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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/09/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3458/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo RT_1
TRIDICO ed elettivamente domiciliato in Fondi alla via Cavour n. 64 presso e nello studio dell'avv. Raffaele Gagliardi;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- RE. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Controparte_1
MASCETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina alla Via Gramsci, 6;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 maggio 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 19 maggio 2025 e parte opposta concludeva come da note scritte depositate in data 19 maggio 2025 da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 12 giugno 2018 RT_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1362/2018 del 03/05/2018 emesso dal
Tribunale di Latina che ingiungeva di pagare alla . la RT_2
somma di € 35.000,00 deducendo: RT a) la assumeva di aver concluso con l'opponente in data 15.06.2017, un accordo quadro in forza del quale aveva versato in favore di quest'ultima bonifico del
16.06.2017 di € 35.000,00 a titolo di anticipato corrispettivo per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Gli accordi relativi al pagamento di tale somma prevedevano che la stessa sarebbe stata restituita da - in RT_1
tutto o in parte - qualora nei successivi sei mesi non si fossero raggiunti i quantitativi corrispondenti all'importo versato. Tuttavia, parte opposta aveva poi dimostrato di non aver avuto necessità di avvalersi dei servizi offerti da RT_1
e pertanto successivamente aveva richiesto la restituzione della somma
[...] sopraindicata, di cui non aveva ottenuto il pagamento producendo copia dell'accordo quadro;
b) il disconoscimento del documento denominato “accordo quadro-scrittura privata” ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e prodotto da a corredo del ricorso per decreto Pt_2
ingiuntivo giacchè essendone stata effettuata la produzione in copia, l'opponente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2719 c.c. e 215 c.p.c., ne contestava espressamente la conformità all'originale. La sottoscrizione del documento non risultava riferibile al legale rappresentante di sig.ra RT_1 Per_1
la quale non avrebbe potuto sottoscrivere il documento de quo, datato
[...]
15.06.2017, poiché in quel giorno era regolarmente in servizio presso l'istituto scolastico in cui lavorava. Altresì la richiesta di restituzione delle somme indirizzate- da a era stata da questa tempestivamente Pt_2 RT_1
contestata con deduzione della circostanza relativa alla mancata sottoscrizione dell'atto;
c) aveva stabilito con un'associazione RT_1 Controparte_2
temporanea di imprese (A.T.L), di cui la prima era capogruppo mandataria, finalizzata all'aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti derivanti da attività sanitarie delle Aziende Sanitarie della ON IO. Le suddette società avevano poi individuato una terna di aziende subappaltatrici per l'espletamento RT dei suddetti servizi — costituita da e CP_1 CP_3 Controparte_4
-, che avevano assunto l'impegno a svolgere le parti del servizio di
[...] competenza di ognuna. Per la predisposizione dell'offerta tecnica relativa alla suddetta gara d'appalto, le suddette società avevano conferito mandato ad una società specializzata, Compendio S.r.l., concordando che i costi relativi sarebbero stati sopportati da tutti in uguale misura. Tuttavia, avendo Controparte_4
messo a disposizione le proprie strutture ed il proprio personale per il
[...] medesimo fine essa era stata esclusa dalla ripartizione delle spese e pertanto il costo del servizio effettuato da Compendio S.r.l. era stato distribuito tra le restanti quattro società. La pagava poi direttamente la propria quota in - Controparte_2 favore di pertanto questa rimetteva a la fattura RT_4 RT_1
relativa al residuo corrispettivo e questi, a sua volta, aveva rimesso a CP_3
ed a la fattura relativa al rimborso della quota di loro spettanza Pt_2 sollecitandone poi il pagamento. Non avendo le suddette società provveduto al pagamento della quota di spese di loro spettanza l'opponente formulava domanda riconvenzionale nei confronti di RE.IN. Recuperi Industriali S.r.l, per il riconoscimento del diritto ad ottenere dalla stessa il rimborso della somma di €
2.440,00, corrispondente alla quota delle spese di redazione dell'offerta tecnica per la partecipazione alla gara indetta dalla ON IO;
d) tra gli accordi assunti tra e i era quello per il quale RT_1 Pt_2 Pt_2
che non disponeva di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, essendo ancora in fase di realizzazione quello di sua proprietà, pagava a RT_1
la somma di € 35.000,00, oltre I.V.A. al fine di garantirsi la possibilità di smaltire rifiuti sanitari presso gli impianti di cui questa era proprietaria, sia che gli stessi derivassero dal servizio oggetto della gara bandita dalla ON IO, sia che gli stessi fossero prodotti nell'espletamento di altri servizi, stabilendosi che i corrispettivi per tali servizi sarebbero stati gli stessi di quelli indicati nell'offerta presentata per la gara bandita dalla ON IO. Tale accordo, che non prevedeva la restituzione della somma di € 35.000,00 che costituiva l'anticipato pagamento di servizi futuri e che non prevedeva neppure la fissazione di un termine entro il quale avrebbe potuto conferire i rifiuti presso gli impianti Pt_2 della , era stato stipulato verbalmente, alla presenza dei RT_1
rappresentanti di , di ., e di Compendio RT_1 Controparte_5
S.r.l., i quali, raggiunti tutti gli accordi per la gestione comune dell'affare, avevano concordato di provvedere ad una successiva formalizzazione degli stessi, che non era avvenuta, non essendo state concluse le operazioni di gara relative all'appalto bandito dalla ON IO. Oltre a ciò aggiungeva che la non aveva Pt_2 adempiuto integralmente al suddetto accordo, avendo versato in favore di RT_1
l'importo di € 35.000,00, anziché quello pattuito di € 42.700,00 pertanto
[...]
l'opponente chiedeva il pagamento della restante somma di € 7.700,00;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi sopra esposti: 1) revocare 'opposto decreto ingiuntivo, in quanto emesso in difetto di prova scritta del credito e comunque in carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
2) riconoscere e dichiarare, nel merito, che
l'opponente non è tenuta a corrispondere all'opposta la somma di € 35.000,00 reclamata con
l'opposto decreto ingiuntivo;
in ipotesi subordinata, formulata per mero ostruzionismo difensivo per la deprecata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta che precede, riconoscere e dichiarare che la suddetta somma non è produttiva di alcun saggio di interesse, tantomeno quello di cui al D. Lgs.
n. 231/02; i L e s 3) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare che RE.IN. Recuperi Industriali S.p.a. & tenuta-a corrispondere in favore di a) la somma di € 2.440,00 per il rimborso;
pro quota, delle spese di RT_1 redazione dell'offerta tecnica per la partecipazione alla gara indetta dalla ON IO;
b) la somma di € 7.700,00, quale differenza tra l'importo di € 42.700,00, indicato nella fattura Progetto
Ecologia S.r.
1. n. 1075 del 31.05.2017 e l'importo di € 35.000,00, versato da RE.IN. Recuperi
Industriali S.r.l. in relazione alla stessa;
condannando al RT_2 pagamento delle stesse in favore di 4) condannare l'opposta alla rifusione RT_1 delle spese e competenze del presente procedimento in favore dell'opponente.”
Con comparsa del 5 ottobre 2018 RE.IN RECUPERI INDUSTRIALI S.R.L si costituiva in giudizio deducendo:
a) nel mese di maggio 2017, il sig. qualificandosi quale RT_5
rappresentante della RT_1
prendeva contatti con il per avviare iniziative di natura Controparte_6
imprenditoriale anche legate a possibili forme di finanziamento alle aziende.
