Art. 3.
Le misure di pronto intervento previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , comprendono anche interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico.
Limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge gli interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame di cui al precedente comma possono essere adottati anche a favore degli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.
Nota all'art. 3:
Secondo l' art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , le regioni, nelle situazioni specificate nella precedente nota, possono adottare le seguenti misure:
a) a titolo di pronto intervento:
1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;".
Le misure di pronto intervento previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , comprendono anche interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico.
Limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge gli interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame di cui al precedente comma possono essere adottati anche a favore degli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.
Nota all'art. 3:
Secondo l' art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , le regioni, nelle situazioni specificate nella precedente nota, possono adottare le seguenti misure:
a) a titolo di pronto intervento:
1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;".