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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2947/2024 R.G., avente ad oggetto: occupazione senza
titolo di immobile
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cazzato, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1 resistente contumace
******
Conclusioni di parte ricorrente: a) dichiarare la cessazione dell'efficacia del contratto di comodato
d'uso fra il sig. ed il sig. e pertanto che il sig. Parte_1 Controparte_1 CP_1
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. e residente in Lizzano (TA)
[...] C.F._1 alla via L. Ariosto nr. 34, occupa sine titulo l'immobile sito in Lizzano (TA) alla via Ariosto n. 34 (già n.16) con ingresso sulla destra rispetto alle scale di ingresso, censita al NCEU/NET del Comune di
Lizzano (TA) al fg.11, numero 739 sub.3, Cl.2, Categoria A/3, consistenza 6,5 vani, sup. catastale: totale 177 m², rendita € 302,13, e per l'effetto, b) condannare detto resistente ad immediatamente rilasciare il predetto immobile libero e sgombro da persone e cose nella piena ed esclusiva disponibilità del ricorrente fissando contestualmente la data per il rilascio;
c) condannare controparte al pagamento di una somma
a titolo di indennità da occupazione ex art. 2041 c.c. a far data dalla comunicazione di messa in mora
(settembre 2023) e sino all'effettivo rilascio nella somma di € 400,00 mensili o che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà quantificare in via equitativa, da riconoscere all'istante; d) Con vittoria di spese e competenze professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc depositato il 27.06.2024, , ha esposto: - di essere Parte_1
proprietario del complesso immobiliare, sito in Lizzano (TA) alla via Ariosto n. 34 (già n.16), composto da due appartamenti indipendenti al primo piano e dal garage sito al piano terra;
che, nell'anno 2003, ha concesso in comodato l'appartamento facente parte dello stesso complesso immobiliare, con ingresso sulla destra rispetto alle scale, censito al NCEU/NET del Comune di Lizzano (TA) al fg.11, numero 739 sub.3, Cl.2, Categoria A/3, consistenza 6,5 vani, sup. catastale totale di 177 m², rendita € 302,13, al figlio,
con accordo verbale e senza determinazione di durata;
- di aver sempre pagato le Controparte_1 utenze dell'immobile, tutte intestate al comodatario ad eccezione dell'a.q.p. in comune tra le porzioni di
1 fabbricato;
- di aver chiesto in più occasioni e per le vie brevi la restituzione dell'immobile, ma senza esito;
- di aver formalizzato la richiesta di rilascio con missiva del 26.09.2023, anche in ragione degli interventi urgenti di manutenzione di cui l'immobile necessita, elencati nella perizia di parte in atti prodotta, anche questa rimasta inevasa;
- che, allo stato, l'occupazione da parte del resistente è da ritenersi senza titolo e, per tutto quanto esposto, ha chiesto dichiararsi cessata l'efficacia del contratto di comodato intercorso tra le parti e, di conseguenza, condannarsi all'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile, libero e sgombero da persone e cose, ed al pagamento di un'indennità di occupazione dalla intimazione all'effettiva consegna.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di comparizione fissata per l'udienza del
31.10.2024, nessuno si è costituito o è comparso per che è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
La causa è stata istruita con la produzione documentale offerta dal ricorrente e con le prove orali dallo stesso richieste;
matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, come modificato dal d.lgs.
164/2024.
******
La domanda è fondata in parte e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Dalle allegazioni di parte ricorrente emerge per tabulas che è proprietario del Parte_1 complesso immobiliare, sito in Lizzano (Ta) alla via Ariosto 34, di cui fa parte anche l'appartamento sito al piano primo, con ingresso a destra salendo dalla scala;
risulta altresì provato, per concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi, tutti parenti di entrambe le parti (due testi sono figlie del ricorrente e sorelle del resistente e l'altro teste è genero del ricorrente e cognato del resistente) e tutti a conoscenza diretta dei fatti di causa, che nel 2003 ha concesso in comodato d'uso al figlio Parte_1
con contratto verbale, senza stabilire un termine;
che il padre era solito concedere Controparte_1 in comodato l'immobile a seconda delle esigenze dei figli, tanto che la figlia maggiore, , ha Tes_1 riferito di avervi abitato fino a novembre 2002; circostanza poi confermata anche dalla sorella minore,
così come tutti i testi hanno confermato che le spese delle utenze erano pagate dal genitore Per_1
e che quest'ultimo ha più volte richiesto al figlio di rilasciare l'immobile, prima di inviare la raccomandata, precisando che, da luglio 2024, l'immobile è libero da persone, ma che le chiavi non sono state restituite al proprietario e che lo stesso ha esigenza di effettuare lavori urgenti in diverse parti dell'immobile (bagno e garage) a causa di gravi fenomeni di infiltrazione.
La mancata costituzione del resistente, in una valutazione comparata con le ulteriori risultanze istruttorie, inducono a ritenere che occupi senza titolo l'immobile di , Controparte_1 Parte_1
quanto meno dal novembre 2023 ovvero dalla scadenza del termine di trenta giorni concesso con la raccomandata, inviata il 26.9.2023 (recante la data del 7.10.2023 per comunicazione di avvenuto deposito)
2 con cui il ricorrente ha formalmente richiesto, ex art. 1810 c.c., la restituzione dell'immobile da parte del figlio.
Il comodato consiste nel contratto, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma,
attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla.
Il caso in esame è inquadrabile nella fattispecie del “comodato precario” di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della cosa.
Nel caso del comodato cosiddetto “precario”, infatti, la mancata determinazione della durata del contratto, ove non risulti un termine in relazione all'uso del bene, comporta che il comodatario sia tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richieda, ai sensi del citato art. 1810 c.c., e che la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante determini l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che, una volta sciolto per iniziativa unilaterale il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di un detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui. (Cass. 10/05/2000, n. 5987; n.
664/2016; Tribunale di Roma, Sentenza n. 4237/2023 del 14-03-2023).
Ne consegue che il resistente dovrà lasciare l'immobile nella disponibilità del ricorrente entro un termine utile a sgomberarlo dalle cose ancora presenti al suo interno, considerato che appare incontestato che dal luglio 2024 il resistente non abiti più nell'appartamento e tuttavia continui ad essere in possesso delle chiavi, termine che si stima congruo in dieci giorni, tenuto conto del lasso di tempo già trascorso dalla richiesta di restituzione.
Quanto all'indennità per l'occupazione senza titolo, giova ricordare il consolidato orientamento della
Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da
perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno
della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale…. e se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato
dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato
(Cass. civ. SS.UU. n. 33645/15.11.2022) e più di recente “il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della
violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del
cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo
stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di
3 determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di
presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile
sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente
e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.” (Cass. civ. sez. 3 n. 10477-17/04/2024).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito la prova della concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione dell'immobile a terzi dietro corrispettivo;
ed invero, dal tenore della missiva con cui è stata intimata la restituzione del bene al proprietario, risulta chiara la circostanza, confermata dai testi escussi, che il avesse destinato CP_1
l'appartamento in questione alle esigenze dei figli, e che fosse sua intenzione, dopo aver eseguito i lavori urgenti di manutenzione straordinaria, concedere in comodato d'uso gratuito l'immobile all'altra figlia,
così come aveva fatto prima con l'altra figlia, (che ha Persona_2 Persona_3 espressamente riferito di aver occupato l'immobile fino al novembre 2022) e di seguito con il resistente dal 2003.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento, mancando in toto la prova della perdita subita per effetto dell'occupazione sine titulo da parte del figlio, neppure sotto il profilo di eventuali spese abitative sostenute dal padre in favore della figlia (futura beneficiaria della concessione in comodato), Per_1 la quale ha dichiarato di continuare ad abitare con i propri genitori.
Le spese di lite vanno parzialmente compensate tra le parti, nella misura di 1/3, in ragione del rigetto della domanda risarcitoria, restando invece a carico del resistente la rifusione dei restanti 2/3 della somma complessiva liquidata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicando ai valori medi (scaglione complessità bassa) le opportune riduzioni, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così dispone: Controparte_1
- dichiara l'occupazione senza titolo da parte di dell'immobile, sito in Controparte_1
Lizzano (Ta) alla via Ariosto n. 34 (già n.16) al primo piano, con ingresso sulla destra rispetto alle scale, censito al NCEU/NET del Comune di Lizzano (Ta) al fg.11, numero 739 sub.3, Cl.2,
Categoria A/3, consistenza 6,5 vani, sup. catastale totale 177 m², rendita € 302,13, di proprietà di
, a far data dal 17.11.2023; Parte_1
- ordina a il rilascio dell'immobile di cui sopra, libero da persone e cose, in Controparte_1
favore del proprietario, , entro il termine di dieci giorni dalla presente Parte_1 sentenza;
4 - rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rifondere a i 2/3 delle spese di giudizio, Controparte_1 Parte_1 da calcolarsi sull'importo complessivamente liquidato in € 2.811,28 (di cui € 272,78 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi professionali) oltre al 15% r.f.s.g. ed oneri di legge.
Così deciso il 24 gennaio 2025
Il Giudice
G. On. Lucia Santoro
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