All'esito degli incontri, le parti decidevano di avviare una collaborazione nel settore privato del trasporto e smaltimento dei rifiuti. Avendo, la RE. necessità di CP_1
garantirsi il trasporto e lo smaltimento di un determinato quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività delle aziende sanitarie, chiedeva alla una specifica disponibilità ad avviare i RT_1 relativi servizi e per tali ragioni, le parti procedevano a predisporre un “accordo RT quadro” che prevedesse la possibilità della di poter smaltire a semplice CP_1
richiesta determinate tipologie di rifiuti nel periodo 31/05/2017 - 31/12/2017. A fronte della disponibilità offerta, la richiedeva il RT_1
pagamento in anticipo della somma di euro 35.000,00 oltre Iva. All'art. 2 dell'accordo quadro, veniva inserita una condizione sospensiva in ragione della quale le prestazioni di servizi erano subordinate alla previa e semplice richiesta di smaltimento di rifiuti da parte della RECUPERI INDUSTRIALI SRL, di modo che nel caso di mancata o parziale richiesta di smaltimento nel periodi di vigenza del contratto, la somma corrisposta in via anticipata doveva, a seconda dei casi, essere interamente o parzialmente ripetuta decorsi 30 giorni dalla scadenza naturale dell'accordo senza dar luogo ad interessi o danni a carico o a vantaggio delle parti e senza necessità che intervenisse alcuna comunicazione tra di esse. La predisposizione e la condivisione dell'accordo avveniva mediante trasmissione della bozza del contratto tra i dott. commercialisti e Controparte_7
RT_5
RT b) in data 15/06/2017, la sottoscriveva l'accordo quadro e poi lo CP_1 trasmetteva alla - previa scansione in formato PDF – RT_1
all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. In data 16/06/2017, la RE. CP_1 riceveva a mezzo e-mail ordinaria, l'accordo sottoscritto (con timbro della società e sigla in ogni pagina) da parte della e lo stesso giorno RT_1
procedeva al pagamento della somma di euro 35.000,00 mediante bonifico bancario.
L'opponente trasmetteva poi la fattura n. 1075/2017 dell'importo di euro 42.7000,00
(Imponibile euro 35.000,00 + Iva al 22% euro 7.700,00).Nei sei mesi successivi, la
RE. non aveva necessità di servirsi dei servizi offerti dalla CP_1 [...]
avendo trovato soluzione alternative ed in esecuzione dell'art. 2 RT_1
dell'accordo quadro, trascorsi 30 giorni dallo spirare del termine contrattuale RT (31/12/2017), la procedeva a richiedere la ripetizione delle somme CP_1
versate in acconto senza applicazioni di interessi;
c) sul disconoscimento della conformità all'originale e dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte all'accordo quadro del 15/06/2017 parte opponente rimarcava come il sig. fosse un “Rappresentante” della RT_5
da ciò discendeva che il disconoscimento operato RT_1 nell'interesse della società a responsabilità limitata risultava inammissibile. Tanto più che Leg. Rapp.te P.T. della Persona_1 RT_1 era una dipendente amministrativa di un plesso scolastico pubblico e che il commercialista della società opposta, chiamato a validare il regolamento contrattuale nella fase delle trattative, aveva esplicitamente prestato il proprio assenso all'accordo riservando al sig. “ ” la definitiva validazione della Pt_5
tabella dei prezzi;
d) la richiesta rivolta all'opponente di deposito in Cancelleria dell'accordo quadro al fine di ottemperare alla verificazione delle sottoscrizioni apposte al documento ai sensi dell'art. 216 c.p.p. giacché l'opposta non era in possesso dell'originale del contratto poiché l'accordo in esame si era perfezionato “a distanza”, attraverso l'invio di copia dell'atto firmato – scansionato in formato PDF - mediante trasmissione avvenuta a mezzo e-mail ordinaria;
e) l'obbligo in capo all'opponente di giustificare l'avvenuto versamento in suo favore della somma di € 35.000,00 ovvero a provare l'esistenza di un contratto di appalto verbale con l'opposta (nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 2721 e ss. cod. civ). di servizi in materia ambientale, avente ad oggetto il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, intercorso verbalmente o per facta concludentia compatibile con l'art. 26 D.Lgs.81/08; ovvero, solo mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione, senza, quindi, che risultasse per iscritto almeno il valore del servizio ai fini di una valutazione in ordine alla congruità del prezzo comprensivo dei costi della sicurezza a carico dell'appaltatore;
f) sulla questione relativa all'imposta sul valore aggiunto che
[...]
reclamava nella misura di € 7.700,00 quale differenza tra il versato RT_1
ed il fatturato l'opposta evidenziava che tale richiesta in via riconvenzionale non aveva alcuna ragione di essere non potendosi neanche astrattamente ritenere che RT
potesse essere condannata ad un fare infungibile e cioè a dover chiedere CP_1
alla l'esecuzione di servizi di trasporto e smaltimento RT_1
dei rifiuti nei limiti della somma già versata, la richiesta di condanna al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto non poteva trovare accoglimento in difetto del suo presupposto, ovvero della materiale prestazione dei servizi;
RT g) la contestazione riguardo alla circostanza che avrebbe commissionato CP_1 alla COMPENDIO SRL la predisposizione di una offerta tecnica per la partecipazione ad una gara pubblica bandita dalla ON IO e, per l'effetto, si sarebbe accollata una quota delle relative spese giacché l'opposta non aveva partecipato alla gara pubblica, essendosi limitata a consentire l'avvalimento al Cont costituendo di cui faceva parte anche la società opponente, mettendo a disposizione le proprie qualificazioni tecniche ed economiche al fine di consentire al raggruppamento temporaneo di imprese di partecipare al bando. Nessun rapporto era mai intercorso tra la RE. e la COMPENDIO SRL per la predisposizione CP_1 di un'offerta tecnica né risultava allegato alcun accordo con
[...]
in ordine alla partecipazione ai costi di partecipazione per la gara RT_1 pubblica;
Concludeva pertanto chiedendo: che il Tribunale adito, Voglia, disattesa ogni contraria eccezione o produzione documentale;
- in accoglimento dei motivi meglio esposti nella presente comparsa, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 1362/2018 del 03/05/2018
(RG n. 1631/2018) emesso dal Tribunale Ordinario di Latina;
- rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo N. 1362/2018 del 03/05/2018 (RG n.
1631/2018) emesso dal Tribunale Ordinario di Latina ovvero, in accoglimento delle argomentazioni in fatto ed in diritto esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, condannare, comunque, la in persona del Leg. Rapp. Te RT_1
Par P.T. a ripetere integralmente in favore della la somma di euro 35.000,00 oltre interessi CP_1 moratori a far data dalla domanda di restituzione;
- rigettare integralmente le domande riconvenzionali svolte dalla in quanto RT_1 infondate in fatto ed in diritto;
- condannare la RT_1
in persona del Leg. Rapp. Te P.T. al pagamento integrale delle spese di lite nella misura che si
[...] riterrà di giustizia. Con espressa riserva di modificare, integrare la domanda e di articolare i mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c..
All'udienza del 9 ottobre 2018 parte opponente richiamando il contenuto della citazione notificata deduceva che il provvedimento monitorio opposto era stato emesso sulla scorta di un contratto di cui era stata disconosciuta la conformità all'originale e che era pertanto inidoneo ad integrare la prova scritta del credito avendo peraltro disconosciuto anche la sottoscrizione apposta sulla suddetta copia. RT opponente inoltre evidenziava che la costituzione dell'opposta era avvenuta in maniera tardiva e pertanto eccepiva la decadenza delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio contestando pertanto quanto prodotto e dedotto dall'opposta e ribadendo che alcun documento contrattuale prodotto in sede monitoria era riferibile all'opponente e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art 183 c.p.c.. RT opposta si riportava al proprio atto difensivo chiedendo il rigetto dell'opposizione disattesa ogni contraria domanda, eccezione o produzione documentale. In particolare chiedeva di dichiarare inammissibile il disconoscimento operato dalla società opponente in ordine all'accordo quadro del
15/06/2017 allegato in sede monitoria con riferimento alle sottoscrizioni ed alla conformità al suo originale;
in subordine chiedeva procedersi alla verificazione ex art 216
c.c. indicando ai fini della comparazione tra gli altri le firme rilasciate dal legittimo rappresentante della società opponente al mandato conferito al difensore nominato per dare seguito all'opposizione. Non essendo in possesso dell'originale del documento con le sottoscrizioni disconosciute chiedeva che la parte opponente procedesse al deposito dell'originale in cancelleria avendo la curato la trasmissione del RT_1 contratto tramite posta elettronica. RT opposta inoltre chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà anche all'esito del deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. RT opponente si opponeva alla richiesta formulata da parte opposta per le argomentazioni già individuate nell'atto di citazione da intendersi trascritte. Il Giudice preso atto di quanto sopra alla luce del disconoscimento del contratto alla base della pretesa monitoria concedeva allo stato la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, i termini di cui all'art
183 sesto comma cpc e per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori rinviava all'udienza del 18 aprile 2019.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. primo termine del 5 novembre 2018 parte opponente ribadiva quanto dedotto e precisava che doveva considerarsi fondata l'eccezione di disconoscimento della conformità all'originale del documento prodotto da Par IN a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo e denominato “accordo quadro - scrittura privata”, avendo questa confessato di non essere in possesso dell'originale del contratto.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. primo termine del 7 novembre 2018 parte opposta ribadiva quanto dedotto e precisava di non aver partecipato alla gara della
ON IO insieme al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese. Non vi era stato alcun consenso allo svolgimento di futuri servizi in sub-appalto né risultava indicata Par la quale società sub-appaltatrice nella domanda di partecipazione alla gara CP_1
Cont pubblica. Nel mese di febbraio 2016, la aveva chiesto alla RE. RT_1
di predisporre una lettera di convenzione ad accettare parte dei rifiuti prodotti dalle
[...] strutture sanitarie comprese nei lotti di cui al Bando di gara della ON IO (per lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuto). Nella citata lettera di convenzione non era RTCont previsto lo smaltimento dei rifiuti delle aziende sanitarie del IO ad opera della presso lo stabilimento della . Nell'anno 2017, inoltre, la
[...] RT_1
richiedeva un avvalimento alla RE. per la partecipazione RT_1 CP_1 alla gara della ON IO non disponendo di alcune qualificazioni richieste nel bando;
le parti stabilivano che avrebbe corrisposto alla Recuperi Industriali RT_1
Srl, un importo pari al 2% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto, per ogni lotto a cui il concorrente avesse partecipato. Non potendo l'opponente negare di aver ricevuto la somma di euro 35.000,00 aveva da una parte affermato che tale importo veniva erogato per avere la RE. assunto la veste di subappaltatrice del raggruppamento di imprese CP_1 istituto per la partecipazione al bando di gara della ON IO e, dall'altra, per avere le parti del giudizio pattuito un appalto di servizi in forma verbale nel quale RE. era, CP_1
invece, il soggetto committente (RE. avrebbe pagato a la somma CP_1 RT_1
di € 35.000,00, oltre I.V.A. al fine di garantirsi la possibilità di smaltire rifiuti sanitari presso i suoi impianti, e questo sia che i rifiuti fossero derivati dal servizio in subappalto RT di cui alla gara bandita dalla ON IO e sia che fossero presi in carico da nello espletamento di altri servizi).
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 3 dicembre 2018 parte opponente chiedeva l'ammissione della prova per testi in ordine alle circostanze ivi indicate indicandosi a testi, su tutti i capitoli di prova : la sig.ra ; il Testimone_1
sig. il sig. , e, limitatamente ai capitoli di prova nn. 3) e Testimone_2 RT_5
4): la sig.ra Testimone_3
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 7 dicembre 2018 parte opposta precisava di aver concesso la propria disponibilità allo smaltimento di alcune tipologie di rifiuto nel proprio impianto in vista della partecipazione da parte del costituendo raggruppamento di imprese alla gara della ON IO (
[...]
e ) ed inoltre essa non risultava indicata - RT_1 Controparte_2
in sede di domanda - nella terna dei soggetti sub-appaltatori. In via istruttoria chiedeva prova per testi sulle circostanze di seguito indicate indicando a testi i sigg.ri: CP_9
, dott. Commercialista
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_7
sui capitoli di prova nn. da 1 a 13; sui capitoli di prova nn.12 e
[...] CP_12
13 e Altresì indicava a teste il dott. Commercialista Controparte_13
sui capitoli di prova di cui ai nn. 5,10,11. CP_7
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 27 dicembre 2018 parte opponente si opponeva alla richiesta di prova per testi articolata dalla convenuta, in quanto inammissibili ed assolutamente irrilevanti le circostanze di cui ai capitoli 1), 2) 3), in quanto dirette alla conferma di fatti e situazioni che riguardavano un soggetto terzo che non era parte in causa, ossia il e di cui non si Controparte_14 apprezzava in maniera evidente la diretta rilevanza in ordine ai fatti oggetto di causa;
pacifiche le circostanze di cui ai capitoli 4) e 5); inammissibile, ex art. 2721 e ss. c.c., oltre che irrilevante, la circostanza di cui al capitolo 10), in quanto diretta a provare la trasmissione, tra soggetti diversi dalle parti in causa , per via informatica, di un documento che non assurgeva al rango di contratto, poiché privo della congiunta approvazione delle parti, e, quindi, privo di valore vincolante;
inammissibile, ex art. 2721 e ss. c.c. , oltre che irrilevante , la circostanza di cui al capitolo 11), poiché diretta a provare il consenso di un soggetto che non era parte in causa rispetto ad un ipotetico accordo tra soggetti terzi;
inammissibili, ex art. 2721 e ss. c.c. , oltre che irrilevanti , le circostanze di cui ai capitoli 12) e 13) , poiché dirette a conferire valore contrattuale ad un documento di cui era stata disconosciuta la sottoscrizione. Insisteva infine per l'ammissione delle richieste istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., depositata in data 3 dicembre 2018.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 27 dicembre 2018 parte opposta evidenziava come le prove orali dedotte da controparte fossero inammissibili. I testimoni avrebbero dovuto riferire sul contenuto di un accordo verbale avente ad oggetto lo smaltimento di rifiuti prodotti da aziende sanitarie con applicazione di corrispettivi identici (per relationem) a quelli indicati nella domanda di partecipazione alla gara della
ON IO (Determinazione 28 aprile 2017, n. G05552). Il richiamo ai corrispettivi offerti dalla parte opponente con la domanda di partecipazione alla gara della ON
IO era del tutto improprio oltre che inconferente: improprio perché le prestazioni oggetto del bando di gara prevedevano il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende Sanitarie della ON IO. Questo indicava che i prezzi consideravano anche il servizio di trasporto (incluso). RT opponente invece, assumeva che tra le parti era intercorso un appalto verbale per lo smaltimento di rifiuti senza il costo del trasporto (escluso) posto a carico della mittente. Tale circostanza dimostrava come non fosse possibile riferirsi ai corrispettivi indicati nella domanda di partecipazione alla gara della ON IO;
ne conseguiva l'inammissibilità dei capitoli di prova di cui ai nn. 6 e 7 dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. 2 termine. Era inoltre inconferente avuto riguardo alla tipologia dei rifiuti genericamente individuati in quelli prodotti da aziende sanitarie. Oltre a ciò i testimoni non potevano riferire sulle condizioni economiche di un contatto di appalto
(corrispettivi) che potesse avere anche solo un'astratta possibilità di essere messo in esecuzione in assenza della previa e specifica individuazione di singole tipologie di rifiuto distinte per codice CER. Per quanto concerneva, infine, i capitoli di prova articolati ai nn.
1,2,3,4,5 essi si riferivano a circostanze in parte già dimostrate documentalmente (capitolo
1) ovvero a circostanze (capitoli 2,3,4) assolutamente generiche ed inammissibili in quanto vertenti su negozi giuridici da provare necessariamente per iscritto ex art. 2721 c.c. e segg.; infine la circostanza indicata nel capitolo n. 5 era inammissibile in quanto vertente sulla prova del pagamento (art. 2726 c.c.). In aggiunta le circostanze sulle quali dovevano riferire i testimoni erano dirette a provare il consenso negoziale da parte della
[...]
per il tramite di che quest'ultima qualificava come RT_1 RT_5
mero rappresentante di impresa sprovvisto di alcun potere di impegnare la società opponente. Anche sotto tale profilo le prove richieste apparivano inconferenti e prive di qualsivoglia valore sotto il profilo probatorio. Con riferimento alle istanze istruttorie articolate da controparte ed eventualmente ammesse, chiedeva di essere ammessa alla prova contraria, con i testi indicati nella memoria ex art. 183 cpc, secondo termine e con i testi indicati da controparte.
All'udienza del 18 aprile 2019 parte opponente si riportava al contenuto delle memorie istruttorie depositate ex art 183 cpc insistendo per l'accoglimento dei mezzi istruttori nelle stesse indicati e di rigettare quelle richieste da controparte per le ragioni illustrate. Il
Giudice dato atto di quanto sopra si riservava. Ciò detto il Giudice, letti gli atti, esaminati i dati, a scioglimento della riserva che precedeva, rilevato che parte opposta aveva rinunciato all'istanza di verificazione dell'accordo quadro oggetto di disconoscimento della controparte sia per conformità all'originale sia per la provenienza della sottoscrizione;
rilevato altresì che la convenuta formulava in riconvenzionale domanda di reconventio reconventionis ex art 2033 c.c. per la somma di 35.000 € corrisposta all'opponente per servizi comunque non resi;
rilevato che la prova orale richiesta da parte opposta in merito a un diverso contratto d'appalto intercorso tra le parti a giustificazione del pagamento della somma di 35.000€; che la riconvenzionale per il pagamento dell'iva non corrisposta appariva inammissibile ex art 2721 cc, rilevato che la prova richiesta da parte opposta appariva irrilevante ai fini del decidere, ritenuta la causa di natura documentale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 febbraio
2020.
All'udienza del 25 febbraio 2020 parte opponente chiedeva la revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice non aveva ammesso i mezzi istruttori articolati. Nell'ipotesi negativa precisava le conclusioni come in atti. RT opposta si opponeva alla richiesta di revoca di controparte e chiedeva che le parti precisassero le conclusioni anche perché la causa aveva natura documentale. Il Giudice dato atto, si riservava.
Con ordinanza del 25 febbraio 2020 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, considerato che quanto deciso con l'ordinanza in data 2 maggio 2019 doveva essere confermato poiché le prove richieste dalle parti erano inammissibili ex art. 2721 c.c. superflue o irrilevanti;
rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza del 2 maggio
2019 e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 giugno 2020
Con ordinanza del 28 novembre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate dalle parti, rilevato che con decreto del Presidente del
Tribunale del 3 settembre 2024 era necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i predetti procedimenti quelli di più antica iscrizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 maggio 2025 da svolgersi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 19 maggio 2025 parte opponente reiterava la richiesta di revoca dell'ordinanza pubblicata il 02.05.2019 insistendo per l'ammissione delle richieste di prova articolate con le proprie memorie istruttorie;
in via subordinata precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, da intendersi riportate e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento.
Con note di trattazione del 19 maggio 2025 parte opposta ribadiva quanto dedotto.
Con ordinanza del 27 maggio 2025 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 19 maggio 2025 e da parte opposta in data 19 maggio 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
RT opponente depositava comparsa conclusionale in data 25 luglio 2025 così concludendo: “il sottoscritto procuratore, espressamente richiamate le argomentazioni di fatto e di diritto esposte nei propri atti processuali pregressi, che si danno per conosciute, non volendosi qui riproporre le stesse per esigenze di sintesi – nonché le produzioni documentali effettuate a corredo delle memorie 183, comma 6, nn. 2) e 3), c.p.c., ed il documento prodotto all'udienza del 04.02.2022
-, rinnova la richiesta di ammissione della prova per testi articolata con le proprie memorie istruttorie, all'uopo domandando che la causa sia rimessa sul ruolo per l'istruttoria, e solo in via subordinata e per mero scrupolo difensivo insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, risultando la fondatezza delle stesse pienamente dimostrata alla luce delle argomentazioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto”.
RT opponente depositava memoria di replica in data 12 settembre 2025 insistendo per le richieste e le conclusioni già rassegnate. RT opposta depositava comparsa conclusionale in data 25 luglio 2025 così concludendo: “rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo N. 1362/2018 del 03/05/2018 (RG n. 1631/2018) emesso dal Tribunale Ordinario di
Latina ovvero, in accoglimento delle argomentazioni esposte in ordine alla ratifica dell'accordo quadro disconosciuto a seguito di condotte concludenti, condannare, comunque, la
[...]
, in persona del Leg. Rapp. Te P.T. a ripetere integralmente RT_1
Par in favore della la 16 somma di euro 35.000,00 oltre interessi moratori a far data dalla CP_1 domanda di restituzione;
In subordine, - accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità,
l'invalidità, l'inefficacia di qualsivoglia diverso contratto intercorso tra le parti in mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla legge o per contrarietà a norme imperative e, per l'effetto, condannare, la in persona del Leg. Rapp. Te RT_1
RT P.T. a ripetere integralmente in favore della la somma di euro 35.000,00, oltre interessi CP_1 moratori a far data dalla domanda di restituzione;
In ogni caso, - rigettare integralmente le domande riconvenzionali svolte dalla in RT_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare la RT_1
, in persona del Leg. Rapp. Te P.T. al pagamento integrale delle spese di lite nella misura
[...] che si riterrà di giustizia”.
RT opposta depositava memoria di replica in data 16 settembre 2025 insistendo nelle conclusioni come precisate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e deve pertanto essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
È principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore opponente quella di convenuto, rispetto alla pretesa creditoria, spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito” (Cass. n. 4286/1994). L'opposta ha rinunciato ad avanzare istanza di verificazione volta a superare il disconoscimento ad opera di parte opponente della firma presente sull'accordo quadro che, secondo la prospettazione di parte opposta rappresenta la prova dell'esistenza negoziale del proprio credito. Poiché infatti “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (Cass. civ. n. 2220/2012), il credito oggetto di ingiunzione deve ritenersi non provato.
Tuttavia si aggiunge che, nonostante quanto sopradetto, risulta invece fondata la domanda proposta dall'opposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. giacché, in conformità a quanto indicato dalla Suprema Corte la quale stabilisce che “in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore, «il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1,
Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza opportunamente precisato che «l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens» (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del
26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021)” (Cass. Civ. ordinanza Sez. 3 n.
21340 del 25/07/2025) il versamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo nelle mani di parte opponente non trova giustificazione nella tesi da quest'ultima secondo la quale, come da accordi verbali intrapresi tra questa e i rappresentanti delle società
[...]
la in mancanza di un impianto per lo RT_6 Pt_2
smaltimento dei rifiuti sanitari avrebbe pagato all'opponente la somma di € 35.000,00, oltre
I.V.A., al fine di garantirsi la possibilità di smaltire rifiuti sanitari presso i suoi impianti, sia per quanto concerneva i rifiuti derivati dal servizio di cui alla gara bandita dalla ON
IO e sia per quelli presi in carico dall'opposta nell' espletamento di altri servizi, precisando che i corrispettivi per la realizzazione di quest'ultimi dovevano essere i medesimi di quelli indicati nell'offerta presentata per la gara bandita dalla ON IO.
In particolare in materia di appalti stipulati oralmente la Suprema Corte ha stabilito che
“la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009,
n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art.
2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza
(Cass. Civ,. Sez. I, 24.5.2018, n. 12971). (Cass. Civ. Ord. Sez. 2 n. 2386 del 26 gennaio 2023).
In osservanza dell'orientamento sopraindicato la tesi proposta dall' opponente risulta smentita da quanto riportato nella lettera di convenzione del 16 febbraio 2016 prodotta dall'opposta che, in riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie dell'azienda sanitarie della ON IO, dichiarava la propria disponibilità ad accettare i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie senza alcun riferimento all'utilizzo dello stabilimento della e formulava RT_1
un'offerta economica per lo smaltimento degli stessi. In concordanza con quanto appena riportato nella copia di dichiarazione di impegno disposta dall'opposta in data 23 febbraio
2017 essa si impegnava a gestire i rifiuti riportati per i quantitativi disposti in gara e per tutta la durata dell'appalto relativamente ai lotti I, IV, VI e VII indicando come prezzi di conferimento quelli relativi all'offerta economica sopracitata e quindi in virtù del ricevimento di un compenso contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente.
Da ciò ne discende il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente della restituzione della somma di € 7.700 quale differenza tra l'importo di € 42.700 indicato nella fattura n. 1075 del 31 maggio 2017 e l'importo di € 35.000 versato dall'opposta in relazione alla stessa. Viene altresì rigettata la domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle spese di redazione dell'offerta tecnica per la partecipazione alla gara indetta dalla ON IO dalla somma di € 2.440 nei confronti dell'opposta atteso che questa non risultava indicata quale società sub-appaltatrice nella domanda di partecipazione alla gara pubblica.
Dunque, in considerazione dell'accoglimento della domanda subordinata formulata dall'opposta di ripetizione dell'indebito e dell'insussistenza del credito ingiunto in virtù dell'inoperatività dell'accordo non avendo parte opposta avanzato istanza di verificazione si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda così provvede:
- in accoglimento parziale dell'opposizione dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1362/2018 del 03/05/2018 e per l'effetto lo revoca;
- in accoglimento della domanda subordinata di parte opposta condanna parte opponente al pagamento della somma di € 35.000,00 oltre interessi legali dalla data di percezione dell'indebito alla data del soddisfo
-compensa le spese di lite.
Lì 19 settembre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3458/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo RT_1
TRIDICO ed elettivamente domiciliato in Fondi alla via Cavour n. 64 presso e nello studio dell'avv. Raffaele Gagliardi;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- RE. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Controparte_1
MASCETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina alla Via Gramsci, 6;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 maggio 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 19 maggio 2025 e parte opposta concludeva come da note scritte depositate in data 19 maggio 2025 da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 12 giugno 2018 RT_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1362/2018 del 03/05/2018 emesso dal
Tribunale di Latina che ingiungeva di pagare alla . la RT_2
somma di € 35.000,00 deducendo: RT a) la assumeva di aver concluso con l'opponente in data 15.06.2017, un accordo quadro in forza del quale aveva versato in favore di quest'ultima bonifico del
16.06.2017 di € 35.000,00 a titolo di anticipato corrispettivo per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Gli accordi relativi al pagamento di tale somma prevedevano che la stessa sarebbe stata restituita da - in RT_1
tutto o in parte - qualora nei successivi sei mesi non si fossero raggiunti i quantitativi corrispondenti all'importo versato. Tuttavia, parte opposta aveva poi dimostrato di non aver avuto necessità di avvalersi dei servizi offerti da RT_1
e pertanto successivamente aveva richiesto la restituzione della somma
[...] sopraindicata, di cui non aveva ottenuto il pagamento producendo copia dell'accordo quadro;
b) il disconoscimento del documento denominato “accordo quadro-scrittura privata” ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e prodotto da a corredo del ricorso per decreto Pt_2
ingiuntivo giacchè essendone stata effettuata la produzione in copia, l'opponente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2719 c.c. e 215 c.p.c., ne contestava espressamente la conformità all'originale. La sottoscrizione del documento non risultava riferibile al legale rappresentante di sig.ra RT_1 Per_1
la quale non avrebbe potuto sottoscrivere il documento de quo, datato
[...]
15.06.2017, poiché in quel giorno era regolarmente in servizio presso l'istituto scolastico in cui lavorava. Altresì la richiesta di restituzione delle somme indirizzate- da a era stata da questa tempestivamente Pt_2 RT_1
contestata con deduzione della circostanza relativa alla mancata sottoscrizione dell'atto;
c) aveva stabilito con un'associazione RT_1 Controparte_2
temporanea di imprese (A.T.L), di cui la prima era capogruppo mandataria, finalizzata all'aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti derivanti da attività sanitarie delle Aziende Sanitarie della ON IO. Le suddette società avevano poi individuato una terna di aziende subappaltatrici per l'espletamento RT dei suddetti servizi — costituita da e CP_1 CP_3 Controparte_4
-, che avevano assunto l'impegno a svolgere le parti del servizio di
[...] competenza di ognuna. Per la predisposizione dell'offerta tecnica relativa alla suddetta gara d'appalto, le suddette società avevano conferito mandato ad una società specializzata, Compendio S.r.l., concordando che i costi relativi sarebbero stati sopportati da tutti in uguale misura. Tuttavia, avendo Controparte_4
messo a disposizione le proprie strutture ed il proprio personale per il
[...] medesimo fine essa era stata esclusa dalla ripartizione delle spese e pertanto il costo del servizio effettuato da Compendio S.r.l. era stato distribuito tra le restanti quattro società. La pagava poi direttamente la propria quota in - Controparte_2 favore di pertanto questa rimetteva a la fattura RT_4 RT_1
relativa al residuo corrispettivo e questi, a sua volta, aveva rimesso a CP_3
ed a la fattura relativa al rimborso della quota di loro spettanza Pt_2 sollecitandone poi il pagamento. Non avendo le suddette società provveduto al pagamento della quota di spese di loro spettanza l'opponente formulava domanda riconvenzionale nei confronti di RE.IN. Recuperi Industriali S.r.l, per il riconoscimento del diritto ad ottenere dalla stessa il rimborso della somma di €
2.440,00, corrispondente alla quota delle spese di redazione dell'offerta tecnica per la partecipazione alla gara indetta dalla ON IO;
d) tra gli accordi assunti tra e i era quello per il quale RT_1 Pt_2 Pt_2
che non disponeva di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, essendo ancora in fase di realizzazione quello di sua proprietà, pagava a RT_1
la somma di € 35.000,00, oltre I.V.A. al fine di garantirsi la possibilità di smaltire rifiuti sanitari presso gli impianti di cui questa era proprietaria, sia che gli stessi derivassero dal servizio oggetto della gara bandita dalla ON IO, sia che gli stessi fossero prodotti nell'espletamento di altri servizi, stabilendosi che i corrispettivi per tali servizi sarebbero stati gli stessi di quelli indicati nell'offerta presentata per la gara bandita dalla ON IO. Tale accordo, che non prevedeva la restituzione della somma di € 35.000,00 che costituiva l'anticipato pagamento di servizi futuri e che non prevedeva neppure la fissazione di un termine entro il quale avrebbe potuto conferire i rifiuti presso gli impianti Pt_2 della , era stato stipulato verbalmente, alla presenza dei RT_1
rappresentanti di , di ., e di Compendio RT_1 Controparte_5
S.r.l., i quali, raggiunti tutti gli accordi per la gestione comune dell'affare, avevano concordato di provvedere ad una successiva formalizzazione degli stessi, che non era avvenuta, non essendo state concluse le operazioni di gara relative all'appalto bandito dalla ON IO. Oltre a ciò aggiungeva che la non aveva Pt_2 adempiuto integralmente al suddetto accordo, avendo versato in favore di RT_1
l'importo di € 35.000,00, anziché quello pattuito di € 42.700,00 pertanto
[...]
l'opponente chiedeva il pagamento della restante somma di € 7.700,00;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi sopra esposti: 1) revocare 'opposto decreto ingiuntivo, in quanto emesso in difetto di prova scritta del credito e comunque in carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
2) riconoscere e dichiarare, nel merito, che
l'opponente non è tenuta a corrispondere all'opposta la somma di € 35.000,00 reclamata con
l'opposto decreto ingiuntivo;
in ipotesi subordinata, formulata per mero ostruzionismo difensivo per la deprecata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta che precede, riconoscere e dichiarare che la suddetta somma non è produttiva di alcun saggio di interesse, tantomeno quello di cui al D. Lgs.
n. 231/02; i L e s 3) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare che RE.IN. Recuperi Industriali S.p.a. & tenuta-a corrispondere in favore di a) la somma di € 2.440,00 per il rimborso;
pro quota, delle spese di RT_1 redazione dell'offerta tecnica per la partecipazione alla gara indetta dalla ON IO;
b) la somma di € 7.700,00, quale differenza tra l'importo di € 42.700,00, indicato nella fattura Progetto
Ecologia S.r.
1. n. 1075 del 31.05.2017 e l'importo di € 35.000,00, versato da RE.IN. Recuperi
Industriali S.r.l. in relazione alla stessa;
condannando al RT_2 pagamento delle stesse in favore di 4) condannare l'opposta alla rifusione RT_1 delle spese e competenze del presente procedimento in favore dell'opponente.”
Con comparsa del 5 ottobre 2018 RE.IN RECUPERI INDUSTRIALI S.R.L si costituiva in giudizio deducendo:
a) nel mese di maggio 2017, il sig. qualificandosi quale RT_5
rappresentante della RT_1
prendeva contatti con il per avviare iniziative di natura Controparte_6
imprenditoriale anche legate a possibili forme di finanziamento alle aziende.
All'esito degli incontri, le parti decidevano di avviare una collaborazione nel settore privato del trasporto e smaltimento dei rifiuti. Avendo, la RE. necessità di CP_1
garantirsi il trasporto e lo smaltimento di un determinato quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività delle aziende sanitarie, chiedeva alla una specifica disponibilità ad avviare i RT_1 relativi servizi e per tali ragioni, le parti procedevano a predisporre un “accordo RT quadro” che prevedesse la possibilità della di poter smaltire a semplice CP_1
richiesta determinate tipologie di rifiuti nel periodo 31/05/2017 - 31/12/2017. A fronte della disponibilità offerta, la richiedeva il RT_1
pagamento in anticipo della somma di euro 35.000,00 oltre Iva. All'art. 2 dell'accordo quadro, veniva inserita una condizione sospensiva in ragione della quale le prestazioni di servizi erano subordinate alla previa e semplice richiesta di smaltimento di rifiuti da parte della RECUPERI INDUSTRIALI SRL, di modo che nel caso di mancata o parziale richiesta di smaltimento nel periodi di vigenza del contratto, la somma corrisposta in via anticipata doveva, a seconda dei casi, essere interamente o parzialmente ripetuta decorsi 30 giorni dalla scadenza naturale dell'accordo senza dar luogo ad interessi o danni a carico o a vantaggio delle parti e senza necessità che intervenisse alcuna comunicazione tra di esse. La predisposizione e la condivisione dell'accordo avveniva mediante trasmissione della bozza del contratto tra i dott. commercialisti e Controparte_7
RT_5
RT b) in data 15/06/2017, la sottoscriveva l'accordo quadro e poi lo CP_1 trasmetteva alla - previa scansione in formato PDF – RT_1
all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. In data 16/06/2017, la RE. CP_1 riceveva a mezzo e-mail ordinaria, l'accordo sottoscritto (con timbro della società e sigla in ogni pagina) da parte della e lo stesso giorno RT_1
procedeva al pagamento della somma di euro 35.000,00 mediante bonifico bancario.
L'opponente trasmetteva poi la fattura n. 1075/2017 dell'importo di euro 42.7000,00
(Imponibile euro 35.000,00 + Iva al 22% euro 7.700,00).Nei sei mesi successivi, la
RE. non aveva necessità di servirsi dei servizi offerti dalla CP_1 [...]
avendo trovato soluzione alternative ed in esecuzione dell'art. 2 RT_1
dell'accordo quadro, trascorsi 30 giorni dallo spirare del termine contrattuale RT (31/12/2017), la procedeva a richiedere la ripetizione delle somme CP_1
versate in acconto senza applicazioni di interessi;
c) sul disconoscimento della conformità all'originale e dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte all'accordo quadro del 15/06/2017 parte opponente rimarcava come il sig. fosse un “Rappresentante” della RT_5
da ciò discendeva che il disconoscimento operato RT_1 nell'interesse della società a responsabilità limitata risultava inammissibile. Tanto più che Leg. Rapp.te P.T. della Persona_1 RT_1 era una dipendente amministrativa di un plesso scolastico pubblico e che il commercialista della società opposta, chiamato a validare il regolamento contrattuale nella fase delle trattative, aveva esplicitamente prestato il proprio assenso all'accordo riservando al sig. “ ” la definitiva validazione della Pt_5
tabella dei prezzi;
d) la richiesta rivolta all'opponente di deposito in Cancelleria dell'accordo quadro al fine di ottemperare alla verificazione delle sottoscrizioni apposte al documento ai sensi dell'art. 216 c.p.p. giacché l'opposta non era in possesso dell'originale del contratto poiché l'accordo in esame si era perfezionato “a distanza”, attraverso l'invio di copia dell'atto firmato – scansionato in formato PDF - mediante trasmissione avvenuta a mezzo e-mail ordinaria;
e) l'obbligo in capo all'opponente di giustificare l'avvenuto versamento in suo favore della somma di € 35.000,00 ovvero a provare l'esistenza di un contratto di appalto verbale con l'opposta (nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 2721 e ss. cod. civ). di servizi in materia ambientale, avente ad oggetto il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, intercorso verbalmente o per facta concludentia compatibile con l'art. 26 D.Lgs.81/08; ovvero, solo mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione, senza, quindi, che risultasse per iscritto almeno il valore del servizio ai fini di una valutazione in ordine alla congruità del prezzo comprensivo dei costi della sicurezza a carico dell'appaltatore;
f) sulla questione relativa all'imposta sul valore aggiunto che
[...]
reclamava nella misura di € 7.700,00 quale differenza tra il versato RT_1
ed il fatturato l'opposta evidenziava che tale richiesta in via riconvenzionale non aveva alcuna ragione di essere non potendosi neanche astrattamente ritenere che RT
potesse essere condannata ad un fare infungibile e cioè a dover chiedere CP_1
alla l'esecuzione di servizi di trasporto e smaltimento RT_1
dei rifiuti nei limiti della somma già versata, la richiesta di condanna al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto non poteva trovare accoglimento in difetto del suo presupposto, ovvero della materiale prestazione dei servizi;
RT g) la contestazione riguardo alla circostanza che avrebbe commissionato CP_1 alla COMPENDIO SRL la predisposizione di una offerta tecnica per la partecipazione ad una gara pubblica bandita dalla ON IO e, per l'effetto, si sarebbe accollata una quota delle relative spese giacché l'opposta non aveva partecipato alla gara pubblica, essendosi limitata a consentire l'avvalimento al Cont costituendo di cui faceva parte anche la società opponente, mettendo a disposizione le proprie qualificazioni tecniche ed economiche al fine di consentire al raggruppamento temporaneo di imprese di partecipare al bando. Nessun rapporto era mai intercorso tra la RE. e la COMPENDIO SRL per la predisposizione CP_1 di un'offerta tecnica né risultava allegato alcun accordo con
[...]
in ordine alla partecipazione ai costi di partecipazione per la gara RT_1 pubblica;
Concludeva pertanto chiedendo: che il Tribunale adito, Voglia, disattesa ogni contraria eccezione o produzione documentale;
- in accoglimento dei motivi meglio esposti nella presente comparsa, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 1362/2018 del 03/05/2018
(RG n. 1631/2018) emesso dal Tribunale Ordinario di Latina;
- rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo N. 1362/2018 del 03/05/2018 (RG n.
1631/2018) emesso dal Tribunale Ordinario di Latina ovvero, in accoglimento delle argomentazioni in fatto ed in diritto esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, condannare, comunque, la in persona del Leg. Rapp. Te RT_1
Par P.T. a ripetere integralmente in favore della la somma di euro 35.000,00 oltre interessi CP_1 moratori a far data dalla domanda di restituzione;
- rigettare integralmente le domande riconvenzionali svolte dalla in quanto RT_1 infondate in fatto ed in diritto;
- condannare la RT_1
in persona del Leg. Rapp. Te P.T. al pagamento integrale delle spese di lite nella misura che si
[...] riterrà di giustizia. Con espressa riserva di modificare, integrare la domanda e di articolare i mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c..
All'udienza del 9 ottobre 2018 parte opponente richiamando il contenuto della citazione notificata deduceva che il provvedimento monitorio opposto era stato emesso sulla scorta di un contratto di cui era stata disconosciuta la conformità all'originale e che era pertanto inidoneo ad integrare la prova scritta del credito avendo peraltro disconosciuto anche la sottoscrizione apposta sulla suddetta copia. RT opponente inoltre evidenziava che la costituzione dell'opposta era avvenuta in maniera tardiva e pertanto eccepiva la decadenza delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio contestando pertanto quanto prodotto e dedotto dall'opposta e ribadendo che alcun documento contrattuale prodotto in sede monitoria era riferibile all'opponente e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art 183 c.p.c.. RT opposta si riportava al proprio atto difensivo chiedendo il rigetto dell'opposizione disattesa ogni contraria domanda, eccezione o produzione documentale. In particolare chiedeva di dichiarare inammissibile il disconoscimento operato dalla società opponente in ordine all'accordo quadro del
15/06/2017 allegato in sede monitoria con riferimento alle sottoscrizioni ed alla conformità al suo originale;
in subordine chiedeva procedersi alla verificazione ex art 216
c.c. indicando ai fini della comparazione tra gli altri le firme rilasciate dal legittimo rappresentante della società opponente al mandato conferito al difensore nominato per dare seguito all'opposizione. Non essendo in possesso dell'originale del documento con le sottoscrizioni disconosciute chiedeva che la parte opponente procedesse al deposito dell'originale in cancelleria avendo la curato la trasmissione del RT_1 contratto tramite posta elettronica. RT opposta inoltre chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà anche all'esito del deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. RT opponente si opponeva alla richiesta formulata da parte opposta per le argomentazioni già individuate nell'atto di citazione da intendersi trascritte. Il Giudice preso atto di quanto sopra alla luce del disconoscimento del contratto alla base della pretesa monitoria concedeva allo stato la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, i termini di cui all'art
183 sesto comma cpc e per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori rinviava all'udienza del 18 aprile 2019.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. primo termine del 5 novembre 2018 parte opponente ribadiva quanto dedotto e precisava che doveva considerarsi fondata l'eccezione di disconoscimento della conformità all'originale del documento prodotto da Par IN a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo e denominato “accordo quadro - scrittura privata”, avendo questa confessato di non essere in possesso dell'originale del contratto.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. primo termine del 7 novembre 2018 parte opposta ribadiva quanto dedotto e precisava di non aver partecipato alla gara della
ON IO insieme al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese. Non vi era stato alcun consenso allo svolgimento di futuri servizi in sub-appalto né risultava indicata Par la quale società sub-appaltatrice nella domanda di partecipazione alla gara CP_1
Cont pubblica. Nel mese di febbraio 2016, la aveva chiesto alla RE. RT_1
di predisporre una lettera di convenzione ad accettare parte dei rifiuti prodotti dalle
[...] strutture sanitarie comprese nei lotti di cui al Bando di gara della ON IO (per lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuto). Nella citata lettera di convenzione non era RTCont previsto lo smaltimento dei rifiuti delle aziende sanitarie del IO ad opera della presso lo stabilimento della . Nell'anno 2017, inoltre, la
[...] RT_1
richiedeva un avvalimento alla RE. per la partecipazione RT_1 CP_1 alla gara della ON IO non disponendo di alcune qualificazioni richieste nel bando;
le parti stabilivano che avrebbe corrisposto alla Recuperi Industriali RT_1
Srl, un importo pari al 2% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto, per ogni lotto a cui il concorrente avesse partecipato. Non potendo l'opponente negare di aver ricevuto la somma di euro 35.000,00 aveva da una parte affermato che tale importo veniva erogato per avere la RE. assunto la veste di subappaltatrice del raggruppamento di imprese CP_1 istituto per la partecipazione al bando di gara della ON IO e, dall'altra, per avere le parti del giudizio pattuito un appalto di servizi in forma verbale nel quale RE. era, CP_1
invece, il soggetto committente (RE. avrebbe pagato a la somma CP_1 RT_1
di € 35.000,00, oltre I.V.A. al fine di garantirsi la possibilità di smaltire rifiuti sanitari presso i suoi impianti, e questo sia che i rifiuti fossero derivati dal servizio in subappalto RT di cui alla gara bandita dalla ON IO e sia che fossero presi in carico da nello espletamento di altri servizi).
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 3 dicembre 2018 parte opponente chiedeva l'ammissione della prova per testi in ordine alle circostanze ivi indicate indicandosi a testi, su tutti i capitoli di prova : la sig.ra ; il Testimone_1
sig. il sig. , e, limitatamente ai capitoli di prova nn. 3) e Testimone_2 RT_5
4): la sig.ra Testimone_3
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 7 dicembre 2018 parte opposta precisava di aver concesso la propria disponibilità allo smaltimento di alcune tipologie di rifiuto nel proprio impianto in vista della partecipazione da parte del costituendo raggruppamento di imprese alla gara della ON IO (
[...]
e ) ed inoltre essa non risultava indicata - RT_1 Controparte_2
in sede di domanda - nella terna dei soggetti sub-appaltatori. In via istruttoria chiedeva prova per testi sulle circostanze di seguito indicate indicando a testi i sigg.ri: CP_9
, dott. Commercialista
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_7
sui capitoli di prova nn. da 1 a 13; sui capitoli di prova nn.12 e
[...] CP_12
13 e Altresì indicava a teste il dott. Commercialista Controparte_13
sui capitoli di prova di cui ai nn. 5,10,11. CP_7
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 27 dicembre 2018 parte opponente si opponeva alla richiesta di prova per testi articolata dalla convenuta, in quanto inammissibili ed assolutamente irrilevanti le circostanze di cui ai capitoli 1), 2) 3), in quanto dirette alla conferma di fatti e situazioni che riguardavano un soggetto terzo che non era parte in causa, ossia il e di cui non si Controparte_14 apprezzava in maniera evidente la diretta rilevanza in ordine ai fatti oggetto di causa;
pacifiche le circostanze di cui ai capitoli 4) e 5); inammissibile, ex art. 2721 e ss. c.c., oltre che irrilevante, la circostanza di cui al capitolo 10), in quanto diretta a provare la trasmissione, tra soggetti diversi dalle parti in causa , per via informatica, di un documento che non assurgeva al rango di contratto, poiché privo della congiunta approvazione delle parti, e, quindi, privo di valore vincolante;
inammissibile, ex art. 2721 e ss. c.c. , oltre che irrilevante , la circostanza di cui al capitolo 11), poiché diretta a provare il consenso di un soggetto che non era parte in causa rispetto ad un ipotetico accordo tra soggetti terzi;
inammissibili, ex art. 2721 e ss. c.c. , oltre che irrilevanti , le circostanze di cui ai capitoli 12) e 13) , poiché dirette a conferire valore contrattuale ad un documento di cui era stata disconosciuta la sottoscrizione. Insisteva infine per l'ammissione delle richieste istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., depositata in data 3 dicembre 2018.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 27 dicembre 2018 parte opposta evidenziava come le prove orali dedotte da controparte fossero inammissibili. I testimoni avrebbero dovuto riferire sul contenuto di un accordo verbale avente ad oggetto lo smaltimento di rifiuti prodotti da aziende sanitarie con applicazione di corrispettivi identici (per relationem) a quelli indicati nella domanda di partecipazione alla gara della
ON IO (Determinazione 28 aprile 2017, n. G05552). Il richiamo ai corrispettivi offerti dalla parte opponente con la domanda di partecipazione alla gara della ON
IO era del tutto improprio oltre che inconferente: improprio perché le prestazioni oggetto del bando di gara prevedevano il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende Sanitarie della ON IO. Questo indicava che i prezzi consideravano anche il servizio di trasporto (incluso). RT opponente invece, assumeva che tra le parti era intercorso un appalto verbale per lo smaltimento di rifiuti senza il costo del trasporto (escluso) posto a carico della mittente. Tale circostanza dimostrava come non fosse possibile riferirsi ai corrispettivi indicati nella domanda di partecipazione alla gara della ON IO;
ne conseguiva l'inammissibilità dei capitoli di prova di cui ai nn. 6 e 7 dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. 2 termine. Era inoltre inconferente avuto riguardo alla tipologia dei rifiuti genericamente individuati in quelli prodotti da aziende sanitarie. Oltre a ciò i testimoni non potevano riferire sulle condizioni economiche di un contatto di appalto
(corrispettivi) che potesse avere anche solo un'astratta possibilità di essere messo in esecuzione in assenza della previa e specifica individuazione di singole tipologie di rifiuto distinte per codice CER. Per quanto concerneva, infine, i capitoli di prova articolati ai nn.
1,2,3,4,5 essi si riferivano a circostanze in parte già dimostrate documentalmente (capitolo
1) ovvero a circostanze (capitoli 2,3,4) assolutamente generiche ed inammissibili in quanto vertenti su negozi giuridici da provare necessariamente per iscritto ex art. 2721 c.c. e segg.; infine la circostanza indicata nel capitolo n. 5 era inammissibile in quanto vertente sulla prova del pagamento (art. 2726 c.c.). In aggiunta le circostanze sulle quali dovevano riferire i testimoni erano dirette a provare il consenso negoziale da parte della
[...]
per il tramite di che quest'ultima qualificava come RT_1 RT_5
mero rappresentante di impresa sprovvisto di alcun potere di impegnare la società opponente. Anche sotto tale profilo le prove richieste apparivano inconferenti e prive di qualsivoglia valore sotto il profilo probatorio. Con riferimento alle istanze istruttorie articolate da controparte ed eventualmente ammesse, chiedeva di essere ammessa alla prova contraria, con i testi indicati nella memoria ex art. 183 cpc, secondo termine e con i testi indicati da controparte.
All'udienza del 18 aprile 2019 parte opponente si riportava al contenuto delle memorie istruttorie depositate ex art 183 cpc insistendo per l'accoglimento dei mezzi istruttori nelle stesse indicati e di rigettare quelle richieste da controparte per le ragioni illustrate. Il
Giudice dato atto di quanto sopra si riservava. Ciò detto il Giudice, letti gli atti, esaminati i dati, a scioglimento della riserva che precedeva, rilevato che parte opposta aveva rinunciato all'istanza di verificazione dell'accordo quadro oggetto di disconoscimento della controparte sia per conformità all'originale sia per la provenienza della sottoscrizione;
rilevato altresì che la convenuta formulava in riconvenzionale domanda di reconventio reconventionis ex art 2033 c.c. per la somma di 35.000 € corrisposta all'opponente per servizi comunque non resi;
rilevato che la prova orale richiesta da parte opposta in merito a un diverso contratto d'appalto intercorso tra le parti a giustificazione del pagamento della somma di 35.000€; che la riconvenzionale per il pagamento dell'iva non corrisposta appariva inammissibile ex art 2721 cc, rilevato che la prova richiesta da parte opposta appariva irrilevante ai fini del decidere, ritenuta la causa di natura documentale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 febbraio
2020.
All'udienza del 25 febbraio 2020 parte opponente chiedeva la revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice non aveva ammesso i mezzi istruttori articolati. Nell'ipotesi negativa precisava le conclusioni come in atti. RT opposta si opponeva alla richiesta di revoca di controparte e chiedeva che le parti precisassero le conclusioni anche perché la causa aveva natura documentale. Il Giudice dato atto, si riservava.
Con ordinanza del 25 febbraio 2020 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, considerato che quanto deciso con l'ordinanza in data 2 maggio 2019 doveva essere confermato poiché le prove richieste dalle parti erano inammissibili ex art. 2721 c.c. superflue o irrilevanti;
rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza del 2 maggio
2019 e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 giugno 2020
Con ordinanza del 28 novembre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate dalle parti, rilevato che con decreto del Presidente del
Tribunale del 3 settembre 2024 era necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i predetti procedimenti quelli di più antica iscrizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 maggio 2025 da svolgersi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 19 maggio 2025 parte opponente reiterava la richiesta di revoca dell'ordinanza pubblicata il 02.05.2019 insistendo per l'ammissione delle richieste di prova articolate con le proprie memorie istruttorie;
in via subordinata precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, da intendersi riportate e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento.
Con note di trattazione del 19 maggio 2025 parte opposta ribadiva quanto dedotto.
Con ordinanza del 27 maggio 2025 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 19 maggio 2025 e da parte opposta in data 19 maggio 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
RT opponente depositava comparsa conclusionale in data 25 luglio 2025 così concludendo: “il sottoscritto procuratore, espressamente richiamate le argomentazioni di fatto e di diritto esposte nei propri atti processuali pregressi, che si danno per conosciute, non volendosi qui riproporre le stesse per esigenze di sintesi – nonché le produzioni documentali effettuate a corredo delle memorie 183, comma 6, nn. 2) e 3), c.p.c., ed il documento prodotto all'udienza del 04.02.2022
-, rinnova la richiesta di ammissione della prova per testi articolata con le proprie memorie istruttorie, all'uopo domandando che la causa sia rimessa sul ruolo per l'istruttoria, e solo in via subordinata e per mero scrupolo difensivo insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, risultando la fondatezza delle stesse pienamente dimostrata alla luce delle argomentazioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto”.
RT opponente depositava memoria di replica in data 12 settembre 2025 insistendo per le richieste e le conclusioni già rassegnate. RT opposta depositava comparsa conclusionale in data 25 luglio 2025 così concludendo: “rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo N. 1362/2018 del 03/05/2018 (RG n. 1631/2018) emesso dal Tribunale Ordinario di
Latina ovvero, in accoglimento delle argomentazioni esposte in ordine alla ratifica dell'accordo quadro disconosciuto a seguito di condotte concludenti, condannare, comunque, la
[...]
, in persona del Leg. Rapp. Te P.T. a ripetere integralmente RT_1
Par in favore della la 16 somma di euro 35.000,00 oltre interessi moratori a far data dalla CP_1 domanda di restituzione;
In subordine, - accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità,
l'invalidità, l'inefficacia di qualsivoglia diverso contratto intercorso tra le parti in mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla legge o per contrarietà a norme imperative e, per l'effetto, condannare, la in persona del Leg. Rapp. Te RT_1
RT P.T. a ripetere integralmente in favore della la somma di euro 35.000,00, oltre interessi CP_1 moratori a far data dalla domanda di restituzione;
In ogni caso, - rigettare integralmente le domande riconvenzionali svolte dalla in RT_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare la RT_1
, in persona del Leg. Rapp. Te P.T. al pagamento integrale delle spese di lite nella misura
[...] che si riterrà di giustizia”.
RT opposta depositava memoria di replica in data 16 settembre 2025 insistendo nelle conclusioni come precisate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e deve pertanto essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
È principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore opponente quella di convenuto, rispetto alla pretesa creditoria, spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito” (Cass. n. 4286/1994). L'opposta ha rinunciato ad avanzare istanza di verificazione volta a superare il disconoscimento ad opera di parte opponente della firma presente sull'accordo quadro che, secondo la prospettazione di parte opposta rappresenta la prova dell'esistenza negoziale del proprio credito. Poiché infatti “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (Cass. civ. n. 2220/2012), il credito oggetto di ingiunzione deve ritenersi non provato.
Tuttavia si aggiunge che, nonostante quanto sopradetto, risulta invece fondata la domanda proposta dall'opposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. giacché, in conformità a quanto indicato dalla Suprema Corte la quale stabilisce che “in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore, «il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1,
Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza opportunamente precisato che «l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens» (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del
26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021)” (Cass. Civ. ordinanza Sez. 3 n.
21340 del 25/07/2025) il versamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo nelle mani di parte opponente non trova giustificazione nella tesi da quest'ultima secondo la quale, come da accordi verbali intrapresi tra questa e i rappresentanti delle società
[...]
la in mancanza di un impianto per lo RT_6 Pt_2
smaltimento dei rifiuti sanitari avrebbe pagato all'opponente la somma di € 35.000,00, oltre
I.V.A., al fine di garantirsi la possibilità di smaltire rifiuti sanitari presso i suoi impianti, sia per quanto concerneva i rifiuti derivati dal servizio di cui alla gara bandita dalla ON
IO e sia per quelli presi in carico dall'opposta nell' espletamento di altri servizi, precisando che i corrispettivi per la realizzazione di quest'ultimi dovevano essere i medesimi di quelli indicati nell'offerta presentata per la gara bandita dalla ON IO.
In particolare in materia di appalti stipulati oralmente la Suprema Corte ha stabilito che
“la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009,
n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art.
2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza
(Cass. Civ,. Sez. I, 24.5.2018, n. 12971). (Cass. Civ. Ord. Sez. 2 n. 2386 del 26 gennaio 2023).
In osservanza dell'orientamento sopraindicato la tesi proposta dall' opponente risulta smentita da quanto riportato nella lettera di convenzione del 16 febbraio 2016 prodotta dall'opposta che, in riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie dell'azienda sanitarie della ON IO, dichiarava la propria disponibilità ad accettare i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie senza alcun riferimento all'utilizzo dello stabilimento della e formulava RT_1
un'offerta economica per lo smaltimento degli stessi. In concordanza con quanto appena riportato nella copia di dichiarazione di impegno disposta dall'opposta in data 23 febbraio
2017 essa si impegnava a gestire i rifiuti riportati per i quantitativi disposti in gara e per tutta la durata dell'appalto relativamente ai lotti I, IV, VI e VII indicando come prezzi di conferimento quelli relativi all'offerta economica sopracitata e quindi in virtù del ricevimento di un compenso contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente.
Da ciò ne discende il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente della restituzione della somma di € 7.700 quale differenza tra l'importo di € 42.700 indicato nella fattura n. 1075 del 31 maggio 2017 e l'importo di € 35.000 versato dall'opposta in relazione alla stessa. Viene altresì rigettata la domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle spese di redazione dell'offerta tecnica per la partecipazione alla gara indetta dalla ON IO dalla somma di € 2.440 nei confronti dell'opposta atteso che questa non risultava indicata quale società sub-appaltatrice nella domanda di partecipazione alla gara pubblica.
Dunque, in considerazione dell'accoglimento della domanda subordinata formulata dall'opposta di ripetizione dell'indebito e dell'insussistenza del credito ingiunto in virtù dell'inoperatività dell'accordo non avendo parte opposta avanzato istanza di verificazione si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda così provvede:
- in accoglimento parziale dell'opposizione dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1362/2018 del 03/05/2018 e per l'effetto lo revoca;
- in accoglimento della domanda subordinata di parte opposta condanna parte opponente al pagamento della somma di € 35.000,00 oltre interessi legali dalla data di percezione dell'indebito alla data del soddisfo
-compensa le spese di lite.
Lì 19 settembre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava