TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2840/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRONZINI ALDO ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto Email_1
difensore, via Valgimigli n. 4, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUCCI LARA Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, via San Martino Email_2
n. 77, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 29 maggio 1977, contraevano, in Pisaa matrimonio Parte_2 Parte_1
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. 127, parte II, serie A, anno 1977;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 20 novembre 1977 e , il 20 Per_1 Persona_2
settembre 1979;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_2 Parte_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 7 novembre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 29 maggio 1977 tra trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_2 Parte_1
di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1977, n. 127, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
- il sig. si è impegnato ed obbligato a corrispondere alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) nei seguenti termini e modi: a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) sono già stati pagati a mezzo assegno circolare (non trasferibile) intestato a - n. 5900480417 emesso dalla Banca BPM, Filiale Agenzia 2 di Pisa Parte_1
– somma per cui la beneficiaria ne rilascia corrispondente quietanza liberatoria;
b) quanto ad € 60.000,00 (sessantamila/00) entro e non oltre la data dell'11.04.2025 a mezzo di assegno circolare intestato alla . Parte_1
A garanzia della corresponsione di detta somma, le parti si danno reciprocamente atto che il sig. Pt_2
, a sua cura e spese e per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha già consegnato all'avv.
[...]
Aldo Bronzini, un pagherò cambiario di pari importo all'ordine di , con scadenza Parte_1
11 aprile 2025, affinché l'avv. Aldo Bronzini lo custodisca senza obbligo di rendicontazione e con impegno a restituire il titolo a garanzia al , tramite il suo difensore di fiducia avv. Lara Parte_2
Cucci, ad intervenuto pagamento della suddetta cifra nel termine essenziale pattuito.
Resta inteso che qualora il pagamento della cifra di € 60.000,00 venisse corrisposto dal Parte_2 prima della scadenza del termine essenziale dell'11 aprile 2025, il pagherò cambiario verrà riconsegnato dal depositario al difensore del stesso, in pari data. Pt_2
In caso di ritardato o mancato pagamento all'obbligazione in questione, l'avv. Aldo Bronzini, sempre quale depositario del titolo, consegnerà immediatamente alla signora il suddetto Parte_1 pagherò cambiario, anche al fine di farlo porre in esecuzione coattiva, esonerato prima d'ora il depositario da ogni e qualsivoglia responsabilità in proposito.
Le parti hanno concordato espressamente che in caso di inadempimento al pagamento in un'unica soluzione di questa seconda rata di € 60.000,00= nel termine essenziale pattuito, il sarà tenuto Pt_2
a corrispondere alla l'ulteriore cifra di € 25.000,00 a titolo di penale, sempre Parte_1 fatto salvo il maggior danno subito e subendo da quest'ultima.
c) quanto alla restante somma di € 40.000,00 (quarantamila/00) sarà corrisposta alla Parte_1
dal retratto della vendita della già casa familiare in comproprietà tra le parti, posta a San
[...]
Giuliano Terme (PI), Via Collodi 10.
Ai fini dell'esatto adempimento di tale corresponsione, il ha già autorizzato la Parte_2 [...]
ed i loro due figli a continuare ad abitare l'immobile di Via Collodi, 10 in San Giuliano Parte_1
Terme (PI), sino alla data del 31 gennaio 2028, termine entro il quale il bene dovrà essere lasciato libero da persone e cose. Dopo tale data, le parti hanno assunto l'impegno espresso di mettere in vendita il cespite, essendosi obbligate già prima d'ora ad accettare la miglior offerta di acquisto che verrà loro presentata, e, comunque, ad un prezzo non inferiore alla cifra complessiva di € 360.000,00, sempre fatte salve le condizioni del mercato immobiliare al momento della vendita.
Di questa previsione, che prevede l'attribuzione della somma di € 40.000,00 che il corrisponderà Pt_2
alla alla stipula del rogito notarile di vendita della già casa famigliare, ne sarà informato il Pt_1 Notaio rogante, di modo che il futuro acquirente detragga, dal 50% del retratto spettante al la Pt_2 somma di € 40.000,00 per versarla direttamente a mani della , in aggiunta al Parte_1
retratto della quota parte del 50% della titolarità a questa spettante quale comproprietaria.
Le parti hanno pattuito una penale di € 25.000,00 a carico della parte inadempiente ed a favore dell'altra, sempre fatto salvo il maggior danno, nelle seguenti ipotesi: qualora la non rispetti Pt_1 il termine essenziale per il rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, ovvero, nel caso in cui una delle due parti si sottragga all'impegno già assunto di porre in vendita la casa coniugale, oppure, anche nel caso in cui uno dei due coniugi non accetti la miglior offerta di vendita pervenuta per il tramite dei consueti canali della vendita immobiliare, e, comunque, in caso di rifiuto alla sottoscrizione di una proposta di acquisto o del preliminare, o di un qualsiasi comportamento atto ad ostacolare le operazioni di vendita;
- Dato atto che il ha già adempiuto, a sua cura e spese, al passaggio di proprietà dell'autovettura Pt_2
Jeep GA in favore della figlia, questi conferma l'impegno a saldare le rate che residuano per l'estinzione del finanziamento a suo tempo contratto per l'acquisto; il motociclo VE GG rimarrà invece di sua proprietà, così utilizzandola in via esclusiva, mentre la conferma Pt_1
l'impegno di riconsegnare al entro la fine del corrente mese di settembre, i francobolli e la Pt_2
bicicletta da corsa rimasti nella già casa famigliare, con la modalità già concertata con l'atto transattivo richiamato in premessa.
Sempre entro la fine del mese di settembre 2024, le parti provvederanno ad estinguere il rapporto di conto corrente all'attuale tra i medesimi cointestato presso , succursale di San Giuliano CP_1
Terme (PI), con ripianamento a carico del dell'eventuale saldo negativo al momento Pt_2 dell'estinzione. L'evasione del Contributo Unificato per l'instaurazione della presente procedura resta a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Città di Castello (PG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 27 maggio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2840/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRONZINI ALDO ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto Email_1
difensore, via Valgimigli n. 4, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUCCI LARA Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, via San Martino Email_2
n. 77, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 29 maggio 1977, contraevano, in Pisaa matrimonio Parte_2 Parte_1
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. 127, parte II, serie A, anno 1977;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 20 novembre 1977 e , il 20 Per_1 Persona_2
settembre 1979;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_2 Parte_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 7 novembre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 29 maggio 1977 tra trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_2 Parte_1
di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1977, n. 127, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
- il sig. si è impegnato ed obbligato a corrispondere alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) nei seguenti termini e modi: a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) sono già stati pagati a mezzo assegno circolare (non trasferibile) intestato a - n. 5900480417 emesso dalla Banca BPM, Filiale Agenzia 2 di Pisa Parte_1
– somma per cui la beneficiaria ne rilascia corrispondente quietanza liberatoria;
b) quanto ad € 60.000,00 (sessantamila/00) entro e non oltre la data dell'11.04.2025 a mezzo di assegno circolare intestato alla . Parte_1
A garanzia della corresponsione di detta somma, le parti si danno reciprocamente atto che il sig. Pt_2
, a sua cura e spese e per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha già consegnato all'avv.
[...]
Aldo Bronzini, un pagherò cambiario di pari importo all'ordine di , con scadenza Parte_1
11 aprile 2025, affinché l'avv. Aldo Bronzini lo custodisca senza obbligo di rendicontazione e con impegno a restituire il titolo a garanzia al , tramite il suo difensore di fiducia avv. Lara Parte_2
Cucci, ad intervenuto pagamento della suddetta cifra nel termine essenziale pattuito.
Resta inteso che qualora il pagamento della cifra di € 60.000,00 venisse corrisposto dal Parte_2 prima della scadenza del termine essenziale dell'11 aprile 2025, il pagherò cambiario verrà riconsegnato dal depositario al difensore del stesso, in pari data. Pt_2
In caso di ritardato o mancato pagamento all'obbligazione in questione, l'avv. Aldo Bronzini, sempre quale depositario del titolo, consegnerà immediatamente alla signora il suddetto Parte_1 pagherò cambiario, anche al fine di farlo porre in esecuzione coattiva, esonerato prima d'ora il depositario da ogni e qualsivoglia responsabilità in proposito.
Le parti hanno concordato espressamente che in caso di inadempimento al pagamento in un'unica soluzione di questa seconda rata di € 60.000,00= nel termine essenziale pattuito, il sarà tenuto Pt_2
a corrispondere alla l'ulteriore cifra di € 25.000,00 a titolo di penale, sempre Parte_1 fatto salvo il maggior danno subito e subendo da quest'ultima.
c) quanto alla restante somma di € 40.000,00 (quarantamila/00) sarà corrisposta alla Parte_1
dal retratto della vendita della già casa familiare in comproprietà tra le parti, posta a San
[...]
Giuliano Terme (PI), Via Collodi 10.
Ai fini dell'esatto adempimento di tale corresponsione, il ha già autorizzato la Parte_2 [...]
ed i loro due figli a continuare ad abitare l'immobile di Via Collodi, 10 in San Giuliano Parte_1
Terme (PI), sino alla data del 31 gennaio 2028, termine entro il quale il bene dovrà essere lasciato libero da persone e cose. Dopo tale data, le parti hanno assunto l'impegno espresso di mettere in vendita il cespite, essendosi obbligate già prima d'ora ad accettare la miglior offerta di acquisto che verrà loro presentata, e, comunque, ad un prezzo non inferiore alla cifra complessiva di € 360.000,00, sempre fatte salve le condizioni del mercato immobiliare al momento della vendita.
Di questa previsione, che prevede l'attribuzione della somma di € 40.000,00 che il corrisponderà Pt_2
alla alla stipula del rogito notarile di vendita della già casa famigliare, ne sarà informato il Pt_1 Notaio rogante, di modo che il futuro acquirente detragga, dal 50% del retratto spettante al la Pt_2 somma di € 40.000,00 per versarla direttamente a mani della , in aggiunta al Parte_1
retratto della quota parte del 50% della titolarità a questa spettante quale comproprietaria.
Le parti hanno pattuito una penale di € 25.000,00 a carico della parte inadempiente ed a favore dell'altra, sempre fatto salvo il maggior danno, nelle seguenti ipotesi: qualora la non rispetti Pt_1 il termine essenziale per il rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, ovvero, nel caso in cui una delle due parti si sottragga all'impegno già assunto di porre in vendita la casa coniugale, oppure, anche nel caso in cui uno dei due coniugi non accetti la miglior offerta di vendita pervenuta per il tramite dei consueti canali della vendita immobiliare, e, comunque, in caso di rifiuto alla sottoscrizione di una proposta di acquisto o del preliminare, o di un qualsiasi comportamento atto ad ostacolare le operazioni di vendita;
- Dato atto che il ha già adempiuto, a sua cura e spese, al passaggio di proprietà dell'autovettura Pt_2
Jeep GA in favore della figlia, questi conferma l'impegno a saldare le rate che residuano per l'estinzione del finanziamento a suo tempo contratto per l'acquisto; il motociclo VE GG rimarrà invece di sua proprietà, così utilizzandola in via esclusiva, mentre la conferma Pt_1
l'impegno di riconsegnare al entro la fine del corrente mese di settembre, i francobolli e la Pt_2
bicicletta da corsa rimasti nella già casa famigliare, con la modalità già concertata con l'atto transattivo richiamato in premessa.
Sempre entro la fine del mese di settembre 2024, le parti provvederanno ad estinguere il rapporto di conto corrente all'attuale tra i medesimi cointestato presso , succursale di San Giuliano CP_1
Terme (PI), con ripianamento a carico del dell'eventuale saldo negativo al momento Pt_2 dell'estinzione. L'evasione del Contributo Unificato per l'instaurazione della presente procedura resta a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Città di Castello (PG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 27 maggio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina