Trib. Bergamo, sentenza 20/12/2025, n. 306
TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Competenza del Tribunale

    Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 e 3 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo.

  • Accolto
    Qualità di debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale

    Rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; precisato a riguardo che l'impresa individuale della ricorrente non possiede i parametri di cui all'art. 2 lett. D del CCII come si desume dai redditi e dal patrimonio attivo relativo agli ultimi tre anni, nonché dall'entità dei debiti.

  • Accolto
    Condizione di sovraindebitamento

    Valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € 215.243,63 derivante dall'attività d'impresa e dal mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione.

  • Accolto
    Produzione documentazione

    Evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII.

  • Accolto
    Situazione patrimoniale e reddituale

    Considerato che è titolare in ragione del 50% della casa di abitazione sita in Bagnatica stimata del valore di € 116.000,00 (e quindi valore quota € 58.000,00); ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore autonomo con un reddito annuo di circa € 8.900,00.

  • Accolto
    Riunione con procedura del coniuge

    Considerato che risulta già aperta la liquidazione controllata (con sentenza del Tribunale di Bergamo 250/2025 del 30/10/2025) del coniuge convivente proprietario della restante metà dell'immobile di Bagnatica, con liquidatore nominato nella persona del dr. CP_1 e che appare opportuno le due procedure di liquidazione controllata afferenti ai coniugi [...] comproprietari dell'immobile per migliore funzionalità della vendita forzata ed economicità di procedura.

  • Accolto
    Determinazione spese di mantenimento

    Osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti; Ritenuto pertanto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo famigliare (un figlio minorenne), quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 750,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.

  • Accolto
    Relazione del gestore della crisi

    Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

  • Accolto
    Nomina del liquidatore

    Valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC.

  • Accolto
    Durata della procedura e esdebitazione

    Osservato che la liquidazione non potrà essere conclusa prima del decorso di tre anni dalla sua apertura (C. Cost. sentenza 19 gennaio 2024 n. 6), come si evince dall'art. 282 comma primo CCII, a norma del quale, per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 20/12/2025, n. 306
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 306
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

    Testo completo