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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5304 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 26/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14487/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIACALONE MARZIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DI GLORIA MARCO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente all' per le causali dedotte in giudizio;
CP_1
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 23/11/2023, la ricorrente – premesso che, con decreto di omologa del Tribunale
di Palermo del 10/06/2019 reso nel giudizio iscritto al R.G. n. 9316/2018, era stata accertata, in suo favore, la sussistenza dei prescritti requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992 a decorrere dal mese di ottobre 2018; premesso che,
tuttavia, in data 06/08/2020, l' la sottoponeva a visita di revisione, riconoscendola “invalido con CP_1
riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 75%”; premesso ch'ella, stante l'erroneità e l'illegittimità del verbale del giorno 06/08/2020, introitava ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio innanzi al Tribunale di Palermo, iscritto al R.G. n. 1188/2021, conclusosi con decreto di omologa del 18/10/2021 che accertava e riconosceva, in suo favore, la sussistenza del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
– esponeva che, nelle more del suddetto giudizio per accertamento tecnico preventivo obbligatorio relativo al verbale del 6/08/2020, le pervenivano, con plurime note, richieste in restituzione dall' resistente, per un importo complessivo di euro 22.217,01, a titolo di CP_2
indebito assistenziale per il periodo 01/04/2018 – 31/03/2021; deduceva, inoltre, che, con comunicazione datata 11/08/2023, l' le aveva comunicato il recupero delle somme da ella “indebitamente” percepite per CP_1
l'importo di euro 10.468,93, precisando che l'importo sarebbe stato “recuperato sulla sua pensione INVCIV n.
07162835 attraverso una trattenuta di euro 140,00 euro mensili a partire dalla prima rata utile”.
Rappresentata l'illegittimità dell'operato dell' resistente, nonché l'irripetibilità delle somme da questo CP_2
richieste, in ragione del legittimo affidamento (determinato anche dall'esistenza di due provvedimenti di omologa in suo favore), la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… in via principale nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, che le somme richieste dall' a CP_1
titolo di indebito (pari a euro 22.217,01) nelle note succitate non sono dovute dalla ricorrente e comunque che le stesse sono irripetibili e non dovute, anche eventualmente, in subordine, nella minor somma da accertarsi.
Nel merito: ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento da parte dell delle somme, CP_1
trattenute e dall'Istituto non liquidate, pari a euro 11.748,08 a titolo di arretrati e conseguentemente condannare l' al pagamento delle stesse in favore della SI.ra , nonché disporre la restituzione CP_1 Pt_1
delle somme tutte trattenute a decorrere dal mese di Novembre 2023 sulla pensione della ricorrente e pari a euro 140,00 mensili come da nota dell' data 11 agosto 2023, il tutto oltre interessi e rivalutazione CP_1
monetaria”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29/03/2024, l' rappresentava quanto CP_1
segue: “… a seguito del giudizio ATP effettuato (RG 9316/2018), della consulenza tecnica (doc. 2) e del relativo decreto di omologa, veniva accertata la presenza dei “requisiti di ordine medico e clinico-legale per poter consentire il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave (comma 3 art. 3) a decorrere da ottobre 2018”. Senonché, con ricostituzione d'ufficio del 15/02/2021, l'Istituto facendo riferimento al verbale di revisione sanitaria del 12/3/18 n. 6120745000048 (doc. 1) e non tenendo in considerazione il citato decreto di omologa (RG 9316/2018), aveva accertato un indebito pari a complessivi
€ 22.217,01 a decorrere dal mese successivo alla visita medica di marzo 2018, ovvero aprile 2018, mese dal quale l' accertava la fascia 34 (invalidità civile parziale con solo assegno) sino al 31 marzo 2021 (v. nota CP_1
15/2/21, doc. 3). In considerazione del decreto di omologa del giudizio instaurato ex adverso (RG 9316/2018)
che riconosceva a parte ricorrente l'indennità di accompagnamento con decorrenza ottobre 2018, si comunica che l' ha provveduto il 14/3/24 (doc. 4) ad eseguire il relativo provvedimento di omologa, CP_1
riconoscendo all'odierna ricorrente il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da ottobre 2018, annullando – parzialmente per quanto diremo successivamente - l'indebito di €
22.217,01. Infatti, in data 14/03/2024 l'indebito è stato riesaminato a mezzo provvedimento di ricostituzione con modello TE 08 (v. doc. 4) ed è stata data piena esecuzione al sopra menzionato decreto di omologa (RG
9316/18). In esito al riesame, è stata riconosciuta a parte ricorrente l'indennità di accompagnamento a partire dal mese di ottobre 2018 come da decreto di omologa (in atti) e dalla CTU Medica relativa (v. doc. 2).
Pertanto, con la ricostituzione del 14/03/2024, l' ha elaborato un credito a favore della ricorrente di € CP_1
22.567,60. A tal fine si precisa, però, che la pretesa di parte ricorrente volta ad ottenere l'integrale irripetibilità dell'indebito (R.I. n. 16008318) del 15/2/21 comunicato in data 19/5/21 (doc. 3) è parzialmente infondata. Infatti, come detto (e documentalmente pacifico) è stata riconosciuta giudizialmente con decreto omologa ATP l'indennità di accompagnamento a parte ricorrente da ottobre 2018. Pertanto, sfugge all'odierna ricorrente di avere continuato a percepire l'indennità di accompagnamento anche per il periodo aprile – ottobre 2018, nonostante non ne avesse diritto (v. estratti telematici di pagamento indennità
accompagnamento 2018 docc. 5-6). A titolo esemplificativo si producono due cedolini relativi all'erogazione dell'indennità di accompagnamento a parte ricorrente nei mesi di aprile ed agosto 2018 (v. docc. 7-8).
Pertanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è di solare evidenza che l'indennità di accompagnamento erogata dall' da aprile a settembre 2018 non spetta all'odierna opponente e deve CP_2
essere restituita all'ente previdenziale. Ne consegue che, dall'indebito originario di € 22.217,01, annullato a seguito del decreto di omologa (RG 9316/18) sono stati trattenuti dall'Istituto € 9.628,93 per l'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento e maggiorazione sociale da aprile a settembre 2018 non spettanti a parte ricorrente. A seguito, quindi, del predetto conguaglio (v. doc. 9), a parte ricorrente verrà
restituito l'importo di € 12.938,67 che verrà liquidato entro il prossimo mese di maggio 2024. Inoltre,
unitamente alla liquidazione degli arretrati, cesserà anche la trattenuta mensile di € 140, operata sulla pensione di invalidità 044-550007162835 della ricorrente. In ordine alla richiesta avversaria della restituzione di € 11.748,08 si osserva quanto segue. Come sopra esposto, con il secondo decreto omologa (v.
doc. 10) del 18/10/2021 (RG 1188/21) il Tribunale di Palermo ha riconosciuto il requisito sanitario ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di novembre 2020. Pertanto, con provvedimento di riliquidazione del 22/10/21 (doc. 11) l' ha accertato un credito (relativo al periodo da CP_1
11/2020 a 11/2021), di € 11.748,08, comprensivo di indennità di accompagnamento e di maggiorazione frattanto maturata, a seguito di sentenza della Corte costituzionale che riconosce il diritto al c.d. incremento al milione a decorrere da 07/2020 per gli invalidi civili totali. Orbene, come detto, i suddetti arretrati sono stati interamente trattenuti a compensazione con il debito per cui è causa. Tuttavia, come è emerso dalla ricostruzione della vicenda e dal ricalcolo effettuato a marzo 2024 in esecuzione della primigenia omologa
(doc. 2), il debito di complessivi € 22.217,01 era dovuto solo in relazione al periodo aprile -settembre 2018.
Dunque, la ricostituzione a credito operata dall' ha riconosciuto all'odierna ricorrente l'indennità di CP_1
accompagnamento da ottobre 2018 ed ha utilizzato parte degli arretrati per l'estinzione del residuo debito.
L liquiderà a favore della ricorrente la somma di € 12.938,67 entro maggio 2024, somma derivante CP_1
dalla differenza tra le sopra descritte operazioni di conguaglio. Tale somma, di fatto, è quasi coincidente con l'importo a calcolo derivante dall'esecuzione della seconda omologa (pari ad € 11.748,08), che era stato trattenuto in compensazione con l'indebito contestato. Pertanto, l' – con il rimborso della cifra di € CP_1
12.938,67 – ha provveduto all'erogazione anche dei suddetti arretrati. Oltre a tale cifra, nessun'altra somma
è dovuta all'odierna ricorrente”.
In sede di note autorizzate depositate in data 29/05/2024, la ricorrente, tenuto conto delle argomentazioni dell' resistente e della documentazione da questo depositata, modificava le domande formulate in CP_2
ricorso e, quindi, chiedeva al Tribunale adito di volere: “… in via principale nel merito: accertare e dichiarare,
per i motivi tutti di cui in narrativa al ricorso introduttivo e qui richiamati e ulteriormente dedotti, che le somme richieste dall' a titolo di indebito (pari a euro 22.217,01 e/o nel minore importo richiesto) nelle CP_1
note succitate non sono dovute dalla ricorrente e comunque che le stesse sono irripetibili e non dovute, anche eventualmente, in subordine, nella minor somma. Nel merito: ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione da parte dell' delle somme alla stessa spettanti a titolo di arretrati come riconosciuti CP_1
dall' medesimo - e da ultimo con nota di riliquidazione del 14.03.2024 - e pari a euro 12.938,67 pagati CP_2
nel mese di Maggio 2024. Sempre nel merito: conseguentemente ritenere e dichiarare che nessun altro importo risulta dovuto all' resistente da parte della sig.ra . Ancora: anche in ragione CP_2 Parte_1
di quanto dedotto dall' disporre la restituzione delle somme tutte trattenute a decorrere dal mese di CP_1
Novembre 2023 e fino alla cessazione della trattenuta (fino al mese di Aprile 2024 incluso) sulla pensione della ricorrente e pari a euro 140,00 mensili come da nota dell' data 11 agosto 2023, a oggi pari a euro CP_1
840,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
La causa, istruita attraverso consulenza tecnica d'ufficio, viene quivi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di questa sentenza.
Ai fini del decidere, giova precisare che, a seguito dell'instaurazione del giudizio, l' resistente ha CP_2
provveduto all'annullamento (parziale) dell'indebito originario e provveduto alla liquidazione degli arretrati in favore della ricorrente.
Ed invero, nella memoria di costituzione, testualmente si legge che: “… con la ricostituzione del 14/03/2024,
l' ha elaborato un credito a favore della ricorrente di € 22.567,60. A tal fine si precisa, però, che la CP_1
pretesa di parte ricorrente volta ad ottenere l'integrale irripetibilità dell'indebito (R.I. n. 16008318) del
15/2/21 comunicato in data 19/5/21 (doc. 3) è parzialmente infondata. Infatti, come detto (e documentalmente pacifico) è stata riconosciuta giudizialmente con decreto omologa ATP l'indennità di accompagnamento a parte ricorrente da ottobre 2018 … Pertanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è di solare evidenza che l'indennità di accompagnamento erogata dall' da aprile a settembre CP_2
2018 non spetta all'odierna opponente e deve essere restituita all'ente previdenziale. Ne consegue che,
dall'indebito originario di € 22.217,01, annullato a seguito del decreto di omologa (RG 9316/18) sono stati trattenuti dall'Istituto € 9.628,93 per l'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento e maggiorazione sociale da aprile a settembre 2018 non spettanti a parte ricorrente. A seguito, quindi, del predetto conguaglio (v. doc. 9), a parte ricorrente verrà restituito l'importo di € 12.938,67 che verrà liquidato entro il prossimo mese di maggio 2024. Inoltre, unitamente alla liquidazione degli arretrati, cesserà anche la trattenuta mensile di € 140, operata sulla pensione di invalidità 044-550007162835 della ricorrente …”.
Riconosciuta, dunque, dall'ente previdenziale resistente l'erroneità della pretesa restitutoria originariamente azionata nei confronti della ricorrente, la controversia residua riguardo alla ripetibilità delle somme erogate dall' a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo aprile – settembre 2018. CP_1
Or, tali somme, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non possono dirsi e ritenersi irripetibili.
Non può, difatti, ignorarsi che, dalla documentazione versata in atti, risulta che la ricorrente, riconosciuta meritevole dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 14/09/2016, veniva sottoposta, in data
12/03/2018, a visita di revisione e riconosciuta, in tale occasione, invalida nella misura dell'80%; non condividendo le conclusioni della Commissione medica, la ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, iscritto al R.G. n. 9316/2018, conclusosi con decreto di omologa che riconosceva, conformemente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2018.
Or, l'effettuazione della visita di revisione pone di per sé il beneficiario di una prestazione in uno stato di incertezza circa la spettanza del beneficio, incompatibile con il legittimo affidamento richiesto dalla giurisprudenza in tema di indebito assistenziale (cfr., fra le tante, Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del
30 giugno 2020), che, tra l'altro, non può ritenersi inficiato dal solo protrarsi dell'erogazione per un certo tempo.
Per di più, nella fattispecie, è incontestabile che l' resistente abbia provveduto alla comunicazione del CP_2
verbale del 12/03/2018, che, difatti, veniva tempestivamente impugnato dalla ricorrente innanzi al Tribunale
di Palermo.
Dunque, in considerazione delle peculiarità del caso in esame, non può ritenersi che la ricorrente possa aver confidato legittimamente nell'erogazione della prestazione, essendo ben consapevole tanto dell'esito negativo della visita di revisione del 12/03/2018, quanto dell'intervenuto riconoscimento in sede giudiziaria del requisito sanitario per la fruizione della prestazione in questione con decorrenza dal mese di ottobre 2018.
Circa la quantificazione della pretesa creditoria della ricorrente – tenuto conto dei documenti successivi all'introduzione del ricorso prodotti dall' (comprovanti: - l'annullamento dell'indebito originario;
- la CP_1
trattenuta da parte della somma di euro 9.628,93 per l'indebita erogazione dell'indennità di CP_3
accompagnamento e maggiorazione sociale da aprile a settembre 2018; - la determinazione dell'Istituto di restituire alla ricorrente la somma di euro 12.938,67 entro il mese di maggio 2024, poi effettivamente avvenuta per come confermato dalla ricorrente;
la cessazione della trattenuta mensile di euro 140 sulla pensione di invalidità della ricorrente) – non possono che condividersi i conteggi elaborati, a rigor di logica, dall'Ausiliario
del Giudice, il quale – dopo avere precisato che: “L'elaborato contabile, riportato nelle pagine seguenti la presente relazione, ha come periodo di riferimento aprile 2018 – aprile 2024, in quanto rappresentativo dell'intero arco temporale nel quale si sono succedute l'erogazione della prestazione, l'intervento giudiziale,
le sospensioni, le trattenute e le riliquidazioni effettuate dall' . In particolare: I conteggi tengono conto CP_2
delle somme riferite al semestre aprile – settembre 2018 (€. 3098,10), periodo durante il quale l'indennità di accompagnamento risulta percepita dalla ricorrente in assenza di formale provvedimento di riconoscimento. Tale periodo è stato evidenziato in rosso nel prospetto seguente al fine di rendere visibile il dato oggetto di specifica richiesta restitutoria da parte dell' È stato inoltre considerato l'importo delle CP_1 trattenute mensili di € 140,00, operate dall'Istituto nel periodo novembre 2023 – aprile 2024, come risultanti dalla documentazione in atti;
Sono stati inclusi nei conteggi anche gli importi oggetto di ricostituzione da parte dell' come da comunicazione del 14 marzo 2024, documento che riporta un credito a favore della CP_1
Ricorrente pari complessivamente a € 12.938,67, oltre all'indicazione della cessazione delle trattenute.” – ha concluso rappresentando che: “ L'importo, pertanto, a credito fino al mese di aprile 2024 a favore della
Ricorrente è pari ad €. 12.938,67” (somma pacificamente corrisposta dall' resistente). CP_2
Dunque - preso atto dell'intervenuto annullamento ad opera dell' solo successivamente all'avvio del CP_1
giudizio, dell'indebito originario;
preso atto, altresì, dell'intervenuta corresponsione da parte dell' CP_2
resistente in favore della ricorrente della somma di euro 12.938,67 (correttamente calcolata dall' CP_1
detraendo dal credito della ricorrente quanto indebitamente da ella percepito a titolo di indennità di accompagnamento dall'aprile 2018 al settembre 2018); preso atto della cessazione della trattenuta mensile operata, nel periodo novembre 2023-aprile 2024, dall' resistente nei confronti della ricorrente (pari ad CP_2
euro 140,00); - non può che dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia posizione debitoria della ricorrente, per le causali dedotte in giudizio, nei confronti dell'ente previdenziale resistente.
Resta assorbita ogni altra questione.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 04/12/2025.
IL GOP
EMANUELA IA MA LA RL
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 26/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14487/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIACALONE MARZIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DI GLORIA MARCO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente all' per le causali dedotte in giudizio;
CP_1
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 23/11/2023, la ricorrente – premesso che, con decreto di omologa del Tribunale
di Palermo del 10/06/2019 reso nel giudizio iscritto al R.G. n. 9316/2018, era stata accertata, in suo favore, la sussistenza dei prescritti requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992 a decorrere dal mese di ottobre 2018; premesso che,
tuttavia, in data 06/08/2020, l' la sottoponeva a visita di revisione, riconoscendola “invalido con CP_1
riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 75%”; premesso ch'ella, stante l'erroneità e l'illegittimità del verbale del giorno 06/08/2020, introitava ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio innanzi al Tribunale di Palermo, iscritto al R.G. n. 1188/2021, conclusosi con decreto di omologa del 18/10/2021 che accertava e riconosceva, in suo favore, la sussistenza del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
– esponeva che, nelle more del suddetto giudizio per accertamento tecnico preventivo obbligatorio relativo al verbale del 6/08/2020, le pervenivano, con plurime note, richieste in restituzione dall' resistente, per un importo complessivo di euro 22.217,01, a titolo di CP_2
indebito assistenziale per il periodo 01/04/2018 – 31/03/2021; deduceva, inoltre, che, con comunicazione datata 11/08/2023, l' le aveva comunicato il recupero delle somme da ella “indebitamente” percepite per CP_1
l'importo di euro 10.468,93, precisando che l'importo sarebbe stato “recuperato sulla sua pensione INVCIV n.
07162835 attraverso una trattenuta di euro 140,00 euro mensili a partire dalla prima rata utile”.
Rappresentata l'illegittimità dell'operato dell' resistente, nonché l'irripetibilità delle somme da questo CP_2
richieste, in ragione del legittimo affidamento (determinato anche dall'esistenza di due provvedimenti di omologa in suo favore), la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… in via principale nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, che le somme richieste dall' a CP_1
titolo di indebito (pari a euro 22.217,01) nelle note succitate non sono dovute dalla ricorrente e comunque che le stesse sono irripetibili e non dovute, anche eventualmente, in subordine, nella minor somma da accertarsi.
Nel merito: ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento da parte dell delle somme, CP_1
trattenute e dall'Istituto non liquidate, pari a euro 11.748,08 a titolo di arretrati e conseguentemente condannare l' al pagamento delle stesse in favore della SI.ra , nonché disporre la restituzione CP_1 Pt_1
delle somme tutte trattenute a decorrere dal mese di Novembre 2023 sulla pensione della ricorrente e pari a euro 140,00 mensili come da nota dell' data 11 agosto 2023, il tutto oltre interessi e rivalutazione CP_1
monetaria”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29/03/2024, l' rappresentava quanto CP_1
segue: “… a seguito del giudizio ATP effettuato (RG 9316/2018), della consulenza tecnica (doc. 2) e del relativo decreto di omologa, veniva accertata la presenza dei “requisiti di ordine medico e clinico-legale per poter consentire il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave (comma 3 art. 3) a decorrere da ottobre 2018”. Senonché, con ricostituzione d'ufficio del 15/02/2021, l'Istituto facendo riferimento al verbale di revisione sanitaria del 12/3/18 n. 6120745000048 (doc. 1) e non tenendo in considerazione il citato decreto di omologa (RG 9316/2018), aveva accertato un indebito pari a complessivi
€ 22.217,01 a decorrere dal mese successivo alla visita medica di marzo 2018, ovvero aprile 2018, mese dal quale l' accertava la fascia 34 (invalidità civile parziale con solo assegno) sino al 31 marzo 2021 (v. nota CP_1
15/2/21, doc. 3). In considerazione del decreto di omologa del giudizio instaurato ex adverso (RG 9316/2018)
che riconosceva a parte ricorrente l'indennità di accompagnamento con decorrenza ottobre 2018, si comunica che l' ha provveduto il 14/3/24 (doc. 4) ad eseguire il relativo provvedimento di omologa, CP_1
riconoscendo all'odierna ricorrente il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da ottobre 2018, annullando – parzialmente per quanto diremo successivamente - l'indebito di €
22.217,01. Infatti, in data 14/03/2024 l'indebito è stato riesaminato a mezzo provvedimento di ricostituzione con modello TE 08 (v. doc. 4) ed è stata data piena esecuzione al sopra menzionato decreto di omologa (RG
9316/18). In esito al riesame, è stata riconosciuta a parte ricorrente l'indennità di accompagnamento a partire dal mese di ottobre 2018 come da decreto di omologa (in atti) e dalla CTU Medica relativa (v. doc. 2).
Pertanto, con la ricostituzione del 14/03/2024, l' ha elaborato un credito a favore della ricorrente di € CP_1
22.567,60. A tal fine si precisa, però, che la pretesa di parte ricorrente volta ad ottenere l'integrale irripetibilità dell'indebito (R.I. n. 16008318) del 15/2/21 comunicato in data 19/5/21 (doc. 3) è parzialmente infondata. Infatti, come detto (e documentalmente pacifico) è stata riconosciuta giudizialmente con decreto omologa ATP l'indennità di accompagnamento a parte ricorrente da ottobre 2018. Pertanto, sfugge all'odierna ricorrente di avere continuato a percepire l'indennità di accompagnamento anche per il periodo aprile – ottobre 2018, nonostante non ne avesse diritto (v. estratti telematici di pagamento indennità
accompagnamento 2018 docc. 5-6). A titolo esemplificativo si producono due cedolini relativi all'erogazione dell'indennità di accompagnamento a parte ricorrente nei mesi di aprile ed agosto 2018 (v. docc. 7-8).
Pertanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è di solare evidenza che l'indennità di accompagnamento erogata dall' da aprile a settembre 2018 non spetta all'odierna opponente e deve CP_2
essere restituita all'ente previdenziale. Ne consegue che, dall'indebito originario di € 22.217,01, annullato a seguito del decreto di omologa (RG 9316/18) sono stati trattenuti dall'Istituto € 9.628,93 per l'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento e maggiorazione sociale da aprile a settembre 2018 non spettanti a parte ricorrente. A seguito, quindi, del predetto conguaglio (v. doc. 9), a parte ricorrente verrà
restituito l'importo di € 12.938,67 che verrà liquidato entro il prossimo mese di maggio 2024. Inoltre,
unitamente alla liquidazione degli arretrati, cesserà anche la trattenuta mensile di € 140, operata sulla pensione di invalidità 044-550007162835 della ricorrente. In ordine alla richiesta avversaria della restituzione di € 11.748,08 si osserva quanto segue. Come sopra esposto, con il secondo decreto omologa (v.
doc. 10) del 18/10/2021 (RG 1188/21) il Tribunale di Palermo ha riconosciuto il requisito sanitario ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di novembre 2020. Pertanto, con provvedimento di riliquidazione del 22/10/21 (doc. 11) l' ha accertato un credito (relativo al periodo da CP_1
11/2020 a 11/2021), di € 11.748,08, comprensivo di indennità di accompagnamento e di maggiorazione frattanto maturata, a seguito di sentenza della Corte costituzionale che riconosce il diritto al c.d. incremento al milione a decorrere da 07/2020 per gli invalidi civili totali. Orbene, come detto, i suddetti arretrati sono stati interamente trattenuti a compensazione con il debito per cui è causa. Tuttavia, come è emerso dalla ricostruzione della vicenda e dal ricalcolo effettuato a marzo 2024 in esecuzione della primigenia omologa
(doc. 2), il debito di complessivi € 22.217,01 era dovuto solo in relazione al periodo aprile -settembre 2018.
Dunque, la ricostituzione a credito operata dall' ha riconosciuto all'odierna ricorrente l'indennità di CP_1
accompagnamento da ottobre 2018 ed ha utilizzato parte degli arretrati per l'estinzione del residuo debito.
L liquiderà a favore della ricorrente la somma di € 12.938,67 entro maggio 2024, somma derivante CP_1
dalla differenza tra le sopra descritte operazioni di conguaglio. Tale somma, di fatto, è quasi coincidente con l'importo a calcolo derivante dall'esecuzione della seconda omologa (pari ad € 11.748,08), che era stato trattenuto in compensazione con l'indebito contestato. Pertanto, l' – con il rimborso della cifra di € CP_1
12.938,67 – ha provveduto all'erogazione anche dei suddetti arretrati. Oltre a tale cifra, nessun'altra somma
è dovuta all'odierna ricorrente”.
In sede di note autorizzate depositate in data 29/05/2024, la ricorrente, tenuto conto delle argomentazioni dell' resistente e della documentazione da questo depositata, modificava le domande formulate in CP_2
ricorso e, quindi, chiedeva al Tribunale adito di volere: “… in via principale nel merito: accertare e dichiarare,
per i motivi tutti di cui in narrativa al ricorso introduttivo e qui richiamati e ulteriormente dedotti, che le somme richieste dall' a titolo di indebito (pari a euro 22.217,01 e/o nel minore importo richiesto) nelle CP_1
note succitate non sono dovute dalla ricorrente e comunque che le stesse sono irripetibili e non dovute, anche eventualmente, in subordine, nella minor somma. Nel merito: ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione da parte dell' delle somme alla stessa spettanti a titolo di arretrati come riconosciuti CP_1
dall' medesimo - e da ultimo con nota di riliquidazione del 14.03.2024 - e pari a euro 12.938,67 pagati CP_2
nel mese di Maggio 2024. Sempre nel merito: conseguentemente ritenere e dichiarare che nessun altro importo risulta dovuto all' resistente da parte della sig.ra . Ancora: anche in ragione CP_2 Parte_1
di quanto dedotto dall' disporre la restituzione delle somme tutte trattenute a decorrere dal mese di CP_1
Novembre 2023 e fino alla cessazione della trattenuta (fino al mese di Aprile 2024 incluso) sulla pensione della ricorrente e pari a euro 140,00 mensili come da nota dell' data 11 agosto 2023, a oggi pari a euro CP_1
840,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
La causa, istruita attraverso consulenza tecnica d'ufficio, viene quivi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di questa sentenza.
Ai fini del decidere, giova precisare che, a seguito dell'instaurazione del giudizio, l' resistente ha CP_2
provveduto all'annullamento (parziale) dell'indebito originario e provveduto alla liquidazione degli arretrati in favore della ricorrente.
Ed invero, nella memoria di costituzione, testualmente si legge che: “… con la ricostituzione del 14/03/2024,
l' ha elaborato un credito a favore della ricorrente di € 22.567,60. A tal fine si precisa, però, che la CP_1
pretesa di parte ricorrente volta ad ottenere l'integrale irripetibilità dell'indebito (R.I. n. 16008318) del
15/2/21 comunicato in data 19/5/21 (doc. 3) è parzialmente infondata. Infatti, come detto (e documentalmente pacifico) è stata riconosciuta giudizialmente con decreto omologa ATP l'indennità di accompagnamento a parte ricorrente da ottobre 2018 … Pertanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è di solare evidenza che l'indennità di accompagnamento erogata dall' da aprile a settembre CP_2
2018 non spetta all'odierna opponente e deve essere restituita all'ente previdenziale. Ne consegue che,
dall'indebito originario di € 22.217,01, annullato a seguito del decreto di omologa (RG 9316/18) sono stati trattenuti dall'Istituto € 9.628,93 per l'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento e maggiorazione sociale da aprile a settembre 2018 non spettanti a parte ricorrente. A seguito, quindi, del predetto conguaglio (v. doc. 9), a parte ricorrente verrà restituito l'importo di € 12.938,67 che verrà liquidato entro il prossimo mese di maggio 2024. Inoltre, unitamente alla liquidazione degli arretrati, cesserà anche la trattenuta mensile di € 140, operata sulla pensione di invalidità 044-550007162835 della ricorrente …”.
Riconosciuta, dunque, dall'ente previdenziale resistente l'erroneità della pretesa restitutoria originariamente azionata nei confronti della ricorrente, la controversia residua riguardo alla ripetibilità delle somme erogate dall' a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo aprile – settembre 2018. CP_1
Or, tali somme, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non possono dirsi e ritenersi irripetibili.
Non può, difatti, ignorarsi che, dalla documentazione versata in atti, risulta che la ricorrente, riconosciuta meritevole dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 14/09/2016, veniva sottoposta, in data
12/03/2018, a visita di revisione e riconosciuta, in tale occasione, invalida nella misura dell'80%; non condividendo le conclusioni della Commissione medica, la ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, iscritto al R.G. n. 9316/2018, conclusosi con decreto di omologa che riconosceva, conformemente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2018.
Or, l'effettuazione della visita di revisione pone di per sé il beneficiario di una prestazione in uno stato di incertezza circa la spettanza del beneficio, incompatibile con il legittimo affidamento richiesto dalla giurisprudenza in tema di indebito assistenziale (cfr., fra le tante, Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del
30 giugno 2020), che, tra l'altro, non può ritenersi inficiato dal solo protrarsi dell'erogazione per un certo tempo.
Per di più, nella fattispecie, è incontestabile che l' resistente abbia provveduto alla comunicazione del CP_2
verbale del 12/03/2018, che, difatti, veniva tempestivamente impugnato dalla ricorrente innanzi al Tribunale
di Palermo.
Dunque, in considerazione delle peculiarità del caso in esame, non può ritenersi che la ricorrente possa aver confidato legittimamente nell'erogazione della prestazione, essendo ben consapevole tanto dell'esito negativo della visita di revisione del 12/03/2018, quanto dell'intervenuto riconoscimento in sede giudiziaria del requisito sanitario per la fruizione della prestazione in questione con decorrenza dal mese di ottobre 2018.
Circa la quantificazione della pretesa creditoria della ricorrente – tenuto conto dei documenti successivi all'introduzione del ricorso prodotti dall' (comprovanti: - l'annullamento dell'indebito originario;
- la CP_1
trattenuta da parte della somma di euro 9.628,93 per l'indebita erogazione dell'indennità di CP_3
accompagnamento e maggiorazione sociale da aprile a settembre 2018; - la determinazione dell'Istituto di restituire alla ricorrente la somma di euro 12.938,67 entro il mese di maggio 2024, poi effettivamente avvenuta per come confermato dalla ricorrente;
la cessazione della trattenuta mensile di euro 140 sulla pensione di invalidità della ricorrente) – non possono che condividersi i conteggi elaborati, a rigor di logica, dall'Ausiliario
del Giudice, il quale – dopo avere precisato che: “L'elaborato contabile, riportato nelle pagine seguenti la presente relazione, ha come periodo di riferimento aprile 2018 – aprile 2024, in quanto rappresentativo dell'intero arco temporale nel quale si sono succedute l'erogazione della prestazione, l'intervento giudiziale,
le sospensioni, le trattenute e le riliquidazioni effettuate dall' . In particolare: I conteggi tengono conto CP_2
delle somme riferite al semestre aprile – settembre 2018 (€. 3098,10), periodo durante il quale l'indennità di accompagnamento risulta percepita dalla ricorrente in assenza di formale provvedimento di riconoscimento. Tale periodo è stato evidenziato in rosso nel prospetto seguente al fine di rendere visibile il dato oggetto di specifica richiesta restitutoria da parte dell' È stato inoltre considerato l'importo delle CP_1 trattenute mensili di € 140,00, operate dall'Istituto nel periodo novembre 2023 – aprile 2024, come risultanti dalla documentazione in atti;
Sono stati inclusi nei conteggi anche gli importi oggetto di ricostituzione da parte dell' come da comunicazione del 14 marzo 2024, documento che riporta un credito a favore della CP_1
Ricorrente pari complessivamente a € 12.938,67, oltre all'indicazione della cessazione delle trattenute.” – ha concluso rappresentando che: “ L'importo, pertanto, a credito fino al mese di aprile 2024 a favore della
Ricorrente è pari ad €. 12.938,67” (somma pacificamente corrisposta dall' resistente). CP_2
Dunque - preso atto dell'intervenuto annullamento ad opera dell' solo successivamente all'avvio del CP_1
giudizio, dell'indebito originario;
preso atto, altresì, dell'intervenuta corresponsione da parte dell' CP_2
resistente in favore della ricorrente della somma di euro 12.938,67 (correttamente calcolata dall' CP_1
detraendo dal credito della ricorrente quanto indebitamente da ella percepito a titolo di indennità di accompagnamento dall'aprile 2018 al settembre 2018); preso atto della cessazione della trattenuta mensile operata, nel periodo novembre 2023-aprile 2024, dall' resistente nei confronti della ricorrente (pari ad CP_2
euro 140,00); - non può che dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia posizione debitoria della ricorrente, per le causali dedotte in giudizio, nei confronti dell'ente previdenziale resistente.
Resta assorbita ogni altra questione.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 04/12/2025.
IL GOP
EMANUELA IA MA LA RL
(firmato digitalmente a margine)