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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1528/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, con sostituzione della discussione con note di trattazione ex art 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parte_1 C.F._1
Fuscà
Appellante
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco De Luca (C.F. C.F._3 C.F._4
) e dall'Avv. Mary Maccarone (c.f.: )
[...] C.F._5
Appellati
Conclusioni
Per l'appellante:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nell'integrale accoglimento della proposta impugnazione, riformare la sentenza n. 156-2024 emessa ex articolo 281 sexies c.p.c. dal Giudice del Tribunale di Vibo
Valentia dottoressa Eugenia Di Bella in data 19 Marzo 2024, nell'ambito della causa civile iscritta al numero 23/ 2023 RG, pubblicata il 19 marzo 2024, non notificata, e per l'effetto rigettare la domanda di dichiarazione della cessazione del contratto di locazione stipulato il 1 febbraio 2004
1 alla scadenza del 31 gennaio 2022 proposta da e e condanna Controparte_1 Parte_2 al rilascio dell'immobile per finita locazione, con ogni provvedimento conseguente.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado.
Per gli appellati:
“l'Ecc.ma Corte di appello adita, per tutti i motivi sopra spiegati, e in applicazione di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in primo grado, qui da intendersi richiamato, rigettando ogni nuova domanda, eccezione e richiesta, ex adverso formulata, voglia così provvedere:
In via preliminare:
- DICHIARARE l'inammissibilità del gravame spiegato poiché tardivo, in quanto spiegato con la forma dell'atto di citazione, piuttosto che con la corretta forma del ricorso e depositato/iscritto a ruolo oltre i termini di legge cui all'art. 325 cpc;
Nel merito:
- RIGETTARE, integralmente, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
156/2024, emessa in data 19.03.2024 dal Tribunale civile di Vibo Valentia e depositata in pari data, nella causa R.G. n. 23/2023, in quanto infondato in ogni sua parte, in fatto e in diritto, con ogni altra consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati.
- conseguentemente e per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza n. 156/2024 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia.
- CONDANNARE l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 in favore dei sottoscritti procuratori.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si rimanda a tutti gli allegati prodotti unitamente al proprio fascicolo di parte di primo grado e agli ulteriori allegati indicati all'indice foliare”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato a e a il 15 Controparte_1 Parte_2 ottobre 2024, depositato nella cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro il 23 ottobre 2024,
ha impugnato la sentenza n. 156/2024 pubblicata il 19 marzo 2024 Repert. n. Parte_1
153/2024 del 20/03/2024, dichiaratamente resa dal Tribunale di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. – a seguito di iniziale intimazione di sfratto per finita locazione e successiva ordinanza
2 di mutamento del rito del 9 gennaio 2023 – con la quale era stata dichiarata la cessazione del contratto di locazione inter partes “alla naturale scadenza del 31/01/2022”, era stato ordinato all'attuale appellante il rilascio dell'immobile, era stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
A fondamento del gravame, il ha posto la critica alla tesi spesa dal primo Giudice Pt_1 in ordine alla validità ed efficacia della lettera di “disdetta” ed ha altresì censurato di erroneità della disposizione in tema di condanna al pagamento delle spese del giudizio a fronte del rigetto della domanda di condanna al pagamento dei canoni avanzata, in via riconvenzionale, nei suoi confronti.
Si sono costituiti e eccependo, in via Controparte_1 Parte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello in ragione della sua tardività, stante l'elusione del termine semestrale dettato per il deposito dell'atto di gravame.
Gli appellati hanno in ogni caso resistito all'impugnazione.
Con provvedimento del 18 aprile 2025, il Consigliere Istruttore ha rilevato che la causa andava trattata con il rito locativo ed ha rimesso le parti innanzi al Collegio per l'udienza fissata per il 25 giugno 2025.
Sostituita l'udienza con le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., deve darsi atto dell'avvenuto deposito di esse da parte delle parti costituite: hanno tutte chiesto la decisione della causa.
II)
L'appello è inammissibile.
Per come sopra rilevato, il procedimento di prime cure venne introdotto con rituale intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida.
Risulta altresì che, con ordinanza del 9 gennaio 2023, il giudice di primo grado dispose il mutamento del rito e che la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione venne resa, così come si legge dalla sua intestazione, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., previa discussione delle parti.
Non sussiste dubbio alcuno allora circa il fatto che il gravame avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso ai sensi dell'articolo 447 bis c. p.c.
E se non costituisce causa di inammissibilità l'introduzione dell'appello con atto di citazione – posto che è ius receptum il principio secondo il quale la non corretta individuazione dello strumento processuale di impugnazione non rende inammissibile il gravame qualora la citazione sia depositata in cancelleria entro il termine per la proposizione dell'appello, essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 22 aprile 2010 n.
3 95301) – è doveroso rilevare che nel caso di specie a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado alla data del 20 marzo 2024, il termine semestrale di decadenza dalla impugnazione di cui all'articolo 327 c.p.c. si è consumato alla data del 21 ottobre 2024, ossia tre giorni prima della data di deposito dell'atto di citazione, operato in data 24 ottobre 2024.
Ne discende l'inammissibilità dell'impugnazione.
III)
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, onorari liquidati a parametro minimo, scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000 in rapporto al valore del contratto di locazione (canone di euro 1.000 mensili con durata di sei anni), con esclusione della fase istruttoria non tenuta;
va altresì disposta la loro distrazione ex art. 93 c.p.c.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti l'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 15 aprile 2024 depositato nella Parte_1 cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro il 23 ottobre 2024, avverso la sentenza del
Tribunale di Vibo Valentia n. 156/2024 pubblicata il 19 marzo 2024 Repert. n. 153/2024 del
20/03/2024, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
e che liquida in euro 4.997 per compensi professionali, oltre
[...] Parte_2 rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco De Luca e dall'Avv. Mary Maccarone;
dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro, lì 28 giugno 2025
Il Consigliere est. La Presidente
4 Dott. Biagio Politano
Dott.ssa Silvana Ferriero
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima.