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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 3727/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3727 del R.A.C.L. dell'anno 2015 promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...], in Parte_1
viale Vienna 205, elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Salvatore Pilurzu, che unitamente all'avvocato Luca Crotta, la rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore , con sede a Cagliari in viale Elmas 33, CP_2 domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato M. Chiara Pinna, che la rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo, convenuta
Motivi in fatto in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2015, ha dichiarato di aver Parte_1
lavorato dal 15 marzo 1987 in qualità di impiegata amministrativa alle dipendenze della associazione Controparte_1 pagina 1 di 13 Impresa-Associazione Interprovinciale di Cagliari e del Medio Campidano (di seguito Contr anche solo ). Il rapporto era stato formalizzato con contratto di formazione e lavoro del 14 aprile 1988 (cfr. doc. n.1 allegato al ricorso), trasformato in contratto a tempo indeterminato e pieno alla scadenza del biennio, ed era cessato il 2 febbraio 2015 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. doc. n.4 ric.). ha dichiarato di aver prestato continuativamente la sua attività lavorativa Pt_1
presso la sede di Cagliari della associazione convenuta, rispettando un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, dalle 9 alle 13 il mattino e dalle 15:30 alle
19:30 la sera. Il contratto a tempo pieno era stato poi trasformato in part time a 30 ore settimanali dal 1/1/2004, e nuovamente trasformato a tempo pieno dal 01/06/2011.
Ha precisato nel contratto di formazione e lavoro del 14 aprile 1988 (di seguito anche solo CFL), recante richiamo al vigente CCNL per i dipendenti del terziario, erano menzionati tra gli allegati il verbale di accordo del 10/02/1988 tra le organizzazioni sindacali e il progetto di formazione e lavoro, in realtà mai consegnati alla ricorrente (e non prodotti in atti neppure dalla convenuta).
Nel contratto era espressamente previsto che, al termine dei 24 mesi di formazione, la ricorrente, da contratto inquadrata per i primi due anni nel V livello anche se in realtà tutte le buste paga del primo biennio da aprile 1988 a aprile 1990 sono formate sul IV, avrebbe “conseguito la qualifica di impiegata di III categoria”, qualifica che, dalle buste paga in atti, risulta effettivamente riconosciuta dalla datrice di lavoro con decorrenza dal mese di maggio 1990. ha tuttavia dichiarato nel corso del rapporto di lavoro non aveva ricevuto Pt_1
alcuna formazione, ed aveva svolto da subito le seguenti mansioni appartenenti al terzo livello della contrattazione collettiva applicata: attività di segreteria generale (gestione segreteria), tesseramento iscrizioni (riceveva gli associati, spiegava loro le funzioni dell'associazione, provvedeva al tesseramento dell'artigiano), consulenza in favore degli artigiani ex l.n.33/ del 18.06.96 della Regione Autonoma della Sardegna, fornendo informazioni alle imprese artigiane circa i benefici previsti da tale normativa;
componente della commissione regionale che autorizzava i CFL;
consulenza per le creazioni di imprese, prima consulenza per il credito e sulla sicurezza sul lavoro;
consulenza ambientale sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
In ragione dello svolgimento di tali mansioni, secondo quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, la ricorrente, inquadrata nel quinto livello per il primo biennio in CFL,
pagina 2 di 13 avrebbe dovuto essere inquadrata nel III livello del CCNL terziario sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro, e, nello specifico, nella figura del commesso specializzato provetto, la cui declaratoria è stata riportata in ricorso.
La sig.ra ha quindi agito in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità e il Pt_1
conseguente annullamento del contratto di formazione e lavoro, sostenendo di aver svolto da subito mansioni superiori al quinto livello di inquadramento senza aver mai ricevuto alcuna attività formativa, con conseguente diritto all'inquadramento nella III categoria impiegatizia sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro e non, come avvenuto, dopo due anni dalla costituzione del rapporto con CFL.
Ha, inoltre, agito per il pagamento di differenze di trattamento economico a vario titolo, in quanto le retribuzioni corrisposte, tenuto conto delle modalità con le quali erano state fornite le prestazioni lavorative, sarebbero state “del tutto sproporzionate rispetto ai valori retributivi contrattualmente previsti, in contrasto con i principi costituzionali in tema di equa retribuzione”.
Ha quindi chiesto il pagamento di un importo complessivo pari a euro 31.039,11, al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute fiscali, e in particolare euro
7.369,76 per differenze retributive per il periodo 1987/1990, maturate sia in relazione alla diversa decorrenza del rapporto di lavoro e sia per la violazione dei minimi retributivi;
13a mensilità pari ad euro 165,77: 14a mensilità pari ad euro 1.160,39; preavviso pari ad euro 5.623,42; ferie non godute pari ad euro 637,32; permessi non goduti pari ad euro
185,54 e quota TFR (quale saldo al netto degli acconti) per una cifra pari a 15.896,91.
La ricorrente ha quindi chiesto che il Tribunale volesse giudicare in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Annullando il contratto di formazione e lavoro del 14 aprile 1988 e per
l'effetto dichiarando il diritto della ricorrente all'inquadramento nella III categoria impiegatizia, sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro;
2) Condannando la
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari nella
[...]
Viale Elmas 33, al pagamento in favore di e per i titoli di cui in Parte_1 narrativa, della somma di € 31.039,11 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia eventualmente in applicazione dei principi di cui all'art.36 della costituzione.
3) Con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione
pagina 3 di 13 monetaria secondo gli indici ISTAT;
4) Con vittoria di spese e onorari.
Contr
2. L'associazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, si è
(tardivamente) costituita in giudizio per contestare le avverse pretese.
La convenuta ha contestato che lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente dal 15/03/1987 al 13/04/1988, e cioè in data anteriore alla stipulazione del contratto di formazione e lavoro del 14.04.1988, ed ha evidenziato che, essendo trascorsi ben ventotto anni, risultava impossibile provare l'avvenuta consegna alla sig.ra Pt_1 dei documenti allegati al contratto di formazione e lavoro (il “verbale di accordo del
10.02.1988 tra le organizzazioni sindacali” e il “progetto di formazione e lavoro”).
Ha altresì precisato che l' aveva provveduto regolarmente alla CP_1 formazione della dipendente e che non era credibile che la sig.ra sin dall'inizio Pt_1
del rapporto, avesse potuto svolgere le superiori mansioni indicate in ricorso senza alcuna esperienza lavorativa, sostenendo che la stessa si era in realtà limitata a svolgere funzioni di segreteria e attività di tesseramento, su indicazione specifica dei suoi superiori e senza alcuna autonomia.
Contr L'associazione ha inoltre affermato di aver provveduto al pagamento di tutte le competenze finali risultanti dalla busta paga di febbraio 2015 (cfr. doc. n.6 parte ricorrente), corrisposte a mezzo rate a fronte dell'impossibilità di effettuare il pagamento in una unica soluzione vista la grave crisi documentalmente prodotta (si veda in proposito quanto successivamente riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note depositate in data
13.4.2023 e 11/10/2024).
Sul punto la convenuta ha precisato che, alla data del deposito del ricorso, erano stati versati euro 15.000,00 e nei mesi successivi era stato corrisposto il saldo, mentre al momento del deposito della memoria di costituzione restava dovuto solo l'importo netto di euro 1405,00 per differenze relative all'indennità di mancato preavviso, erroneamente commisurata e corrisposta sulla base di 45 giorni lavorativi anziché 60 come da contratto collettivo di categoria.
La convenuta ha quindi contestato la ricostruzione della ricorrente sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e sia per quanto concerne i conteggi prodotti.
Contr La , richiamando le difese già svolte, ha concluso affinché il Tribunale voglia, contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda, con vittoria delle spese.
pagina 4 di 13 Contr
3. Alla prima udienza utile ha offerto a titolo conciliativo, senza riconoscimento delle avverse pretese, l'importo netto di euro 3000, oltre all'importo di euro 1405 riconosciuto come dovuto per differenze relative all'indennità di mancato preavviso, ma tale offerta non è stata accolta dalla ricorrente.
Neppure il tentativo di conciliazione effettuato all'esito dell'istruttoria ha sortito esito positivo, e la vantaggiosa proposta di accordo formulata dalla CNA nelle note di trattazione del 14.11.2023 e da ultimo del 19.2.2024 (corresponsione alla ricorrente della somma pari a euro 10.000,00 al netto senza riconoscimento delle avverse pretese) non è stata accolta dalla ricorrente.
La causa è stata istruita con prove documentali e con l'escussione dei testi di parte
Contr ricorrente , collega della ricorrente in quanto dipendente della dal Testimone_1
1986 al 1993, dal 1992 dipendente della Agenzia del Lavoro (ora ASPAL) e Tes_2
segretario generale della Cgil di Cagliari da gennaio 1986 ad aprile 1994, che Tes_3 ha collaborato con l'associazione convenuta.
*
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato, e come tale merita accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione.
La ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell'associazione datrice di Pt_1
Contr lavoro sostenendo di avere diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa in scopertura assicurativa dal 15 marzo 1987 e fino alla formalizzazione del rapporto, avvenuta in data 14 aprile 1988 con contratto di formazione lavoro di 24 mesi e inquadramento nel V livello, in vista del conseguimento del III livello.
Ha inoltre rivendicato differenze retributive per t.f.r. (in gran parte corrisposte in corso di causa) ed ha sostenuto di avere svolto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, da lei collocato nel 1987, le superiori mansioni relative al III livello che avrebbe invece dovuto conseguire all'esito della formazione impartita nell'ambito del CFL, in realtà mai ricevuta.
Deve in primo luogo rilevarsi la parte ricorrente non è stata in grado di dimostrare attraverso l'istruttoria di aver iniziato a lavorare per l'associazione convenuta dal marzo
1997, e cioè da più di un anno prima dell'inizio formalizzato del rapporto.
Contr La collega di lavoro , impiegata della , non ha infatti fornito Testimone_1
alcuna indicazione utile in quanto si è mostrata addirittura incerta sulla data dell'inizio della propria attività lavorativa (“ho concluso nel 1993, mi pare di avere iniziato nel
pagina 5 di 13 1986”) e ha riferito che “la era la seconda assunta, siamo state colleghe. Dopo il Pt_1
Contr 1993 non ho più visto la né frequentato la Mi pare di esser stata da subito Pt_1
formalmente assunta, nulla so circa il contratto di assunzione della ricorrente nè posso dire quando lei abbia iniziato, degli aspetti amministrativi si occupava il consulente del lavoro dell'epoca”.
La teste dipendente dell'Aspal (già Agenzia del lavoro) dal 1992, ha Tes_2
riferito di avere conosciuto la ricorrente in occasione di lavoro perché la stessa andava spesso nel suo ufficio per presentare domande per i contributi per gli artigiani per conto Contr della . Ha dichiarato di non sapere nulla circa l'inizio dell'attività lavorativa da parte Testi di correntemente col fatto che a iniziato la propria attività lavorativa nel Pt_1
1992, ben oltre gli anni 1987/1988.
L'ultimo teste di parte ricorrente segretario generale della CGIL dal 1986 Tes_3 al 1994, ha riferito di conoscere la ricorrente in quanto “istruiva le pratiche da sottoporre Contr alla CGIL e alla per la sottoscrizione di contratti di formazione lavoro, in quanto
Contr vigeva un accordo tra e CGIL che facevano parte di una commissione paritetica che, con una legge regionale, dava la facoltà di sottoscrivere i contratti di formazione e
Contr lavoro per i dipendenti di imprese artigiane associate da .
Circa la decorrenza di tale attività, rispondendo sul capo 1 del ricorso ove la ricorrente ha allegato di aver lavorato dal 15 marzo 1987 con formalizzazione del rapporto a far
Tes_ data dal 14 aprile 1988, il teste ha precisato: “Io la ricordo dal 1987 in quanto veniva Contr da me per la sottoscrizione delle pratiche per conto della non ricordo il mese e l'ho vista sino a quando io non ho cessato di lavorare.”. Tes_ Il riferimento all'anno 1987 reso dal teste nel corso dell'udienza del 28/03/2019, a distanza di ben trentadue anni dai fatti descritti, senza alcuna precisazione che consenta di ancorare a dati temporali certi la circostanza che abbia iniziato nell'anno 1987 Pt_1
piuttosto che nel 1988, proveniente da un testimone inserito in un contesto organizzativo diverso da quello della ricorrente (non essendo un collega di lavoro), non pare
Tes_ sufficientemente circostanziata. non ha infatti offerto alcun elemento, legato alla propria attività o all'attività della ricorrente o a qualche accadimento esterno, che consenta di ritenere affidabile la memoria del teste nel distinguere, a distanza di più di trent'anni dall'evento descritto, quanto accaduto nel 1987 e quanto accaduto nel 1988, tanto più se si considera che, a detta dello stesso, la sottoposizione delle pratiche da parte della ricorrente presso la sede della Cgil era un'attività che si era protratta per diversi pagina 6 di 13 anni, fino a quando il segretario generale aveva cessato di svolgere tale funzione, nel
1994.
Tes_ La dichiarazione di non può quindi essere ritenuta idonea a comprovare lo svolgimento di attività lavorative in regime di subordinazione per l'anno precedente la formalizzazione del contratto di formazione lavoro (di seguito anche solo CFL), essendo ben lungi dal fornire elementi idonei a ritenere che per l'intero periodo in contestazione, da metà marzo 1987 a metà aprile 1988, sia stata sottoposta al potere gerarchico, Pt_1
Contr direttivo e conformativo del datore di lavoro .
Deve conseguentemente ritenersi il rapporto di lavoro tra le parti abbia avuto effettivamente inizio con la stipula del contratto di formazione e lavoro del 14/04/1988 in atti (doc. 1 ric.).
*
5. Il contratto di formazione e lavoro è apparso per la prima volta nel panorama giuridico italiano con l'articolo 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285, con il fine di fornire la formazione professionale e di incentivare l'occupazione giovanile (essendo rivolto a giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati), assegnando ai datori di lavoro una serie di incentivi di tipo economico e contributivo a fronte dell'impegno a fornire una formazione teorica al giovane lavoratore.
La disciplina è stata modificata da una serie di disposizioni successive (la legge 29 novembre 1977 n. 706 e la legge 4 agosto 1978 n. 479), in un'ottica di maggiore liberalizzazione del collocamento, e poi ancora con il decreto-legge 29 gennaio 1983, n.
17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalità di svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito, senza peraltro prevedere alcune forme di controllo.
Successivamente si è giunti all'entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984 n. 863, con la quale è stata introdotta una figura stabile di contratto di formazione, con possibilità di assunzione nominativa, inquadrato nell'ambito di un'organica disciplina relativa ai progetti formativi, soggetti ad approvazione della commissione regionale per l'impiego e a controlli dell'ispettorato, nel quale la previsione del termine è funzionale alla finalità formativa, in quanto il periodo di formazione e lavoro è da computare nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante o al termine dell'esecuzione del CFL.
Tale disciplina prevedeva espressamente che “In caso di inosservanza da parte del
pagina 7 di 13 datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.”.
A tale disciplina ha fatto seguito la legge 11 aprile 1986 n. 113, che ha ampliato il campo di applicazione per incentivare ulteriormente l'occupazione giovanile, e il successivo Accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, finalizzato a modificare nuovamente la procedura di conformità dei progetti e la disciplina contrattuale, ed altre previsioni normative e successive, che tuttavia sono irrilevanti ai fini di causa in quanto il contratto di cui si discute è stato stipulato in data 14 aprile 1988, con richiamo ad un verbale di accordo del 10/02/1988 tra organizzazioni sindacali, non prodotto in atti.
Per completezza, deve segnalarsi che la figura del contratto di formazione lavoro ha poi subito ulteriori modifiche successive, dettata da varie finalità (cfr. L. n. 451/1994, L.
n. 196/1997 ed altre) fino a che è stato definitivamente superato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che, come è noto, ha visto la nascita del contratto di inserimento.
6. Le doglianze della parte ricorrente devono essere esaminate anche alla luce di questo rapido excursus normativo sul CFL.
inquadrata per il primo biennio nel IV livello (come risulta dalle buste paga in Pt_1
atti, malgrado il CFL richiami il V livello), ha allegato di avere svolto, fin dall'inizio del rapporto, le mansioni riconducibili al III livello al cui conseguimento era volto il contratto di formazione lavoro. Ha inoltre contestato la totale assenza di attività formativa e lamentato la mancata consegna, unitamente al contratto di formazione e lavoro, del verbale di accordo del 10/02/1988 tra le organizzazioni sindacali e del progetto di formazione e lavoro, pur indicati come allegati nel corpo del contratto del 14/04/1988.
In merito alla assenza degli allegati, che non consta essere mai stata lamentata prima
Contr da parte della lavoratrice, la convenuta ha rilevato che, dato il tempo trascorso dalla stipula del contratto, pari a ventotto anni, non era in grado di fornire la prova della consegna (ciò che pare più che plausibile).
In ogni caso, la stessa parte ricorrente non ha attribuito alla mancata consegna alcuna conseguenza in termini di validità del contratto, in quanto la mancanza del progetto formativo non era espressamente regolamentata dalla disciplina del contratto formazione lavoro vigente al tempo della stipula.
7. Per quanto concerne l'allegato inadempimento degli obblighi di formazione, con riferimento alla disciplina del contratto di formazione lavoro vigente all'epoca della stipula (la menzionata L. n.863/1984), deve con condividersi il costante orientamento pagina 8 di 13 della Corte di Cassazione, da ultimo richiamato anche da Cass., Ordinanza 08 luglio
2021, n. 19531, che ha ripetutamente affermato che, “in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall'inizio, del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto (tra le tantissime Cass. . n. 6068 del 2014; Cass. 20598 del 2012, Cass. n. 2247 del 2006, Cass. nn. 19846 e 15308 del 2004)”. Così sicuramente anche per l'ipotesi di violazione della L. n.863 del 1984 espressamente richiamata anche da Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9294 del 22/04/2011, che ha affermato che nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento - secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto, che, diversamente dall'apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in funzione dell'accesso nel mondo del lavoro.
Alla luce di tale risalente e consolidato orientamento, deve in primo luogo evidenziarsi che la parte ricorrente non ha in realtà allegato alcunché in relazione alla gravità dell'inadempimento dell'obbligo formativo, avendo, al contrario, offerto indicazioni di segno opposto, che portano a ritenere che la sig.ra abbia effettivamente fruito di Pt_1
una attività formativa, quantomeno on the job, che le ha consentito di svolgere, per
Contr l'intero corso della vita lavorativa alle dipendenze della (conclusa 27 anni dopo la stipula del CFL), le mansioni di terzo livello al cui raggiungimento era finalizzato il contratto di formazione lavoro.
Secondo gli ordinari principi di distribuzione dell'onere della prova, deve ritenersi effettivamente non dimostrato da parte del datore di lavoro l'assolvimento dell'obbligo formativo mediante attività didattica di tipo teorico frontale, mentre sulla base delle pagina 9 di 13 risultanze di causa può ritenersi comprovato quantomeno l'affiancamento a colleghi più esperti o altre figure professionali.
In proposito, anche in ragione delle preclusioni istruttorie dovute alla tardiva costituzione, sono stati sentiti solo i testi di parte ricorrente.
Testi Tes_ I testi hanno concordemente riferito “Non so se la ricorrente abbia mai ricevuto alcuna attività formativa”, mentre la collega di lavoro interrogata in Tes_1 materia all'udienza dell'8 febbraio 2018, ha riferito “Non ricordo se la abbia a Pt_1
suo tempo ricevuto la formazione, io non ne ebbi bisogno in quanto venivo da una precedente esperienza lavorativa. Non ricordo e non so dire se abbia svolto le specifiche mansioni di cui al capo di domanda, ricordo che ricevevamo il pubblico, gli associati o chi si voleva associare, ma non ricordo se poi fossimo noi in grado di dare tutte le informazioni o se intervenissero il presidente o il segretario o altre figure professionali”.
Sulla base di tali dichiarazioni risulta quindi che la ricorrente, fin dall'inizio del rapporto, ha lavorato con una collega già formata, e in contatto con il presidente, il segretario o altre figure professionali. Inoltre, come già detto, è pacifico in causa che, allo scadere del biennio coperto dal CFL con inquadramento al quarto livello, e cioè a partire dal maggio 1990, sia stata assunta a tempo indeterminato con il terzo livello al cui Pt_1
raggiungimento era finalizzato il contratto: ciò è comprovato dalle buste paga prodotte in atti dalla stessa ricorrente, che per il primo biennio riportano l'indicazione del quarto livello impiegati, e che, già dal mese di maggio 1990, contengono l'indicazione e la retribuzione tabellare relativa alla terza qualifica impiegati, e riportano la data di assunzione del 14/04/1988, in continuità con il contratto di formazione e lavoro.
Di contro, non può ritenersi comprovato lo svolgimento di tali superiori mansioni di terzo livello fin dal primo biennio di inizio del rapporto, come allegato dalla ricorrente, stante la genericità, soprattutto sotto il profilo temporale, delle dichiarazioni rese della teste (“Non ricordo e non so dire se abbia svolto le specifiche mansioni di cui Tes_1
Testi al capo di domanda”), della teste impiegata dell' dal Parte_2
1992 (“la ricorrente presentava le domande per i contributi per gli artigiani per conto Contr della associazione (…) si occupava di tutta l'istruttoria delle pratiche. Veniva nel nostro ufficio e presentava le domande degli artigiani e documentazione. Non conosco nello specifico le mansioni della ricorrente e non so se abbia svolto le mansioni di cui al
Tes_ capo 3C”), e del teste sindacalista (“istruiva le pratiche da sottoporre alla CGIL e Contr alla per la sottoscrizione di contratti di formazione e lavoro (…) la ricorrente
pagina 10 di 13 veniva da me e mi portava delle pratiche per cui presumo che le istruisse. Non conosco le mansioni specifiche della ricorrente e nulla so circa le mansioni elencate al capo 3C).
Posso solo dire che so che faceva parte della commissione regionale e che veniva da me per portare delle pratiche già istruite per la firma”).
Si tratta infatti di testi che hanno lavorato con la ricorrente per diversi anni anche Testi successivamente al biennio che va dal 1988 al 1990 (la a addirittura iniziato ad avere contatti lavorativi con la ricorrente dal 1992), così che tale dichiarazioni non è possibile cogliere né il livello di complessità dell'attività svolta, né tantomeno capire se sia stata svolta da subito con le riferito modalità riconducibili al terzo livello fin dall'inizio del rapporto (ciò che sembra peraltro poco verosimile, considerato che la ricorrente non ha neppure allegato di avere svolto in precedenza attività lavorativa in analogo campo o di avere titoli ed esperienza qualificanti).
In definitiva, non può ritenersi dimostrato un totale mancato assolvimento dell'obbligo formativo, tale da rendere il contratto privo della causa formativa, nè può ravvisarsi un inadempimento così grave da determinare l'effetto previsto dalla disciplina del CFL vigente all'epoca (“In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto”), che imponga la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dal principio del rapporto con le mansioni di terzo livello rivendicate dalla ricorrente, e il conseguente riconoscimento retributivo.
Devono pertanto essere respinte non solo le richieste relative al periodo non formalizzato (quantificate nelle note dell'11 ottobre 2024 in misura di euro 4.881,86, incidenti sull'ammontare del t.f.r. in misura di euro 1.823,98), ma anche quelle relative alle differenze retributive tra quanto erogato alla ricorrente durante il CFL e quanto spettante per il terzo livello (euro 3.233,77, oltre euro 538,64 incidenti sull'ammontare del t.f.r., oltre interessi di rivalutazione monetaria quantificati in misura di euro 10.897,46).
*
8. Risulta invece sicuramente dovuto l'importo di euro 1405,00 netti per differenze relative alla indennità di mancato preavviso, corrisposta sulla base di 45 giorni anziché 60 come da contratto collettivo di categoria (riconosciuto dalla stessa parte convenuta in misura anche superiore al richiesto, cf. note del 11.10.2024), ma non le maggiori somme richieste per tredicesima, quattordicesima, indennità varie e t.f.r., ricalcolati dalla pagina 11 di 13 ricorrente con riferimento al periodo in scopertura non riconosciuto e allo svolgimento di mansioni superiori per il periodo in CFL, parimenti non riconosciuto.
La stessa nelle note dell'11 ottobre 2024 ha riferito di avere percepito a titolo Pt_1
di trattamento di fine rapporto l'importo di euro 18.000 netti prima del deposito del ricorso e di euro 15.859,83 subito dopo il deposito del ricorso, per un totale di euro
33.859,83 netti, a fronte di un importo lordo dovuto al medesimo titolo di euro 35.713,56 indicato nella busta paga di febbraio 2015 in atti.
Come si è detto infatti la richiesta di un maggiore importo di t.f.r., quantificato nei conteggi e nelle note del 11 ottobre 2024 in misura pari a euro a 38.278,56 non può essere riconosciuta, in quanto tale importo comprende anche l'ulteriore credito per t.fr di euro
2565,00, generato dall'incidenza delle differenze retributive riconosciute in questa sede.
L'importo ricevuto di complessivi euro 33.859,83 netti risulta comunque superiore all'importo netto complessivo di euro 32.454,83 indicato nella busta paga di Febbraio
2015 prodotta in atti, che comprende oltre al tfr quantificato al lordo in misura di euro
35.0713,56, anche ulteriori competenze di fine rapporto (ferie non godute per euro
701,82, permessi R.o.l. non goduti per euro 204,32, tredicesima mensilità per euro
182,55, quattordicesima per euro 1.277,82, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso calcolata su 45 giorni anziché su 60 in misura di euro 3.285,82, da integrare nella misura esposta più sopra di euro 1405 netti).
Contr In definitiva, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore della ricorrente il solo importo di euro 1.405,00 dovuto a titolo di integrazione dell'indennità di preavviso corrisposta in misure inferiori al dovuto, oltre a rivalutazione e interessi dovuti per legge.
*
9.
Considerato che
la sig.ra ha agito per l'importo complessivo di euro Pt_1
31.039,11, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura della metà, anche in ragione della reciproca soccombenza.
Deve infatti tenersi conto, da un lato, del fatto che l'importo di euro 15.859,83 per t.f.r. è stato versato solo dopo il deposito del ricorso e che la lavoratrice è ancora creditrice dell'importo di euro 1405,00 per integrazione dell'indennità di preavviso, e, dall'altro, che è stata rigettata la parte della domanda relativa al periodo di scopertura e al periodo in CFL (che pure ha esposto la convenuta a un forte rischio di causa, considerato pagina 12 di 13 che l'accertamento ha riguardato pretese fondate su circostanze risalenti a quasi trent'anni prima).
A ciò si aggiunga che la CNA, fin alla prima udienza successiva alla costituzione del
15/12/2016 (ove si dava atto del pagamento del residuo t.f.r.), aveva offerto a mero titolo conciliativo l'importo netto di euro 3000, oltre all'importo di euro 1405,00 oggi riconosciuto a titolo di differenze sull'indennità di preavviso. Inoltre, a seguito del
Contr tentativo di conciliazione effettuato alla fine dell'istruttoria, la stessa ha nuovamente manifestato una concreta disponibilità conciliativa, offrendo, con le note di trattazione del
14/11/2023 e successive, l'importo di euro 10.000 onnicomprensivi in un'unica soluzione, che la ricorrente non ha ritenuto di accettare malgrado i rischi di causa.
Le restanti spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione applicabile per i procedimenti in materia di lavoro con fase istruttoria di valore inferiore ad euro 26.000, sui valori compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e condanna la convenuta
[...]
Controparte_3
e del come sopra rappresentata, al
[...] Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo netto di euro 1405,00 dovuto a titolo Parte_1
di differenze sull'indennità di preavviso, oltre rivalutazione e interessi dalla debenza al saldo effettivo;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura della metà, e condanna la convenuta Contr
, come sopra rappresentata, alla rifusione delle residue spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in misura di euro 2100,00, oltre rimborso forfettario in ragione del
15 %, ed accessori di legge;
Cagliari, 11 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3727 del R.A.C.L. dell'anno 2015 promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...], in Parte_1
viale Vienna 205, elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Salvatore Pilurzu, che unitamente all'avvocato Luca Crotta, la rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore , con sede a Cagliari in viale Elmas 33, CP_2 domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato M. Chiara Pinna, che la rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo, convenuta
Motivi in fatto in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2015, ha dichiarato di aver Parte_1
lavorato dal 15 marzo 1987 in qualità di impiegata amministrativa alle dipendenze della associazione Controparte_1 pagina 1 di 13 Impresa-Associazione Interprovinciale di Cagliari e del Medio Campidano (di seguito Contr anche solo ). Il rapporto era stato formalizzato con contratto di formazione e lavoro del 14 aprile 1988 (cfr. doc. n.1 allegato al ricorso), trasformato in contratto a tempo indeterminato e pieno alla scadenza del biennio, ed era cessato il 2 febbraio 2015 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. doc. n.4 ric.). ha dichiarato di aver prestato continuativamente la sua attività lavorativa Pt_1
presso la sede di Cagliari della associazione convenuta, rispettando un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, dalle 9 alle 13 il mattino e dalle 15:30 alle
19:30 la sera. Il contratto a tempo pieno era stato poi trasformato in part time a 30 ore settimanali dal 1/1/2004, e nuovamente trasformato a tempo pieno dal 01/06/2011.
Ha precisato nel contratto di formazione e lavoro del 14 aprile 1988 (di seguito anche solo CFL), recante richiamo al vigente CCNL per i dipendenti del terziario, erano menzionati tra gli allegati il verbale di accordo del 10/02/1988 tra le organizzazioni sindacali e il progetto di formazione e lavoro, in realtà mai consegnati alla ricorrente (e non prodotti in atti neppure dalla convenuta).
Nel contratto era espressamente previsto che, al termine dei 24 mesi di formazione, la ricorrente, da contratto inquadrata per i primi due anni nel V livello anche se in realtà tutte le buste paga del primo biennio da aprile 1988 a aprile 1990 sono formate sul IV, avrebbe “conseguito la qualifica di impiegata di III categoria”, qualifica che, dalle buste paga in atti, risulta effettivamente riconosciuta dalla datrice di lavoro con decorrenza dal mese di maggio 1990. ha tuttavia dichiarato nel corso del rapporto di lavoro non aveva ricevuto Pt_1
alcuna formazione, ed aveva svolto da subito le seguenti mansioni appartenenti al terzo livello della contrattazione collettiva applicata: attività di segreteria generale (gestione segreteria), tesseramento iscrizioni (riceveva gli associati, spiegava loro le funzioni dell'associazione, provvedeva al tesseramento dell'artigiano), consulenza in favore degli artigiani ex l.n.33/ del 18.06.96 della Regione Autonoma della Sardegna, fornendo informazioni alle imprese artigiane circa i benefici previsti da tale normativa;
componente della commissione regionale che autorizzava i CFL;
consulenza per le creazioni di imprese, prima consulenza per il credito e sulla sicurezza sul lavoro;
consulenza ambientale sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
In ragione dello svolgimento di tali mansioni, secondo quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, la ricorrente, inquadrata nel quinto livello per il primo biennio in CFL,
pagina 2 di 13 avrebbe dovuto essere inquadrata nel III livello del CCNL terziario sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro, e, nello specifico, nella figura del commesso specializzato provetto, la cui declaratoria è stata riportata in ricorso.
La sig.ra ha quindi agito in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità e il Pt_1
conseguente annullamento del contratto di formazione e lavoro, sostenendo di aver svolto da subito mansioni superiori al quinto livello di inquadramento senza aver mai ricevuto alcuna attività formativa, con conseguente diritto all'inquadramento nella III categoria impiegatizia sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro e non, come avvenuto, dopo due anni dalla costituzione del rapporto con CFL.
Ha, inoltre, agito per il pagamento di differenze di trattamento economico a vario titolo, in quanto le retribuzioni corrisposte, tenuto conto delle modalità con le quali erano state fornite le prestazioni lavorative, sarebbero state “del tutto sproporzionate rispetto ai valori retributivi contrattualmente previsti, in contrasto con i principi costituzionali in tema di equa retribuzione”.
Ha quindi chiesto il pagamento di un importo complessivo pari a euro 31.039,11, al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute fiscali, e in particolare euro
7.369,76 per differenze retributive per il periodo 1987/1990, maturate sia in relazione alla diversa decorrenza del rapporto di lavoro e sia per la violazione dei minimi retributivi;
13a mensilità pari ad euro 165,77: 14a mensilità pari ad euro 1.160,39; preavviso pari ad euro 5.623,42; ferie non godute pari ad euro 637,32; permessi non goduti pari ad euro
185,54 e quota TFR (quale saldo al netto degli acconti) per una cifra pari a 15.896,91.
La ricorrente ha quindi chiesto che il Tribunale volesse giudicare in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Annullando il contratto di formazione e lavoro del 14 aprile 1988 e per
l'effetto dichiarando il diritto della ricorrente all'inquadramento nella III categoria impiegatizia, sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro;
2) Condannando la
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari nella
[...]
Viale Elmas 33, al pagamento in favore di e per i titoli di cui in Parte_1 narrativa, della somma di € 31.039,11 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia eventualmente in applicazione dei principi di cui all'art.36 della costituzione.
3) Con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione
pagina 3 di 13 monetaria secondo gli indici ISTAT;
4) Con vittoria di spese e onorari.
Contr
2. L'associazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, si è
(tardivamente) costituita in giudizio per contestare le avverse pretese.
La convenuta ha contestato che lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente dal 15/03/1987 al 13/04/1988, e cioè in data anteriore alla stipulazione del contratto di formazione e lavoro del 14.04.1988, ed ha evidenziato che, essendo trascorsi ben ventotto anni, risultava impossibile provare l'avvenuta consegna alla sig.ra Pt_1 dei documenti allegati al contratto di formazione e lavoro (il “verbale di accordo del
10.02.1988 tra le organizzazioni sindacali” e il “progetto di formazione e lavoro”).
Ha altresì precisato che l' aveva provveduto regolarmente alla CP_1 formazione della dipendente e che non era credibile che la sig.ra sin dall'inizio Pt_1
del rapporto, avesse potuto svolgere le superiori mansioni indicate in ricorso senza alcuna esperienza lavorativa, sostenendo che la stessa si era in realtà limitata a svolgere funzioni di segreteria e attività di tesseramento, su indicazione specifica dei suoi superiori e senza alcuna autonomia.
Contr L'associazione ha inoltre affermato di aver provveduto al pagamento di tutte le competenze finali risultanti dalla busta paga di febbraio 2015 (cfr. doc. n.6 parte ricorrente), corrisposte a mezzo rate a fronte dell'impossibilità di effettuare il pagamento in una unica soluzione vista la grave crisi documentalmente prodotta (si veda in proposito quanto successivamente riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note depositate in data
13.4.2023 e 11/10/2024).
Sul punto la convenuta ha precisato che, alla data del deposito del ricorso, erano stati versati euro 15.000,00 e nei mesi successivi era stato corrisposto il saldo, mentre al momento del deposito della memoria di costituzione restava dovuto solo l'importo netto di euro 1405,00 per differenze relative all'indennità di mancato preavviso, erroneamente commisurata e corrisposta sulla base di 45 giorni lavorativi anziché 60 come da contratto collettivo di categoria.
La convenuta ha quindi contestato la ricostruzione della ricorrente sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e sia per quanto concerne i conteggi prodotti.
Contr La , richiamando le difese già svolte, ha concluso affinché il Tribunale voglia, contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda, con vittoria delle spese.
pagina 4 di 13 Contr
3. Alla prima udienza utile ha offerto a titolo conciliativo, senza riconoscimento delle avverse pretese, l'importo netto di euro 3000, oltre all'importo di euro 1405 riconosciuto come dovuto per differenze relative all'indennità di mancato preavviso, ma tale offerta non è stata accolta dalla ricorrente.
Neppure il tentativo di conciliazione effettuato all'esito dell'istruttoria ha sortito esito positivo, e la vantaggiosa proposta di accordo formulata dalla CNA nelle note di trattazione del 14.11.2023 e da ultimo del 19.2.2024 (corresponsione alla ricorrente della somma pari a euro 10.000,00 al netto senza riconoscimento delle avverse pretese) non è stata accolta dalla ricorrente.
La causa è stata istruita con prove documentali e con l'escussione dei testi di parte
Contr ricorrente , collega della ricorrente in quanto dipendente della dal Testimone_1
1986 al 1993, dal 1992 dipendente della Agenzia del Lavoro (ora ASPAL) e Tes_2
segretario generale della Cgil di Cagliari da gennaio 1986 ad aprile 1994, che Tes_3 ha collaborato con l'associazione convenuta.
*
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato, e come tale merita accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione.
La ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell'associazione datrice di Pt_1
Contr lavoro sostenendo di avere diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa in scopertura assicurativa dal 15 marzo 1987 e fino alla formalizzazione del rapporto, avvenuta in data 14 aprile 1988 con contratto di formazione lavoro di 24 mesi e inquadramento nel V livello, in vista del conseguimento del III livello.
Ha inoltre rivendicato differenze retributive per t.f.r. (in gran parte corrisposte in corso di causa) ed ha sostenuto di avere svolto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, da lei collocato nel 1987, le superiori mansioni relative al III livello che avrebbe invece dovuto conseguire all'esito della formazione impartita nell'ambito del CFL, in realtà mai ricevuta.
Deve in primo luogo rilevarsi la parte ricorrente non è stata in grado di dimostrare attraverso l'istruttoria di aver iniziato a lavorare per l'associazione convenuta dal marzo
1997, e cioè da più di un anno prima dell'inizio formalizzato del rapporto.
Contr La collega di lavoro , impiegata della , non ha infatti fornito Testimone_1
alcuna indicazione utile in quanto si è mostrata addirittura incerta sulla data dell'inizio della propria attività lavorativa (“ho concluso nel 1993, mi pare di avere iniziato nel
pagina 5 di 13 1986”) e ha riferito che “la era la seconda assunta, siamo state colleghe. Dopo il Pt_1
Contr 1993 non ho più visto la né frequentato la Mi pare di esser stata da subito Pt_1
formalmente assunta, nulla so circa il contratto di assunzione della ricorrente nè posso dire quando lei abbia iniziato, degli aspetti amministrativi si occupava il consulente del lavoro dell'epoca”.
La teste dipendente dell'Aspal (già Agenzia del lavoro) dal 1992, ha Tes_2
riferito di avere conosciuto la ricorrente in occasione di lavoro perché la stessa andava spesso nel suo ufficio per presentare domande per i contributi per gli artigiani per conto Contr della . Ha dichiarato di non sapere nulla circa l'inizio dell'attività lavorativa da parte Testi di correntemente col fatto che a iniziato la propria attività lavorativa nel Pt_1
1992, ben oltre gli anni 1987/1988.
L'ultimo teste di parte ricorrente segretario generale della CGIL dal 1986 Tes_3 al 1994, ha riferito di conoscere la ricorrente in quanto “istruiva le pratiche da sottoporre Contr alla CGIL e alla per la sottoscrizione di contratti di formazione lavoro, in quanto
Contr vigeva un accordo tra e CGIL che facevano parte di una commissione paritetica che, con una legge regionale, dava la facoltà di sottoscrivere i contratti di formazione e
Contr lavoro per i dipendenti di imprese artigiane associate da .
Circa la decorrenza di tale attività, rispondendo sul capo 1 del ricorso ove la ricorrente ha allegato di aver lavorato dal 15 marzo 1987 con formalizzazione del rapporto a far
Tes_ data dal 14 aprile 1988, il teste ha precisato: “Io la ricordo dal 1987 in quanto veniva Contr da me per la sottoscrizione delle pratiche per conto della non ricordo il mese e l'ho vista sino a quando io non ho cessato di lavorare.”. Tes_ Il riferimento all'anno 1987 reso dal teste nel corso dell'udienza del 28/03/2019, a distanza di ben trentadue anni dai fatti descritti, senza alcuna precisazione che consenta di ancorare a dati temporali certi la circostanza che abbia iniziato nell'anno 1987 Pt_1
piuttosto che nel 1988, proveniente da un testimone inserito in un contesto organizzativo diverso da quello della ricorrente (non essendo un collega di lavoro), non pare
Tes_ sufficientemente circostanziata. non ha infatti offerto alcun elemento, legato alla propria attività o all'attività della ricorrente o a qualche accadimento esterno, che consenta di ritenere affidabile la memoria del teste nel distinguere, a distanza di più di trent'anni dall'evento descritto, quanto accaduto nel 1987 e quanto accaduto nel 1988, tanto più se si considera che, a detta dello stesso, la sottoposizione delle pratiche da parte della ricorrente presso la sede della Cgil era un'attività che si era protratta per diversi pagina 6 di 13 anni, fino a quando il segretario generale aveva cessato di svolgere tale funzione, nel
1994.
Tes_ La dichiarazione di non può quindi essere ritenuta idonea a comprovare lo svolgimento di attività lavorative in regime di subordinazione per l'anno precedente la formalizzazione del contratto di formazione lavoro (di seguito anche solo CFL), essendo ben lungi dal fornire elementi idonei a ritenere che per l'intero periodo in contestazione, da metà marzo 1987 a metà aprile 1988, sia stata sottoposta al potere gerarchico, Pt_1
Contr direttivo e conformativo del datore di lavoro .
Deve conseguentemente ritenersi il rapporto di lavoro tra le parti abbia avuto effettivamente inizio con la stipula del contratto di formazione e lavoro del 14/04/1988 in atti (doc. 1 ric.).
*
5. Il contratto di formazione e lavoro è apparso per la prima volta nel panorama giuridico italiano con l'articolo 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285, con il fine di fornire la formazione professionale e di incentivare l'occupazione giovanile (essendo rivolto a giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne o per i laureati), assegnando ai datori di lavoro una serie di incentivi di tipo economico e contributivo a fronte dell'impegno a fornire una formazione teorica al giovane lavoratore.
La disciplina è stata modificata da una serie di disposizioni successive (la legge 29 novembre 1977 n. 706 e la legge 4 agosto 1978 n. 479), in un'ottica di maggiore liberalizzazione del collocamento, e poi ancora con il decreto-legge 29 gennaio 1983, n.
17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalità di svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito, senza peraltro prevedere alcune forme di controllo.
Successivamente si è giunti all'entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984 n. 863, con la quale è stata introdotta una figura stabile di contratto di formazione, con possibilità di assunzione nominativa, inquadrato nell'ambito di un'organica disciplina relativa ai progetti formativi, soggetti ad approvazione della commissione regionale per l'impiego e a controlli dell'ispettorato, nel quale la previsione del termine è funzionale alla finalità formativa, in quanto il periodo di formazione e lavoro è da computare nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante o al termine dell'esecuzione del CFL.
Tale disciplina prevedeva espressamente che “In caso di inosservanza da parte del
pagina 7 di 13 datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.”.
A tale disciplina ha fatto seguito la legge 11 aprile 1986 n. 113, che ha ampliato il campo di applicazione per incentivare ulteriormente l'occupazione giovanile, e il successivo Accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, finalizzato a modificare nuovamente la procedura di conformità dei progetti e la disciplina contrattuale, ed altre previsioni normative e successive, che tuttavia sono irrilevanti ai fini di causa in quanto il contratto di cui si discute è stato stipulato in data 14 aprile 1988, con richiamo ad un verbale di accordo del 10/02/1988 tra organizzazioni sindacali, non prodotto in atti.
Per completezza, deve segnalarsi che la figura del contratto di formazione lavoro ha poi subito ulteriori modifiche successive, dettata da varie finalità (cfr. L. n. 451/1994, L.
n. 196/1997 ed altre) fino a che è stato definitivamente superato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che, come è noto, ha visto la nascita del contratto di inserimento.
6. Le doglianze della parte ricorrente devono essere esaminate anche alla luce di questo rapido excursus normativo sul CFL.
inquadrata per il primo biennio nel IV livello (come risulta dalle buste paga in Pt_1
atti, malgrado il CFL richiami il V livello), ha allegato di avere svolto, fin dall'inizio del rapporto, le mansioni riconducibili al III livello al cui conseguimento era volto il contratto di formazione lavoro. Ha inoltre contestato la totale assenza di attività formativa e lamentato la mancata consegna, unitamente al contratto di formazione e lavoro, del verbale di accordo del 10/02/1988 tra le organizzazioni sindacali e del progetto di formazione e lavoro, pur indicati come allegati nel corpo del contratto del 14/04/1988.
In merito alla assenza degli allegati, che non consta essere mai stata lamentata prima
Contr da parte della lavoratrice, la convenuta ha rilevato che, dato il tempo trascorso dalla stipula del contratto, pari a ventotto anni, non era in grado di fornire la prova della consegna (ciò che pare più che plausibile).
In ogni caso, la stessa parte ricorrente non ha attribuito alla mancata consegna alcuna conseguenza in termini di validità del contratto, in quanto la mancanza del progetto formativo non era espressamente regolamentata dalla disciplina del contratto formazione lavoro vigente al tempo della stipula.
7. Per quanto concerne l'allegato inadempimento degli obblighi di formazione, con riferimento alla disciplina del contratto di formazione lavoro vigente all'epoca della stipula (la menzionata L. n.863/1984), deve con condividersi il costante orientamento pagina 8 di 13 della Corte di Cassazione, da ultimo richiamato anche da Cass., Ordinanza 08 luglio
2021, n. 19531, che ha ripetutamente affermato che, “in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall'inizio, del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto (tra le tantissime Cass. . n. 6068 del 2014; Cass. 20598 del 2012, Cass. n. 2247 del 2006, Cass. nn. 19846 e 15308 del 2004)”. Così sicuramente anche per l'ipotesi di violazione della L. n.863 del 1984 espressamente richiamata anche da Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9294 del 22/04/2011, che ha affermato che nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento - secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto, che, diversamente dall'apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in funzione dell'accesso nel mondo del lavoro.
Alla luce di tale risalente e consolidato orientamento, deve in primo luogo evidenziarsi che la parte ricorrente non ha in realtà allegato alcunché in relazione alla gravità dell'inadempimento dell'obbligo formativo, avendo, al contrario, offerto indicazioni di segno opposto, che portano a ritenere che la sig.ra abbia effettivamente fruito di Pt_1
una attività formativa, quantomeno on the job, che le ha consentito di svolgere, per
Contr l'intero corso della vita lavorativa alle dipendenze della (conclusa 27 anni dopo la stipula del CFL), le mansioni di terzo livello al cui raggiungimento era finalizzato il contratto di formazione lavoro.
Secondo gli ordinari principi di distribuzione dell'onere della prova, deve ritenersi effettivamente non dimostrato da parte del datore di lavoro l'assolvimento dell'obbligo formativo mediante attività didattica di tipo teorico frontale, mentre sulla base delle pagina 9 di 13 risultanze di causa può ritenersi comprovato quantomeno l'affiancamento a colleghi più esperti o altre figure professionali.
In proposito, anche in ragione delle preclusioni istruttorie dovute alla tardiva costituzione, sono stati sentiti solo i testi di parte ricorrente.
Testi Tes_ I testi hanno concordemente riferito “Non so se la ricorrente abbia mai ricevuto alcuna attività formativa”, mentre la collega di lavoro interrogata in Tes_1 materia all'udienza dell'8 febbraio 2018, ha riferito “Non ricordo se la abbia a Pt_1
suo tempo ricevuto la formazione, io non ne ebbi bisogno in quanto venivo da una precedente esperienza lavorativa. Non ricordo e non so dire se abbia svolto le specifiche mansioni di cui al capo di domanda, ricordo che ricevevamo il pubblico, gli associati o chi si voleva associare, ma non ricordo se poi fossimo noi in grado di dare tutte le informazioni o se intervenissero il presidente o il segretario o altre figure professionali”.
Sulla base di tali dichiarazioni risulta quindi che la ricorrente, fin dall'inizio del rapporto, ha lavorato con una collega già formata, e in contatto con il presidente, il segretario o altre figure professionali. Inoltre, come già detto, è pacifico in causa che, allo scadere del biennio coperto dal CFL con inquadramento al quarto livello, e cioè a partire dal maggio 1990, sia stata assunta a tempo indeterminato con il terzo livello al cui Pt_1
raggiungimento era finalizzato il contratto: ciò è comprovato dalle buste paga prodotte in atti dalla stessa ricorrente, che per il primo biennio riportano l'indicazione del quarto livello impiegati, e che, già dal mese di maggio 1990, contengono l'indicazione e la retribuzione tabellare relativa alla terza qualifica impiegati, e riportano la data di assunzione del 14/04/1988, in continuità con il contratto di formazione e lavoro.
Di contro, non può ritenersi comprovato lo svolgimento di tali superiori mansioni di terzo livello fin dal primo biennio di inizio del rapporto, come allegato dalla ricorrente, stante la genericità, soprattutto sotto il profilo temporale, delle dichiarazioni rese della teste (“Non ricordo e non so dire se abbia svolto le specifiche mansioni di cui Tes_1
Testi al capo di domanda”), della teste impiegata dell' dal Parte_2
1992 (“la ricorrente presentava le domande per i contributi per gli artigiani per conto Contr della associazione (…) si occupava di tutta l'istruttoria delle pratiche. Veniva nel nostro ufficio e presentava le domande degli artigiani e documentazione. Non conosco nello specifico le mansioni della ricorrente e non so se abbia svolto le mansioni di cui al
Tes_ capo 3C”), e del teste sindacalista (“istruiva le pratiche da sottoporre alla CGIL e Contr alla per la sottoscrizione di contratti di formazione e lavoro (…) la ricorrente
pagina 10 di 13 veniva da me e mi portava delle pratiche per cui presumo che le istruisse. Non conosco le mansioni specifiche della ricorrente e nulla so circa le mansioni elencate al capo 3C).
Posso solo dire che so che faceva parte della commissione regionale e che veniva da me per portare delle pratiche già istruite per la firma”).
Si tratta infatti di testi che hanno lavorato con la ricorrente per diversi anni anche Testi successivamente al biennio che va dal 1988 al 1990 (la a addirittura iniziato ad avere contatti lavorativi con la ricorrente dal 1992), così che tale dichiarazioni non è possibile cogliere né il livello di complessità dell'attività svolta, né tantomeno capire se sia stata svolta da subito con le riferito modalità riconducibili al terzo livello fin dall'inizio del rapporto (ciò che sembra peraltro poco verosimile, considerato che la ricorrente non ha neppure allegato di avere svolto in precedenza attività lavorativa in analogo campo o di avere titoli ed esperienza qualificanti).
In definitiva, non può ritenersi dimostrato un totale mancato assolvimento dell'obbligo formativo, tale da rendere il contratto privo della causa formativa, nè può ravvisarsi un inadempimento così grave da determinare l'effetto previsto dalla disciplina del CFL vigente all'epoca (“In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto”), che imponga la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dal principio del rapporto con le mansioni di terzo livello rivendicate dalla ricorrente, e il conseguente riconoscimento retributivo.
Devono pertanto essere respinte non solo le richieste relative al periodo non formalizzato (quantificate nelle note dell'11 ottobre 2024 in misura di euro 4.881,86, incidenti sull'ammontare del t.f.r. in misura di euro 1.823,98), ma anche quelle relative alle differenze retributive tra quanto erogato alla ricorrente durante il CFL e quanto spettante per il terzo livello (euro 3.233,77, oltre euro 538,64 incidenti sull'ammontare del t.f.r., oltre interessi di rivalutazione monetaria quantificati in misura di euro 10.897,46).
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8. Risulta invece sicuramente dovuto l'importo di euro 1405,00 netti per differenze relative alla indennità di mancato preavviso, corrisposta sulla base di 45 giorni anziché 60 come da contratto collettivo di categoria (riconosciuto dalla stessa parte convenuta in misura anche superiore al richiesto, cf. note del 11.10.2024), ma non le maggiori somme richieste per tredicesima, quattordicesima, indennità varie e t.f.r., ricalcolati dalla pagina 11 di 13 ricorrente con riferimento al periodo in scopertura non riconosciuto e allo svolgimento di mansioni superiori per il periodo in CFL, parimenti non riconosciuto.
La stessa nelle note dell'11 ottobre 2024 ha riferito di avere percepito a titolo Pt_1
di trattamento di fine rapporto l'importo di euro 18.000 netti prima del deposito del ricorso e di euro 15.859,83 subito dopo il deposito del ricorso, per un totale di euro
33.859,83 netti, a fronte di un importo lordo dovuto al medesimo titolo di euro 35.713,56 indicato nella busta paga di febbraio 2015 in atti.
Come si è detto infatti la richiesta di un maggiore importo di t.f.r., quantificato nei conteggi e nelle note del 11 ottobre 2024 in misura pari a euro a 38.278,56 non può essere riconosciuta, in quanto tale importo comprende anche l'ulteriore credito per t.fr di euro
2565,00, generato dall'incidenza delle differenze retributive riconosciute in questa sede.
L'importo ricevuto di complessivi euro 33.859,83 netti risulta comunque superiore all'importo netto complessivo di euro 32.454,83 indicato nella busta paga di Febbraio
2015 prodotta in atti, che comprende oltre al tfr quantificato al lordo in misura di euro
35.0713,56, anche ulteriori competenze di fine rapporto (ferie non godute per euro
701,82, permessi R.o.l. non goduti per euro 204,32, tredicesima mensilità per euro
182,55, quattordicesima per euro 1.277,82, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso calcolata su 45 giorni anziché su 60 in misura di euro 3.285,82, da integrare nella misura esposta più sopra di euro 1405 netti).
Contr In definitiva, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore della ricorrente il solo importo di euro 1.405,00 dovuto a titolo di integrazione dell'indennità di preavviso corrisposta in misure inferiori al dovuto, oltre a rivalutazione e interessi dovuti per legge.
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9.
Considerato che
la sig.ra ha agito per l'importo complessivo di euro Pt_1
31.039,11, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura della metà, anche in ragione della reciproca soccombenza.
Deve infatti tenersi conto, da un lato, del fatto che l'importo di euro 15.859,83 per t.f.r. è stato versato solo dopo il deposito del ricorso e che la lavoratrice è ancora creditrice dell'importo di euro 1405,00 per integrazione dell'indennità di preavviso, e, dall'altro, che è stata rigettata la parte della domanda relativa al periodo di scopertura e al periodo in CFL (che pure ha esposto la convenuta a un forte rischio di causa, considerato pagina 12 di 13 che l'accertamento ha riguardato pretese fondate su circostanze risalenti a quasi trent'anni prima).
A ciò si aggiunga che la CNA, fin alla prima udienza successiva alla costituzione del
15/12/2016 (ove si dava atto del pagamento del residuo t.f.r.), aveva offerto a mero titolo conciliativo l'importo netto di euro 3000, oltre all'importo di euro 1405,00 oggi riconosciuto a titolo di differenze sull'indennità di preavviso. Inoltre, a seguito del
Contr tentativo di conciliazione effettuato alla fine dell'istruttoria, la stessa ha nuovamente manifestato una concreta disponibilità conciliativa, offrendo, con le note di trattazione del
14/11/2023 e successive, l'importo di euro 10.000 onnicomprensivi in un'unica soluzione, che la ricorrente non ha ritenuto di accettare malgrado i rischi di causa.
Le restanti spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione applicabile per i procedimenti in materia di lavoro con fase istruttoria di valore inferiore ad euro 26.000, sui valori compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e condanna la convenuta
[...]
Controparte_3
e del come sopra rappresentata, al
[...] Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo netto di euro 1405,00 dovuto a titolo Parte_1
di differenze sull'indennità di preavviso, oltre rivalutazione e interessi dalla debenza al saldo effettivo;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura della metà, e condanna la convenuta Contr
, come sopra rappresentata, alla rifusione delle residue spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in misura di euro 2100,00, oltre rimborso forfettario in ragione del
15 %, ed accessori di legge;
Cagliari, 11 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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