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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12140 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina,
all'esito dell'udienza odierna del 26/11/2025,
nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, portante n. r.g. 35124/2024 e pendente tra
(Avv. ALBANESE CLAUDIO) Parte_1
Parte opponente contro
(Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA) CP_1
Parte opposta e
(Avv. Augusto Vigo Majello) Controparte_2
Convenuto
ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da scritti in atti Fatto e diritto
rilevato che con ricorso depositato in data 1/10/2024, conveniva Parte_1 in giudizio , chiedendo di accertare e dichiarare non dovuti gli importi richiesti per CP_1 la gestione contributiva dei commercianti non avendo partecipato al lavoro aziendale con caratteri di prevalenza ed abitualità, nonché accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720249029254774000 notificata il 26.9.2024 relativa ai seguenti avvisi:
1. Avv. di add. n. 39720180014630325000 (riferito anno 2015, 2016 e 2017);
2. Avv. di add. n. 39720180017000014000 (riferito anno 9/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013);
3. Avv. di add. n. 39720180029346669000 (riferito anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018);
pagina 1 di 3 4. Avv. di add. n. 39720180034808092000 (riferito anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018);
5. Avv. di add. n. 39720190010054412000 (riferito anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018);
6. Avv. di add. n. 39720190016569765000 (riferito anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018);
7. Avv. di add. n. 39720190027781424000 (riferito anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018),
eccependo l'avvenuto pregresso sgravio da parte dell' previdenziale di tutti gli CP_3 avvisi dianzi indicati;
chiedeva altresì condanna al risarcimento del danno per comportamento valutabile quale abuso del diritto;
rilevato che l' si costituiva in giudizio in data 3/2/2025 evidenziando CP_1
l'infondatezza del ricorso e precisando che per erano stati sgravati totalmente gli avvisi da 4. a 6., e gli avvisi 1. e 2. erano stati sgravati solo parzialmente;
concludeva per il rigetto del ricorso precisando che:
- gli Uffici amministrativi competenti avevano provveduto ad annullare tutti i provvedimenti afferenti a contributi successivi al 19.11.23 (Lista avvisi, all.1 comparsa ). CP_1
- erano ancora parzialmente dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito:
- n. 39720180014620325000, notificato il 27/07/2018, (I e II rata fissi 2012 e 2013) (all.
2-2bis);
- 39720180029346669000, notificato il 14/01/2019, (III e IV rata fissi 2012 e 2013) (all.
4-4bis);
- 39720180017000014000, integralmente dovuto, in quanto afferente alla contribuzione eccedente il minimale di legge per gli anni 2012 e 2013, notificato il 02/08/2018(all.3- 3bis).
rilevato che in riferimento ai suddetti avvisi di addebito risulta già effettuata altra opposizione (n. r.g. 9402/2024) già definita con sentenza, prodotta in atti, e rispetto alla quale l' ha dedotto idi aver presentato appello (dato rimasto del tutto incontestato); CP_1 rilevato che alcuna pronuncia può formularsi in riferimento ai medesimi avvisi di addebito già oggetto di altro giudizio, atteso che vige ne nostro ordinamento il principio del ne bis in idem e che una pronuncia potrebbe condurre ad un contrasto di giudicati, venendo così meno alla regola di sistema che impedisce la duplicazione giudiziaria della medesima azione;
rilevato, per tutto quanto sopra precede, che la presente opposizione va conseguentemente rigettata;
rilevato che al rigetto dell'opposizione consegue il rigetto della domanda risarcitoria per abuso del diritto, pure svolta in ricorso;
rilevato che il tenore della pronuncia impone l'integrale compensazione delle spese;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
rigetta il ricorso;
pagina 2 di 3 compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 26/11/2025 Il giudice Paola Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina,
all'esito dell'udienza odierna del 26/11/2025,
nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, portante n. r.g. 35124/2024 e pendente tra
(Avv. ALBANESE CLAUDIO) Parte_1
Parte opponente contro
(Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA) CP_1
Parte opposta e
(Avv. Augusto Vigo Majello) Controparte_2
Convenuto
ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come da scritti in atti Fatto e diritto
rilevato che con ricorso depositato in data 1/10/2024, conveniva Parte_1 in giudizio , chiedendo di accertare e dichiarare non dovuti gli importi richiesti per CP_1 la gestione contributiva dei commercianti non avendo partecipato al lavoro aziendale con caratteri di prevalenza ed abitualità, nonché accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720249029254774000 notificata il 26.9.2024 relativa ai seguenti avvisi:
1. Avv. di add. n. 39720180014630325000 (riferito anno 2015, 2016 e 2017);
2. Avv. di add. n. 39720180017000014000 (riferito anno 9/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013);
3. Avv. di add. n. 39720180029346669000 (riferito anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018);
pagina 1 di 3 4. Avv. di add. n. 39720180034808092000 (riferito anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018);
5. Avv. di add. n. 39720190010054412000 (riferito anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018);
6. Avv. di add. n. 39720190016569765000 (riferito anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018);
7. Avv. di add. n. 39720190027781424000 (riferito anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018),
eccependo l'avvenuto pregresso sgravio da parte dell' previdenziale di tutti gli CP_3 avvisi dianzi indicati;
chiedeva altresì condanna al risarcimento del danno per comportamento valutabile quale abuso del diritto;
rilevato che l' si costituiva in giudizio in data 3/2/2025 evidenziando CP_1
l'infondatezza del ricorso e precisando che per erano stati sgravati totalmente gli avvisi da 4. a 6., e gli avvisi 1. e 2. erano stati sgravati solo parzialmente;
concludeva per il rigetto del ricorso precisando che:
- gli Uffici amministrativi competenti avevano provveduto ad annullare tutti i provvedimenti afferenti a contributi successivi al 19.11.23 (Lista avvisi, all.1 comparsa ). CP_1
- erano ancora parzialmente dovuti gli importi di cui agli avvisi di addebito:
- n. 39720180014620325000, notificato il 27/07/2018, (I e II rata fissi 2012 e 2013) (all.
2-2bis);
- 39720180029346669000, notificato il 14/01/2019, (III e IV rata fissi 2012 e 2013) (all.
4-4bis);
- 39720180017000014000, integralmente dovuto, in quanto afferente alla contribuzione eccedente il minimale di legge per gli anni 2012 e 2013, notificato il 02/08/2018(all.3- 3bis).
rilevato che in riferimento ai suddetti avvisi di addebito risulta già effettuata altra opposizione (n. r.g. 9402/2024) già definita con sentenza, prodotta in atti, e rispetto alla quale l' ha dedotto idi aver presentato appello (dato rimasto del tutto incontestato); CP_1 rilevato che alcuna pronuncia può formularsi in riferimento ai medesimi avvisi di addebito già oggetto di altro giudizio, atteso che vige ne nostro ordinamento il principio del ne bis in idem e che una pronuncia potrebbe condurre ad un contrasto di giudicati, venendo così meno alla regola di sistema che impedisce la duplicazione giudiziaria della medesima azione;
rilevato, per tutto quanto sopra precede, che la presente opposizione va conseguentemente rigettata;
rilevato che al rigetto dell'opposizione consegue il rigetto della domanda risarcitoria per abuso del diritto, pure svolta in ricorso;
rilevato che il tenore della pronuncia impone l'integrale compensazione delle spese;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
rigetta il ricorso;
pagina 2 di 3 compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 26/11/2025 Il giudice Paola Farina
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