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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1353/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ARIANNA TULLI, giusta delega in atti e
(C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
RICCARDO VELTRI e ANNARITA D'ERCOLE, giusta delega in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 27/11/2024;
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 02/07/2024 le parti domandavano lo scioglimento del vincolo matrimoniale in luogo della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi precisate, con contestuale rinunzia alla comparizione personale.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 27/11/2024, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 04/09/2010 nel Comune di Latina (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
02/07/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. Atto n.147, Parte II, Serie A, anno 2010); compensa le spese di causa.
Latina, 29/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ARIANNA TULLI, giusta delega in atti e
(C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
RICCARDO VELTRI e ANNARITA D'ERCOLE, giusta delega in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 27/11/2024;
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 02/07/2024 le parti domandavano lo scioglimento del vincolo matrimoniale in luogo della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi precisate, con contestuale rinunzia alla comparizione personale.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 27/11/2024, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 04/09/2010 nel Comune di Latina (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
02/07/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. Atto n.147, Parte II, Serie A, anno 2010); compensa le spese di causa.
Latina, 29/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti