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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 30/01/2026, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1131/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1714/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa MA Capua Vetere - Sede 81055 Santa MA Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3879/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34350 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente impugnava l'Avviso di accertamento prot. N. 34350 del
12.07.2023, adottato dal Comune di Santa MA C.V., notificato in data 18.08.2023, per il pagamento della somma di € 632,06, richiesta per l'IMU anno 2018, sul presupposto di ritenere la regolarità del versamento IMU di € 92,00 in data 12.06.2018 per l'immobile in comproprietà al Indirizzo_1 del Comune di Santa MA C.V., calcolato per la variazione del termine della locazione concordataria il 15.04.2018, che dava luogo all'esenzione per intero nel restante periodo 16.04.2018 al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 5 della L. n. 102/2013 e co. 741 lett. c) punto 5, L. n. 160/2019, in quanto appartenente alle FF.AA.
Al riguardo, deduceva la contraddittorietà del comportamento dell'Ente Comunale il quale in data 26.10.2023, aderendo alla fase di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs n. 546/1992, richiedeva testualmente: “in merito all'istanza da lei presentata in data 23.10.2023 giusto prt.51346 avverso l'accertamento IMU 2018 n.828 del 12/7/2023 del Sig. Ricorrente_1, con la presente le comunico” … omissis … “inoltre dall'istanza lei dichiara che dal 15.04.2018 al 31.12.2018 il contribuente aveva diritto all'esenzione Imu in quanto dipendente delle Forze armate;
per tale punto le chiedo, al fine di verificare tale dichiarazione, l'invio dell'attestato di servizio del Sig. Ricorrente_1 e una visura nazionale al fine di verificare i requisiti previsti dalla L.102/2013 art.2 co.5.”; successivamente, a fronte dell'adempimento da parte del contribuente a tali richieste, il Comune con ulteriore pec del 14.11.2023, dava atto di aver recepito la portata dell'autocertificazione e deduceva testualmente: “in merito all'istanza presentata in nome e per conto del sig. Ricorrente_1, giusto prt. 55001 del 9/11/2023, con la presente le comunico che a seguito di controlli, il medesimo ufficio ha verificato che effettivamente il contribuente risultava per l'anno 2018 dipendente del Ministero della Difesa, ma non ha diritto all'esenzione Imu come abitazione principale e pertinenze ai sensi della L.102/2013 art. 2 co. 5 in quanto risulta comproprietario pro-quota di altre unità immobiliari presso i comuni di Carinola e Francolise” “sottovalutando” l'autocertificazione prodotta con pec del 09.11.2023, dove il ricorrente dichiarava “di non aver mai posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto altri immobili in Italia e che non ha mai presentato dichiarazioni analoghe per usufruire della medesima agevolazione in altri Comuni”.
Si costituiva l'ente impositore deducendo di aver richiesto nella fase del contraddittorio al contribuente la dimostrazione della sua appartenenza alle Forze Armate, oltre a rappresentare al predetto che comunque che il contratto non risultava a canone concordato;
chiedeva il rigetto del ricorso in quanto il contribuente non aveva inoltrato la prescritta dichiarazione ai fini del riconoscimento del beneficio all'esenzione prevista dall'art. 13, comma 5, D.L. n. 102/2013.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo in primo luogo che l'agevolazione IMU per i contratti a canone concordato, fondati su quanto previsto dal Dm 16 gennaio 2017, non potesse essere riconosciuta in assenza della attestazione, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 8, da parte di almeno un'organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali;
secondariamente, il giudice di prime cure rilevava la mancata prova della dichiarazione resa al Comune da parte dell'interessato per godere dell'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, per l'abitazione principale degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia (con ordinamento civile o militare), la quale presuppone che la dichiarazione del possesso dei requisiti e degli indentificativi catastali dell'immobile sia presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sicché
l'agevolazione non spetta in caso di presentazione in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale, essendo inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio, fatta salva la valenza per gli anni successivi. ( Cass. civ. Sez. V Ord., 18/10/2023, n. 28931 (rv. 669250-01). Presenta appello il contribuente, che eccepisce la nullità della sentenza gravataa per violazione dell'art. 112 cpc, per aver il primo giudice deliberato ex officio "sulla peculiarità della normativa per beneficiare dell'esenzione IMU per gli appartenenti delle Forze Armate, ma ometteva di considerare la valenza pacifica tra le parti, di fatto estintivo nel caso in specie, formatosi nella fase propedeutica della mediazione obbligatoria, ancor prima del deposito del ricorso poi avvenuto in data 11.02.2024, atteso che il Comune di Santa MA C.V., avesse accertato e già riconosciuto al ricorrente Nominativo_1, la qualità di militare delle FF.AA. per considerarlo esente dal versamento IMU per il periodo 16.04.2018 al 31.12.2018, giusta comunicazione pec del 14.11.2023 (Cfr. 5 al Ricorso I°), dove deduceva: “con la presente le comunico che a seguito di controlli, il medesimo ufficio ha verificato che effettivamente il contribuente risultava per l'anno 2018 dipendente del Ministero della Difesa”. Eccepisce inoltre la violazione del'art. 116 cpc e art. 2697 c.c., artt. 6 e 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 1 L. 241/1990, co. 537 e ss. L. 228/2012, in relazione all'art. 97 Cost. per aver il primo giudice omesso "di motivare sulle rilevanti circostanze specifiche come da memoria depositata in data 09.09.2024, resasi necessaria per smentire le controdeduzioni di “comodo” dell'Ente resistente, illogiche e contraddittorie, rispetto alla formazione di fatto estintivo conclamatosi in data 14.11.2023 in fase di mediazione obbligatoria".
Si costituisce il Comune di S. M. Capua Vetere, che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte, non essendo provato che il contribuente abbia inoltrate all'Ente la prevista dichiarazione di legge.
Risultano agli atti memorie illustrative del ricorrente con cui ribadisce la contraddittorietà del comportamento del Comune nelle fasi di mediazione e processuale, ritenendo che si sia verifcata la causa estintiva della pretesa tributaria in data 14.11.2023 in fase di mediazione obblgatoria.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Il contribuente deduce una presunta contraddittorietà dell'operato dell'Ente, assumendo una discrasia tra la motivazione contenuta nella comunicazione PEC del 14.11.2023 – con la quale, in sede di procedimento di reclamo e mediazione, veniva rigettata l'istanza di applicazione delle esenzioni invocate, evidenziandosi che, pur risultando il contribuente dipendente del Ministero della Difesa per l'anno 2018, egli non aveva diritto all'esenzione IMU di cui alla L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-bis, in quanto comproprietario pro quota di ulteriori unità immobiliari site nei Comuni di Carinola e Francolise – e la diversa argomentazione svolta in sede contenziosa, ove l'Amministrazione ha evidenziato la mancata presentazione della prescritta dichiarazione ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 13, comma 5, del D.L. n. 102/2013.
La censura è manifestamente infondata. Il procedimento di reclamo e mediazione disciplinato dall'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992 costituisce, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, una fase amministrativa precontenziosa, connotata da ampia discrezionalità, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di vizi evidenti dell'atto impositivo e alla possibile definizione bonaria della controversia, senza che ciò comporti alcun vincolo per l'Amministrazione in ordine alle difese successivamente svolte in giudizio. La costituzione in giudizio dell'Ente impositore integra infatti un atto tecnico-giuridico volto a sostenere la legittimità dell'atto impugnato dinanzi al giudice tributario, mediante l'allegazione di norme, principi e risultanze documentali, anche ulteriori o diverse rispetto a quelle richiamate in sede procedimentale. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del principio di coerenza o del legittimo affidamento, né può configurarsi una pretesa contraddittorietà dell'azione amministrativa, essendo pacificamente ammessa la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di integrare e precisare in giudizio le ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria, purché non venga modificato il petitum o la causa petendi dell'atto impugnato, in quanto la ratio dell'istituto della mediazione è quella di favorire un accordo stragiudiziale, e non di imporre vincoli sulla successiva attività difensiva in giudizio, e questo anche a favore del contribuente (Cfr: Cass. Ord. n. 12770/2025).
Nel merito, correttamente i giudici di prime cure hanno fatto applicazione del consolidato orientamento della
Corte di Cassazione in materia di esenzione IMU prevista per il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'esenzione di cui all'art. 2, comma
5-bis, del D.L. n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124 del 2013, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché degli identificativi catastali dell'immobile entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In mancanza di tale adempimento, l'agevolazione non può essere riconosciuta, essendo la dichiarazione tardiva inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio, con esclusiva efficacia per gli anni d'imposta successivi (Cass., ord. n. 28931/2023).
Nel caso di specie, difetta in atti qualsiasi prova della presentazione della prescritta dichiarazione al Comune entro il termine decadenziale previsto dalla legge, circostanza puntualmente evidenziata dal Comune di
Santa MA Capua Vetere sia nelle difese di primo grado sia in sede di appello. Tale omissione risulta dirimente ai fini del mancato riconoscimento dell'esenzione richiesta, rendendo irrilevante ogni ulteriore deduzione del contribuente. Pertanto, alla luce della normativa applicabile e della richiamata giurisprudenza di legittimità, l'atto impositivo deve ritenersi pienamente legittimo e la sentenza impugnata meritevole di integrale conferma.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro
280,00 oltre accessori
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1714/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa MA Capua Vetere - Sede 81055 Santa MA Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3879/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34350 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente impugnava l'Avviso di accertamento prot. N. 34350 del
12.07.2023, adottato dal Comune di Santa MA C.V., notificato in data 18.08.2023, per il pagamento della somma di € 632,06, richiesta per l'IMU anno 2018, sul presupposto di ritenere la regolarità del versamento IMU di € 92,00 in data 12.06.2018 per l'immobile in comproprietà al Indirizzo_1 del Comune di Santa MA C.V., calcolato per la variazione del termine della locazione concordataria il 15.04.2018, che dava luogo all'esenzione per intero nel restante periodo 16.04.2018 al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 2 co. 5 della L. n. 102/2013 e co. 741 lett. c) punto 5, L. n. 160/2019, in quanto appartenente alle FF.AA.
Al riguardo, deduceva la contraddittorietà del comportamento dell'Ente Comunale il quale in data 26.10.2023, aderendo alla fase di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs n. 546/1992, richiedeva testualmente: “in merito all'istanza da lei presentata in data 23.10.2023 giusto prt.51346 avverso l'accertamento IMU 2018 n.828 del 12/7/2023 del Sig. Ricorrente_1, con la presente le comunico” … omissis … “inoltre dall'istanza lei dichiara che dal 15.04.2018 al 31.12.2018 il contribuente aveva diritto all'esenzione Imu in quanto dipendente delle Forze armate;
per tale punto le chiedo, al fine di verificare tale dichiarazione, l'invio dell'attestato di servizio del Sig. Ricorrente_1 e una visura nazionale al fine di verificare i requisiti previsti dalla L.102/2013 art.2 co.5.”; successivamente, a fronte dell'adempimento da parte del contribuente a tali richieste, il Comune con ulteriore pec del 14.11.2023, dava atto di aver recepito la portata dell'autocertificazione e deduceva testualmente: “in merito all'istanza presentata in nome e per conto del sig. Ricorrente_1, giusto prt. 55001 del 9/11/2023, con la presente le comunico che a seguito di controlli, il medesimo ufficio ha verificato che effettivamente il contribuente risultava per l'anno 2018 dipendente del Ministero della Difesa, ma non ha diritto all'esenzione Imu come abitazione principale e pertinenze ai sensi della L.102/2013 art. 2 co. 5 in quanto risulta comproprietario pro-quota di altre unità immobiliari presso i comuni di Carinola e Francolise” “sottovalutando” l'autocertificazione prodotta con pec del 09.11.2023, dove il ricorrente dichiarava “di non aver mai posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto altri immobili in Italia e che non ha mai presentato dichiarazioni analoghe per usufruire della medesima agevolazione in altri Comuni”.
Si costituiva l'ente impositore deducendo di aver richiesto nella fase del contraddittorio al contribuente la dimostrazione della sua appartenenza alle Forze Armate, oltre a rappresentare al predetto che comunque che il contratto non risultava a canone concordato;
chiedeva il rigetto del ricorso in quanto il contribuente non aveva inoltrato la prescritta dichiarazione ai fini del riconoscimento del beneficio all'esenzione prevista dall'art. 13, comma 5, D.L. n. 102/2013.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo in primo luogo che l'agevolazione IMU per i contratti a canone concordato, fondati su quanto previsto dal Dm 16 gennaio 2017, non potesse essere riconosciuta in assenza della attestazione, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 8, da parte di almeno un'organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali;
secondariamente, il giudice di prime cure rilevava la mancata prova della dichiarazione resa al Comune da parte dell'interessato per godere dell'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, per l'abitazione principale degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia (con ordinamento civile o militare), la quale presuppone che la dichiarazione del possesso dei requisiti e degli indentificativi catastali dell'immobile sia presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sicché
l'agevolazione non spetta in caso di presentazione in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale, essendo inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio, fatta salva la valenza per gli anni successivi. ( Cass. civ. Sez. V Ord., 18/10/2023, n. 28931 (rv. 669250-01). Presenta appello il contribuente, che eccepisce la nullità della sentenza gravataa per violazione dell'art. 112 cpc, per aver il primo giudice deliberato ex officio "sulla peculiarità della normativa per beneficiare dell'esenzione IMU per gli appartenenti delle Forze Armate, ma ometteva di considerare la valenza pacifica tra le parti, di fatto estintivo nel caso in specie, formatosi nella fase propedeutica della mediazione obbligatoria, ancor prima del deposito del ricorso poi avvenuto in data 11.02.2024, atteso che il Comune di Santa MA C.V., avesse accertato e già riconosciuto al ricorrente Nominativo_1, la qualità di militare delle FF.AA. per considerarlo esente dal versamento IMU per il periodo 16.04.2018 al 31.12.2018, giusta comunicazione pec del 14.11.2023 (Cfr. 5 al Ricorso I°), dove deduceva: “con la presente le comunico che a seguito di controlli, il medesimo ufficio ha verificato che effettivamente il contribuente risultava per l'anno 2018 dipendente del Ministero della Difesa”. Eccepisce inoltre la violazione del'art. 116 cpc e art. 2697 c.c., artt. 6 e 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 1 L. 241/1990, co. 537 e ss. L. 228/2012, in relazione all'art. 97 Cost. per aver il primo giudice omesso "di motivare sulle rilevanti circostanze specifiche come da memoria depositata in data 09.09.2024, resasi necessaria per smentire le controdeduzioni di “comodo” dell'Ente resistente, illogiche e contraddittorie, rispetto alla formazione di fatto estintivo conclamatosi in data 14.11.2023 in fase di mediazione obbligatoria".
Si costituisce il Comune di S. M. Capua Vetere, che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte, non essendo provato che il contribuente abbia inoltrate all'Ente la prevista dichiarazione di legge.
Risultano agli atti memorie illustrative del ricorrente con cui ribadisce la contraddittorietà del comportamento del Comune nelle fasi di mediazione e processuale, ritenendo che si sia verifcata la causa estintiva della pretesa tributaria in data 14.11.2023 in fase di mediazione obblgatoria.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Il contribuente deduce una presunta contraddittorietà dell'operato dell'Ente, assumendo una discrasia tra la motivazione contenuta nella comunicazione PEC del 14.11.2023 – con la quale, in sede di procedimento di reclamo e mediazione, veniva rigettata l'istanza di applicazione delle esenzioni invocate, evidenziandosi che, pur risultando il contribuente dipendente del Ministero della Difesa per l'anno 2018, egli non aveva diritto all'esenzione IMU di cui alla L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-bis, in quanto comproprietario pro quota di ulteriori unità immobiliari site nei Comuni di Carinola e Francolise – e la diversa argomentazione svolta in sede contenziosa, ove l'Amministrazione ha evidenziato la mancata presentazione della prescritta dichiarazione ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 13, comma 5, del D.L. n. 102/2013.
La censura è manifestamente infondata. Il procedimento di reclamo e mediazione disciplinato dall'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992 costituisce, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, una fase amministrativa precontenziosa, connotata da ampia discrezionalità, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di vizi evidenti dell'atto impositivo e alla possibile definizione bonaria della controversia, senza che ciò comporti alcun vincolo per l'Amministrazione in ordine alle difese successivamente svolte in giudizio. La costituzione in giudizio dell'Ente impositore integra infatti un atto tecnico-giuridico volto a sostenere la legittimità dell'atto impugnato dinanzi al giudice tributario, mediante l'allegazione di norme, principi e risultanze documentali, anche ulteriori o diverse rispetto a quelle richiamate in sede procedimentale. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del principio di coerenza o del legittimo affidamento, né può configurarsi una pretesa contraddittorietà dell'azione amministrativa, essendo pacificamente ammessa la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di integrare e precisare in giudizio le ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria, purché non venga modificato il petitum o la causa petendi dell'atto impugnato, in quanto la ratio dell'istituto della mediazione è quella di favorire un accordo stragiudiziale, e non di imporre vincoli sulla successiva attività difensiva in giudizio, e questo anche a favore del contribuente (Cfr: Cass. Ord. n. 12770/2025).
Nel merito, correttamente i giudici di prime cure hanno fatto applicazione del consolidato orientamento della
Corte di Cassazione in materia di esenzione IMU prevista per il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'esenzione di cui all'art. 2, comma
5-bis, del D.L. n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124 del 2013, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché degli identificativi catastali dell'immobile entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In mancanza di tale adempimento, l'agevolazione non può essere riconosciuta, essendo la dichiarazione tardiva inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio, con esclusiva efficacia per gli anni d'imposta successivi (Cass., ord. n. 28931/2023).
Nel caso di specie, difetta in atti qualsiasi prova della presentazione della prescritta dichiarazione al Comune entro il termine decadenziale previsto dalla legge, circostanza puntualmente evidenziata dal Comune di
Santa MA Capua Vetere sia nelle difese di primo grado sia in sede di appello. Tale omissione risulta dirimente ai fini del mancato riconoscimento dell'esenzione richiesta, rendendo irrilevante ogni ulteriore deduzione del contribuente. Pertanto, alla luce della normativa applicabile e della richiamata giurisprudenza di legittimità, l'atto impositivo deve ritenersi pienamente legittimo e la sentenza impugnata meritevole di integrale conferma.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro
280,00 oltre accessori