel contratto lo svolgimento dello spettacolo è subordinato alla vendita di un numero superiore di biglietti.
Ne discende pertanto che, non avendo parte opponente dimostrato il fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. L'infondatezza della tesi della sopravvenienza di una causa di forza maggiore comporta, ex se, il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente di restituzione delle somme corrisposte all'opposta. pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1933/2021 del 13.10.2021;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Foggia, 14.10.2024
Il Giudice
Antonella Cea
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