CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 207 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e
[...] P.IVA_1
liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Saracino;
[...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Franchella;
-APPELLATO-
1 A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 21.06.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore affinché il giudice adito accertasse e dichiarasse, a mezzo di consulenza tecnico-contabile che il credito vantato dalla banca convenuta nei confronti della società attrice in virtù del rapporto contrattuale di conto corrente n.595/010/865-3 alla data del 31.3.2016 indicato nella misura di € 23.273,65 fosse inesistente e non dovuto, nonché che il rapporto di conto corrente
n.595/010/865-3 rielaborato sulla base dei presupposti giuridici e matematici della materia, alla data del 31.3.2016 segnasse un saldo creditore a favore della di € 13.307,28. Per l'effetto, Parte_1
condannasse la banca convenuta al pagamento a favore della società attrice della somma di € 13.307,28, in ogni caso con la condanna della convenuta agli interessi legali dal fatto al saldo come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio il spiegando domanda riconvenzionale ed eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Reggio Emilia, quale foro esclusivo convenzionalmente pattuito tra le parti con contratto di c.c. 595/010/000865-3 del
5.7.2006 (art.26); nel merito, chiedeva il rigetto di ogni domanda svolta dalla società attrice con l'atto introduttivo del giudizio siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. In via riconvenzionale chiedeva accertarsi e dichiararsi che il credito vantato da nei Controparte_1
confronti di quale saldo passivo del Parte_1
c.c. di corrispondenza n.595/010/000865-3 al passaggio a sofferenza al 23.3.2017, era pari ad €
27.191,96, e conseguentemente chiedeva la condanna di Parte_1
al pagamento in favore del della somma di € 27.191,96
[...] Controparte_1
oltre interessi convenzionali dal passaggio a sofferenza al saldo.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
2 Instauratori il contraddittorio tra le parti, il giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta con ordinanza resa all'udienza del 11.10.2018. Concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa c.t.u. contabile con il dott. Persona_1
Dopo il deposito della relazione peritale ed una integrazione della stessa, all'udienza del 5.11.2019 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. dapprima all'udienza del 26.11.2019 e poi a quella del 14.1.2020, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, il giudice ha deciso con sentenza letta in udienza”.
Con sentenza n. 58 del 2020, pubblicata in data 14.01.2020, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda avanzata dalla società attrice;
ha accolto la domanda riconvenzionale della banca convenuta e dichiarato il saldo ricalcolato a debito della società attrice pari ad
€ 11.197,28.; con condanna di Parte_1
al pagamento della somma di € 11.197,28 in favore del
[...] Controparte_1
con spese interamente compensate, comprese quelle della c.t.u. e dell'integrazione.
[...]
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2020, Parte_2
ha interposto appello avverso la citata sentenza, notificata in data
[...]
23.01.2020 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare che il credito vantato dalla
Banca nei confronti della in virtù del Parte_1
rapporto contrattuale di conto corrente n. 595/010/865-3 alla data del 31/3/2016 nella misura di € 23.273,65, è inesistente e non dovuto;
accertare e dichiarare che il rapporto di corrente n. 595/010/865-3 rielaborato dal CTU, segna un saldo creditore a favore della i € 9.336,06; per l'effetto, condannare l'Istituto di credito al pagamento Parte_1
a favore della ella somma di € 9.336,06; in ogni caso con la condanna Parte_1
della convenuta agli interessi legali dal fatto al saldo come per legge;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 14.05.2020, si è costituita la la quale ha richiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio.
3 All'udienza del 6.7.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (“B1”), non specificamente rubricato, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver considerato che l'anticipazione su fatture, effettuata tra la e l'Istituto di Credito, mediante la movimentazione di due diversi conti correnti di corrispondenza, costituiva in realtà un unico rapporto contrattuale privo di soluzione di continuità.
1.1. Il Giudice, non tenendo conto di tale unitarietà, avrebbe omesso di considerare che il conteggio degli interessi debitori è stato effettuato trimestralmente dalla banca appellata anche su interessi passivi e competenze riguardanti il conto anticipi n°009/51-9, sempre intestato alla società (acceso presso la stessa filiale), che periodicamente affluivano sul conto corrente ordinario in oggetto. Le competenze di questo conto anticipi sono state sistematicamente calcolate trimestralmente dalla banca e contestualmente girocontate sul c/c ordinario in oggetto, contribuendo a far lievitare notevolmente la sua esposizione debitoria totale. Tale meccanismo, quindi, secondo l'appellante avrebbe aggravato la già pesante esposizione del conto corrente ordinario, provocando un evidente ed ulteriore fenomeno anatocistico, in quanto sarebbero stati calcolati interessi passivi trimestrali, non solo su competenze passive trimestrali riguardanti lo stesso conto ordinario, ma anche su competenze riguardanti il predetto conto anticipi, che periodicamente affluivano su detto conto ordinario.
1.2. Il motivo è infondato, se non inammissibile, risultando consegnato ad argomentazioni che non trovano riscontro nella sentenza impugnata.
Dalla lettura di quest'ultima si evince infatti che il Tribunale ha operato una ricostruzione della movimentazione bancaria dedotta in giudizio non conforme alla prospettazione dell'appellante, avendo il primo giudice correttamente ricostruito le articolazioni operative ed il funzionamento dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, recependo integralmente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio del 14/05/2019.
4 1.2.1. In particolare, il Tribunale ha chiarito che il conto anticipi n. 009/00000051-9 ha assolto la sola funzione di rendicontare le singole operazioni di anticipazione, effettuate dalla a fronte della presentazione di fatture. Tali operazioni, qualificabili come CP_2
operazioni di portafoglio, si articolavano in una fase di apertura, coincidente con la concessione dell'anticipazione, e in una fase di chiusura, al momento dell'incasso dei crediti, nella quale veniva determinato il relativo costo, rappresentato dagli interessi applicati, in conformità delle pattuizioni operanti, che veniva solo rendicontato sul conto anticipi (che, in quanto strumento meramente ricognitivo, non era destinato a generare ulteriori addebiti a titolo di interessi), prima del successivo addebito sul conto ordinario.
1.2.2. Tale ricostruzione si fonda sulle verifiche operate dal CTU il quale ha testualmente affermato: “che per il rapporto di c/c relativo a servizi e finanziamenti di portafoglio n.009/0000051-
9, il contratto del 05/07/2006, non riporta alcun tasso di interesse e che su tale rapporto non sono stati conteggiati interessi, ma solo spese. Gli interessi risultano conteggiati sui rapporti di portafoglio che presentano propri prospetti di calcolo. Tali interessi sono stata addebitati (e non conteggiati) sul c/c
009/000051-9 e poi girocontati sul c/c n. 010000000865, utilizzando la stessa metodologia della
Banca” (cfr. pag.8 risposta del CTU alle osservazioni delle parti e pag.4 relazione peritale).
Sicchè deve senz'altro escludersi che la concreta operatività dei rapporti bancari dedotti in giudizio abbia potuto determinare un illecito fenomeno anatocistico, ingiustificatamente prospettato dalla società appellante.
2. Con il secondo motivo (“B2”), pure non specificamente rubricato, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di dare atto del fatto che la capitalizzazione degli interessi sarebbe stata operata illegittimamente da in violazione Controparte_1
della condizione di reciprocità prevista dalla delibera del C.I.C.R. del 09/02/2000, avendo, in particolare, la banca, pattuito e applicato tassi di interessi caratterizzati da una forbice eccessivamente ampia tra il tasso creditore (pari allo 0,0625% annuo) e quello debitore
(pari al 13,00%), in contrasto con il principio di reciprocità stabilito dalla già menzionata normativa.
2.1. Il motivo è infondato.
L'art. 120, comma 2, T.U.B., nella formulazione introdotta dal D.Lgs.342/1999 e la relativa delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 attuativa, hanno sancito la legittimità della
5 capitalizzazione degli interessi, a condizione che la periodicità sia la medesima per gli interessi creditori e debitori.
Tale principio di reciprocità non implica la parità dei tassi di interesse attivi e passivi, ma richiede che la loro applicazione avvenga con la stessa periodicità, che sia mensile, trimestrale, annuale o altra. Non è pertanto necessario che i tassi applicati siano equivalenti numericamente.
Se anche le parti avessero pattuito un tasso creditore pari a zero o di poco superiore e un tasso debitore negativo, la capitalizzazione degli interessi non produrrebbe un effetto anatocistico illegittimo, in quanto non spetta al giudice sindacare la quantità degli interessi pattuiti, la cui determinazione è rimessa alla libera volontà delle parti, purché tale quantità non ecceda i limiti della soglia di usura.
Pertanto, nel caso in esame, la differenza tra il tasso creditore (0,0625%) e quello debitore
(13%) – ancorché significativa – non rileva ai fini della legittimità della capitalizzazione, trattandosi di condizioni contrattualmente pattuite, rimesse all'autonomia negoziale delle parti, purché nel rispetto della normativa anti-usura.
2.2. In definitiva, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi, in quanto effettuata con identica periodicità e modalità tanto per gli interessi creditori quanto per quelli debitori, conformemente ai principi di legge e della delibera C.I.C.R. del 2000.
3. Con il terzo motivo (“B3”), anch'esso non specificamente rubricato, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Primo Giudice ha dato rilievo al documento di sintesi del 26/07/2006, sebbene quest'ultimo - a suo dire - non contenga alcuna indicazione idonea a ricondurre i tassi e le condizioni economiche applicabili al rapporto di c/c n. 595/009/000051-9.
3.1. Secondo l'appellante, l'assenza di riferimenti specifici a tale rapporto impedisce di considerare validamente determinate le condizioni economiche pattuite, rendendo necessaria la loro rideterminazione ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico Bancario.
3.1.1. Inoltre, la società correntista osserva che il documento di sintesi risulta comunque privo dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), elemento considerato essenziale per la validità del contratto, ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria.
6 3.2. Il motivo in esame va disatteso in entrambe le sue articolazioni.
3.2.1. I rilievi che afferiscono la riferibilità del documento di sintesi al rapporto contrattuale oggetto di causa, in quanto privi di specifica idoneità confutatoria rispetto al decisum impugnato, con il quale omettono di confrontarsi, non appaiono idonei a scalfire la motivazione del primo giudice,
3.2.2. In particolare, l'appellante ha omesso di formulare qualsivoglia rilievo critico avverso il convincimento, efficacemente espresso nel seguente passaggio della sentenza impugnata: “il documento di sintesi - servizi e finanziamenti di portafoglio - del 26.7.2006 risulta, senza ombra di dubbio, relativo ai rapporti bancari di cui è causa, sia perché sottoscritto in pari data al contratto di "servizi e finanziamenti di portafoglio", al quale pure fa riferimento nell'intestazione, e sia perché non risultano altri rapporti di servizi finanziamenti di portafoglio tra la società attrice e la banca convenuta al di fuori di quelli in esame”.
3.2.3. Va inoltre ribadito che il contratto di servizi e finanziamenti di portafoglio indica esplicitamente che le sue condizioni sono integrate dal documento di sintesi del
26.07.2006, da intendersi come frontespizio del contratto ai sensi della vigente normativa bancaria, come puntualmente rilevato anche dal CTU nelle integrazioni al proprio elaborato.
3.3. Da ultimo, quanto alla dedotta mancanza dell' , si rileva che tale profilo appare giuridicamente irrilevante ai fini della validità del contratto.
3.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima" (Cass. Civ. n. 4597/2023).
3.3.2. Inoltre, è stato ribadito che la mancata indicazione dell' non determina di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, bensì una erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria delle singole voci di costo elencate
7 in contratto (Cass. Civ. n. 39169/2021). Sicchè, deve concludersi che la doglianza relativa all' attiene al piano delle regole di condotta e non incide sulla validità del contratto.
4. Con il quarto motivo (“B4”), non specificamente rubricato, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Primo Giudice ha ritenuto regolarmente pattuita la commissione di massimo scoperto, nonostante nel contratto fosse indicata unicamente la misura percentuale, senza alcuna specificazione della base di calcolo, dei criteri di computo e delle modalità di applicazione.
4.1. Il motivo è fondato.
E' principio pacifico in giurisprudenza che, affinché la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto possa ritenersi valida ed efficace, la stessa deve essere non solo espressamente pattuita in forma scritta, ma anche determinata o almeno determinabile nei suoi elementi essenziali, ossia nell'ammontare, nella base e nei criteri di calcolo e nella periodicità dell'addebito, nonché nella definizione dell'oggetto della commissione stessa, che può essere riferito al massimo scoperto raggiunto in un singolo giorno o a uno scoperto protratto nel tempo.
La Corte di Cassazione ha difatti affermato che “…deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale”. (Cass. Civ.
19825/2022; Cass. Civ. 23558/2014; Cass. Civ. 4804/2007).
4.1. Nel caso di specie, dal contratto di conto corrente emerge esclusivamente la previsione della c.m.s. con l'indicazione della percentuale e una generica determinazione del periodo di applicazione, senza che vi sia alcun riferimento ai criteri di calcolo ed alla somma su cui applicare la percentuale (scoperto effettivamente utilizzato o anche a quello non utilizzato).
Tale mancanza di specificità rende la clausola priva dei requisiti minimi di determinatezza richiesti dalla legge e ne comporta la nullità.
8 4.1.1. Alla luce di quanto sopra, la ricostruzione adottata dal Tribunale, che considerava espressamente pattuite le CMS, è errata.
4.2. Va, pertanto, recepita la ricostruzione alternativa proposta dal CTU nella relazione peritale del 14.05.2019, che esclude la validità della CMS nel contratto di conto corrente ed individua il saldo a debito del correntista pari a € 9.468,44.
5. Considerato l'esito complessivo della lite, si dispone la compensazione integrale fra le parti anche delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. sentenza n. 58/2020, pubblicata dal Tribunale di Lecce il 14.01.2020, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dei capi 2) e 3) della sentenza impugnata, ridetermina in € 9.468,44 (anziché in € 11.197,28) il saldo ricalcolato a debito della società attrice al cui pagamento quest'ultima va condannata in favore di Controparte_1
2) conferma nel resto la sentenza impugnata.
3) Dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Lecce, il 16.10.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
9