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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/11/2024, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.678 / 2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 678 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Via dell'Artigianato n. 20, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sara Arduini,
-Ricorrente-
E
nata a [...] il [...], ed ivi residente, Via dell'Artigianato n. 20, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Adolfo Paoli.
-Resistente -
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: Come da fogli di Pc depositati in via telematica.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2022 e ritualmente notificato, il sig. , Parte_2
adiva l'intestato Tribunale deducendo che: - a seguito del matrimonio contratto in data 30/07/1989 con la sig.ra , dal quale Controparte_1
nascevano le due figlie, ed , rispettivamente in data 09/01/1990 e 29/07/2000 i coniugi Per_1 Per_2
decidevano di separarsi alle condizioni di seguito testualmente riportate:
“- la casa coniugale è assegnata alla moglie la quale continuerà ad abitarvi Controparte_1
insieme alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, fino al raggiungimento Per_2
dell'indipendenza economica da parte della medesima figlia;
- alla moglie è assegnata anche una porzione del piano terra dell'immobile di circa mq. 30 in cui è situata la casa coniugale da utilizzare come garage, con apertura telecomandata;
mentre la restante porzione del piano terra ed i tre garages posti al piano interrato del medesimo immobile rimarranno nell'esclusivo possesso e godimento del Sig. il quale s'impegna ad Parte_1
ultimare i lavori di divisione dei locali del piano terra entro la data del 10.12.2018;
- entro la medesima data del 10.12.2018 la Sig.ra s'impegna a restituire al marito Controparte_1
tutti gli scatoloni presenti nella soffitta della casa coniugale contenenti effetti personali e beni di proprietà esclusiva del Sig. così come ogni altro oggetto di proprietà del Parte_1
medesimo presente all'interno della casa coniugale, tra i quali: documenti Parte_1
contabili relativi alla impresa artigiana del presenti all'interno del cassetto del mobile Pt_1
della cucina;
l'orologio d'oro da uomo;
collezione delle Ferrari, gadjets, schede telefoniche, autoradio d'epoca presenti all'interno del mobiletti nella mansarda, quadri, fotografie ricordo dei viaggi e souvenir;
videocassette. Mobiletto con collezioni di monete esterne e italiane d'epoca;
- entro la predetta data del 10.12.2018 la moglie s'impegna a richiedere la volturazione a proprio nome delle utenze ed imposte (immondizia) relative alla casa coniugale, le quali, tuttavia, sino alla data del 31.12.2018 verranno pagate dal Sig. Parte_1
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad € Per_2
400,00 mensili indicizzati oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche di formazione;
mediche ed ospedaliere;
sportive, ricreative, ecc), secondo protocollo del Tribunale di Ancona, nonché un contributo per il mantenimento della stessa moglie di € 250,00 mensili, del pari indicizzati, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese”,
- la situazione patrimoniale del ricorrente è andata ulteriormente deteriorandosi e lo stesso, alla data del ricorso, aveva un debito residuo dei mutui contratti con , TA e pari a € CP_2 Contr
47.908,35 (cfr doc. n. 9), un debito di € 15.812,82 nei confronti di per avvisi Controparte_4
bonari, (cfr doc. n. 10), un debito di € 10.000,00 nei confronti di enti non ancora in cartella e/o rateizzati (cfr doc. n. 11) oltre € 24.741,35 a titolo di utilizzo fidi presso le banche , CA Contr
MA e CA BPER;
- dall'ultimo bilancio di esercizio il risulta godere (cfr. doc. n. 12) di un reddito imponibile Pt_1
di € 5.476,00 per il 2021 (esercizio 2020), di € 13.286,00 per il 2020 (esercizio 2019) ed €
16.056,00 per il 2019 (esercizio 2018).
- l'indebitamento è, quantomeno in parte, imputabile alla stessa resistente la quale, in costanza di matrimonio, collaborava nella gestione amministrativa dell'azienda, asseritamente eseguendo i pagamenti a favore dei fornitori e creditori vari;
- la sig.ra e la figlia secondogenita hanno entrambe una propria indipendenza Controparte_1 Per_2
economica atteso che la resistente, oltre a godere della disponibilità della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, è stabilmente impiegata presso la tabaccheria a insegna “Il Girasole”, sita in Via dell'Artigianato, nel Comune di Mercatale di AR, gestita da , Per_1
primogenita della coppia;
- la secondogenita , dopo avere terminato un corso professionale da estetista a AR, è Per_2
impiegata presso il centro estetico “Norma” di Borgo Pace.
Tanto premesso, essendo trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia di separazione consensuale senza ricostituzione della convivenza familiare ed essendo pertanto definitivamente cessata tra i coniugi stessi ogni comunione materiale e spirituale, con vittoria di spese, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1) pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3° lettere b della L.
1/12/1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (PS), in data 30/07/1989 tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di AR al Numero 8 Parte II Serie A e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di AR di procedere all'annotazione della sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al R. D. 9/7/1939 N. 1238 e successive modifiche.
2) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per l'effetto che nessun contributo a titolo di mantenimento dovrà essere versato nei confronti della resistente . Controparte_1
3) Dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento della figlia Persona_3
in ragione dell'indipendenza economica raggiunta dalla stessa, per le causali esposte in narrativa.
4) Disporre la restituzione della casa coniugale in favore del ricorrente, di sua proprietà, in ragione di quanto esposto ai punti che precedono.
5) Emettere ogni altro provvedimento utile o necessario”. Con memoria di costituzione ritualmente depositata, la sig.ra dichiarandosi in Controparte_1
accordo sulla sola richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutto quanto dedotto dal sig. In particolare deduceva che: Pt_1
- , ancora convivente con la DR, è stata assunta in un centro estetico con contratto di Per_2
apprendistato, trasformato in contratto a tempo indeterminato nel 2021 con reddito annuale di €
10.820,88 (cfr. all. 3); la predetta assunzione, pur modificando favorevolmente la condizione economica della figlia ma non al punto da ritenere che la medesima abbia conseguito la indipendenza economica;
- la resistente, dal giugno 2020 presta collaborazione per due ore giornaliere nella attività della figlia maggiore impegnata in un lavoro avviato da poco tempo tanto che, impossibilitata ad Per_1
assumere una dipendente per mancanza di mezzi, la figlia si è rivolta alla DR Per_1
assumendola, obbligatoriamente per giustificarne la presenza nell'esercizio, con un orario minimo e una retribuzione di circa euro 400,00 mensili (cfr. all. 4) che però non è stata in grado di corrispondere;
- di fatto la signora attualmente è priva di reddito, atteso che dal mese di Aprile del 2022 il CP_1
ricorrente è totalmente inadempiente nei confronti suoi e della figlia. Il nucleo familiare costituito dalla resistente e dalla figlia minore può quindi contare su un reddito teorico di circa euro Per_2
16.000,00 ma di fatto oggi dispone del solo stipendio di per far fronte alle primarie esigenze e Per_2
ai costi di gestione della abitazione che, per la sola spesa del gas e della energia elettrica riferita all'anno 2022, somma ad € 2.500,00 (cfr all. 6);
- contrariamente alla condotta del ricorrente, la resistente non avrebbe esitato a trovare lavoro. La sua storia personale depone in tal senso: ha iniziato a lavorare come apprendista all'età di quattordici anni con una ditta artigiana del territorio fino al 1990, quando si è posta in maternità; dal gennaio 1991 è stata assunta come coadiuvante nell'impresa artigiana del ricorrente (all. 8) prestando fino al 2016 servizio di assistenza contabile e di copertura dell'officina per le frequentissime assenze del marito, il quale, dal 1995 al 2016 ha omesso di versare la relativa contribuzione arrecandole grave danno ai fini previdenziali;
- nel totale disinteresse dell'altro genitore la signora per i motivi esposti, dovendo prestare CP_1
aiuto ed assistenza ad entrambe le figlie, non è stata nella condizione di ricercare un lavoro nè sarebbe in grado di reperire e sostenere i costi di una diversa soluzione abitativa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, con vittoria di spese e competenza domandava all'adito
Tribunale di:
“1 – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.07.1989 tra
e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Controparte_1 Parte_1 AR, atto n. 8 parte II, S. A. Anno 1989, mandando all'ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
2 – confermare integralmente gli accordi matrimoniali raggiunti in sede di separazione;
3 – rigettare ogni avversa domanda spiegata in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della Resistente la quale, impegnata nella materiale assistenza delle figlie pur maggiorenni, non può considerarsi economicamente indipendente;
4 – rigettare la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale considerato che la figlia
non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica;
”. Per_2
In data 18/04/2023 il Presidente procedeva all'ascolto della figlia che rendeva le Persona_3
seguenti dichiarazioni:
“ADR Faccio l'estetista presso un centro estetico di Borgo Pace con un contratto di apprendistato e non raggiungo i 1000 euro al mese di stipendio.
ADR Abito con la mamma, che aiuta a mia sorella nel negozio di Tabacchi a Mercatale. Mia DR
è assunta regolarmente, ma non riceve retribuzione. Lavora soltanto per dare una mano a mia sorella.
ADR Mia DR non guadagna nulla. Da quando mio padre ha smesso di corrispondere il mantenimento viviamo con quanto io guadagno.
ADR Il mio apprendistato doveva finire a maggio 2024, ma a quanto ho appreso dal mio commercialista le nuove norme dovrebbero imporre un altro anno prima della stabilizzazione.
ADR L'ultimo rateo di mantenimento, che mio padre ha pagato, è stato a luglio scorso ma si trattava del rateo di marzo.
ADR So che mio padre ha chiuso l'officina ed è in pensione. Però, per quel che so, fa anche qualche lavoretto a chiamata.
ADR I miei rapporti con mio padre sono inesistenti da circa dieci anni.
ADR Mia sorella gestisce la tabaccheria ed è finanziariamente autonoma anche se non riesce ad aiutare economicamente mia DR. Tengo comunque a precisare che mio padre ha deciso da solo di andare via di casa e non siamo state noi a buttarlo fuori.”
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 20/03/2023 e dell'audizione della figlia
[...]
in data 18/04/2023, il Presidente, visto l'art. 4 co. 8 L. 898/70 e succ. mod., sui Persona_3
provvedimenti urgenti e necessari così decideva;
- Pone a carico di un assegno divorzile di Euro 250,00 mensili, rivalutabile Parte_1
annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere alla moglie entro il 15 di Controparte_1
ogni mese, secondo le modalità da quest'ultima indicate;
- Revoca l'assegno, a carico di concesso in favore della resistente Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
Controparte_1 Per_2
- nomina G.I. il dott. Gianmarco CANTALINI;
- fissa l'udienza del 19/07/2023 ad ore 9.30 quale udienza ex art. 183 c.p.c. assegnando al ricorrente termine fino a trentacinque giorni prima dell'udienza per memoria integrativa, ed al convenuto termine fino a venti giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ex artt. 166,
167 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio;
- avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio.”
Il giudice istruttore provvedeva in ordine alle richieste istruttorie delle parti;
espletate le prove testimoniale, con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21/05/2024, rigettata ogni altra istanza, rimetteva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 cpc.
Parte ricorrente riportava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: 1) pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3° lettere b della L. 1/12/1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (PS), in data 30/07/1989 tra
e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
AR al Numero 8 Parte II Serie A e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di AR di procedere all'annotazione della sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al R. D. 9/7/1939 N. 1238 e successive modifiche.
2) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per l'effetto che nessun contributo a titolo di mantenimento dovrà essere versato nei confronti della resistente . 3) Dichiarare Controparte_1
che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento della figlia in ragione Persona_3
dell'indipendenza economica raggiunta dalla stessa, per le causali esposte in narrativa. 4)
Disporre la restituzione della casa coniugale in favore del ricorrente, di sua proprietà, in ragione di quanto esposto ai punti che precedono. 5) Emettere ogni altro provvedimento utile o necessario.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa”.
Parte resistente chiedeva invece l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1 – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.07.1989 tra
e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Controparte_1 Parte_1 AR, atto n. 8 parte II, S. A. Anno 1989, demandando all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
2 – confermare integralmente gli accordi matrimoniali stipulati in sede di separazione;
3 – rigettare ogni avversa domanda spiegata in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della Resistente la quale, impegnata nella materiale assistenza delle figlie pur maggiorenni, non può considerarsi economicamente indipendente e, quindi, confermare quantomeno il disposto del Presidente Istruttore in ordine all'assegno di mantenimento, a favore della medesima, nella misura di € 250,00 mensili;
4 – rigettare la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale sulla considerazione che la Resistente versa in condizione di indigenza per le ragioni tutte sopra esposte e che la figlia Per_2
non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica;
5 – condannare il Ricorrente al versamento della somma di € 3.200,00 a favore della figlia Per_2
per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento di sua competenza di euro 400,00 mensili così come stabilito in sede di separazione, a far data dal mese di aprile 2022 al mese di novembre
2022;
6 – condannare il Ricorrente, per la medesima causale, al versamento della somma di € 7.000,00 a favore della Resistente per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili così come stabilito in sede di separazione, dal mese di aprile 2022 ad oggi.
*****
Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità delle domande volte al pagamento delle somme arretrate rassegnate ai punti 5 e 6 nelle note di precisazione della conclusioni di parte resistente, essendo le stesse state rassegnate per la prima volta in tale occasione.
Fatta tale precisazione, deve rilevarsi come la presente controversia riguardi unicamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande ad essa connesse.
1) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che i coniugi sono autorizzati a vivere separati dalla emissione della sentenza n. 46 del
18/02/2019 - del Tribunale di Urbino nel procedimento n. 346/2018 R.G. e che gli stessi hanno dichiarato che dalla separazione non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della comunione materiale e spirituale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.07.1989 tra e in AR, trascritto presso l'Ufficio di Controparte_1 Parte_1
Stato Civile del suddetto Comune di AR, atto n. 8 parte II, S. A. Anno 1989.
2) Sul mantenimento della figlia Per_2
Va rilevato come in punto di obbligo genitoriale di provvedere al mantenimento e alle spese straordinarie dei figli divenuti maggiorenni, la ormai granitica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha diritto perenne al mantenimento da parte dei genitori ( v. in tal senso,ex multis, Cass. civ. n. 358/2023 secondo cui:
" La maggiore età, tanto più quando è matura, implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro” ; Cass. civile, 07/ 10/2022, n.29264 “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. ().
Ciò in quanto l'obbligo del mantenimento può, essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, ritenendosi giustificato il diritto del figlio nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni
(Cass. Civ. Sez. I, n. 17183 del 14.08.2020).
Nel caso di specie, la figlia , di anni ventiquattro, risulta essersi positivamente attivata per la Per_2
ricerca di un'occupazione lavorativa: dalla CU per l'anno 2022 (doc. allegato da parte ricorrente) la stessa risulta percepire un reddito annuo di circa Euro 10.000,00 in forza di contratto a tempo indeterminato. Peraltro, la figlia, in sede di audizione all'udienza del 18.04.2023, ha riferito:
“faccio l'estetista presso un centro estetico di Borgo Pace con un contratto di apprendistato e non raggiungo i 1000 euro al mese. Il mio apprendistato doveva finire a maggio 2024, ma a quanto ho appreso dal mio commercialista le nuove norme dovrebbero imporre un altro anno prima della stabilizzazione”.
In considerazione di tali elementi, allo stato attuale non sussistono i presupposti per mantenere,
l'assegno concesso in favore della DR , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
della figlia, attesa la raggiunta capacità lavorativa della stessa, in forza di contratto di apprendistato prossimo alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Peraltro la formazione conseguita apre ad una successiva spendita della capacità lavorativa per rendimenti crescenti, così segnando la fine dell'obbligo id mantenimento da parte dei genitori.
3) Sulla richiesta del ricorrente di ottenere la restituzione della casa familiare di sua proprietà ed assegnata in sede di separazione alla resistente.
L'istituto dell'assegnazione della casa di residenza familiare in base al dettato normativo e giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018), è un istituto avente quale unica finalità quella di tutelare i figli minori o maggiorenni ma non indipendenti, garantendo loro di rimanere a vivere nell'ambiente domestico nel quale sono sempre cresciuti e assieme al genitore collocatario.
Nel caso di specie, le figlie della coppia risultano allo stato adulte ed economicamente autosufficienti ha attualmente 34 anni e vive già altrove;
ha attualmente 24 anni e Per_1 Per_2
come noto, la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario. Cass. civile, Sez. I, Ordinanza n. 32151/2023, n. 32151
Ogni questione relativa alla proprietà e godimento del predetto immobile pertanto, non rientra più nelle questioni assoggettate alla disciplina del diritto di famiglia dovendo soggiacere alle regole comuni del diritto civile che disciplinano i suddetti aspetti.
4) Sull'assegno divorzile.
Parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, ha richiesto preliminarmente di accertare e dichiarare che “nessun contributo a titolo di mantenimento dovrà essere versato nei confronti della resistente
”. Controparte_1
Parte resistente, al contrario, ha domandando, quanto meno, la conferma dell'importo di € 250,00 stabilito, a titolo di mantenimento, in sede di udienza presidenziale .
Dalle deduzioni e dai documenti prodotti da parte ricorrente è emerso che il reddito complessivo lordo del sig. è stato di € 24.205,00 annui nel 2018 (cfr. Doc. 12 allegato al ricorso Pt_1
introduttivo), € 22.474,00 nell'anno 2019 (cfr. Doc. 12A allegato al ricorso introduttivo), €
13.650,00 nell'anno 2020 (cfr. Doc. 12B allegato al ricorso introduttivo), € 14.291,00 nell'anno
2021 (cfr. Doc. 12C allegato al ricorso introduttivo).
Il ricorrente, in ragione della sentenza di separazione, è tenuto al pagamento dell'assegno mensile a titolo di mantenimento di € 400,00 a favore della figlia e di € 250,00 a favore della moglie.
Inoltre, alla data del ricorso, il sig. ha dichiarato di avere un debito residuo dei mutui Pt_1
contratti con , TA e pari ad € 47.908,35 (cfr Doc. n. 9), un debito di € 15.812,82 CP_2 Contr nei confronti di per avvisi bonari, (cfr Doc. n. 10), un debito di € 10.000,00 Controparte_4
nei confronti di enti non ancora in cartella e/o rateizzati (cfr Doc. n. 11) oltre € 24.741,35 a titolo di utilizzo fidi presso le banche , CA MA e CA BPER. Contr
La sig.ra pur avendo una Certificazione Unica 2022 dalla quale risulta che la stessa ha un CP_1
reddito di € 5.634,56 per l'attività da lavoro dipendente svolta presso la tabaccheria della figlia
(cfr All.n.5), ha dichiarato di non percepire di non aver percepito alcuo stipendio e che “ Per_1
per le difficoltà economiche in cui versa la figlia maggiore” (cfr. pag.3 della memoria di costituzione per l'udienza del 27/02/2023- (circostanza confermata dalla figlia all'udienza del Per_2
18/04/2023) e di essere pertanto attualmente priva di reddito.
Deve inoltre rilevarsi che con note del… la resistente ha dato atto della chiusura della tabaccheria della figlia.
Venendo quindi al merito della questione, per quanto concerne l'assegno di divorzio in favore della moglie, deve tenersi conto della più recente giurisprudenza in base alla quale “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (cfr. (Cassazione, SS.UU., n. 18287 /2018; Cass. Civ. n.
3853 del 15/02/2021).
La predetta giurisprudenza ha inoltre precisato che “I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte,
I. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38362 del 03/12/2021).” Cass. civ. 3547/2023.
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Corte di Cassazione, nella sopra citata sentenza
(Cass. civ. 3547/2023) ha richiamato la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 32198/2021, che ha affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), “dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e “dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”. (conforme Cass.
Civ. 08 luglio 2024 n.18506)
In tal senso la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Per il riconoscimento dell'assegno di divorzio è comunque richiesto in via primaria l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Nel caso di specie, a fronte di un matrimonio durato per circa trent'anni, deve ritenersi provato che la sig.ra ha offerto un significativo contributo alla comunione familiare;
inoltre, pur non CP_1
essendo stata fornita la prova positiva della rinuncia ad ulteriori occasioni lavorative e di crescita professionale, è circostanza pacifica che la sig.ra abbia lavorato dal gennaio 1991 fino al 2016 nell'impresa artigiana del ricorrente. Attualmente la sig.ra ha 55 anni ed è priva di attività CP_1
lavorativa. Va inoltre considerato che, seppure la resistente non è priva di capacità lavorativa, è pur vero che allo stato, anche in ragione dell'età, potrebbe essere piuttosto difficoltoso reperire una nuova attività lavorativa. Bisogna infine considerare, ferma la diversità dei presupposti dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento, anche la capacità reddituale del sig. Pt_1
Alla luce di quanto esposto e tenuto conto sia dei principi giuridici elaborati in materia e in particolare della natura risarcitoria e assistenziale dell'assegno divorzile, che delle circostanze di fatto emerse nell'odierno giudizio, si ritiene equo confermare un assegno di divorzio in favore della resistente vada determinato nella somma di € 250,00
5)Sulle spese processuali.
La natura del presente giudizio e la parziale reciproca soccombenza tra le parti e la delicatezza e complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.07.1989 tra
[...]
e in AR, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del suddetto CP_1 Parte_1
Comune di AR, atto n. 8 parte II, S. A. Anno 1989.
- REVOCA, in accoglimento della domanda spiegata in tal senso dal sig. l'assegnazione Pt_1
della casa familiare disposta in sede di separazione in favore della sig.ra CP_1
-RIGETTA la domanda della resistente volta ad ottenere una pronuncia in ordine al contributo da porre a carico del sig. per il mantenimento della figlia , in quanto quest' ultima è Pt_1 Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- PONE a carico del sig. un assegno divorzile di euro 250,00 mensili, rivalutabile Parte_1
annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni Controparte_1
mese.
-COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune di AR (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, 6.11.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 678 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Via dell'Artigianato n. 20, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sara Arduini,
-Ricorrente-
E
nata a [...] il [...], ed ivi residente, Via dell'Artigianato n. 20, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Adolfo Paoli.
-Resistente -
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: Come da fogli di Pc depositati in via telematica.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2022 e ritualmente notificato, il sig. , Parte_2
adiva l'intestato Tribunale deducendo che: - a seguito del matrimonio contratto in data 30/07/1989 con la sig.ra , dal quale Controparte_1
nascevano le due figlie, ed , rispettivamente in data 09/01/1990 e 29/07/2000 i coniugi Per_1 Per_2
decidevano di separarsi alle condizioni di seguito testualmente riportate:
“- la casa coniugale è assegnata alla moglie la quale continuerà ad abitarvi Controparte_1
insieme alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, fino al raggiungimento Per_2
dell'indipendenza economica da parte della medesima figlia;
- alla moglie è assegnata anche una porzione del piano terra dell'immobile di circa mq. 30 in cui è situata la casa coniugale da utilizzare come garage, con apertura telecomandata;
mentre la restante porzione del piano terra ed i tre garages posti al piano interrato del medesimo immobile rimarranno nell'esclusivo possesso e godimento del Sig. il quale s'impegna ad Parte_1
ultimare i lavori di divisione dei locali del piano terra entro la data del 10.12.2018;
- entro la medesima data del 10.12.2018 la Sig.ra s'impegna a restituire al marito Controparte_1
tutti gli scatoloni presenti nella soffitta della casa coniugale contenenti effetti personali e beni di proprietà esclusiva del Sig. così come ogni altro oggetto di proprietà del Parte_1
medesimo presente all'interno della casa coniugale, tra i quali: documenti Parte_1
contabili relativi alla impresa artigiana del presenti all'interno del cassetto del mobile Pt_1
della cucina;
l'orologio d'oro da uomo;
collezione delle Ferrari, gadjets, schede telefoniche, autoradio d'epoca presenti all'interno del mobiletti nella mansarda, quadri, fotografie ricordo dei viaggi e souvenir;
videocassette. Mobiletto con collezioni di monete esterne e italiane d'epoca;
- entro la predetta data del 10.12.2018 la moglie s'impegna a richiedere la volturazione a proprio nome delle utenze ed imposte (immondizia) relative alla casa coniugale, le quali, tuttavia, sino alla data del 31.12.2018 verranno pagate dal Sig. Parte_1
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad € Per_2
400,00 mensili indicizzati oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche di formazione;
mediche ed ospedaliere;
sportive, ricreative, ecc), secondo protocollo del Tribunale di Ancona, nonché un contributo per il mantenimento della stessa moglie di € 250,00 mensili, del pari indicizzati, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese”,
- la situazione patrimoniale del ricorrente è andata ulteriormente deteriorandosi e lo stesso, alla data del ricorso, aveva un debito residuo dei mutui contratti con , TA e pari a € CP_2 Contr
47.908,35 (cfr doc. n. 9), un debito di € 15.812,82 nei confronti di per avvisi Controparte_4
bonari, (cfr doc. n. 10), un debito di € 10.000,00 nei confronti di enti non ancora in cartella e/o rateizzati (cfr doc. n. 11) oltre € 24.741,35 a titolo di utilizzo fidi presso le banche , CA Contr
MA e CA BPER;
- dall'ultimo bilancio di esercizio il risulta godere (cfr. doc. n. 12) di un reddito imponibile Pt_1
di € 5.476,00 per il 2021 (esercizio 2020), di € 13.286,00 per il 2020 (esercizio 2019) ed €
16.056,00 per il 2019 (esercizio 2018).
- l'indebitamento è, quantomeno in parte, imputabile alla stessa resistente la quale, in costanza di matrimonio, collaborava nella gestione amministrativa dell'azienda, asseritamente eseguendo i pagamenti a favore dei fornitori e creditori vari;
- la sig.ra e la figlia secondogenita hanno entrambe una propria indipendenza Controparte_1 Per_2
economica atteso che la resistente, oltre a godere della disponibilità della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, è stabilmente impiegata presso la tabaccheria a insegna “Il Girasole”, sita in Via dell'Artigianato, nel Comune di Mercatale di AR, gestita da , Per_1
primogenita della coppia;
- la secondogenita , dopo avere terminato un corso professionale da estetista a AR, è Per_2
impiegata presso il centro estetico “Norma” di Borgo Pace.
Tanto premesso, essendo trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia di separazione consensuale senza ricostituzione della convivenza familiare ed essendo pertanto definitivamente cessata tra i coniugi stessi ogni comunione materiale e spirituale, con vittoria di spese, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1) pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3° lettere b della L.
1/12/1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (PS), in data 30/07/1989 tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di AR al Numero 8 Parte II Serie A e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di AR di procedere all'annotazione della sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al R. D. 9/7/1939 N. 1238 e successive modifiche.
2) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per l'effetto che nessun contributo a titolo di mantenimento dovrà essere versato nei confronti della resistente . Controparte_1
3) Dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento della figlia Persona_3
in ragione dell'indipendenza economica raggiunta dalla stessa, per le causali esposte in narrativa.
4) Disporre la restituzione della casa coniugale in favore del ricorrente, di sua proprietà, in ragione di quanto esposto ai punti che precedono.
5) Emettere ogni altro provvedimento utile o necessario”. Con memoria di costituzione ritualmente depositata, la sig.ra dichiarandosi in Controparte_1
accordo sulla sola richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutto quanto dedotto dal sig. In particolare deduceva che: Pt_1
- , ancora convivente con la DR, è stata assunta in un centro estetico con contratto di Per_2
apprendistato, trasformato in contratto a tempo indeterminato nel 2021 con reddito annuale di €
10.820,88 (cfr. all. 3); la predetta assunzione, pur modificando favorevolmente la condizione economica della figlia ma non al punto da ritenere che la medesima abbia conseguito la indipendenza economica;
- la resistente, dal giugno 2020 presta collaborazione per due ore giornaliere nella attività della figlia maggiore impegnata in un lavoro avviato da poco tempo tanto che, impossibilitata ad Per_1
assumere una dipendente per mancanza di mezzi, la figlia si è rivolta alla DR Per_1
assumendola, obbligatoriamente per giustificarne la presenza nell'esercizio, con un orario minimo e una retribuzione di circa euro 400,00 mensili (cfr. all. 4) che però non è stata in grado di corrispondere;
- di fatto la signora attualmente è priva di reddito, atteso che dal mese di Aprile del 2022 il CP_1
ricorrente è totalmente inadempiente nei confronti suoi e della figlia. Il nucleo familiare costituito dalla resistente e dalla figlia minore può quindi contare su un reddito teorico di circa euro Per_2
16.000,00 ma di fatto oggi dispone del solo stipendio di per far fronte alle primarie esigenze e Per_2
ai costi di gestione della abitazione che, per la sola spesa del gas e della energia elettrica riferita all'anno 2022, somma ad € 2.500,00 (cfr all. 6);
- contrariamente alla condotta del ricorrente, la resistente non avrebbe esitato a trovare lavoro. La sua storia personale depone in tal senso: ha iniziato a lavorare come apprendista all'età di quattordici anni con una ditta artigiana del territorio fino al 1990, quando si è posta in maternità; dal gennaio 1991 è stata assunta come coadiuvante nell'impresa artigiana del ricorrente (all. 8) prestando fino al 2016 servizio di assistenza contabile e di copertura dell'officina per le frequentissime assenze del marito, il quale, dal 1995 al 2016 ha omesso di versare la relativa contribuzione arrecandole grave danno ai fini previdenziali;
- nel totale disinteresse dell'altro genitore la signora per i motivi esposti, dovendo prestare CP_1
aiuto ed assistenza ad entrambe le figlie, non è stata nella condizione di ricercare un lavoro nè sarebbe in grado di reperire e sostenere i costi di una diversa soluzione abitativa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, con vittoria di spese e competenza domandava all'adito
Tribunale di:
“1 – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.07.1989 tra
e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Controparte_1 Parte_1 AR, atto n. 8 parte II, S. A. Anno 1989, mandando all'ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
2 – confermare integralmente gli accordi matrimoniali raggiunti in sede di separazione;
3 – rigettare ogni avversa domanda spiegata in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della Resistente la quale, impegnata nella materiale assistenza delle figlie pur maggiorenni, non può considerarsi economicamente indipendente;
4 – rigettare la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale considerato che la figlia
non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica;
”. Per_2
In data 18/04/2023 il Presidente procedeva all'ascolto della figlia che rendeva le Persona_3
seguenti dichiarazioni:
“ADR Faccio l'estetista presso un centro estetico di Borgo Pace con un contratto di apprendistato e non raggiungo i 1000 euro al mese di stipendio.
ADR Abito con la mamma, che aiuta a mia sorella nel negozio di Tabacchi a Mercatale. Mia DR
è assunta regolarmente, ma non riceve retribuzione. Lavora soltanto per dare una mano a mia sorella.
ADR Mia DR non guadagna nulla. Da quando mio padre ha smesso di corrispondere il mantenimento viviamo con quanto io guadagno.
ADR Il mio apprendistato doveva finire a maggio 2024, ma a quanto ho appreso dal mio commercialista le nuove norme dovrebbero imporre un altro anno prima della stabilizzazione.
ADR L'ultimo rateo di mantenimento, che mio padre ha pagato, è stato a luglio scorso ma si trattava del rateo di marzo.
ADR So che mio padre ha chiuso l'officina ed è in pensione. Però, per quel che so, fa anche qualche lavoretto a chiamata.
ADR I miei rapporti con mio padre sono inesistenti da circa dieci anni.
ADR Mia sorella gestisce la tabaccheria ed è finanziariamente autonoma anche se non riesce ad aiutare economicamente mia DR. Tengo comunque a precisare che mio padre ha deciso da solo di andare via di casa e non siamo state noi a buttarlo fuori.”
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 20/03/2023 e dell'audizione della figlia
[...]
in data 18/04/2023, il Presidente, visto l'art. 4 co. 8 L. 898/70 e succ. mod., sui Persona_3
provvedimenti urgenti e necessari così decideva;
- Pone a carico di un assegno divorzile di Euro 250,00 mensili, rivalutabile Parte_1
annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere alla moglie entro il 15 di Controparte_1
ogni mese, secondo le modalità da quest'ultima indicate;
- Revoca l'assegno, a carico di concesso in favore della resistente Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
Controparte_1 Per_2
- nomina G.I. il dott. Gianmarco CANTALINI;
- fissa l'udienza del 19/07/2023 ad ore 9.30 quale udienza ex art. 183 c.p.c. assegnando al ricorrente termine fino a trentacinque giorni prima dell'udienza per memoria integrativa, ed al convenuto termine fino a venti giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ex artt. 166,
167 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio;
- avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio.”
Il giudice istruttore provvedeva in ordine alle richieste istruttorie delle parti;
espletate le prove testimoniale, con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21/05/2024, rigettata ogni altra istanza, rimetteva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 cpc.
Parte ricorrente riportava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: 1) pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3° lettere b della L. 1/12/1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (PS), in data 30/07/1989 tra
e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
AR al Numero 8 Parte II Serie A e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di AR di procedere all'annotazione della sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al R. D. 9/7/1939 N. 1238 e successive modifiche.
2) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per l'effetto che nessun contributo a titolo di mantenimento dovrà essere versato nei confronti della resistente . 3) Dichiarare Controparte_1
che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento della figlia in ragione Persona_3
dell'indipendenza economica raggiunta dalla stessa, per le causali esposte in narrativa. 4)
Disporre la restituzione della casa coniugale in favore del ricorrente, di sua proprietà, in ragione di quanto esposto ai punti che precedono. 5) Emettere ogni altro provvedimento utile o necessario.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa”.
Parte resistente chiedeva invece l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1 – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.07.1989 tra
e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Controparte_1 Parte_1 AR, atto n. 8 parte II, S. A. Anno 1989, demandando all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
2 – confermare integralmente gli accordi matrimoniali stipulati in sede di separazione;
3 – rigettare ogni avversa domanda spiegata in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della Resistente la quale, impegnata nella materiale assistenza delle figlie pur maggiorenni, non può considerarsi economicamente indipendente e, quindi, confermare quantomeno il disposto del Presidente Istruttore in ordine all'assegno di mantenimento, a favore della medesima, nella misura di € 250,00 mensili;
4 – rigettare la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale sulla considerazione che la Resistente versa in condizione di indigenza per le ragioni tutte sopra esposte e che la figlia Per_2
non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica;
5 – condannare il Ricorrente al versamento della somma di € 3.200,00 a favore della figlia Per_2
per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento di sua competenza di euro 400,00 mensili così come stabilito in sede di separazione, a far data dal mese di aprile 2022 al mese di novembre
2022;
6 – condannare il Ricorrente, per la medesima causale, al versamento della somma di € 7.000,00 a favore della Resistente per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili così come stabilito in sede di separazione, dal mese di aprile 2022 ad oggi.
*****
Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità delle domande volte al pagamento delle somme arretrate rassegnate ai punti 5 e 6 nelle note di precisazione della conclusioni di parte resistente, essendo le stesse state rassegnate per la prima volta in tale occasione.
Fatta tale precisazione, deve rilevarsi come la presente controversia riguardi unicamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande ad essa connesse.
1) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che i coniugi sono autorizzati a vivere separati dalla emissione della sentenza n. 46 del
18/02/2019 - del Tribunale di Urbino nel procedimento n. 346/2018 R.G. e che gli stessi hanno dichiarato che dalla separazione non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della comunione materiale e spirituale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.07.1989 tra e in AR, trascritto presso l'Ufficio di Controparte_1 Parte_1
Stato Civile del suddetto Comune di AR, atto n. 8 parte II, S. A. Anno 1989.
2) Sul mantenimento della figlia Per_2
Va rilevato come in punto di obbligo genitoriale di provvedere al mantenimento e alle spese straordinarie dei figli divenuti maggiorenni, la ormai granitica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha diritto perenne al mantenimento da parte dei genitori ( v. in tal senso,ex multis, Cass. civ. n. 358/2023 secondo cui:
" La maggiore età, tanto più quando è matura, implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro” ; Cass. civile, 07/ 10/2022, n.29264 “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. ().
Ciò in quanto l'obbligo del mantenimento può, essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, ritenendosi giustificato il diritto del figlio nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni
(Cass. Civ. Sez. I, n. 17183 del 14.08.2020).
Nel caso di specie, la figlia , di anni ventiquattro, risulta essersi positivamente attivata per la Per_2
ricerca di un'occupazione lavorativa: dalla CU per l'anno 2022 (doc. allegato da parte ricorrente) la stessa risulta percepire un reddito annuo di circa Euro 10.000,00 in forza di contratto a tempo indeterminato. Peraltro, la figlia, in sede di audizione all'udienza del 18.04.2023, ha riferito:
“faccio l'estetista presso un centro estetico di Borgo Pace con un contratto di apprendistato e non raggiungo i 1000 euro al mese. Il mio apprendistato doveva finire a maggio 2024, ma a quanto ho appreso dal mio commercialista le nuove norme dovrebbero imporre un altro anno prima della stabilizzazione”.
In considerazione di tali elementi, allo stato attuale non sussistono i presupposti per mantenere,
l'assegno concesso in favore della DR , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
della figlia, attesa la raggiunta capacità lavorativa della stessa, in forza di contratto di apprendistato prossimo alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Peraltro la formazione conseguita apre ad una successiva spendita della capacità lavorativa per rendimenti crescenti, così segnando la fine dell'obbligo id mantenimento da parte dei genitori.
3) Sulla richiesta del ricorrente di ottenere la restituzione della casa familiare di sua proprietà ed assegnata in sede di separazione alla resistente.
L'istituto dell'assegnazione della casa di residenza familiare in base al dettato normativo e giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018), è un istituto avente quale unica finalità quella di tutelare i figli minori o maggiorenni ma non indipendenti, garantendo loro di rimanere a vivere nell'ambiente domestico nel quale sono sempre cresciuti e assieme al genitore collocatario.
Nel caso di specie, le figlie della coppia risultano allo stato adulte ed economicamente autosufficienti ha attualmente 34 anni e vive già altrove;
ha attualmente 24 anni e Per_1 Per_2
come noto, la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario. Cass. civile, Sez. I, Ordinanza n. 32151/2023, n. 32151
Ogni questione relativa alla proprietà e godimento del predetto immobile pertanto, non rientra più nelle questioni assoggettate alla disciplina del diritto di famiglia dovendo soggiacere alle regole comuni del diritto civile che disciplinano i suddetti aspetti.
4) Sull'assegno divorzile.
Parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, ha richiesto preliminarmente di accertare e dichiarare che “nessun contributo a titolo di mantenimento dovrà essere versato nei confronti della resistente
”. Controparte_1
Parte resistente, al contrario, ha domandando, quanto meno, la conferma dell'importo di € 250,00 stabilito, a titolo di mantenimento, in sede di udienza presidenziale .
Dalle deduzioni e dai documenti prodotti da parte ricorrente è emerso che il reddito complessivo lordo del sig. è stato di € 24.205,00 annui nel 2018 (cfr. Doc. 12 allegato al ricorso Pt_1
introduttivo), € 22.474,00 nell'anno 2019 (cfr. Doc. 12A allegato al ricorso introduttivo), €
13.650,00 nell'anno 2020 (cfr. Doc. 12B allegato al ricorso introduttivo), € 14.291,00 nell'anno
2021 (cfr. Doc. 12C allegato al ricorso introduttivo).
Il ricorrente, in ragione della sentenza di separazione, è tenuto al pagamento dell'assegno mensile a titolo di mantenimento di € 400,00 a favore della figlia e di € 250,00 a favore della moglie.
Inoltre, alla data del ricorso, il sig. ha dichiarato di avere un debito residuo dei mutui Pt_1
contratti con , TA e pari ad € 47.908,35 (cfr Doc. n. 9), un debito di € 15.812,82 CP_2 Contr nei confronti di per avvisi bonari, (cfr Doc. n. 10), un debito di € 10.000,00 Controparte_4
nei confronti di enti non ancora in cartella e/o rateizzati (cfr Doc. n. 11) oltre € 24.741,35 a titolo di utilizzo fidi presso le banche , CA MA e CA BPER. Contr
La sig.ra pur avendo una Certificazione Unica 2022 dalla quale risulta che la stessa ha un CP_1
reddito di € 5.634,56 per l'attività da lavoro dipendente svolta presso la tabaccheria della figlia
(cfr All.n.5), ha dichiarato di non percepire di non aver percepito alcuo stipendio e che “ Per_1
per le difficoltà economiche in cui versa la figlia maggiore” (cfr. pag.3 della memoria di costituzione per l'udienza del 27/02/2023- (circostanza confermata dalla figlia all'udienza del Per_2
18/04/2023) e di essere pertanto attualmente priva di reddito.
Deve inoltre rilevarsi che con note del… la resistente ha dato atto della chiusura della tabaccheria della figlia.
Venendo quindi al merito della questione, per quanto concerne l'assegno di divorzio in favore della moglie, deve tenersi conto della più recente giurisprudenza in base alla quale “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (cfr. (Cassazione, SS.UU., n. 18287 /2018; Cass. Civ. n.
3853 del 15/02/2021).
La predetta giurisprudenza ha inoltre precisato che “I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte,
I. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38362 del 03/12/2021).” Cass. civ. 3547/2023.
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Corte di Cassazione, nella sopra citata sentenza
(Cass. civ. 3547/2023) ha richiamato la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 32198/2021, che ha affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), “dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e “dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”. (conforme Cass.
Civ. 08 luglio 2024 n.18506)
In tal senso la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Per il riconoscimento dell'assegno di divorzio è comunque richiesto in via primaria l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Nel caso di specie, a fronte di un matrimonio durato per circa trent'anni, deve ritenersi provato che la sig.ra ha offerto un significativo contributo alla comunione familiare;
inoltre, pur non CP_1
essendo stata fornita la prova positiva della rinuncia ad ulteriori occasioni lavorative e di crescita professionale, è circostanza pacifica che la sig.ra abbia lavorato dal gennaio 1991 fino al 2016 nell'impresa artigiana del ricorrente. Attualmente la sig.ra ha 55 anni ed è priva di attività CP_1
lavorativa. Va inoltre considerato che, seppure la resistente non è priva di capacità lavorativa, è pur vero che allo stato, anche in ragione dell'età, potrebbe essere piuttosto difficoltoso reperire una nuova attività lavorativa. Bisogna infine considerare, ferma la diversità dei presupposti dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento, anche la capacità reddituale del sig. Pt_1
Alla luce di quanto esposto e tenuto conto sia dei principi giuridici elaborati in materia e in particolare della natura risarcitoria e assistenziale dell'assegno divorzile, che delle circostanze di fatto emerse nell'odierno giudizio, si ritiene equo confermare un assegno di divorzio in favore della resistente vada determinato nella somma di € 250,00
5)Sulle spese processuali.
La natura del presente giudizio e la parziale reciproca soccombenza tra le parti e la delicatezza e complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.07.1989 tra
[...]
e in AR, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del suddetto CP_1 Parte_1
Comune di AR, atto n. 8 parte II, S. A. Anno 1989.
- REVOCA, in accoglimento della domanda spiegata in tal senso dal sig. l'assegnazione Pt_1
della casa familiare disposta in sede di separazione in favore della sig.ra CP_1
-RIGETTA la domanda della resistente volta ad ottenere una pronuncia in ordine al contributo da porre a carico del sig. per il mantenimento della figlia , in quanto quest' ultima è Pt_1 Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- PONE a carico del sig. un assegno divorzile di euro 250,00 mensili, rivalutabile Parte_1
annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni Controparte_1
mese.
-COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune di AR (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, 6.11.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone