Decreto presidenziale 14 ottobre 2020
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 10633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10633 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10633/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07946/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7946 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Sciscione, Federico Tedeschini e Gianmaria Covino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento:
del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittimità del comportamento posto in essere - per la parte di rispettiva competenza - dall'AGCOM e dal CORECOM del Lazio attraverso l'inibizione e l'intimazione di immediata sospensione dell'attività esercitata dalle emittenti locali e nazionali consistente nella messa in onda del programma “ -OMISSIS- ” - o comunque di ospitare il sig. -OMISSIS- e le relative inserzioni pubblicitarie;
e per l'accertamento:
del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittimità dei seguenti atti e provvedimenti:
a) degli atti di contestazioni n. CONT. 10/20/DCA N. PROC. -OMISSIS- e n. CONT. 11/20/DCA N. PROC. -OMISSIS-, notificati il 19 marzo 2020 rispettivamente alla -OMISSIS- s.r.l.s. (per brevità “-OMISSIS-”) ed alla -OMISSIS- s.r.l. (per brevità “-OMISSIS-”), a firma del Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi dell'Agcom;
b) della comunicazione del Corecom Lazio, inviata tramite posta elettronica in data 2 aprile 2020, con la quale si invitano tutte le emittenti locali a sospendere immediatamente la messa in onda del programma “ -OMISSIS- ”;
c) di tutte le deliberazioni, gli atti di richiamo e le diffide, di data e tenore sconosciuto, con cui l'AGCOM, di concerto con i Comitati regionali (Corecom), ha stabilito di avviare procedimenti nei confronti di tutte le emittenti locali private che continuano ad ospitare il format “-OMISSIS-” nella propria programmazione o comunque le trasmissioni riferibili al sig. -OMISSIS- e le relative inserzioni pubblicitarie, come risulta con riferimento al tema “coronavirus covid-19”;
e) delle delibere n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, adottate dall'AGCOM in data 7 aprile 2020 e notificate il successivo 10 aprile 2020, recanti l'ordinanza ingiunzione nei confronti dell'-OMISSIS- e di -OMISSIS- ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 36 bis, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa comunque ledere la sfera giuridico - patrimoniale della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente:
- ha ideato il progetto “-OMISSIS-”, con il quale promuove una dieta quasi totalmente priva di carboidrati e di alimenti industriali a favore di proteine;
- ha scritto diversi libri sull’argomento e, per ciò che interessa in questa sede, ha pubblicizzato il proprio progetto ed i propri libri nelle trasmissioni del canale 61 del digitale terrestre e del canale 880 del satellite;
- con il presente gravame agisce per il risarcimento dei danni derivanti dalle delibere n. -OMISSIS- e -OMISSIS- con cui AGCOM ha disposto, rispettivamente, nei confronti del servizio di media audiovisivo recante il marchio “-OMISSIS-”, operante al canale 880 del satellite Hotbird Eutelsat 13 esercito da -OMISSIS-, e nei confronti del servizio di media audiovisivo “-OMISSIS-”, operante sul Canale 61 del digitale terrestre esercito da -OMISSIS-, la sospensione per un periodo di 6 mesi dell’attività di diffusione dei contenuti, ai sensi dell’articolo 51, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 36 bis, comma 1, lett. c), n. 3 del predetto decreto, riscontrata nelle trasmissione del programma “-OMISSIS-” e nelle trasmissioni riferibili all’odierno ricorrente;
- i giudici amministrativi, chiamati a vagliare la legittimità delle delibere -OMISSIS- e -OMISSIS-:
1) in via cautelare ne hanno sospeso l’efficacia, riattivando in via interinale i canali televisivi in questione;
2) in fase di merito hanno confermato la sussistenza delle violazioni accertate dall’AGCOM e la legittimità dell’operato di quest’ultima, ad eccezione del (solo) profilo relativo alla quantificazione della sanzione, riscontrando al riguardo la violazione del principio di proporzionalità;
Precisato in particolare che:
- Cons. Stato -OMISSIS- del 2024, in relazione al ricorso proposto da -OMISSIS- e da -OMISSIS- Italia s.r.l., avverso la delibera -OMISSIS-, nell’affermare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno connesso alla eccessiva durata della sanzione interdittiva, ha ritenuto tuttavia necessario, ai fini della sua quantificazione, attendere che l’AGCOM rideterminasse la misura della “ridotta sanzione”;
- Cons. Stato -OMISSIS- del 2024, in relazione al ricorso proposto da -OMISSIS- avverso la delibera n. -OMISSIS- ha affermato, con specifico riferimento alla domanda risarcitoria, quanto segue: “ la necessità che l’Autorità ridetermini la sanzione, e cioè la durata della sospensione, non consente allo stato di poter apprezzare l’eventuale sussistenza di un pregiudizio e la sua effettiva entità ”;
Considerato che AGCOM, a valle delle predette pronunce:
- con delibera 81/21/CONS ha rideterminato in 16 giornate la durata della sospensione della programmazione del canale 61 del digitale terrestre esercito da -OMISSIS-;
- con delibera 80/21/CONS ha rideterminato in 48 giornate la durata della sospensione della programmazione del canale 880 del satellite Hotbird Eutelsat 13 esercito da -OMISSIS-, accertando, tuttavia, nello stesso provvedimento, ‹‹l’inesigibilità›› sia della sanzione originaria di cui alla delibera -OMISSIS- sia di quella così come rimodulata ‹‹ in considerazione dell’interruzione dell’irradiazione del segnale da parte della società -OMISSIS-, sin dalla notificazione dell’atto di contestazione ››;
Rilevato che le delibere 80/21/CONS e 81/21/CONS, a suo tempo impugnate, rispettivamente, da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, sono divenute definitive, dato che:
- il giudizio avverso la delibera n. 80/21/CONS si è estinto per le ragioni indicate nel decreto decisorio di questa Sezione -OMISSIS- del 2024 (NGR-OMISSIS-);
- la società -OMISSIS- s.r.l., incorporante, ex art. 2504 c.c., di -OMISSIS-, ha depositato nel relativo giudizio (NGR -OMISSIS-) atto di rinuncia irrevocabile alla domanda di annullamento della delibera n. 81/21/CONS, notificandola alle altre parti;
Ritenuto pertanto di escludere che in capo alla ricorrente si sia potuto configurare un pregiudizio risarcibile tenuto conto che:
1) quanto alla delibera -OMISSIS-:
- la sua efficacia è stata sospesa, nelle more del relativo giudizio, con le ordinanze cautelari del TAR (dell’11 maggio 2020, -OMISSIS-) e del Consiglio di Stato (dell’16 luglio 2020, -OMISSIS-), che hanno disposto la riattivazione del canale, con la conseguenza che l’attività di programmazione dei -OMISSIS- è risultata, di fatto, sospesa per un periodo di 38 giorni, inferiore a quello successivamente rideterminato dall’AGCOM con la citata delibera n. 80/21/CONS;
2) quanto alla sanzione di cui alla delibera -OMISSIS-:
- in senso analogo a quanto osservato al punto che precede, l’efficacia della delibera -OMISSIS-, notificata a -OMISSIS- il 10 aprile 2020, è stata sospesa, nelle more del relativo giudizio, dal decreto presidenziale del T.a.r. Lazio 20 aprile 2020, -OMISSIS- che ha disposto “ la riattivazione in via interinale del canale televisivo in questione ” (il decreto presidenziale è stato confermato con le ordinanze cautelari T.a.r. Lazio - Roma, 11 maggio 2020, -OMISSIS- e Cons. Stato. 16 luglio 2020, -OMISSIS-); e, per l’effetto, la sospensione della programmazione del canale 61 è durata complessivamente 10 giorni, periodo inferiore a quello successivamente rideterminato dall’AGCOM con la delibera n. 81/21/CONS;
Rilevato che le presenti conclusioni non sono scalfite dal richiamo, effettuato da parte ricorrente, alla pronuncia del Consiglio di Stato, 7 marzo 2025,-OMISSIS- con la quale è stato respinto il ricorso per revocazione, proposto da AGCOM, avverso la sentenza -OMISSIS- del 2024, atteso che la pronuncia sulla domanda di revocazione si è limitata a confermare la correttezza della statuizione risarcitoria “quanto all’an” (cfr. punto 14.2 della sentenza) ribadendo viceversa che, ai fini della “ quantificazione del danno risarcibile ”, debba tenersi conto “ delle intervenute pronunce cautelari di primo grado e d’appello oltre che la verifica degli effetti della delibera AGCOM n. 80/2021 ” (cfr. punto 14.2 della sentenza);
Ritenuto, inoltre, che le pronunce del giudice di appello, ove affermano la necessità – ai fini della determinazione del danno risarcibile - di considerare la durata della “nuova” sanzione (sentenza -OMISSIS- del 2024), le “ intervenute pronunce cautelari di primo grado e d’appello ”, nonché gli “effetti della delibera AGCOM n. 80/2021 ” (sentenza-OMISSIS- del 2025), abbiano inteso, per un verso, porre su piani distinti l’accertamento del danno evento e quello del danno conseguenza, per l’altro, subordinare il risarcimento alla presenza, in concreto, di un danno conseguenza (danno, che, come detto, nel caso specie non ricorre, dato che l’efficacia delle sanzioni interdittive in origine disposte è risultata, per le ragioni di cui sopra, inferiore a quella che è stata rideterminata dall’AGCOM in ottemperanza alle predette pronunce);
Ritenuto, a supporto della presente decisione, di dover richiamare quanto già statuito da questa Sezione con le sentenze n. 5837/2025, 5845/2025 e 5847/2025, pubblicate in data 21 maggio 2025, in vicenda sovrapponibile a quella oggetto dell’odierno scrutinio, alle quali si rinvia, per quanto non riprodotto in questa sede, per ragioni di sintesi;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda risarcitoria, per assenza del “danno conseguenza”;
Considerato, quanto alle spese di lite, di doverne disporre la compensazione, stante la complessità e la delicatezza della vicenda sottesa al presente contendere;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle Società nominate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.